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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 28/03/2025, n. 197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 197 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott.Marialuisa Crucitti Presidente
2 Dott.ssa Eugenio Scopelliti Consigliere
3 Dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere rel. nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. e in esito alla relativa camera di consiglio viene emessa la seguente
SENTENZA
in grado di appello, nel procedimento iscritto al n. 161/2023 R.G.L. e vertente
TRA
,la cui rappresentanza e difesa è curata dall'avv. DOMENICO PICCOLO, Parte_1
giusta procura in atti;
- appellante –
CONTRO
E IN PERSONA DEL LR , CP_1 CP_2
- appellato
CONCLUSIONI
Come da atti e scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Giudice del lavoro di Reggio Calabria, rappresentava di aver Parte_1 svolto attività lavorativa in favore dell'impresa di presso il locale di ristorazione CP_3 denominato “El Chanchullero” e, successivamente, “La Luna e lo Gnac di Musolino Maria”, ubicato presso Villa San Giovanni nel periodo intercorrente tra il 15 luglio e il 17 settembre 2017 e l'8 giugno e il 30 agosto 2019 con la qualifica di cassiera e banconista.
In particolare, sosteneva di essere stata licenziata dalla titolare della ditta oralmente e senza preavviso sia nel 2017, così interrompendosi il primo rapporto di lavoro, sia il 31.08.2019.
Contestava, pertanto, l'inefficacia di entrambi i licenziamenti per violazione dell'art. 2, l. 604/66, precisando - con particolare riguardo al secondo – di aver formulato nei confronti della ex datrice di lavoro apposita istanza per l'espletamento di un tentativo di conciliazione presso la
Direzione Provinciale del Lavoro di Reggio Calabria.
Rivendicando altresì il diritto alla corresponsione di differenze retributive dovute rispetto a quanto ottenuto nel corso dei due periodi di lavoro, concludeva chiedendo la declaratoria di nullità dei licenziamenti impugnati con conseguente reintegrazione nel posto di lavoro precedentemente occupato nonché il risarcimento del danno non inferiore a cinque mensilità e la corresponsione delle differenze retributive dovute, unitamente alla regolarizzazione della propria posizione contributiva nel periodo compreso tra il 17.09.2017 e l'8.06.2019.
Nella contumacia della società, il Giudice di prime cure, espletata istruttoria orale e rigettando la richiesta di acquisizione di prova documentale avanzata dalla ricorrente con le note del 31 gennaio 2023, rigettava la domanda.
Il giudicante, in ordine all'impugnazione del licenziamento orale osservava che “alcuna prova dei licenziamenti e delle relative modalità di espressione è stata fornita dalla ricorrente la quale si
è limitata ad allegare la missiva di impugnazione – peraltro non necessaria – del recesso datoriale risalente al 31.08.2019, non formulando richieste di prova volte a fornire supporto e rilievo alla propria tesi difensiva.”
In relazione alle differenze retributive rivendicate, il Giudice riteneva che, dall'istruttoria espletata, non poteva ritenersi raggiunta la prova dell'esercizio della prestazione lavorativa, così come allegata dalla ricorrente.
Dei testimoni ascoltati nel corso dell'istruttoria, infatti, esclusivamente il Sig. , Per_1
fidanzato della ricorrente, aveva – nel corso dell'udienza del 3.05.2022 – fornito elementi fattuali parzialmente idonei a rappresentante l'articolazione temporale dell'attività sotto il profilo dei giorni e delle ore quotidiane di lavoro.
E, tuttavia, nonostante il condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità (v. Cass. civ. Sez. VI - Lavoro, Ord., 02-02-2021, n. 2295) secondo cui "In tema di prova testimoniale non esiste alcun principio di necessaria inattendibilità del testimone che abbia con una delle parti processuali un vincolo di parentela o coniugale, non potendo l'attendibilità degli stessi essere esclusa aprioristicamente, senza altri elementi da cui il giudice possa desumere la perdita di credibilità”, i testimoni e ascoltati nel corso delle udienze del 3.05.2022 e Tes_1 Tes_2
4.11.2022, avevano riferito di non conoscere la ricorrente.
