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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 16/07/2025, n. 2172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2172 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI AN
Sezione Terza Civile
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. IA RA CI Presidente relatore
Dott. Antonio Corte Consigliere
Dott. Silvia IA Russo Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa di rinvio ex art. 392 c.p.c. iscritta al n. r.g. 767/2024 promossa
DA
(C.F. ), , con il patrocinio dell'avv. FILIPPO DI CARLO e Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. ALESSANDRA PAOLA DONZELLI, elettivamente domiciliata presso quest'ultima in GALLERIA UNIONE 1 - AN
-RICORRENTE IN RIASSUNZIONE
CONTRO
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2
AN CATAVELLO, elettivamente domiciliata presso quest'ultimo in LARGO
DONEGANI 2 - AN
RESISTENTE IN RIASSUNZIONE
Conclusioni:
Per Parte_1
“VOGLIA L'ECC.MA CORTE
Disattesa e reietta ogni contraria istanza, eccezione e difesa
In ossequio all'ordinanza n. 34336/2023 con cui la Suprema Corte di Cassazione ha cassato con rinvio la sentenza n. 1501/2020 resa dalla Corte di Appello di Milano, in totale riforma della sentenza n. 7847/2018 resa dal Tribunale di Milano – Sezione Sesta Civile – G.U. dott.ssa Ada
Favarolo - sotto le date 10/11.7.2018 definendo il giudizio recante il n. 77609/2013 R.G.
Ritenere e dichiarare che, per tutto quanto dedotto in narrativa in punto di fatto e di diritto, la si è resa responsabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 1337 cod. civ. Controparte_1 n. 767/2024 r.g.
nei confronti della Per l'effetto, ritenere e dichiarare che la Parte_1 Controparte_1
n persona del legale rappresentante pro tempore, è obbligata a risarcire alla
[...] Parte_1
i danni dalla medesima subiti e di quelli che la stessa subirà, in termini di maggior aggravio di costi, sino alla naturale scadenza dei contratti di leasing indicati in narrativa.
Condannare, per l'effetto, la in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, al pagamento della somma di € 911.724,40 – ovvero della minore somma che risulterà dovuta in esito alla espletanda istruttoria – oltre interessi, anche di natura anatocistica che espressamente si richiedono, e danni da svalutazione monetaria dalla data di maturazione delle singole componenti del credito all'effettivo soddisfo.
In via istruttoria si chiede che venga ammessa Consulenza Tecnica di Ufficio, demandando al consulente il compito di: determinare, tenuto conto delle condizioni contrattuali comunicate alla con lettera Parte_1 del 30.9.2011 e di quelle contenute nei contratti di leasing stipulati inter partes, i maggiori costi a carico della Parte_1
Si chiede che venga ammessa prova per testimoni: con i sigg.ri dott. (professionista, commercialista della , e rag. Per_1 CP_2 Parte_1
(consulente bancario della sul seguente capitolato: Persona_2 Parte_1
“Vero è che nel corso delle trattative tra e la vennero consegnate Parte_1 Controparte_1 alla Banca le due diligence relative agli immobili che sarebbero stati acquistati in leasing dalla
”; Controparte_1
“Vero è che gli immobili oggetto dei contratti di leasing stipulati con la Controparte_1 sono destinati dalla al proprio patrimonio per essere riconvertiti a social housing”. Parte_1
“Vero è che la comunicò alla di avere variato i tassi di Controparte_1 Parte_1 interesse da applicare ai contratti di locazione finanziaria solamente in occasione della stipula degli stessi in data 23.12.2011”.
La si oppone all'ammissione delle istanze istruttorie dedotte dalla controparte nel Parte_1 giudizio di primo grado per l'eventualità che le stesse vengano reiterate nel presente grado di giudizio.
In linea meramente subordinata, senza recesso, si chiede che venga ammessa prova contraria sul medesimo articolato della controparte e si indica a testimone il dott. Testimone_1 commercialista in Alcamo, che partecipò alle trattative inter partes.
Con vittoria di spese e compensi dei gradi di giudizio”.
Per Controparte_1
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“- preliminarmente rigettare l'appello in riassunzione proposto da controparte in quanto inammissibile relativamente ai capi della sentenza coperti dal giudicato;
- nel merito, rigettare l'appello in riassunzione in quanto infondato in fatto e diritto per tutte le ragioni di cui in narrativa e, per l'effetto, confermare la sentenza di primo grado”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
§ 1. Investita dell'impugnazione avverso la sentenza n. 1501/2021 emessa da questa Corte di
Appello nel contraddittorio tra (appellante) e (appellata), Parte_1 Controparte_1 la Suprema Corte di Cassazione, con ordinanza n. 34336/2023 in data 7 Dicembre 2023, ha così riassunto i fatti di causa:
“la società (di seguito ) convenne in giudizio (di Parte_1 Pt_1 Controparte_1 seguito ) per sentir pronunciare l'accertamento della responsabilità Controparte_1 precontrattuale della convenuta nelle trattative svoltesi per la stipula di contratti di leasing e la condanna della stessa al risarcimento dei danni corrispondente al maggior esborso subìto da essa utilizzatrice e pari alla differenza tra il tasso di interesse applicato e quello previsto dalle condizioni di delibera della banca;
rappresentò di aver ricevuto comunicazione dalla banca di avvenuto accoglimento della propria richiesta di finanziamento consistente nella stipula di cinque contratti di leasing finalizzati all'acquisto di cinque immobili con determinazione delle condizioni economiche ma con facoltà della banca di modificare le stesse condizioni prima della firma del contratto;
che era previsto che la delibera della banca sarebbe rimasta valida per sei mesi, a condizione del permanere della situazione di merito creditizio e di affidabilità del mercato;
che essa attrice si era determinata alla stipula di un contratto
“preliminare” con una società immobiliare in base al quale quest'ultima si era impegnata a farle acquistare (da terzi) gli immobili da finanziare con il leasing;
che, non avendo rispettato il termine essenziale per la stipula del definitivo, aveva ricevuto dalla immobiliare una diffida ad adempiere e che, pertanto, per non incorrere in responsabilità nei confronti di quest'ultima, si era affrettata a concludere i contratti di leasing scoprendo solo in quel momento che la banca si era determinata ad applicare condizioni differenti ed assai più onerose;
conseguentemente chiese, per l'appunto, la condanna della banca a titolo di responsabilità precontrattuale e al risarcimento dei danni;
si costituì in giudizio chiedendo il rigetto delle domande;
Controparte_1 il Tribunale di Milano rigettò le domande dell'attrice ritenendo che la comunicazione di non aveva il valore di proposta contrattuale in quanto conteneva dati espressamente CP_1 ritenuti suscettibili di variazione;
gran parte del materiale per il completamento dell'istruttoria finalizzata alla stipula dei contratti di leasing era stato consegnato da alla banca Pt_1
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successivamente alla delibera;
il fatto che fossero state modificate le condizioni costituiva una valutazione di esclusiva pertinenza di quest'ultima non poteva ritenersi in buona CP_1 fede ma neppure l'attrice si era comportata in modo affidabile nel corso delle trattative perché non si era informata circa le condizioni cui la banca si sarebbe predisposta a stipulare i contratti;
l'asserita mancata concessione di agevolazioni era conseguenza del carattere non strumentale dei beni rispetto all'attività di;
non corrispondeva a verità che fosse Pt_1 Pt_1 stata costretta a stipulare i contratti di leasing per non incorrere nelle conseguenze pregiudizievoli della risoluzione per inadempimento del “preliminare” stipulato con la società immobiliare;
a seguito di appello di la Corte d'Appello di Milano, con sentenza pubblicata in data Pt_1
11/5/2021 (e notificata in data 12/5/2021) ha rigettato il gravame confermando la sentenza di primo grado e condannando l'appellante alle spese;
per quanto ancora qui di interesse ha ritenuto che la comunicazione della banca contenente i dati economici non aveva il valore di proposta contrattuale, essendosi la banca riservata di modificare le condizioni all'esito di puntuale istruttoria da espletarsi successivamente ed avendo anche la banca condizionato la validità semestrale della delibera;
nessun limite vi era circa l'oggetto delle possibili modifiche;
il termine semestrale era da interpretarsi quale diritto della banca di mutare le condizioni anche relative alla indicizzazione del finanziamento;
non aveva contestato la modifica Pt_1 della previsione agevolativa BEI né nella prima udienza né nel termine della prima memoria ex art. 183, VI co. c.p.c. sicché era decaduta dal potere di contestazione;
la non aveva Pt_1 fornito la prova della conoscenza in capo ad degli elementi attinenti alle CP_1 caratteristiche e allo stato degli immobili;
era sceso il giudicato sulla contrarietà del comportamento della banca a buona fede ma la causa petendi della domanda risarcitoria- consistente nell'essere la stata costretta a stipulare i contratti per l'esistenza di obblighi Pt_1 giuridici nei confronti di terzi- non era riconducibile all'art. 1337 c.c. ma all'art. 1434 c.c. cioè alla violenza esercitata da un terzo quale causa di annullamento del contratto;
che in ogni caso la era responsabile di aver stipulato un contratto con la società immobiliare in Pt_1 contrasto con la stipulazione dei leasing, e dando luogo ad un contratto nullo perché la promittente venditrice non era proprietaria dei beni;
le condotte imputabili a nella Pt_1 scelta di assumere obblighi nei confronti di un terzo non avevano alcuna efficacia causale rispetto alla stipula dei leasing;
avverso la sentenza la ha proposto ricorso per cassazione sulla base di undici motivi;
Pt_1 ha resistito con controricorso…”. Controparte_1
pagina 4 di 15 n. 767/2024 r.g.
