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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 11/12/2025, n. 1855 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1855 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA Seconda Sezione Civile Settore per le controversie di Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Francesca Patrizia Sicari, nella causa n. RG 1745 /2023 ;
- visti gli atti di causa e le note scritte ai sensi dell'art. 127-ter cpc depositate in sostituzione dell'udienza del 11.12.2025, assume la causa in decisione e pronuncia la seguente SENTENZA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Francesca Patrizia Sicari, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso con ricorso depositato in data 19/04/2023 ed iscritto al n 1745 - 2023 RG , vertente tra
- avv. , nato a [...] il [...], Codice Fiscale Pt_1 Pt_2
elettivamente domiciliato in Reggio Calabria alla C.F._1 via Archia Poeta n. 7 presso lo studio dell'avv. Alessandro Morabito, codice fiscale , che lo rappresenta e difende giusta procura C.F._2 in atti;
- ricorrente -
Contro
- (P.IVA ), in persona del Presidente Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore della Giunta Regionale, Dott. , con sede legale Controparte_2 corrente in Catanzaro, al Viale Europa - Località Germaneto - Cittadella Regionale, rappresentata e difesa dall'avv. Valerio Zicaro (C.F.
), in virtù di procura in atti, rilasciata in esecuzione C.F._3 della D.D. n. 339 del 12.1.2024, con studio legale in Cosenza, alla Piazza Zumbini n. 72;
- resistente- disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così definitivamente provvede: Motivazione contestuale
- CONCLUSIONI delle parti: come in atti. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 § 1. Il ricorrente premette di aver prestato attività lavorativa alle dipendenze della presso l'Avvocatura Regionale, sede di Reggio Controparte_1
Calabria, dal 10.4.2001 al 30.4.2022, in qualità di funzionario - avvocato e in virtù di contratto di lavoro stipulato in data 10.06.2001, regolato dal CCNL del Comparto Regioni - Enti Locali, con primo inquadramento nella Categoria D/3, ex ottava qualifica funzionale. Durante tale periodo egli ha svolto le mansioni indicate all'art. 10 della legge regionale Calabria n. 7 del 13.5.1996, istitutiva dell'Avvocatura Regionale, provvedendo alla tutela legale dei diritti e degli interessi della e CP_1 rendendo consultazioni al Presidente, alla Giunta regionale e, su motivata richiesta, ai Dirigenti Generali dei Dipartimenti della Regione. Espone che: “ I compensi professionali spettanti agli avvocati dell'Ente ai sensi dell'art. 27 del CCNL del 14.9.2000 sono disciplinati a livello regionale dall'art. 3 della L.R. n. 39/2002 e dall'apposito regolamento di attuazione adottato in data 30.8.2016 e allegato alla delibera di G.R. n. 337 di pari data, a seguito di adeguamento del precedente regolamento n. 6 del 30.8.2007 alla disciplina dei compensi degli avvocati degli enti pubblici come riformata dall'art. 9 del D.L. 24.6.2014 n. 90 “. Per effetto della citata normativa, ha partecipato assieme a tutti i colleghi alla ripartizione trimestrale dei compensi dovuti agli avvocati regionali, sia in relazione alle cause vinte in via definitiva con recupero delle spese legali a carico delle controparti, sia a quelle vinte con integrale compensazione delle spese. Alla data del 30.4.2022 il ricorrente è stato collocato in quiescenza per raggiunti limiti di età. Lamenta il fatto che con decorrenza dal giorno successivo alla collocazione in quiescenza, “è stato escluso dalla ripartizione dei compensi tra gli avvocati regionali “. Rappresenta che prima del suo pensionamento ha provveduto a consegnare al coordinatore dell'Avvocatura tutti i contenziosi allo stesso assegnati ancora pendenti ed in relazioni ai quali afferma di avere “ diritto ai compensi per l'attività effettivamente svolta sino alla data di cessazione dal servizio nei giudizi iniziati e non compiuti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del D.M. n. 55 del 10.3.2014.” Sostiene che se è pur vero che le somme dovute agli avvocati pubblici sono corrisposte sulla scorta dei regolamenti, del CCNL di riferimento e della normativa statale in materia, da ultimo il D.L. 90/2014, e che il regolamento della non prevede una ripartizione dei compensi anche a Controparte_1 favore degli avvocati collocati in quiescenza, tuttavia proprio per tale motivo, il regolamento sarebbe – a suo dire - illegittimo in parte qua. Conclude chiedendo: “
