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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 27/01/2025, n. 21 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 21 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
Proc. n.480/2020 R.G.
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
La Corte d'Appello di Lecce _ Sezione Distaccata di Taranto Composta dai seguenti Magistrati:
- dr. Annamaria Lastella Presidente relatore
- dr. Rossella Di Todaro Giudice
- dr. Avv. Maria Filippa Leone Giudice ausiliario all'esito della discussione orale tenutasi all'udienza del 22 gennaio 2025, nella causa avente ad oggetto “opposizione a cartelle esattoriali”, ha emesso la seguente
Sentenza
nella controversia di previdenza ed assistenza sociale fra
, in persona del legale rappresentante p.t., rappr. e dif. da avv. Diana Anna Rotunno Pt_1
Appellante contro
– non costituito- CP_1
, anche quale mandatario della , in persona del legale rappresentante p.t., rappr. e CP_2 CP_3 dif. da avv. Basile Giuseppe
Agenzia delle Entrate Riscossione, in persona del legale rappresentante p.t. – non costituito-
Appellati
Motivi della decisione
Con ricorso in appello depositato in Cancelleria in data 9.12.2020 l' impugnava la sentenza Pt_1 resa in data 17.6.2020 dal Giudice del Lavoro di Taranto - il quale aveva dichiarato la prescrizione di cartelle esattoriali opposte da - limitatamente al regolamento delle spese di lite CP_1 contenuto in sentenza. Si è costituito solo l' , benchè regolare risulti la notifica dell'atto di appello a tutti gli appellati. CP_2 La causa, all'udienza del 22 gennaio 2025, è stata discussa e decisa con lettura in udienza del dispositivo.
---§§ooo§§---- Nella sentenza di primo grado di legge (accolto il ricorso dello “Le spese di lite seguono la CP_1 soccombenza sostanziale di e , titolari sostanziali dei crediti estinti per prescrizione” CP_2 Pt_1 ed il dispositivo sancisce “b)- condanna e a pagare in solido all'avv. Addolorata CP_2 Pt_1
Bianco, ex art. 93 cpc, la somma di EURO 2.200,00 oltre RSG, IVA e CPA per compensi ex DM
55/2014”.S Si duole l'appellante, testualmente che il Giudice di prime cure motiva la condanna delle spese di ed “quali soccombenti sostanziali sul presupposto, palesemente errato, che l' Pt_1 CP_2 CP_4 avrebbe potuto interrompere la prescrizione con atti stragiudiziali” . A ben vedere, nulla di tutto ciò si legge in sentenza.
1 Indubbia la titolarità dei crediti opposti da parte dell' e dell' , la condanna alle spese si CP_2 Pt_1 basa sul dato obiettivo della soccombenza dei due Istituti, che com'è noto comporta la condanna alle spese di lite.
E poichè soccombenza vi è stata, è corretta la statuizione del Giudice di primo grado che, secondo le previsioni di legge, ha condannato al pagamento delle spese di lite i due Istituti, in quanto titolari sostanziali dei crediti estinti per prescrizione.
Per tali motivi l'appello va rigettato, con conferma della sentenza di primo grado. Le spese di questo grado di giudizio seguono la soccombenza, e liquidate come da dispositivo vanno poste a carico dell'appellante . Pt_1
Sussistono le condizioni per il pagamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore contributo unificato, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
p.q.m.
Rigetta l'appello. Condanna l' al pagamento delle spese di questo grado di giudizio, che liquida in € 2.200,00 Pt_1 oltre accessori di legge.
Dichiara la sussistenza delle condizioni per il pagamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore contributo unificato, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Taranto, 22 gennaio 2025 Il Presidente relatore
Dr. Annamaria Lastella
2
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
La Corte d'Appello di Lecce _ Sezione Distaccata di Taranto Composta dai seguenti Magistrati:
- dr. Annamaria Lastella Presidente relatore
- dr. Rossella Di Todaro Giudice
- dr. Avv. Maria Filippa Leone Giudice ausiliario all'esito della discussione orale tenutasi all'udienza del 22 gennaio 2025, nella causa avente ad oggetto “opposizione a cartelle esattoriali”, ha emesso la seguente
Sentenza
nella controversia di previdenza ed assistenza sociale fra
, in persona del legale rappresentante p.t., rappr. e dif. da avv. Diana Anna Rotunno Pt_1
Appellante contro
– non costituito- CP_1
, anche quale mandatario della , in persona del legale rappresentante p.t., rappr. e CP_2 CP_3 dif. da avv. Basile Giuseppe
Agenzia delle Entrate Riscossione, in persona del legale rappresentante p.t. – non costituito-
Appellati
Motivi della decisione
Con ricorso in appello depositato in Cancelleria in data 9.12.2020 l' impugnava la sentenza Pt_1 resa in data 17.6.2020 dal Giudice del Lavoro di Taranto - il quale aveva dichiarato la prescrizione di cartelle esattoriali opposte da - limitatamente al regolamento delle spese di lite CP_1 contenuto in sentenza. Si è costituito solo l' , benchè regolare risulti la notifica dell'atto di appello a tutti gli appellati. CP_2 La causa, all'udienza del 22 gennaio 2025, è stata discussa e decisa con lettura in udienza del dispositivo.
---§§ooo§§---- Nella sentenza di primo grado di legge (accolto il ricorso dello “Le spese di lite seguono la CP_1 soccombenza sostanziale di e , titolari sostanziali dei crediti estinti per prescrizione” CP_2 Pt_1 ed il dispositivo sancisce “b)- condanna e a pagare in solido all'avv. Addolorata CP_2 Pt_1
Bianco, ex art. 93 cpc, la somma di EURO 2.200,00 oltre RSG, IVA e CPA per compensi ex DM
55/2014”.S Si duole l'appellante, testualmente che il Giudice di prime cure motiva la condanna delle spese di ed “quali soccombenti sostanziali sul presupposto, palesemente errato, che l' Pt_1 CP_2 CP_4 avrebbe potuto interrompere la prescrizione con atti stragiudiziali” . A ben vedere, nulla di tutto ciò si legge in sentenza.
1 Indubbia la titolarità dei crediti opposti da parte dell' e dell' , la condanna alle spese si CP_2 Pt_1 basa sul dato obiettivo della soccombenza dei due Istituti, che com'è noto comporta la condanna alle spese di lite.
E poichè soccombenza vi è stata, è corretta la statuizione del Giudice di primo grado che, secondo le previsioni di legge, ha condannato al pagamento delle spese di lite i due Istituti, in quanto titolari sostanziali dei crediti estinti per prescrizione.
Per tali motivi l'appello va rigettato, con conferma della sentenza di primo grado. Le spese di questo grado di giudizio seguono la soccombenza, e liquidate come da dispositivo vanno poste a carico dell'appellante . Pt_1
Sussistono le condizioni per il pagamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore contributo unificato, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
p.q.m.
Rigetta l'appello. Condanna l' al pagamento delle spese di questo grado di giudizio, che liquida in € 2.200,00 Pt_1 oltre accessori di legge.
Dichiara la sussistenza delle condizioni per il pagamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore contributo unificato, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Taranto, 22 gennaio 2025 Il Presidente relatore
Dr. Annamaria Lastella
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