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Sentenza 2 luglio 2024
Sentenza 2 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 02/07/2024, n. 1321 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1321 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AVELLINO
Proc. N. 1786/2023 RG.
Il Giudice,
- verificata con esito positivo l'avvenuta rituale comunicazione ai difensori costituiti dell'ordinanza organizzativa con cui, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stato disposto il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 12.3.2024;
- dato atto che vi è stata partecipazione mediante il deposito di note scritte a cura delle parti;
P.Q.M.
alla luce delle conclusioni rassegnate nelle note scritte depositate, le quali tengono luogo della discussione, questo giudice, nel termine prescritto dall'art. 127 ter comma 3 c.p.c., decide la controversia mediante pronuncia della seguente sentenza rispetto alla quale il deposito della stessa a mezzo p.c.t. da parte dello scrivente tiene luogo della lettura della sentenza di cui all'art. 429 c.p.c.
Così deciso, il 2 luglio 2024
Il Giudice
dr.ssa Valentina Pierri
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Il Tribunale di Avellino, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Unico dott.ssa Valentina Pierri ha pronunziato, all'esito dell'udienza del 12.3.2024, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1786/2023 R.G. avente ad oggetto “Opposizione ad ordinanza- ingiunzione” e vertente
TRA
C.F.: , rappresentata e difesa dall'avv. Alaia Parte_1 C.F._1
Marco Santo;
opponente
E
(CF: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Corbo;
opposta
Conclusioni:
Come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 12.3.2024, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
Motivazione in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 22.5.2023, proponeva opposizione avverso Parte_1
l'ordinanza - ingiunzione emessa dalla il 20/04/23, Controparte_1
notificata in data 24-25/04/23, con cui veniva ingiunto alla ricorrente, in qualità di proprietaria del fondo sito in Baiano alla loc. AR (in CT al foglio 8 p.lla 94), il pagamento della sanzione amministrativa di € 3.090,00 per la violazione degli artt. 23 e 25 comma 10 della l.r.
11/1996 in relazione allo “alla realizzazione di terrazzamenti in assenza della prescritta autorizzazione in area sottoposta a vincolo idrogeologico”. A fondamento dell'opposizione, la ricorrente deduceva di essere stata autorizzata al compimento dell'attività in virtù di autorizzazione in deroga rilasciata dalla Comunità Montana opposta per la realizzazione di un
2 impianto di noccioleto n. 5817 del 15.10.2015. Impugnava l'ordinanza-ingiunzione per carenza di motivazione nonché per l'erronea qualificazione giuridica della fattispecie contestata non costituente illecito amministrativo ai sensi degli artt. 23 e 25 L.R. n. CP_2
11/1996. Assumeva in particolare che, in relazione ai medesimi fatti, il GIP presso il Tribunale di Avellino non convalidava il sequestro preventivo del terreno de quo “ritenuta l'insussistenza sia del reato edilizio che di quello paesaggistico in quanto a norma degli artt. 6 lett. d del
D.P.R n°380/2001 e 149 lett.b) del d.lgs. n.42/2004- i lavori di sbancamento e livellamento del terreno per finalità agricole non sono soggetti al previo rilascio del permesso di costruire
e della autorizzazione paesaggistica” e disponendo “. . .l'immediata restituzione del fondo all'avente diritto”.
Tanto premesso, la ricorrente chiedeva l'annullamento dell'impugnata ordinanza ingiunzione.
Vinte le spese.
Con comparsa depositata in data 11 gennaio 2024, si costituiva in giudizio la CP_1
contestando specificamente tutti i motivo della proposta opposizione. Provvedeva,
[...]
altresì, al prescritto deposito degli atti posti a base dell'ordinanza ingiunzione.
All'esito dell'udienza del 12.3.2024, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa come da sentenza che si deposita telematicamente .
***
L'opposizione proposta è infondata e va rigettata.
Quanto al primo motivo di opposizione, con cui l'opponente denuncia la nullità-annullabilità del provvedimento per carenza di motivazione, ossia per non avere l'amministrazione esposto le ragioni sottese al mancato accoglimento degli scritti difensivi depositati ai sensi dell'art. 18 della l. 689/81, va rammentato che, per condivisibile giurisprudenza, “L'ordinanza ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa non deve avere una motivazione analitica e dettagliata come quella di un provvedimento giudiziario, essendo sufficiente che sia dotata di una motivazione succinta, purché dia conto delle ragioni di fatto della decisione (che possono anche essere desunte "per relationem" dall'atto di contestazione) ed evidenzi l'avvenuto esame degli eventuali rilievi difensivi formulati dal ricorrente” (Cass. 16316/2020).
