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Sentenza 19 aprile 2025
Sentenza 19 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 19/04/2025, n. 739 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 739 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 360/2020, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 360/2020
TRA
difeso dall'avv. EPIFANIO RICCARDO Parte_1
ricorrente
CONTRO
rappresentato e difeso, dagli Avv.ti Valeria Grandizio ed Ettore Triolo CP_1
resistente
Nonché
Contr
in persona del legale rappresentante
Resistente contumace
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 18.2.2020 il ricorrente esponeva che, in data 28.1.2020 a seguito di richiesta presso l'Agenzia delle Entrate, gli veniva rilasciato un estratto di ruolo in cui vi erano indicati
1) Avviso di addebito n. documento 43920120000182870000 notificato in data
04.05.2012 da concessionario per la provincia di Vibo Valentia;
Controparte_3
2) Avviso di addebito n. documento 43920120000955073000 notificato in data 11.01.2013 da concessionario per la provincia di Vibo Valentia;
Controparte_3
1 3) Avviso di addebito n. documento 43920130000104817000 notificato in data
10.04.2013 da concessionario per la provincia di Vibo Valentia;
Controparte_3
4) Avviso di addebito n. documento 43920130001023590000 notificato in data
10.02.2014 da concessionario per la provincia di Vibo Valentia;
Controparte_3
5) Avviso di addebito n. documento 43920140000353872000 notificato in data
11.06.2014 da concessionario per la provincia di Vibo Valentia;
Controparte_3
6) Avviso di addebito n. documento 43920140000430191000 notificato in data 09.07.2014 da concessionario per la provincia di Vibo Valentia;
Controparte_3
7) Avviso di addebito n. documento 43920140000844954000 notificato in data
24.10.2014 da concessionario per la provincia di Vibo Valentia;
Controparte_3
8) Avviso di addebito n. documento 43920140000948971000 notificato in data 18.11.2014 da concessionario per la provincia di Vibo Valentia;
Controparte_3
In particolare, parte ricorrente deduce: l'illegittimità per intervenuta prescrizione dei crediti ai sensi secondo il disposto dell'art. 3 comma 9 della L. 33/1995 secondo il quale con decorrenza dal 01.01.1996 la prescrizione di cinque anni fatti salvi gli atti interruttivi intervenuti prima di quella data che lascia inalterato il termine prescrizionale decennale”.
Si costituiva l' che eccepiva l'interesse ad agire del ricorrente stante l'avvenuta CP_1 notifica della cartella esattoriale per la quale si chiede l'annullamento
L'udienza di discussione – calendarizzata per il 15.4.2025 – è stata frattanto sostituita dalla modalità della trattazione scritta della causa – ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. – all'esito della quale la causa viene trattenuta per la decisione.
*****
1. In via preliminare deve essere valutato l'interesse ad agire del ricorrente.
2. Sul punto la Corte di Cassazione Sez.6 con ordinanza del 04.05.2017 n. 10809 si è definitivamente pronunciata stabilendo che “ alla luce della sentenza delle Sezioni
Unite di questa Corte SU n. 19704 del 02/10/2015 secondo cui "Il contribuente può impugnare la cartella di pagamento della quale – a causa dell'invalidità della relativa notifica - sia venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario della riscossione;
a ciò non osta l'ultima parte del comma 3 dell'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, in quanto una lettura costituzionalmente orientata impone di ritenere che l'impugnabilità dell'atto precedente non notificato unitamente all'atto successivo notificato - impugnabilità
2 prevista da tale norma - non costituisca l'unica possibilità di far valere l'invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente sia comunque venuto legittimamente
a conoscenza e quindi non escluda la possibilità di far valere l'invalidità stessa anche prima, giacché l'esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale non può essere compresso, ritardato, reso più difficile o gravoso, ove non ricorra la stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo, rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione
3. Con la nota sentenza a Sezioni Unite n°19704/15, la Suprema Corte, aveva specificato che, “stante la natura “recettizia” degli atti amministrativi (ed in particolare quelli esattivi, quali ad esempio le cartelle di pagamento dell'Agente della Riscossione), “il contribuente può impugnare la cartella di pagamento” (e non anche l'estratto di ruolo in senso stretto) “della quale – a causa dell'invalidità della relativa notifica - sia venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario della riscossione”.
4. Ebbene, il diritto di difesa ( art.24 Cost.)“non può essere compromesso, ritardato, […] difficile o gravoso”, dunque è insito in detto scenario soggettivo del contribuente la sussistenza del proprio interesse ad agire ( art.100 cpc) ad invocare l'intervento del giudice per l'accertamento circa l'inesistenza del debito tributario per vizio insanabile di notifica.
