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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 03/06/2025, n. 951 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 951 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 909/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Cosenza, prima sezione civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa
Anna Rombolà, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 909 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023, pendente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Parte_1 C.F._1
Carratelli, nel cui studio in Cosenza alla Via Sabotino n. 55 è elettivamente domiciliato, in virtù di procura in calce all'atto di citazione;
- opponente -
E
(c.f. ), rappresentata e difesa dall' Avv. Debora Chironi, P_ C.F._2 congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Mauro Candini, domiciliata presso lo Studio Candini-
Chironi, sito in Cosenza alla Via Luigi De Franco, n. 25/A, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione;
- opposta - avente ad oggetto: opposizione all'esecuzione.
Conclusioni: come in atti.
Motivi in fatto e in diritto della decisione
proponeva opposizione al pignoramento presso terzi, notificato in data 20.4.2022, Parte_1
con cui gli aveva intimato il pagamento della somma di € 25.957,00, in virtù del titolo P_
esecutivo rappresentato dalla sentenza n. 663/2015, emessa dal Tribunale di Cosenza in data 5.5.2015.
A fondamento dell'opposizione deduceva che la sentenza suindicata aveva dichiarato la risoluzione del contratto di compravendita relativa al veicolo Casalini modello Sulkidea SG telaio n.11147160000352, condannando il alla restituzione della somma di € 12.000,00, in favore di che, Parte_1 P_
pagina 1 di 5 ai sensi dell'art. 1493 c.c. e dell'effetto retroattivo della pronuncia di risoluzione, il veicolo doveva essere restituito al ma che tale restituzione era divenuta impossibile, poiché lo Parte_1 P_
aveva alienato;
che, pertanto, la sentenza era divenuta ineseguibile, con conseguente illegittimità della procedura esecutiva, in quanto fondata su titolo per il quale erano intervenuti fatti estintivi della pretesa che ne impedivano l'esecuzione; che, in particolare, sussisteva un nesso sinallagmatico che connotava il contratto di vendita e gli effetti retroattivi riconducibili alla risoluzione contrattuale (ai sensi dell'art. 1458, comma 1, c.c., in correlazione con l'art. 1493 c.c.); che tale circostanza era stata resa nota a che, tuttavia, aveva rifiutato la rinuncia alla procedura, sull'erroneo presupposto che il P_
dovesse munirsi di altro titolo esecutivo per ottenere la restituzione del veicolo venduto. Parte_1
Concludeva chiedendo che fosse dichiarata l'illegittimità della procedura esecutiva n. 721/2022 r.g., in ragione della ineseguibilità della sentenza n. 663/2015 del Tribunale di Cosenza.
Si costituiva in giudizio la quale contestava l'infondatezza dell'opposizione, rilevando P_
che la procedura esecutiva si fondava su un titolo esecutivo costituito da una sentenza immediatamente esecutiva e non appellata;
che la suddetta sentenza aveva dichiarato la risoluzione del contratto di compravendita dell'autovettura concluso tra la (acquirente) e il (venditore), P_ Parte_1
condannando quest'ultimo alla restituzione della somma di € 12.000,00 pagata dalla per P_
l'acquisto del veicolo, senza nulla statuire sulla restituzione del mezzo;
che, come osservato dal
Giudice nel provvedimento di rigetto della sospensione dell'esecuzione emesso in data 2.12.2022, “la mancata restituzione del mezzo al da parte della (peraltro non statuita nella sentenza Parte_1 P_
in esame), non costituisca motivo atto ad elidere la condanna restitutoria della somma, trattandosi di obbligazioni del tutto autonome e non interdipendenti”; che le statuizioni concernenti la condanna di alla restituzione degli importi versati da nonché al rimborso delle Parte_1 P_
spese del CTU e spese legali, erano caratterizzate da immediata ed autonoma esecutività, mentre il si sarebbe dovuto attivare nell'ambito del giudizio principale, formulando istanza di Parte_1
restituzione del bene o di diminuzione del prezzo ovvero avrebbe dovuto munirsi di apposito titolo;
che, in particolare, la condanna alla restituzione del bene o del prezzo, quale conseguenza dell'inesatto adempimento di un contratto a prestazioni corrispettive, presupponeva l'espressa domanda di parte, non essendo l'effetto restitutorio implicito nella domanda di risoluzione.
