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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 23/04/2025, n. 604 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 604 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 479 2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SEZIONE PRIMA
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dott. Gianmichele Marcelli Presidente
Dott. Pier Giorgio Palestini Consigliere
Avv. Carlo Caparrini Giudice Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 479 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, posta in decisione all'udienza del 26.11.2024 e promossa
DA con l'Avv. SCARCIOLLA GIANNICOLA Indirizzo Parte_1 C.F._1
Telematico
APPELLANTE
CONTRO
Controparte_1 C.F._2
Controparte_2 P.IVA_1
APPELLATI CONTUMACI
in persona del procuratore con gli Controparte_3 P.IVA_2 CP_4 P.IVA_3
Avvocati ANZA' MARIO E BARBARO ALESSANDRO domicilio digitale
CONTRO
Sentenza del Tribunale di Ancona n.1426/2021 del 09/11/2021
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE pagina 1 di 7 ha citato e per sentir accertare Controparte_2 Controparte_1 Parte_1
l'estinzione della , di cui i due convenuti erano soci e sentir accertare che, i Parte_2
beni immobili siti in Comune di Martinsicuro (TE) risultavano ancora intestati in capo alla società e, per l'effetto, sentir dichiarare che i convenuti, quali soci della società estinta, sono succeduti nel rapporto debitorio già facente capo alla e sono altresì divenuti proprietari Parte_2
pro indiviso, per la quota di ½ ciascuno, degli immobili, su cui la banca beneficiava di ipoteca per mutuo fondiario concesso alla , in sofferenza. Pt_2
La banca ha quindi chiesto che il Tribunale accogliesse le seguenti conclusioni: accertata l'estinzione della a seguito dell'avvenuta cancellazione delle stessa Parte_2
dal Registro delle Imprese a far data dall'8 agosto 2019, accertato altresì che, ciononostante, i beni immobili siti in Comune di Martinsicuro (TE), frazione Villa
Rosa, via Capri, così come di seguito catastalmente descritti:
- appartamento ad uso abitativo posto al piano quarto della consistenza catastale di vani 3,5, riportato nel Catasto Fabbricati del Comune di Martinsicuro al foglio 26, particella 399, subalterno 36, piano 4, categoria A/2, classe 3, vani 3,5”
- locale autorimessa posto al piano terra della consistenza catastale di mq. 21, riportato nel Catasto
Fabbricati del Comune di Martinsicuro al foglio 26, particella 399, subalterno 15, piano T, categoria
C/6, classe 2, mq, 21 risultano ancora oggi intestati e/o in capo alla , Parte_2
per l'effetto dichiarare che i convenuti sig.ri e , quali soci della società Controparte_1 Parte_1
estinta, dal giorno successivo alla data di cancellazione della dal Registro Parte_2
delle Imprese (8 agosto 2019),:
- sono succeduti nel rapporto debitorio già facente capo alla , così come Parte_2
derivante dal contratto di mutuo fondiario per atto a rogito del Notaio Dott. in Persona_1
Grottammare del 20 settembre 2010 (rep. n. 30196 - racc. n. 10234) con cui l'allora
[...]
(incorporata per fusione in in virtù di atto del Notaio Controparte_5 CP_6 Per_2
di Modena del 16 maggio 2013) aveva concesso alla suddetta Srl la somma di € 144.000,00
[...]
- sono altresì divenuti proprietari pro indiviso, per la quota di 1/2 ciascuno, degli immobili sopra specificamente descritti, già di proprietà della e che però, all'epoca della Parte_2
presente citazione, ancora risultano intestati a quest'ultima nei registri immobiliari in quanto, all'evidenza, non sono stati previamente oggetto di alcuna attività liquidatoria.
Con vittoria di spese e compensi di causa.
pagina 2 di 7 Si è costituito il deducendo che, come risulta dall'approvazione del bilancio finale di Pt_1
liquidazione della cessata società, egli non ha riscosso alcuna somma a seguito della liquidazione di quest'ultima, e pertanto non poteva essere chiamato personalmente a rispondere del presunto debito vantato nei confronti della Parte_2
Inoltre il ha contestato di essere succeduto nel rapporto debitorio già facente capo alla Pt_1 [...]