2 Piaccia all'Ill.mo Tribunale del Lavoro adito, rigettata ogni contraria istanza ed eccezione, accogliere il presente ricorso e per l'effetto accertare e dichiarare la responsabilità della per le causali esposte Controparte_1 in narrativa, e quindi condannare la stessa al pagamento in favore CP_1 del ricorrente della complessiva somma di € 200.000,00 o di quella maggiore o minore che risulterà dovuta in corso di causa o sarà ritenuta equa, a titolo di risarcimento del danno. Oltre rivalutazione, ex art. 429 c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c., dalla maturazione di ogni singolo credito al saldo ed interessi sulle somme via via rivalutate;
ed eventualmente detratto dall'importo relativo a somme successive alla liquidazione del danno qui richiesto il coefficiente di capitalizzazione anticipata “.
§ 2. Regolarmente instaurato il contraddittorio come in epigrafe indicato, si è costituita la la quale resiste alla domanda eccependo, Controparte_1 preliminarmente, il difetto di giurisdizione e nel merito l'infondatezza.
§ 2.1. Parte resistente, inoltre, ha formulato richiesta di chiamata in causa degli avvocati in servizio da maggio 2022 presso le due sedi dell'Avvocatura Regionale rappresentando che: “ già dal secondo trimestre dell'anno 2022 siano stati adottati dal Coordinatore più decreti di ripartizione dei compensi tra gli avvocati in servizio e che, qualora dovesse (per mera ipotesi) essere accolta la domanda avanzata dall'Avv. le ripartizioni già Pt_1 effettuate dovrebbero essere tutte rideterminate “. E' stata rigettata l'istanza di spostamento della prima udienza formulata dalla per la chiamata in causa dei terzi, atteso che, per l'oggetto Controparte_1 della causa, la chiesta chiamata si colloca al di fuori delle ipotesi di litisconsorzio necessario e mancano anche i presupposti di cui all'invocato art. 106 c.p.c.. Peraltro, secondo costante giurisprudenza di legittimità (cfr. Corte di Cassazione SS. UU. con sentenza n. 4309 del 23/02/2010) la fissazione di una nuova udienza per consentire la citazione del terzo, al di fuori delle ipotesi di litisconsorzio necessario, è discrezionale ed il giudice può rifiutare di fissare una nuova prima udienza per la costituzione del terzo, per esigenze di economia processuale e di ragionevole durata del processo, esigenze che in ogni caso si riscontrano anche nella presente causa. Nel caso che ci occupa non si configura ipotesi di litisconsorzio con gli avvocati in servizio, anche perché la domanda formulata dal ricorrente è una domanda di risarcimento danni di cui chiede la liquidazione equitativa.
§ 3. La difesa della eccepisce il difetto di giurisdizione perché il CP_1 ricorrente nelle sue argomentazioni lamenta “l'illegittimità del regolamento dell'Avvocatura Regionale della Calabria nella parte in cui non prevede che gli avvocati posti in quiescenza continuino per un certo periodo a partecipare alla ripartizione dei compensi professionali” e deduce (sempre
3 il ricorrente) “nella fattispecie in esame, il regolamento illegittimo in parte qua deve essere disapplicato “. Parte resistente evidenzia: “Disapplicazione che, si badi bene, non viene riproposta e richiesta nelle conclusioni.” La eccepisce quindi l'inammissibilità del ricorso e che “l'Avv. CP_1 avrebbe dovuto rivolgersi al giudice amministrativo e, Pt_1 segnatamente, impugnare innanzi ad esso il regolamento asseritamente illegittimo”, evidenziando come tali termini siano ampiamente decorsi. Ciò sinteticamente premesso, l'eccezione di difetto di giurisdizione deve essere disattesa in quanto la prospettazione attorea si fonda sulla presunta responsabilità della , quale datore di lavoro, con colposo Controparte_1 inadempimento della propria obbligazione di corrispondere al dipendente avvocato i compensi professionali per le attività prestate nei giudizi iniziati e non conclusi sino al collocamento in quiescenza del dipendente avvocato.