Nel caso di specie, l'obbligo di motivazione risulta assolto giacchè non solo l'amministrazione ha richiamato il verbale di contestazione n. 16/2018 elevato dai Carabinieri di Monteforte
Irpino e posto a base dell'ordinanza ma ha evidenziato di aver esaminato gli scritti difensivi di parte ritenendoli “non meritevoli di accoglimento”.
3 Del resto, in proposito, va considerato che il provvedimento con cui l'autorità amministrativa, disattendendo le deduzioni del trasgressore, irroghi a quest'ultimo una sanzione è censurabile, da parte del giudice dell'opposizione, sotto il profilo del vizio motivazionale, nel solo caso in cui l'ordinanza risulti del tutto priva di motivazione (ovvero corredata di motivazione soltanto apparente), e non anche nell'ipotesi in cui la stessa risulti insufficiente, atteso che l'eventuale giudizio di inadeguatezza motivazionale si collega ad una valutazione di merito non spettante al giudice ordinario, il cui giudizio di opposizione ha ad oggetto non il provvedimento, ma il rapporto sanzionatorio (Cass. 16 febbraio 2016 n. 2959).
Il primo motivo di opposizione va dunque rigettato.
Parimenti vanno disattesi il secondo e terzo motivo di opposizione, che possono essere congiuntamente esaminati perché con essi la ricorrente deduce l'erronea qualificazione giuridica dei fatti e, conseguentemente, l'inapplicabilità al caso in esame degli artt. 23 e 25 comma 10 L.R. 11/1996.
Orbene, l'art. 23 comma 1 della L.R. 11/1996 prevede che: “ Nei terreni e nei boschi di cui all' articolo 14, sottoposti a vincolo idrogeologico, i movimenti di terra nonchè la soppressione di piante, arbusti e cespugli, finalizzati ad una diversa destinazione o uso dei medesimi, sono soggetti ad autorizzazione ai sensi dell' articolo 7 del RD 3 dicembre 1923, n. 3267.”
Il comma 10 dell'art. 25 della citata legge regionale prevede: “… Per le violazioni alle norme di cui all' articolo 23 è comminata la sanzione amministrativa da un minimo di lire 200.000 ad un massimo di lire 2.000.000 per decara e sua frazione”.
Invero, il Regio Decreto Legge n. 3267/1923 “Riordinamento e riforma in materia di boschi e terreni montani”, tuttora in vigore, sottopone a “vincolo per scopi idrogeologici i terreni di qualsiasi natura e destinazione che, per effetto di forme di utilizzazione contrastanti con le norme di cui agli artt. 7, 8 e 9 (dissodamenti, cambiamenti di coltura ed esercizio del pascolo), possono, con danno pubblico, subire denudazioni, perdere la stabilità o turbare il regime delle acque” (art. 1).
Lo scopo principale del vincolo idrogeologico è quello di preservare l'ambiente fisico e quindi di garantire che tutti gli interventi che vanno ad interagire con il territorio non compromettano la stabilità dello stesso, né inneschino fenomeni erosivi, ecc., con possibilità di danno pubblico, specialmente nelle aree collinari e montane.
Il vincolo idrogeologico dunque non preclude la possibilità di intervenire sul territorio, ma subordina gli interventi in queste aree all'ottenimento di una specifica autorizzazione (articolo
7 del R.D.L. n. 3267/1923).
4 In particolare, il vincolo idrogeologico non comporta l'inedificabilità assoluta dell'area, per cui possono essere realizzati gli interventi consentiti dalla strumentazione urbanistica e che non danneggiano o non mettono in pericolo i valori ambientali tutelati. La presenza del vincolo impone ai proprietari l'obbligo di ottenere prima della realizzazione dell'intervento il rilascio della specifica autorizzazione da parte dell'amministrazione competente, in aggiunta al titolo abilitativo edilizio (TAR Toscana, Firenze, sez. I, 1/7/2014, n. 1150; TAR Lazio, Roma, sez.
I ter, 30/9/2010, n. 32618; Consiglio di Stato, sez. V, 24/09/2009, n. 43731; Consiglio di Stato, sez. IV, 3/11/2008, 5467).
Alla luce di quanto evidenziato, non è revocabile in dubbio che il provvedimento autorizzativo, ove rilasciato, consente l'esecuzione esclusivamente dei lavori indicati nell'autorizzazione.
