Ordinanza cautelare 21 ottobre 2021
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. V, sentenza 25/06/2025, n. 2416 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 2416 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 25/06/2025
N. 02416/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01702/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1702 del 2021, proposto da AL AR, rappresentata e difesa dall'avvocato Nicola Laghi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Usr - Ufficio Scolastico Regionale per Lombardia, non costituito in giudizio;
Ministero dell'Istruzione, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
per l'annullamento del provvedimento di esclusione dalla partecipazione alla procedura concorsuale bandita con DD.DD. 29 aprile 2020, n. 510 e 8 luglio 2020, n. 783, per mancanza di idoneo titolo di accesso ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. c) del bando di concorso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore il dott. Fabio Di Lorenzo nell’udienza di smaltimento del giorno 6 giugno 2025, tenuta da remoto con modalità IC EA , e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che il presente giudizio ha ad oggetto l’impugnazione del provvedimento di esclusione dalla partecipazione alla procedura concorsuale bandita con DD.DD. 29 aprile 2020, n. 510 e 8 luglio 2020, n. 783, per mancanza di idoneo titolo di accesso ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. c) del bando di concorso;
Visto che con memoria depositata in data 16 maggio 2025 il ricorrente ha affermato il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione del ricorso, chiedendo la declaratoria di improcedibilità con compensazione delle spese di lite;
Considerato che l’Amministrazione resistente sul punto nulla ha replicato;
Ritenuto che alla luce della citata memoria di parte ricorrente e della mancata replica dell’amministrazione resistente, il ricorso è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, non residuando più, alla luce di tale dichiarazione, alcun interesse alla decisione del ricorso;
Ritenuto quindi che il presente ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse e che sussistono giusti motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti, non avendo l’amministrazione resistente replicato alla richiesta di compensazione delle spese formulata dalla parte ricorrente;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Milano (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile, e compensa le spese e le competenze di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 6 giugno 2025 tenuta da remoto con modalità IC EA con l'intervento dei magistrati:
Daniele Dongiovanni, Presidente
Fabio Di Lorenzo, Primo Referendario, Estensore
Federico Giuseppe Russo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Fabio Di Lorenzo | Daniele Dongiovanni |
IL SEGRETARIO