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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 13/10/2025, n. 179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 179 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 151/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
Sezione civile
In funzione di giudice del lavoro, composta dai magistrati:
Dott.ssa Maria Luisa Scarpa Presidente
Dott.ssa Daniela Coinu Consigliera
Dott. Giorgio Murru Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 151 del ruolo generale per l'anno 2022 promossa da:
con sede legale in Roma, in persona del legale rappresentante, elettivamente CP_1
domiciliata in Cagliari presso lo studio dell'avvocato Barbara Porcu che la rappresenta e difende in forza di procura speciale apposta in calce all'atto di appello;
APPELLANTE
CONTRO
, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli avvocati Enzo Controparte_2
Di UR e FR NI IA, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Tortolì giusta procura alle liti come in atti;
GI Pili, contumace,
APPELLATI
All'esito della udienza collegiale dell'8 ottobre 2025, celebrata nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse della Nell'interesse della società appellante si dà atto che, nelle CP_1
more del presente procedimento, le parti hanno raggiunto un accordo per la bonaria definizione della controversia ed hanno provveduto alla sottoscrizione di apposito verbale di conciliazione
1 in sede sindacale (doc. n. 1). In ragione di ciò si domanda che l'Ecc.ma Corte d'Appello adita dichiari cessata la materia del contendere con compensazione delle spese del procedimento.
Nell'interesse di : Controparte_2
Si dà atto che le parti hanno raggiunto un accordo per la definizione globale della controversia
e pertanto chiedono che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere con spese compensate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 2 maggio 2017 ha agito dinanzi al Tribunale Controparte_2
di Lanusei onde ottenere il riconoscimento del superiore livello di inquadramento, ossia il 4° in luogo del 3° nominalmente assegnatogli, con le correlate differenze retributive sia in confronto del precedente datore di lavoro GI Pili con decorrenza dal settembre 2013 che in confronto dell'attuale datore di lavoro con decorrenza dall'ottobre 2014. CP_1
Da tale ultima data, infatti, la predetta società era subentrata alla impresa del Pili nell'appalto per la raccolta dei rifiuti presso il comune di Villagrande Strisaili ove il era adibito, con CP_2
mansioni di autista, alla conduzione dei veicoli adibiti al relativo servizio.
La costituitasi in giudizio nella contumacia di aveva contestato la CP_1 CP_3
fondatezza della domanda deducendo, in particolare, la correttezza del proprio operato allorchè, all'esito del passaggio del nel proprio organico lo aveva inquadrato nel 3° livello CP_2
contrattuale.
Il Tribunale di Lanusei, istruita la causa mediante prova testimoniale, interrogatorio formale e documenti, aveva accolto il ricorso ed aveva quindi riconosciuto il diritto del al rivedicato CP_2
inquadramento nel livello superiore ed alla corresponsione delle corrispondenti differenze retributive nei confronti delle parti convenute per periodo di lavoro rispettivamente svolto alle dipendenze delle stesse.
Contro la sentenza resa dal giudice di prime cure ha proposto appello, con ricorso depositato il
3 giugno 2022, la domandando in via principale la riforma della sentenza di primo CP_1
grado, stante la correttezza dell'inquadramento nel 3° livello contrattuale operata nei confronti dell'appellato o, in via subordinata, la declaratoria di inopponibilità nei suoi confronti del riconoscimento del 4° livello siccome illegittimamente disposto dalla impresa GI Pili in favore del con la condanna di quest'ultima al pagamento delle differenze retributive CP_2
accertate come dovute allo stesso all'esito del giudizio. CP_2
2 Si è costituito il lavoratore appellato che ha resistito ed ha concluso per il rigetto dell'avversa impugnazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. All'esito del rinvio per la discussione della causa, disposto dal Collegio per la udienza dell'8 ottobre 2025, la società appellante e l'appellato hanno dato atto, con note depositate il 29 CP_2
settembre 2025, che è stato raggiunto un accordo in sede sindacale (formalizzato mediante un verbale di conciliazione debitamente prodotto in atti), sottoscritto sia dalle parti che dai rispettivi procuratori.
Per tale ragione le parti, avendo compiutamente regolato ogni ragione di contesa riconnessa alla controversia oggetto del presente giudizio, anche per quanto concerne la regolazione del regime di lite, hanno chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere con integrale compensazione delle spese legali come da conformi conclusioni sopra trascritte.
2. Osserva pertanto la Corte, alla luce di quanto testè rappresentato, che le parti risultano aver dato atto in modo univoco della sopravvenuta mancanza di un residuo interesse alla prosecuzione della lite con riguardo al rapporto processuale tra le stesse instaurato.
3. In conclusione non resta al Collegio che dichiarare la cessazione della materia del contendere con integrale compensazione delle spese di lite, in adesione alle conclusioni conformi rese dalle parti nelle note sopra richiamate.
per questi motivi
La Corte d'appello
Definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1. Dichiara cessata la materia del contendere nel rapporto processuale tra e CP_1 [...]
; Controparte_2
2. Dispone la integrale compensazione le parti delle spese di lite del giudizio di appello.
Così deciso in Cagliari il 13 ottobre 2025.
