Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 26/03/2025, n. 661 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 661 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Fabiana Iorio, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 1581/2021 TRA
nata a [...] il [...] e residente ivi alla via Bosco di Parte_1
Caiazzo nr.4 ed elett.te dom.ta in Portici (NA) al Viale Rossini nr.16 presso lo studio dell'avv. Antonella Sannino dalla quale è rapp.ta e difesa giusta procura in in atti ricorrente E
in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti indicata in atti, dagli avv.ti V. Di Maio presso il cui studio elett. dom in Caserta alla via Arena Loc. San Benedetto resistente MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 15.3.2021, l'epigrafata parte ricorrente chiedeva a questo giudice di dichiarare irripetibili le somme richieste dall' con comunicazione del 26.6.2020, pari ad CP_1 euro 9.356,61 che la stessa avrebbe indebitamente percepito sulla pensione cat.IR nr.31025531 nel periodo dall'1.1.2017 al 31.7.2020 per “possesso di redditi del coniuge superiore ai limiti previsti”. Il tutto con vittoria di spese, diritti e onorari con attribuzione al procuratore antistatario. Rappresentava di aver proposto ricorso ammnistrativo avverso tale provvedimenti, senza tuttavia ottenere alcun esito. Deduceva, pertanto, la irripetibilità degli indebiti ex art. 52 della l. 88/89 e art. 13 della legge 412/91. Si costituiva l' chiedendo il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto e in diritto. CP_1
Acquisita agli atti la documentazione prodotta, concesso termine per il deposito di note in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., ritenuta la causa matura per la decisione, viene decisa all'esito della trattazione scritta mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
***** Il Tribunale osserva. Occorre in primo luogo chiarire i tratti distintivi tra l'indebito previdenziale e l'indebito assistenziale: e invero, mentre l'indebito assistenziale ha ad oggetto l'indebita fruizione di prestazioni assistenziali (quali, a titolo esemplificativo, l'indennità di accompagnamento, l'assegno mensile e la pensione di inabilità ex L. 118/1971, l'assegno sociale), l'indebito
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2 tratti essenziali della richiesta di restituzione, quali gli estremi del pagamento e l'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate, in modo da consentire al pensionato, presunto debitore, di effettuare il necessario controllo sulla sua correttezza” (cfr. Cass. lav. 05.1.2011, n. 198). In fattispecie analoga a quella per cui è causa, la Corte di Cassazione ha, inoltre, statuito che “nel giudizio promosso dal pensionato per l'accertamento dell'illegittimità della ripetizione dell'indebito disposta dall'ente previdenziale a seguito della avvenuta corresponsione di un'integrazione al minimo non dovuta, spetta all'attore, in base al principio generale di cui art. 2697 cod. civ., l'onere di allegare e provare che i propri redditi non superavano i limiti legislativamente fissati per il conseguimento della predetta integrazione. Si tratta, del resto, dell'applicazione al settore delle obbligazioni previdenziali (e assistenziali) di regole comuni a qualsiasi ipotesi di pagamento dell'indebito: ove si agisca per la ripetizione di un pagamento non dovuta grava su colui che si afferma creditore l'onere di provare i fatti costitutivi della sua pretesa, e cioè sia l'avvenuto pagamento sia la mancanza di una causa che la giustifichi, ovvero il venir meno di questa;
ove, invece ad agire sia l'accipiens, la richiesta di accertamento negativo della sussistenza dell'indebito implica la deduzione in giudizio di una ragione di credito il cui fondamento ha l'onere di provare” (cfr. Cass. civ., sez. lav., 2 marzo 2006, n. 4612). Si tratta del resto dell'applicazione al settore delle obbligazioni previdenziali e assistenziali di regole comuni a qualsiasi ipotesi di pagamento dell'indebito: ove si agisca in giudizio per la ripetizione di un pagamento non dovuto, grava su colui che si afferma creditore l'onere di provare i fatti costitutivi della sua pretesa, e cioè sia l'avvenuto pagamento, sia la mancanza di una causa che lo giustifichi, ovvero il venir meno di questa;
quando ad agire sia invece l'accipiens, la richiesta di accertamento negativo della sussistenza dell'indebito implica la deduzione in giudizio di una ragione di credito il cui fondamento ha l'onere di provare. Né la suddetta regola generale è derogata dai principi e dalle normative che presiedono all'accertamento e all'adempimento delle prestazioni pecuniarie in materia di previdenza e assistenza obbligatorie: queste prestazioni costituiscono l'oggetto di obbligazioni derivanti dalla legge, che l'ente previdenziale accerta mediante procedimenti amministrativi meramente ricognitivi e con funzione di liquidazione del quantum in base ad elementi predeterminati, procedimenti che in nessun caso sono abilitati ad incidere sui contenuti del rapporto obbligatorio come determinati dalle norme (si veda, per tutte, Cass. S.U. 25 settembre 1991, n. 10033). Nel caso di specie, non è dato rinvenire nel ricorso introduttivo del giudizio alcuna allegazione in ordine alla sussistenza dei presupposti normativamente previsti per la percezione della prestazione che l' intende ripetere, né nulla è tantomeno provato in merito al proprio CP_1 diritto al pagamento delle somme a titolo di pensione oggetto di recupero da parte dell' CP_1
A fronte delle deduzioni dell' convenuto, parte ricorrente non ha addotto alcun argomento CP_2 valido a contestare il diritto dell' a procedere al recupero dell'indebito, né nell'an né nel CP_1 quantum, nulla deducendo in relazione alla sussistenza di un titolo che, viceversa, consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto dall' CP_1
Orbene, giova riportare le disposizioni normative di interesse. L'art. 52 L. 88/1989 prevede che “
1. Le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni obbligatorie sostitutive o,
3 comunque, integrative della medesima, della gestione speciale minatori, delle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni nonché la pensione sociale, di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, possono essere in ogni momento rettificate dagli enti o fondi erogatori, in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione.
2. Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. Il mancato recupero delle somme predette può essere addebitato al funzionario responsabile soltanto in caso di dolo o colpa grave”. L'art. 13 L. 412/1991 ancora recita che “
1. Le disposizioni di cui all'articolo 52, comma 2, della L. 9 marzo 1989, n. 88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite. CP_ 2. L' procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza. (…)”. È di immediata percezione che la norma della legge 412/91 sia meno favorevole ai pensionati rispetto all'art. 52, dato che l'art. 13 della L. 412/91 sancisce l'irripetibilità solo per le liquidazioni “definitive” della pensione e non anche per le liquidazioni provvisorie;
la stessa norma, inoltre, sancisce la ripetibilità nei casi in cui l'indebito si sia determinato per l'omessa segnalazione da parte del pensionato di dati che influivano sul diritto o sulla misura delle pensioni. Secondo la disposizione in esame, dunque, l'omessa o incompleta segnalazione da parte dell'interessato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura delle prestazione, che non siano già conosciuti dall' , ai fini della ripetibilità è equiparabile al dolo ed esclude l'imputabilità CP_1 dell'errore all' medesimo. CP_1
Pertanto, qualora l'errore compiuto al momento della liquidazione o della riliquidazione della pensione sia da imputare al comportamento doloso dell'interessato o ad una omessa o incompleta segnalazione, da parte dello stesso interessato, di fatti, anche diversi dalle situazioni reddituali, che incidano sul diritto o sulla misura della "pensione goduta", le somme indebitamente erogate in conseguenza di tale errore, sono integralmente recuperabili. Laddove invece l'indebito sia avvenuto per una mancata o erronea valutazione di redditi rilevanti ai fini del diritto o della misura della prestazione, comunicati dall'interessato o comunque già conosciuti dall' , poiché ai sensi del comma 2 dell'articolo 13 della legge n. CP_1
412/91, l' è tenuto a procedere annualmente alla verifica delle situazioni reddituali e può CP_1 procedere al recupero delle somme indebitamente erogate solo entro l'anno successivo, va ritenuto che l' può procedere al recupero degli indebiti pensionistici purché la notifica del CP_1
4 relativo indebito avvenga entro l'anno successivo a quello in cui si è avuta conoscenza, da parte dell' , del reddito incidente sulla pensione goduta. CP_1
Secondo l'interpretazione offerta dalla Cassazione, nella pronuncia citata, la norma complessiva che deriva dalla combinazione delle predette disposizioni è dunque quella per cui l'indebito pensionistico per essere ripetibile, deve derivare da errore imputabile all'ente, oppure CP_1 occorre che il percettore sia in dolo o abbia omesso la trasmissione di comunicazioni dovute rispetto a dati non noti all' “L'irripetibilità dell'indebito previdenziale è subordinata al ricorrere di CP_1 quattro condizioni: a) il pagamento delle somme in base a formale e definitivo provvedimento;
b) la comunicazione del provvedimento all'interessato; c) l'errore, di qualsiasi natura, imputabile all'ente erogatore;
d) la insussistenza del dolo dell'interessato, cui è parificata "quoad effectum" la omessa o incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto, o sulla misura della pensione, che non siano già conosciuti dall'ente competente, difettando anche una sola delle quali opera la regola della ripetibilità di cui all'art. 2033 c.c.” (cfr. tra le altre Cass. Lav. 23 febbraio 2022 n. 5984; Cass. n. 10627 del 2021, n. 17417 del 2016 e n. 14517 del 2020). Con riferimento al comma 2 dell'art. 13 sopra richiamato si è affermato il principio per cui «l'obbligo dell' di procedere annualmente alla verifica dei redditi dei pensionati, prevista dalla L. n. CP_1
