Sentenza 24 novembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. II, sentenza 24/11/2023, n. 2800 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 2800 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 24/11/2023
N. 02800/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01632/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la AR
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1632 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da
DO AT Società Agricola Società Semplice, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Aldo Coppetti, Roberto Invernizzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del secondo in Milano, via Vincenzo Monti n. 41;
contro
della Regione AR, in persona del Presidente della Giunta regionale e legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;
nei confronti
della Latteria Soresina Società Cooperativa Agricola, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;
della AOP Unolombardia Società Agricola Consortile, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;
della Società Agricola FO di FO EP e C. S.S., in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;
per l'annullamento
1) quanto al ricorso introduttivo:
- del decreto della Direzione generale Agricoltura di Regione AR n. 5849 del 24.4.2018 e relativi allegati, pubblicato sul BURL il 3.5.2018, che ha approvato l’esito negativo di istruttoria con conseguente non ammissibilità alla valutazione di merito del progetto integrato di filiera denominato “Latte.doc.” relativo alla operazione 16.10.01 prevista dal Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 (il “PSR”) di cui al d.d.u.o. 9.6.2017, n. 6822;
-di ogni altro atto presupposto, consequenziale e connesso, ivi compresi, occorrendo e nelle parti de quibus, la comunicazione PEC 3.5.2018 indirizzata al capofila, il report procedimento allegatovi, il preavviso ex art. 10-bis L. 241/90, tutti i verbali e operazioni valutative da cui è scaturito l’impugnato giudizio di non ammissibilità alla valutazione di merito del progetto integrato di filiera “Latte.doc” per ritenuta assenza del valore aggiunto del progetto con particolare riguardo nelle parti de quibus ai verbali di riunione del Gruppo tecnico di valutazione dell’8.3.2018, 19.3.2018 e 9.4.2018, nonché gli atti e provvedimenti con cui è stata espressa e comunicata la valutazione di non ammissibilità all’istruttoria di merito della domanda collegata al progetto di filiera presentata dalla ricorrente per l’operazione 4.1.02 compresa la nota prot. M1.2018.0056201 del 31.5.2018 e il correlativo report di procedimento;
2) quanto ai motivi aggiunti:
- del d.d.u.o. 09.08.2018, n. 11924, pubblicato sul BURL n. 34 del 23.08.2018 e relativi allegati, recante “Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della AR. Operazione 16.10.01 «Progetti integrati di filiera». Decreto 9 giugno 2017, n. 68222 e s.m.i. - Approvazione degli esiti istruttori dei progetti integrati di filiera”, nella parte in cui negli elenchi dei progetti con esito istruttorio positivo e dei beneficiari non è incluso il progetto presentato dal ricorrente ed il PIF di cui esso è partner;
- del d.d.s. 10.08.2018, n. 11966, pubblicato sul medesimo BURL n. 34 del 23.08.2018 e rispettivi allegati, recanti approvazione degli esiti istruttori e ammissione a finanziamento delle domande concernenti l'Operazione 4.1.02 di filiera nella parte in cui negli elenchi delle domande con esito istruttorio positivo ed alle quali è stato riconosciuto il contributo richiesto non è stata inclusa la domanda presentata dal ricorrente;
- della nota pervenuta il 13.08.2018 da Regione AR, a riscontro di nota ex art. 10 L. 241/90 della capofila NG in data 31.07.2018
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Vista la dichiarazione del 21.9.2023, successiva alla comunicazione dell’avviso di fissazione di udienza, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso, sottoscritta anche dal difensore della Regione AR;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 9 novembre 2023 il dott. EP Nicastro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso principale e il successivo ricorso per motivi aggiunti, la società agricola ricorrente DO AT società agricola società semplice impugna i provvedimenti indicati in epigrafe, deducendone l’illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere, sotto diversi profili e ne chiede l’annullamento.
2. La Regione AR, pur evocata in giudizio, non si è costituita.
3. Dopo la comunicazione dell’avviso di fissazione di udienza, in data 21.9.2023, parte ricorrente ha depositato una dichiarazione con la quale ha rappresentato che:
- i medesimi provvedimenti sono stati impugnati dinnanzi al T.A.R. AR con ricorso e motivi aggiunti al ricorso R.G. n. 1555/2018 anche da NG Latte Fattorie Lombarde Società Agricola Cooperativa, in qualità di capofila del progetto integrato di filiera “Latte.doc”;
- “con sentenza n. 1177/2019, depositata il 24 maggio 2019, il T.A.R. AR (Sezione Prima) ha accolto il ricorso R.G. 1555/2018 ed i successivi motivi proposti da NG, annullando i provvedimenti impugnati con il ricorso R.G. n. 1627/2018 e successivi motivi aggiunti”;
- “in seguito alla sopracitata sentenza n. 1177/2019 del T.A.R. AR il suddetto progetto integrato di filiera è stato ammesso alla valutazione di merito e i responsabili delle operazioni collegate hanno proceduto all’istruttoria di merito di ciascuna delle domande facenti parte del progetto stesso”;
- “all’esito di quanto sopra, con D.d.s. 3 novembre 2020, n. 13217, pubblicato sul BURL S.O. del 9 novembre 2020, Regione AR ha approvato gli esiti istruttori del progetto integrato di filiera “Latte.doc” presentato ai sensi dell’Operazione 16.10.01 da NG, in qualità di capofila, approvando la suddivisione delle risorse disponibili, ammettendo a finanziamento la domanda presentata dalla ricorrente”.
