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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 20/03/2025, n. 1287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1287 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO nella persona del Giudice dott.ssa Santina Bruno, nella causa iscritta al n.631/2022 R.G.L. promossa
D A
Parte_1
(avv. TARANTINO ANTONINO)
- ricorrente -
CONTRO
Controparte_1
- resistente -
Avente ad oggetto: retribuzione
A seguito dell'udienza del 18/03/2025, per la quale si dà atto che il ricorrente ha tempestivamente depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
SENTENZA
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando,
- condanna la convenuta al pagamento di euro 150.051,86, oltre accessori di legge;
- condanna la convenuta al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 6.697,50, oltre IVA,
CPA e spese generali come per legge;
- pone definitivamente a carico della convenuta le spese di ctu, liquidate separatamente.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 24.1.2022 il ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio deducendo di aver lavorato alle sue dipendenze dal Controparte_1
27.11.2010 (benché il rapporto fosse stato formalizzato il 15.2.2011) al 18.12.2018, con le mansioni di cassiere, espletando un orario di 60/62 ore settimanali sino al 2016 (superiore a quello contrattualizzato di sole 30 ore settimanali) e che nel 2017 invece l'orario effettivo era stato di 47 ore settimanali, senza percepire la retribuzione spettante per l'orario svolto, usufruendo solo di 15 giorni di ferie all'anno, lavorando festivi e prefestivi, senza percepire l'indennità di cassa. Chiedeva pertanto la condanna della resistente al pagamento per i superiori titoli della somma di euro 149.406,24, oltre accessori di legge, col favore delle spese di lite.
La società convenuta, benché ritualmente evocata, non si è costituita in giudizio, rimanendo contumace.
La causa è stata istruita mediante escussione della teste Testimone_1
disposta la trattazione ex art. 127 ter c.p.c., viene decisa col deposito della presente sentenza.
***
L'assunto del ricorrente di aver lavorato alle dipendenze della società convenuta per il periodo e con le mansioni indicate in ricorso, infatti, ha trovato parziale conferma alla stregua delle dichiarazioni dalla teste Testimone_1
nonché per gli effetti ricollegati alla mancata costituzione in giudizio della convenuta ed al mancato espletamento dell'interrogatorio formale.
L'unica teste escussa, avendo rinunciato il ricorrente al teste Testimone_2
(cfr. verbale del 2.7.2024), ha confermato l'inizio del rapporto e le mansioni di cassiere espletate dal ricorrente, ha inoltre dichiarato che il ricorrente lavorava dal lunedì al sabato con orario “
8-14 e 16-20,30 tutti giorni, compresi sabati;
le domeniche solo mezza giornata” con “12 giorni all'anno di ferie non consecutivi”.
Deve quindi ritenersi che il ricorrente abbia lavorato alle dipendenze della convenuta dal 27.11.2010, con mansioni di cassiere e orario di 62 ore settimanali, secondo le deduzioni attoree (cfr. inizio rapporto e orario indicati in ricorso), senza usufruire delle ferie contrattualmente previste e della maggiorazione per il lavoro supplementare e straordinario svolti, oltre accessori come per legge.
Viceversa, non avendo provato la sussistenza dei presupposti, non spetta l'indennità sostitutiva per festività e permessi non goduti.
Tanto premesso, dalla CTU espletata, alla quale si rinvia, attesa la correttezza, è emerso che al ricorrente spetta la somma di euro € 150.051,86, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge dal 1.1.2025. Conseguentemente, la convenuta va condannata a corrispondere al ricorrente la complessiva somma di euro € 150.051,86, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge dal 1.1.2025.
***
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, unitamente a quelle di ctu, vanno poste a carico della convenuta.
P.Q.M.
Decide come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'udienza di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. del 18/03/2025
Il Giudice del Lavoro
Santina Bruno
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO nella persona del Giudice dott.ssa Santina Bruno, nella causa iscritta al n.631/2022 R.G.L. promossa
D A
Parte_1
(avv. TARANTINO ANTONINO)
- ricorrente -
CONTRO
Controparte_1
- resistente -
Avente ad oggetto: retribuzione
A seguito dell'udienza del 18/03/2025, per la quale si dà atto che il ricorrente ha tempestivamente depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
SENTENZA
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando,
- condanna la convenuta al pagamento di euro 150.051,86, oltre accessori di legge;
- condanna la convenuta al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 6.697,50, oltre IVA,
CPA e spese generali come per legge;
- pone definitivamente a carico della convenuta le spese di ctu, liquidate separatamente.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 24.1.2022 il ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio deducendo di aver lavorato alle sue dipendenze dal Controparte_1
27.11.2010 (benché il rapporto fosse stato formalizzato il 15.2.2011) al 18.12.2018, con le mansioni di cassiere, espletando un orario di 60/62 ore settimanali sino al 2016 (superiore a quello contrattualizzato di sole 30 ore settimanali) e che nel 2017 invece l'orario effettivo era stato di 47 ore settimanali, senza percepire la retribuzione spettante per l'orario svolto, usufruendo solo di 15 giorni di ferie all'anno, lavorando festivi e prefestivi, senza percepire l'indennità di cassa. Chiedeva pertanto la condanna della resistente al pagamento per i superiori titoli della somma di euro 149.406,24, oltre accessori di legge, col favore delle spese di lite.
La società convenuta, benché ritualmente evocata, non si è costituita in giudizio, rimanendo contumace.
La causa è stata istruita mediante escussione della teste Testimone_1
disposta la trattazione ex art. 127 ter c.p.c., viene decisa col deposito della presente sentenza.
***
L'assunto del ricorrente di aver lavorato alle dipendenze della società convenuta per il periodo e con le mansioni indicate in ricorso, infatti, ha trovato parziale conferma alla stregua delle dichiarazioni dalla teste Testimone_1
nonché per gli effetti ricollegati alla mancata costituzione in giudizio della convenuta ed al mancato espletamento dell'interrogatorio formale.
L'unica teste escussa, avendo rinunciato il ricorrente al teste Testimone_2
(cfr. verbale del 2.7.2024), ha confermato l'inizio del rapporto e le mansioni di cassiere espletate dal ricorrente, ha inoltre dichiarato che il ricorrente lavorava dal lunedì al sabato con orario “
8-14 e 16-20,30 tutti giorni, compresi sabati;
le domeniche solo mezza giornata” con “12 giorni all'anno di ferie non consecutivi”.
Deve quindi ritenersi che il ricorrente abbia lavorato alle dipendenze della convenuta dal 27.11.2010, con mansioni di cassiere e orario di 62 ore settimanali, secondo le deduzioni attoree (cfr. inizio rapporto e orario indicati in ricorso), senza usufruire delle ferie contrattualmente previste e della maggiorazione per il lavoro supplementare e straordinario svolti, oltre accessori come per legge.
Viceversa, non avendo provato la sussistenza dei presupposti, non spetta l'indennità sostitutiva per festività e permessi non goduti.
Tanto premesso, dalla CTU espletata, alla quale si rinvia, attesa la correttezza, è emerso che al ricorrente spetta la somma di euro € 150.051,86, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge dal 1.1.2025. Conseguentemente, la convenuta va condannata a corrispondere al ricorrente la complessiva somma di euro € 150.051,86, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge dal 1.1.2025.
***
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, unitamente a quelle di ctu, vanno poste a carico della convenuta.
P.Q.M.
Decide come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'udienza di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. del 18/03/2025
Il Giudice del Lavoro
Santina Bruno