In particolare il teste soggetto incaricato della consegna dei prodotti in vari locali, non Tes_2 ricordando il bar/ristorante “El Chanchullero”, poi denominato “La Luna e lo Gnac” né, tantomeno, la ricorrente, aveva in sostanza smentito quanto asserito da quest'ultima con riguardo alla presa in consegna della merce e alla sottoscrizione delle relative bolle.
Ritenuto , pertanto, assente il necessario riscontro delle dichiarazioni fornite dal teste Per_1
che avrebbe consentito di ritenere provate le modalità di esercizio della prestazione lavorativa e, dunque, il diritto di credito alle differenze retributive, il Giudice rigettava la domanda.
Specificando altresì che alcun apporto, in termini probatori, avrebbero potuto apportare sia le bolle di consegna merci, sia gli “screenshots” allegati in atti dalla ricorrente con note del
31.01.2023, stante la loro inammissibilità.
Tale documentazione, infatti, per un verso avrebbe dovuto essere allegata tempestivamente , non potendo i poteri istruttori d'ufficio di cui all'art. 421 c.p.c. sopperire a lacune probatorie determinate da condotte della parte processuale e, per altro verso, appariva irrilevante in quanto si trattava di produzione documentale che non avrebbe permesso comunque di circoscrivere la prestazione lavorativa sotto il profilo dell'articolazione oraria oltre il limite ordinario stabilito nel
CCNL di settore né con riguardo al periodo di lavoro svolto nel 2017 e nel 2019.
Ha interposto appello la per i motivi di seguito esplicitati. Pt_1
La società, pur ritualmente citata, non si è costituita.
Il decreto ex art 127 ter c.p.c. è stato ritualmente comunicato alla parte costituita che, nel termine del 27 marzo 2025 fissato nel predetto decreto, ha depositato ha depositato note di trattazione scritta.
La causa è stata decisa nella cmera di consiglio del 28 marzo 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di appello, la censura la sentenza impugnata in quanto nella stessa è Pt_1
stato erroneamente ritenuto che non fosse stata fornita la prova dell'asserito licenziamento orale, posto che a tal fine sarebbero state sufficienti le richieste avanzate nei confronti del datore di lavoro, anche tramite il locale , versate in atti, “volte alla reimmissione sul posto di lavoro o alla CP_4
corresponsione di quanto spettante, per come nelle stesse meglio specificato.”, in conformità a quanto statuito con la sentenza n. 26407/2022 con cui la Corte di Cassazione “confermando quanto già deciso nei due precedenti giudizi di merito, aveva ritenuto che la prova del recesso da parte datoriale potesse essere desunta dal comportamento concludente della società che, dinanzi alla richiesta della lavoratrice di proseguire ad operare alle sue dipendenze, non lo consentiva, proprio come nel caso che ci occupa.”
Il motivo è destituito di fondamento.
Il caso oggetto nella pronuncia citata dalla ricorrente a supporto delle proprie tesi difensive riguardava fattispecie affatto diversa dalla presente. In particolare, in quella fattispecie era stata accertata l'illegittimità del provvedimento di distacco adottato nei confronti della lavoratrice dalla società datrice di lavoro e, accertato che con la società distaccataria si era costituito un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, era stata dichiarato nullo il provvedimento di risoluzione del rapporto intimato da quest'ultima perché privo della forma scritta;
la prova del licenziamento orale era costituita dalla circostanza che a seguito di tale vicende “la società reclamante non ha pacificamente consentito alla lavoratrice di continuare
a lavorare alle sue dipendenze e nemmeno ha risolto il rapporto di lavoro con una comunicazione scritta".
Nel caso di specie vi è una semplice richiesta inoltrata all'asserito datore di lavoro priva di riscontro che correttamente è stata ritenuta del tutto irrilevante.
A ragionare altrimenti sarebbe sufficiente inoltrare una qualsiasi richiesta vantando un diritto per ritenere provata, in presenza di un legittimo silenzio, la sussitenza del diritto stesso.
Con il secondo motivo di appello, la denuncia un'errata valutazione della prova testi Pt_1
espletata.
Il Giudice, infatti, contraddittoriamente, dopo avere ritenuto che il suo fidanzato chiamato a testimoniare non dovesse essere considerato aprioristicamente inattendibile, aveva ritenuto che le sue dichiarazioni necessitassero di riscontro.