Dei motivi svolti, la Cassazione ha ritenuto infondati il primo, il terzo, il quarto, il quinto e il sesto, inammissibili il settimo e l'ottavo, assorbito l'undicesimo; ha invece accolto il secondo, il nono e il decimo, con i quali ha denunciato: Parte_1
- “violazione e falsa applicazione delle norme di interpretazione del contratto ex art. 1362 c.c.
e 1363 c.c. con riguardo all'art. 360, co. 1 n. 3 c.p.c.”, censurando la sentenza di questa Corte territoriale “nella parte in cui ha ritenuto che la avrebbe potuto Controparte_1 modificare i parametri della delibera con la massima e possibile estensione di detta facoltà modificativa o con una ampia e incondizionata area di discrezionalità, non sussistendo alcun limite circa l'oggetto delle possibili modifiche”, statuizione “secondo la ricorrente … in contrasto con la lettera del 30/9/2011 con cui la banca si riservava la facoltà di modificare le condizioni della delibera in relazione sia alla valutazione del rischio connesso ai beni richiesti, sia alle mutate condizioni del mercato finanziario sia alle variazioni degli altri parametri in base ai quali i dati erano stati determinati”;
- “violazione dell'art. 360, co. 1 n. 5 c.p.c, contraddittorietà della sentenza per avere prima affermato e poi negato la sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 1337 c.c.”;
- “violazione e falsa applicazione degli art. 137 e 1434 c.c.”, “per avere la corte di merito dapprima ipotizzato l'applicazione della responsabilità precontrattuale e, in un secondo momento, ritenuto che la causa petendi fosse riconducibile a violenza esercitata dal terzo e quindi che la domanda, avendo ad oggetto un contratto concluso, non potesse essere riguardata sotto il profilo della responsabilità precontrattuale”.
In relazione a tali motivi, i Giudici di legittimità hanno quindi cassato la sentenza oggetto di impugnazione, con rinvio a questa Corte di Appello, in diversa composizione, anche per il regolamento delle spese del grado.
Con atto di citazione ex art. 392 c.p.c. notificato il 6.3.2024, ha riassunto il Parte_1 giudizio, chiedendo, che, in ossequio all'ordinanza della Suprema Corte di Cassazione, e in totale riforma della sentenza n. 7847/2018 del Tribunale di Milano, sia ritenuta la responsabilità di ex art. 1337 cod. civ., con conseguente condanna di quest'ultima al Controparte_1 risarcimento dei danni, in termini di maggior aggravio di costi sino alla naturale scadenza dei contratti di leasing inter partes (per l'omessa tempestiva comunicazione del mutamento unilaterale delle condizioni pattuite e per inosservanza delle prescrizioni previste in tema di ius variandi nei contratti bancari), sino a concorrenza di € 911.724,40, oltre interessi, anche di natura anatocistica, e danni da svalutazione monetaria dalla data di maturazione delle singole componenti del credito all'effettivo soddisfo.
pagina 5 di 15 n. 767/2024 r.g.
Costituitasi ritualmente, ha negato la sussistenza dei presupposti per Controparte_1
l'affermazione di una propria responsabilità ex art. 1337 c.c. ed ha concluso per il rigetto della domanda di controparte.
Alla prima udienza del 15.10.2024, esperito invano un tentativo di conciliazione, la Corte ha rinviato per la precisazione delle conclusioni all'11.2.2025 e in tale data ha trattenuto la causa in decisione, con assegnazione alle parti costituite dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. (nella formulazione ante D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022
n. 197) per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
§ 2. Così ricostruite le vicende del processo, occorre premettere, in linea generale, che il giudizio di rinvio è un procedimento "chiuso", tendente ad una nuova pronuncia in sostituzione di quella cassata, nel quale è inibito alle parti di ampliare il thema decidendum con la formulazione di nuove domande ed eccezioni.
In tale giudizio, operano le preclusioni che derivano dal giudicato implicito formatosi per effetto della pronuncia di legittimità, con la conseguenza che il giudice di rinvio non solo non può conoscere di una domanda che, pur non essendo nuova, non sia stata oggetto del ricorso per cassazione (cfr. ex multis, Cass. n. 9474/04), ma neppure delle questioni esaminabili di ufficio, ma non rilevate dalla Corte Suprema, dal momento che il loro esame finirebbe per porre nel nulla o comunque limitare gli effetti della stessa sentenza di cassazione, in contrasto con il principio della sua intangibilità.
Alla luce di tali principi, deve convenirsi con la difesa di che è nella Controparte_1 specie preclusa la possibilità di dare ingresso ai “temi che riguardano i punti n. 2, 3, 6 e 7 dell'atto di citazione in riassunzione”.
In particolare, ai punti n. 2, 3 e 6, si lamentano gli errori asseritamente commessi dal Tribunale di Milano:
- “nel ritenere che la avrebbe allegato tardivamente e in modo generico la Parte_1 circostanza della consegna alla , nella fase delle trattative, delle due Controparte_1 diligence relative agli immobili”, con “Violazione e falsa applicazione degli artt. 163, 183 c.p.c.
– violazione e falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c.”;
- “nel ritenere che fosse onere della dimostrare la sussistenza dei presupposti per Parte_1 la concessione delle agevolazioni B.E.I. - Violazione a falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c.”;
- “nel non ritenere sussistente la responsabilità della per Controparte_1
l'inosservanza delle prescrizioni previste in tema di ius variandi nei contratti bancari”, con pagina 6 di 15 n. 767/2024 r.g.
“Violazione e falsa applicazione degli artt. 1175, 1176, 1337, 1362, 1363 e ss. e 1375 c.c. anche in analogia con l'art. 118 del T.U.B.”.
Ancora, al punto 7 si insiste nella “Riproposizione delle argomentazioni osservazioni ed allegazioni già svolte in primo grado in merito alla totale insussistenza di valide ragioni per la modificazione in peius delle condizioni di finanziamento”.
Ebbene, quanto all'affermazione contenuta in sentenza secondo cui “è stata allegata tardivamente e in modo generico la circostanza della consegna alla , nella Controparte_1 fase delle trattative, delle due diligence relative agli immobili (doc. 9 allegato alla memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. depositata nel giudizio dinanzi al Tribunale di Palermo)… soltanto nell'ambito della memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c., avendo [ fatto Parte_1 riferimento ad una consegna “nel corso delle trattative” senza nemmeno chiarire se si intendesse fare riferimento alla fase antecedente o successiva alla delibera del 30.09.2011
(motivi per i quali il relativo capitolo di prova orale è inammissibile)”, si osserva che tale affermazione asseritamente erronea non ha formato oggetto del ricorso per cassazione, avendo in quella sede la ricorrente solo lamentato, con lo sviluppo del terzo motivo, l'errore consistito nel porre a suo carico “gli oneri probatori relativi alla conoscenza da parte di al CP_1 momento di emissione della delibera, di tutti gli elementi afferenti alle caratteristiche e allo stato degli immobili”, ed essendo stato tale motivo ritenuto oltretutto infondato dalla Suprema
Corte, “in quanto, dalla lettura della sentenza, non si evince alcuna attribuzione di un onere probatorio al soggetto diverso da quello onerato ma una diversa valutazione da parte del giudice delle prove fornite …”.
Ne consegue che deve escludersi la possibilità di valutare, in sede di rinvio, la pretesa tempestività – in contrasto con a quanto affermato dal Giudice di primo grado – dell'allegazione e produzione delle due diligence sia innanzi al Tribunale di Palermo, che innanzi al Tribunale di Milano, trattandosi di aspetto coperto dal giudicato.
Altro aspetto sul quale è inibita ogni possibilità di ulteriore delibazione è quello riguardante l'affermata “… sussistenza dei presupposti per la concessione delle agevolazioni B.E.I.”, poiché, come evidenziato dalla resistente con apprezzamento condiviso da questo Collegio, la questione non risulta sottoposta alla Suprema Corte, avendo la pronuncia gravata costituito oggetto di censura da parte di “(cfr. motivo IV pag. 24) … nella sola parte in cui Parte_1
Contr aveva ritenuto la tardività della contestazione rispetto alla difesa di sull'assenza del diritto ad accedere ai fondi B.E.I.”: tardività tuttavia confermata, in quanto non resa oggetto di efficace contestazione ad opera della parte (v. ordinanza S.C. n. 34336/2023, pag. 11).
pagina 7 di 15 n. 767/2024 r.g.
Ugualmente irretrattabile è la questione inerente al preteso errore in cui sarebbe incorso il
Tribunale di Milano “nel ritenere che non [fosse] obbligata a dare corso agli Parte_1 accordi sanciti nel contratto preliminare stipulato con la ”. Controparte_4
Infatti, affrontando il sesto motivo di ricorso, con il quale aveva dedotto la Parte_1 violazione del principio del contraddittorio e della corrispondenza tra chiesto e pronunciato sul tema della validità del contratto con è la stessa Cassazione ad Controparte_5 evidenziare come “la Corte di merito [abbia] esaminato il contratto per desumerne - ratio non impugnata - che non aveva obblighi giuridici nei confronti di terzi e non si trovava Pt_1 nella situazione di dover essere costretta a concludere i contratti di leasing in ragione delle conseguenze giuridiche potenzialmente derivantile dal rapporto esistente con la società immobiliare (vs )”, onde “quest'ultima società non è stata affatto pretermessa Controparte_4
e non è stato affatto leso il suo diritto di difesa in quanto ciò che era rilevante ai fini del decidere era soltanto la sussistenza o meno di un obbligo di di stipulare i contratti di leasing per Pt_1 non incorrere in responsabilità nei confronti dell'immobiliare” (v. ordinanza S.C. n.
34336/2023, pag. 12).
Vi è da aggiungere che non può formare oggetto di disamina nel presente giudizio di rinvio neppure il motivo rubricato come “riproposizione delle argomentazioni osservazioni ed allegazioni svolte in primo grado in merito alla totale insussistenza di valide ragioni per la modifica in peius delle condizioni di finanziamento”, data la mancata accettazione del contraddittorio al riguardo da parte di né potendosi dubitare che gli Controparte_1 argomenti sviluppati sul punto costituiscono con evidenza un “ampliamento del thema decidendum rispetto al tema circoscritto del giudizio di rinvio”, come eccepito dalla resistente.