, così come derivante dal contratto di mutuo fondiario, in quanto, essendo pacifica Parte_2
l'estinzione della società e la mancata distribuzione di somme in capo ai soci questi ultimi Parte_2
non potevano rispondere del debito sociale sulla scorta dell'art. 2495 c.c..
Il infine ha eccepito l'inammissibilità della domanda azionata da parte attrice per carenza di Pt_1
interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., essendo oramai estinto il soggetto asseritamente titolare del debito,
e non sussistendo i presupposti dell'art. 2495 c.c. per la declaratoria di sussistenza dell'obbligazione di pagamento in capo ai soci convenuti in giudizio.
Nessuno si costituiva invece per che è stata dichiarata contumace. Controparte_1
Nelle more del giudizio si è costituita, con atto depositato il 10.02.2021, ex art. 111 c.p.c. la
[...]
in persona del legale rappresentante pro-tempore, quale procuratrice della CP_4 Controparte_3
quest'ultima cessionaria, a seguito di contratto di cessione del 18.12.2020, di un portafogli di crediti originariamente vantanti da cessione pubblicata in GU, affermando che nel Controparte_6
perimetro era inclusa la posizione creditoria originariamente vantata dalla Controparte_2
nei confronti di e e concludeva facendo proprie le istanze, le
[...] Parte_1 Controparte_1
richiese, le difese, le eccezioni e le deduzioni già avanzate dalla cedente, chiedendo l'estromissione della stessa Banca cedente.
Con memoria depositata il 07.06.2021 l'attuale appellante, senza nulla eccepire riguardo all'intervento di Summer, ha chiesto trattenersi la causa in decisione, riportandosi agli scritti.
Il Tribunale ha così deciso:
a) ACCERTA l'estinzione della;
Parte_2
b) ACCERTA che i beni immobili siti in Comune di Martinsicuro (TE), frazione Villa Rosa, via Capri così catastalmente descritti: - appartamento ad uso abitativo posto al piano quarto della consistenza catastale di vani 3,5, riportato nel Catasto Fabbricati del Comune di Martinsicuro al foglio 26, particella
399, subalterno 36, piano 4, categoria A/2, classe 3, vani 3,5”- locale autorimessa posto al piano terra della consistenza catastale di mq.21, riportato nel Catasto Fabbricati del Comune di Martinsicuro al foglio 26, particella 399, subalterno 15, piano T, categoria C/6, classe 2, mq, 21, risultano ancora oggi intestati alla;
Parte_2
pagina 3 di 7 c) DICHIARA, per l'effetto, che i convenuti e sono succeduti nel Controparte_1 Parte_1
rapporto debitorio derivante dal contratto di mutuo fondiario;
d) DICHIARA che i convenuti sono divenuti proprietari pro indiviso per la quota di ½ ciascuno, degli immobili sopra specificamente descritti;
e) DICHIARA che l'intervenuta può far valere il credito ceduto dall'attrice nei confronti dei convenuti fino alla concorrenza del valore dei beni di cui ai capi b) e d);
f) CONDANNA i convenuti in solido a rimborsare le spese di lite in favore della parte attrice, che liquida in Euro 518,00 per spese e in Euro 3.500,00 per compensi, oltre spese gen. e accessori come per legge e in favore dell'intervenuta liquidate in euro 1.800,00 per compensi, oltre spese gen. e accessori come per legge.
Ha appellato ritualmente la sentenza il si è costituita a mezzo del procuratore , Pt_1 CP_3 CP_
non si è costituita , cui l'atto è stato notificato con pec presso il difensore il 09.05.2022 alle ore CP_2
9,28, né cui l'atto è stato notificato a mezzo posta il 13.05.2022 e che quindi vanno Controparte_1
dichiarati contumaci.
