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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 10/02/2025, n. 100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 100 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
Tribunale ordinario di FROSINONE – Sezione civile Sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FROSINONE
-Sezione Civile- In composizione monocratica, in persona del giudice designato ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio civile di I grado iscritto al n. 2884/2018 RG, avente ad OGGETTO domande ex artt. 2054 e 2043 c.c., nonché ex artt. 144 e seguenti del Codice delle Assicurazioni
Private (d.lgs. 209/05) in relazione al sinistro verificatosi in Frosinone il 21/11/2014 VERTENTE
TRA
, Parte_1 Parte_2 Parte_3
e in proprio e in qualità di eredi e Parte_4 Parte_5 prossimi congiunti del Sig. (conducente dell'autovettura EN NA
RA SO Tg. CB 977 HM), rappresentati e difesi, anche disgiuntamente tra loro, dall'Avv. Alessandro Marocco e dall'Avv. Antonella Del Brocco. ATTORI E
quale proprietario e conducente del veicolo AN LA Tg. CP_1
EN 367 KV, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente tra loro, dagli Avv.ti Pierluigi
Taglienti e Mario Salomone.
CONVENUTO E
quale Compagnia garante per la RCA del veicolo AN LA CP_2
Tg. EN 367 KV, guidato e di proprietà di , rappresentata e difesa CP_1 dall'Avv. Francesco Malatesta.
CONVENUTA
E
quale proprietario e conducente del veicolo EN XO Tg. AS 254 LN. CP_3
CONVENUTO CONTUMACE
E
, quale Compagnia garante per la RCA Controparte_4 della EN XO Tg. AS 254 LN, condotta e di proprietà del convenuto , CP_3 rappresentata e difesa dall'Avv. Natalino Guerrieri.
CONVENUTA
NONCHÉ
Controparte_5
E
, quale Compagnia garante Controparte_6 per la RCA della EN RA SO Tg. CB 977 HM, di proprietà della
[...]
e condotta dal Sig. . CP_5 NA
TERZI CHIAMATI IN CAUSA (da CONTUMACI CP_1
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate in relazione all'udienza cartolare del 22 luglio 2024, rispettivamente: in data 18 luglio 2024 (Attori, e in data CP_1 CP_2
19 luglio 2024 ( , da intendersi ivi pedissequamente riportate e trascritte, giusta CP_4 ordinanza del 23 aprile 2024, ritualmente comunicata (così come risulta ritualmente comunicata l'ordinanza del 22 luglio 2024 con cui il Tribunale tratteneva la causa in decisione con la concessione dei termini di rito, ex art. 190 comma 1 cpc).
Pag. 1 a 14 Tribunale ordinario di FROSINONE – Sezione civile Sentenza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato in data 28.09.2018, i Sigg. , Parte_1
, , e Parte_2 Parte_3 Parte_4
, in proprio e nella qualità di eredi e prossimi congiunti Parte_5 del sig. , convenivano in giudizio, dinanzi il Tribunale di NA
Frosinone, il Sig. , la (quale Compagnia garante CP_1 CP_2 per la RCA del veicolo guidato e di proprietà di ), il sig. CP_1 CP_3
e la (quale Compagnia garante per la RCA della
[...] Controparte_4 vettura condotta e di proprietà di ), al fine di sentirli condannare, in CP_3 solido tra di loro, al risarcimento di tutti i danni subiti in occasione del sinistro stradale verificatosi in data 21.11.2014 in territorio di Frosinone. Riferivano gli attori che alla predetta data, alle ore 18,40 circa, sulla S.R. 637 di Frosinone e Gaeta, all'altezza dell'incrocio con Via Saragat, il Sig. , alla guida della CP_3
EN XO Tg. AS254LN, non si fermava al segnale di STOP e andava ad urtare la
AN LA Tg. EN367KV di proprietà del conducente , CP_1 proveniente da Ceccano, a velocità molto sostenuta. Per effetto dell'impatto, la AN LA deviava verso sinistra, andando ad urtare violentemente sulla parte frontale la EN RA SO Tg. CB977HM di proprietà della e condotta dal Sig. , ferma sulla Controparte_5 NA corsia di canalizzazione in attesa di poter svoltare a sinistra su Via Saragat;
l'autovettura del invece, retrocedeva e colpiva il veicolo che si trovava incolonnato dietro CP_3
(IS TE tg. EN008TR).