§ 3. Venendo dunque ad esaminare i motivi che hanno trovato accoglimento, si ricorda come una prima criticità, quanto alla pronuncia emessa in sede di gravame, sia stata ravvisata dalla
Cassazione laddove, da parte di questa Corte di Appello, si è “ritenuto che la Controparte_1
avrebbe potuto modificare i parametri della delibera con la massima e possibile estensione
[...] di detta facoltà modificativa o con una ampia e incondizionata area di discrezionalità, non sussistendo alcun limite circa l'oggetto delle possibili modifiche”, essendosi al riguardo evidenziato come tale statuizione si ponga “in contrasto con la lettera del 30/9/2011 con cui la banca si riservava la facoltà di modificare le condizioni della delibera in relazione sia alla valutazione del rischio connesso ai beni richiesti, sia alle mutate condizioni del mercato finanziario sia alle variazioni degli altri parametri in base ai quali i dati erano stati determinati”.
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Ritenuta la fondatezza del motivo, l'Ordinanza di rinvio pone in evidenza che, “in base alle disposizioni di cui all'art 1362 c.c., la statuizione non è coerente con i richiamati criteri di interpretazione ed in particolare con il criterio letterale che non avrebbe mai potuto condurre
a ritenere “ampia” e tantomeno “incondizionata” la possibilità della banca di modificare le condizioni della vendita, essendo, invero la stessa espressamente condizionata dall'eventuale modificazione di uno dei criteri” e non avendo dunque questa Corte di merito valutato “la inequivocabile chiarezza del testo della comunicazione secondo cui la aveva accolto CP_1 positivamente la richiesta di locazione finanziaria riservandosi di modificare le condizioni della delibera sia alla valutazione del rischio connesso ai beni richiesti, sia alle mutate condizioni del mercato finanziario sia infine alle variazioni degli altri parametri in base ai quali i dati di cui sopra sono stati determinati”.
Di qui l'affermato contrasto con l'art. 1362 cit. del passaggio della pronuncia in cui si afferma che “Nessuna limitazione circa l'oggetto delle possibili modifiche che era legittimata CP_1 ad adottare è dato evincersi dalla comunicazione sopra riportata”.
In ossequio a tale principio, e alla luce delle risultanze processuali, deve ritenersi che, pur essendovi per la possibilità, espressamente prevista, di modificare Controparte_1
“prima della firma del contratto”, le condizioni della delibera in data 30.9.2011, valida per sei mesi, con cui era stata accolta la richiesta di locazione finanziaria da parte di ciò Parte_1 non potesse avvenire in modo arbitrario e del tutto discrezionale, ma solo in relazione “alla valutazione del rischio connesso ai beni richiesti”, “alle mutate condizioni del mercato finanziario”, “alla variazione degli altri parametri in base ai quali i dati di cui sopra sono stati determinati”. che, rispetto ai tassi di interesse prospettati nella delibera (tasso B.E.I. Parte_2
Euribor 3 mesi, meno 0,25; spread del 3,45%), “condizioni economiche differenti … e nettamente più onerose”, con “un incremento del tasso finale … di oltre il 55% in più …”, siano state applicate da in violazione dell'obbligo di comportarsi secondo Controparte_1 buona fede, al momento della stipula dei 5 contratti di leasing per cui è causa, alla cui sottoscrizione quale utilizzatrice afferma che non avrebbe potuto in ogni caso sottrarsi, pena la minacciata risoluzione, e la conseguente responsabilità per i danni, della complessa operazione di acquisto da degli immobili finanziati dalla concedente. Controparte_5
Invoca dunque la responsabilità di quest'ultima, sul presupposto che le condizioni comunicate il 30.9.2011 sarebbero state modificate senza alcuna giustificazione, e comunque non sarebbero state comunicate, fondando su tali presupposti la domanda risarcitoria avanzata per l'importo di € 911.724,40.
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Ritiene la Corte di non poter condividere tale ragione di doglianza.
È infatti fondatamente da escludere che la condotta della resistente Controparte_1 consistita nella modificazione asseritamente arbitraria delle condizioni contrattuali formulate con la delibera del 30.9.2011, debba nello specifico considerarsi contraria a buona fede e frutto di un'iniziativa illegittima, come sostiene la ricorrente, trovando in realtà giustificazione nel mutamento, medio tempore intervenuto, dei parametri tenuti in considerazione nella fase delle trattative.
In particolare, la “valutazione del rischio connesso ai beni richiesti”.
Risulta infatti per tabulas, come affermato nella sentenza di primo grado non contestata sul punto, che “la documentazione necessaria per l'espletamento delle perizie sia stata consegnata dalla alla successivamente all'emissione della delibera del Pt_1 Controparte_1
30.09.2011 … in data 1.10.2011…” e che le perizie estimative dei Consulenti incaricati da siano state redatte “nei mesi di novembre/dicembre 2011”, non Controparte_1 potendo quindi sostenersi che le eventuali criticità degli immobili che avrebbero dovuto formare oggetto dei contratti di leasing tra le parti potessero essere note alla Concedente prima di tale data, tanto più in considerazione delle tardive allegazioni (formulate solo con la memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c.) riguardanti la pretesa consegna a in data Controparte_1 peraltro imprecisata rispetto al 30.9.2011, delle due diligence relative agli immobili in questione.
Ulteriormente risulta che le perizie abbiano posto in evidenza, oltre all'utilizzo scarsamente fungibile degli immobili (siccome tutti adibiti a centrali telefoniche), anche il relativo stato di scadente manutenzione, unito alla mancanza dei certificati di agibilità e della certificazione degli impianti e di prevenzione incendi (come posta in evidenza nella perizia del Geom.
e del Geom. , nonché – quanto all'immobile sito in Sesto Calende – Per_3 Per_4
“l'irregolarità urbanistica della costruzione e la difformità della stessa rispetto al progetto approvato”, con mancanza, anche in questo caso, “delle certificazioni di conformità degli impianti presenti”.
Si giustifica quindi che, alla luce di tali elementi di nuova acquisizione rispetto alla data della delibera comunicata a il 30.9.2011, abbia ritenuto di Parte_1 Controparte_1 operare una diversa valutazione, in peius, del profilo di garanzia dell'esposizione creditizia, ovvero della protezione offerta dagli immobili contro il rischio di mancato rimborso nel caso in cui l'utilizzatrice non fosse riuscita ad onorare i propri impegni finanziari.
La modifica consequenziale delle condizioni di cui alla delibera in questione non può quindi considerarsi arbitraria, essendo stata decisa in presenza di uno dei presupposti idonei a pagina 10 di 15 n. 767/2024 r.g.
legittimarla, secondo quanto previsto nella delibera stessa (la “valutazione del rischio connesso ai beni richiesti”), sulla scorta di dati oggettivi acquisiti solo successivamente alla sua approvazione.
§ 4. La Suprema Corte ha poi ritenuto la fondatezza del nono e decimo motivo sviluppati nel ricorso di riguardo, “da un lato, alla pretesa contraddittorietà della sentenza per Parte_1 aver dapprima affermato e successivamente escluso la sussunzione sotto l'art. 1337 c.c. e, dall'altro, alla pretesa violazione degli artt. 1337 e 1434 c.c. per avere la corte di merito dapprima ipotizzato l'applicazione della responsabilità precontrattuale e, in un secondo momento, ritenuto che la causa petendi fosse riconducibile a violenza esercitata dal terzo e quindi che la domanda, avendo ad oggetto un contratto concluso, non potesse essere riguardata sotto il profilo della responsabilità precontrattuale”.
Osserva la Cassazione che “la sentenza effettivamente è contraddittoria nella parte in cui da un lato esclude la responsabilità ai sensi dell'art. 1337 c.c. nell'ipotesi di avvenuto perfezionamento del contratto e, dall'altro, invece, condivide che possa configurarsi responsabilità precontrattuale anche in ipotesi di "vera e propria conclusione del contratto" sembrando escludere la possibilità che i due tipi di responsabilità possano cumularsi”.
Il passaggio a cui si riferiscono le indicate censure è quello in cui si afferma che la consapevolezza in della possibilità di modifiche, anche significative, da parte di Parte_1
delle condizioni prospettate per i contratti di leasing all'esito delle Controparte_1 perizie sugli immobili destinati a formarne oggetto non solo impedirebbe di fondare una pronuncia di responsabilità ex art. 1337 c.c. “per il caso in cui la situazione della quale ci si duole non sia stata di interruzione ingiustificata delle trattative”, ma, attesa l'intervenuta conclusione dei contratti, neppure consentirebbe l'affermazione di una responsabilità ex art. 1434 c.c. “con riferimento alla violenza esercitata dal terzo”, peraltro non esplicitamente dedotta ma solo espressa in termini di “costrizione a concludere detti contratti” (dati gli obblighi giuridici medio tempore assunti nei confronti di , dal Controparte_5 momento che “nell'originario atto instaurativo della causa ha affermato di non Parte_1 avere da muovere alcuna contestazione circa la piena validità dei contratti di leasing per i quali essa veniva iniziata”.
Sgombrato il campo da tale contraddizione, merita osservare che la responsabilità precontrattuale invocata dall'odierna resistente in effetti non riguarda solo l'interruzione ingiustificata delle trattative, ma può sorgere anche quando una parte, durante la fase che precede la conclusione di un contratto, si comporti in modo scorretto o sleale, violando il principio di buona fede (v. Cass. 23 marzo 2016, n. 5762; id. 8 ottobre 2008, n. 24795).
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Tale principio si traduce in una regola di condotta che, trovando il suo fondamento nel canone di solidarietà di cui all'art. 1175 c.c. e costituendo espressione dello stesso valore costituzionale di cui all'art. 2 Cost., impone alle parti un obbligo di reciproca lealtà in tutte le fasi del rapporto negoziale, a partire dal procedimento di formazione del contratto sino alla sua esecuzione, avendo la giurisprudenza di legittimità da tempo chiarito che “[l]a buona fede, intesa in senso etico, come requisito della condotta, costituisce uno dei cardini della disciplina legale delle obbligazioni e forma oggetto di un vero e proprio dovere giuridico, che viene violato, e costituisce quindi una possibile fonte di responsabilità, non solo nel caso in cui una delle parti abbia agito con il proposito doloso di recare pregiudizio all'altra, ma anche se il comportamento da essa tenuto non sia stato, comunque, improntato alla diligente correttezza ed al senso di solidarietà sociale…” (v. Cass. 18 febbraio 1986, n. 960).
