Sentenza 14 ottobre 2009
Massime • 1
In materia di rapporto di lavoro dei dipendenti delle ex IPAB in base alle previsioni del c.c.n.l. - Quadro relativo alla composizione dei comparti di contrattazione collettiva, stipulato il 2 giugno 1998, nonchè del successivo c.c.n.l. - Quadro stipulato il 18 dicembre 2002, ai dipendenti delle ex IPAB si applica il c.c.n.l. del comparto autonomie locali, qualora l'ente presso cui i medesimi prestino le loro attività svolga funzioni prevalentemente assistenziali (art. 5), mentre deve trovare applicazione il c.c.n.l. del settore sanità, allorchè l'ente svolga funzioni prevalentemente sanitarie ovvero si occupi della gestione di RSA (Residenze sanitarie assistite a prevalenza pubblica), che in quanto strutture per anziani non autosufficienti non assistibili a domicilio e richiedenti trattamenti continui, di carattere sanitario ed assistenziale, hanno una natura mista non riferibile univocamente ad una delle predette categorie.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 14/10/2009, n. 21745 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21745 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARBONE Vincenzo - Primo Presidente -
Dott. ELEFANTE Antonino - Presidente di Sezione -
Dott. PREDEN Roberto - Presidente di Sezione -
Dott. D'ALONZO Michele - Consigliere -
Dott. SETTIMJ Giovanni - Consigliere -
Dott. MERONE Antonio - Consigliere -
Dott. PICONE Pasquale - rel. Consigliere -
Dott. GOLDONI Umberto - Consigliere -
Dott. RORDORF Renato - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 7084-2008 proposto da:
FONDAZIONE OSPEDALE DELLA CARITÀ CASA DI RIPOSO ONLUS (83000810198), in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BALDO DEGLI UBALDI 66, presso lo studio dell'avvocato RINALDI GALLICANI Simona, rappresentata e difesa dagli avvocati SOLDANI Marzia, ASCHIERI Aldo, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
GG PA MA;
- intimata -
avverso la sentenza n. 499/2006 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 16/03/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/09/2009 dal Consigliere Dott. PICONE PASQUALE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CENICCOLA Raffaele che ha concluso per rigetto e affermazione ago. PREMESSO IN FATTO
1. La sentenza di cui si domanda la cassazione rigetta l'appello della Fondazione Ospedale della Carità Casa di riposo Onlus e conferma la decisione del Tribunale di Cremona, con la quale la Fondazione era stata condannata a pagare alla dipendente Dott. GG PA IA la somma di Euro 86.138,67, rivendicate a titolo di differenze retributive in base al contratto collettivo nazionale di lavoro della dirigenza medica 1998-2001.
2. La Corte d'appello di Brescia afferma la sussistenza della giurisdizione ordinaria sull'intera controversia perché i crediti azionati erano sorti con la stipulazione del contratto collettivo, successiva alla data del 30 giugno 1998, non rilevando che l'atto negoziale avesse regolato anche periodi di lavoro precedenti.
2.1. Nel merito la domanda è giudicata fondata perché l'ente datore di lavoro doveva applicare la contrattazione collettiva del comparto sanità, non quella del comparto regioni ed enti locali, e ciò in base al disposto dell'art. 6 del contratto collettivo quadro che comprendeva nel comparto sanità i gestori pubblici delle residenze sanitarie assistite.
3. Il ricorso della Fondazione si articola in due motivi, ulteriormente precisati con memoria depositata ai sensi dell'art. 378 c.p.c.; non svolge attività di resistenza GG PA IA.
RITENUTO IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso attiene alla giurisdizione e critica la sentenza impugnata per aver dato rilevanza, in violazione del disposto del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 69, comma 7, alla data di stipulazione del contratto collettivo ritenuto applicabile al rapporto di lavoro dalla GG, mentre una parte dei crediti retributivi rivendicati dovevano ritenersi insorti in coincidenza con le prestazioni lavorative rese in periodo precedente il 30 giugno 1998. Formula, con riferimento a questa tesi il quesito di diritto se, ai fini dell'applicazione della detta norma sulla giurisdizione, rilevino i fatti e le circostanze poste a fondamento del diritto e non la sopravvenienza di fonti di regolazione del rapporto con efficacia retroattiva.