Gli agenti accertatori intervenuti in loco provvedevano a redigere il rapporto, comminando le relative sanzioni.
A seguito del sinistro il sig. riportava gravi lesioni personali, che Per_1 determinavano un lungo periodo di ricovero ospedaliero e di malattia e alle quali residuavano postumi invalidanti di natura permanente del 70%.
Le offerte risarcitorie formalizzate dalla , non ritenute congrue CP_2 dall'attore, venivano trattenute in acconto sul maggior importo dovuto. In data 08.01.2018 il sig. decedeva per cause estranee al NA sinistro.
Da qui la domanda giudiziale proposta nei confronti degli odierni convenuti, al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, previo esperimento del tentativo di conciliazione, accertare e dichiarare che il sinistro del 21/11/2014 occorso in Frosinone S.R. 637 di Frosinone e di Gaeta si è verificato per responsabilità esclusiva dei proprietari conducenti Sig.ri e CP_3
in misura concorsuale tra gli stessi e per gli effetti condannarli in solido CP_1 con in persona del suo legale rapp.te p.t. e in persona Controparte_4 Controparte_2 del suo legale rapp.te p.t. ed in misura proporzionale al grado di responsabilità accertato in capo a ciascuno dei 2 conducenti al risarcimento in favore degli attori, in proprio e iure hereditatis e quali prossimi congiunti del Sig. di tutti i danni NA patrimoniali e non patrimoniali, D.M. e/o personalizzazione, nessuno escluso, subiti e subendi tutti, sia iure proprio che iure hereditatis e quali prossimi congiunti per complessivi € 937.784,35 come già specificato nell'atto introduttivo e già al netto della somma di €.100.000,00 offerta dalla o in quella diversa somma maggiore o Controparte_2 minore che risulterà di giustizia all'esito dell'espletanda CTU medico legale da espletarsi su documentazione e/o che sarà ritenuta di giustizia ex art.1226 e 2056 c.c., il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi sulle somme rivalutate dal dì del sinistro sino all'effettivo soddisfo. Condannare altresì in persona del suo legale rapp.te CP_2
p.t. e in persona del suo legale rapp.te p.t. in solido tra loro ed in Controparte_4 proporzione alla quota di responsabilità accertata rispettivamente in capo ai Sig.ri
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e al pagamento della somma di € 7.447,86 per la copiosa CP_1 CP_3 attività stragiudiziale espletata da questa difesa o a quella diversa somma maggiore o minore che si riterrà di giustizia. Con vittoria di spese e del compenso professionale, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, CPA ed IVA in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano sin d'ora antistatari. Si costituiva in giudizio il sig. , chiedendo il rigetto della CP_1 domanda anche in considerazione della ricostruzione della dinamica riportata nel Verbale redatto dagli agenti della Polstrada intervenuti nell'immediatezza dei fatti, e, in particolare, in virtù della circostanza che l'impatto si sarebbe verificato per colpa esclusiva proprio del che avrebbe effettuato una manovra di svolta, senza Per_1 concedere la dovuta precedenza all'auto LA. Per tale ragione spiegava domanda riconvenzionale nei CP_1 confronti degli odierni attori, della società (in qualità di Controparte_5 proprietaria dell'autovettura EN Xara SO Tg. CB 977 HM condotta da NA
) e di
[...] Controparte_7
(quale compagnia assicuratrice per la RC dell'auto EN Xara SO Tg. CB
[...]
977 HM condotta da ), chiedendo di essere autorizzato a NA chiamare in causa i terzi suindicati.
In via subordinata, in caso di accertamento del concorso di colpa del sig.
, ai sensi degli artt. 2054 e 1227 c.c., in ordine al sinistro de quo, CP_1 chiedeva di ripartire ed attribuire a carico dello stesso una responsabilità inferiore al 20% per essere, al contrario, la colpa del Sig. o, eventualmente, del Sig. , Per_1 CP_3 concretamente e quasi totalmente determinante (nella misura dell'80%) nella produzione del sinistro.
Chiedeva, poi, in ipotesi di accoglimento della domanda attorea, di essere manlevato e tenuto indenne dalla propria compagnia assicurativa . CP_2
Parimenti, si costituiva la Controparte_8
contestando la domanda principale perché infondata e
[...] chiedendo dichiararsi l'inammissibilità della domanda riconvenzionale in quanto tale domanda non risultava preceduta da una lettera di messa in mora da parte del sig.
