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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 12/02/2025, n. 104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 104 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 221/2024 R.G.
CORTE D'APPELLO DI MESSINA Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Messina, I sezione civile, riunita in camera di consiglio, composta dai magistrati: Dott. Massimo GULLINO Presidente Dott. Augusto SABATINI Consigliere Dott. Maria Giuseppa SCOLARO Consigliere Relatore
Ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 221/2024 R.G., vertente
T R A
nata a [...] il [...] (c.f. Parte_1 dente in Via Bevaceto n. 10, elettivamente domiciliata C.F._1 ini is. 106 presso il recapito professionale degli Avv.ti Guglielmo D'Anna e Luigi Bombaci che la rappresentano e difendono, congiuntamente e disgiuntamente, in virtù di procura in atti;
-Appellante-
CONTRO
, nato a [...] il [...] (c.f. Controparte_1 [...] residente in [...], elettiva C.F._2
(ME), piazza Cesare Battisti n. 19 dall'Avv. Francesco Giordano che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
-Appellato- e con l'intervento del rappresentante dell'ufficio del P.M. presso la Procura Generale di Messina;
-Interveniente ex lege-
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 917/2023, emessa dal Tribunale di Barcellona P.G., in data 04 ottobre 2023, depositata il 06 ottobre 2023, in materia di divorzio.
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI Per l'appellante: “1) nella forma ammettere e nel merito accogliere il presente appello;
2) per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza n. 917/2023 del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, a) in accoglimento dei motivi di gravame primo e secondo, previe le opportune declaratorie di legge, attribuire all'appellante l'assegno mensile di divorzio, da liquidarsi nell'importo di euro Parte_1
1.300,00, come disposto da codesta Ecc.ma Corte con la sentenza n. 330/2011, oppure nel diverso importo, maggiore o minore, che sarà ritenuto giusto e congruo, oltre interessi e rivalutazione, condannando l'appellato al relativo pagamento;
b) in accoglimento del terzo motivo di gravame, Controparte_1 condannare alla rifusione, in favore di , delle spese e dei compensi Controparte_1 Parte_1 del giudizio di primo grado, oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a.; 3) condannare l'appellato al pagamento, in favore dell'appellante, delle spese e dei compensi del presente giudizio di secondo grado, oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a.”.
Per l'appellato: “
1. Ritenere e dichiarare inammissibile e/o improcedibile il proposto appello, con conferma dell'impugnata sentenza;
2. Ritenere e dichiarare infondato nel merito il proposto appello e pertanto rigettare tutte le domande spiegate dalla signora , con conferma della impugnata sentenza;
Pt_1
3. ritenere e dichiarare infondata la richiesta di assegno di i € 1.300,00 oltre che per l'insussistenza dei presupposti di legge, anche in considerazione delle condizioni patrimoniali degli ex coniugi;
4. Con vittoria di spese e compensi.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 26.08.2015, adiva il Tribunale di Controparte_1
Barcellona P.G. al fine di ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio civile concordatario, contratto in regime di comunione di beni con Parte_1 celebrato in Milazzo in data 24.04.1976 e trascritto nel registro deg Comune di Milazzo al numero 35 parte II serie A.
Il ricorrente, in particolare, deduceva:
- Che dall'unione coniugale erano nati tre figli: (26.01.1977), Per_1 Per_2
(23.12.1980) e (17.11.1989), ormai maggio Per_3
- Che, con sent 9/2010 – del 25.05.2010 – il Tribunale di Barcellona P.G. aveva pronunciato la separazione giudiziale tra i coniugi, disponendo l'obbligo di mantenimento a favore di nella misura di € 1.000,00 mensili Parte_1 ed a favore del solo figlio di € 500,00 mensili, oltre l'obbligo Per_3 di contribuzione alle spes narie nell'interesse di quest'ultimo nella misura del 50% ciascuno, ed assegnava alla il piano cantinato e al il primo Pt_1 CP_1 piano della casa coniugale;
- Che, con sentenza n. 330/2011, depositata il 12.07.2011, la Corte di Appello di Messina, in parziale riforma della decisione gravata, aveva disposto di elevare ad € 1.300,00 mensili l'assegno di mantenimento in favore della moglie e ad € 700,00 mensili l'assegno in favore del figlio;
Per_3
- Che, dalla comparizione dei coni nzi al Presidente del Tribunale di Barcellona P.G., avvenuta nell'anno 2003, la separazione si era protratta
2 ininterrottamente, né vi era possibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale dei coniugi. Sulla scorta di tali deduzioni, il ricorrente chiedeva, oltre la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la revoca dell'assegno di mantenimento stabilito a sua carico e a favore della deducendo all'uopo un peggioramento delle proprie condizioni Pt_1 economiche rispetto a quelle fatte oggetto di valutazione nella fase di separazione ed un miglioramento delle condizioni economiche della coniuge, a seguito dell'attribuzione in via esclusiva di alcuni beni prima ricadenti in comunione legale;
nonché la revoca dell'assegno di mantenimento a favore del figlio , maggiorenne ma non ancora Per_3 economicamente autosufficiente o, in subordine, la sua riduzione ad importo non superiore a € 250,00.
Si costituiva, con memoria difensiva, in data 24.11.2015, la quale, Parte_1 aderendo alla domanda di divorzio, al contempo, cont carattere patrimoniale formulate da controparte. Nello specifico, la resistente deduceva l'insussistenza dell'asserito peggioramento delle condizioni economiche del , CP_1 anch'egli destinatario di una quota dei beni ricadenti in comunione legale;
rilevava , che il ricorrente continuava a detenere altri beni non rientrati nella divisione parziale della comunione legale, traendone in via esclusiva i frutti (in particolare gli esercizi di Lipari e RO). Chiedeva, pertanto, l'attribuzione in proprio favore dell'assegno divorzile dello stesso importo stabilito dalla Corte d'Appello di Messina, pari ad € 1.300,00 mensili, nonché la conferma dell'assegno di mantenimento stabilito in favore del figlio Per_3 nella misura di € 750,00 mensili.
Sentite le parti ed esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, con ordinanza del 18.03.2016, ritenendo mutate le condizioni economiche del ricorrente, il Presidente del Tribunale riduceva provvisoriamente il solo assegno di mantenimento disposto in favore della da € 1.300,00 ad € 750,00, confermando l'importo del mantenimento in Pt_1 favor lio . Per_3
Instaurata la fase contenziosa di merito, interveniva – in data 20.07.2016 - la sentenza non definitiva n.414/2016 con la quale il Tribunale pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Rimessa la causa sul ruolo, concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., il GI, con ordinanza del 25.10.2017, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava l'udienza per la precisazione delle conclusioni.
A seguito della precisazione delle conclusioni delle parti, all'udienza del 28.02.2023 la causa veniva assunta in riserva decisoria con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Con sentenza n.1917/2023, pronunciata il 4.10.2023 e pubblicata il 6.10.2023, il Tribunale di Barcellona P.G., definitivamente pronunciando:
- Rigetta la domanda di riconoscimento dell'assegno di divorzio proposta da;
Parte_1
- Revoca l'assegno di mantenimento posto a carico di e a fa Controparte_1 Per_3
3 - Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
§
Con ricorso del 23.02.2024, impugnava la citata sentenza per i motivi Parte_1 che verranno meglio espost
Con comparsa di costituzione, del 29.05.2024, si costituiva , come sopra Controparte_1 rappresentato, il quale, contestando tutte le deduzioni avversarie, chiedeva la conferma dell'impugnata sentenza.
La Corte di Appello, all'udienza dell'8.07.2024, venuto a scadere il termine fissato per la trattazione scritta della causa ex art. 127-ter c.p.c. (così come introdotto dal D. Leg.vo 10.10.2022 n. 149), mediante scambio e deposito telematico di note, rilevata la regolare istaurazione del contradditorio tra le parti, avuto riguardo alla natura della causa rinviava per la decisione all'udienza del 25.11.2024 con assegnazione alle parti di termine fino a 10 giorni prima della suddetta data per il deposito di note difensive, ex art. 473 bis.34 c.p.c.