Anche la valutazione delle dichiarazioni rese dai testi e era, inoltre, errata Tes_1 Tes_2 posto che “se il primo, legale rappresentante della Ditta “Oras”, dichiarava di non occuparsi personalmente delle consegne presso i locali, il secondo, sentito all'udienza del 4.11.2022, lungi dallo smentire la consegna della merce e la sottoscrizione delle relative bolle da parte della ricorrente, per come diversamente ritenuto in sentenza, dichiarava di occuparsi di 30 o 40 consegne al giorno e, pertanto, di non conoscere (rectius, ricordare) neppure i nomi dei locali presso cui le stesse vengonoeffettuate.”.
L'appellante chiede, infine, nell'eventualità in cui si ritenesse necessario ai fini del decidere, la rinnovazione dell'istruttoria con l'ammissione di ulteriori due testi già indicati nel ricorso introduttivo.
Anche questo motivo di appello è infondato.
Non sussiste alcuna contraddizione nella motivazione del giudicante posto che, se non c'è dubbio, che, così come ritenuto anche in primo grado, l'insussistenza, per effetto della decisione della Corte Cost. n. 248 del 1994, del divieto di testimoniare sancito per i parenti dall'art. 247 c.p.c., non consente al giudice di merito un'aprioristica valutazione di non credibilità delle deposizioni rese dalle persone indicate da detta norma, è altrettanto indubbio che la stessa “neppure esclude che
l'esistenza di uno dei vincoli in essa indicati possa, in concorso con ogni altro utile elemento, essere considerato dal giudice di merito - la cui valutazione non è censurabile in sede di legittimità, ove motivata - ai fini della verifica della maggiore o minore attendibilità delle deposizioni stesse (Cass.
04/01/2019, n. 98).”
Sul punto la Cassazione ha costantemente ritenuto che “Costituisce infatti ius receptum che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo sia sufficiente perchè il giudice si esprima nel senso della inattendibilità della prova testimoniale.
Oltre a ribadire il principio pacifico che il potere selettivo sulla minore o maggiore attendibilità delle dichiarazioni rese dai testimoni compete al giudice del merito, alla stregua del suo prudente apprezzamento di cui all'art. 116 c.p.c., va rilevato che "l'inattendibilità di una deposizione testimoniale può essere basata anche su un accertato rapporto tra il teste e le parti indipendentemente dalla configurazione di una delle situazioni propriamente comportanti
l'incapacità a testimoniare".
A tal proposito la giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che la capacità a testimoniare differisce dalla valutazione sull'attendibilità del teste, operando le stesse su piani diversi, atteso che
l'una, ai sensi dell'art. 246 c.p.c., dipende dalla presenza in un interesse giuridico (non di mero fatto) che potrebbe legittimare la partecipazione del teste al giudizio, mentre la seconda afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità" (così, di recente, Cass. 09/08/2019, n. 21239). ( Cass. 6385/20).
Nel caso di specie vi era un'unica testimonianza, quella del fidanzato, che in presenza di un'istruttoria dall'esito totalmente negativo per la ricorrente, non poteva costituire un valido supporto probatorio a sostegno della domanda svolta.
In ordine alle altre due dichiarazioni testimoniali appaiono poco comprensibili le puntualizzazioni effettuate dall'appelante, atteso che i due testimoni, dalla stessa scelti e citati tra quelli indicati in ricorso, hanno riferito di non conoscere la ricorrente.
Non si ritiene infine che vi siano elementi atti a legittimare una rinnovazione di istruttoria in appello: a fronte di un'ordinanza, non contestata, con la quale è stata ridotta la lista testi della ricorrente, ed in ossequio alla quale l'appellante ha scelto i testimoni maggiormente significativi,
l'esito sfavorevole dell'istruttoria non può costituire, in assenza di altri elementi, motivo per una riapertura della stessa in appello. Con il terzo motivo di appello, viene denunciato il mancato esercizio dei poteri istruttori d'ufficio, ex art. 421 C.p.c., da parte del Giudice di prime cure, volto all'acquisizione di produzione documentale, anche quale prova atipica.
Il motivo è in parte inammissibile - in quanto non coglie la reale ratio decidendi del rigetto delle istanza istruttorie articolate - in parte infondato
Il Giudice, aveva, infatti, esplicitato che l'attivazione dei poteri istruttori non avrebbe consentito di superare l'incertezza dei fatti costitutivi del diritto di credito in contestazione.
“Detto altrimenti, si tratta di produzione documentale che non permetterebbe comunque di circoscrivere la prestazione lavorativa sotto il profilo dell'articolazione oraria oltre il limite ordinario stabilito nel CCNL di settore né con riguardo al periodo di lavoro svolto nel 2017 e nel
2019.”
In sintesi si trattava di documentazione irrilevante.
Appare meramente apodittica l'affermazione dell'appellante in base alla quale “se già gli screenshots forniscono un riferimento temporale, ad esempio mediante le date e gli orari di invio dei messaggi o degli scontrini di “chiusura cassa”, è noto come le bolle di consegna riportano, quanto meno, il giorno in cui la stessa è avvenuta.”
Il punto è che non è in alcuna maniera possibile risalire da tali documenti all'articolazione oraria del rapporto, che costituiva il fatto costituivo della pretesa della ricorrente alle differenze retributive per lo svolgimento del lavoro così come allegato dalla ricorrente.
Anche l'ultimo motivo d'appello proposto, con il quale la parte si duole del mancato esperimento del libero interrogatorio, è infondato, essendo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, che tali adempimenti non sono previsti a pena di nullità, essendo rimesso al potere discrezionale del giudice di merito di valutare se l'espletamento di tali attività sia utile o meno (Cass. n. 28097/19).
In definitiva l'appello deve essere rigettatio, nulla sulle spese di lite attesa la contumacia dell'appellata.
P.Q.M.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato da contro Parte_1 Controparte_5
avverso la sentenza n. 464/2023 del Giudice del lavoro di Reggio Calabria , pubblicata in
[...]
data 03/03/2023 , rigetta l'appello.
Nulla sulle spese di lite Dichiara sussitenti i presupposti per il versamento di un'ulteriore somma a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 28 marzo 2025
Il Consigliere estensore
(Dott.ssa Maria Carla Arena)
Il Presidente
(Dott.ssa Marialuisa Crucitti)
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott.Marialuisa Crucitti Presidente
2 Dott.ssa Eugenio Scopelliti Consigliere
3 Dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere rel. nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. e in esito alla relativa camera di consiglio viene emessa la seguente
SENTENZA
in grado di appello, nel procedimento iscritto al n. 161/2023 R.G.L. e vertente
TRA
,la cui rappresentanza e difesa è curata dall'avv. DOMENICO PICCOLO, Parte_1
giusta procura in atti;
- appellante –
CONTRO
E IN PERSONA DEL LR , CP_1 CP_2
- appellato
CONCLUSIONI
Come da atti e scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Giudice del lavoro di Reggio Calabria, rappresentava di aver Parte_1 svolto attività lavorativa in favore dell'impresa di presso il locale di ristorazione CP_3 denominato “El Chanchullero” e, successivamente, “La Luna e lo Gnac di Musolino Maria”, ubicato presso Villa San Giovanni nel periodo intercorrente tra il 15 luglio e il 17 settembre 2017 e l'8 giugno e il 30 agosto 2019 con la qualifica di cassiera e banconista.
In particolare, sosteneva di essere stata licenziata dalla titolare della ditta oralmente e senza preavviso sia nel 2017, così interrompendosi il primo rapporto di lavoro, sia il 31.08.2019.
Contestava, pertanto, l'inefficacia di entrambi i licenziamenti per violazione dell'art. 2, l. 604/66, precisando - con particolare riguardo al secondo – di aver formulato nei confronti della ex datrice di lavoro apposita istanza per l'espletamento di un tentativo di conciliazione presso la
Direzione Provinciale del Lavoro di Reggio Calabria.
Rivendicando altresì il diritto alla corresponsione di differenze retributive dovute rispetto a quanto ottenuto nel corso dei due periodi di lavoro, concludeva chiedendo la declaratoria di nullità dei licenziamenti impugnati con conseguente reintegrazione nel posto di lavoro precedentemente occupato nonché il risarcimento del danno non inferiore a cinque mensilità e la corresponsione delle differenze retributive dovute, unitamente alla regolarizzazione della propria posizione contributiva nel periodo compreso tra il 17.09.2017 e l'8.06.2019.
Nella contumacia della società, il Giudice di prime cure, espletata istruttoria orale e rigettando la richiesta di acquisizione di prova documentale avanzata dalla ricorrente con le note del 31 gennaio 2023, rigettava la domanda.
Il giudicante, in ordine all'impugnazione del licenziamento orale osservava che “alcuna prova dei licenziamenti e delle relative modalità di espressione è stata fornita dalla ricorrente la quale si
è limitata ad allegare la missiva di impugnazione – peraltro non necessaria – del recesso datoriale risalente al 31.08.2019, non formulando richieste di prova volte a fornire supporto e rilievo alla propria tesi difensiva.”
In relazione alle differenze retributive rivendicate, il Giudice riteneva che, dall'istruttoria espletata, non poteva ritenersi raggiunta la prova dell'esercizio della prestazione lavorativa, così come allegata dalla ricorrente.
Dei testimoni ascoltati nel corso dell'istruttoria, infatti, esclusivamente il Sig. , Per_1
fidanzato della ricorrente, aveva – nel corso dell'udienza del 3.05.2022 – fornito elementi fattuali parzialmente idonei a rappresentante l'articolazione temporale dell'attività sotto il profilo dei giorni e delle ore quotidiane di lavoro.
E, tuttavia, nonostante il condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità (v. Cass. civ. Sez. VI - Lavoro, Ord., 02-02-2021, n. 2295) secondo cui "In tema di prova testimoniale non esiste alcun principio di necessaria inattendibilità del testimone che abbia con una delle parti processuali un vincolo di parentela o coniugale, non potendo l'attendibilità degli stessi essere esclusa aprioristicamente, senza altri elementi da cui il giudice possa desumere la perdita di credibilità”, i testimoni e ascoltati nel corso delle udienze del 3.05.2022 e Tes_1 Tes_2
4.11.2022, avevano riferito di non conoscere la ricorrente.
In particolare il teste soggetto incaricato della consegna dei prodotti in vari locali, non Tes_2 ricordando il bar/ristorante “El Chanchullero”, poi denominato “La Luna e lo Gnac” né, tantomeno, la ricorrente, aveva in sostanza smentito quanto asserito da quest'ultima con riguardo alla presa in consegna della merce e alla sottoscrizione delle relative bolle.
Ritenuto , pertanto, assente il necessario riscontro delle dichiarazioni fornite dal teste Per_1
che avrebbe consentito di ritenere provate le modalità di esercizio della prestazione lavorativa e, dunque, il diritto di credito alle differenze retributive, il Giudice rigettava la domanda.
Specificando altresì che alcun apporto, in termini probatori, avrebbero potuto apportare sia le bolle di consegna merci, sia gli “screenshots” allegati in atti dalla ricorrente con note del
31.01.2023, stante la loro inammissibilità.
Tale documentazione, infatti, per un verso avrebbe dovuto essere allegata tempestivamente , non potendo i poteri istruttori d'ufficio di cui all'art. 421 c.p.c. sopperire a lacune probatorie determinate da condotte della parte processuale e, per altro verso, appariva irrilevante in quanto si trattava di produzione documentale che non avrebbe permesso comunque di circoscrivere la prestazione lavorativa sotto il profilo dell'articolazione oraria oltre il limite ordinario stabilito nel
CCNL di settore né con riguardo al periodo di lavoro svolto nel 2017 e nel 2019.
Ha interposto appello la per i motivi di seguito esplicitati. Pt_1
La società, pur ritualmente citata, non si è costituita.
Il decreto ex art 127 ter c.p.c. è stato ritualmente comunicato alla parte costituita che, nel termine del 27 marzo 2025 fissato nel predetto decreto, ha depositato ha depositato note di trattazione scritta.
