Articolo 7 della Legge 22 novembre 1952, n. 1571
Articolo 6Articolo 8
Versione
10 dicembre 1952
Art. 7.
Per l'accertamento e la repressione delle trasgressioni, per la risoluzione delle controversie, per le prescrizioni e la riscossione dei crediti dipendenti dalle disposizioni di cui agli articoli precedenti, si osservano, in quanto applicabili, le norme relative ai diritti erariali sui pubblici spettacoli.
Entrata in vigore il 10 dicembre 1952