All'esito di tale udienza, svoltasi in modalità cartolari, la Corte, rilevato il deposito di note scritte di trattazione di entrambe le parti contenenti la precisazione delle conclusioni, assumeva la causa in decisione senza termini per comparse conclusionali, attesa la natura del contenzioso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Stante la loro intrinseca connessione è possibile trattare unitariamente i motivi di doglianza formulati dall'appellante.
Più nel dettaglio:
1. Con il primo motivo di appello, l'appellante lamenta la violazione o falsa applicazione di norme di diritto (art. 5 comma 6 L.898/1970; artt. 2727 e 2729 c.c.) relativamente al capo della sentenza impugnata corrispondente alla pronuncia di rigetto della domanda di riconoscimento dell'assegno divorzile da lei proposta nel primo grado di giudizio. Ad avviso della nel caso de quo, il Tribunale avrebbe sottoposto a Pt_1 valutazione solta e condizioni economiche, omettendone il raffronto con quelle dell'ex coniuge. In altri termini, sostiene l'appellante che il primo decidente non abbia effettuato alcuna verifica circa lo squilibrio economico – patrimoniale e reddituale – sussistente tra le parti, che le avrebbe consentito il riconoscimento dell'assegno divorzile da lei richiesto. L'appellante lamenta, inoltre, che il Tribunale abbia attenzionato l'atto di divisione parziale del patrimonio coniugale soltanto per esaltare il valore dei beni ad essa assegnati, senza considerare che all'appellato ne sono stati attribuiti altri di uguale valore e pregio, il che non avrebbe consentito al primo decidente di osservare che
“essendo le rispettive attribuzioni fra gli ex coniugi di eguale valore, nessuna di esse è valsa ad
4 incidere sullo squilibrio economico preesistente, che è rimasto intatto con variazione in peius in danno dell'appellante”. Per di più, sostiene la che nel ragionamento adottato dal Tribunale a Pt_1 sostengo dell'impugnata a vi sia un'altra notevole “discrepanza”: la cessione di attività e beni operata dall'appellato in favore dei figli (la cessione del ramo d'azienda dell'ottica Fiorentina di Milazzo alla figlia e dell'altra attività Per_2 commerciale su RO al figlio ) è stata ri plicitamente fonte Per_3 di modificazione in peius delle con onomiche-patrimoniali dell'appellato; mentre, al contrario, la donazione degli immobili posta in essere dall'appellante in favore dei figli e ha rappresentato – a detta del primo decidente - Per_1 Per_3 una “decurtazio o guita da un atto di carattere volontario (donazione), non necessitato da particolari contingenze, che pertanto non può essere posto a carico del ”. CP_1
È dunque sulla base di un'incompleta valutazione delle condizioni e d metri richiesti per l'attribuzione dell'assegno divorzile che il Tribunale avrebbe rigettato la richiesta avanzata dalla in primo grado. Pt_1
2. Con il secondo motivo di doglianza, l'appellante lamenta la violazione o falsa applicazione di norme di diritto (art. 5 comma 6 L.898/1970; artt. 2727 e 2729 c.c.) in ordine al criterio del contributo personale ed economico di ciascuno dei coniugi nella conduzione familiare e nella formazione dei patrimoni personale e familiare. Richiamando la consolidata giurisprudenza sul punto (ex plurimis: Cass. S.U. n.18287/2018), la ritiene che il primo decidente sia incorso in errore Pt_1 allorquando ha ri he la stessa non abbia “specificatamente dimostrato la riconducibilità dell'asserito divario patrimoniale alle rinunce effettuate ed alle aspettative sacrificate in favore del contributo dato alla vita coniugale e familiare”. In particolare, chiarisce che la prova del contributo fornito dal coniuge – richiedente l'assegno – alla formazione del patrimonio familiare e/o di quello dell'altro coniuge ben può essere fornita mediante presunzioni;
richiamando sul punto diversi dati (quali la lunga durata di quarant'anni del matrimonio, la presenza di figli, la giovane età dei coniugi al momento delle nozze, l'età del coniuge “più debole” al momento della separazione) che assurgerebbero alla dignità di presunzioni gravi, precise e concordanti, la cui combinazione varrebbe ad integrare la prova indiziaria ex. artt. 2727 e s.s. c.c. In altri termini, l'appellante evidenzia che il matrimonio di così lunga durata, nel corso del quale l'appellato è stato quotidianamente impegnato nello svolgimento della propria attività lavorativa autonoma senza definiti limiti di orario, si è potuto consolidare solo perché la stessa, in virtù di una concorde volontà del marito e – a suo dire – “per scelta necessitata”, si è dedicata alla cura della famiglia e alla crescita della prole.
3. Con il terzo motivo di appello l'appellante lamenta la violazione o falsa applicazione di norme di diritto (art. 92 c.p.c.) in ordine alla regolamentazione delle spese processuali. La censura la sentenza appellata nella parte in cui ha disposto la Pt_1 co one integrale delle spese processuali tra le parti. Ritenendo, dunque, 5 sussistenti i presupposti per la corresponsione dell'assegno di divorzio in suo favore, in accoglimento della propria domanda, chiede una pronuncia di maggiore favore per sé, con conseguente condanna della controparte alla rifusione delle spese processuali.
Ciò premesso si ritiene utile dare brevemente conto delle regole giuridiche che presiedono l'istituto dell'assegno divorzile così come fissate nella più recente evoluzione giurisprudenziale, essendo le stesse decisive ai fini della soluzione della presente contesa.
La ricostruzione non può che prendere le mosse dall'art. 5 comma 6, legge 898/1970, il quale, dopo l'indicazione di un preciso parametro per il riconoscimento del diritto all'assegno medesimo (“an debeatur”)– ovvero la mancata disponibilità di mezzi adeguati o, comunque, l'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive in capo al richiedente – passa ad enunciare alcuni criteri da utilizzare per la determinazione dell'assegno divorzile (“quantum debeatur”)– quali le condizioni e i redditi dei coniugi, le ragioni della decisione, il contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno e di quello comune –, i quali dovranno essere valutati tutti anche in rapporto alla durata del matrimonio.
Nella giurisprudenza tradizionale la nozione di “adeguatezza dei mezzi” è stata per molto tempo intesa come funzionale alla tendenziale conservazione del tenore di vita matrimoniale, desumibile dalle condizioni economiche del coniuge destinatario della domanda principalmente all'esito del confronto reddituale tra i coniugi al momento della decisione (in tal senso si era espressa sostanzialmente la sentenza delle Sezioni Unite n. 11490 del 1990).
Tuttavia, le numerose critiche mosse a questo parametro hanno portato ad un progressivo mutamento dell'orientamento della giurisprudenza di legittimità, che lo ha sostituito con il criterio “dell'indipendenza economica”, intesa come possibilità di vita dignitosa da valutare in base alle indicazioni provenienti dalla coscienza collettiva e, dunque, né bloccata alla soglia della pura sopravvivenza, né eccedente il livello della normalità (Cass., Civ. nn. 3015/2018, 11504/2017).
In tempi recenti, le Sezioni Unite si sono occupate della questione (Sent. n.18287/2018), dando vita ad un orientamento ormai ampiamente consolidato nelle pronunce successive, che ha segnatamente confermato che:
- L'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge svolge una funzione assistenziale e, contemporaneamente, compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5 comma 6 L. 898/1970: come tale richiede “l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto”;
- La sua attribuzione è volta a consentire al beneficiario non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, quanto piuttosto 6 il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, tenendo conto, in particolare, delle aspettative professionali sacrificate;
- La funzione equilibratrice non è finalizzata alla ricostruzione del tenore di vita endo- coniugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge, economicamente più debole, alla formazione del patrimonio di famiglia e di quello personale degli ex coniugi.
