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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 10/10/2025, n. 3170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3170 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 8691/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice rel. Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 21.07.2025 da 1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina italiana Cod. Fisc.: C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Paolo Caputo con Studio in Milano, Via Cellini n. 2 presso il quale ha eletto domicilio telematico e 2) Parte_2 nato nelle Filippine il 30.06.1989 cittadino filippino Cod. Fisc.: C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Giulia Valmacco con Studio in Milano, Corso Vittorio Emanuele II n.30 presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio in data 20.02.2016 iscritto nei Registri dello stato civile del Comune di Milano al n. 200, P 1, anno 2016.
Separati consensualmente con verbale in data 12.07.2023 omologato con decreto del 04.08.2023 Tribunale di Milano.
con il seguente figlio: * nato a [...], il [...], residente a [...]
AN n. 3; codice fiscale cittadino filippino, minore di età; C.F._3
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 21.07.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
• dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra di loro contratto in data 20.02.2016; matrimonio iscritto nei Registri dello stato civile del Comune di Milano al n. 200, P 1, anno 2016
• ordinare al Comune di Milano di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
• dichiarare compensate le spese legali;
OMOLOGARE le seguenti condizioni 1) I genitori concordano sull'affido condiviso del figlio minore i genitori assumeranno, Persona_1 di comune accordo, le scelte fondamentali relative all'educazione, all'istruzione nonché alle cure mediche del figlio minore, impegnandosi a collaborare con tempestività anche al fine del rilascio di eventuali autorizzazioni o compilazioni di documenti necessari per i conseguenti incombenti (a titolo esemplificativo e non esaustivo iscrizione a scuola, visite mediche etc.). Il collocamento del figlio sarà suddiviso in modo paritario presso entrambi i genitori Persona_1
e, sarà regolato come segue: a. il figlio resterà una settimana con ciascun genitore, dalla domenica sera alle ore 18:00, alla domenica successiva alle ore 18:00. Il punto di incontro stabilito tra i genitori è la fermata di MM Duomo. In particolare, nelle settimane di competenza del padre il figlio dimorerà presso l'abitazione sita in Milano, Via Breganze n. 3, mentre nelle settimane di competenza della madre il figlio dimorerà presso via Padova n. 266 B – 20132 Milano. b. Le vacanze natalizie, pasquali ed estive verranno divise in misura sostanzialmente paritaria tra i genitori. Con riguardo alla Festività natalizie si precisa che i genitori trascorreranno ad anni alternati con il figlio il giorno di Natale e il giorno di Capodanno, dividendo equamente il periodo di permanenza del figlio con entrambi i genitori. Per quanto attiene alle vacanze estive, i genitori concordano di dare un preavviso all'altro genitore di almeno 30 giorni circa il periodo di ferie che trascorreranno con il figlio, nonché l'eventuale destinazione nel caso in cui vengano organizzati viaggi con il figlio, compatibilmente anche con gli impegni lavorativi di ciascun genitore e a condizione che vi sia accordo tra entrambi i genitori relativamente al periodo proposto. c. I genitori si impegnano a comunicare tempestivamente e, comunque, non oltre 10 giorni, ogni eventuale futuro cambio di residenza o di dimora di fatto nel caso coinvolga anche il figlio minore. 2) La casa familiare sita a Milano, via Di Breganze AN n. 3, di proprietà esclusiva del sig. è stata rilasciata dalla sig.ra e riconsegnata al sig. Parte_2 Pt_1 Pt_2
3) In considerazione del collocamento paritario presso entrambi i genitori, il mantenimento del figlio minore verrà sostenuto in via diretta da ciascun genitore e, pertanto, non sarà dovuto Persona_1 nessun assegno di mantenimento. L'Assegno Unico sarà ripartito al 50% tra i genitori;
4) ciascuno dei genitori terrà a proprio carico il 50% delle spese extra assegno relative ai figli secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano in data 14 novembre 2017 e quindi: “- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli”.