Primo motivo di appello: Violazione dell'art. 50Bis n. 3 c.p.c.
Lamenta l'appellante che ha proposto la domanda dinanzi il Tribunale Civile di Ancona-Sezione CP_2
Specializzata in materia di impresa, trattandosi di materia tra quelle di competenza della suindicata sezione specializzata, per come espressamente previsto dall'art. 3 D.Lgs. 168/2003, nella formulazione successiva alle modifiche apportate dal l'art. 2 D.L. 24 gennaio 2012 n. 1.
Poichè ai sensi dell'art. 50 bis n. 3 c.p.c. nelle controversie in argomento, il Tribunale giudica in composizione collegiale, la sentenza è nulla di pieno diritto avendo il Tribunale giudicato in composizione monocratica.
Il motivo è fondato: nondimeno, non versandosi in ipotesi di remissione al primo giudice, questa Corte deve giudicare nel merito le pretese fatte valere (come esattamente precisato dall'appellante).
Secondo motivo di appello: Violazione ed errata applicazione dell'art. 111 c.p.c. in relazione all'art
1260 c.c. - inammissibilità dell'intervento in causa del cessionario. Abbandono della domanda da parte di . CP_2
Sostiene l'errore del primo giudice: Pt_1
- nel non aver escluso il diritto all'intervento, in quanto la cessione è avvenuta pendente la causa,
- nel non aver comunque escluso la legittimazione in quanto in causa non si controverte del credito principale (richiamando applicazione analogica di Cass. 2017, n. 29637).
- non aver ritenuto abbandonata la domanda da , che si è, fin dall'intervento in giudizio della CP_2 cessionaria, disinteressata di questo.
pagina 4 di 7 Vi è da dire che, costituendosi in appello, ha prodotto documentazione ulteriore a riprova che il CP_3
credito acquistato rientra nel blocco di cui alla pubblicazione in G.U., produzione cui l'appellante si è opposto siccome intervenuta in appello.
Il motivo non ha pregio.
L'art. 111 c.p.c. testualmente ammette sia la cessione nel corso del processo, che l'intervento del cessionario a processo iniziato: “Se nel corso del processo si trasferisce il diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie.
...
In ogni caso il successore a titolo particolare può intervenire o essere chiamato nel processo e, se le altre parti vi consentono, l'alienante o il successore universale può esserne estromesso.”
In disparte che l'autorevole precedente richiamato dall'appellante si riferisce ad un caso differente, quello dell'azione revocatoria, mentre qui si tratta del caso, quasi opposto, dell'accertamento della proprietà del bene, la stessa Cassazione ha mutato in seguito indirizzo (2023, n. 19865) proclamando l'opposto principio secondo cui l'art. 111 c.p.c. trova applicazione qualora, in pendenza di revocatoria, venga ceduto il credito legittimante all'azione.
Indirizzo dal quale questa Corte non ha motivo di discostarsi.
Quanto alla tardiva produzione, la questione è inutile.
L'appellante non ha mai contestato in primo grado la effettiva titolarità del credito in capo a né ha CP_3 evocato tale questione nell'atto di appello, sollevandola solo in reazione all'altrui produzione, dovendosi pertanto ritenere consolidato il fatto della cessione ai sensi dell'art. 115 c.p.c.,anche del credito in questione a CP_3
Terzo motivo di appello: Violazione ed errata applicazione dell'art. 2495 co. 3 c.c. - difetto della successione del rapporto debitorio in capo ai soci.
L'appellante ritiene che la norma dell'art. 2495 n. 3 c.c. vada interpretata nel senso che soltanto il socio che abbia percepito somme di danaro dal bilancio di liquidazione della società di capitali, possa essere tenuto a rispondere, nei limiti di quanto percepito.
Il ragionamento non può condividersi.
E' pacifico che la proprietà degli immobili della società di capitali all'estinzione si trasferisca ai soci.
Non può essere messo in dubbio che questi immobili rappresentino un valore.