Concludeva chiedendo il rigetto dell'opposizione e di tutte le domande formulate dall'opponente, con vittoria di spese, anche per la temerarietà della lite.
Espletati gli incombenti di rito, all'udienza del 10.2.2025, sulle conclusioni precisate dalle parti, la causa veniva posta in decisione con concessione dei termini di cui all'art.190 c.p.c. per scambio di comparse conclusionali e memorie di replica pagina 2 di 5 *****
Si deve premettere che nel giudizio di opposizione all'esecuzione spetta all'opponente che intende contestare il credito l'onere di fornire la prova di quei fatti impeditivi, estintivi o modificativi che si siano verificati successivamente alla formazione del titolo esecutivo e che, nei limiti legalmente consentiti, siano idonei a paralizzare l'efficacia del titolo esecutivo stesso.
Inoltre, nel caso in cui l'esecuzione sia stata promossa in base a titolo esecutivo giudiziale, il debitore, in sede di opposizione, può invocare soltanto i fatti estintivi o modificativi del diritto del creditore che si siano verificati posteriormente alla formazione del titolo, e non anche quelli intervenuti anteriormente, i quali sono deducibili esclusivamente nel giudizio preordinato alla formazione del titolo stesso (cfr.
Cass. Civ., n. 26089 del 30.11.2005).
Ciò posto, nel caso di specie, l'atto di pignoramento notificato da nei confronti di P_
per il pagamento della somma di € 25.957,00, si fonda sul titolo esecutivo Parte_1
rappresentato dalla sentenza n. 663/2015, emessa dal Tribunale di Cosenza in data 5.5.2015, con la quale è stata dichiarata la risoluzione del contratto di compravendita relativa al veicolo Casalini modello Sulkidea SG telaio n.11147160000352, con condanna del alla restituzione della Parte_1 somma di € 12.000,00, in favore di P_
La sentenza emessa dal Tribunale non ha formato oggetto di appello ed è, quindi, passata in giudicato ed è stata posta a fondamento del precetto e del successivo pignoramento oggetto del presente giudizio di opposizione.
Orbene, l'odierno opponente ha dedotto l'ineseguibilità in concreto della sentenza posta a fondamento dell'esecuzione, per non essergli stato restituito, da parte della il veicolo oggetto della P_
compravendita risolta, sicchè, sul presupposto del nesso di sinallgmaticità delle prestazioni nel contratto di compravendita e dell'effetto retroattivo della pronuncia di risoluzione, non era possibile restituire alla creditrice procedente le somme da lei pagate per l'acquisto del mezzo.
Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, “La risoluzione del contratto, pur comportando, per l'effetto retroattivo sancito dall'art. 1458 cod. civ., l'obbligo del contraente di restituire la prestazione ricevuta, non autorizza il giudice ad emettere il provvedimento restitutorio in assenza di domanda dell'altro contraente, atteso che rientra nell'autonomia delle parti disporre degli effetti della risoluzione, chiedendo, o meno, la restituzione della prestazione rimasta senza causa” (cfr. Cass. Civ.,
Ordinanza n. 28722 del 04/10/2022)
In particolare, in tema di giudicato, va esclusa la riconducibilità della domanda restitutoria nell'ambito del "deducibile" connesso all'azione di risoluzione del contratto, in quanto l'effetto restitutorio non può ritenersi implicito nella domanda di risoluzione, con la conseguenza che la predetta risoluzione, pur pagina 3 di 5 comportando, per l'effetto retroattivo sancito dall'art. 1458 c.c., l'obbligo del contraente di restituire la prestazione ricevuta, non autorizza il giudice ad emettere il provvedimento restitutorio in assenza di domanda dell'altro contraente, rientrando nell'autonomia delle parti disporre degli effetti della risoluzione, chiedendo o meno, anche in un successivo e separato giudizio, la restituzione della prestazione rimasta senza causa (cfr. Cass. Civ., Sentenza n. 24915 del 18/08/2022)
Alla stregua dei principi giurisprudenziali sopra richiamati, va osservato che il debitore-odierno opponente avrebbe dovuto richiedere, nell'ambito del giudizio introdotto da per la P_
declaratoria di risoluzione del contratto di compravendita del veicolo Casalini modello Sulkidea SG telaio n.11147160000352, la restituzione del mezzo, sicchè, in mancanza di espressa domanda, il
Giudice, con la sentenza n. 663/2015, emessa in data 5.5.2015, ha pronunciato l'intervenuta risoluzione e condannato alla restituzione della somma di € 12.000,00, in favore di Parte_1 P_
, oltre alla rifusione delle spese di lite e di c.t.u., senza poter nulla disporre in merito alla
[...]