La causa è stata decisa nella cmera di consiglio del 28 marzo 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di appello, la censura la sentenza impugnata in quanto nella stessa è Pt_1
stato erroneamente ritenuto che non fosse stata fornita la prova dell'asserito licenziamento orale, posto che a tal fine sarebbero state sufficienti le richieste avanzate nei confronti del datore di lavoro, anche tramite il locale , versate in atti, “volte alla reimmissione sul posto di lavoro o alla CP_4
corresponsione di quanto spettante, per come nelle stesse meglio specificato.”, in conformità a quanto statuito con la sentenza n. 26407/2022 con cui la Corte di Cassazione “confermando quanto già deciso nei due precedenti giudizi di merito, aveva ritenuto che la prova del recesso da parte datoriale potesse essere desunta dal comportamento concludente della società che, dinanzi alla richiesta della lavoratrice di proseguire ad operare alle sue dipendenze, non lo consentiva, proprio come nel caso che ci occupa.”
Il motivo è destituito di fondamento.
Il caso oggetto nella pronuncia citata dalla ricorrente a supporto delle proprie tesi difensive riguardava fattispecie affatto diversa dalla presente. In particolare, in quella fattispecie era stata accertata l'illegittimità del provvedimento di distacco adottato nei confronti della lavoratrice dalla società datrice di lavoro e, accertato che con la società distaccataria si era costituito un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, era stata dichiarato nullo il provvedimento di risoluzione del rapporto intimato da quest'ultima perché privo della forma scritta;
la prova del licenziamento orale era costituita dalla circostanza che a seguito di tale vicende “la società reclamante non ha pacificamente consentito alla lavoratrice di continuare
a lavorare alle sue dipendenze e nemmeno ha risolto il rapporto di lavoro con una comunicazione scritta".
Nel caso di specie vi è una semplice richiesta inoltrata all'asserito datore di lavoro priva di riscontro che correttamente è stata ritenuta del tutto irrilevante.
A ragionare altrimenti sarebbe sufficiente inoltrare una qualsiasi richiesta vantando un diritto per ritenere provata, in presenza di un legittimo silenzio, la sussitenza del diritto stesso.
Con il secondo motivo di appello, la denuncia un'errata valutazione della prova testi Pt_1
espletata.
Il Giudice, infatti, contraddittoriamente, dopo avere ritenuto che il suo fidanzato chiamato a testimoniare non dovesse essere considerato aprioristicamente inattendibile, aveva ritenuto che le sue dichiarazioni necessitassero di riscontro.
Anche la valutazione delle dichiarazioni rese dai testi e era, inoltre, errata Tes_1 Tes_2 posto che “se il primo, legale rappresentante della Ditta “Oras”, dichiarava di non occuparsi personalmente delle consegne presso i locali, il secondo, sentito all'udienza del 4.11.2022, lungi dallo smentire la consegna della merce e la sottoscrizione delle relative bolle da parte della ricorrente, per come diversamente ritenuto in sentenza, dichiarava di occuparsi di 30 o 40 consegne al giorno e, pertanto, di non conoscere (rectius, ricordare) neppure i nomi dei locali presso cui le stesse vengonoeffettuate.”.
L'appellante chiede, infine, nell'eventualità in cui si ritenesse necessario ai fini del decidere, la rinnovazione dell'istruttoria con l'ammissione di ulteriori due testi già indicati nel ricorso introduttivo.
Anche questo motivo di appello è infondato.
Non sussiste alcuna contraddizione nella motivazione del giudicante posto che, se non c'è dubbio, che, così come ritenuto anche in primo grado, l'insussistenza, per effetto della decisione della Corte Cost. n. 248 del 1994, del divieto di testimoniare sancito per i parenti dall'art. 247 c.p.c., non consente al giudice di merito un'aprioristica valutazione di non credibilità delle deposizioni rese dalle persone indicate da detta norma, è altrettanto indubbio che la stessa “neppure esclude che
l'esistenza di uno dei vincoli in essa indicati possa, in concorso con ogni altro utile elemento, essere considerato dal giudice di merito - la cui valutazione non è censurabile in sede di legittimità, ove motivata - ai fini della verifica della maggiore o minore attendibilità delle deposizioni stesse (Cass.
04/01/2019, n. 98).”
Sul punto la Cassazione ha costantemente ritenuto che “Costituisce infatti ius receptum che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo sia sufficiente perchè il giudice si esprima nel senso della inattendibilità della prova testimoniale.