Nel caso di specie, dal verbale di contestazione posto a base dell'ordinanza ingiunzione emerge chiaramente che la condotta contestata attiene alla realizzazione di opere diverse ed ulteriori rispetto a quelle autorizzate con il provvedimento n. 7434 del 10/12/2015.
Dall'esame degli atti si evince che l'interessata aveva conseguito autorizzazione al solo
“sradicamento e taglio di piante arboree o arbustive e una lavorazione in profondità del terreno con interessamento dei primi 60-70 cm. del suolo”, mentre le è stato contestato di aver realizzato un vero e proprio “sbancamento” dell'area tradottosi in veri e propri terrazzamenti della dimensione di “circa ml. 10 [di] larghezza, ml. 60 di lunghezza [e] ml. 3 di altezza”.
Ritiene il Tribunale i lavori in concreto realizzati esorbitano l'autorizzazione concessa e, dunque, sono stati realizzati in palese violazione del predetto articolo 23 L.R. 11/96.
Né rileva, ai fini della presunta legittimità delle opere, che le stesse non costituiscano reato edilizio o altro tipo di illecito penalmente rilevante, giacchè un medesimo fatto può integrare al tempo stesso un illecito penale e un illecito amministrativo (con applicazione del principio di specialità di cui all'art. 9 l. 689/81) ovvero solo una delle fattispecie.
Nel caso di specie, la condotta contestata integra esclusivamente una violazione di natura amministrativa, con conseguente rispondenza al principio di legalità che governa il sistema delle sanzioni disciplinate dalla l. 689/81.
La regolamentazione delle spese processuali segue il principio della domanda e quello derivato della soccombenza, di tal che le stesse, liquidate come in dispositivo (per fase di studio, introduttiva e decisoria), debbono essere poste integralmente a carico della parte opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in composizione monocratica nella persona della dr.ssa Valentina
Pierri, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta con ricorso depositato in data
5 il 19.05.2023 da nei confronti della Parte_1 Controparte_1
, così provvede:
[...]
1) rigetta l'opposizione;
2) condanna al pagamento, in favore dell'Ente opposto, delle spese Parte_1
processuali, che liquida in complessivi Euro 1.100,00 per compenso, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge.
Avellino, 2 luglio 2024
Il Giudice
dr.ssa Valentina Pierri
6
Proc. N. 1786/2023 RG.
Il Giudice,
- verificata con esito positivo l'avvenuta rituale comunicazione ai difensori costituiti dell'ordinanza organizzativa con cui, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stato disposto il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 12.3.2024;
- dato atto che vi è stata partecipazione mediante il deposito di note scritte a cura delle parti;
P.Q.M.
alla luce delle conclusioni rassegnate nelle note scritte depositate, le quali tengono luogo della discussione, questo giudice, nel termine prescritto dall'art. 127 ter comma 3 c.p.c., decide la controversia mediante pronuncia della seguente sentenza rispetto alla quale il deposito della stessa a mezzo p.c.t. da parte dello scrivente tiene luogo della lettura della sentenza di cui all'art. 429 c.p.c.
Così deciso, il 2 luglio 2024
Il Giudice
dr.ssa Valentina Pierri
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Il Tribunale di Avellino, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Unico dott.ssa Valentina Pierri ha pronunziato, all'esito dell'udienza del 12.3.2024, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1786/2023 R.G. avente ad oggetto “Opposizione ad ordinanza- ingiunzione” e vertente
TRA
C.F.: , rappresentata e difesa dall'avv. Alaia Parte_1 C.F._1
Marco Santo;
opponente
E
(CF: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Corbo;
opposta
Conclusioni:
Come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 12.3.2024, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
Motivazione in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 22.5.2023, proponeva opposizione avverso Parte_1
l'ordinanza - ingiunzione emessa dalla il 20/04/23, Controparte_1
notificata in data 24-25/04/23, con cui veniva ingiunto alla ricorrente, in qualità di proprietaria del fondo sito in Baiano alla loc. AR (in CT al foglio 8 p.lla 94), il pagamento della sanzione amministrativa di € 3.090,00 per la violazione degli artt. 23 e 25 comma 10 della l.r.
