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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 08/04/2025, n. 108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 108 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G. 878/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ENNA
Sezione Civile
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Cristina Russo Presidente
Dott. Rosario Vacirca Giudice
Dott.ssa Sara Antonelli Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. in epigrafe, avente ad oggetto: “separazione personale”, promossa congiuntamente da nato a [...] il [...] e residente a Parte_1
Catenanuova, in via Giuseppe Garibaldi n. 41, rappresentato e difeso dall'Avv. Marialaura Alba, per procura in atti;
e da nata a [...] l' 11.11.1993 e residente a [...]
Giuseppe Garibaldi n. 41, rappresentata e difesa dall' Avv. Marialaura Alba, per procura in atti;
*
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero, il quale ha espresso parere favorevole in data
06.09.2023.
Rimessa al Collegio per la decisione all'esito dell' ordinanza, emessa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 22.01.2025.
* MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 25.08.2023, i coniugi e premesso CP_1 Parte_1
di avere contratto matrimonio concordatario in Obrejita – distretto di Vrancea (Romania), in data
27.07.2014, atto trascritto presso il Comune di Obrejita e riportante il n. 256461, Serie CG, optando per il regime della comunione legale dei beni e precisando che dall'unione coniugale sono nate le figlie (nata a [...] il [...]) e (nata a [...] il [...]), Persona_1 Parte_2
hanno congiuntamente chiesto la pronuncia di separazione personale stante il venir meno dell'affectio coniugalis e il sopraggiungere di condizioni che hanno reso intollerabile la prosecuzione della convivenza e della comunione matrimoniale.
Senonché, in corso di causa le parti, le parti hanno dato atto:
- di essersi riavvicinati sentimentalmente e di avere appianato le divergenze, riprendendo il rapporto coniugale, anche nell'interesse delle figlie, e , ancora rispettivamente di Persona_2 Parte_2
9 e 2 anni;
- che non hanno più interesse ad ottenere la pronuncia di separazione dei coniugi alle condizioni indicate in ricorso.
Con note scritte depositate in data 16.02.2024 è stata depositato atto di rinuncia agli atti del giudizio ai sensi dell'art. 306 c.p.c., datato 14.02.204 e sottoscritto personalmente da entrambe le parti.
Con note scritte depositate entro il termine del 20.01.2025, le parti, in ragione dell'intervenuta ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra i coniugi, nonché della ripresa della convivenza, anche nell'interesse e per il bene delle figlie minori, hanno chiesto che venga dichiarata l'estinzione del presente giudizio.
Sulla scorta di quanto esposto, ritiene quindi il Tribunale che debba dichiararsi l'estinzione del giudizio per rinuncia agli atti del giudizio.
In considerazione dell'esito del giudizio nulla deve disporsi sulle spese processuali.
***
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
- dichiara l'estinzione del processo per rinuncia agli atti del giudizio;
- nulla sulle spese.
Deciso in Enna, nella camera di consiglio dell'8.04.2025.
Il Giudice rel./est. Il Presidente dott.ssa Sara Antonelli dott.ssa Cristina Russo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ENNA
Sezione Civile
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Cristina Russo Presidente
Dott. Rosario Vacirca Giudice
Dott.ssa Sara Antonelli Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. in epigrafe, avente ad oggetto: “separazione personale”, promossa congiuntamente da nato a [...] il [...] e residente a Parte_1
Catenanuova, in via Giuseppe Garibaldi n. 41, rappresentato e difeso dall'Avv. Marialaura Alba, per procura in atti;
e da nata a [...] l' 11.11.1993 e residente a [...]
Giuseppe Garibaldi n. 41, rappresentata e difesa dall' Avv. Marialaura Alba, per procura in atti;
*
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero, il quale ha espresso parere favorevole in data
06.09.2023.
Rimessa al Collegio per la decisione all'esito dell' ordinanza, emessa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 22.01.2025.
* MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 25.08.2023, i coniugi e premesso CP_1 Parte_1
di avere contratto matrimonio concordatario in Obrejita – distretto di Vrancea (Romania), in data
27.07.2014, atto trascritto presso il Comune di Obrejita e riportante il n. 256461, Serie CG, optando per il regime della comunione legale dei beni e precisando che dall'unione coniugale sono nate le figlie (nata a [...] il [...]) e (nata a [...] il [...]), Persona_1 Parte_2
hanno congiuntamente chiesto la pronuncia di separazione personale stante il venir meno dell'affectio coniugalis e il sopraggiungere di condizioni che hanno reso intollerabile la prosecuzione della convivenza e della comunione matrimoniale.
Senonché, in corso di causa le parti, le parti hanno dato atto:
- di essersi riavvicinati sentimentalmente e di avere appianato le divergenze, riprendendo il rapporto coniugale, anche nell'interesse delle figlie, e , ancora rispettivamente di Persona_2 Parte_2
9 e 2 anni;
- che non hanno più interesse ad ottenere la pronuncia di separazione dei coniugi alle condizioni indicate in ricorso.
Con note scritte depositate in data 16.02.2024 è stata depositato atto di rinuncia agli atti del giudizio ai sensi dell'art. 306 c.p.c., datato 14.02.204 e sottoscritto personalmente da entrambe le parti.
Con note scritte depositate entro il termine del 20.01.2025, le parti, in ragione dell'intervenuta ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra i coniugi, nonché della ripresa della convivenza, anche nell'interesse e per il bene delle figlie minori, hanno chiesto che venga dichiarata l'estinzione del presente giudizio.
Sulla scorta di quanto esposto, ritiene quindi il Tribunale che debba dichiararsi l'estinzione del giudizio per rinuncia agli atti del giudizio.
In considerazione dell'esito del giudizio nulla deve disporsi sulle spese processuali.
***
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
- dichiara l'estinzione del processo per rinuncia agli atti del giudizio;
- nulla sulle spese.
Deciso in Enna, nella camera di consiglio dell'8.04.2025.
Il Giudice rel./est. Il Presidente dott.ssa Sara Antonelli dott.ssa Cristina Russo