***
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi Parte_1
e che hanno contratto matrimonio in data 31.03.2010
[...] Parte_2 presso il Consolato delle Filippine a Milano
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
4) Compensa tra le parti le spese di procedura;
5) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 1.10.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Dott.ssa Laura Maria Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice rel. Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 21.07.2025 da 1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina italiana Cod. Fisc.: C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Paolo Caputo con Studio in Milano, Via Cellini n. 2 presso il quale ha eletto domicilio telematico e 2) Parte_2 nato nelle Filippine il 30.06.1989 cittadino filippino Cod. Fisc.: C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Giulia Valmacco con Studio in Milano, Corso Vittorio Emanuele II n.30 presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio in data 20.02.2016 iscritto nei Registri dello stato civile del Comune di Milano al n. 200, P 1, anno 2016.
Separati consensualmente con verbale in data 12.07.2023 omologato con decreto del 04.08.2023 Tribunale di Milano.
con il seguente figlio: * nato a [...], il [...], residente a [...]
AN n. 3; codice fiscale cittadino filippino, minore di età; C.F._3
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 21.07.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
• dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra di loro contratto in data 20.02.2016; matrimonio iscritto nei Registri dello stato civile del Comune di Milano al n. 200, P 1, anno 2016
• ordinare al Comune di Milano di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
• dichiarare compensate le spese legali;
OMOLOGARE le seguenti condizioni 1) I genitori concordano sull'affido condiviso del figlio minore i genitori assumeranno, Persona_1 di comune accordo, le scelte fondamentali relative all'educazione, all'istruzione nonché alle cure mediche del figlio minore, impegnandosi a collaborare con tempestività anche al fine del rilascio di eventuali autorizzazioni o compilazioni di documenti necessari per i conseguenti incombenti (a titolo esemplificativo e non esaustivo iscrizione a scuola, visite mediche etc.). Il collocamento del figlio sarà suddiviso in modo paritario presso entrambi i genitori Persona_1
e, sarà regolato come segue: a. il figlio resterà una settimana con ciascun genitore, dalla domenica sera alle ore 18:00, alla domenica successiva alle ore 18:00. Il punto di incontro stabilito tra i genitori è la fermata di MM Duomo. In particolare, nelle settimane di competenza del padre il figlio dimorerà presso l'abitazione sita in Milano, Via Breganze n. 3, mentre nelle settimane di competenza della madre il figlio dimorerà presso via Padova n. 266 B – 20132 Milano. b. Le vacanze natalizie, pasquali ed estive verranno divise in misura sostanzialmente paritaria tra i genitori. Con riguardo alla Festività natalizie si precisa che i genitori trascorreranno ad anni alternati con il figlio il giorno di Natale e il giorno di Capodanno, dividendo equamente il periodo di permanenza del figlio con entrambi i genitori. Per quanto attiene alle vacanze estive, i genitori concordano di dare un preavviso all'altro genitore di almeno 30 giorni circa il periodo di ferie che trascorreranno con il figlio, nonché l'eventuale destinazione nel caso in cui vengano organizzati viaggi con il figlio, compatibilmente anche con gli impegni lavorativi di ciascun genitore e a condizione che vi sia accordo tra entrambi i genitori relativamente al periodo proposto. c. I genitori si impegnano a comunicare tempestivamente e, comunque, non oltre 10 giorni, ogni eventuale futuro cambio di residenza o di dimora di fatto nel caso coinvolga anche il figlio minore. 2) La casa familiare sita a Milano, via Di Breganze AN n. 3, di proprietà esclusiva del sig. è stata rilasciata dalla sig.ra e riconsegnata al sig. Parte_2 Pt_1 Pt_2
3) In considerazione del collocamento paritario presso entrambi i genitori, il mantenimento del figlio minore verrà sostenuto in via diretta da ciascun genitore e, pertanto, non sarà dovuto Persona_1 nessun assegno di mantenimento. L'Assegno Unico sarà ripartito al 50% tra i genitori;
4) ciascuno dei genitori terrà a proprio carico il 50% delle spese extra assegno relative ai figli secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano in data 14 novembre 2017 e quindi: “- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli”.
***
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi Parte_1
e che hanno contratto matrimonio in data 31.03.2010
[...] Parte_2 presso il Consolato delle Filippine a Milano
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
4) Compensa tra le parti le spese di procedura;
5) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 1.10.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Dott.ssa Laura Maria Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG