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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 08/04/2025, n. 1338 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1338 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N. 3562/2024 R.G.A.C.
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD II SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3562/2024 dell'udienza del 07/04/2025 Il giorno 7.4.2025 mediante modalità telematica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c. nella II SEZIONE CIVILE del Tribunale Ordinario di Na- poli Nord, all'udienza del Giudice dott. ssa Matilde Boccia, è chiamata la causa TRA Parte_1
[...
[...]
Sono state presentate note scritte, mediante le quali le parti hanno rasse- gnato le proprie conclusioni. Il Giudice, letto l'art. 6, D.Lgs. 150/2011 c.p.c. e 127 ter c.p.c., preso atto di quanto sopra, all'esito della camera di consiglio, decide la controversia pronun- ciando la sentenza incorporata al presente verbale dando lettura del dispositi- vo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, redatti sul presente verbale nella parte che segue.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Napoli Nord in persona del G.M., dott. ssa Matilde Boccia, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 6, D.Lgs. 150/2011, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3562/2024 del R.G.A.C., avente ad oggetto OPPOSI- ZIONE ORD. INGIUNZIONE , pendente TRA
c.f. nato il [...] a Parte_1 C.F._1
Caserta (CE) e residente in [...], in proprio e n.q. di amministratore della P.Iva Controparte_1 P.IVA_1 con sede in Via Ambra, 1, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Frezza,
r.g.a.c. Pagina 1 di 8 P.IVA_2 C.F. , elettivamente domiciliato in Trentola EN, al- C.F._2 la via Ambra, 4, presso lo studio di quest'ultimo, giusta procura in calce all'atto introduttivo del ricorso. RICORRENTE E
, in persona del Presidente Avv. Parte_1 Parte_1 Controparte_2
[..
, in qualità di legale rapp.te p.t. della , (P.I Parte_1 P.IVA_3
- C.F. ), con sede in alla Via Lubich n.6 (ex Area Saint P.IVA_4 Pt_1
Gobain), rappresentata e difesa dall'avv. Rachele Barbarano (c.f. ; quale Funzionario Avvocato dell'Ente (iscritta all'Albo C.F._3
Speciale degli Avvocati del foro di S. Maria C.V.), giusto Decreto Presidenziale n.125 del 05.06.2024 e procura alle liti ex art. 83 c.p.c. rilasciata su foglio sepa- rato da intendersi unito alla comparsa di costituzione e risposta;
RESISTENTE
*** CONCLUSIONI: All'udienza del 7.4.2025 le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rasse- gnate.
***
MOTIVI DELLA DECISIONE Come esposto nel verbale che precede, la presente decisione viene adottata ai sensi dell'art. 6, D.lgs. 150/2011.
1. Sul merito.
in proprio e nella qualità di amministratore della CP_3 CP_1
, P.Iva , proponeva opposizione avverso l'ordinanza di ingiun-
[...] P.IVA_1 zione n. 38/2024, fasc. 279/2023 notificata il 04/04/2024, in riferimento al ver- bale di contestazione di illecito amministrativo recante n. 441/2023 del registro di Stazione della Regione Carabinieri Forestale Campania- Nucleo di Marcia- nise elevato per una contestazione di illecito amministrativo per violazione dell'art.218 comma 1 let.octies, art 219 comma 3 bis, art. 226 bis e ter D.lgs 153/2006, sanzionati dall'art. 261, comma 4 bis dello stesso decreto per com- mercializzazione di borse di plastica con maniglie interne non rispondenti ai requisiti dell'art. 226 bis e del D.lgs 152/2006, per una sanzione di € 5000,00. Sosteneva che l'obbligato in solido non aveva mai ricevuto nella qualità di lega- le rappresentante della persona giuridica la notifica del verbale di contestazio- ne n.441/2023. Deduceva che la legge 24-11-1981 n. 689, in tema di accertamento delle sanzioni amministrative, all'art. 14, prevede l'ipotesi di contestazione immediata della violazione nei confronti del trasgressore e della persona che sia obbligata in so- lido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa (comma 1) ed il caso della notifica degli estremi della violazione ai soggetti interessati, ove quest'ultima non sia stata immediatamente contestata, che deve avvenire entro il termine di novanta giorni dall'accertamento(comma 2). Tale contestazione,
n.3562/2024 r.g.a.c. Pagina 2 di 8 proseguiva, nel caso di specie non era mai stata consegnata nelle mani del de- stinatario e né tantomeno erano state osservate le modalità di notifica previste dall'articolo 137, terzo comma, c.p.c.. Tra l'altro stante il principio di solidarietà tra autore della violazione (legale rappresentante della persona giuridica) e la persona giuridica medesima si sarebbe dovuto notificare, ai fini della validità della contestazione stessa, ai sensi dell'art. 14 della L. n. 689 del 1981, non solo nei confronti della persona fisica, quale responsabile della trasgressione, ma anche nei confronti della persona giuridica. Esponeva che la provincia si era limitata a depositare il report di una notifica presuntamente effettuata il 12/12/2023 alle ore 17:57:27 all'indirizzo BLUMARINO@ARUBAPEC.IT che non poteva in nessun modo provare la consegna-notifica del verbale. Deduceva, con riguardo ai fatti, che in data 12/12/2023, la Stazione della Regio- ne Carabinieri Forestale Campania- Nucleo di Marcianise effettuava un sopral- luogo presso l'attività commerciale del sig. sita alla Via Ambra n. 1, CP_1 comminando le seguenti sanzioni: 1. (regolarmente pagato) verbale n. 437/2023 per mancata tracciatura che il sig. ha pagato nei 5 giorni senza nulla CP_1 contestare;
2. (presentate note scritte) presunta violazione delle disposizioni di cui all' art. 24 ed allegato X del Reg. UE 1169/2019 sanzionata dall'art. Arti- colo 12 comma 3 del D. Lgs. 231/2017, avvenuta nel Comune di Trentola- EN (Ce) presso l'attività commerciale del sig. sita alla Via Ambra CP_1