1.1. Il motivo è infondato.
La ricorrente invoca, a sostegno del dedotto difetto di giurisdizione ordinaria, l'orientamento consolidato delle Sezioni unite della Corte secondo cui, in tema di impiego pubblico privatizzato, il discrimine temporale fra giurisdizione ordinaria e amministrativa va individuato, alla luce del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 69, comma 7, con riferimento non ad un atto giuridico o al momento di instaurazione della controversia, bensì al dato storico costituito dall'avverarsi dei fatti materiali e delle circostanze poste alla base della pretesa avanzata, sicché, quando essa abbia ad oggetto spettanze retributive, rileva il periodo di maturazione delle stesse, non le date di compimento degli atti di gestione del rapporto, ancorché abbiano determinato l'insorgere della questione litigiosa (vedi, tra le numerose decisioni, Cass. S.u. 14 gennaio 2005, n. 601).
1.2. La ricorrente trascura però di considerare che l'epoca di riferimento coincide, appunto, con la maturazione del credito e quindi con la sua esigibilità, cioè con il perfezionamento della fattispecie attributiva del diritto. Ne discende che soltanto con la stipulazione in data 8 giugno 2000 del CCNL dell'area relativa alla dirigenza medica e veterinaria del servizio sanitario nazionale sono sorti i crediti rivendicati dalla dipendente, ancorché la parte normativa si riferisca al quadriennio 1998 - 2001 e la parte economica al biennio 1998 - 1999, siccome, evidentemente, il fatto costituito dalle prestazioni lavorative rese nel periodo precedente il 1 luglio 1998 non era, in assenza del contratto, idoneo a generare alcun diritto (vedi Cass. S.u. 19 aprile 2007, n. 9319). Conseguentemente, va affermata la sussistenza della giurisdizione ordinaria sull'intera controversia, siccome i crediti retributivi afferenti al periodo di lavoro precedente il 1 luglio 1998 sono nati solo con la stipulazione del contratto collettivo del 2000. 2. Con il secondo motivo è denunciata violazione degli art. 1362 ss. c.c. e dei contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL area dirigenza medica, art. 6, e CCNL comparto regioni ed enti locali, art. 1, in relazione al CCNL quadro del 2 giugno 1998, art. 5 e è unitamente al vizio di motivazione sotto il profilo dell'art. 132 c.c., n. 4., e dell'art. 360 c.c., n. 5.
Premesso che la Fondazione, già istituzione pubblica di assistenza e beneficenza (IPAB). non svolgeva prevalentemente funzioni sanitarie, ma gestiva una residenza sanitaria assistita presso la quale lavorava la GG, si sostiene che doveva attribuirsi rilievo decisivo alla prevista assegnazione del rapporto di lavoro dei dipendenti delle ex Ipab al comparto delle regioni ed enti locali, non alla ricomprensione nel settore sanità dalle "Residenze sanitarie assistite a prevalenza pubblica (RSA)". La tesi è illustrata da numerose e articolate argomentazioni: in sintesi, si afferma che le residenze sanitarie assistite non sono strutture del servizio sanitario nazionale (organizzazione di assistenza sanitaria a livello minimo di medicina generica e con pochi addetti); che, per l'ex Ipab che non svolge prevalentemente funzioni sanitarie (come nel caso della Fondazione), la previsione di applicabilità del contratto regioni ed enti locali esclude quella del contratto sanità, potendo rientrare in tale comparto soltanto soggetti diversi dalle ex Ipab in relazione alle RSA, restando altrimenti priva di effetti la regolamentazione relativa alle ex Ipab;
che non è consentito attribuire rilevanza alla professionalità del lavoratore, dovendo trovare applicazione il contratto collettivo relativo all'attività del datore di lavoro;
che sarebbe contrario al criterio di interpretazione secondo buona fede l'applicazione di un contratto particolarmente onerosi a realtà peculiari quali le RSA.
2.1. La Corte giudica privo di fondamento anche questo motivo, dovendo dare risposta negativa ai due quesiti di diritto che lo concludono: 1) se, condotta l'interpretazione ai sensi degli artt.1362, 1363, 1364, 1366 e 1371 c.c., debba escludersi l'applicazione del contratto sanità ai dipendenti di Ipab che svolge in prevalenza attività socio-assistenziale nell'ambito di una RSA;
2) se sussista motivazione carente o viziata per aver omesso il giudice del merito di valutare la peculiarità dell'attività della Fondazione e di esaminare specifiche argomentazioni difensive.