In altri termini, le regole fissate dall'arresto delle S.U. in materia hanno:
- negato rilievo al tradizionale parametro del mantenimento del tenore di vita avuto in costanza di matrimonio;
- posto a carico del richiedente l'onere di provare l'esistenza delle condizioni legittimanti l'attribuzione e la quantificazione dell'assegno (diversamente da quanto avveniva in passato, ove si configurava a carico del coniuge potenzialmente obbligato il dovere di provare l'insussistenza delle relative condizioni);
- riconosciuto all'assegno di divorzio una finalità, oltre che assistenziale, anche compensativa o perequativa nei casi in cui sia fornita la prova – da parte del richiedente – che la sperequazione reddituale esistente all'epoca del divorzio sia stata causata direttamente dalle scelte di vita concordate dagli ex coniugi, per effetto delle quali l'uno abbia sacrificato le proprie aspettative professionali e reddituali per dedicarsi interamente alla famiglia, in tal modo contribuendo, in maniera decisiva, alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio di ciascuno e di quello comune (Cass. Civ., nn. 10781 e10782 del 2019).
Tale orientamento ha trovato conferma anche nella più recente giurisprudenza di legittimità (Cfr. Cassazione civile, Sez. 1 -, Ordinanza n. 9144 del 31/03/2023 - Rv. 667564 – 01)-: In tema di attribuzione dell'assegno divorzile e in considerazione della sua funzione assistenziale e, in pari misura, compensativa e perequativa, il giudice del merito deve accertare l'impossibilità dell'ex coniuge richiedente di vivere autonomamente e dignitosamente e la necessità di compensarlo per il particolare contributo dato, durante la vita matrimoniale, alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge, nella constatata sussistenza di uno squilibrio patrimoniale tra gli ex coniugi che trovi ragione nelle scelte fatte "manente matrimonio", idonee a condurre l'istante a rinunciare a realistiche occasioni professionali-reddituali, la cui prova in giudizio spetta al richiedente”.
Il caso in esame va dunque vagliato tenendo presenti questi essenziali approdi giurisprudenziali, laddove evidentemente non è dato più alcun rilievo né al mutamento o meno delle condizioni economiche dei divorzianti rispetto all'epoca della (pregressa) separazione personale, né tanto meno alla garanzia del mantenimento del medesimo
“tenore di vita goduto in costanza di matrimonio”, parametro (quest'ultimo) ormai superato dal citato arresto giurisprudenziale delle Sezioni Unite (anno 2018) che espressamente ha statuito come la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi (anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile) non sia finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endo-coniugale, ma al riconoscimento del contributo
7 fornito dal richiedente nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate, la cui prova spetta a costui offrire.
Orbene, nella fattispecie concreta, il Tribunale nella sentenza impugnata ha fatto buon governo delle regole che presiedono, in siffatta materia, la distribuzione dell'onere della prova.
Come emerge dai contributi giurisprudenziali sopra richiamati è, invero, onere della parte richiedente la prova della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile, che si declina nell'onere “di indicare specificamente e dimostrare nel giudizio” non solo la carenza della autosufficienza economica (in cui si sostanzia la portata assistenzialistica dell'assegno) ma anche l'esistenza di uno squilibrio reddituale tra gli ex coniugi che sia conseguenza della scelta, seppure condivisa, di colui che chiede l'assegno, di essersi dedicato prevalentemente all'attività familiare così sacrificando le proprie aspettative professionali e reddituali (in cui si sostanzia la portata equilibratrice e compensativa dell'assegno medesimo).
Ebbene, il primo decidente, dopo aver dato conto dell'evoluzione giurisprudenziale che ha interessato l'art. 5 comma 6 L. 898/1970, ha ritenuto non adeguatamente dimostrata l'allegazione della circa l'insussistenza di risorse patrimoniali e finanziarie proprie Pt_1
e idonee ad assicurarne un dignitoso sostentamento.
Più nel dettaglio, il Tribunale ha evidenziato - sulla scorta dei documenti in atti (“atto di divisione parziale” all. 5 fascicolo di parte ricorrente) – che l'odierna appellante, al momento della proposizione della domanda in primo grado, risultava proprietaria di tre fabbricati siti nel Comune di Milazzo, tra cui:
- una consistenza immobiliare costituita da una villa a due elevazioni fuori terra - adibita a casa familiare -, con annessa Corte, composta da 10 vani al piano terra e 7 vani e mezzo al primo piano, da un locale deposito al seminterrato primo, della superficie catastale di metri quadrati sessantasei (mq.66) e da un locale garage al piano terra, della superficie di metri quadrati quarantacinque (mq.45), dalla rendita catastale complessiva di €1.664,23;
- e due locali commerciali concessi in affitto per un importo di circa € 3.000.
Patrimonio immobiliare – chiarisce il primo decidente - che, nell'anno 2020 e dunque nelle more del giudizio di primo grado (cfr. atto di donazione), è stato volontariamente donato dalla - la quale si è riservata il solo diritto d'uso e d'abitazione - a favore dei figli Pt_1
. Per_1 Per_3
È, dunque, sulla base delle evidenze documentali che il giudice di prima istanza ha rilevato una specifica capacità reddituale dell'appellante, la quale traeva dal patrimonio immobiliare
- ivi compresi gli affitti dei due locali commerciali siti in Milazzo – la propria liquidità.
Ciò detto, considerando che l'attribuzione dell'assegno divorzile richiede “l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge richiedente e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive” non può che condividersi quanto evidenziato dal primo decidente in merito alla
8 decurtazione patrimoniale posta in essere dall'appellante: che “è conseguita ad un atto di carattere volontario (donazione), non necessitato da particolari contingenze, che pertanto non può essere posto a carico del ”, indi per cui “dalla situazione fotografata nelle autodichiarazioni del 2017 è CP_1 emerso che entra arti percepivano un'entrata idonea al proprio sostentamento, circostanza che ha trovato ulteriore conferma – per ciò che concerne la – nella volontaria cessione a titolo gratuito Pt_1 degli immobili ottenuti in sede di divisione parziale”.
La S.C. (Cass. Ordinanza n.24250/2021) ha, infatti avuto modo di chiarire che il dovere di solidarietà esistente anche tra ex coniugi deve necessariamente bilanciarsi con il principio di autoresponsabilità, in forza del quale ciascuno deve sfruttare le risorse che ha a disposizione per provvedere alle proprie necessità.
L'appellante, dunque, aveva a disposizione tutte le risorse necessarie per provvedere autonomamente al proprio sostentamento, tale per cui la presunta modifica in peius delle condizioni economico-patrimoniali, derivante dalla donazione degli immobili ottenuti in sede di divisione parziale, non può di certo addossarsi in capo all'ex coniuge.
A ciò si aggiunga che, nonostante la mancanza della dichiarazione dei redditi per i periodi di imposta 2022 e 2023, (cfr. autocertificazione depositata in data 15 novembre 2024), analizzando gli estratti conto in atti depositati dall'appellante è possibile constatare che per tutto l'anno 2022 e per parte dell'anno 2023 alla stessa siano pervenuti bonifici mensili di
€ 1.500,00 effettuati da “per affitto bottega Via Marina Parte_2
Garibaldi n.27” – nel frat – nonché numerosi bonifici – Controparte_2 negli anni 2022, 2023 e nel primo semestr (altro beneficiario CP_3 dell'atto di donazione) di vario ammontare;
dati di fatto che lasciano escludere anche il dedotto depauperamento per effetto delle donazioni, comprovando al contrario il mantenimento di fonti di reddito a favore della donante.