n. 1, il giorno 12/12/2023, alle ore 10:50, con il quale veniva ingiunto il pagamen- to della sanzione pecuniaria di euro 3.333,30, poiché il ricorrente presuntiva- mente procedeva all'“esposizione per la vendita al consumatore di un prodotto oltre la sua data di scadenza”; -che il sopralluogo durava oltre 5 ore con andirivieni da parte degli agenti creando disagio e confusione al ricorrente. Più precisamente, deduceva che in tale data del 12/12/2023, gli Agenti della Stazione della Regione Carabinieri Forestale effettuando il sopralluogo presso l'attività commerciale del sig. e comminando più verbali di contestazione “ CP_1 si saranno dimenticati di notificare il verbale presupposto( verbale di contestazione n. 441/2023 ) all'ordinanza impugnata, notificando, invece, correttamente gli altri due verbali presenti nella posta in arrivo della pec del ricorrente”. Chiedeva pertanto accogliersi le seguenti conclusioni : dichiarare la nullità dell'ordinanza-ingiunzione n.38/2024 emessa dalla Controparte_4 in data 04/04/2024 con la consequenziale estinzione della conte-
[...] stazione ivi portata, v erbale 441/2023; – condannare il convenuto al pagamento di spese e competenze in favore del sottoscritto procuratore antistatario, oltre IVA e CPA;
- applicare, in caso di rigetto del ricorso, la sanzione nella misura minima ex art 11 L.689/81. Si costituiva la resistente la quale eccepiva Parte_1
l'inammissibilità dell'opposizione; deducendo invece che il suddetto verbale, contrariamente a quanto asserito dal ricorrente, veniva notificato a cura dalla
– alla pec: Controparte_5 come da report allegato (all.4) all'obbligato in solido. Email_1
Nel merito, specificava che il verbale predetto accertava che il trasgressore commercializzava n. 2 tipologie di shopper con maniglie esterne mediante con- segna a pagamento (o a titolo gratuito) non rispondenti ai requisiti degli artt. 226 bis e ter del D.lGS. 152/2006 e più precisamente prive di ogni certificazione n.3562/2024 r.g.a.c. Pagina 3 di 8 da parte di organismi accreditati attestanti la presenza del contenuto minimo di materia prima rinnovabile ai sensi dello standard UNI CEN/TS 16640. La prima tipologia completamente bianca, la seconda riportante il nominativo, l'indirizzo ed il recapito telefonico dell'impresa. Alla richiesta il trasgressore non era stato in grado di fornire alcuna fattura e/o documento attestante la provenienza delle shopper. Pertanto, venivano violate le norme di legge, così come accertato nel verbale di contestazione n. 441/2023 elevato dalla Regione Carabinieri Forestale Campania -Nucleo di Marcianise. Orbene gli odierni opponenti non si erano avvalsi, nel prescritto termine di giorni 60 dalla notifica del verbale, della facoltà di procedere al pagamento in misura ridotta;
nè pro- dotto, nel termine di giorni 30, scritti difensivi e/o richiesta di essere sentiti personalmente sui fatti cui è causa. Pertanto, il Dirigente del Settore compe- tente “ , sulla base del verbale n. 441/2023 elevato dalla Controparte_6
Regione Carabinieri Forestale Campania di Marcianise, provvedeva ad emette- re l'Ordinanza Ingiunzione n. 38/2024 al fine di ottenere il dovuto pagamento da parte del ricorrente (all.5). Esponeva che la notificazione dell'Ordinanza ingiunzione n. 38/2024 al ricor- rente era avvenuta nei modi e nei tempi previsti dalla legge ed era stata prece- Cont duta dalla notifica del verbale di contestazione n. 441/2023 da parte della gione Carabinieri Forestale Campania –nucleo di Marcianise . Nel merito, deduceva poi che alcuna dichiarazione al verbale era stata fatta dal trasgressore e/o obbligato in solido, i quali non erano riusciti neanche a dimo- strare la provenienza delle borse di plastica, limitandosi genericamente a riferi- re che le erano state donate. (Cassazione civile, sez. un., 24/07/2009, n. 17355). Consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr tra tante Cass. 28068/2017; n. 15108/2010), ribadisce che la fede privilegiata del verbale redatto dal pubblico ufficiale, ai sensi dell'art. 2700 c.c., opera solo relativamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza o che abbia potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sen- soriale (Tribunale di Roma, in funzione di Giudice di appello sent. n. 14896 del 27 ottobre 2022. D'altro canto, il quantitativo ritrovato di borse di plastica non conformi alle prescrizioni del D. Lgs. n. 152 del 2006, rinvenute presso l'attività commerciale del ricor- rente giustifica il convincimento che esse fossero destinate appunto alla commercializzazione, vale a dire alla messa a disposizione della clientela, in spregio al divieto di legge.( sul punto vedasi Corte d'appello di Catanzaro, sentenza n. 998/2022 del 16-09-2022). Pertanto, chiedeva rigettare il ricorso in quanto improponibile, inammissibile e/o nel merito infondato e confermare, pertanto, l'Ordinanza Ingiunzione n. 38/2024. Ritenuto ritualmente instaurato il contraddittorio all'udienza del 7.10.2024, il procedimento veniva rinviato per la discussione e decisione all'udienza odierna celebratasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. 2. Ciò posto, dalla consultazione della documentazione depositata emerge che con riguardo al verbale n.441/2023 vi fu contestazione immediata al trasgres- sore rinvenuto in loco, il quale rifiutava di firmare il verbale di contestazione. Al riguardo mette conto evidenziare che come affermato dalla giurisprudenza di legittimità che la consegna di un verbale di violazione del codice della strada n.3562/2024 r.g.a.c. Pagina 4 di 8 nelle mani del trasgressore che si sia rifiutato di sottoscriverlo, è atto equipol- lente alla notificazione dello stesso. Ove, quindi, il trasgressore non abbia op- posto il verbale di contestazione nei termini di legge, lo stesso deve ritenersi oramai inoppugnabile (cfr. cass.civ. sentenza n.195/2014). Con riguardo all'obbligato in solido, relativamente al quale si incentrano le ra- gioni di doglianza e di opposizione, l'ente resistente non ha adeguatamente documentato la notifica a mezzo pec del predetto verbale (cfr. all. 4 prod. resi- stente). Come chiarito dalla Suprema Corte, il sistema della legge 689 dell' 81 preserva il principio della natura personale della responsabilità, disciplinando, rigoro- samente, i profili della imputabilità (art.2), dell'elemento soggettivo della vio- lazione (art.3), delle cause di esclusione della responsabilità (art.4), del con- corso di persone (art.5) e lo stesso profilo di deroga, ad esso apportato attra- verso l'istituto della solidarietà (art.6) resta rigorosamente circoscritto e deli- mitato e la sua disciplina non tollera interpretazioni che, estendendo l'ambito delle fattispecie in essa espressamente contemplate, comportino il mancato ri- spetto del principio della riserva di legge fissato nell'art.1 (Cassazione civile se- zione I,n.12321/2004;Cass Civ.sezVI,n.13134/2015). La giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di chiarire che il principio che la responsabilità per le sanzioni amministrative è personale e che quindi della singola violazione risponde la persona fisica autore dell'illecito, salva la re- sponsabilità solidale della società, (art.3 e 6 della legge citata), con conseguen- ze applicative differenti in ragione della natura della condotta illecita, per cui è comminata la sanzione amministrativa. Con l'art. 6, la legge detta una speciale disciplina per la responsabilita' solidale riferita alle sanzioni pecuniarie amministrative, anche in materia di lavoro, po- nendola a carico di soggetti che, pur non figurando come autori o concorrenti delle violazioni accertate e sanzionate, sono legati a questi da particolari circo- stanze di fatto e di diritto. In tema di violazioni amministrative, autore della violazione e quindi destina- tario dell'ordinanza - ingiunzione che irroga la sanzione pecuniaria e ne intima il pagamento puo' essere soltanto una persona fisica. La circostanza che tale persona abbia agito come dipendente o rappresentante di un ente comporta che all'obbligazione individuale si aggiunge quella in via solidale dell'ente stes- so a norma dell'art. 6, comma terzo, della legge n. 689 del 1981 (Cass., n. 9830/1988). Si noti che, contrariamente all'ipotesi del concorso di perso- ne, ai sensi dell'art. 5 della Legge 689/1981 e s.m.i., nella quale ciascuno dei concorrenti nelle violazioni amministrative è tenuto al pagamento, in caso di solidarietà l'estinzione dell'obbligazione si verifica con il paga- mento da parte del trasgressore o dell'obbligato in solido. L'intenzione del Legislatore è stata quella di creare un vincolo di solida- rietà avente carattere sussidiario rispetto alla responsabilità diretta dell'autore materiale del fatto. Ciò premesso, occorre sottolineare che, in tema di sanzioni amministra- tive, il trasgressore può essere soltanto una persona fisica. Laddove poi quest'ultimo agisca nella veste di dipendente o rappresentante di un en-
n.3562/2024 r.g.a.c. Pagina 5 di 8 te, ciò determina che la responsabilità in via principale sia affiancata da quella solidale dell'ente medesimo. Sul tema, preme sottolineare che, ai fini dell'estinzione dell'obbligazione, è del tutto indifferente che ad adempiere sia il trasgressore o l'obbligato in solido, fermo restando, come detto poc'anzi, il diritto di regresso per l'intero in capo all'obbligato solidale nei confronti dell'autore materiale dell'illecito amministrativo. In altri termini, il principio della solidarietà, espressamente disciplinato dall'art. 6 della Legge 689/1981 e s.m.i., risponde alla precipua finalità di ampliare la platea dei soggetti obbligati e, conseguentemente, accrescere le garanzie di adempimento della violazione. In tal senso, si può affermare che il reale interesse del Legislatore è quel- lo di far sì che il creditore riceva il pagamento della sanzione da qualcu- no, sebbene la colpevolezza rimanga esclusivamente in capo alla persona che si sia resa protagonista della condotta antigiuridica. Ponendo l'attenzione sull'obbligato solidale in tema di sanzioni ammini- strative, emerge come tale figura ricopre una posizione c.d. accessoria ri- spetto al trasgressore, il quale risulta titolare in via esclusiva dell'obbligazione. Sotto il profilo giuridico, è evidente che l'obbligato in solido, in quanto non coincidente col trasgressore, viene ad acquisire una posizione del tutto autonoma, che si riverbera inevitabilmente in tutte le fasi del pro- cedimento sanzionatorio. A tal fine, è indispensabile che tanto nel processo verbale di accertamen- to e contestazione di illecito amministrativo, tanto nell'ordinanza– ingiunzione o archiviazione, l'obbligato in solido venga espressamente individuato e ne vengano indicati i suoi dati anagrafici. In particolare, nell'eventualità che la notificazione del trasgressore non giunga a perfezionamento, ciò non determina il venir meno della pretesa creditoria nei confronti dell'obbligato in solido, stante la suddetta auto- noma posizione giuridica, il quale, laddove abbia provveduto al paga- mento, potrà esercitare il proprio diritto di regresso. Il concetto appena espresso si ricollega all'art. 14, ult. comma della Legge 689/1981 e s.m.i., che prevede “L'Obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”. Sul tema si è espressa anche la Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, con sentenza n. 22082 del 22.09.2017, affermando che l'obbligazione solidale è giuridicamente autonoma da quella del trasgressore, sicché non viene meno nell'ipotesi in cui quest'ultima, ai sensi dell'art. 14 comma 6 della Legge 689/1981 e s.m.i., si estingua per mancata tempestiva notificazione;
con l'ulteriore conseguenza che l'obbligato solidale che abbia pagato la sanzione conserva l'azione di regresso per l'intero verso l'autore della violazione, il quale non può eccepire, all'interno di tale ultimo rapporto che è di sola rilevanza privatistica, l'estinzione del suo obbligo verso l'Amministrazione.