11/1996 in relazione allo “alla realizzazione di terrazzamenti in assenza della prescritta autorizzazione in area sottoposta a vincolo idrogeologico”. A fondamento dell'opposizione, la ricorrente deduceva di essere stata autorizzata al compimento dell'attività in virtù di autorizzazione in deroga rilasciata dalla Comunità Montana opposta per la realizzazione di un
2 impianto di noccioleto n. 5817 del 15.10.2015. Impugnava l'ordinanza-ingiunzione per carenza di motivazione nonché per l'erronea qualificazione giuridica della fattispecie contestata non costituente illecito amministrativo ai sensi degli artt. 23 e 25 L.R. n. CP_2
11/1996. Assumeva in particolare che, in relazione ai medesimi fatti, il GIP presso il Tribunale di Avellino non convalidava il sequestro preventivo del terreno de quo “ritenuta l'insussistenza sia del reato edilizio che di quello paesaggistico in quanto a norma degli artt. 6 lett. d del
D.P.R n°380/2001 e 149 lett.b) del d.lgs. n.42/2004- i lavori di sbancamento e livellamento del terreno per finalità agricole non sono soggetti al previo rilascio del permesso di costruire
e della autorizzazione paesaggistica” e disponendo “. . .l'immediata restituzione del fondo all'avente diritto”.
Tanto premesso, la ricorrente chiedeva l'annullamento dell'impugnata ordinanza ingiunzione.
Vinte le spese.
Con comparsa depositata in data 11 gennaio 2024, si costituiva in giudizio la CP_1
contestando specificamente tutti i motivo della proposta opposizione. Provvedeva,
[...]
altresì, al prescritto deposito degli atti posti a base dell'ordinanza ingiunzione.
All'esito dell'udienza del 12.3.2024, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa come da sentenza che si deposita telematicamente .
***
L'opposizione proposta è infondata e va rigettata.
Quanto al primo motivo di opposizione, con cui l'opponente denuncia la nullità-annullabilità del provvedimento per carenza di motivazione, ossia per non avere l'amministrazione esposto le ragioni sottese al mancato accoglimento degli scritti difensivi depositati ai sensi dell'art. 18 della l. 689/81, va rammentato che, per condivisibile giurisprudenza, “L'ordinanza ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa non deve avere una motivazione analitica e dettagliata come quella di un provvedimento giudiziario, essendo sufficiente che sia dotata di una motivazione succinta, purché dia conto delle ragioni di fatto della decisione (che possono anche essere desunte "per relationem" dall'atto di contestazione) ed evidenzi l'avvenuto esame degli eventuali rilievi difensivi formulati dal ricorrente” (Cass. 16316/2020).
Nel caso di specie, l'obbligo di motivazione risulta assolto giacchè non solo l'amministrazione ha richiamato il verbale di contestazione n. 16/2018 elevato dai Carabinieri di Monteforte
Irpino e posto a base dell'ordinanza ma ha evidenziato di aver esaminato gli scritti difensivi di parte ritenendoli “non meritevoli di accoglimento”.
3 Del resto, in proposito, va considerato che il provvedimento con cui l'autorità amministrativa, disattendendo le deduzioni del trasgressore, irroghi a quest'ultimo una sanzione è censurabile, da parte del giudice dell'opposizione, sotto il profilo del vizio motivazionale, nel solo caso in cui l'ordinanza risulti del tutto priva di motivazione (ovvero corredata di motivazione soltanto apparente), e non anche nell'ipotesi in cui la stessa risulti insufficiente, atteso che l'eventuale giudizio di inadeguatezza motivazionale si collega ad una valutazione di merito non spettante al giudice ordinario, il cui giudizio di opposizione ha ad oggetto non il provvedimento, ma il rapporto sanzionatorio (Cass. 16 febbraio 2016 n. 2959).
Il primo motivo di opposizione va dunque rigettato.
Parimenti vanno disattesi il secondo e terzo motivo di opposizione, che possono essere congiuntamente esaminati perché con essi la ricorrente deduce l'erronea qualificazione giuridica dei fatti e, conseguentemente, l'inapplicabilità al caso in esame degli artt. 23 e 25 comma 10 L.R. 11/1996.
Orbene, l'art. 23 comma 1 della L.R. 11/1996 prevede che: “ Nei terreni e nei boschi di cui all' articolo 14, sottoposti a vincolo idrogeologico, i movimenti di terra nonchè la soppressione di piante, arbusti e cespugli, finalizzati ad una diversa destinazione o uso dei medesimi, sono soggetti ad autorizzazione ai sensi dell' articolo 7 del RD 3 dicembre 1923, n. 3267.”