Ha, conseguentemente, dichiarato di non aver più interesse al ricorso, con atto depositato in data 21.9.2023.
4. All’udienza di smaltimento del 9 novembre 2023 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
5. Anche alla luce della dichiarazione di parte ricorrente, va dichiarata l’improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti, ex art. 35, comma 1, lett. c) del c.p.a..
6. Come dichiarato lealmente da parte ricorrente con l’atto depositato in data 21.9.2023, non residua alcun interesse all’annullamento dei provvedimenti impugnati, che sono stati già annullati da questo Tribunale con la sentenza n. 1177/2019, per i motivi in essa meglio specificati, riproposti anche nella controversia in esame.
7. Va dato seguito all’orientamento espresso anche dal Consiglio di Stato, in base al quale “ in assenza di una diversa disciplina specifica dettata per il processo amministrativo, assenza che rende operante il rinvio alle disposizioni processual-civilistiche, anche al giudicato amministrativo si applica il principio generale secondo cui il giudicato opera solo inter partes.
Giurisprudenza e dottrina non hanno mancato di confrontarsi con le peculiarità proprie del giudicato amministrativo, che attiene all'atto e non al rapporto, e pertanto hanno individuato, sia pure in via di eccezione rispetto alla regola generale, casi in cui l'estensione del giudicato si giustifica o per la particolare natura dell'atto o per la presenza di un legame inscindibile fra i destinatari che, per lo più valutato unitamente al vizio che inficia la validità del provvedimento, rende inconcepibile, sul piano logico e giuridico, che l'atto stesso possa continuare a produrre effetti nella sfera giuridica dei soggetti non impugnanti.
Il principio, consolidato da tempo nella giurisprudenza amministrativa e condiviso dalla Corte di cassazione (cfr. Cass. n. 2734/1998; Cass. n. 11920/2009; Cass. n. 13389/2019), è stato di recente ribadito, proprio in relazione al tema che ci occupa, dall'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato che, con le sentenze nn. 4 e 5 del 2019, ha rimarcato la natura eccezionale dell'estensione e, individuatone il fondamento, ha precisato che la stessa può essere invocata in caso di annullamento: di un regolamento; di un atto plurimo inscindibile; di un atto plurimo scindibile, se il ricorso viene accolto per un vizio comune alla posizione di tutti i destinatari; di un atto che provvede unitariamente nei confronti di un complesso di soggetti.
In tutte queste ipotesi, infatti, la natura dell'atto, valutata singolarmente o in rapporto al vizio accertato, è tale da determinare la giuridica impossibilità che l'atto stesso "possa non esistere più per taluno e continuare ad esistere per altri" ”. (Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 16 novembre 2022, n. 10089; TAR AR Milano sez. III n. 1780/2022).
In effetti, con i provvedimenti impugnati è stata dichiarata la non ammissibilità a valutazione di merito del progetto integrato di filiera denominato “Latte.doc. Sviluppo di una filiera orientata a produzioni lattiero-casearie sostenibili e di qualità che rispondano alle esigenze dei consumatori”, per la cui attuazione è stato sottoscritto accordo di partenariato tra NG (capofila), n. 14 aziende agricole che si dedicano alla produzione primaria di latte, tra cui l’odierna ricorrente, e due organismi di formazione (Irecoop AR) e di diffusione della conoscenza e dei risultati del progetto (Promocoop AR).
Trattandosi della valutazione di non ammissibilità dell’unitario progetto di filiera, impugnata con autonomi ricorsi sia dalla capofila che dagli altri partner, la decisione finale dell’Amministrazione regionale, esternata con un atto plurimo inscindibile, ha automaticamente comportato il rigetto di tutte le domande di aiuto collegate, presentate dai partecipanti all’accordo di partenariato, tra cui la ricorrente.
L’efficacia erga omnes della parte cassatoria della menzionata sentenza della Prima Sezione di questo Tribunale n. 1177/2019 elide ogni interesse della ricorrente al conseguimento di una pronuncia annullatoria avente ad oggetto i medesimi atti e provvedimenti, già in precedenza annullati.
6. Conclusivamente, il ricorso e i motivi aggiunti sono improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse.
7. In considerazione delle ragioni della decisione, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese processuali, avuto anche riguardo all’esito della controversia e del precedente giudizio instaurato dalla capofila e alla natura in rito della pronuncia; spese che, attesa la mancata costituzione della Regione AR e dei controinteressati, vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la AR (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese irripetibili.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 9 novembre 2023 con l'intervento dei magistrati:
Mauro Gatti, Presidente FF
EP Nicastro, Referendario, Estensore
Guido Gabriele, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EP Nicastro | Mauro Gatti |
IL SEGRETARIO