Ed allora è chiaro che non v'è differenza tra tenere responsabile il socio percettore di danaro, nei limiti della somma ricevuta, o divenuto proprietario dell'immobile, nei limiti del valore di questo (cfr.Cass. n. 25108 del 2023 ).
E del resto ogni diversa soluzione peccherebbe di mancanza di logica giuridica:
pagina 5 di 7 - se gli immobili non si trasferissero ai soci, sarebbero vacanti e quindi acquisiti ex art. 827 c.c. al patrimonio dello stato, verso il quale la banca potrebbe comunque rivalersi aggredendo con l'ipoteca gli immobili,
- se invece si trasferissero ai soci ma non fossero aggredibili dai creditori sociali, si violerebbe l'art.2495
c.c.,
- ed infine non avrebbe ragione alcuna operare distinzione e diverso regolamento in diritti, tra il caso in cui i soci percepiscano somme e quello in cui percepiscano altre utilità (si tratti di immobili o qualsivoglia altro bene suscettibile di valutazione economica).
Quarto motivo di appello: Violazione di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c
Il motivo, che lamenta errata regolazione delle spese è assorbito.
Infatti la declaratoria di nullità della decisione di primo grado, obbliga questa Corte al regolamento delle spese dell'intero giudizio valutando l'esito complessivo della lite (cfr. Cass. 2021 n. 15233, ex multis).
Al proposito, si deve considerare la totale soccombenza di il quale va condannato alle spese a Parte_1 favore della sola di entrambi i gradi di giudizio, non al raddoppio a norma dell'art. 13 comma 1 CP_3
quater DPR 115/ 2002 come modificato dall' articolo 1, comma 17 Legge 24 dicembre 2012, n. 228, in ragione dell'accoglimento del primo motivo.
Le spese tra e si dovranno compensare, in ragione della inerzia mantenuta dai due Pt_1 CP_2 CP_1 convenuti nel processo.
P. T. M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta da
[...]
ei confronti di e Pt_1 Controparte_1 Controparte_2 CP_3
in persona del procuratore così provvede:
[...] CP_4
in parziale accoglimento dell'appello, dichiara la nullità della sentenza impugnata, in accoglimento della domanda proposta da CP_3
a) ACCERTA l'estinzione della;
Parte_2
b) ACCERTA che i beni immobili siti in Comune di Martinsicuro (TE), frazione Villa Rosa, via Capri così catastalmente descritti: - appartamento ad uso abitativo posto al piano quarto della consistenza catastale di vani 3,5, riportato nel Catasto Fabbricati del Comune di Martinsicuro al foglio 26, particella
399, subalterno 36, piano 4, categoria A/2, classe 3, vani 3,5”- locale autorimessa posto al piano terra della consistenza catastale di mq.21, riportato nel Catasto Fabbricati del Comune di Martinsicuro al foglio 26, particella 399, subalterno 15, piano T, categoria C/6, classe 2, mq, 21, risultano ancora oggi intestati alla;
Parte_2
c) DICHIARA, per l'effetto, che i convenuti e sono succeduti nel Controparte_1 Parte_1
rapporto debitorio derivante dal contratto di mutuo fondiario;
pagina 6 di 7 d) DICHIARA che i convenuti sono divenuti proprietari pro indiviso per la quota di ½ ciascuno, degli immobili sopra specificamente descritti;
e) DICHIARA che può far valere il credito ceduto dall'attrice nei confronti dei Controparte_3
convenuti fino alla concorrenza del valore dei beni di cui ai capi b) e d).