CP_1 Chiedeva, pertanto, accogliersi le seguenti conclusioni: “Piaccia al Tribunale, Giudice Unico adito, contrariis reiectis: -per i motivi tutti dedotti sub 1), rigettare la domanda attorea, così come proposta, perché inammissibile, temeraria e, comunque, infondata in fatto, come in diritto, sia sotto il profilo dell'an, che del quantum debeatur;
-per le argomentazioni tutte sviluppate sub 2), in via preliminare, accertata la violazione delle prescrizioni contenute negli artt. 145 e 148 Codice delle Assicurazioni, emettere declaratoria di inammissibilità e improponibilità della domanda riconvenzionale spiegata da nei confronti di e della Società concludente, in quanto non CP_1 CP_3
è stata preceduta dalla lettera di messa in mora;
in via subordinata, nel merito, rigettare la stessa riconvenzionale, perché temeraria e, in ogni caso, destituita di fondamento sotto tutti i profili;
vittoria di spese e compensi, come per legge.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 06.06.2019, si costituiva in giudizio la in persona del l.r.p.t., la quale, previa integrale Controparte_2 contestazione di tutto quanto ex adverso dedotto dagli attori, formulava le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, in via principale, rigettare le domande attrici perché infondate in fatto ed in diritto, e comunque non provate. in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande formulate nei confronti della scrivente Compagnia, tenere conto dell'offerta reale pari ad € 100.000,00 già corrisposta nella fase stragiudiziale e
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comunque contenere la condanna nei limiti del massimale di polizza;
in ogni caso, con condanna degli attori al pagamento delle spese del giudizio”. All'udienza di prima comparizione, il Giudice autorizzava la chiamata in causa di
e di Controparte_5 Controparte_6
che, pur ritualmente evocate in giudizio, restavano contumaci.
[...] All'udienza del 10.01.2020, verificata la regolare instaurazione del contraddittorio, il Giudice assegnava alle parti i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c. e fissava nuova udienza per l'ammissione dei mezzi istruttori. La causa veniva istruita con una consulenza tecnico modale e una medico-legale, nominandosi all'uopo il Per. Ind. ed il Dott. . Persona_2 Persona_3 Ritenuta, poi, la necessità di un'ulteriore consulenza tecnica d'ufficio, il Giudice disponeva la rinnovazione dell'indagine peritale tecnico-modale, con incarico affidato dapprima al Per. Ind. e, dopo la rinuncia di questi, all'Ing. Persona_4 [...]
, il quale forniva altresì dei chiarimenti. ER Ritenuta matura per la decisione, all'udienza del 22.07.2024 la causa veniva riservata in decisione sulle conclusioni delle parti e con assegnazione degli ordinari termini di legge di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente occorre osservare che -in conformità alla consolidata giurisprudenza della
Suprema Corte (cfr. per tutte Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 8294 del 12/04/2011)- saranno prese in esame le sole questioni rilevanti ai fini della decisione. Ebbene, prima di passare all'esame del merito, l'eccezione di inammissibilità ed improponibilità della domanda riconvenzionale sollevata dalla terza chiamata in causa perché non preceduta Controparte_9 dalla lettera di messa in mora prescritta dagli artt. 145 e 148 Codice delle Assicurazioni, deve essere respinta.
Il Sig. in sede stragiudiziale, ha provveduto a diffidare entrambe le CP_1
Compagnie assicuratrici, con lettera legale racc. a/r del 26.11.2014, ricevuta in data
02.12.2014 dalla e in data 05.12.2014 dalla CP_2 [...]
e (cfr. Controparte_9 Controparte_6 all. 3 comparsa di costituzione e risposta di ). CP_1
Inoltre, il on ha agito direttamente nei confronti della CP_1 [...]