Oltre a ribadire il principio pacifico che il potere selettivo sulla minore o maggiore attendibilità delle dichiarazioni rese dai testimoni compete al giudice del merito, alla stregua del suo prudente apprezzamento di cui all'art. 116 c.p.c., va rilevato che "l'inattendibilità di una deposizione testimoniale può essere basata anche su un accertato rapporto tra il teste e le parti indipendentemente dalla configurazione di una delle situazioni propriamente comportanti
l'incapacità a testimoniare".
A tal proposito la giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che la capacità a testimoniare differisce dalla valutazione sull'attendibilità del teste, operando le stesse su piani diversi, atteso che
l'una, ai sensi dell'art. 246 c.p.c., dipende dalla presenza in un interesse giuridico (non di mero fatto) che potrebbe legittimare la partecipazione del teste al giudizio, mentre la seconda afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità" (così, di recente, Cass. 09/08/2019, n. 21239). ( Cass. 6385/20).
Nel caso di specie vi era un'unica testimonianza, quella del fidanzato, che in presenza di un'istruttoria dall'esito totalmente negativo per la ricorrente, non poteva costituire un valido supporto probatorio a sostegno della domanda svolta.
In ordine alle altre due dichiarazioni testimoniali appaiono poco comprensibili le puntualizzazioni effettuate dall'appelante, atteso che i due testimoni, dalla stessa scelti e citati tra quelli indicati in ricorso, hanno riferito di non conoscere la ricorrente.
Non si ritiene infine che vi siano elementi atti a legittimare una rinnovazione di istruttoria in appello: a fronte di un'ordinanza, non contestata, con la quale è stata ridotta la lista testi della ricorrente, ed in ossequio alla quale l'appellante ha scelto i testimoni maggiormente significativi,
l'esito sfavorevole dell'istruttoria non può costituire, in assenza di altri elementi, motivo per una riapertura della stessa in appello. Con il terzo motivo di appello, viene denunciato il mancato esercizio dei poteri istruttori d'ufficio, ex art. 421 C.p.c., da parte del Giudice di prime cure, volto all'acquisizione di produzione documentale, anche quale prova atipica.
Il motivo è in parte inammissibile - in quanto non coglie la reale ratio decidendi del rigetto delle istanza istruttorie articolate - in parte infondato
Il Giudice, aveva, infatti, esplicitato che l'attivazione dei poteri istruttori non avrebbe consentito di superare l'incertezza dei fatti costitutivi del diritto di credito in contestazione.
“Detto altrimenti, si tratta di produzione documentale che non permetterebbe comunque di circoscrivere la prestazione lavorativa sotto il profilo dell'articolazione oraria oltre il limite ordinario stabilito nel CCNL di settore né con riguardo al periodo di lavoro svolto nel 2017 e nel
2019.”
In sintesi si trattava di documentazione irrilevante.
Appare meramente apodittica l'affermazione dell'appellante in base alla quale “se già gli screenshots forniscono un riferimento temporale, ad esempio mediante le date e gli orari di invio dei messaggi o degli scontrini di “chiusura cassa”, è noto come le bolle di consegna riportano, quanto meno, il giorno in cui la stessa è avvenuta.”
Il punto è che non è in alcuna maniera possibile risalire da tali documenti all'articolazione oraria del rapporto, che costituiva il fatto costituivo della pretesa della ricorrente alle differenze retributive per lo svolgimento del lavoro così come allegato dalla ricorrente.
Anche l'ultimo motivo d'appello proposto, con il quale la parte si duole del mancato esperimento del libero interrogatorio, è infondato, essendo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, che tali adempimenti non sono previsti a pena di nullità, essendo rimesso al potere discrezionale del giudice di merito di valutare se l'espletamento di tali attività sia utile o meno (Cass. n. 28097/19).
In definitiva l'appello deve essere rigettatio, nulla sulle spese di lite attesa la contumacia dell'appellata.
P.Q.M.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato da contro Parte_1 Controparte_5
avverso la sentenza n. 464/2023 del Giudice del lavoro di Reggio Calabria , pubblicata in
[...]
data 03/03/2023 , rigetta l'appello.
Nulla sulle spese di lite Dichiara sussitenti i presupposti per il versamento di un'ulteriore somma a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 28 marzo 2025
Il Consigliere estensore
(Dott.ssa Maria Carla Arena)
Il Presidente
(Dott.ssa Marialuisa Crucitti)