§ 4. Nel merito il ricorso è infondato e deve essere rigettato per le ragioni che seguono. In sintesi deve delinearsi il quadro normativo di riferimento. Occorre premettere che nell'ambito dei rapporti di pubblico impiego le retribuzioni e, più in generale, l'attribuzione di trattamenti economici può avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 165/2001. Per quanto attiene alla questione in oggetto l'unica disposizione contrattuale di riferimento è contenuta nell'art. 27 del CCNL 14.9.2000, in forza del quale: “gli enti provvisti di avvocatura...disciplinano la corresponsione dei compensi professionali dovuti a seguito di sentenza favorevole... e disciplinano altresì in sede di contrattazione decentrata integrativa la correlazione tra tali compensi professionali e la retribuzione di risultato di cui all'art. 10 del CCNL 31.3.1999...”. Siffatta disciplina è stata adottata dalla con il primo Controparte_1 regolamento (approvato con deliberazione di G.R. n. 431/2007), poi modificato (al fine di adeguarlo alle disposizioni dell'art. 9 del D.L. n. 90\2014, convertito dalla L. n 114/2014) dalla medesima Giunta Regionale con deliberazione n. 337 del 30 agosto 2016, da cui discende il testo coordinato. Il citato art. 9 del D.L. n. 90 del 24/06/2014 prescrive: “…3. Nelle ipotesi di sentenza favorevole con recupero delle spese legali a carico delle controparti, le somme recuperate sono ripartite tra gli avvocati dipendenti delle amministrazioni di cui al comma 1, esclusi gli avvocati e i procuratori dello Stato, nella misura e con le modalità stabilite dai rispettivi regolamenti e dalla contrattazione collettiva ai sensi del comma 5 e comunque nel rispetto dei limiti di cui al comma 7. La parte rimanente delle suddette
4 somme è riversata nel bilancio dell'amministrazione.
4. (…)
5. I regolamenti dell'Avvocatura dello Stato e degli altri enti pubblici e i contratti collettivi prevedono criteri di riparto delle somme di cui al primo periodo del comma 3 e al primo periodo del comma 4 in base al rendimento individuale, secondo criteri oggettivamente misurabili che tengano conto tra l'altro della puntualità negli adempimenti processuali. I suddetti regolamenti e contratti collettivi definiscono altresì i criteri di assegnazione degli affari consultivi e contenziosi, da operare ove possibile attraverso sistemi informatici, secondo principi di parità di trattamento e di specializzazione professionale.
6. In tutti i casi di pronunciata compensazione integrale delle spese, ivi compresi quelli di transazione dopo sentenza favorevole alle amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, ai dipendenti, ad esclusione del personale dell'Avvocatura dello Stato, sono corrisposti compensi professionali in base alle norme regolamentari o contrattuali vigenti e nei limiti dello stanziamento previsto, il quale non può superare il corrispondente stanziamento relativo all'anno 2013. Nei giudizi di cui all'articolo 152 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n.1368, possono essere corrisposti compensi professionali in base alle norme regolamentari o contrattuali delle relative amministrazioni e nei limiti dello stanziamento previsto. Il suddetto stanziamento non può superare il corrispondente stanziamento relativo all'anno 2013.