In ogni caso, anche a volere ipotizzare che la donna non abbia “mezzi adeguati”, non sussistono comunque, né sono stati addotti dall'interessata, elementi che facciano reputare che ella si trovi nella impossibilità di procurarseli, atteso che l'atto di donazione dell'intero patrimonio immobiliare può ragionevolmente configurarsi come comportamento sintomatico dell'assenza dei presupposti richiesti per il riconoscimento dell'assegno divorzile e, pertanto, con esso incompatibile.
Le condizioni economiche dell'onerato e la questione della (eventuale) disparità reddituale e patrimoniale tra le due parti costituisce, in questo quadro, solo uno degli elementi da tenere in considerazione ai sensi dell'art. 5, comma 6, legge 898/1970 e succ. mod., ai fini, però, della quantificazione dell'assegno e sempre che, prima, ne sia riconosciuto l'“an”, il quale si fonda sul dato della mancanza di “mezzi adeguati” ovvero su quello della
“impossibilità (per la parte richiedente) di procurarseli dovuta a ragioni oggettive”, dati che non sono stati (né l'uno, né l'altro) provati dalla sulla quale gravava il relativo Pt_1 onere probatorio.
L'insussistenza di mezzi adeguati e l'impossibilità della donna di procurarseli per ragioni oggettive è, quindi, un elemento fattuale rimasto privo di riscontro nel giudizio.
9 Giova peraltro sottolineare che i beni assegnati in sede di divisione parziale provengono tutti da un patrimonio familiare formato con gli apporti dell'appellato, non avendo mai parte appellante, per sua stessa ammissione, svolto alcuna attività lavorativa (cfr. pag.10 ricorso in appello): a tal proposito, la Corte di Cassazione (ordinanza n.29920/2022) ha avuto modo di chiarire che “in presenza di squilibrio di non modesta entità tra le condizioni economico-patrimoniali degli ex coniugi, laddove risulti che l'intero patrimonio dell'ex coniuge richiedente sia stato formato, durante il matrimonio, con il solo apporto dei beni dell'atro, si deve ritenere che sia stato già riconosciuto il ruolo endofamiliare dallo stesso svolto e sia stata realizzata con tali attribuzioni l'esigenza perequativa, per cui non è dovuto, in tali condizioni, l'assegno di divorzio”. Non sussiste, dunque, alcuna componente assistenziale che possa giustificare il riconoscimento dell'assegno di divorzio in capo all'appellante.
Per quel che concerne la componente compensativa, occorre fare riferimento ad un'altra recente pronuncia della S.C. (Cass. Sez. civ. Ordinanza n. 29920/2022), con la quale si è statuito che “condizione per l'attribuzione dell'assegno divorzile in funzione compensativa non è il fatto in sé che uno dei coniugi si sia dedicato prevalentemente alle cure domestiche e dei figli, né di per sé il divario
o lo squilibrio reddituale tra gli ex coniugi, o l'elevata capacità economica di uno dei due. Occorre piuttosto indagare sulle ragioni e conseguenze della scelta di uno dei coniugi, seppure condivisa con l'altro coniuge, di dedicarsi prevalentemente all'attività familiare (…). Quella scelta assume rilievo nei limiti in cui sia all'origine di aspettative professionali sacrificate e della rinuncia a realistiche occasioni professionali e reddituali che il richiedente ha l'onere di dimostrare in concreto”.
Per cui “Qualora l'attività endo-familiare fosse reputata di per sé meritevole di compensazione in sede post-coniugale a favore del coniuge che l'abbia svolta, si dovrebbe concludere irragionevolmente che l'attività professionale prestata dall'altro coniuge non sarebbe altrettanto idonea ad arrecare un analogo contributo alla formazione del patrimonio comune e individuale, anche quando abbia consentito alla famiglia di godere di un elevato tenore di vita e all'altro coniuge di beneficiare delle utilità e dei guadagni che potrebbero confluire nel patrimonio individuale del coniuge richiedente l'assegno, in sede di divisione a seguito dello scioglimento della comunione legale dei beni” (in questo senso Cass.n.11787/2021).
L'appellante si limita, anche in questa sede, così come nel giudizio di primo grado, ad allegare genericamente – e sul punto vi è contestazione della controparte – di essersi occupata della famiglia e dei figli, non supportando, però, tale allegazione con alcuna specifica richiesta istruttoria.
Grava, infatti, sul coniuge richiedente l'onere di provare di non essere stato in grado di rendersi autonomo senza sua colpa (Cass. civ. sez. VI, n.25646/2021) e, segnatamente, del fatto che l'assenza di propri e idonei redditi è dipesa dall'aver rinunciato, in ragione delle preminenti esigenze di cura ed assistenza alla famiglia, a specifiche prospettive di lavoro (Cass. civ. sez. VI, n.20920/2022).
Analogamente, come già ritenuto dal giudice di prime cure, la parte interessata non ha articolato alcuna istanza istruttoria volta a dimostrare il contributo fornito alla formazione del patrimonio comune durante la vita coniugale.
10 Pertanto, non essendo stato assolto l'onere della prova gravante sulla parte interessata, e non sussistendo i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile, la relativa domanda dovrà, anche nel presente grado di giudizio, essere rigettata.
Infine, per che quel concerne la regolamentazione delle spese, va da sé, alla luce delle argomentazioni esposte, che il rigetto integrale dell'appello impone il mantenimento della statuizione di primo grado relativa alla compensazione integrale delle spese di giudizio di quel grado.
§
L'appello va, dunque, integralmente rigettato.
Attesa la totale soccombenza nei confronti della controparte, in ossequio ai generali principi in materia, l'appellante va condannata al pagamento in favore dell'appellato, delle spese dell'odierno grado di giudizio, le quali si liquidano - tenuto conto del relativo scaglione (indeterminabile- complessità bassa), secondo parametri minimi, attesa la natura e l'entità delle questioni trattate - ai sensi del D.M. n. 55/14, come parzialmente modificato da ultimo con D.M. n. 147/2022 (in vigore dal 23 ottobre 2022), qui applicabile ratione temporis (secondo l'art. 6 del citato D.M. 147/22, invero, “le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”) e così nell'importo complessivo di €. 3.473,00 (di cui € 1.029,00 per la fase “studio”,
€ 709,00 per la fase introduttiva ed € 1.735,00 per la fase decisionale, non ravvisandosi- stante la natura del contenzioso- prestazioni direttamente riferibili alla fase istruttoria/trattazione) oltre spese generali nella misura del 15 % dei compensi, I.V.A. e C.P.A, come per legge.
A termini dell'art. 13 del T.U. n. 115 del 30.5.2002 e modif succ. (ed in particolare in riferimento a quella dettata dall'art. 17 della legge n. 228 del 24.12.2012, cd. “di stabilità” per l'anno 2013), secondo cui “… quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale
o incidentale, a norma del comma 1 bis …”, questa Corte dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente, con l'avvertenza che l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Messina, Prima sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , nei confronti di , Parte_1 Controparte_1 avverso la sentenza n. 917/2023, pubblicata in data 6 ottobre 2023, emessa dal Tribunale Civile di Barcellona P.G. nell'ambito del giudizio n. 1460/2015 R.G., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. Rigetta integralmente l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2. Condanna l'appellante, , al pagamento in favore dell'appellato, Parte_1
, dell di questo grado di giudizio, che si Controparte_1
11 liquidano in complessivi € 3.473,00 (ripartiti come in parte motiva), oltre rimborso spese generali nella misura del 15% ed IVA e CPA come per legge;
3. dà atto che sussistono i presupposti perché la parte appellante, in quanto soccombente ut supra, versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, con avvertenza per cui “… l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito …” della presente pronuncia. Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Messina nella camera di consiglio (svoltasi da remoto) del 14 gennaio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dott.ssa Maria Giuseppa Scolaro) (dott. Massimo Gullino)
Alla redazione della presente sentenza ha collaborato la dott.ssa Oriana Santoro (tirocinante ex art.73 D.L. n. 69/2013)
12
CORTE D'APPELLO DI MESSINA Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Messina, I sezione civile, riunita in camera di consiglio, composta dai magistrati: Dott. Massimo GULLINO Presidente Dott. Augusto SABATINI Consigliere Dott. Maria Giuseppa SCOLARO Consigliere Relatore
Ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 221/2024 R.G., vertente
T R A
nata a [...] il [...] (c.f. Parte_1 dente in Via Bevaceto n. 10, elettivamente domiciliata C.F._1 ini is. 106 presso il recapito professionale degli Avv.ti Guglielmo D'Anna e Luigi Bombaci che la rappresentano e difendono, congiuntamente e disgiuntamente, in virtù di procura in atti;
-Appellante-
CONTRO
, nato a [...] il [...] (c.f. Controparte_1 [...] residente in [...], elettiva C.F._2
(ME), piazza Cesare Battisti n. 19 dall'Avv. Francesco Giordano che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
-Appellato- e con l'intervento del rappresentante dell'ufficio del P.M. presso la Procura Generale di Messina;
-Interveniente ex lege-
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 917/2023, emessa dal Tribunale di Barcellona P.G., in data 04 ottobre 2023, depositata il 06 ottobre 2023, in materia di divorzio.