Nel caso in esame, la violazione della regola della buona fede che si imputa a Controparte_1 non può che intendersi riferita alla fase precontrattuale, in quanto ciò che si sostiene è la
[...] completa “insussistenza di valide ragioni per modificazione in peius … delle condizioni di finanziamento” prospettate in tale fase, ancorché alla lamentata modificazione in peius sia comunque seguita la stipulazione dei contratti di leasing inter partes, asseritamente per scongiurare il rischio di dover rispondere del mancato perfezionamento dell'operazione immobiliare in corso con Controparte_5
È dunque corretto il riferimento normativo al disposto dell'art. 1337 c.c., il quale impone alle parti di comportarsi secondo buona fede nello svolgimento delle trattative e nella formazione del negozio e configura una responsabilità, in caso di violazione di tale dovere, a tutela non già dell'interesse alla conclusione del contratto, che le parti sono libere di non stipulare fino al momento della sua effettiva conclusione, quanto piuttosto dell'interesse a che il soggetto con cui si sta trattando si comporti correttamente, in modo da non generare un danno ingiusto.
Nel tentativo di individuare l'ambito della responsabilità precontrattuale, la giurisprudenza, dopo aver circoscritto l'operatività dell'art. 1337 c.c. all'ipotesi in cui la violazione delle regole di correttezza e buona fede nel corso delle trattative abbia determinato la mancata conclusione del contratto, o la conclusione di un contratto invalido (ipotesi rispetto alla quale opera la regola dettata dall'art. 1338 c.c.), ha esteso progressivamente la portata applicativa della norma sino ad affermare che la responsabilità precontrattuale è indipendente dal regime di invalidità del contratto, in virtù di una generalizzazione della regola degli effetti del “dolo incidente” espressa all'art. 1440 c.c.
Si è in particolare affermato che “[l]a regola posta dall'art. 1337 cod. civ. non si riferisce alla sola ipotesi della rottura ingiustificata delle trattative ma ha valore di clausola generale, il cui
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contenuto non può essere predeterminato in modo preciso ed implica il dovere di trattare in modo leale, astenendosi da comportamenti maliziosi o reticenti e fornendo alla controparte ogni dato rilevante, conosciuto o conoscibile con l'ordinaria diligenza, ai fini della stipulazione del contratto. Ne consegue che la violazione dell'obbligo di comportarsi secondo buona fede nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto assume rilievo non solo in caso di rottura ingiustificata delle trattative e, quindi, di mancata conclusione del contratto o di conclusione di un contratto invalido o inefficace, ma anche nel caso in cui il contratto concluso sia valido e, tuttavia, risulti pregiudizievole per la parte vittima dell'altrui comportamento scorretto” (v. Cass. 8 ottobre 2008, n. 24795).
Per quanto riguarda la natura giuridica della responsabilità precontrattuale, l'orientamento prevalente la riconduce nell'alveo della responsabilità aquiliana, essendo l'elemento soggettivo richiesto dall'art. 2043 c.c. implicito nella violazione dell'obbligo di comportamento secondo buona fede, quantomeno sotto il profilo della colpa, e l'elemento oggettivo insito nell'esistenza di trattative che abbiano determinato o un serio affidamento nella conclusione di un contratto alla cui conclusione l'altra parte si sia sottratta ingiustificatamente, o la conclusione di un contratto valido, ma con un assetto d'interessi più svantaggioso per la parte che abbia subìto le conseguenze della condotta contraria a buona fede.
Calando questi princìpi nella vicenda oggetto di causa, non vi è modo di ravvisare la responsabilità precontrattuale di nei confronti di in Controparte_1 Parte_1 quanto, se è vero, come si legge in un passaggio significativo della sentenza di primo grado, che “la società concedente, in applicazione della clausola generale di buona fede, avrebbe potuto comunicare preventivamente la propria intenzione di modificare le condizioni economiche dell'operazione in modo da consentire alla di stipulare i contratti di Pt_1 leasing con piena consapevolezza della [loro] maggiore onerosità, è altrettanto vero che non appare conforme a buona fede nemmeno il comportamento inerte della società che ha Pt_1 semplicemente atteso eventuali comunicazioni da parte della ”, pur avendo a Controparte_1 sua volta, “in applicazione dei medesimi canoni generali di buona fede e correttezza, … l'onere di informarsi circa gli esiti delle perizie e l'eventuale sopravvenienza di circostanze tali da incidere sulle condizioni economiche originariamente deliberate”.
L'assoluta inerzia manifestata da giustamente è stata stigmatizzata dal Tribunale, Parte_1 con condivisibile motivazione, anche per il fatto del suo protrarsi nonostante il ricevimento della diffida in data 5.12.2011, con cui dopo la stipula del preliminare Controparte_5 in data 22.10.2011 che contemplava il proprio obbligo di trasferire a entro il Parte_1
25.11.2011, la proprietà degli immobili che avrebbero dovuto formare oggetto dei contratti di pagina 13 di 15 n. 767/2024 r.g.
leasing (al cui acquisto si era obbligata nei confronti di EL GR S.p.A. Fondo Industriale), aveva intimato all'odierna ricorrente di intervenire alla stipula del definitivo presso il Notaio di Milano il 23.12.2011, salvo, in difetto, considerarla inadempiente e responsabile dei Per_5 danni derivanti dal venir meno della complessiva operazione immobiliare, quantificati in €
10.500.000,00.
Considerato che il contratto preliminare con è del 22.10.2011 e che Controparte_5 già in tale data quest'ultima aveva rappresentato la necessità di addivenire alla stipula dei contratti definitivi entro il 25.11.2011, dati i concomitanti obblighi assunti con EL GR
S.p.A. Fondo Industriale, ben avrebbe potuto Parte_3 Controparte_1
a fortiori dopo lo slittamento della stipula al 23.12.2011, se le condizioni per
[...]
l'erogazione dei finanziamenti fossero eventualmente mutate rispetto a quanto prospettato nella delibera del settembre 2011, in particolare all'esito dell'istruttoria sullo stato degli immobili condotta dalla Concedente.
In questo modo, avrebbe con ogni probabilità evitato di incorrere nell'“amara sorpresa di riscontrare un incremento del tasso finale applicato ai cinque contratti” solo al momento della relativa stipula.
Alla luce di tali rilievi, resta fermo l'apprezzamento espresso dal Giudice di primo grado quanto al fatto che la stessa rimanendo assolutamente inerte, abbia a sua volta tenuto un Parte_1 comportamento contrario a buona fede, giacché “aveva l'onere di informarsi circa gli esiti delle perizie e l'eventuale sopravvenienza di circostanze tali da incidere sulle condizioni economiche originariamente deliberate”.
In ogni caso, occorre considerare che, essendosi le operazioni peritali svolte nei mesi di novembre/dicembre 2011, la stessa ebbe verosimilmente la possibilità Controparte_1 di rivedere le condizioni applicabili ai contratti di leasing per cui è causa, rispetto a quanto indicato nella delibera del 30.9.2011, solo a ridosso della data dei rogiti, prevista per il
23.12.2011 e dunque è difficilmente ipotizzabile che possa essersi scientemente sottratta ai propri obblighi informativi, per esercitare lo ius variandi, espressamente previsto nella stessa delibera, con modalità tali da porre di fronte al fatto compiuto, inducendola a Parte_1 sottoscrivere i contratti secondo le condizioni mutate, che non avrebbe altrimenti accettato.
Inoltre, non solo era certamente consapevole del fatto che dovesse svolgersi Parte_1 un'istruttoria prima di fissare definitivamente i parametri finanziari dell'operazione e che, all'esito, tali parametri potessero variare, ma non ha neppure allegato che, se fosse stata messa al corrente delle variazioni con sufficiente anticipo, avrebbe certamente potuto ottenere i finanziamenti concessi da a condizioni più vantaggiose. CP_1 CP_1
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Esclusa in definitiva la responsabilità precontrattuale della resistente, in difetto di elementi idonei a confermare l'attuazione di comportamenti scorretti, o contrari a buona fede, all'origine delle conseguenze pregiudizievoli asseritamente derivate a dalla conclusione dei Parte_1 contratti inter partes, pregiudizievole per la parte vittima dell'altrui comportamento scorretto,
l'appello riproposto in riassunzione va quindi respinto, con conseguente conferma integrale della sentenza n. 7847/2018 del Tribunale di Milano oggetto dello stesso.
§ 5. Per quanto da ultimo concerne il regolamento delle spese, l'esito complessivo della lite determina la condanna di in quanto soccombente, a rifondere a Parte_1 Controparte_1 sia le spese del giudizio svoltosi innanzi alla Suprema Corte che le spese del presente
[...] giudizio di rinvio.
Alla liquidazione delle spese del giudizio di cassazione si provvede tenuto conto del valore della causa (scaglione da € 520.001 a € 1.000.000) e dei parametri medi previsti per ciascuna fase dal D.M. n. 147/2022. Le spese del presente giudizio di rinvio vengono invece liquidate come da relativa nota depositata il 29.4.2025.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, Sezione Terza Civile, definitivamente pronunciando quale
Giudice in sede di rinvio in forza dell'ordinanza n. 34336/2023 in data 7.12.2023 della Suprema
Corte di Cassazione;
ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta l'appello proposto in riassunzione da nei confronti di Parte_1 Controparte_1 avverso la sentenza n. 7847/2018 emessa dal Tribunale di Milano in data 11.7.2018;
[...]
2) condanna a rifondere a le spese del giudizio di Parte_1 Controparte_1 cassazione, liquidate in complessivi € 14.005,00 (di cui € 6.449,00 per la fase di studio, €
4.238,00 per la fase introduttiva ed € 3.318,00 per la fase decisionale), e le spese del presente giudizio di rinvio, liquidate in complessivi € 17.628,00 (di cui € 5.434,00 per la fase di studio,
€ 3.159,00 per la fase introduttiva ed € 9.035,00 per la fase decisionale), il tutto oltre rimborso forfettario spese generali (15%), IVA e CPA.
