Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 20/05/2025, n. 908 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 908 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, in funzione di
Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Vincenzo Lo Feudo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1067/2025 RG
TR
, rappresentato e difeso dall'avv. GIUSEPPE Parte_1
CHIAPPETTA
ricorrente
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso CP_1 dagli avv. UMBERTO FERRATO e GILDA AVENA
resistente
Oggetto: prestazioni assistenziali
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito dell'espletamento dell'Accertamento Tecnico Preventivo proposto dal Sig. volto ad ottenere l'accertamento dei requisiti Parte_1 sanitari necessari al riconoscimento della pensione di inabilità civile, dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni e dell'atto di dissenso, il ricorrente ha depositato, ai sensi dell'art 445 bis comma VI c.p.c., l'odierno ricorso, nel quale ha dedotto ed eccepito che l'elaborato peritale svolto nella fase di ATPO è estremamente lacunoso in ordine all'affermata insussistenza dei requisiti sanitari richiesti per la suddetta prestazione.
Ha, quindi, concluso perché si accertasse la sussistenza del requisito sanitario previsto per la pensione di inabilità civile.
1
Veniva fissata per la decisone l'udienza del 19.05.2025, sostituita, ex art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note di scritte con provvedimento comunicato alle parti.
La parte ricorrente depositava le note scritte in sostituzione dell'udienza nella data del 02.05.2025, la parte convenuta il 09.05.2025.
Preliminarmente, giova precisare la natura giuridica del giudizio sottoposto all'esame del Tribunale.
Si tratta, secondo l'orientamento condiviso da questo giudice, della fase eventuale del procedimento instaurato ex art. 445 bis c.p.c., I co e, pertanto, volta esclusivamente alla verifica delle condizioni sanitarie legittimanti le prestazioni di invalidità.
Esulano, dunque, dal “thema decidendum et probandum”, i requisiti socioeconomici richiesti dalla legge per il riconoscimento delle diverse provvidenze e, di conseguenza, devono reputarsi inammissibili le domande di condanna dell' all'erogazione della prestazione ed al pagamento dei CP_1 ratei insoluti.
In tal senso depone la lettera dell'art. 445 bis c.p.c., che impone, a pena di inammissibilità, l'indicazione in ricorso dei “motivi della contestazione”.
Evidente, pertanto, l'intenzione del legislatore di consentire un approfondimento giudiziale delle sole condizioni cliniche della parte ricorrente, configurando il giudizio proprio come diretto alla esplicitazione delle contestazioni - che, nella prima fase del procedimento, possono assumere anche i tratti della genericità e dell'impegno alla proposizione del successivo ricorso - alle conclusioni medico legali espresse nell'elaborato peritale.
Depone, altresì, nel medesimo senso anche il rapporto di alternatività che intercorre tra l'omologa giudiziale delle conclusioni del CTU - quale esito positivo della domanda ex art. 445 c.p.c. - ed il giudizio instaurato a
2 seguito di dissenso. Dovendosi il giudice esprimere, in sede di omologa, sul solo requisito sanitario analogamente dovrà fare in sede di opposizione ad
ATP per il predetto rapporto di alternatività tra le due ipotesi.
Infine, la tesi sin qui esposta risulta confortata dall'ultimo comma dell'art. 445 c.p.c., con il quale si sancisce l'inappellabilità della sentenza che definisce il giudizio, in antitesi con i principi generali che regolano il giudizio ordinario ex art. 442 c.p.c. e a conferma del carattere speciale del giudizio di opposizione ad ATP dal contenuto ristretto alla valutazione delle condizioni sanitarie, piuttosto che all'accertamento di un diritto (cfr.
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sentenza n. 568/2023 del
16.03.2023)
Tanto premesso, rileva il Tribunale che l'opposizione è tempestiva.
Dal fascicolo della fase di ATPO risulta, infatti, che a seguito di decreto del giudice di concessione del termine di trenta giorni per le contestazioni, emesso e comunicato il 04.02.2025, la parte istante ha depositato in cancelleria la dichiarazione di dissenso il 12.02.2025, seguita dal ricorso depositato il giorno 07.03.2025.
Nel merito l'opposizione è infondata e deve, pertanto, essere respinta.
Nel caso di specie il CTU, dott. (nominato in sede di Persona_1
ATPO) con procedimento logico ed immune da vizi, ha accertato che il ricorrente è affetto dalle seguenti patologie: “esiti di prostatectomia radicale
(01/2022) per adenocarcinoma acinare prostatico Gleason 6, con associate incontinenza urinaria e disfunzione erettile, in attuale follow up: 70% (cfr. riferimento tabellare 9323 “neoplasie a prognosi favorevole con grave compromissione funzionale”: 70%); glaucoma binoculare con visus corretto in OD
6/10 e visus corretto in OS 9-10/10: 10% (cfr. riferimento tabellare 5107
“glaucoma congenito”: 10%); - spondiloartrosi a lieve incidenza funzionale in soggetto normopeso (BMI 24,91%): 20% (cfr. riferimento tabellare 7001 “anchilosi di rachide totale”: 75%; ipertensione arteriosa ed evidenza strumentale di insufficienza aortio-mitralica di grado lieve: 25% (cfr. riferimento tabellare 6441
3 “miocardiopatie o valvulopatie con insufficienza cardiaca lieve (I classe NYHA):
21-30”.
In applicazione della formula riduzionistica il CTU ha accertato una invalidità complessiva dell'85%.
Il ricorrente contesta, quanto alla patologia neoplastica, l'applicazione del codice 9323, ritenendo che il CTU avrebbe dovuto riconoscere il codice 9325
(neoplasie a prognosi infausta o probabilmente sfavorevole nonostante asportazione chirurgica) che prevede, anche solo, appunto, in caso di prognosi probabilmente sfavorevole, una percentuale fissa del 100%.
La parte ricorrente, tuttavia, non spiega perché la prognosi dovrebbe considerarsi probabilmente sfavorevole, a fronte della diversa valutazione espressa dal CTU sulla base dei dati documentali (“…si rappresenta che la documentazione medica allegata al fascicolo ha escluso la presenza di recidive locali
e/o di localizzazioni metastatiche;
non è stata inoltre documentata la necessità di trattamenti radio-chemioterapici…”, pag. 7 della relazione di consulenza); né le certificazioni prodotte nella presente fase del procedimento evidenziano una condizione mutata rispetto a quella accertata in sede di visita medico legale.
Le altre patologie (oculare e lombare) documentate dalla certificazione da ultimo prodotte sono state già valutate dall'Ausiliare nominato nella fase sommaria e non vengono dedotti aggravamenti tali da giustificare l'applicazione di codici diversi o di più elevate percentuali.
Il ricorso, pertanto, deve essere respinto.
In presenza della dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. le spese di lite vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Rigetta l'opposizione.
Dichiara irripetibili le spese di lite.
Cosenza, 20/05/2025
IL GIUDICE dott. Vincenzo Lo Feudo
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