Condanna al pagamento delle spese dei due gradi di giudizio in favore di che Parte_1 CP_3
liquida per il primo grado in euro 3.500,00 oltre 15% cassa ed iva di legge e per l'appello in euro
8.470,00 oltre 15% cassa ed iva di legge
Ancona così deciso nella camera di consiglio del 08 aprile 2025
IL CONSIGLIERE REL. Avv. Carlo Caparrini Giudice Ausiliario Relatore IL PRESIDENTE Dott. Gianmichele Marcelli
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SEZIONE PRIMA
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dott. Gianmichele Marcelli Presidente
Dott. Pier Giorgio Palestini Consigliere
Avv. Carlo Caparrini Giudice Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 479 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, posta in decisione all'udienza del 26.11.2024 e promossa
DA con l'Avv. SCARCIOLLA GIANNICOLA Indirizzo Parte_1 C.F._1
Telematico
APPELLANTE
CONTRO
Controparte_1 C.F._2
Controparte_2 P.IVA_1
APPELLATI CONTUMACI
in persona del procuratore con gli Controparte_3 P.IVA_2 CP_4 P.IVA_3
Avvocati ANZA' MARIO E BARBARO ALESSANDRO domicilio digitale
CONTRO
Sentenza del Tribunale di Ancona n.1426/2021 del 09/11/2021
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE pagina 1 di 7 ha citato e per sentir accertare Controparte_2 Controparte_1 Parte_1
l'estinzione della , di cui i due convenuti erano soci e sentir accertare che, i Parte_2
beni immobili siti in Comune di Martinsicuro (TE) risultavano ancora intestati in capo alla società e, per l'effetto, sentir dichiarare che i convenuti, quali soci della società estinta, sono succeduti nel rapporto debitorio già facente capo alla e sono altresì divenuti proprietari Parte_2
pro indiviso, per la quota di ½ ciascuno, degli immobili, su cui la banca beneficiava di ipoteca per mutuo fondiario concesso alla , in sofferenza. Pt_2
La banca ha quindi chiesto che il Tribunale accogliesse le seguenti conclusioni: accertata l'estinzione della a seguito dell'avvenuta cancellazione delle stessa Parte_2
dal Registro delle Imprese a far data dall'8 agosto 2019, accertato altresì che, ciononostante, i beni immobili siti in Comune di Martinsicuro (TE), frazione Villa
Rosa, via Capri, così come di seguito catastalmente descritti:
- appartamento ad uso abitativo posto al piano quarto della consistenza catastale di vani 3,5, riportato nel Catasto Fabbricati del Comune di Martinsicuro al foglio 26, particella 399, subalterno 36, piano 4, categoria A/2, classe 3, vani 3,5”
- locale autorimessa posto al piano terra della consistenza catastale di mq. 21, riportato nel Catasto
Fabbricati del Comune di Martinsicuro al foglio 26, particella 399, subalterno 15, piano T, categoria
C/6, classe 2, mq, 21 risultano ancora oggi intestati e/o in capo alla , Parte_2
per l'effetto dichiarare che i convenuti sig.ri e , quali soci della società Controparte_1 Parte_1
estinta, dal giorno successivo alla data di cancellazione della dal Registro Parte_2
delle Imprese (8 agosto 2019),:
- sono succeduti nel rapporto debitorio già facente capo alla , così come Parte_2
derivante dal contratto di mutuo fondiario per atto a rogito del Notaio Dott. in Persona_1
Grottammare del 20 settembre 2010 (rep. n. 30196 - racc. n. 10234) con cui l'allora
[...]
(incorporata per fusione in in virtù di atto del Notaio Controparte_5 CP_6 Per_2
di Modena del 16 maggio 2013) aveva concesso alla suddetta Srl la somma di € 144.000,00
[...]
- sono altresì divenuti proprietari pro indiviso, per la quota di 1/2 ciascuno, degli immobili sopra specificamente descritti, già di proprietà della e che però, all'epoca della Parte_2
presente citazione, ancora risultano intestati a quest'ultima nei registri immobiliari in quanto, all'evidenza, non sono stati previamente oggetto di alcuna attività liquidatoria.
Con vittoria di spese e compensi di causa.
pagina 2 di 7 Si è costituito il deducendo che, come risulta dall'approvazione del bilancio finale di Pt_1
liquidazione della cessata società, egli non ha riscosso alcuna somma a seguito della liquidazione di quest'ultima, e pertanto non poteva essere chiamato personalmente a rispondere del presunto debito vantato nei confronti della Parte_2
Inoltre il ha contestato di essere succeduto nel rapporto debitorio già facente capo alla Pt_1 [...]