restituzione del veicolo.
Consegue che la mancata restituzione del mezzo al da parte della non costituisce, di Parte_1 P_
per sé, motivo idoneo ad elidere l'immediata esecutività della statuizione di condanna alla restituzione della somma di € 12.000,00 ed al pagamento delle spese di lite, trattandosi di obbligazioni del tutto autonome e non interdipendenti, come già riconosciuto dal Giudice che ha rigettato l'istanza di sospensione della procedura esecutiva (cfr. ordinanza del 2.12.2022).
Proprio in ragione dell'esigenza di un'espressa domanda della parte e del mancato automatismo dell'obbligazione restitutoria quale effetto della pronuncia di risoluzione del contratto, Parte_1
non può invocare la mancata restituzione del veicolo al fine di sottrarsi all'adempimento
[...]
dell'obbligo di pagamento statuito nella sentenza definitiva, ben potendo, eventualmente, proporre autonomo giudizio per riottenere la disponibilità del veicolo o, in mancanza, il suo controvalore.
Alla stregua di tali elementi e sulla scorta dei principi giurisprudenziali sopra richiamati, l'opposizione proposta da avverso l'atto di pignoramento presso terzi notificato, in data 20.4.2022 Parte_1
da deve essere rigettata. P_
Non sussistono i presupposti per la condanna dell'opponente, ex art. 96 c.p.c., come richiesto dalla parte opposta, in assenza dell'allegazione degli elementi previsti dalla disposizione in oggetto.
Al riguardo, la Suprema Corte ha, anche di recente, ribadito che “La responsabilità ex art. 96, comma
3, c.p.c., presuppone, sotto il profilo soggettivo, una concreta presenza di malafede o colpa grave della parte soccombente, perché agire in giudizio per far valere una pretesa non è di per sé condotta rimproverabile, anche se questa si riveli infondata, dovendosi attribuire a tale figura carattere eccezionale e/o residuale, al pari del correlato istituto dell'abuso del processo, giacché una sua
pagina 4 di 5 interpretazione lata o addirittura automaticamente aggiunta alla sconfitta processuale verrebbe a contrastare con i principi dell'art.24 Cost.” (cfr. Cass. Civ., n. 19948 del 12.7.2023). Inoltre, la liquidazione del danno da responsabilità processuale aggravata, ex art. 96 c.p.c., postula che la parte istante abbia quantomeno assolto l'onere di allegare gli elementi di fatto, desumibili dagli atti di causa, necessari ad identificarne concretamente l'esistenza ed idonei a consentire al giudice la relativa liquidazione, anche se equitativa (cfr. Cass. Civ., n. 15175 del 30.5.2023).
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in applicazione dei parametri minimi di cui al
D.M. n. 55/2014 (scaglione di valore tra € 5.200,01 ed € 26.000,00), tenuto conto della natura documentale della causa e dello svolgimento del giudizio.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'opposizione proposta da avverso l'atto di pignoramento presso terzi Parte_1
notificato, in data 20.4.2022, da P_
2) rigetta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c., proposta dalla parte opposta;
3) condanna la parte opponente alla rifusione, in favore della parte opposta, delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 2.540,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali in misura del 15%, iva e cpa come per legge, da distrarre in favore dei procuratori costituiti, dichiaratisi antistatari ex art. 93 c.p.c..