n.3562/2024 r.g.a.c. Pagina 6 di 8 Tali principi sono stati ripresi e suffragati dalla Corte di Cassazione, Se- zione Lavoro, con Ordinanza del 5 agosto 2022 n. 24390, così confer- mandosi che l'estinzione della sanzione nei confronti dell'autore dell'illecito, per mancata notifica nel termine di legge, non preclude l'azione nei confronti del responsabile solidale. Ciò posto applicando le coordinate ermeneutiche al caso in esame, alcuna pro- va è stata fornita dall'amministrazione convenuta circa l'avvenuta notifica del verbale oggetto di contestazione, all'obbligata in solido P.Iva Controparte_1
, non potendo ritenersi sufficiente la schermata prodotta in atti P.IVA_1 dall'amministrazione resistente, atteso che la prova valevole ai fini dell'avvenuta notifica può essere e ritenersi soddisfatta solo ove laddove venga depositato telematicamente l'atto notificato, corredato dalla ricevuta di accet- tazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna completa del messaggio PEC, co- sì come disposto dagli artt. 3 bis, comma 3, della L. 53/1994 e 19 bis, comma 5, del decreto del 16 aprile 2014. Pertanto, la mancata notifica del verbale di contestazione alla società obbligata in solido ha effettivamente provocato l'effetto estintivo dell'illecito ammini- strativo in capo a quest'ultima. L'effetto estintivo della pretesa sanzionatoria è limitato al soggetto nei cui con- fronti non è stata eseguita la notifica ai sensi dell' art. 14, u.c., L. n. 689 del 1981 e ciò per effetto dell'autonomia delle due obbligazioni. Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità maggioritaria "all'interno del sistema dell'illecito amministrativo la solidarietà prevista dall'art. 6 L. n. 689 del 1981 non si limita ad assolvere una funzione di sola garanzia, ma persegue anche uno scopo pubblicistico di de- terrenza generale nei confronti di quanti, persone fisiche o giuridiche, abbiano interagito con il trasgressore rendendo possibile la violazione. Pertanto l'obbligazione del corresponsabile solidale è autonoma rispetto a quella dell'obbligato in via principale, per cui, non dipenden- done, essa non viene meno nell'ipotesi in cui quest'ultima, ai sensi dell'art. 14, ultimo comma L. n. 689 del 1981, si estingua per mancata tempestiva notifica;
con l'ulteriore conseguenza che l'obbligato solidale che abbia pagato la sanzione conserva l'azione di regresso per l'intero ai sensi dell'ultimo comma del citato D.Lgs. n. 193 del 2007 art. 6, verso l'autore della violazio- ne, il quale non può eccepire, all'interno di tale ultimo rapporto, che è invece di sola rilevanza privatistica, l'estinzione del suo obbligo verso l'Amministrazione" ( Cass. civ. SS.UU. n. 22086 del 2017). Per i motivi sopra detti, va accolta l'opposizione limitatamente alla posizione della obbligata in solido e conseguentemente va annullata l'opposta ordinanza ingiunzione nei limiti della posizione dell'obbligato in solido. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 55/2014 tenuto conto della non complessità della que- stione e delle fasi effettivamente svolte con attribuzione al procuratore di parte ricorrente dichiaratosi anticipatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, II Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede: 1) accoglie l'opposizione e per l'effetto annulla l'ordinanza-ingiunzione n.3562/2024 r.g.a.c. Pagina 7 di 8 n. 38/2024 limitatamente alla posizione dell'obbligato in solido;
2) condanna al pagamento delle spese e onorari professionali del pre- sente giudizio che si liquidano in complessivi € 1.278,00 per onorari professio- nali, oltre rimborso spese generali, nella misura del 15% sui compensi, IVA e C.P.A., se dovute, come per legge con attribuzione all'avv. Francesco Frezza di- chiaratosi anticipatario;
Così deciso Aversa, 07/04/2025
IL GIUDICE
(dott. ssa Matilde Boccia)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematica- mente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
n.3562/2024 r.g.a.c. Pagina 8 di 8
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD II SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3562/2024 dell'udienza del 07/04/2025 Il giorno 7.4.2025 mediante modalità telematica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c. nella II SEZIONE CIVILE del Tribunale Ordinario di Na- poli Nord, all'udienza del Giudice dott. ssa Matilde Boccia, è chiamata la causa TRA Parte_1
[...
