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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 14/04/2025, n. 234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 234 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 809/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore
Dott.ssa Michela Boi Giudice
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 9/4/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 19/02/2025 da
C.F. Parte_1 C.F._1
e
(C.F. Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato EDOARDO CERRI ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in Pisa (PI), Borgo Stretto, n. 46, giusta procura in atti con
l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: separazione su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«a) pronunciare la separazione personale dei coniugi;
b) disporre l'affidamento condiviso ai genitori dei figli minori e autorizzandone la ER _2 residenza prevalente presso la madre, nella attuale casa familiare;
c) disporre che in ordine alle questioni di ordinaria amministrazione relative ai figli la responsabilità genitoriale possa essere esercitata separatamente dai genitori, mentre le decisioni più importanti sull'educazione e sull'istruzione dei figli (quali esemplificativamente quelle sulle cure, sulla scelta dell'indirizzo scolastico) vengano in ogni caso prese congiuntamente dai genitori;
d) disporre che i figli potranno trascorrere con i genitori tempi simili, come da l dettagli o di cui al paragrafo 11 della narrativa;
e) disporre che i genitori trascorrano i compleanni come da paragrafo 14 della narrativa;
1 f) disporre che le festività pasquali e natalizie vengano trascorse dai genitori con i figli in modo alternato, come da paragrafo 15 della narrativa, e che le vacanze estive ed invernali siano regolate come da paragrafo 16 della narrativa;
g) disporre che i genitori rinuncino alla corresponsione di qualsiasi forma di mantenimento reciproco e/o per i figli, che quindi manterranno ciascuno in modo diretto;
h) disporre che le spese straordinarie per i figli – individuate e regolate secondo i criteri stabiliti dal
Protocollo di intesa stipulato dal Tribunale di Lucca con il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di
Lucca, da intendersi qui fedelmente riportato – siano divise nella percentuale del 50% ciascuno. Non vi sarà comunque necessità di consenso dell'altro coniuge per le tasse scolastiche ed i libri di testo, per le spese medicinali oggetto di prescrizione medica, i tickets e le prestazioni specialistiche urgenti di qualsiasi tipo;
i) disporre che eventuali assegni familiari saranno percepiti dai genitori nella misura del 50% ognuno;
j) in esecuzione degli accordi di cui alla presente separazione ad al fine di regolare ogni residuo rapporto patrimoniale tra i coniugi, la Dott.ssa acquisterà dal Dott. la quota del Parte_2 Pt_1
50% della casa familiare, al prezzo concordato di € 80.000,00. La cessione dovrà avvenire entro il
31.12.2025».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in San Giuliano Terme (PI) il 22/2/2014, dal quale sono nati i due figli ER
(nata il [...]) e (nato il [...]), entrambi ancora minorenni - hanno congiuntamente _2 richiesto di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte.
Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte.
Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto.
Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la sussistenza del requisito della intollerabilità della prosecuzione della convivenza, la domanda diretta ad ottenere la pronuncia di separazione personale merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 151 cod. civ.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti.
In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
2 a) PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
, uniti in matrimonio in San Giuliano Terme (PI) in data 22/2/2014, debitamente Parte_2 trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di San Giuliano Terme (PI) all'Atto
Numero 12, Parte 2, Serie C, dell'Anno 2014, autorizzandoli a vivere separati, ciascuno libero di fissare la residenza ove riterrà più opportuno, pur sempre con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di San Giuliano Terme (PI) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 9/4/2025.
Il Presidente estensore
Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore
Dott.ssa Michela Boi Giudice
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 9/4/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 19/02/2025 da
C.F. Parte_1 C.F._1
e
(C.F. Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato EDOARDO CERRI ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in Pisa (PI), Borgo Stretto, n. 46, giusta procura in atti con
l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: separazione su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«a) pronunciare la separazione personale dei coniugi;
b) disporre l'affidamento condiviso ai genitori dei figli minori e autorizzandone la ER _2 residenza prevalente presso la madre, nella attuale casa familiare;
c) disporre che in ordine alle questioni di ordinaria amministrazione relative ai figli la responsabilità genitoriale possa essere esercitata separatamente dai genitori, mentre le decisioni più importanti sull'educazione e sull'istruzione dei figli (quali esemplificativamente quelle sulle cure, sulla scelta dell'indirizzo scolastico) vengano in ogni caso prese congiuntamente dai genitori;
d) disporre che i figli potranno trascorrere con i genitori tempi simili, come da l dettagli o di cui al paragrafo 11 della narrativa;
e) disporre che i genitori trascorrano i compleanni come da paragrafo 14 della narrativa;
1 f) disporre che le festività pasquali e natalizie vengano trascorse dai genitori con i figli in modo alternato, come da paragrafo 15 della narrativa, e che le vacanze estive ed invernali siano regolate come da paragrafo 16 della narrativa;
g) disporre che i genitori rinuncino alla corresponsione di qualsiasi forma di mantenimento reciproco e/o per i figli, che quindi manterranno ciascuno in modo diretto;
h) disporre che le spese straordinarie per i figli – individuate e regolate secondo i criteri stabiliti dal
Protocollo di intesa stipulato dal Tribunale di Lucca con il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di
Lucca, da intendersi qui fedelmente riportato – siano divise nella percentuale del 50% ciascuno. Non vi sarà comunque necessità di consenso dell'altro coniuge per le tasse scolastiche ed i libri di testo, per le spese medicinali oggetto di prescrizione medica, i tickets e le prestazioni specialistiche urgenti di qualsiasi tipo;
i) disporre che eventuali assegni familiari saranno percepiti dai genitori nella misura del 50% ognuno;
j) in esecuzione degli accordi di cui alla presente separazione ad al fine di regolare ogni residuo rapporto patrimoniale tra i coniugi, la Dott.ssa acquisterà dal Dott. la quota del Parte_2 Pt_1
50% della casa familiare, al prezzo concordato di € 80.000,00. La cessione dovrà avvenire entro il
31.12.2025».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in San Giuliano Terme (PI) il 22/2/2014, dal quale sono nati i due figli ER
(nata il [...]) e (nato il [...]), entrambi ancora minorenni - hanno congiuntamente _2 richiesto di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte.
Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte.
Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto.
Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la sussistenza del requisito della intollerabilità della prosecuzione della convivenza, la domanda diretta ad ottenere la pronuncia di separazione personale merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 151 cod. civ.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti.
In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
2 a) PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
, uniti in matrimonio in San Giuliano Terme (PI) in data 22/2/2014, debitamente Parte_2 trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di San Giuliano Terme (PI) all'Atto
Numero 12, Parte 2, Serie C, dell'Anno 2014, autorizzandoli a vivere separati, ciascuno libero di fissare la residenza ove riterrà più opportuno, pur sempre con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di San Giuliano Terme (PI) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 9/4/2025.
Il Presidente estensore
Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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