Articolo 24 della Legge 29 gennaio 1986, n. 21
Articolo 23Articolo 25
Versione
1 gennaio 1987
Art. 24. Fondi per la previdenza e l'assistenza 1. Presso la Cassa sono istituti due fondi:
a) il fondo per la previdenza;
b) il fondo per l'assistenza.
2. Ogni anno, dall'importo complessivo delle entrate della Cassa sono prelevate le somme occorrenti per le spese di gestione dell'ente e le somme residue sono assegnate:
a) per il 5 per mille del loro ammontare al fondo per l'assistenza;
b) per il resto, al fondo per la previdenza.
3. Dal fondo per la previdenza vengono prelevate le somme necessarie per l'erogazione di tutti i trattamenti pensionistici previsti dall'articolo 1 e per la restituzione dei contributi nei casi e con le modalita' previste dai commi 1 e 2 dell'articolo 21.
4. Dal fondo per l'assistenza sono prelevate le somme necessarie per l'erogazione dei trattamenti assistenziali previsti dall'articolo 9, per l'integrazione prevista a favore dei familiari superstiti ai sensi del comma 2 dell'articolo 21 e per l'erogazione delle pensioni concesse in applicazione dell' articolo 5 della legge 12 marzo 1968, n. 410 .
5. L'ammontare dei fondi per la previdenza e l'assistenza, che all'entrata in vigore della presente legge risulti accantonato in bilancio, e' trasferito nella misura dell'1 per mille al fondo per l'assistenza e per il restante importo al fondo per la previdenza.
Nota all'art. 24:

Le pensioni di cui all' art. 5 della legge n. 410/1968 (per l'argomento della legge v. nelle note all'art. 14) vengono concesse, a richiesta, ai professionisti che all'entrata in vigore delle leggi 3 febbraio 1963, n. 10, e 9 febbraio 1963, n. 160 , avevano superato il settantesimo anno di eta', con almeno 25 anni di esercizio professionale.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1987
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