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Sono state presentate note scritte, mediante le quali le parti hanno rasse- gnato le proprie conclusioni. Il Giudice, letto l'art. 6, D.Lgs. 150/2011 c.p.c. e 127 ter c.p.c., preso atto di quanto sopra, all'esito della camera di consiglio, decide la controversia pronun- ciando la sentenza incorporata al presente verbale dando lettura del dispositi- vo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, redatti sul presente verbale nella parte che segue.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Napoli Nord in persona del G.M., dott. ssa Matilde Boccia, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 6, D.Lgs. 150/2011, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3562/2024 del R.G.A.C., avente ad oggetto OPPOSI- ZIONE ORD. INGIUNZIONE , pendente TRA
c.f. nato il [...] a Parte_1 C.F._1
Caserta (CE) e residente in [...], in proprio e n.q. di amministratore della P.Iva Controparte_1 P.IVA_1 con sede in Via Ambra, 1, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Frezza,
r.g.a.c. Pagina 1 di 8 P.IVA_2 C.F. , elettivamente domiciliato in Trentola EN, al- C.F._2 la via Ambra, 4, presso lo studio di quest'ultimo, giusta procura in calce all'atto introduttivo del ricorso. RICORRENTE E
, in persona del Presidente Avv. Parte_1 Parte_1 Controparte_2
[..
, in qualità di legale rapp.te p.t. della , (P.I Parte_1 P.IVA_3
- C.F. ), con sede in alla Via Lubich n.6 (ex Area Saint P.IVA_4 Pt_1
Gobain), rappresentata e difesa dall'avv. Rachele Barbarano (c.f. ; quale Funzionario Avvocato dell'Ente (iscritta all'Albo C.F._3
Speciale degli Avvocati del foro di S. Maria C.V.), giusto Decreto Presidenziale n.125 del 05.06.2024 e procura alle liti ex art. 83 c.p.c. rilasciata su foglio sepa- rato da intendersi unito alla comparsa di costituzione e risposta;
RESISTENTE
*** CONCLUSIONI: All'udienza del 7.4.2025 le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rasse- gnate.
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MOTIVI DELLA DECISIONE Come esposto nel verbale che precede, la presente decisione viene adottata ai sensi dell'art. 6, D.lgs. 150/2011.
1. Sul merito.
in proprio e nella qualità di amministratore della CP_3 CP_1
, P.Iva , proponeva opposizione avverso l'ordinanza di ingiun-
[...] P.IVA_1 zione n. 38/2024, fasc. 279/2023 notificata il 04/04/2024, in riferimento al ver- bale di contestazione di illecito amministrativo recante n. 441/2023 del registro di Stazione della Regione Carabinieri Forestale Campania- Nucleo di Marcia- nise elevato per una contestazione di illecito amministrativo per violazione dell'art.218 comma 1 let.octies, art 219 comma 3 bis, art. 226 bis e ter D.lgs 153/2006, sanzionati dall'art. 261, comma 4 bis dello stesso decreto per com- mercializzazione di borse di plastica con maniglie interne non rispondenti ai requisiti dell'art. 226 bis e del D.lgs 152/2006, per una sanzione di € 5000,00. Sosteneva che l'obbligato in solido non aveva mai ricevuto nella qualità di lega- le rappresentante della persona giuridica la notifica del verbale di contestazio- ne n.441/2023. Deduceva che la legge 24-11-1981 n. 689, in tema di accertamento delle sanzioni amministrative, all'art. 14, prevede l'ipotesi di contestazione immediata della violazione nei confronti del trasgressore e della persona che sia obbligata in so- lido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa (comma 1) ed il caso della notifica degli estremi della violazione ai soggetti interessati, ove quest'ultima non sia stata immediatamente contestata, che deve avvenire entro il termine di novanta giorni dall'accertamento(comma 2). Tale contestazione,
n.3562/2024 r.g.a.c. Pagina 2 di 8 proseguiva, nel caso di specie non era mai stata consegnata nelle mani del de- stinatario e né tantomeno erano state osservate le modalità di notifica previste dall'articolo 137, terzo comma, c.p.c.. Tra l'altro stante il principio di solidarietà tra autore della violazione (legale rappresentante della persona giuridica) e la persona giuridica medesima si sarebbe dovuto notificare, ai fini della validità della contestazione stessa, ai sensi dell'art. 14 della L. n. 689 del 1981, non solo nei confronti della persona fisica, quale responsabile della trasgressione, ma anche nei confronti della persona giuridica. Esponeva che la provincia si era limitata a depositare il report di una notifica presuntamente effettuata il 12/12/2023 alle ore 17:57:27 all'indirizzo BLUMARINO@ARUBAPEC.IT che non poteva in nessun modo provare la consegna-notifica del verbale. Deduceva, con riguardo ai fatti, che in data 12/12/2023, la Stazione della Regio- ne Carabinieri Forestale Campania- Nucleo di Marcianise effettuava un sopral- luogo presso l'attività commerciale del sig. sita alla Via Ambra n. 1, CP_1 comminando le seguenti sanzioni: 1. (regolarmente pagato) verbale n. 437/2023 per mancata tracciatura che il sig. ha pagato nei 5 giorni senza nulla CP_1 contestare;
2. (presentate note scritte) presunta violazione delle disposizioni di cui all' art. 24 ed allegato X del Reg. UE 1169/2019 sanzionata dall'art. Arti- colo 12 comma 3 del D. Lgs. 231/2017, avvenuta nel Comune di Trentola- EN (Ce) presso l'attività commerciale del sig. sita alla Via Ambra CP_1