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI Per l'appellante: “1) nella forma ammettere e nel merito accogliere il presente appello;
2) per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza n. 917/2023 del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, a) in accoglimento dei motivi di gravame primo e secondo, previe le opportune declaratorie di legge, attribuire all'appellante l'assegno mensile di divorzio, da liquidarsi nell'importo di euro Parte_1
1.300,00, come disposto da codesta Ecc.ma Corte con la sentenza n. 330/2011, oppure nel diverso importo, maggiore o minore, che sarà ritenuto giusto e congruo, oltre interessi e rivalutazione, condannando l'appellato al relativo pagamento;
b) in accoglimento del terzo motivo di gravame, Controparte_1 condannare alla rifusione, in favore di , delle spese e dei compensi Controparte_1 Parte_1 del giudizio di primo grado, oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a.; 3) condannare l'appellato al pagamento, in favore dell'appellante, delle spese e dei compensi del presente giudizio di secondo grado, oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a.”.
Per l'appellato: “
1. Ritenere e dichiarare inammissibile e/o improcedibile il proposto appello, con conferma dell'impugnata sentenza;
2. Ritenere e dichiarare infondato nel merito il proposto appello e pertanto rigettare tutte le domande spiegate dalla signora , con conferma della impugnata sentenza;
Pt_1
3. ritenere e dichiarare infondata la richiesta di assegno di i € 1.300,00 oltre che per l'insussistenza dei presupposti di legge, anche in considerazione delle condizioni patrimoniali degli ex coniugi;
4. Con vittoria di spese e compensi.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 26.08.2015, adiva il Tribunale di Controparte_1
Barcellona P.G. al fine di ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio civile concordatario, contratto in regime di comunione di beni con Parte_1 celebrato in Milazzo in data 24.04.1976 e trascritto nel registro deg Comune di Milazzo al numero 35 parte II serie A.
Il ricorrente, in particolare, deduceva:
- Che dall'unione coniugale erano nati tre figli: (26.01.1977), Per_1 Per_2
(23.12.1980) e (17.11.1989), ormai maggio Per_3
- Che, con sent 9/2010 – del 25.05.2010 – il Tribunale di Barcellona P.G. aveva pronunciato la separazione giudiziale tra i coniugi, disponendo l'obbligo di mantenimento a favore di nella misura di € 1.000,00 mensili Parte_1 ed a favore del solo figlio di € 500,00 mensili, oltre l'obbligo Per_3 di contribuzione alle spes narie nell'interesse di quest'ultimo nella misura del 50% ciascuno, ed assegnava alla il piano cantinato e al il primo Pt_1 CP_1 piano della casa coniugale;
- Che, con sentenza n. 330/2011, depositata il 12.07.2011, la Corte di Appello di Messina, in parziale riforma della decisione gravata, aveva disposto di elevare ad € 1.300,00 mensili l'assegno di mantenimento in favore della moglie e ad € 700,00 mensili l'assegno in favore del figlio;
Per_3
- Che, dalla comparizione dei coni nzi al Presidente del Tribunale di Barcellona P.G., avvenuta nell'anno 2003, la separazione si era protratta
2 ininterrottamente, né vi era possibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale dei coniugi. Sulla scorta di tali deduzioni, il ricorrente chiedeva, oltre la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la revoca dell'assegno di mantenimento stabilito a sua carico e a favore della deducendo all'uopo un peggioramento delle proprie condizioni Pt_1 economiche rispetto a quelle fatte oggetto di valutazione nella fase di separazione ed un miglioramento delle condizioni economiche della coniuge, a seguito dell'attribuzione in via esclusiva di alcuni beni prima ricadenti in comunione legale;
nonché la revoca dell'assegno di mantenimento a favore del figlio , maggiorenne ma non ancora Per_3 economicamente autosufficiente o, in subordine, la sua riduzione ad importo non superiore a € 250,00.
Si costituiva, con memoria difensiva, in data 24.11.2015, la quale, Parte_1 aderendo alla domanda di divorzio, al contempo, cont carattere patrimoniale formulate da controparte. Nello specifico, la resistente deduceva l'insussistenza dell'asserito peggioramento delle condizioni economiche del , CP_1 anch'egli destinatario di una quota dei beni ricadenti in comunione legale;
rilevava , che il ricorrente continuava a detenere altri beni non rientrati nella divisione parziale della comunione legale, traendone in via esclusiva i frutti (in particolare gli esercizi di Lipari e RO). Chiedeva, pertanto, l'attribuzione in proprio favore dell'assegno divorzile dello stesso importo stabilito dalla Corte d'Appello di Messina, pari ad € 1.300,00 mensili, nonché la conferma dell'assegno di mantenimento stabilito in favore del figlio Per_3 nella misura di € 750,00 mensili.
Sentite le parti ed esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, con ordinanza del 18.03.2016, ritenendo mutate le condizioni economiche del ricorrente, il Presidente del Tribunale riduceva provvisoriamente il solo assegno di mantenimento disposto in favore della da € 1.300,00 ad € 750,00, confermando l'importo del mantenimento in Pt_1 favor lio . Per_3
Instaurata la fase contenziosa di merito, interveniva – in data 20.07.2016 - la sentenza non definitiva n.414/2016 con la quale il Tribunale pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Rimessa la causa sul ruolo, concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., il GI, con ordinanza del 25.10.2017, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava l'udienza per la precisazione delle conclusioni.
A seguito della precisazione delle conclusioni delle parti, all'udienza del 28.02.2023 la causa veniva assunta in riserva decisoria con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Con sentenza n.1917/2023, pronunciata il 4.10.2023 e pubblicata il 6.10.2023, il Tribunale di Barcellona P.G., definitivamente pronunciando:
- Rigetta la domanda di riconoscimento dell'assegno di divorzio proposta da;
Parte_1
- Revoca l'assegno di mantenimento posto a carico di e a fa Controparte_1 Per_3
3 - Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
§
Con ricorso del 23.02.2024, impugnava la citata sentenza per i motivi Parte_1 che verranno meglio espost
Con comparsa di costituzione, del 29.05.2024, si costituiva , come sopra Controparte_1 rappresentato, il quale, contestando tutte le deduzioni avversarie, chiedeva la conferma dell'impugnata sentenza.
La Corte di Appello, all'udienza dell'8.07.2024, venuto a scadere il termine fissato per la trattazione scritta della causa ex art. 127-ter c.p.c. (così come introdotto dal D. Leg.vo 10.10.2022 n. 149), mediante scambio e deposito telematico di note, rilevata la regolare istaurazione del contradditorio tra le parti, avuto riguardo alla natura della causa rinviava per la decisione all'udienza del 25.11.2024 con assegnazione alle parti di termine fino a 10 giorni prima della suddetta data per il deposito di note difensive, ex art. 473 bis.34 c.p.c.