7. I compensi professionali di cui al comma 3 e al primo periodo del comma 6 possono essere corrisposti in modo da attribuire a ciascun avvocato una somma non superiore al suo trattamento economico complessivo. 8. Il primo periodo del comma 6 si applica alle sentenze depositate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. I commi 3, 4 e 5 e il secondo e il terzo periodo del comma 6 nonché il comma 7 si applicano a decorrere dall'adeguamento dei regolamenti e dei contratti collettivi di cui al comma 5, da operare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. In assenza del suddetto adeguamento, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 non possono corrispondere compensi professionali agli avvocati dipendenti delle amministrazioni stesse, ivi incluso il personale dell'Avvocatura dello Stato…”.
Quel che qui rileva è che il Regolamento adottato dalla , Controparte_1 nell'esercizio della potestà regolamentare conferitagli dalla legge e dalla contrattazione collettiva, prevede la ripartizione sono nei riguardi degli Avvocati di ruolo in servizio presso l'Avvocatura Regionale.
5 In particolare l'art. 5 del Regolamento al primo comma prevede:
“
1. Il Coordinatore, con proprio decreto, determina per ogni trimestre gli importi delle somme effettivamente riscosse ai sensi dell'art. 2 e delle somme dovute in forza dell'art.
3. Con lo stesso decreto, il Coordinatore provvede, altresì, con le modalità indicate all'art. 6, alla ripartizione teorica, tra gli Avvocati di ruolo in servizio presso l'Avvocatura Regionale, inquadrati nel relativo Albo professionale, che espletano mansioni comportanti l'assunzione della difesa dell'Ente nei procedimenti giurisdizionali, dei compensi professionali relativi al trimestre di riferimento e ne dispone il pagamento. Anche il successivo art. 6 del regolamento nell'individuare i soggetti aventi diritto alla ripartizione dei compensi richiama il comma 1 dell'art. 5 ovvero:” gli avvocati di cui all'art. 5 comma 1”.
Quindi per quanto concerne gli avvocati della , nessuna Controparte_1 norma di legge, contrattuale o regolamentare, prevede che i compensi in questione siano ripartiti anche tra gli avvocati collocati in quiescenza almeno con riferimento ad un limitato arco temporale decorrente proprio dal collocamento in quiescenza. Di ciò è ben consapevole il ricorrente che assume l'illegittimità del predetto Regolamento dell'Avvocatura Regionale della Calabria proprio perchè
“nulla prevede al riguardo”. Ma a fronte della normativa sopra richiamata nessuna responsabilità da inadempimento è configurabile a carico della . Controparte_1
Neppure è possibile invocare la disapplicazione del Regolamento a causa del fatto che lo stesso Regolamento omette di prevedere una disciplina nel senso desiderato dal ricorrente, in altri termini non vi è una disposizione da disapplicare. In ogni caso il giudice non può sostituirsi all'Amministrazione (nel caso di specie la nell'esercizio del suo potere di Controparte_1 regolamentazione che gli è attribuito dalla legge. Tantomeno è possibile applicare analogicamente Regolamenti adottati da altre Amministrazioni. Non è conducente neppure la deduzione difensiva del ricorrente in ordine alla presunta violazione della normativa sui compensi professionali di cui all'art. 7 del DM n. 55/2014. L'art. 7 del DM 55/2014 recita: “Giudizi non compiuti - Per l'attività prestata dall'avvocato nei giudizi iniziati ma non compiuti, si liquidano i compensi maturati per l'opera svolta fino alla cessazione, per qualsiasi causa, del rapporto professionale.” Il DM 55/2014 concerne la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ma il suo ambito applicativo, come delimitato dall'art. 1 del DM 55/2014, non riguarda la fattispecie che ci occupa.
6 In conclusione per i motivi sopra esposti la domanda del ricorrente è infondata e deve essere rigettata, resta assorbita ogni altra eccezione e deduzione.
§ 5. La novità della questione consente la compensazione delle spese legali.
p.q.m
.