5. Sul punto in discussione, la S.C. ha nuovamente chiarito (cfr. sentenza n° 6887/16) che “grava sull'esattore l'onere di provare la regolare notificazione delle cartelle di pagamento […], tale onere doveva essere assolto mediante produzione in giudizio della “relata” di notificazione […] essendo esclusa la possibilità di ricorrere a documenti equipollenti”, come ad esempio “archivi informatici”.
6. Con una successiva sentenza la Suprema Corte (n° 15309/17, depositata in data 20 giugno 2017) rispetto alla decisione in esame ha chiarito il ruolo e la funzione che esplica il più volte richiamato estratto di ruolo: i giudici hanno osservato che tale documento si configura come una riproduzione fedele ed integrale degli elementi essenziali contenuti nella cartella di pagamento. Di conseguenza esso è valido ai fini probatori, esclusivamente per verificare la natura tributaria o meno del credito e la conseguente giurisdizione del giudice adito. A riguardo, nell'estratto di ruolo si evince l'effettivo ammontare della pretesa creditoria della Pubblica Amministrazione;
è opportuno osservare che detta analisi inerisce esclusivamente gli aspetti formali dell'estratto di ruolo (tipologia del credito, ente titolare del credito) e non certamente
3 quelli sostanziali, quali, ad esempio, la corretta notifica delle cartelle esattoriali, nel rispetto della disciplina vigente (art. 26, D.P.R. n° 602/73 – art. 60, D.P.R. n° 600/73).
7. Nel caso che ci interessa il ricorrente eccepisce la mancata o l'illegittimità degli avvisi di addebito di cui agli estratti a ruolo impugnati, la cui notifica, non risulta perfezionata, poiché o completamente non notificata o notificata a persona diversa, della quale non è riconducibile il rapporto che ha con lo stesso, di conseguenza, non essendovi prova dell'avvenuto invio della raccomandata informativa al destinatario, deve ritenersi che il procedimento di notificazione non si sia regolarmente perfezionato. L'art. 60 del D.P.R. 600/1973 e l'art. 26 del D.P.R. 602/1973 stabiliscono che, se il destinatario non viene trovato, la notifica può avvenire a un familiare convivente, a una persona addetta alla casa o all'azienda, ma deve essere seguita dall'invio di una raccomandata informativa al destinatario stesso, vige il principio della conoscibilità dell'atto: se questa raccomandata non viene inviata, il destinatario potrebbe non essere mai messo a conoscenza della notifica, rendendola giuridicamente nulla;
la notifica ha lo scopo di garantire che il destinatario abbia effettiva conoscenza dell'atto. Se viene consegnata ad altra persona, ma il destinatario non ne viene informato formalmente, viene violato detto principio.
8. Non è sufficiente l'indicazione della data di notifica qualora la relata non viene prodotta in giudizio, all'uopo si richiama la già citata Sentenza della Suprema Corte n.
6887/16.
9. Ciò detto occorre valutare quindi, la prescrizione del credito. L'art.3 della L.335/95 ha modificato la disciplina della prescrizione.
10. Il comma 9 statuisce che: “Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati:
a)dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà, previsto dall'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n.
103, convertito con modificazioni della legge 1 giugno 1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dall'1 gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria” Il comma 10 prevede che i nuovi termini di prescrizione si applicano
4 anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti la data di entrata in vigore della legge (17/08/1995) ad eccezione dei casi di atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente .
11. Nel caso in esame, relativamente alle somme per oneri previdenziali e somme aggiuntive in relazione agli atti anni contestazione, la prescrizione è quinquennale, e considerando l'irregolarità della notifica degli atti interruttivi compiuti dall' , il CP_1
credito contributivo si è prescritto per il decorso della prescrizione.
12. Sul punto è necessario dare conto delle argomentazioni giuridiche in forza delle quali si ritiene che, “Se la definitività della sanzione non deriva da un provvedimento giurisdizionale irrevocabile vale il termine di prescrizione di cinque anni previsto dall'art. 20, d.lgs. n. 472/1997, atteso che il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l'obbligazione tributaria principale e quella accessoria relativa alle sanzioni non può che essere di tipo unitario (cfr. Cass. SS.UU. n.