All'esito di tale udienza, svoltasi in modalità cartolari, la Corte, rilevato il deposito di note scritte di trattazione di entrambe le parti contenenti la precisazione delle conclusioni, assumeva la causa in decisione senza termini per comparse conclusionali, attesa la natura del contenzioso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Stante la loro intrinseca connessione è possibile trattare unitariamente i motivi di doglianza formulati dall'appellante.
Più nel dettaglio:
1. Con il primo motivo di appello, l'appellante lamenta la violazione o falsa applicazione di norme di diritto (art. 5 comma 6 L.898/1970; artt. 2727 e 2729 c.c.) relativamente al capo della sentenza impugnata corrispondente alla pronuncia di rigetto della domanda di riconoscimento dell'assegno divorzile da lei proposta nel primo grado di giudizio. Ad avviso della nel caso de quo, il Tribunale avrebbe sottoposto a Pt_1 valutazione solta e condizioni economiche, omettendone il raffronto con quelle dell'ex coniuge. In altri termini, sostiene l'appellante che il primo decidente non abbia effettuato alcuna verifica circa lo squilibrio economico – patrimoniale e reddituale – sussistente tra le parti, che le avrebbe consentito il riconoscimento dell'assegno divorzile da lei richiesto. L'appellante lamenta, inoltre, che il Tribunale abbia attenzionato l'atto di divisione parziale del patrimonio coniugale soltanto per esaltare il valore dei beni ad essa assegnati, senza considerare che all'appellato ne sono stati attribuiti altri di uguale valore e pregio, il che non avrebbe consentito al primo decidente di osservare che
“essendo le rispettive attribuzioni fra gli ex coniugi di eguale valore, nessuna di esse è valsa ad
4 incidere sullo squilibrio economico preesistente, che è rimasto intatto con variazione in peius in danno dell'appellante”. Per di più, sostiene la che nel ragionamento adottato dal Tribunale a Pt_1 sostengo dell'impugnata a vi sia un'altra notevole “discrepanza”: la cessione di attività e beni operata dall'appellato in favore dei figli (la cessione del ramo d'azienda dell'ottica Fiorentina di Milazzo alla figlia e dell'altra attività Per_2 commerciale su RO al figlio ) è stata ri plicitamente fonte Per_3 di modificazione in peius delle con onomiche-patrimoniali dell'appellato; mentre, al contrario, la donazione degli immobili posta in essere dall'appellante in favore dei figli e ha rappresentato – a detta del primo decidente - Per_1 Per_3 una “decurtazio o guita da un atto di carattere volontario (donazione), non necessitato da particolari contingenze, che pertanto non può essere posto a carico del ”. CP_1
È dunque sulla base di un'incompleta valutazione delle condizioni e d metri richiesti per l'attribuzione dell'assegno divorzile che il Tribunale avrebbe rigettato la richiesta avanzata dalla in primo grado. Pt_1
2. Con il secondo motivo di doglianza, l'appellante lamenta la violazione o falsa applicazione di norme di diritto (art. 5 comma 6 L.898/1970; artt. 2727 e 2729 c.c.) in ordine al criterio del contributo personale ed economico di ciascuno dei coniugi nella conduzione familiare e nella formazione dei patrimoni personale e familiare. Richiamando la consolidata giurisprudenza sul punto (ex plurimis: Cass. S.U. n.18287/2018), la ritiene che il primo decidente sia incorso in errore Pt_1 allorquando ha ri he la stessa non abbia “specificatamente dimostrato la riconducibilità dell'asserito divario patrimoniale alle rinunce effettuate ed alle aspettative sacrificate in favore del contributo dato alla vita coniugale e familiare”. In particolare, chiarisce che la prova del contributo fornito dal coniuge – richiedente l'assegno – alla formazione del patrimonio familiare e/o di quello dell'altro coniuge ben può essere fornita mediante presunzioni;
richiamando sul punto diversi dati (quali la lunga durata di quarant'anni del matrimonio, la presenza di figli, la giovane età dei coniugi al momento delle nozze, l'età del coniuge “più debole” al momento della separazione) che assurgerebbero alla dignità di presunzioni gravi, precise e concordanti, la cui combinazione varrebbe ad integrare la prova indiziaria ex. artt. 2727 e s.s. c.c. In altri termini, l'appellante evidenzia che il matrimonio di così lunga durata, nel corso del quale l'appellato è stato quotidianamente impegnato nello svolgimento della propria attività lavorativa autonoma senza definiti limiti di orario, si è potuto consolidare solo perché la stessa, in virtù di una concorde volontà del marito e – a suo dire – “per scelta necessitata”, si è dedicata alla cura della famiglia e alla crescita della prole.
3. Con il terzo motivo di appello l'appellante lamenta la violazione o falsa applicazione di norme di diritto (art. 92 c.p.c.) in ordine alla regolamentazione delle spese processuali. La censura la sentenza appellata nella parte in cui ha disposto la Pt_1 co one integrale delle spese processuali tra le parti. Ritenendo, dunque, 5 sussistenti i presupposti per la corresponsione dell'assegno di divorzio in suo favore, in accoglimento della propria domanda, chiede una pronuncia di maggiore favore per sé, con conseguente condanna della controparte alla rifusione delle spese processuali.
Ciò premesso si ritiene utile dare brevemente conto delle regole giuridiche che presiedono l'istituto dell'assegno divorzile così come fissate nella più recente evoluzione giurisprudenziale, essendo le stesse decisive ai fini della soluzione della presente contesa.
La ricostruzione non può che prendere le mosse dall'art. 5 comma 6, legge 898/1970, il quale, dopo l'indicazione di un preciso parametro per il riconoscimento del diritto all'assegno medesimo (“an debeatur”)– ovvero la mancata disponibilità di mezzi adeguati o, comunque, l'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive in capo al richiedente – passa ad enunciare alcuni criteri da utilizzare per la determinazione dell'assegno divorzile (“quantum debeatur”)– quali le condizioni e i redditi dei coniugi, le ragioni della decisione, il contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno e di quello comune –, i quali dovranno essere valutati tutti anche in rapporto alla durata del matrimonio.
Nella giurisprudenza tradizionale la nozione di “adeguatezza dei mezzi” è stata per molto tempo intesa come funzionale alla tendenziale conservazione del tenore di vita matrimoniale, desumibile dalle condizioni economiche del coniuge destinatario della domanda principalmente all'esito del confronto reddituale tra i coniugi al momento della decisione (in tal senso si era espressa sostanzialmente la sentenza delle Sezioni Unite n. 11490 del 1990).
Tuttavia, le numerose critiche mosse a questo parametro hanno portato ad un progressivo mutamento dell'orientamento della giurisprudenza di legittimità, che lo ha sostituito con il criterio “dell'indipendenza economica”, intesa come possibilità di vita dignitosa da valutare in base alle indicazioni provenienti dalla coscienza collettiva e, dunque, né bloccata alla soglia della pura sopravvivenza, né eccedente il livello della normalità (Cass., Civ. nn. 3015/2018, 11504/2017).
In tempi recenti, le Sezioni Unite si sono occupate della questione (Sent. n.18287/2018), dando vita ad un orientamento ormai ampiamente consolidato nelle pronunce successive, che ha segnatamente confermato che:
- L'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge svolge una funzione assistenziale e, contemporaneamente, compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5 comma 6 L. 898/1970: come tale richiede “l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto”;
- La sua attribuzione è volta a consentire al beneficiario non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, quanto piuttosto 6 il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, tenendo conto, in particolare, delle aspettative professionali sacrificate;
- La funzione equilibratrice non è finalizzata alla ricostruzione del tenore di vita endo- coniugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge, economicamente più debole, alla formazione del patrimonio di famiglia e di quello personale degli ex coniugi.