, così come derivante dal contratto di mutuo fondiario, in quanto, essendo pacifica Parte_2
l'estinzione della società e la mancata distribuzione di somme in capo ai soci questi ultimi Parte_2
non potevano rispondere del debito sociale sulla scorta dell'art. 2495 c.c..
Il infine ha eccepito l'inammissibilità della domanda azionata da parte attrice per carenza di Pt_1
interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., essendo oramai estinto il soggetto asseritamente titolare del debito,
e non sussistendo i presupposti dell'art. 2495 c.c. per la declaratoria di sussistenza dell'obbligazione di pagamento in capo ai soci convenuti in giudizio.
Nessuno si costituiva invece per che è stata dichiarata contumace. Controparte_1
Nelle more del giudizio si è costituita, con atto depositato il 10.02.2021, ex art. 111 c.p.c. la
[...]
in persona del legale rappresentante pro-tempore, quale procuratrice della CP_4 Controparte_3
quest'ultima cessionaria, a seguito di contratto di cessione del 18.12.2020, di un portafogli di crediti originariamente vantanti da cessione pubblicata in GU, affermando che nel Controparte_6
perimetro era inclusa la posizione creditoria originariamente vantata dalla Controparte_2
nei confronti di e e concludeva facendo proprie le istanze, le
[...] Parte_1 Controparte_1
richiese, le difese, le eccezioni e le deduzioni già avanzate dalla cedente, chiedendo l'estromissione della stessa Banca cedente.
Con memoria depositata il 07.06.2021 l'attuale appellante, senza nulla eccepire riguardo all'intervento di Summer, ha chiesto trattenersi la causa in decisione, riportandosi agli scritti.
Il Tribunale ha così deciso:
a) ACCERTA l'estinzione della;
Parte_2
b) ACCERTA che i beni immobili siti in Comune di Martinsicuro (TE), frazione Villa Rosa, via Capri così catastalmente descritti: - appartamento ad uso abitativo posto al piano quarto della consistenza catastale di vani 3,5, riportato nel Catasto Fabbricati del Comune di Martinsicuro al foglio 26, particella
399, subalterno 36, piano 4, categoria A/2, classe 3, vani 3,5”- locale autorimessa posto al piano terra della consistenza catastale di mq.21, riportato nel Catasto Fabbricati del Comune di Martinsicuro al foglio 26, particella 399, subalterno 15, piano T, categoria C/6, classe 2, mq, 21, risultano ancora oggi intestati alla;
Parte_2
pagina 3 di 7 c) DICHIARA, per l'effetto, che i convenuti e sono succeduti nel Controparte_1 Parte_1
rapporto debitorio derivante dal contratto di mutuo fondiario;
d) DICHIARA che i convenuti sono divenuti proprietari pro indiviso per la quota di ½ ciascuno, degli immobili sopra specificamente descritti;
e) DICHIARA che l'intervenuta può far valere il credito ceduto dall'attrice nei confronti dei convenuti fino alla concorrenza del valore dei beni di cui ai capi b) e d);
f) CONDANNA i convenuti in solido a rimborsare le spese di lite in favore della parte attrice, che liquida in Euro 518,00 per spese e in Euro 3.500,00 per compensi, oltre spese gen. e accessori come per legge e in favore dell'intervenuta liquidate in euro 1.800,00 per compensi, oltre spese gen. e accessori come per legge.
Ha appellato ritualmente la sentenza il si è costituita a mezzo del procuratore , Pt_1 CP_3 CP_
non si è costituita , cui l'atto è stato notificato con pec presso il difensore il 09.05.2022 alle ore CP_2
9,28, né cui l'atto è stato notificato a mezzo posta il 13.05.2022 e che quindi vanno Controparte_1
dichiarati contumaci.
