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Decreto 12 febbraio 2025
Decreto 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, decreto 12/02/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4153/2024
Tribunale Ordinario di Napoli Nord
SEZIONE LAVORO
Decreto di omologa
ex art. 445 bis co. 5 c.p.c. Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro ed in persona del dott.
Giannicola Paladino;
esaminati gli atti del proc. R.G. n. 4153/2024,
RICORRENTE: nato ad [...] il [...] c.f. Controparte_1
C.F._1
DIFENSORE: , Parte_1 nei confronti dell CP_2
Preso atto che nessuna delle parti ha depositato atto scritto di contestazione della relazione del consulente tecnico d'ufficio entro il termine perentorio fissato ai sensi dell'art. 445 bis co. 4 c.p.c., come emerge dalla consultazione del fascicolo telematico;
ritenuto di non dover procedere ai sensi dell'art. 196 c.p.c.;
O M O L O G A
l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico d'ufficio:
• PRESTAZIONE RICHIESTA: pensione di inabilità civile
• SUSSISTENZA DEL REQUISITO SANITARIO: Si con decorrenza dal aprile 2024
SPESE
• Compensa le spese di lite tra le parti in considerazione dello spostamento della decorrenza a data coeva al deposito del ricorso;
• Pone definitivamente a carico dell il costo dell'accertamento peritale, liquidato CP_2 come da separato decreto.
Manda alla cancelleria di darne comunicazione alle parti costituite.
Aversa, 11/02/2025
Il Giudice del Lavoro
dott. Giannicola Paladino
Tribunale Ordinario di Napoli Nord
SEZIONE LAVORO
Decreto di omologa
ex art. 445 bis co. 5 c.p.c. Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro ed in persona del dott.
Giannicola Paladino;
esaminati gli atti del proc. R.G. n. 4153/2024,
RICORRENTE: nato ad [...] il [...] c.f. Controparte_1
C.F._1
DIFENSORE: , Parte_1 nei confronti dell CP_2
Preso atto che nessuna delle parti ha depositato atto scritto di contestazione della relazione del consulente tecnico d'ufficio entro il termine perentorio fissato ai sensi dell'art. 445 bis co. 4 c.p.c., come emerge dalla consultazione del fascicolo telematico;
ritenuto di non dover procedere ai sensi dell'art. 196 c.p.c.;
O M O L O G A
l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico d'ufficio:
• PRESTAZIONE RICHIESTA: pensione di inabilità civile
• SUSSISTENZA DEL REQUISITO SANITARIO: Si con decorrenza dal aprile 2024
SPESE
• Compensa le spese di lite tra le parti in considerazione dello spostamento della decorrenza a data coeva al deposito del ricorso;
• Pone definitivamente a carico dell il costo dell'accertamento peritale, liquidato CP_2 come da separato decreto.
Manda alla cancelleria di darne comunicazione alle parti costituite.
Aversa, 11/02/2025
Il Giudice del Lavoro
dott. Giannicola Paladino