L'Estensore La Presidente
Dott. Giorgio Murru Dott.ssa Maria Luisa Scarpa
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
Sezione civile
In funzione di giudice del lavoro, composta dai magistrati:
Dott.ssa Maria Luisa Scarpa Presidente
Dott.ssa Daniela Coinu Consigliera
Dott. Giorgio Murru Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 151 del ruolo generale per l'anno 2022 promossa da:
con sede legale in Roma, in persona del legale rappresentante, elettivamente CP_1
domiciliata in Cagliari presso lo studio dell'avvocato Barbara Porcu che la rappresenta e difende in forza di procura speciale apposta in calce all'atto di appello;
APPELLANTE
CONTRO
, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli avvocati Enzo Controparte_2
Di UR e FR NI IA, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Tortolì giusta procura alle liti come in atti;
GI Pili, contumace,
APPELLATI
All'esito della udienza collegiale dell'8 ottobre 2025, celebrata nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse della Nell'interesse della società appellante si dà atto che, nelle CP_1
more del presente procedimento, le parti hanno raggiunto un accordo per la bonaria definizione della controversia ed hanno provveduto alla sottoscrizione di apposito verbale di conciliazione
1 in sede sindacale (doc. n. 1). In ragione di ciò si domanda che l'Ecc.ma Corte d'Appello adita dichiari cessata la materia del contendere con compensazione delle spese del procedimento.
Nell'interesse di : Controparte_2
Si dà atto che le parti hanno raggiunto un accordo per la definizione globale della controversia
e pertanto chiedono che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere con spese compensate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 2 maggio 2017 ha agito dinanzi al Tribunale Controparte_2
di Lanusei onde ottenere il riconoscimento del superiore livello di inquadramento, ossia il 4° in luogo del 3° nominalmente assegnatogli, con le correlate differenze retributive sia in confronto del precedente datore di lavoro GI Pili con decorrenza dal settembre 2013 che in confronto dell'attuale datore di lavoro con decorrenza dall'ottobre 2014. CP_1
Da tale ultima data, infatti, la predetta società era subentrata alla impresa del Pili nell'appalto per la raccolta dei rifiuti presso il comune di Villagrande Strisaili ove il era adibito, con CP_2
mansioni di autista, alla conduzione dei veicoli adibiti al relativo servizio.
La costituitasi in giudizio nella contumacia di aveva contestato la CP_1 CP_3
fondatezza della domanda deducendo, in particolare, la correttezza del proprio operato allorchè, all'esito del passaggio del nel proprio organico lo aveva inquadrato nel 3° livello CP_2
contrattuale.
Il Tribunale di Lanusei, istruita la causa mediante prova testimoniale, interrogatorio formale e documenti, aveva accolto il ricorso ed aveva quindi riconosciuto il diritto del al rivedicato CP_2
inquadramento nel livello superiore ed alla corresponsione delle corrispondenti differenze retributive nei confronti delle parti convenute per periodo di lavoro rispettivamente svolto alle dipendenze delle stesse.
Contro la sentenza resa dal giudice di prime cure ha proposto appello, con ricorso depositato il
3 giugno 2022, la domandando in via principale la riforma della sentenza di primo CP_1
grado, stante la correttezza dell'inquadramento nel 3° livello contrattuale operata nei confronti dell'appellato o, in via subordinata, la declaratoria di inopponibilità nei suoi confronti del riconoscimento del 4° livello siccome illegittimamente disposto dalla impresa GI Pili in favore del con la condanna di quest'ultima al pagamento delle differenze retributive CP_2
accertate come dovute allo stesso all'esito del giudizio. CP_2
2 Si è costituito il lavoratore appellato che ha resistito ed ha concluso per il rigetto dell'avversa impugnazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. All'esito del rinvio per la discussione della causa, disposto dal Collegio per la udienza dell'8 ottobre 2025, la società appellante e l'appellato hanno dato atto, con note depositate il 29 CP_2
settembre 2025, che è stato raggiunto un accordo in sede sindacale (formalizzato mediante un verbale di conciliazione debitamente prodotto in atti), sottoscritto sia dalle parti che dai rispettivi procuratori.
Per tale ragione le parti, avendo compiutamente regolato ogni ragione di contesa riconnessa alla controversia oggetto del presente giudizio, anche per quanto concerne la regolazione del regime di lite, hanno chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere con integrale compensazione delle spese legali come da conformi conclusioni sopra trascritte.
2. Osserva pertanto la Corte, alla luce di quanto testè rappresentato, che le parti risultano aver dato atto in modo univoco della sopravvenuta mancanza di un residuo interesse alla prosecuzione della lite con riguardo al rapporto processuale tra le stesse instaurato.
3. In conclusione non resta al Collegio che dichiarare la cessazione della materia del contendere con integrale compensazione delle spese di lite, in adesione alle conclusioni conformi rese dalle parti nelle note sopra richiamate.
per questi motivi
La Corte d'appello
Definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1. Dichiara cessata la materia del contendere nel rapporto processuale tra e CP_1 [...]
; Controparte_2
2. Dispone la integrale compensazione le parti delle spese di lite del giudizio di appello.
Così deciso in Cagliari il 13 ottobre 2025.
L'Estensore La Presidente
Dott. Giorgio Murru Dott.ssa Maria Luisa Scarpa
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