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese legali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito. Così deciso in Reggio Calabria, 11/12/2025 Il giudice del lavoro Dr.ssa Francesca Patrizia Sicari
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Il Giudice del lavoro, dr.ssa Francesca Patrizia Sicari, nella causa n. RG 1745 /2023 ;
- visti gli atti di causa e le note scritte ai sensi dell'art. 127-ter cpc depositate in sostituzione dell'udienza del 11.12.2025, assume la causa in decisione e pronuncia la seguente SENTENZA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Francesca Patrizia Sicari, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso con ricorso depositato in data 19/04/2023 ed iscritto al n 1745 - 2023 RG , vertente tra
- avv. , nato a [...] il [...], Codice Fiscale Pt_1 Pt_2
elettivamente domiciliato in Reggio Calabria alla C.F._1 via Archia Poeta n. 7 presso lo studio dell'avv. Alessandro Morabito, codice fiscale , che lo rappresenta e difende giusta procura C.F._2 in atti;
- ricorrente -
Contro
- (P.IVA ), in persona del Presidente Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore della Giunta Regionale, Dott. , con sede legale Controparte_2 corrente in Catanzaro, al Viale Europa - Località Germaneto - Cittadella Regionale, rappresentata e difesa dall'avv. Valerio Zicaro (C.F.
), in virtù di procura in atti, rilasciata in esecuzione C.F._3 della D.D. n. 339 del 12.1.2024, con studio legale in Cosenza, alla Piazza Zumbini n. 72;
- resistente- disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così definitivamente provvede: Motivazione contestuale
- CONCLUSIONI delle parti: come in atti. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 § 1. Il ricorrente premette di aver prestato attività lavorativa alle dipendenze della presso l'Avvocatura Regionale, sede di Reggio Controparte_1
Calabria, dal 10.4.2001 al 30.4.2022, in qualità di funzionario - avvocato e in virtù di contratto di lavoro stipulato in data 10.06.2001, regolato dal CCNL del Comparto Regioni - Enti Locali, con primo inquadramento nella Categoria D/3, ex ottava qualifica funzionale. Durante tale periodo egli ha svolto le mansioni indicate all'art. 10 della legge regionale Calabria n. 7 del 13.5.1996, istitutiva dell'Avvocatura Regionale, provvedendo alla tutela legale dei diritti e degli interessi della e CP_1 rendendo consultazioni al Presidente, alla Giunta regionale e, su motivata richiesta, ai Dirigenti Generali dei Dipartimenti della Regione. Espone che: “ I compensi professionali spettanti agli avvocati dell'Ente ai sensi dell'art. 27 del CCNL del 14.9.2000 sono disciplinati a livello regionale dall'art. 3 della L.R. n. 39/2002 e dall'apposito regolamento di attuazione adottato in data 30.8.2016 e allegato alla delibera di G.R. n. 337 di pari data, a seguito di adeguamento del precedente regolamento n. 6 del 30.8.2007 alla disciplina dei compensi degli avvocati degli enti pubblici come riformata dall'art. 9 del D.L. 24.6.2014 n. 90 “. Per effetto della citata normativa, ha partecipato assieme a tutti i colleghi alla ripartizione trimestrale dei compensi dovuti agli avvocati regionali, sia in relazione alle cause vinte in via definitiva con recupero delle spese legali a carico delle controparti, sia a quelle vinte con integrale compensazione delle spese. Alla data del 30.4.2022 il ricorrente è stato collocato in quiescenza per raggiunti limiti di età. Lamenta il fatto che con decorrenza dal giorno successivo alla collocazione in quiescenza, “è stato escluso dalla ripartizione dei compensi tra gli avvocati regionali “. Rappresenta che prima del suo pensionamento ha provveduto a consegnare al coordinatore dell'Avvocatura tutti i contenziosi allo stesso assegnati ancora pendenti ed in relazioni ai quali afferma di avere “ diritto ai compensi per l'attività effettivamente svolta sino alla data di cessazione dal servizio nei giudizi iniziati e non compiuti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del D.M. n. 55 del 10.3.2014.” Sostiene che se è pur vero che le somme dovute agli avvocati pubblici sono corrisposte sulla scorta dei regolamenti, del CCNL di riferimento e della normativa statale in materia, da ultimo il D.L. 90/2014, e che il regolamento della non prevede una ripartizione dei compensi anche a Controparte_1 favore degli avvocati collocati in quiescenza, tuttavia proprio per tale motivo, il regolamento sarebbe – a suo dire - illegittimo in parte qua. Conclude chiedendo: “