Così deciso in Milano nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte il
6.5.2025
Il Presidente est.
IA RA CI
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI AN
Sezione Terza Civile
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. IA RA CI Presidente relatore
Dott. Antonio Corte Consigliere
Dott. Silvia IA Russo Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa di rinvio ex art. 392 c.p.c. iscritta al n. r.g. 767/2024 promossa
DA
(C.F. ), , con il patrocinio dell'avv. FILIPPO DI CARLO e Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. ALESSANDRA PAOLA DONZELLI, elettivamente domiciliata presso quest'ultima in GALLERIA UNIONE 1 - AN
-RICORRENTE IN RIASSUNZIONE
CONTRO
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2
AN CATAVELLO, elettivamente domiciliata presso quest'ultimo in LARGO
DONEGANI 2 - AN
RESISTENTE IN RIASSUNZIONE
Conclusioni:
Per Parte_1
“VOGLIA L'ECC.MA CORTE
Disattesa e reietta ogni contraria istanza, eccezione e difesa
In ossequio all'ordinanza n. 34336/2023 con cui la Suprema Corte di Cassazione ha cassato con rinvio la sentenza n. 1501/2020 resa dalla Corte di Appello di Milano, in totale riforma della sentenza n. 7847/2018 resa dal Tribunale di Milano – Sezione Sesta Civile – G.U. dott.ssa Ada
Favarolo - sotto le date 10/11.7.2018 definendo il giudizio recante il n. 77609/2013 R.G.
Ritenere e dichiarare che, per tutto quanto dedotto in narrativa in punto di fatto e di diritto, la si è resa responsabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 1337 cod. civ. Controparte_1 n. 767/2024 r.g.
nei confronti della Per l'effetto, ritenere e dichiarare che la Parte_1 Controparte_1
n persona del legale rappresentante pro tempore, è obbligata a risarcire alla
[...] Parte_1
i danni dalla medesima subiti e di quelli che la stessa subirà, in termini di maggior aggravio di costi, sino alla naturale scadenza dei contratti di leasing indicati in narrativa.
Condannare, per l'effetto, la in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, al pagamento della somma di € 911.724,40 – ovvero della minore somma che risulterà dovuta in esito alla espletanda istruttoria – oltre interessi, anche di natura anatocistica che espressamente si richiedono, e danni da svalutazione monetaria dalla data di maturazione delle singole componenti del credito all'effettivo soddisfo.
In via istruttoria si chiede che venga ammessa Consulenza Tecnica di Ufficio, demandando al consulente il compito di: determinare, tenuto conto delle condizioni contrattuali comunicate alla con lettera Parte_1 del 30.9.2011 e di quelle contenute nei contratti di leasing stipulati inter partes, i maggiori costi a carico della Parte_1
Si chiede che venga ammessa prova per testimoni: con i sigg.ri dott. (professionista, commercialista della , e rag. Per_1 CP_2 Parte_1
(consulente bancario della sul seguente capitolato: Persona_2 Parte_1
“Vero è che nel corso delle trattative tra e la vennero consegnate Parte_1 Controparte_1 alla Banca le due diligence relative agli immobili che sarebbero stati acquistati in leasing dalla
”; Controparte_1
“Vero è che gli immobili oggetto dei contratti di leasing stipulati con la Controparte_1 sono destinati dalla al proprio patrimonio per essere riconvertiti a social housing”. Parte_1
“Vero è che la comunicò alla di avere variato i tassi di Controparte_1 Parte_1 interesse da applicare ai contratti di locazione finanziaria solamente in occasione della stipula degli stessi in data 23.12.2011”.
La si oppone all'ammissione delle istanze istruttorie dedotte dalla controparte nel Parte_1 giudizio di primo grado per l'eventualità che le stesse vengano reiterate nel presente grado di giudizio.
In linea meramente subordinata, senza recesso, si chiede che venga ammessa prova contraria sul medesimo articolato della controparte e si indica a testimone il dott. Testimone_1 commercialista in Alcamo, che partecipò alle trattative inter partes.
Con vittoria di spese e compensi dei gradi di giudizio”.
Per Controparte_1
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“- preliminarmente rigettare l'appello in riassunzione proposto da controparte in quanto inammissibile relativamente ai capi della sentenza coperti dal giudicato;
- nel merito, rigettare l'appello in riassunzione in quanto infondato in fatto e diritto per tutte le ragioni di cui in narrativa e, per l'effetto, confermare la sentenza di primo grado”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
§ 1. Investita dell'impugnazione avverso la sentenza n. 1501/2021 emessa da questa Corte di
Appello nel contraddittorio tra (appellante) e (appellata), Parte_1 Controparte_1 la Suprema Corte di Cassazione, con ordinanza n. 34336/2023 in data 7 Dicembre 2023, ha così riassunto i fatti di causa:
“la società (di seguito ) convenne in giudizio (di Parte_1 Pt_1 Controparte_1 seguito ) per sentir pronunciare l'accertamento della responsabilità Controparte_1 precontrattuale della convenuta nelle trattative svoltesi per la stipula di contratti di leasing e la condanna della stessa al risarcimento dei danni corrispondente al maggior esborso subìto da essa utilizzatrice e pari alla differenza tra il tasso di interesse applicato e quello previsto dalle condizioni di delibera della banca;
rappresentò di aver ricevuto comunicazione dalla banca di avvenuto accoglimento della propria richiesta di finanziamento consistente nella stipula di cinque contratti di leasing finalizzati all'acquisto di cinque immobili con determinazione delle condizioni economiche ma con facoltà della banca di modificare le stesse condizioni prima della firma del contratto;
che era previsto che la delibera della banca sarebbe rimasta valida per sei mesi, a condizione del permanere della situazione di merito creditizio e di affidabilità del mercato;
che essa attrice si era determinata alla stipula di un contratto
“preliminare” con una società immobiliare in base al quale quest'ultima si era impegnata a farle acquistare (da terzi) gli immobili da finanziare con il leasing;
che, non avendo rispettato il termine essenziale per la stipula del definitivo, aveva ricevuto dalla immobiliare una diffida ad adempiere e che, pertanto, per non incorrere in responsabilità nei confronti di quest'ultima, si era affrettata a concludere i contratti di leasing scoprendo solo in quel momento che la banca si era determinata ad applicare condizioni differenti ed assai più onerose;
conseguentemente chiese, per l'appunto, la condanna della banca a titolo di responsabilità precontrattuale e al risarcimento dei danni;
si costituì in giudizio chiedendo il rigetto delle domande;
Controparte_1 il Tribunale di Milano rigettò le domande dell'attrice ritenendo che la comunicazione di non aveva il valore di proposta contrattuale in quanto conteneva dati espressamente CP_1 ritenuti suscettibili di variazione;
gran parte del materiale per il completamento dell'istruttoria finalizzata alla stipula dei contratti di leasing era stato consegnato da alla banca Pt_1
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successivamente alla delibera;
il fatto che fossero state modificate le condizioni costituiva una valutazione di esclusiva pertinenza di quest'ultima non poteva ritenersi in buona CP_1 fede ma neppure l'attrice si era comportata in modo affidabile nel corso delle trattative perché non si era informata circa le condizioni cui la banca si sarebbe predisposta a stipulare i contratti;
l'asserita mancata concessione di agevolazioni era conseguenza del carattere non strumentale dei beni rispetto all'attività di;
non corrispondeva a verità che fosse Pt_1 Pt_1 stata costretta a stipulare i contratti di leasing per non incorrere nelle conseguenze pregiudizievoli della risoluzione per inadempimento del “preliminare” stipulato con la società immobiliare;
a seguito di appello di la Corte d'Appello di Milano, con sentenza pubblicata in data Pt_1
11/5/2021 (e notificata in data 12/5/2021) ha rigettato il gravame confermando la sentenza di primo grado e condannando l'appellante alle spese;
per quanto ancora qui di interesse ha ritenuto che la comunicazione della banca contenente i dati economici non aveva il valore di proposta contrattuale, essendosi la banca riservata di modificare le condizioni all'esito di puntuale istruttoria da espletarsi successivamente ed avendo anche la banca condizionato la validità semestrale della delibera;
nessun limite vi era circa l'oggetto delle possibili modifiche;
il termine semestrale era da interpretarsi quale diritto della banca di mutare le condizioni anche relative alla indicizzazione del finanziamento;
non aveva contestato la modifica Pt_1 della previsione agevolativa BEI né nella prima udienza né nel termine della prima memoria ex art. 183, VI co. c.p.c. sicché era decaduta dal potere di contestazione;
la non aveva Pt_1 fornito la prova della conoscenza in capo ad degli elementi attinenti alle CP_1 caratteristiche e allo stato degli immobili;
era sceso il giudicato sulla contrarietà del comportamento della banca a buona fede ma la causa petendi della domanda risarcitoria- consistente nell'essere la stata costretta a stipulare i contratti per l'esistenza di obblighi Pt_1 giuridici nei confronti di terzi- non era riconducibile all'art. 1337 c.c. ma all'art. 1434 c.c. cioè alla violenza esercitata da un terzo quale causa di annullamento del contratto;
che in ogni caso la era responsabile di aver stipulato un contratto con la società immobiliare in Pt_1 contrasto con la stipulazione dei leasing, e dando luogo ad un contratto nullo perché la promittente venditrice non era proprietaria dei beni;
le condotte imputabili a nella Pt_1 scelta di assumere obblighi nei confronti di un terzo non avevano alcuna efficacia causale rispetto alla stipula dei leasing;
avverso la sentenza la ha proposto ricorso per cassazione sulla base di undici motivi;
Pt_1 ha resistito con controricorso…”. Controparte_1
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Dei motivi svolti, la Cassazione ha ritenuto infondati il primo, il terzo, il quarto, il quinto e il sesto, inammissibili il settimo e l'ottavo, assorbito l'undicesimo; ha invece accolto il secondo, il nono e il decimo, con i quali ha denunciato: Parte_1
- “violazione e falsa applicazione delle norme di interpretazione del contratto ex art. 1362 c.c.
e 1363 c.c. con riguardo all'art. 360, co. 1 n. 3 c.p.c.”, censurando la sentenza di questa Corte territoriale “nella parte in cui ha ritenuto che la avrebbe potuto Controparte_1 modificare i parametri della delibera con la massima e possibile estensione di detta facoltà modificativa o con una ampia e incondizionata area di discrezionalità, non sussistendo alcun limite circa l'oggetto delle possibili modifiche”, statuizione “secondo la ricorrente … in contrasto con la lettera del 30/9/2011 con cui la banca si riservava la facoltà di modificare le condizioni della delibera in relazione sia alla valutazione del rischio connesso ai beni richiesti, sia alle mutate condizioni del mercato finanziario sia alle variazioni degli altri parametri in base ai quali i dati erano stati determinati”;
- “violazione dell'art. 360, co. 1 n. 5 c.p.c, contraddittorietà della sentenza per avere prima affermato e poi negato la sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 1337 c.c.”;
- “violazione e falsa applicazione degli art. 137 e 1434 c.c.”, “per avere la corte di merito dapprima ipotizzato l'applicazione della responsabilità precontrattuale e, in un secondo momento, ritenuto che la causa petendi fosse riconducibile a violenza esercitata dal terzo e quindi che la domanda, avendo ad oggetto un contratto concluso, non potesse essere riguardata sotto il profilo della responsabilità precontrattuale”.