Cosenza, 3.6.2025
Il Giudice dott.ssa Anna Rombolà
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Cosenza, prima sezione civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa
Anna Rombolà, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 909 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023, pendente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Parte_1 C.F._1
Carratelli, nel cui studio in Cosenza alla Via Sabotino n. 55 è elettivamente domiciliato, in virtù di procura in calce all'atto di citazione;
- opponente -
E
(c.f. ), rappresentata e difesa dall' Avv. Debora Chironi, P_ C.F._2 congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Mauro Candini, domiciliata presso lo Studio Candini-
Chironi, sito in Cosenza alla Via Luigi De Franco, n. 25/A, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione;
- opposta - avente ad oggetto: opposizione all'esecuzione.
Conclusioni: come in atti.
Motivi in fatto e in diritto della decisione
proponeva opposizione al pignoramento presso terzi, notificato in data 20.4.2022, Parte_1
con cui gli aveva intimato il pagamento della somma di € 25.957,00, in virtù del titolo P_
esecutivo rappresentato dalla sentenza n. 663/2015, emessa dal Tribunale di Cosenza in data 5.5.2015.
A fondamento dell'opposizione deduceva che la sentenza suindicata aveva dichiarato la risoluzione del contratto di compravendita relativa al veicolo Casalini modello Sulkidea SG telaio n.11147160000352, condannando il alla restituzione della somma di € 12.000,00, in favore di che, Parte_1 P_
pagina 1 di 5 ai sensi dell'art. 1493 c.c. e dell'effetto retroattivo della pronuncia di risoluzione, il veicolo doveva essere restituito al ma che tale restituzione era divenuta impossibile, poiché lo Parte_1 P_
aveva alienato;
che, pertanto, la sentenza era divenuta ineseguibile, con conseguente illegittimità della procedura esecutiva, in quanto fondata su titolo per il quale erano intervenuti fatti estintivi della pretesa che ne impedivano l'esecuzione; che, in particolare, sussisteva un nesso sinallagmatico che connotava il contratto di vendita e gli effetti retroattivi riconducibili alla risoluzione contrattuale (ai sensi dell'art. 1458, comma 1, c.c., in correlazione con l'art. 1493 c.c.); che tale circostanza era stata resa nota a che, tuttavia, aveva rifiutato la rinuncia alla procedura, sull'erroneo presupposto che il P_
dovesse munirsi di altro titolo esecutivo per ottenere la restituzione del veicolo venduto. Parte_1
Concludeva chiedendo che fosse dichiarata l'illegittimità della procedura esecutiva n. 721/2022 r.g., in ragione della ineseguibilità della sentenza n. 663/2015 del Tribunale di Cosenza.
Si costituiva in giudizio la quale contestava l'infondatezza dell'opposizione, rilevando P_
che la procedura esecutiva si fondava su un titolo esecutivo costituito da una sentenza immediatamente esecutiva e non appellata;
che la suddetta sentenza aveva dichiarato la risoluzione del contratto di compravendita dell'autovettura concluso tra la (acquirente) e il (venditore), P_ Parte_1
condannando quest'ultimo alla restituzione della somma di € 12.000,00 pagata dalla per P_
l'acquisto del veicolo, senza nulla statuire sulla restituzione del mezzo;
che, come osservato dal
Giudice nel provvedimento di rigetto della sospensione dell'esecuzione emesso in data 2.12.2022, “la mancata restituzione del mezzo al da parte della (peraltro non statuita nella sentenza Parte_1 P_
in esame), non costituisca motivo atto ad elidere la condanna restitutoria della somma, trattandosi di obbligazioni del tutto autonome e non interdipendenti”; che le statuizioni concernenti la condanna di alla restituzione degli importi versati da nonché al rimborso delle Parte_1 P_
spese del CTU e spese legali, erano caratterizzate da immediata ed autonoma esecutività, mentre il si sarebbe dovuto attivare nell'ambito del giudizio principale, formulando istanza di Parte_1
restituzione del bene o di diminuzione del prezzo ovvero avrebbe dovuto munirsi di apposito titolo;
che, in particolare, la condanna alla restituzione del bene o del prezzo, quale conseguenza dell'inesatto adempimento di un contratto a prestazioni corrispettive, presupponeva l'espressa domanda di parte, non essendo l'effetto restitutorio implicito nella domanda di risoluzione.