n. 1, il giorno 12/12/2023, alle ore 10:50, con il quale veniva ingiunto il pagamen- to della sanzione pecuniaria di euro 3.333,30, poiché il ricorrente presuntiva- mente procedeva all'“esposizione per la vendita al consumatore di un prodotto oltre la sua data di scadenza”; -che il sopralluogo durava oltre 5 ore con andirivieni da parte degli agenti creando disagio e confusione al ricorrente. Più precisamente, deduceva che in tale data del 12/12/2023, gli Agenti della Stazione della Regione Carabinieri Forestale effettuando il sopralluogo presso l'attività commerciale del sig. e comminando più verbali di contestazione “ CP_1 si saranno dimenticati di notificare il verbale presupposto( verbale di contestazione n. 441/2023 ) all'ordinanza impugnata, notificando, invece, correttamente gli altri due verbali presenti nella posta in arrivo della pec del ricorrente”. Chiedeva pertanto accogliersi le seguenti conclusioni : dichiarare la nullità dell'ordinanza-ingiunzione n.38/2024 emessa dalla Controparte_4 in data 04/04/2024 con la consequenziale estinzione della conte-
[...] stazione ivi portata, v erbale 441/2023; – condannare il convenuto al pagamento di spese e competenze in favore del sottoscritto procuratore antistatario, oltre IVA e CPA;
- applicare, in caso di rigetto del ricorso, la sanzione nella misura minima ex art 11 L.689/81. Si costituiva la resistente la quale eccepiva Parte_1
l'inammissibilità dell'opposizione; deducendo invece che il suddetto verbale, contrariamente a quanto asserito dal ricorrente, veniva notificato a cura dalla
– alla pec: Controparte_5 come da report allegato (all.4) all'obbligato in solido. Email_1
Nel merito, specificava che il verbale predetto accertava che il trasgressore commercializzava n. 2 tipologie di shopper con maniglie esterne mediante con- segna a pagamento (o a titolo gratuito) non rispondenti ai requisiti degli artt. 226 bis e ter del D.lGS. 152/2006 e più precisamente prive di ogni certificazione n.3562/2024 r.g.a.c. Pagina 3 di 8 da parte di organismi accreditati attestanti la presenza del contenuto minimo di materia prima rinnovabile ai sensi dello standard UNI CEN/TS 16640. La prima tipologia completamente bianca, la seconda riportante il nominativo, l'indirizzo ed il recapito telefonico dell'impresa. Alla richiesta il trasgressore non era stato in grado di fornire alcuna fattura e/o documento attestante la provenienza delle shopper. Pertanto, venivano violate le norme di legge, così come accertato nel verbale di contestazione n. 441/2023 elevato dalla Regione Carabinieri Forestale Campania -Nucleo di Marcianise. Orbene gli odierni opponenti non si erano avvalsi, nel prescritto termine di giorni 60 dalla notifica del verbale, della facoltà di procedere al pagamento in misura ridotta;
nè pro- dotto, nel termine di giorni 30, scritti difensivi e/o richiesta di essere sentiti personalmente sui fatti cui è causa. Pertanto, il Dirigente del Settore compe- tente “ , sulla base del verbale n. 441/2023 elevato dalla Controparte_6
Regione Carabinieri Forestale Campania di Marcianise, provvedeva ad emette- re l'Ordinanza Ingiunzione n. 38/2024 al fine di ottenere il dovuto pagamento da parte del ricorrente (all.5). Esponeva che la notificazione dell'Ordinanza ingiunzione n. 38/2024 al ricor- rente era avvenuta nei modi e nei tempi previsti dalla legge ed era stata prece- Cont duta dalla notifica del verbale di contestazione n. 441/2023 da parte della gione Carabinieri Forestale Campania –nucleo di Marcianise . Nel merito, deduceva poi che alcuna dichiarazione al verbale era stata fatta dal trasgressore e/o obbligato in solido, i quali non erano riusciti neanche a dimo- strare la provenienza delle borse di plastica, limitandosi genericamente a riferi- re che le erano state donate. (Cassazione civile, sez. un., 24/07/2009, n. 17355). Consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr tra tante Cass. 28068/2017; n. 15108/2010), ribadisce che la fede privilegiata del verbale redatto dal pubblico ufficiale, ai sensi dell'art. 2700 c.c., opera solo relativamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza o che abbia potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sen- soriale (Tribunale di Roma, in funzione di Giudice di appello sent. n. 14896 del 27 ottobre 2022. D'altro canto, il quantitativo ritrovato di borse di plastica non conformi alle prescrizioni del D. Lgs. n. 152 del 2006, rinvenute presso l'attività commerciale del ricor- rente giustifica il convincimento che esse fossero destinate appunto alla commercializzazione, vale a dire alla messa a disposizione della clientela, in spregio al divieto di legge.( sul punto vedasi Corte d'appello di Catanzaro, sentenza n. 998/2022 del 16-09-2022). Pertanto, chiedeva rigettare il ricorso in quanto improponibile, inammissibile e/o nel merito infondato e confermare, pertanto, l'Ordinanza Ingiunzione n. 38/2024. Ritenuto ritualmente instaurato il contraddittorio all'udienza del 7.10.2024, il procedimento veniva rinviato per la discussione e decisione all'udienza odierna celebratasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. 2. Ciò posto, dalla consultazione della documentazione depositata emerge che con riguardo al verbale n.441/2023 vi fu contestazione immediata al trasgres- sore rinvenuto in loco, il quale rifiutava di firmare il verbale di contestazione. Al riguardo mette conto evidenziare che come affermato dalla giurisprudenza di legittimità che la consegna di un verbale di violazione del codice della strada n.3562/2024 r.g.a.c. Pagina 4 di 8 nelle mani del trasgressore che si sia rifiutato di sottoscriverlo, è atto equipol- lente alla notificazione dello stesso. Ove, quindi, il trasgressore non abbia op- posto il verbale di contestazione nei termini di legge, lo stesso deve ritenersi oramai inoppugnabile (cfr. cass.civ. sentenza n.195/2014). Con riguardo all'obbligato in solido, relativamente al quale si incentrano le ra- gioni di doglianza e di opposizione, l'ente resistente non ha adeguatamente documentato la notifica a mezzo pec del predetto verbale (cfr. all. 4 prod. resi- stente). Come chiarito dalla Suprema Corte, il sistema della legge 689 dell' 81 preserva il principio della natura