In relazione a tali motivi, i Giudici di legittimità hanno quindi cassato la sentenza oggetto di impugnazione, con rinvio a questa Corte di Appello, in diversa composizione, anche per il regolamento delle spese del grado.
Con atto di citazione ex art. 392 c.p.c. notificato il 6.3.2024, ha riassunto il Parte_1 giudizio, chiedendo, che, in ossequio all'ordinanza della Suprema Corte di Cassazione, e in totale riforma della sentenza n. 7847/2018 del Tribunale di Milano, sia ritenuta la responsabilità di ex art. 1337 cod. civ., con conseguente condanna di quest'ultima al Controparte_1 risarcimento dei danni, in termini di maggior aggravio di costi sino alla naturale scadenza dei contratti di leasing inter partes (per l'omessa tempestiva comunicazione del mutamento unilaterale delle condizioni pattuite e per inosservanza delle prescrizioni previste in tema di ius variandi nei contratti bancari), sino a concorrenza di € 911.724,40, oltre interessi, anche di natura anatocistica, e danni da svalutazione monetaria dalla data di maturazione delle singole componenti del credito all'effettivo soddisfo.
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Costituitasi ritualmente, ha negato la sussistenza dei presupposti per Controparte_1
l'affermazione di una propria responsabilità ex art. 1337 c.c. ed ha concluso per il rigetto della domanda di controparte.
Alla prima udienza del 15.10.2024, esperito invano un tentativo di conciliazione, la Corte ha rinviato per la precisazione delle conclusioni all'11.2.2025 e in tale data ha trattenuto la causa in decisione, con assegnazione alle parti costituite dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. (nella formulazione ante D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022
n. 197) per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
§ 2. Così ricostruite le vicende del processo, occorre premettere, in linea generale, che il giudizio di rinvio è un procedimento "chiuso", tendente ad una nuova pronuncia in sostituzione di quella cassata, nel quale è inibito alle parti di ampliare il thema decidendum con la formulazione di nuove domande ed eccezioni.
In tale giudizio, operano le preclusioni che derivano dal giudicato implicito formatosi per effetto della pronuncia di legittimità, con la conseguenza che il giudice di rinvio non solo non può conoscere di una domanda che, pur non essendo nuova, non sia stata oggetto del ricorso per cassazione (cfr. ex multis, Cass. n. 9474/04), ma neppure delle questioni esaminabili di ufficio, ma non rilevate dalla Corte Suprema, dal momento che il loro esame finirebbe per porre nel nulla o comunque limitare gli effetti della stessa sentenza di cassazione, in contrasto con il principio della sua intangibilità.
Alla luce di tali principi, deve convenirsi con la difesa di che è nella Controparte_1 specie preclusa la possibilità di dare ingresso ai “temi che riguardano i punti n. 2, 3, 6 e 7 dell'atto di citazione in riassunzione”.
In particolare, ai punti n. 2, 3 e 6, si lamentano gli errori asseritamente commessi dal Tribunale di Milano:
- “nel ritenere che la avrebbe allegato tardivamente e in modo generico la Parte_1 circostanza della consegna alla , nella fase delle trattative, delle due Controparte_1 diligence relative agli immobili”, con “Violazione e falsa applicazione degli artt. 163, 183 c.p.c.
– violazione e falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c.”;
- “nel ritenere che fosse onere della dimostrare la sussistenza dei presupposti per Parte_1 la concessione delle agevolazioni B.E.I. - Violazione a falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c.”;
- “nel non ritenere sussistente la responsabilità della per Controparte_1
l'inosservanza delle prescrizioni previste in tema di ius variandi nei contratti bancari”, con pagina 6 di 15 n. 767/2024 r.g.
“Violazione e falsa applicazione degli artt. 1175, 1176, 1337, 1362, 1363 e ss. e 1375 c.c. anche in analogia con l'art. 118 del T.U.B.”.
Ancora, al punto 7 si insiste nella “Riproposizione delle argomentazioni osservazioni ed allegazioni già svolte in primo grado in merito alla totale insussistenza di valide ragioni per la modificazione in peius delle condizioni di finanziamento”.
Ebbene, quanto all'affermazione contenuta in sentenza secondo cui “è stata allegata tardivamente e in modo generico la circostanza della consegna alla , nella Controparte_1 fase delle trattative, delle due diligence relative agli immobili (doc. 9 allegato alla memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. depositata nel giudizio dinanzi al Tribunale di Palermo)… soltanto nell'ambito della memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c., avendo [ fatto Parte_1 riferimento ad una consegna “nel corso delle trattative” senza nemmeno chiarire se si intendesse fare riferimento alla fase antecedente o successiva alla delibera del 30.09.2011
(motivi per i quali il relativo capitolo di prova orale è inammissibile)”, si osserva che tale affermazione asseritamente erronea non ha formato oggetto del ricorso per cassazione, avendo in quella sede la ricorrente solo lamentato, con lo sviluppo del terzo motivo, l'errore consistito nel porre a suo carico “gli oneri probatori relativi alla conoscenza da parte di al CP_1 momento di emissione della delibera, di tutti gli elementi afferenti alle caratteristiche e allo stato degli immobili”, ed essendo stato tale motivo ritenuto oltretutto infondato dalla Suprema
Corte, “in quanto, dalla lettura della sentenza, non si evince alcuna attribuzione di un onere probatorio al soggetto diverso da quello onerato ma una diversa valutazione da parte del giudice delle prove fornite …”.
Ne consegue che deve escludersi la possibilità di valutare, in sede di rinvio, la pretesa tempestività – in contrasto con a quanto affermato dal Giudice di primo grado – dell'allegazione e produzione delle due diligence sia innanzi al Tribunale di Palermo, che innanzi al Tribunale di Milano, trattandosi di aspetto coperto dal giudicato.
Altro aspetto sul quale è inibita ogni possibilità di ulteriore delibazione è quello riguardante l'affermata “… sussistenza dei presupposti per la concessione delle agevolazioni B.E.I.”, poiché, come evidenziato dalla resistente con apprezzamento condiviso da questo Collegio, la questione non risulta sottoposta alla Suprema Corte, avendo la pronuncia gravata costituito oggetto di censura da parte di “(cfr. motivo IV pag. 24) … nella sola parte in cui Parte_1
Contr aveva ritenuto la tardività della contestazione rispetto alla difesa di sull'assenza del diritto ad accedere ai fondi B.E.I.”: tardività tuttavia confermata, in quanto non resa oggetto di efficace contestazione ad opera della parte (v. ordinanza S.C. n. 34336/2023, pag. 11).
pagina 7 di 15 n. 767/2024 r.g.
Ugualmente irretrattabile è la questione inerente al preteso errore in cui sarebbe incorso il
Tribunale di Milano “nel ritenere che non [fosse] obbligata a dare corso agli Parte_1 accordi sanciti nel contratto preliminare stipulato con la ”. Controparte_4
Infatti, affrontando il sesto motivo di ricorso, con il quale aveva dedotto la Parte_1 violazione del principio del contraddittorio e della corrispondenza tra chiesto e pronunciato sul tema della validità del contratto con è la stessa Cassazione ad Controparte_5 evidenziare come “la Corte di merito [abbia] esaminato il contratto per desumerne - ratio non impugnata - che non aveva obblighi giuridici nei confronti di terzi e non si trovava Pt_1 nella situazione di dover essere costretta a concludere i contratti di leasing in ragione delle conseguenze giuridiche potenzialmente derivantile dal rapporto esistente con la società immobiliare (vs )”, onde “quest'ultima società non è stata affatto pretermessa Controparte_4
e non è stato affatto leso il suo diritto di difesa in quanto ciò che era rilevante ai fini del decidere era soltanto la sussistenza o meno di un obbligo di di stipulare i contratti di leasing per Pt_1 non incorrere in responsabilità nei confronti dell'immobiliare” (v. ordinanza S.C. n.
34336/2023, pag. 12).
Vi è da aggiungere che non può formare oggetto di disamina nel presente giudizio di rinvio neppure il motivo rubricato come “riproposizione delle argomentazioni osservazioni ed allegazioni svolte in primo grado in merito alla totale insussistenza di valide ragioni per la modifica in peius delle condizioni di finanziamento”, data la mancata accettazione del contraddittorio al riguardo da parte di né potendosi dubitare che gli Controparte_1 argomenti sviluppati sul punto costituiscono con evidenza un “ampliamento del thema decidendum rispetto al tema circoscritto del giudizio di rinvio”, come eccepito dalla resistente.