Concludeva chiedendo il rigetto dell'opposizione e di tutte le domande formulate dall'opponente, con vittoria di spese, anche per la temerarietà della lite.
Espletati gli incombenti di rito, all'udienza del 10.2.2025, sulle conclusioni precisate dalle parti, la causa veniva posta in decisione con concessione dei termini di cui all'art.190 c.p.c. per scambio di comparse conclusionali e memorie di replica pagina 2 di 5 *****
Si deve premettere che nel giudizio di opposizione all'esecuzione spetta all'opponente che intende contestare il credito l'onere di fornire la prova di quei fatti impeditivi, estintivi o modificativi che si siano verificati successivamente alla formazione del titolo esecutivo e che, nei limiti legalmente consentiti, siano idonei a paralizzare l'efficacia del titolo esecutivo stesso.
Inoltre, nel caso in cui l'esecuzione sia stata promossa in base a titolo esecutivo giudiziale, il debitore, in sede di opposizione, può invocare soltanto i fatti estintivi o modificativi del diritto del creditore che si siano verificati posteriormente alla formazione del titolo, e non anche quelli intervenuti anteriormente, i quali sono deducibili esclusivamente nel giudizio preordinato alla formazione del titolo stesso (cfr.
Cass. Civ., n. 26089 del 30.11.2005).
Ciò posto, nel caso di specie, l'atto di pignoramento notificato da nei confronti di P_
per il pagamento della somma di € 25.957,00, si fonda sul titolo esecutivo Parte_1
rappresentato dalla sentenza n. 663/2015, emessa dal Tribunale di Cosenza in data 5.5.2015, con la quale è stata dichiarata la risoluzione del contratto di compravendita relativa al veicolo Casalini modello Sulkidea SG telaio n.11147160000352, con condanna del alla restituzione della Parte_1 somma di € 12.000,00, in favore di P_
La sentenza emessa dal Tribunale non ha formato oggetto di appello ed è, quindi, passata in giudicato ed è stata posta a fondamento del precetto e del successivo pignoramento oggetto del presente giudizio di opposizione.
Orbene, l'odierno opponente ha dedotto l'ineseguibilità in concreto della sentenza posta a fondamento dell'esecuzione, per non essergli stato restituito, da parte della il veicolo oggetto della P_
compravendita risolta, sicchè, sul presupposto del nesso di sinallgmaticità delle prestazioni nel contratto di compravendita e dell'effetto retroattivo della pronuncia di risoluzione, non era possibile restituire alla creditrice procedente le somme da lei pagate per l'acquisto del mezzo.
Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, “La risoluzione del contratto, pur comportando, per l'effetto retroattivo sancito dall'art. 1458 cod. civ., l'obbligo del contraente di restituire la prestazione ricevuta, non autorizza il giudice ad emettere il provvedimento restitutorio in assenza di domanda dell'altro contraente, atteso che rientra nell'autonomia delle parti disporre degli effetti della risoluzione, chiedendo, o meno, la restituzione della prestazione rimasta senza causa” (cfr. Cass. Civ.,
Ordinanza n. 28722 del 04/10/2022)
In particolare, in tema di giudicato, va esclusa la riconducibilità della domanda restitutoria nell'ambito del "deducibile" connesso all'azione di risoluzione del contratto, in quanto l'effetto restitutorio non può ritenersi implicito nella domanda di risoluzione, con la conseguenza che la predetta risoluzione, pur pagina 3 di 5 comportando, per l'effetto retroattivo sancito dall'art. 1458 c.c., l'obbligo del contraente di restituire la prestazione ricevuta, non autorizza il giudice ad emettere il provvedimento restitutorio in assenza di domanda dell'altro contraente, rientrando nell'autonomia delle parti disporre degli effetti della risoluzione, chiedendo o meno, anche in un successivo e separato giudizio, la restituzione della prestazione rimasta senza causa (cfr. Cass. Civ., Sentenza n. 24915 del 18/08/2022)
Alla stregua dei principi giurisprudenziali sopra richiamati, va osservato che il debitore-odierno opponente avrebbe dovuto richiedere, nell'ambito del giudizio introdotto da per la P_
declaratoria di risoluzione del contratto di compravendita del veicolo Casalini modello Sulkidea SG telaio n.11147160000352, la restituzione del mezzo, sicchè, in mancanza di espressa domanda, il
Giudice, con la sentenza n. 663/2015, emessa in data 5.5.2015, ha pronunciato l'intervenuta risoluzione e condannato alla restituzione della somma di € 12.000,00, in favore di Parte_1 P_
, oltre alla rifusione delle spese di lite e di c.t.u., senza poter nulla disporre in merito alla
[...]