In altri termini, le regole fissate dall'arresto delle S.U. in materia hanno:
- negato rilievo al tradizionale parametro del mantenimento del tenore di vita avuto in costanza di matrimonio;
- posto a carico del richiedente l'onere di provare l'esistenza delle condizioni legittimanti l'attribuzione e la quantificazione dell'assegno (diversamente da quanto avveniva in passato, ove si configurava a carico del coniuge potenzialmente obbligato il dovere di provare l'insussistenza delle relative condizioni);
- riconosciuto all'assegno di divorzio una finalità, oltre che assistenziale, anche compensativa o perequativa nei casi in cui sia fornita la prova – da parte del richiedente – che la sperequazione reddituale esistente all'epoca del divorzio sia stata causata direttamente dalle scelte di vita concordate dagli ex coniugi, per effetto delle quali l'uno abbia sacrificato le proprie aspettative professionali e reddituali per dedicarsi interamente alla famiglia, in tal modo contribuendo, in maniera decisiva, alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio di ciascuno e di quello comune (Cass. Civ., nn. 10781 e10782 del 2019).
Tale orientamento ha trovato conferma anche nella più recente giurisprudenza di legittimità (Cfr. Cassazione civile, Sez. 1 -, Ordinanza n. 9144 del 31/03/2023 - Rv. 667564 – 01)-: In tema di attribuzione dell'assegno divorzile e in considerazione della sua funzione assistenziale e, in pari misura, compensativa e perequativa, il giudice del merito deve accertare l'impossibilità dell'ex coniuge richiedente di vivere autonomamente e dignitosamente e la necessità di compensarlo per il particolare contributo dato, durante la vita matrimoniale, alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge, nella constatata sussistenza di uno squilibrio patrimoniale tra gli ex coniugi che trovi ragione nelle scelte fatte "manente matrimonio", idonee a condurre l'istante a rinunciare a realistiche occasioni professionali-reddituali, la cui prova in giudizio spetta al richiedente”.
Il caso in esame va dunque vagliato tenendo presenti questi essenziali approdi giurisprudenziali, laddove evidentemente non è dato più alcun rilievo né al mutamento o meno delle condizioni economiche dei divorzianti rispetto all'epoca della (pregressa) separazione personale, né tanto meno alla garanzia del mantenimento del medesimo
“tenore di vita goduto in costanza di matrimonio”, parametro (quest'ultimo) ormai superato dal citato arresto giurisprudenziale delle Sezioni Unite (anno 2018) che espressamente ha statuito come la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi (anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile) non sia finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endo-coniugale, ma al riconoscimento del contributo
7 fornito dal richiedente nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate, la cui prova spetta a costui offrire.
Orbene, nella fattispecie concreta, il Tribunale nella sentenza impugnata ha fatto buon governo delle regole che presiedono, in siffatta materia, la distribuzione dell'onere della prova.
Come emerge dai contributi giurisprudenziali sopra richiamati è, invero, onere della parte richiedente la prova della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile, che si declina nell'onere “di indicare specificamente e dimostrare nel giudizio” non solo la carenza della autosufficienza economica (in cui si sostanzia la portata assistenzialistica dell'assegno) ma anche l'esistenza di uno squilibrio reddituale tra gli ex coniugi che sia conseguenza della scelta, seppure condivisa, di colui che chiede l'assegno, di essersi dedicato prevalentemente all'attività familiare così sacrificando le proprie aspettative professionali e reddituali (in cui si sostanzia la portata equilibratrice e compensativa dell'assegno medesimo).
Ebbene, il primo decidente, dopo aver dato conto dell'evoluzione giurisprudenziale che ha interessato l'art. 5 comma 6 L. 898/1970, ha ritenuto non adeguatamente dimostrata l'allegazione della circa l'insussistenza di risorse patrimoniali e finanziarie proprie Pt_1
e idonee ad assicurarne un dignitoso sostentamento.
Più nel dettaglio, il Tribunale ha evidenziato - sulla scorta dei documenti in atti (“atto di divisione parziale” all. 5 fascicolo di parte ricorrente) – che l'odierna appellante, al momento della proposizione della domanda in primo grado, risultava proprietaria di tre fabbricati siti nel Comune di Milazzo, tra cui:
- una consistenza immobiliare costituita da una villa a due elevazioni fuori terra - adibita a casa familiare -, con annessa Corte, composta da 10 vani al piano terra e 7 vani e mezzo al primo piano, da un locale deposito al seminterrato primo, della superficie catastale di metri quadrati sessantasei (mq.66) e da un locale garage al piano terra, della superficie di metri quadrati quarantacinque (mq.45), dalla rendita catastale complessiva di €1.664,23;
- e due locali commerciali concessi in affitto per un importo di circa € 3.000.
Patrimonio immobiliare – chiarisce il primo decidente - che, nell'anno 2020 e dunque nelle more del giudizio di primo grado (cfr. atto di donazione), è stato volontariamente donato dalla - la quale si è riservata il solo diritto d'uso e d'abitazione - a favore dei figli Pt_1
. Per_1 Per_3
È, dunque, sulla base delle evidenze documentali che il giudice di prima istanza ha rilevato una specifica capacità reddituale dell'appellante, la quale traeva dal patrimonio immobiliare
- ivi compresi gli affitti dei due locali commerciali siti in Milazzo – la propria liquidità.
Ciò detto, considerando che l'attribuzione dell'assegno divorzile richiede “l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge richiedente e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive” non può che condividersi quanto evidenziato dal primo decidente in merito alla
8 decurtazione patrimoniale posta in essere dall'appellante: che “è conseguita ad un atto di carattere volontario (donazione), non necessitato da particolari contingenze, che pertanto non può essere posto a carico del ”, indi per cui “dalla situazione fotografata nelle autodichiarazioni del 2017 è CP_1 emerso che entra arti percepivano un'entrata idonea al proprio sostentamento, circostanza che ha trovato ulteriore conferma – per ciò che concerne la – nella volontaria cessione a titolo gratuito Pt_1 degli immobili ottenuti in sede di divisione parziale”.
La S.C. (Cass. Ordinanza n.24250/2021) ha, infatti avuto modo di chiarire che il dovere di solidarietà esistente anche tra ex coniugi deve necessariamente bilanciarsi con il principio di autoresponsabilità, in forza del quale ciascuno deve sfruttare le risorse che ha a disposizione per provvedere alle proprie necessità.
L'appellante, dunque, aveva a disposizione tutte le risorse necessarie per provvedere autonomamente al proprio sostentamento, tale per cui la presunta modifica in peius delle condizioni economico-patrimoniali, derivante dalla donazione degli immobili ottenuti in sede di divisione parziale, non può di certo addossarsi in capo all'ex coniuge.
A ciò si aggiunga che, nonostante la mancanza della dichiarazione dei redditi per i periodi di imposta 2022 e 2023, (cfr. autocertificazione depositata in data 15 novembre 2024), analizzando gli estratti conto in atti depositati dall'appellante è possibile constatare che per tutto l'anno 2022 e per parte dell'anno 2023 alla stessa siano pervenuti bonifici mensili di
€ 1.500,00 effettuati da “per affitto bottega Via Marina Parte_2
Garibaldi n.27” – nel frat – nonché numerosi bonifici – Controparte_2 negli anni 2022, 2023 e nel primo semestr (altro beneficiario CP_3 dell'atto di donazione) di vario ammontare;
dati di fatto che lasciano escludere anche il dedotto depauperamento per effetto delle donazioni, comprovando al contrario il mantenimento di fonti di reddito a favore della donante.