personale della responsabilità, disciplinando, rigoro- samente, i profili della imputabilità (art.2), dell'elemento soggettivo della vio- lazione (art.3), delle cause di esclusione della responsabilità (art.4), del con- corso di persone (art.5) e lo stesso profilo di deroga, ad esso apportato attra- verso l'istituto della solidarietà (art.6) resta rigorosamente circoscritto e deli- mitato e la sua disciplina non tollera interpretazioni che, estendendo l'ambito delle fattispecie in essa espressamente contemplate, comportino il mancato ri- spetto del principio della riserva di legge fissato nell'art.1 (Cassazione civile se- zione I,n.12321/2004;Cass Civ.sezVI,n.13134/2015). La giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di chiarire che il principio che la responsabilità per le sanzioni amministrative è personale e che quindi della singola violazione risponde la persona fisica autore dell'illecito, salva la re- sponsabilità solidale della società, (art.3 e 6 della legge citata), con conseguen- ze applicative differenti in ragione della natura della condotta illecita, per cui è comminata la sanzione amministrativa. Con l'art. 6, la legge detta una speciale disciplina per la responsabilita' solidale riferita alle sanzioni pecuniarie amministrative, anche in materia di lavoro, po- nendola a carico di soggetti che, pur non figurando come autori o concorrenti delle violazioni accertate e sanzionate, sono legati a questi da particolari circo- stanze di fatto e di diritto. In tema di violazioni amministrative, autore della violazione e quindi destina- tario dell'ordinanza - ingiunzione che irroga la sanzione pecuniaria e ne intima il pagamento puo' essere soltanto una persona fisica. La circostanza che tale persona abbia agito come dipendente o rappresentante di un ente comporta che all'obbligazione individuale si aggiunge quella in via solidale dell'ente stes- so a norma dell'art. 6, comma terzo, della legge n. 689 del 1981 (Cass., n. 9830/1988). Si noti che, contrariamente all'ipotesi del concorso di perso- ne, ai sensi dell'art. 5 della Legge 689/1981 e s.m.i., nella quale ciascuno dei concorrenti nelle violazioni amministrative è tenuto al pagamento, in caso di solidarietà l'estinzione dell'obbligazione si verifica con il paga- mento da parte del trasgressore o dell'obbligato in solido. L'intenzione del Legislatore è stata quella di creare un vincolo di solida- rietà avente carattere sussidiario rispetto alla responsabilità diretta dell'autore materiale del fatto. Ciò premesso, occorre sottolineare che, in tema di sanzioni amministra- tive, il trasgressore può essere soltanto una persona fisica. Laddove poi quest'ultimo agisca nella veste di dipendente o rappresentante di un en-
n.3562/2024 r.g.a.c. Pagina 5 di 8 te, ciò determina che la responsabilità in via principale sia affiancata da quella solidale dell'ente medesimo. Sul tema, preme sottolineare che, ai fini dell'estinzione dell'obbligazione, è del tutto indifferente che ad adempiere sia il trasgressore o l'obbligato in solido, fermo restando, come detto poc'anzi, il diritto di regresso per l'intero in capo all'obbligato solidale nei confronti dell'autore materiale dell'illecito amministrativo. In altri termini, il principio della solidarietà, espressamente disciplinato dall'art. 6 della Legge 689/1981 e s.m.i., risponde alla precipua finalità di ampliare la platea dei soggetti obbligati e, conseguentemente, accrescere le garanzie di adempimento della violazione. In tal senso, si può affermare che il reale interesse del Legislatore è quel- lo di far sì che il creditore riceva il pagamento della sanzione da qualcu- no, sebbene la colpevolezza rimanga esclusivamente in capo alla persona che si sia resa protagonista della condotta antigiuridica. Ponendo l'attenzione sull'obbligato solidale in tema di sanzioni ammini- strative, emerge come tale figura ricopre una posizione c.d. accessoria ri- spetto al trasgressore, il quale risulta titolare in via esclusiva dell'obbligazione. Sotto il profilo giuridico, è evidente che l'obbligato in solido, in quanto non coincidente col trasgressore, viene ad acquisire una posizione del tutto autonoma, che si riverbera inevitabilmente in tutte le fasi del pro- cedimento sanzionatorio. A tal fine, è indispensabile che tanto nel processo verbale di accertamen- to e contestazione di illecito amministrativo, tanto nell'ordinanza– ingiunzione o archiviazione, l'obbligato in solido venga espressamente individuato e ne vengano indicati i suoi dati anagrafici. In particolare, nell'eventualità che la notificazione del trasgressore non giunga a perfezionamento, ciò non determina il venir meno della pretesa creditoria nei confronti dell'obbligato in solido, stante la suddetta auto- noma posizione giuridica, il quale, laddove abbia provveduto al paga- mento, potrà esercitare il proprio diritto di regresso. Il concetto appena espresso si ricollega all'art. 14, ult. comma della Legge 689/1981 e s.m.i., che prevede “L'Obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”. Sul tema si è espressa anche la Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, con sentenza n. 22082 del 22.09.2017, affermando che l'obbligazione solidale è giuridicamente autonoma da quella del trasgressore, sicché non viene meno nell'ipotesi in cui quest'ultima, ai sensi dell'art. 14 comma 6 della Legge 689/1981 e s.m.i., si estingua per mancata tempestiva notificazione;
con l'ulteriore conseguenza che l'obbligato solidale che abbia pagato la sanzione conserva l'azione di regresso per l'intero verso l'autore della violazione, il quale non può eccepire, all'interno di tale ultimo rapporto che è di sola rilevanza privatistica, l'estinzione del suo obbligo verso l'Amministrazione.