2 Piaccia all'Ill.mo Tribunale del Lavoro adito, rigettata ogni contraria istanza ed eccezione, accogliere il presente ricorso e per l'effetto accertare e dichiarare la responsabilità della per le causali esposte Controparte_1 in narrativa, e quindi condannare la stessa al pagamento in favore CP_1 del ricorrente della complessiva somma di € 200.000,00 o di quella maggiore o minore che risulterà dovuta in corso di causa o sarà ritenuta equa, a titolo di risarcimento del danno. Oltre rivalutazione, ex art. 429 c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c., dalla maturazione di ogni singolo credito al saldo ed interessi sulle somme via via rivalutate;
ed eventualmente detratto dall'importo relativo a somme successive alla liquidazione del danno qui richiesto il coefficiente di capitalizzazione anticipata “.
§ 2. Regolarmente instaurato il contraddittorio come in epigrafe indicato, si è costituita la la quale resiste alla domanda eccependo, Controparte_1 preliminarmente, il difetto di giurisdizione e nel merito l'infondatezza.
§ 2.1. Parte resistente, inoltre, ha formulato richiesta di chiamata in causa degli avvocati in servizio da maggio 2022 presso le due sedi dell'Avvocatura Regionale rappresentando che: “ già dal secondo trimestre dell'anno 2022 siano stati adottati dal Coordinatore più decreti di ripartizione dei compensi tra gli avvocati in servizio e che, qualora dovesse (per mera ipotesi) essere accolta la domanda avanzata dall'Avv. le ripartizioni già Pt_1 effettuate dovrebbero essere tutte rideterminate “. E' stata rigettata l'istanza di spostamento della prima udienza formulata dalla per la chiamata in causa dei terzi, atteso che, per l'oggetto Controparte_1 della causa, la chiesta chiamata si colloca al di fuori delle ipotesi di litisconsorzio necessario e mancano anche i presupposti di cui all'invocato art. 106 c.p.c.. Peraltro, secondo costante giurisprudenza di legittimità (cfr. Corte di Cassazione SS. UU. con sentenza n. 4309 del 23/02/2010) la fissazione di una nuova udienza per consentire la citazione del terzo, al di fuori delle ipotesi di litisconsorzio necessario, è discrezionale ed il giudice può rifiutare di fissare una nuova prima udienza per la costituzione del terzo, per esigenze di economia processuale e di ragionevole durata del processo, esigenze che in ogni caso si riscontrano anche nella presente causa. Nel caso che ci occupa non si configura ipotesi di litisconsorzio con gli avvocati in servizio, anche perché la domanda formulata dal ricorrente è una domanda di risarcimento danni di cui chiede la liquidazione equitativa.
§ 3. La difesa della eccepisce il difetto di giurisdizione perché il CP_1 ricorrente nelle sue argomentazioni lamenta “l'illegittimità del regolamento dell'Avvocatura Regionale della Calabria nella parte in cui non prevede che gli avvocati posti in quiescenza continuino per un certo periodo a partecipare alla ripartizione dei compensi professionali” e deduce (sempre
3 il ricorrente) “nella fattispecie in esame, il regolamento illegittimo in parte qua deve essere disapplicato “. Parte resistente evidenzia: “Disapplicazione che, si badi bene, non viene riproposta e richiesta nelle conclusioni.” La eccepisce quindi l'inammissibilità del ricorso e che “l'Avv. CP_1 avrebbe dovuto rivolgersi al giudice amministrativo e, Pt_1 segnatamente, impugnare innanzi ad esso il regolamento asseritamente illegittimo”, evidenziando come tali termini siano ampiamente decorsi. Ciò sinteticamente premesso, l'eccezione di difetto di giurisdizione deve essere disattesa in quanto la prospettazione attorea si fonda sulla presunta responsabilità della , quale datore di lavoro, con colposo Controparte_1 inadempimento della propria obbligazione di corrispondere al dipendente avvocato i compensi professionali per le attività prestate nei giudizi iniziati e non conclusi sino al collocamento in quiescenza del dipendente avvocato.