Primo motivo di appello: Violazione dell'art. 50Bis n. 3 c.p.c.
Lamenta l'appellante che ha proposto la domanda dinanzi il Tribunale Civile di Ancona-Sezione CP_2
Specializzata in materia di impresa, trattandosi di materia tra quelle di competenza della suindicata sezione specializzata, per come espressamente previsto dall'art. 3 D.Lgs. 168/2003, nella formulazione successiva alle modifiche apportate dal l'art. 2 D.L. 24 gennaio 2012 n. 1.
Poichè ai sensi dell'art. 50 bis n. 3 c.p.c. nelle controversie in argomento, il Tribunale giudica in composizione collegiale, la sentenza è nulla di pieno diritto avendo il Tribunale giudicato in composizione monocratica.
Il motivo è fondato: nondimeno, non versandosi in ipotesi di remissione al primo giudice, questa Corte deve giudicare nel merito le pretese fatte valere (come esattamente precisato dall'appellante).
Secondo motivo di appello: Violazione ed errata applicazione dell'art. 111 c.p.c. in relazione all'art
1260 c.c. - inammissibilità dell'intervento in causa del cessionario. Abbandono della domanda da parte di . CP_2
Sostiene l'errore del primo giudice: Pt_1
- nel non aver escluso il diritto all'intervento, in quanto la cessione è avvenuta pendente la causa,
- nel non aver comunque escluso la legittimazione in quanto in causa non si controverte del credito principale (richiamando applicazione analogica di Cass. 2017, n. 29637).
- non aver ritenuto abbandonata la domanda da , che si è, fin dall'intervento in giudizio della CP_2 cessionaria, disinteressata di questo.
pagina 4 di 7 Vi è da dire che, costituendosi in appello, ha prodotto documentazione ulteriore a riprova che il CP_3
credito acquistato rientra nel blocco di cui alla pubblicazione in G.U., produzione cui l'appellante si è opposto siccome intervenuta in appello.
Il motivo non ha pregio.
L'art. 111 c.p.c. testualmente ammette sia la cessione nel corso del processo, che l'intervento del cessionario a processo iniziato: “Se nel corso del processo si trasferisce il diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie.
...
In ogni caso il successore a titolo particolare può intervenire o essere chiamato nel processo e, se le altre parti vi consentono, l'alienante o il successore universale può esserne estromesso.”
In disparte che l'autorevole precedente richiamato dall'appellante si riferisce ad un caso differente, quello dell'azione revocatoria, mentre qui si tratta del caso, quasi opposto, dell'accertamento della proprietà del bene, la stessa Cassazione ha mutato in seguito indirizzo (2023, n. 19865) proclamando l'opposto principio secondo cui l'art. 111 c.p.c. trova applicazione qualora, in pendenza di revocatoria, venga ceduto il credito legittimante all'azione.
Indirizzo dal quale questa Corte non ha motivo di discostarsi.
Quanto alla tardiva produzione, la questione è inutile.
L'appellante non ha mai contestato in primo grado la effettiva titolarità del credito in capo a né ha CP_3 evocato tale questione nell'atto di appello, sollevandola solo in reazione all'altrui produzione, dovendosi pertanto ritenere consolidato il fatto della cessione ai sensi dell'art. 115 c.p.c.,anche del credito in questione a CP_3
Terzo motivo di appello: Violazione ed errata applicazione dell'art. 2495 co. 3 c.c. - difetto della successione del rapporto debitorio in capo ai soci.
L'appellante ritiene che la norma dell'art. 2495 n. 3 c.c. vada interpretata nel senso che soltanto il socio che abbia percepito somme di danaro dal bilancio di liquidazione della società di capitali, possa essere tenuto a rispondere, nei limiti di quanto percepito.
Il ragionamento non può condividersi.
E' pacifico che la proprietà degli immobili della società di capitali all'estinzione si trasferisca ai soci.
Non può essere messo in dubbio che questi immobili rappresentino un valore.