restituzione del veicolo.
Consegue che la mancata restituzione del mezzo al da parte della non costituisce, di Parte_1 P_
per sé, motivo idoneo ad elidere l'immediata esecutività della statuizione di condanna alla restituzione della somma di € 12.000,00 ed al pagamento delle spese di lite, trattandosi di obbligazioni del tutto autonome e non interdipendenti, come già riconosciuto dal Giudice che ha rigettato l'istanza di sospensione della procedura esecutiva (cfr. ordinanza del 2.12.2022).
Proprio in ragione dell'esigenza di un'espressa domanda della parte e del mancato automatismo dell'obbligazione restitutoria quale effetto della pronuncia di risoluzione del contratto, Parte_1
non può invocare la mancata restituzione del veicolo al fine di sottrarsi all'adempimento
[...]
dell'obbligo di pagamento statuito nella sentenza definitiva, ben potendo, eventualmente, proporre autonomo giudizio per riottenere la disponibilità del veicolo o, in mancanza, il suo controvalore.
Alla stregua di tali elementi e sulla scorta dei principi giurisprudenziali sopra richiamati, l'opposizione proposta da avverso l'atto di pignoramento presso terzi notificato, in data 20.4.2022 Parte_1
da deve essere rigettata. P_
Non sussistono i presupposti per la condanna dell'opponente, ex art. 96 c.p.c., come richiesto dalla parte opposta, in assenza dell'allegazione degli elementi previsti dalla disposizione in oggetto.
Al riguardo, la Suprema Corte ha, anche di recente, ribadito che “La responsabilità ex art. 96, comma
3, c.p.c., presuppone, sotto il profilo soggettivo, una concreta presenza di malafede o colpa grave della parte soccombente, perché agire in giudizio per far valere una pretesa non è di per sé condotta rimproverabile, anche se questa si riveli infondata, dovendosi attribuire a tale figura carattere eccezionale e/o residuale, al pari del correlato istituto dell'abuso del processo, giacché una sua
pagina 4 di 5 interpretazione lata o addirittura automaticamente aggiunta alla sconfitta processuale verrebbe a contrastare con i principi dell'art.24 Cost.” (cfr. Cass. Civ., n. 19948 del 12.7.2023). Inoltre, la liquidazione del danno da responsabilità processuale aggravata, ex art. 96 c.p.c., postula che la parte istante abbia quantomeno assolto l'onere di allegare gli elementi di fatto, desumibili dagli atti di causa, necessari ad identificarne concretamente l'esistenza ed idonei a consentire al giudice la relativa liquidazione, anche se equitativa (cfr. Cass. Civ., n. 15175 del 30.5.2023).
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in applicazione dei parametri minimi di cui al
D.M. n. 55/2014 (scaglione di valore tra € 5.200,01 ed € 26.000,00), tenuto conto della natura documentale della causa e dello svolgimento del giudizio.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'opposizione proposta da avverso l'atto di pignoramento presso terzi Parte_1
notificato, in data 20.4.2022, da P_
2) rigetta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c., proposta dalla parte opposta;
3) condanna la parte opponente alla rifusione, in favore della parte opposta, delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 2.540,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali in misura del 15%, iva e cpa come per legge, da distrarre in favore dei procuratori costituiti, dichiaratisi antistatari ex art. 93 c.p.c..
Cosenza, 3.6.2025
Il Giudice dott.ssa Anna Rombolà
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