§ 3. Venendo dunque ad esaminare i motivi che hanno trovato accoglimento, si ricorda come una prima criticità, quanto alla pronuncia emessa in sede di gravame, sia stata ravvisata dalla
Cassazione laddove, da parte di questa Corte di Appello, si è “ritenuto che la Controparte_1
avrebbe potuto modificare i parametri della delibera con la massima e possibile estensione
[...] di detta facoltà modificativa o con una ampia e incondizionata area di discrezionalità, non sussistendo alcun limite circa l'oggetto delle possibili modifiche”, essendosi al riguardo evidenziato come tale statuizione si ponga “in contrasto con la lettera del 30/9/2011 con cui la banca si riservava la facoltà di modificare le condizioni della delibera in relazione sia alla valutazione del rischio connesso ai beni richiesti, sia alle mutate condizioni del mercato finanziario sia alle variazioni degli altri parametri in base ai quali i dati erano stati determinati”.
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Ritenuta la fondatezza del motivo, l'Ordinanza di rinvio pone in evidenza che, “in base alle disposizioni di cui all'art 1362 c.c., la statuizione non è coerente con i richiamati criteri di interpretazione ed in particolare con il criterio letterale che non avrebbe mai potuto condurre
a ritenere “ampia” e tantomeno “incondizionata” la possibilità della banca di modificare le condizioni della vendita, essendo, invero la stessa espressamente condizionata dall'eventuale modificazione di uno dei criteri” e non avendo dunque questa Corte di merito valutato “la inequivocabile chiarezza del testo della comunicazione secondo cui la aveva accolto CP_1 positivamente la richiesta di locazione finanziaria riservandosi di modificare le condizioni della delibera sia alla valutazione del rischio connesso ai beni richiesti, sia alle mutate condizioni del mercato finanziario sia infine alle variazioni degli altri parametri in base ai quali i dati di cui sopra sono stati determinati”.
Di qui l'affermato contrasto con l'art. 1362 cit. del passaggio della pronuncia in cui si afferma che “Nessuna limitazione circa l'oggetto delle possibili modifiche che era legittimata CP_1 ad adottare è dato evincersi dalla comunicazione sopra riportata”.
In ossequio a tale principio, e alla luce delle risultanze processuali, deve ritenersi che, pur essendovi per la possibilità, espressamente prevista, di modificare Controparte_1
“prima della firma del contratto”, le condizioni della delibera in data 30.9.2011, valida per sei mesi, con cui era stata accolta la richiesta di locazione finanziaria da parte di ciò Parte_1 non potesse avvenire in modo arbitrario e del tutto discrezionale, ma solo in relazione “alla valutazione del rischio connesso ai beni richiesti”, “alle mutate condizioni del mercato finanziario”, “alla variazione degli altri parametri in base ai quali i dati di cui sopra sono stati determinati”. che, rispetto ai tassi di interesse prospettati nella delibera (tasso B.E.I. Parte_2
Euribor 3 mesi, meno 0,25; spread del 3,45%), “condizioni economiche differenti … e nettamente più onerose”, con “un incremento del tasso finale … di oltre il 55% in più …”, siano state applicate da in violazione dell'obbligo di comportarsi secondo Controparte_1 buona fede, al momento della stipula dei 5 contratti di leasing per cui è causa, alla cui sottoscrizione quale utilizzatrice afferma che non avrebbe potuto in ogni caso sottrarsi, pena la minacciata risoluzione, e la conseguente responsabilità per i danni, della complessa operazione di acquisto da degli immobili finanziati dalla concedente. Controparte_5
Invoca dunque la responsabilità di quest'ultima, sul presupposto che le condizioni comunicate il 30.9.2011 sarebbero state modificate senza alcuna giustificazione, e comunque non sarebbero state comunicate, fondando su tali presupposti la domanda risarcitoria avanzata per l'importo di € 911.724,40.
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Ritiene la Corte di non poter condividere tale ragione di doglianza.
È infatti fondatamente da escludere che la condotta della resistente Controparte_1 consistita nella modificazione asseritamente arbitraria delle condizioni contrattuali formulate con la delibera del 30.9.2011, debba nello specifico considerarsi contraria a buona fede e frutto di un'iniziativa illegittima, come sostiene la ricorrente, trovando in realtà giustificazione nel mutamento, medio tempore intervenuto, dei parametri tenuti in considerazione nella fase delle trattative.
In particolare, la “valutazione del rischio connesso ai beni richiesti”.
Risulta infatti per tabulas, come affermato nella sentenza di primo grado non contestata sul punto, che “la documentazione necessaria per l'espletamento delle perizie sia stata consegnata dalla alla successivamente all'emissione della delibera del Pt_1 Controparte_1
30.09.2011 … in data 1.10.2011…” e che le perizie estimative dei Consulenti incaricati da siano state redatte “nei mesi di novembre/dicembre 2011”, non Controparte_1 potendo quindi sostenersi che le eventuali criticità degli immobili che avrebbero dovuto formare oggetto dei contratti di leasing tra le parti potessero essere note alla Concedente prima di tale data, tanto più in considerazione delle tardive allegazioni (formulate solo con la memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c.) riguardanti la pretesa consegna a in data Controparte_1 peraltro imprecisata rispetto al 30.9.2011, delle due diligence relative agli immobili in questione.
Ulteriormente risulta che le perizie abbiano posto in evidenza, oltre all'utilizzo scarsamente fungibile degli immobili (siccome tutti adibiti a centrali telefoniche), anche il relativo stato di scadente manutenzione, unito alla mancanza dei certificati di agibilità e della certificazione degli impianti e di prevenzione incendi (come posta in evidenza nella perizia del Geom.
e del Geom. , nonché – quanto all'immobile sito in Sesto Calende – Per_3 Per_4
“l'irregolarità urbanistica della costruzione e la difformità della stessa rispetto al progetto approvato”, con mancanza, anche in questo caso, “delle certificazioni di conformità degli impianti presenti”.
Si giustifica quindi che, alla luce di tali elementi di nuova acquisizione rispetto alla data della delibera comunicata a il 30.9.2011, abbia ritenuto di Parte_1 Controparte_1 operare una diversa valutazione, in peius, del profilo di garanzia dell'esposizione creditizia, ovvero della protezione offerta dagli immobili contro il rischio di mancato rimborso nel caso in cui l'utilizzatrice non fosse riuscita ad onorare i propri impegni finanziari.
La modifica consequenziale delle condizioni di cui alla delibera in questione non può quindi considerarsi arbitraria, essendo stata decisa in presenza di uno dei presupposti idonei a pagina 10 di 15 n. 767/2024 r.g.
legittimarla, secondo quanto previsto nella delibera stessa (la “valutazione del rischio connesso ai beni richiesti”), sulla scorta di dati oggettivi acquisiti solo successivamente alla sua approvazione.
§ 4. La Suprema Corte ha poi ritenuto la fondatezza del nono e decimo motivo sviluppati nel ricorso di riguardo, “da un lato, alla pretesa contraddittorietà della sentenza per Parte_1 aver dapprima affermato e successivamente escluso la sussunzione sotto l'art. 1337 c.c. e, dall'altro, alla pretesa violazione degli artt. 1337 e 1434 c.c. per avere la corte di merito dapprima ipotizzato l'applicazione della responsabilità precontrattuale e, in un secondo momento, ritenuto che la causa petendi fosse riconducibile a violenza esercitata dal terzo e quindi che la domanda, avendo ad oggetto un contratto concluso, non potesse essere riguardata sotto il profilo della responsabilità precontrattuale”.
Osserva la Cassazione che “la sentenza effettivamente è contraddittoria nella parte in cui da un lato esclude la responsabilità ai sensi dell'art. 1337 c.c. nell'ipotesi di avvenuto perfezionamento del contratto e, dall'altro, invece, condivide che possa configurarsi responsabilità precontrattuale anche in ipotesi di "vera e propria conclusione del contratto" sembrando escludere la possibilità che i due tipi di responsabilità possano cumularsi”.
Il passaggio a cui si riferiscono le indicate censure è quello in cui si afferma che la consapevolezza in della possibilità di modifiche, anche significative, da parte di Parte_1
delle condizioni prospettate per i contratti di leasing all'esito delle Controparte_1 perizie sugli immobili destinati a formarne oggetto non solo impedirebbe di fondare una pronuncia di responsabilità ex art. 1337 c.c. “per il caso in cui la situazione della quale ci si duole non sia stata di interruzione ingiustificata delle trattative”, ma, attesa l'intervenuta conclusione dei contratti, neppure consentirebbe l'affermazione di una responsabilità ex art. 1434 c.c. “con riferimento alla violenza esercitata dal terzo”, peraltro non esplicitamente dedotta ma solo espressa in termini di “costrizione a concludere detti contratti” (dati gli obblighi giuridici medio tempore assunti nei confronti di , dal Controparte_5 momento che “nell'originario atto instaurativo della causa ha affermato di non Parte_1 avere da muovere alcuna contestazione circa la piena validità dei contratti di leasing per i quali essa veniva iniziata”.
Sgombrato il campo da tale contraddizione, merita osservare che la responsabilità precontrattuale invocata dall'odierna resistente in effetti non riguarda solo l'interruzione ingiustificata delle trattative, ma può sorgere anche quando una parte, durante la fase che precede la conclusione di un contratto, si comporti in modo scorretto o sleale, violando il principio di buona fede (v. Cass. 23 marzo 2016, n. 5762; id. 8 ottobre 2008, n. 24795).
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Tale principio si traduce in una regola di condotta che, trovando il suo fondamento nel canone di solidarietà di cui all'art. 1175 c.c. e costituendo espressione dello stesso valore costituzionale di cui all'art. 2 Cost., impone alle parti un obbligo di reciproca lealtà in tutte le fasi del rapporto negoziale, a partire dal procedimento di formazione del contratto sino alla sua esecuzione, avendo la giurisprudenza di legittimità da tempo chiarito che “[l]a buona fede, intesa in senso etico, come requisito della condotta, costituisce uno dei cardini della disciplina legale delle obbligazioni e forma oggetto di un vero e proprio dovere giuridico, che viene violato, e costituisce quindi una possibile fonte di responsabilità, non solo nel caso in cui una delle parti abbia agito con il proposito doloso di recare pregiudizio all'altra, ma anche se il comportamento da essa tenuto non sia stato, comunque, improntato alla diligente correttezza ed al senso di solidarietà sociale…” (v. Cass. 18 febbraio 1986, n. 960).