Il comma 10 dell'art. 25 della citata legge regionale prevede: “… Per le violazioni alle norme di cui all' articolo 23 è comminata la sanzione amministrativa da un minimo di lire 200.000 ad un massimo di lire 2.000.000 per decara e sua frazione”.
Invero, il Regio Decreto Legge n. 3267/1923 “Riordinamento e riforma in materia di boschi e terreni montani”, tuttora in vigore, sottopone a “vincolo per scopi idrogeologici i terreni di qualsiasi natura e destinazione che, per effetto di forme di utilizzazione contrastanti con le norme di cui agli artt. 7, 8 e 9 (dissodamenti, cambiamenti di coltura ed esercizio del pascolo), possono, con danno pubblico, subire denudazioni, perdere la stabilità o turbare il regime delle acque” (art. 1).
Lo scopo principale del vincolo idrogeologico è quello di preservare l'ambiente fisico e quindi di garantire che tutti gli interventi che vanno ad interagire con il territorio non compromettano la stabilità dello stesso, né inneschino fenomeni erosivi, ecc., con possibilità di danno pubblico, specialmente nelle aree collinari e montane.
Il vincolo idrogeologico dunque non preclude la possibilità di intervenire sul territorio, ma subordina gli interventi in queste aree all'ottenimento di una specifica autorizzazione (articolo
7 del R.D.L. n. 3267/1923).
4 In particolare, il vincolo idrogeologico non comporta l'inedificabilità assoluta dell'area, per cui possono essere realizzati gli interventi consentiti dalla strumentazione urbanistica e che non danneggiano o non mettono in pericolo i valori ambientali tutelati. La presenza del vincolo impone ai proprietari l'obbligo di ottenere prima della realizzazione dell'intervento il rilascio della specifica autorizzazione da parte dell'amministrazione competente, in aggiunta al titolo abilitativo edilizio (TAR Toscana, Firenze, sez. I, 1/7/2014, n. 1150; TAR Lazio, Roma, sez.
I ter, 30/9/2010, n. 32618; Consiglio di Stato, sez. V, 24/09/2009, n. 43731; Consiglio di Stato, sez. IV, 3/11/2008, 5467).
Alla luce di quanto evidenziato, non è revocabile in dubbio che il provvedimento autorizzativo, ove rilasciato, consente l'esecuzione esclusivamente dei lavori indicati nell'autorizzazione.
Nel caso di specie, dal verbale di contestazione posto a base dell'ordinanza ingiunzione emerge chiaramente che la condotta contestata attiene alla realizzazione di opere diverse ed ulteriori rispetto a quelle autorizzate con il provvedimento n. 7434 del 10/12/2015.
Dall'esame degli atti si evince che l'interessata aveva conseguito autorizzazione al solo
“sradicamento e taglio di piante arboree o arbustive e una lavorazione in profondità del terreno con interessamento dei primi 60-70 cm. del suolo”, mentre le è stato contestato di aver realizzato un vero e proprio “sbancamento” dell'area tradottosi in veri e propri terrazzamenti della dimensione di “circa ml. 10 [di] larghezza, ml. 60 di lunghezza [e] ml. 3 di altezza”.
Ritiene il Tribunale i lavori in concreto realizzati esorbitano l'autorizzazione concessa e, dunque, sono stati realizzati in palese violazione del predetto articolo 23 L.R. 11/96.
Né rileva, ai fini della presunta legittimità delle opere, che le stesse non costituiscano reato edilizio o altro tipo di illecito penalmente rilevante, giacchè un medesimo fatto può integrare al tempo stesso un illecito penale e un illecito amministrativo (con applicazione del principio di specialità di cui all'art. 9 l. 689/81) ovvero solo una delle fattispecie.
Nel caso di specie, la condotta contestata integra esclusivamente una violazione di natura amministrativa, con conseguente rispondenza al principio di legalità che governa il sistema delle sanzioni disciplinate dalla l. 689/81.
La regolamentazione delle spese processuali segue il principio della domanda e quello derivato della soccombenza, di tal che le stesse, liquidate come in dispositivo (per fase di studio, introduttiva e decisoria), debbono essere poste integralmente a carico della parte opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in composizione monocratica nella persona della dr.ssa Valentina
Pierri, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta con ricorso depositato in data
5 il 19.05.2023 da nei confronti della Parte_1 Controparte_1
, così provvede:
[...]
1) rigetta l'opposizione;
2) condanna al pagamento, in favore dell'Ente opposto, delle spese Parte_1
processuali, che liquida in complessivi Euro 1.100,00 per compenso, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge.
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