25790/2009 e Cass. n. 17669/13, Cass. n. 5837/11 e n. 6077/10)”. Secondo quanto sancito dai Giudici della Suprema Corte che aderiscono a questo orientamento:
“L'ingiunzione fiscale ha natura di atto amministrativo che cumula in sé le caratteristiche del titolo esecutivo e del precetto, ma è priva di attitudine ad acquistare efficacia di giudicato, (…)con conseguente inapplicabilità dell'art. 2953
c.c. ai fini della prescrizione (cfr. Cass. n. 12263/2007 e n. 11380/2012)”.Più di recente, le Sez. Un., con sentenza n. 25790 del 10/12/2009 hanno ribadito che il diritto alla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per la violazione di norme tributarie, derivante da sentenza passata in giudicato, si prescrive entro il termine di dieci anni, per diretta applicazione dell'art. 2953 cod. civ., che disciplina specificamente ed in via generale la cosiddetta "actio iudicati", mentre se la definitività della sanzione non deriva da un provvedimento giurisdizionale irrevocabile vale il termine di prescrizione di cinque anni, previsto dall'art. 20 del dlgs. 18 dicembre 1997 n. 472, atteso che il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l'obbligazione tributaria principale e quella accessoria relativa alle sanzioni non può che essere di tipo unitario.
13. D'altro canto il principio di differenziazione tra l'accertamento conseguente ad una sentenza passata in giudicato rispetto a quello derivante dalla omessa impugnazione del provvedimento amministrativo impositivo è ribadito costantemente dalla
Giurisprudenza di legittimità in tema di termini di decadenza per l'iscrizione a ruolo.
5 14. Secondo la Suprema Corte il credito del contribuente accertato nella sentenza che definisce l'impugnazione dell'atto impositivo soggiace al termine di prescrizione decennale di cui all'art. 2953 c.c. Ciò in quanto il titolo della pretesa tributaria cessa di essere l'atto (che, essendo stato tempestivamente impugnato, non è mai divenuto definitivo) e diventa la sentenza che, pronunciando sul rapporto, ne ha confermato la legittimità. Ne deriva che la riscossione del credito erariale accertato dalla sentenza non soggiace al termine di decadenza di cui all'art. 17 (ora trasfuso nell'art. 25) del
D.P.R. n.602 del 1973, giacché tale termine concerne la messa in esecuzione dell'atto amministrativo e presidia la esigenza di certezza dei rapporti giuridici e l'interesse del contribuente alla predeterminazione del tempo di soggezione all'iniziativa unilaterale dell'ufficio. La riscossione delle somme conseguenti al passaggio in giudicato delle sentenze che hanno definito il giudizio non è, dunque, soggetta a decadenza alcuna, ma unicamente alla prescrizione. (ex multis Cass.,n.21623/2011).
15. Questo indirizzo interpretativo invero altro non fa (a fronte della disposizione normativa sopra richiamata che impone i termini di decadenza per l'iscrizione a ruolo degli accertamenti "divenuti definitivi" senza alcuna differenziazione di sorte) che evidenziare le differenze ontologiche tra un accertamento divenuto definitivo per omessa impugnazione, rispetto ad un accertamento divenuto definitivo a seguito di un processo concluso con sentenza passata in giudicato.
16. A ciò si aggiunge la recentissima sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Uniti n.
23397/2016 del 17/11/2016 che ha definitivamente stabilito “ la scadenza del termine
- pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche
l'effetto della c.d. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 cod. civ. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell che dal 1° gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento CP_1
per i crediti di natura previdenziale di detto Istituto (art. 30 del d.l. 31 maggio 2010,
n. 78, convertito dalla legge n. 122 del 2010);2) è di applicazione generale il principio
6 secondo il quale la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito ma non determina anche
l'effetto della c.d. "conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 cod. civ. Tale principio, pertanto, si applica con riguardo a tutti gli atti - comunque denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 cod. civ., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo”.
17. Orbene tornando al caso in esame, si ritiene che il termine di prescrizione sia quello quinquennale e di conseguenza il credito è prescritto, atteso che tra l'anno di riferimento del debito e la data dell'estratto di ruolo è decorso più di un quinquennio.
18. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono poste a carico dell' . CP_1
PQM
Il giudice del Lavoro, gop. Dott.ssa Susanna Cirianni, definitivamente pronunciando così provvede:
Accoglie il ricorso.
Condanna L' al pagamento dei compensi professionali liquidati in complessivi € CP_1
2.000,00 per compensi d'avvocato oltre oneri accessori, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
Così deciso, 18.4.2025
Il giudice
Il gop dott.ssa Susanna Cirianni
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