Nel caso in esame, la violazione della regola della buona fede che si imputa a Controparte_1 non può che intendersi riferita alla fase precontrattuale, in quanto ciò che si sostiene è la
[...] completa “insussistenza di valide ragioni per modificazione in peius … delle condizioni di finanziamento” prospettate in tale fase, ancorché alla lamentata modificazione in peius sia comunque seguita la stipulazione dei contratti di leasing inter partes, asseritamente per scongiurare il rischio di dover rispondere del mancato perfezionamento dell'operazione immobiliare in corso con Controparte_5
È dunque corretto il riferimento normativo al disposto dell'art. 1337 c.c., il quale impone alle parti di comportarsi secondo buona fede nello svolgimento delle trattative e nella formazione del negozio e configura una responsabilità, in caso di violazione di tale dovere, a tutela non già dell'interesse alla conclusione del contratto, che le parti sono libere di non stipulare fino al momento della sua effettiva conclusione, quanto piuttosto dell'interesse a che il soggetto con cui si sta trattando si comporti correttamente, in modo da non generare un danno ingiusto.
Nel tentativo di individuare l'ambito della responsabilità precontrattuale, la giurisprudenza, dopo aver circoscritto l'operatività dell'art. 1337 c.c. all'ipotesi in cui la violazione delle regole di correttezza e buona fede nel corso delle trattative abbia determinato la mancata conclusione del contratto, o la conclusione di un contratto invalido (ipotesi rispetto alla quale opera la regola dettata dall'art. 1338 c.c.), ha esteso progressivamente la portata applicativa della norma sino ad affermare che la responsabilità precontrattuale è indipendente dal regime di invalidità del contratto, in virtù di una generalizzazione della regola degli effetti del “dolo incidente” espressa all'art. 1440 c.c.
Si è in particolare affermato che “[l]a regola posta dall'art. 1337 cod. civ. non si riferisce alla sola ipotesi della rottura ingiustificata delle trattative ma ha valore di clausola generale, il cui
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contenuto non può essere predeterminato in modo preciso ed implica il dovere di trattare in modo leale, astenendosi da comportamenti maliziosi o reticenti e fornendo alla controparte ogni dato rilevante, conosciuto o conoscibile con l'ordinaria diligenza, ai fini della stipulazione del contratto. Ne consegue che la violazione dell'obbligo di comportarsi secondo buona fede nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto assume rilievo non solo in caso di rottura ingiustificata delle trattative e, quindi, di mancata conclusione del contratto o di conclusione di un contratto invalido o inefficace, ma anche nel caso in cui il contratto concluso sia valido e, tuttavia, risulti pregiudizievole per la parte vittima dell'altrui comportamento scorretto” (v. Cass. 8 ottobre 2008, n. 24795).
Per quanto riguarda la natura giuridica della responsabilità precontrattuale, l'orientamento prevalente la riconduce nell'alveo della responsabilità aquiliana, essendo l'elemento soggettivo richiesto dall'art. 2043 c.c. implicito nella violazione dell'obbligo di comportamento secondo buona fede, quantomeno sotto il profilo della colpa, e l'elemento oggettivo insito nell'esistenza di trattative che abbiano determinato o un serio affidamento nella conclusione di un contratto alla cui conclusione l'altra parte si sia sottratta ingiustificatamente, o la conclusione di un contratto valido, ma con un assetto d'interessi più svantaggioso per la parte che abbia subìto le conseguenze della condotta contraria a buona fede.
Calando questi princìpi nella vicenda oggetto di causa, non vi è modo di ravvisare la responsabilità precontrattuale di nei confronti di in Controparte_1 Parte_1 quanto, se è vero, come si legge in un passaggio significativo della sentenza di primo grado, che “la società concedente, in applicazione della clausola generale di buona fede, avrebbe potuto comunicare preventivamente la propria intenzione di modificare le condizioni economiche dell'operazione in modo da consentire alla di stipulare i contratti di Pt_1 leasing con piena consapevolezza della [loro] maggiore onerosità, è altrettanto vero che non appare conforme a buona fede nemmeno il comportamento inerte della società che ha Pt_1 semplicemente atteso eventuali comunicazioni da parte della ”, pur avendo a Controparte_1 sua volta, “in applicazione dei medesimi canoni generali di buona fede e correttezza, … l'onere di informarsi circa gli esiti delle perizie e l'eventuale sopravvenienza di circostanze tali da incidere sulle condizioni economiche originariamente deliberate”.
L'assoluta inerzia manifestata da giustamente è stata stigmatizzata dal Tribunale, Parte_1 con condivisibile motivazione, anche per il fatto del suo protrarsi nonostante il ricevimento della diffida in data 5.12.2011, con cui dopo la stipula del preliminare Controparte_5 in data 22.10.2011 che contemplava il proprio obbligo di trasferire a entro il Parte_1
25.11.2011, la proprietà degli immobili che avrebbero dovuto formare oggetto dei contratti di pagina 13 di 15 n. 767/2024 r.g.
leasing (al cui acquisto si era obbligata nei confronti di EL GR S.p.A. Fondo Industriale), aveva intimato all'odierna ricorrente di intervenire alla stipula del definitivo presso il Notaio di Milano il 23.12.2011, salvo, in difetto, considerarla inadempiente e responsabile dei Per_5 danni derivanti dal venir meno della complessiva operazione immobiliare, quantificati in €
10.500.000,00.
Considerato che il contratto preliminare con è del 22.10.2011 e che Controparte_5 già in tale data quest'ultima aveva rappresentato la necessità di addivenire alla stipula dei contratti definitivi entro il 25.11.2011, dati i concomitanti obblighi assunti con EL GR
S.p.A. Fondo Industriale, ben avrebbe potuto Parte_3 Controparte_1
a fortiori dopo lo slittamento della stipula al 23.12.2011, se le condizioni per
[...]
l'erogazione dei finanziamenti fossero eventualmente mutate rispetto a quanto prospettato nella delibera del settembre 2011, in particolare all'esito dell'istruttoria sullo stato degli immobili condotta dalla Concedente.
In questo modo, avrebbe con ogni probabilità evitato di incorrere nell'“amara sorpresa di riscontrare un incremento del tasso finale applicato ai cinque contratti” solo al momento della relativa stipula.
Alla luce di tali rilievi, resta fermo l'apprezzamento espresso dal Giudice di primo grado quanto al fatto che la stessa rimanendo assolutamente inerte, abbia a sua volta tenuto un Parte_1 comportamento contrario a buona fede, giacché “aveva l'onere di informarsi circa gli esiti delle perizie e l'eventuale sopravvenienza di circostanze tali da incidere sulle condizioni economiche originariamente deliberate”.
In ogni caso, occorre considerare che, essendosi le operazioni peritali svolte nei mesi di novembre/dicembre 2011, la stessa ebbe verosimilmente la possibilità Controparte_1 di rivedere le condizioni applicabili ai contratti di leasing per cui è causa, rispetto a quanto indicato nella delibera del 30.9.2011, solo a ridosso della data dei rogiti, prevista per il
23.12.2011 e dunque è difficilmente ipotizzabile che possa essersi scientemente sottratta ai propri obblighi informativi, per esercitare lo ius variandi, espressamente previsto nella stessa delibera, con modalità tali da porre di fronte al fatto compiuto, inducendola a Parte_1 sottoscrivere i contratti secondo le condizioni mutate, che non avrebbe altrimenti accettato.
Inoltre, non solo era certamente consapevole del fatto che dovesse svolgersi Parte_1 un'istruttoria prima di fissare definitivamente i parametri finanziari dell'operazione e che, all'esito, tali parametri potessero variare, ma non ha neppure allegato che, se fosse stata messa al corrente delle variazioni con sufficiente anticipo, avrebbe certamente potuto ottenere i finanziamenti concessi da a condizioni più vantaggiose. CP_1 CP_1
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Esclusa in definitiva la responsabilità precontrattuale della resistente, in difetto di elementi idonei a confermare l'attuazione di comportamenti scorretti, o contrari a buona fede, all'origine delle conseguenze pregiudizievoli asseritamente derivate a dalla conclusione dei Parte_1 contratti inter partes, pregiudizievole per la parte vittima dell'altrui comportamento scorretto,
l'appello riproposto in riassunzione va quindi respinto, con conseguente conferma integrale della sentenza n. 7847/2018 del Tribunale di Milano oggetto dello stesso.
§ 5. Per quanto da ultimo concerne il regolamento delle spese, l'esito complessivo della lite determina la condanna di in quanto soccombente, a rifondere a Parte_1 Controparte_1 sia le spese del giudizio svoltosi innanzi alla Suprema Corte che le spese del presente
[...] giudizio di rinvio.
Alla liquidazione delle spese del giudizio di cassazione si provvede tenuto conto del valore della causa (scaglione da € 520.001 a € 1.000.000) e dei parametri medi previsti per ciascuna fase dal D.M. n. 147/2022. Le spese del presente giudizio di rinvio vengono invece liquidate come da relativa nota depositata il 29.4.2025.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, Sezione Terza Civile, definitivamente pronunciando quale
Giudice in sede di rinvio in forza dell'ordinanza n. 34336/2023 in data 7.12.2023 della Suprema
Corte di Cassazione;
ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta l'appello proposto in riassunzione da nei confronti di Parte_1 Controparte_1 avverso la sentenza n. 7847/2018 emessa dal Tribunale di Milano in data 11.7.2018;
[...]
2) condanna a rifondere a le spese del giudizio di Parte_1 Controparte_1 cassazione, liquidate in complessivi € 14.005,00 (di cui € 6.449,00 per la fase di studio, €
4.238,00 per la fase introduttiva ed € 3.318,00 per la fase decisionale), e le spese del presente giudizio di rinvio, liquidate in complessivi € 17.628,00 (di cui € 5.434,00 per la fase di studio,
€ 3.159,00 per la fase introduttiva ed € 9.035,00 per la fase decisionale), il tutto oltre rimborso forfettario spese generali (15%), IVA e CPA.
Così deciso in Milano nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte il
6.5.2025
Il Presidente est.
IA RA CI
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