§ 4. Nel merito il ricorso è infondato e deve essere rigettato per le ragioni che seguono. In sintesi deve delinearsi il quadro normativo di riferimento. Occorre premettere che nell'ambito dei rapporti di pubblico impiego le retribuzioni e, più in generale, l'attribuzione di trattamenti economici può avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 165/2001. Per quanto attiene alla questione in oggetto l'unica disposizione contrattuale di riferimento è contenuta nell'art. 27 del CCNL 14.9.2000, in forza del quale: “gli enti provvisti di avvocatura...disciplinano la corresponsione dei compensi professionali dovuti a seguito di sentenza favorevole... e disciplinano altresì in sede di contrattazione decentrata integrativa la correlazione tra tali compensi professionali e la retribuzione di risultato di cui all'art. 10 del CCNL 31.3.1999...”. Siffatta disciplina è stata adottata dalla con il primo Controparte_1 regolamento (approvato con deliberazione di G.R. n. 431/2007), poi modificato (al fine di adeguarlo alle disposizioni dell'art. 9 del D.L. n. 90\2014, convertito dalla L. n 114/2014) dalla medesima Giunta Regionale con deliberazione n. 337 del 30 agosto 2016, da cui discende il testo coordinato. Il citato art. 9 del D.L. n. 90 del 24/06/2014 prescrive: “…3. Nelle ipotesi di sentenza favorevole con recupero delle spese legali a carico delle controparti, le somme recuperate sono ripartite tra gli avvocati dipendenti delle amministrazioni di cui al comma 1, esclusi gli avvocati e i procuratori dello Stato, nella misura e con le modalità stabilite dai rispettivi regolamenti e dalla contrattazione collettiva ai sensi del comma 5 e comunque nel rispetto dei limiti di cui al comma 7. La parte rimanente delle suddette
4 somme è riversata nel bilancio dell'amministrazione.
4. (…)
5. I regolamenti dell'Avvocatura dello Stato e degli altri enti pubblici e i contratti collettivi prevedono criteri di riparto delle somme di cui al primo periodo del comma 3 e al primo periodo del comma 4 in base al rendimento individuale, secondo criteri oggettivamente misurabili che tengano conto tra l'altro della puntualità negli adempimenti processuali. I suddetti regolamenti e contratti collettivi definiscono altresì i criteri di assegnazione degli affari consultivi e contenziosi, da operare ove possibile attraverso sistemi informatici, secondo principi di parità di trattamento e di specializzazione professionale.
6. In tutti i casi di pronunciata compensazione integrale delle spese, ivi compresi quelli di transazione dopo sentenza favorevole alle amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, ai dipendenti, ad esclusione del personale dell'Avvocatura dello Stato, sono corrisposti compensi professionali in base alle norme regolamentari o contrattuali vigenti e nei limiti dello stanziamento previsto, il quale non può superare il corrispondente stanziamento relativo all'anno 2013. Nei giudizi di cui all'articolo 152 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n.1368, possono essere corrisposti compensi professionali in base alle norme regolamentari o contrattuali delle relative amministrazioni e nei limiti dello stanziamento previsto. Il suddetto stanziamento non può superare il corrispondente stanziamento relativo all'anno 2013.