In ogni caso, anche a volere ipotizzare che la donna non abbia “mezzi adeguati”, non sussistono comunque, né sono stati addotti dall'interessata, elementi che facciano reputare che ella si trovi nella impossibilità di procurarseli, atteso che l'atto di donazione dell'intero patrimonio immobiliare può ragionevolmente configurarsi come comportamento sintomatico dell'assenza dei presupposti richiesti per il riconoscimento dell'assegno divorzile e, pertanto, con esso incompatibile.
Le condizioni economiche dell'onerato e la questione della (eventuale) disparità reddituale e patrimoniale tra le due parti costituisce, in questo quadro, solo uno degli elementi da tenere in considerazione ai sensi dell'art. 5, comma 6, legge 898/1970 e succ. mod., ai fini, però, della quantificazione dell'assegno e sempre che, prima, ne sia riconosciuto l'“an”, il quale si fonda sul dato della mancanza di “mezzi adeguati” ovvero su quello della
“impossibilità (per la parte richiedente) di procurarseli dovuta a ragioni oggettive”, dati che non sono stati (né l'uno, né l'altro) provati dalla sulla quale gravava il relativo Pt_1 onere probatorio.
L'insussistenza di mezzi adeguati e l'impossibilità della donna di procurarseli per ragioni oggettive è, quindi, un elemento fattuale rimasto privo di riscontro nel giudizio.
9 Giova peraltro sottolineare che i beni assegnati in sede di divisione parziale provengono tutti da un patrimonio familiare formato con gli apporti dell'appellato, non avendo mai parte appellante, per sua stessa ammissione, svolto alcuna attività lavorativa (cfr. pag.10 ricorso in appello): a tal proposito, la Corte di Cassazione (ordinanza n.29920/2022) ha avuto modo di chiarire che “in presenza di squilibrio di non modesta entità tra le condizioni economico-patrimoniali degli ex coniugi, laddove risulti che l'intero patrimonio dell'ex coniuge richiedente sia stato formato, durante il matrimonio, con il solo apporto dei beni dell'atro, si deve ritenere che sia stato già riconosciuto il ruolo endofamiliare dallo stesso svolto e sia stata realizzata con tali attribuzioni l'esigenza perequativa, per cui non è dovuto, in tali condizioni, l'assegno di divorzio”. Non sussiste, dunque, alcuna componente assistenziale che possa giustificare il riconoscimento dell'assegno di divorzio in capo all'appellante.
Per quel che concerne la componente compensativa, occorre fare riferimento ad un'altra recente pronuncia della S.C. (Cass. Sez. civ. Ordinanza n. 29920/2022), con la quale si è statuito che “condizione per l'attribuzione dell'assegno divorzile in funzione compensativa non è il fatto in sé che uno dei coniugi si sia dedicato prevalentemente alle cure domestiche e dei figli, né di per sé il divario
o lo squilibrio reddituale tra gli ex coniugi, o l'elevata capacità economica di uno dei due. Occorre piuttosto indagare sulle ragioni e conseguenze della scelta di uno dei coniugi, seppure condivisa con l'altro coniuge, di dedicarsi prevalentemente all'attività familiare (…). Quella scelta assume rilievo nei limiti in cui sia all'origine di aspettative professionali sacrificate e della rinuncia a realistiche occasioni professionali e reddituali che il richiedente ha l'onere di dimostrare in concreto”.
Per cui “Qualora l'attività endo-familiare fosse reputata di per sé meritevole di compensazione in sede post-coniugale a favore del coniuge che l'abbia svolta, si dovrebbe concludere irragionevolmente che l'attività professionale prestata dall'altro coniuge non sarebbe altrettanto idonea ad arrecare un analogo contributo alla formazione del patrimonio comune e individuale, anche quando abbia consentito alla famiglia di godere di un elevato tenore di vita e all'altro coniuge di beneficiare delle utilità e dei guadagni che potrebbero confluire nel patrimonio individuale del coniuge richiedente l'assegno, in sede di divisione a seguito dello scioglimento della comunione legale dei beni” (in questo senso Cass.n.11787/2021).
L'appellante si limita, anche in questa sede, così come nel giudizio di primo grado, ad allegare genericamente – e sul punto vi è contestazione della controparte – di essersi occupata della famiglia e dei figli, non supportando, però, tale allegazione con alcuna specifica richiesta istruttoria.
Grava, infatti, sul coniuge richiedente l'onere di provare di non essere stato in grado di rendersi autonomo senza sua colpa (Cass. civ. sez. VI, n.25646/2021) e, segnatamente, del fatto che l'assenza di propri e idonei redditi è dipesa dall'aver rinunciato, in ragione delle preminenti esigenze di cura ed assistenza alla famiglia, a specifiche prospettive di lavoro (Cass. civ. sez. VI, n.20920/2022).
Analogamente, come già ritenuto dal giudice di prime cure, la parte interessata non ha articolato alcuna istanza istruttoria volta a dimostrare il contributo fornito alla formazione del patrimonio comune durante la vita coniugale.
10 Pertanto, non essendo stato assolto l'onere della prova gravante sulla parte interessata, e non sussistendo i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile, la relativa domanda dovrà, anche nel presente grado di giudizio, essere rigettata.
Infine, per che quel concerne la regolamentazione delle spese, va da sé, alla luce delle argomentazioni esposte, che il rigetto integrale dell'appello impone il mantenimento della statuizione di primo grado relativa alla compensazione integrale delle spese di giudizio di quel grado.
§
L'appello va, dunque, integralmente rigettato.
Attesa la totale soccombenza nei confronti della controparte, in ossequio ai generali principi in materia, l'appellante va condannata al pagamento in favore dell'appellato, delle spese dell'odierno grado di giudizio, le quali si liquidano - tenuto conto del relativo scaglione (indeterminabile- complessità bassa), secondo parametri minimi, attesa la natura e l'entità delle questioni trattate - ai sensi del D.M. n. 55/14, come parzialmente modificato da ultimo con D.M. n. 147/2022 (in vigore dal 23 ottobre 2022), qui applicabile ratione temporis (secondo l'art. 6 del citato D.M. 147/22, invero, “le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”) e così nell'importo complessivo di €. 3.473,00 (di cui € 1.029,00 per la fase “studio”,
€ 709,00 per la fase introduttiva ed € 1.735,00 per la fase decisionale, non ravvisandosi- stante la natura del contenzioso- prestazioni direttamente riferibili alla fase istruttoria/trattazione) oltre spese generali nella misura del 15 % dei compensi, I.V.A. e C.P.A, come per legge.
A termini dell'art. 13 del T.U. n. 115 del 30.5.2002 e modif succ. (ed in particolare in riferimento a quella dettata dall'art. 17 della legge n. 228 del 24.12.2012, cd. “di stabilità” per l'anno 2013), secondo cui “… quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale
o incidentale, a norma del comma 1 bis …”, questa Corte dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente, con l'avvertenza che l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Messina, Prima sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , nei confronti di , Parte_1 Controparte_1 avverso la sentenza n. 917/2023, pubblicata in data 6 ottobre 2023, emessa dal Tribunale Civile di Barcellona P.G. nell'ambito del giudizio n. 1460/2015 R.G., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. Rigetta integralmente l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2. Condanna l'appellante, , al pagamento in favore dell'appellato, Parte_1
, dell di questo grado di giudizio, che si Controparte_1
11 liquidano in complessivi € 3.473,00 (ripartiti come in parte motiva), oltre rimborso spese generali nella misura del 15% ed IVA e CPA come per legge;
3. dà atto che sussistono i presupposti perché la parte appellante, in quanto soccombente ut supra, versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, con avvertenza per cui “… l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito …” della presente pronuncia. Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Messina nella camera di consiglio (svoltasi da remoto) del 14 gennaio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dott.ssa Maria Giuseppa Scolaro) (dott. Massimo Gullino)
Alla redazione della presente sentenza ha collaborato la dott.ssa Oriana Santoro (tirocinante ex art.73 D.L. n. 69/2013)
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