n.3562/2024 r.g.a.c. Pagina 6 di 8 Tali principi sono stati ripresi e suffragati dalla Corte di Cassazione, Se- zione Lavoro, con Ordinanza del 5 agosto 2022 n. 24390, così confer- mandosi che l'estinzione della sanzione nei confronti dell'autore dell'illecito, per mancata notifica nel termine di legge, non preclude l'azione nei confronti del responsabile solidale. Ciò posto applicando le coordinate ermeneutiche al caso in esame, alcuna pro- va è stata fornita dall'amministrazione convenuta circa l'avvenuta notifica del verbale oggetto di contestazione, all'obbligata in solido P.Iva Controparte_1
, non potendo ritenersi sufficiente la schermata prodotta in atti P.IVA_1 dall'amministrazione resistente, atteso che la prova valevole ai fini dell'avvenuta notifica può essere e ritenersi soddisfatta solo ove laddove venga depositato telematicamente l'atto notificato, corredato dalla ricevuta di accet- tazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna completa del messaggio PEC, co- sì come disposto dagli artt. 3 bis, comma 3, della L. 53/1994 e 19 bis, comma 5, del decreto del 16 aprile 2014. Pertanto, la mancata notifica del verbale di contestazione alla società obbligata in solido ha effettivamente provocato l'effetto estintivo dell'illecito ammini- strativo in capo a quest'ultima. L'effetto estintivo della pretesa sanzionatoria è limitato al soggetto nei cui con- fronti non è stata eseguita la notifica ai sensi dell' art. 14, u.c., L. n. 689 del 1981 e ciò per effetto dell'autonomia delle due obbligazioni. Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità maggioritaria "all'interno del sistema dell'illecito amministrativo la solidarietà prevista dall'art. 6 L. n. 689 del 1981 non si limita ad assolvere una funzione di sola garanzia, ma persegue anche uno scopo pubblicistico di de- terrenza generale nei confronti di quanti, persone fisiche o giuridiche, abbiano interagito con il trasgressore rendendo possibile la violazione. Pertanto l'obbligazione del corresponsabile solidale è autonoma rispetto a quella dell'obbligato in via principale, per cui, non dipenden- done, essa non viene meno nell'ipotesi in cui quest'ultima, ai sensi dell'art. 14, ultimo comma L. n. 689 del 1981, si estingua per mancata tempestiva notifica;
con l'ulteriore conseguenza che l'obbligato solidale che abbia pagato la sanzione conserva l'azione di regresso per l'intero ai sensi dell'ultimo comma del citato D.Lgs. n. 193 del 2007 art. 6, verso l'autore della violazio- ne, il quale non può eccepire, all'interno di tale ultimo rapporto, che è invece di sola rilevanza privatistica, l'estinzione del suo obbligo verso l'Amministrazione" ( Cass. civ. SS.UU. n. 22086 del 2017). Per i motivi sopra detti, va accolta l'opposizione limitatamente alla posizione della obbligata in solido e conseguentemente va annullata l'opposta ordinanza ingiunzione nei limiti della posizione dell'obbligato in solido. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 55/2014 tenuto conto della non complessità della que- stione e delle fasi effettivamente svolte con attribuzione al procuratore di parte ricorrente dichiaratosi anticipatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, II Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede: 1) accoglie l'opposizione e per l'effetto annulla l'ordinanza-ingiunzione n.3562/2024 r.g.a.c. Pagina 7 di 8 n. 38/2024 limitatamente alla posizione dell'obbligato in solido;
2) condanna al pagamento delle spese e onorari professionali del pre- sente giudizio che si liquidano in complessivi € 1.278,00 per onorari professio- nali, oltre rimborso spese generali, nella misura del 15% sui compensi, IVA e C.P.A., se dovute, come per legge con attribuzione all'avv. Francesco Frezza di- chiaratosi anticipatario;
Così deciso Aversa, 07/04/2025
IL GIUDICE
(dott. ssa Matilde Boccia)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematica- mente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
n.3562/2024 r.g.a.c. Pagina 8 di 8