7. I compensi professionali di cui al comma 3 e al primo periodo del comma 6 possono essere corrisposti in modo da attribuire a ciascun avvocato una somma non superiore al suo trattamento economico complessivo. 8. Il primo periodo del comma 6 si applica alle sentenze depositate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. I commi 3, 4 e 5 e il secondo e il terzo periodo del comma 6 nonché il comma 7 si applicano a decorrere dall'adeguamento dei regolamenti e dei contratti collettivi di cui al comma 5, da operare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. In assenza del suddetto adeguamento, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 non possono corrispondere compensi professionali agli avvocati dipendenti delle amministrazioni stesse, ivi incluso il personale dell'Avvocatura dello Stato…”.
Quel che qui rileva è che il Regolamento adottato dalla , Controparte_1 nell'esercizio della potestà regolamentare conferitagli dalla legge e dalla contrattazione collettiva, prevede la ripartizione sono nei riguardi degli Avvocati di ruolo in servizio presso l'Avvocatura Regionale.
5 In particolare l'art. 5 del Regolamento al primo comma prevede:
“
1. Il Coordinatore, con proprio decreto, determina per ogni trimestre gli importi delle somme effettivamente riscosse ai sensi dell'art. 2 e delle somme dovute in forza dell'art.
3. Con lo stesso decreto, il Coordinatore provvede, altresì, con le modalità indicate all'art. 6, alla ripartizione teorica, tra gli Avvocati di ruolo in servizio presso l'Avvocatura Regionale, inquadrati nel relativo Albo professionale, che espletano mansioni comportanti l'assunzione della difesa dell'Ente nei procedimenti giurisdizionali, dei compensi professionali relativi al trimestre di riferimento e ne dispone il pagamento. Anche il successivo art. 6 del regolamento nell'individuare i soggetti aventi diritto alla ripartizione dei compensi richiama il comma 1 dell'art. 5 ovvero:” gli avvocati di cui all'art. 5 comma 1”.
Quindi per quanto concerne gli avvocati della , nessuna Controparte_1 norma di legge, contrattuale o regolamentare, prevede che i compensi in questione siano ripartiti anche tra gli avvocati collocati in quiescenza almeno con riferimento ad un limitato arco temporale decorrente proprio dal collocamento in quiescenza. Di ciò è ben consapevole il ricorrente che assume l'illegittimità del predetto Regolamento dell'Avvocatura Regionale della Calabria proprio perchè
“nulla prevede al riguardo”. Ma a fronte della normativa sopra richiamata nessuna responsabilità da inadempimento è configurabile a carico della . Controparte_1
Neppure è possibile invocare la disapplicazione del Regolamento a causa del fatto che lo stesso Regolamento omette di prevedere una disciplina nel senso desiderato dal ricorrente, in altri termini non vi è una disposizione da disapplicare. In ogni caso il giudice non può sostituirsi all'Amministrazione (nel caso di specie la nell'esercizio del suo potere di Controparte_1 regolamentazione che gli è attribuito dalla legge. Tantomeno è possibile applicare analogicamente Regolamenti adottati da altre Amministrazioni. Non è conducente neppure la deduzione difensiva del ricorrente in ordine alla presunta violazione della normativa sui compensi professionali di cui all'art. 7 del DM n. 55/2014. L'art. 7 del DM 55/2014 recita: “Giudizi non compiuti - Per l'attività prestata dall'avvocato nei giudizi iniziati ma non compiuti, si liquidano i compensi maturati per l'opera svolta fino alla cessazione, per qualsiasi causa, del rapporto professionale.” Il DM 55/2014 concerne la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ma il suo ambito applicativo, come delimitato dall'art. 1 del DM 55/2014, non riguarda la fattispecie che ci occupa.
6 In conclusione per i motivi sopra esposti la domanda del ricorrente è infondata e deve essere rigettata, resta assorbita ogni altra eccezione e deduzione.
§ 5. La novità della questione consente la compensazione delle spese legali.
p.q.m
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- rigetta il ricorso;
- compensa le spese legali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito. Così deciso in Reggio Calabria, 11/12/2025 Il giudice del lavoro Dr.ssa Francesca Patrizia Sicari
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