412 del 1991, art. 13, quale condizione per la ripetizione, entro l'anno successivo, dell'eventuale indebito previdenziale, sorge unicamente in presenza di dati reddituali certi, sicchè il termine annuale di recupero non decorre sino a che il titolare non abbia comunicato un dato reddituale completo» (cfr. Cass. 24 gennaio 2012, n. 953, ma v. anche Cass. 20 gennaio 2011, n. 1228 (Nella specie, la S.C., in applicazione del principio di cui alla massima, ha cassato la sentenza di merito che aveva affermato l'irripetibilità delle somme indebitamente corrisposte, anche in ragione della mancata attivazione dell' in ordine alle verifiche dei redditi del CP_1 pensionato nei tempi previsti dalla legge) e Cass. 26 luglio 2017, n. 18551). Da ciò il corollario che la questione attinente alle modifiche reddituali di cui l'ente previdenziale venga autonomamente a conoscenza in ragione della propria attività istituzionale o che siano ad esso regolarmente rese note dall'interessato, non appartiene in sè all'ambito degli errori e quindi alla sfera della CP_1 non ripetibilità, soggiacendo invece alla regola di ripetibilità, ma in un termine decadenziale stabilito appunto dall'art. 13, comma 2. Tale disciplina si fonda sulla considerazione per cui tra la percezione di una prestazione connessa al reddito e la verifica in merito al mantenersi dei redditi al di sotto della soglia che condiziona l'an o il quantum della prestazione stessa si manifesta una "fisiologica sfasatura temporale" (Corte Costituzionale 24 maggio 1996 n. 166), data dai tempi tecnici affinchè i dati disponibili all'Istituto siano «immessi nei circuiti delle verifiche contabili» (così ancora Corte Cost. cit.). Secondo la Corte di cassazione (nella citata pronuncia n. 3802/2019), l'art. 13, comma 2, della l. n. 412/1991 «non ha riguardo (solo) al momento della conoscibilità dei redditi maturati dal percettore di una data prestazione, ma ad un'attività di “verifica”, ovverosia di controllo organizzato sul rapporto tra prestazioni ed entrate, con riferimento alla moltitudine di persone che godono di diritti pensionistici dipendenti dai rispettivi redditi. Il dato letterale fa poi riferimento ad una verifica da effettuare “annualmente”, ovverosia per ciascun anno civile (come tale intendendosi il periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre), e ad un “anno successivo” entro cui deve procedersi al recupero. Il significato dell'avverbio (“annualmente”) è plurimo e fondante dell'intera disciplina Esso non contiene un termine decadenziale, ma solo la fissazione del referente temporale (a quo) del successivo
5 termine (“entro l'anno successivo”) il cui superamento è idoneo a estinguere il diritto. Pertanto, per un verso, la decadenza di cui all'art. 13, comma 2, riguarda il mancato rispetto del termine finale per l'attività di recupero e non il termine stabilito per le attività di verifica annuali, rispetto al quale la previsione ha la portata di una mera norma di azione della P.A., finalizzata a scandirne l'incedere accertativo. Per altro verso, sulla scia della citata giurisprudenza secondo cui la verifica può aversi solo allorquando l'ente sia in possesso di dati reddituali certi (Cass. 953/2012 cit. e le altre pronunce sopra richiamate), il senso della previsione è quello per cui il termine, nel suo complesso, ha decorrenza dall'anno in cui l'ente ha avuto conoscenza (o conoscibilità) dei dati da cui emerge il superamento dei limiti reddituali e quindi li ha anche potuti verificare. D'altra parte e proseguendo nell'esegesi della norma, essa non afferma che il recupero debba intervenire “entro un anno” dalla verifica, ma
“entro l'anno successivo”, ove l'aggiunta di un aggettivo (“successivo”) risulterebbe pleonastica se il senso fosse quello di fare riferimento al termine di un anno calcolato dal momento di conoscibilità dei redditi». Conclude pertanto la Cassazione affermando che «l'art. 13, comma 2, si interpreta nel senso che, nell'anno civile in cui si è avuta conoscibilità dei redditi, deve procedersi alla “verifica” e che entro l'anno civile successivo a quello destinato alla verifica deve procedersi, a pena di decadenza, al recupero». Come precisato dall' nella memoria di costituzione, l'indebito identificato è stato CP_1 riscontrato dall'Ente solo a seguito della domanda n. 2036823500051 del 19.7.2019, da parte della ricorrente, di ricostituzione reddituale per quattordicesima dal 2017 da cui sono emersi tutti i redditi da pensione percepiti dal marito della ricorrente, rilevanti ai fini del diritto alla integrazione della sua pensione di vecchiaia, e non dichiarati dalla stessa per gli anni. Conseguentemente, l' ha effettuato una ricostituzione