2.2. Non sussiste certamente mancanza di motivazione in relazione all'art. 132 c.p.c., n. 4, per non avere la sentenza impugnata esaminato alcune delle argomentazioni della parte, siccome la motivazione esprime con chiarezza la ratio decidendi, essenzialmente fondata sulla formulazione letterale delle clausole contrattuali (vedi, tra le numerose, Cass. 8 gennaio 2009, n. 161); quanto al vizio di motivazione, il potere del giudice di legittimità di conoscere e interpretare direttamente le clausole dei contratti collettivi nazionali di lavoro del settore pubblico (equiparate sotto questo profilo agli atti normativi: D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 47, comma 8, e art. 63, comma 5), ne esclude qualsiasi rilevanza (vedi,
Cass. Su. 25 novembre 2008, n. 28054).
2.3. La lettura delle disposizioni rilevanti dei contratti collettivi nazionali di lavoro convince della correttezza del risultato interpretativo cui è pervenuto il giudice del merito, risultando la formulazione letterale idonea a manifestare l'intenzione delle parti. Secondo i dati normativi costituiti dalla L. n. 67 del 1988, la RSA è una struttura per anziani e soggetti non autosufficienti non assistibili a domicilio e richiedenti trattamenti continui, finalizzata a fornire accoglimento, prestazioni sanitarie, assistenziali e di recupero funzionale e sociale. Appartiene all'ambito del notorio il contenuto dello "Schema di linee guida per le residenze sanitarie assistenziali (RSA) per anziani" che è stato pubblicato dal Ministero della sanità in data 31 maggio 1991 e che definisce la collocazione istituzionale della RSA nel senso che "l'intervento residenziale nei confronti dell'anziano non autosufficiente effettuato attraverso la RSA è proprio del comparto sanitario.
2.3. La contrattazione collettiva ha recepito questa realtà. Il CCNL - Quadro relativo alla composizione dei comparti di contrattazione collettiva, stipulato il 2 giugno 1998, all'art. 6, reca la definizione del Comparto di contrattazione collettiva del personale del Servizio sanitario nazionale: oltre alle aziende sanitarie ed ospedaliere del Servizio sanitario nazionale, sono specificamente indicate altre specifiche strutture, tra le quali le ex istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (TPAB) che svolgono prevalentemente funzioni sanitarie, nonché, separatamente, le residenze sanitarie assistite prevalentemente pubbliche (RSA). Lo stesso contratto, all'art. 5, assegna al comparto delle regioni e autonomie locali il personale dipendente dalle ex istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (ex IPAB), che svolgono prevalentemente funzioni assistenziali. Quindi, vi è una netta separazione tra funzioni sanitarie e funzioni assistenziali che determina la diversità dei comparti, ma proprio la commistione tra le due tipologie di funzioni che si verifica nelle realtà delle RSA ne ha determinato la specifica menzione con assegnazione al comparto sanità indipendentemente dal soggetto pubblico che ne assume la gestione.
Non sussistono dubbi pertanto che ai dipendenti di ex Ipab si debba applicare il CCNL del comparto autonomie locali se l'ente svolge funzioni prevalentemente assistenziali;
quello del comparto sanità se svolge funzioni prevalentemente sanitarie;
ancora quello del comparto sanità se l'attività consiste nella gestione di RSA (ontologicamente non riconducibile interamente all'una o all'altra funzione). Questo assetto è stato successivamente confermato dal CCNL - Quadro 18 dicembre 2002 (art. 10 e 11).
Nessun elemento in contrario si ricava dai contratti di comparto (enti locali 1998-2001; dirigenza medica e veterinaria 1998-2001), che, del resto, non avrebbero potuto derogare all'accordo quadro (D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 40, comma 2).
2.4. L'esito interpretativo cui si è pervenuti non è confutato efficacemente dalla parte ricorrente: la lettura sistematica conferma il significato delle espressioni adoperate dagli stipulanti (in sostanza, le previsioni specifiche relative alle ex Ipab non trovano applicazione allorché un tale soggetto svolga funzioni inerenti alle RSA); l'interpretazione secondo buona fede è sollecitata per denunciare in effetti l'irragionevolezza, sotto diversi profili, dell'assetto contrattuale relativo all'applicazione di un contratto eccessivamente oneroso, ma il criterio della ragionevolezza è del tutto estraneo agli strumenti di interpretazione e controllo giudiziale sul contratto (vedi Cass. Su. 17 maggio 1996, n. 4570).
3. Al rigetto del ricorso non consegue il provvedimento sulle spese del giudizio in difetto di attività di resistenza della GG.
P.Q.M.
La Corte, a sezioni unite, rigetta il ricorso e dichiara la sussistenza della giurisdizione ordinaria sull'intera controversia;
nulla da provvedere sulle spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione, il 22 settembre 2009. Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2009