Ed allora è chiaro che non v'è differenza tra tenere responsabile il socio percettore di danaro, nei limiti della somma ricevuta, o divenuto proprietario dell'immobile, nei limiti del valore di questo (cfr.Cass. n. 25108 del 2023 ).
E del resto ogni diversa soluzione peccherebbe di mancanza di logica giuridica:
pagina 5 di 7 - se gli immobili non si trasferissero ai soci, sarebbero vacanti e quindi acquisiti ex art. 827 c.c. al patrimonio dello stato, verso il quale la banca potrebbe comunque rivalersi aggredendo con l'ipoteca gli immobili,
- se invece si trasferissero ai soci ma non fossero aggredibili dai creditori sociali, si violerebbe l'art.2495
c.c.,
- ed infine non avrebbe ragione alcuna operare distinzione e diverso regolamento in diritti, tra il caso in cui i soci percepiscano somme e quello in cui percepiscano altre utilità (si tratti di immobili o qualsivoglia altro bene suscettibile di valutazione economica).
Quarto motivo di appello: Violazione di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c
Il motivo, che lamenta errata regolazione delle spese è assorbito.
Infatti la declaratoria di nullità della decisione di primo grado, obbliga questa Corte al regolamento delle spese dell'intero giudizio valutando l'esito complessivo della lite (cfr. Cass. 2021 n. 15233, ex multis).
Al proposito, si deve considerare la totale soccombenza di il quale va condannato alle spese a Parte_1 favore della sola di entrambi i gradi di giudizio, non al raddoppio a norma dell'art. 13 comma 1 CP_3
quater DPR 115/ 2002 come modificato dall' articolo 1, comma 17 Legge 24 dicembre 2012, n. 228, in ragione dell'accoglimento del primo motivo.
Le spese tra e si dovranno compensare, in ragione della inerzia mantenuta dai due Pt_1 CP_2 CP_1 convenuti nel processo.
P. T. M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta da
[...]
ei confronti di e Pt_1 Controparte_1 Controparte_2 CP_3
in persona del procuratore così provvede:
[...] CP_4
in parziale accoglimento dell'appello, dichiara la nullità della sentenza impugnata, in accoglimento della domanda proposta da CP_3
a) ACCERTA l'estinzione della;
Parte_2
b) ACCERTA che i beni immobili siti in Comune di Martinsicuro (TE), frazione Villa Rosa, via Capri così catastalmente descritti: - appartamento ad uso abitativo posto al piano quarto della consistenza catastale di vani 3,5, riportato nel Catasto Fabbricati del Comune di Martinsicuro al foglio 26, particella
399, subalterno 36, piano 4, categoria A/2, classe 3, vani 3,5”- locale autorimessa posto al piano terra della consistenza catastale di mq.21, riportato nel Catasto Fabbricati del Comune di Martinsicuro al foglio 26, particella 399, subalterno 15, piano T, categoria C/6, classe 2, mq, 21, risultano ancora oggi intestati alla;
Parte_2
c) DICHIARA, per l'effetto, che i convenuti e sono succeduti nel Controparte_1 Parte_1
rapporto debitorio derivante dal contratto di mutuo fondiario;
pagina 6 di 7 d) DICHIARA che i convenuti sono divenuti proprietari pro indiviso per la quota di ½ ciascuno, degli immobili sopra specificamente descritti;
e) DICHIARA che può far valere il credito ceduto dall'attrice nei confronti dei Controparte_3
convenuti fino alla concorrenza del valore dei beni di cui ai capi b) e d).
Condanna al pagamento delle spese dei due gradi di giudizio in favore di che Parte_1 CP_3
liquida per il primo grado in euro 3.500,00 oltre 15% cassa ed iva di legge e per l'appello in euro
8.470,00 oltre 15% cassa ed iva di legge
Ancona così deciso nella camera di consiglio del 08 aprile 2025
IL CONSIGLIERE REL. Avv. Carlo Caparrini Giudice Ausiliario Relatore IL PRESIDENTE Dott. Gianmichele Marcelli
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