d'ufficio della pensione di CP_1 vecchiaia della ricorrente – come riportato sull'allegato modello TE08 - considerando ai fini dell'integrazione del trattamento minimo anche i redditi per le pensioni del marito e una pensione estera da cui derivava il ricalcolo della pensione IR n. 31025531 con esclusione dell'integrazione al trattamento minimo e la percezione di somme maggiori di quelle spettanti.. L' ha, conseguentemente, provveduto alla ricostituzione d'ufficio del trattamento CP_1 pensionistico ed alla comunicazione alla ricorrente, con nota del 26 giugno 2020, del conguaglio a debito derivante dall'erogazione della prestazione in misura superiore a quella spettante per gli anni dal gennaio 2017 al luglio 2020. Nella fattispecie, come già evidenziato, la ricorrente non ha contestato di non aver mai presentato all' le dichiarazioni reddituali e, come anche precisato dalla granitica CP_1 giurisprudenza di legittimità richiamata, i dati inerenti la situazione reddituale della pensionata dovevano essere comunicati all'Ente mediante Modelli “RED”. Ebbene, si ritiene che l'odierna ricorrente non ha assolto al predetto onere probatorio. Non è stata versata in atti, infatti, la prova della avvenuta comunicazione all' delle dichiarazioni reddituali. CP_1
Parte ricorrente, dunque, non ha provato o che l'indebito sia inesistente o che, pur esistente, sia da imputare a un errore avvenuto per una errata o mancata valutazione di redditi correttamente comunicati o comunque conosciuti all' . CP_1
Di conseguenza, in applicazione dei principi contenuti nelle sopramenzionate sentenze della Suprema Corte (n. 198/2011 e n.1228/2011 etc.), la ricorrente – non avendo assolto al suddetto onere probatorio – non può invocare a proprio beneficio il termine breve di cui all'art. 6 13, comma 2, deducendo che l' non si è attivato annualmente per la verifica delle situazioni CP_1 reddituali incidenti sul diritto o sulla misura delle pensioni. Ed infatti la Corte di Cassazione in varie pronunce (cfr. tra le altre Cass.11484/96) ha ritenuto di assumere come termine finale per la ripetizione delle somme proprio quello contenuto nell'art. 13, comma 2°, legge 412/91, utilizzabile come criterio di orientamento generale. Quest'ultima norma, infatti, avrebbe recepito un termine da considerarsi insito nel sistema, in quanto presente nell'ordinamento previdenziale fin dal 1924 (art. 80 RD 1422/23). Così che ove l' lasci decorrere più di un anno dall'effettiva conoscenza o dalla concreta possibilità CP_1 di conoscenza degli elementi necessari alle operazioni di recupero, non può più ripetere alcuna somma dall'assicurato, ma solo rettificare per il futuro i propri provvedimenti. Nel caso in esame, per quanto riguarda l'indebito sull'assegno di invalidità, occorre rilevare che l' ha proceduto alla verifica della posizione reddituale della ricorrente per gli anni dal 2017 CP_1 al 2020 a seguito della richiesta del 19.7.2019 di parte ricorrente di attribuzione della quattordicesima su tale prestazione a partire dal 2017. Il provvedimento è stato comunicato con nota del 26.6.2019 (cfr. prod.ne parte ricorrente). Osserva allora il giudicante come, ragionando nei termini prospettati dalla Cassazione, la ripetizione dell'indebito è possibile solo nei casi in cui non sia passato più di un anno dalla concreta possibilità di conoscenza degli elementi necessari alle operazioni di recupero e, nel caso di specie, l'Ente ha conosciuto i redditi relativi dagli anni 2017 al 2020, solo nel 2019, sicché appare tempestiva la procedura attivata dall'istituto convenuto nel 2020 cioè entro l'anno dall'effettiva conoscenza. Sulla scorta di quanto sin qui argomentato, il ricorso va integralmente rigettato. La complessità della materia, oggetto di diverse pronunce giurisprudenziali, induce all'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa Fabiana Iorio, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede: a) Rigetta il ricorso;
b) compensa tra le parti le spese del giudizio. Manda la cancelleria per la comunicazione della presente sentenza ai procuratori costituiti Così deciso in S. Maria C. V. il 25.3.2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Fabiana Iorio
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