, ma ha ritenuto di dover chiamare in causa quest'ultima solo a Controparte_4 seguito della ricostruzione della dinamica del sinistro operata dagli istanti in citazione, nella quale, a differenza di quanto risultante dal verbale della Polizia Stradale, è emersa una (presunta) responsabilità del loro assicurato sig. . CP_3 L'eccezione non può, dunque, essere accolta. Passando al MERITO, la domanda proposta dagli attori in proprio e nella loro qualità di eredi e prossimi congiunti del sig. , va accolta soltanto NA parzialmente, nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
In ordine alla dinamica del sinistro, parte attrice ha affidato la prova dei propri assunti alle dichiarazioni rese dai testimoni oculari ed alle conclusioni delle consulenze espletate in corso di causa, contestando, di contro, le risultanze del verbale di accertamento redatto dagli Agenti della Polizia Stradale di Frosinone, giunti sul luogo del sinistro poco dopo il verificarsi del fatto. Dalla lettura del suddetto VERBALE emerge che l'attore, in data 21.11.2014, giunto in prossimità dell'intersezione stradale con la Via Giuseppe Saragat, non regolata da impianto semaforico, dopo aver impegnato la corsia di canalizzazione, effettuava manovra di svolta a sinistra, impegnando la corsia di marcia opposta, venendo a collisione con l'autovettura ND RO, condotta da , che CP_1
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sopraggiungeva dall'opposto senso di marcia. L'urto si verificava sulla parte centrale della corsia di pertinenza del veicolo condotto dal e si concretizzava tra CP_1 la parte anteriore sinistra di quest'ultimo e la parte anteriore centrale destra della EN SO. A seguito della collisione, la ND RO deviava verso la sua destra ed urtava l'autovettura EN XO condotta da , ferma in corrispondenza CP_3 dell'intersezione stradale tra la via Saragat e la S.R. 637, in attesa di effettuare manovra di immissione verso Ceccano. La stessa, a causa dell'urto ricevuto, indietreggiava andando ad urtare in modo lieve, con la parte posteriore, la parte anteriore sinistra dell'autovettura IS TE condotta da (che non è parte in causa). Persona_6 L'originario impatto tra i due veicoli EN SO (condotto dal e ND Per_1
RO (condotto da lasciava sul manto stradale una scalfittura con CP_1 escavazione;
dalla parte anteriore della EN SO, inoltre, a causa dell'urto si riversava sul manto stradale del liquido motore, con inizio dal punto d'urto e terminante in corrispondenza della sua parte anteriore.
In base ai rilievi effettuati subito dopo il sinistro, la Polizia Stradale di Frosinone ha ricostruito il punto d'urto e ha ritenuto responsabili dell'evento infortunistico, contravvenzionandoli, entrambi i conducenti dei veicoli protagonisti: il sig.
ai sensi dell'art. 145 comma 1 C.d.S. (omessa precedenza) ed il NA sig. ai sensi dell'art. 141 comma 2 C.d.S. (eccesso di velocità). CP_1
A carico del sig. non veniva elevata alcuna sanzione. CP_3
A tal proposito, va evidenziato che il predetto verbale fa piena prova fino a querela di falso in ordine ai fatti accertati visivamente dai verbalizzanti e relativi alla fase statica dell'incidente, quale risultava al momento del loro intervento (cfr. Cass. n. 3282 del 15.02.2006, nonché Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 29320 del 07/10/2022 e Cass. Sez. 3,
Ordinanza n. 10376 del 17/04/2024). In tal senso, il verbale redatto dai militari deve essere ritenuto fidefacente con riferimento a rilievi, descrizione e misurazioni sui luoghi, così come trasfusi negli atti.
Di contro, le dichiarazioni rese dai testimoni oculari, sono, soltanto in apparenza, dotate di efficacia probatoria.
Dal verbale della Polizia Stradale non risulta che gli stessi fossero presenti al momento dell'arrivo degli agenti accertatori;
il sig. cognato del figlio di Testimone_1 si è recato solo quattro giorni dopo a rendere le dichiarazioni NA alla Polizia Stradale;
la sua presenza sul luogo e al momento del sinistro è affermata solo dal medesimo il quale, per quanto di interesse, ha dichiarato che alle ore 18.40 circa del
21.11.2014, percorreva, alla guida del veicolo AE AT (di proprietà della cognata
, la S.R. 637, con direzione di marcia Frosinone – Ceccano quando, giunto a Per_7 circa 40/50 metri dall'incrocio con la Via Saragat, notava un fascio di luce (fari di un veicolo) che si spostava da destra verso sinistra come se stesse evitando un ostacolo e, contestualmente, udiva, un violento urto. Alla vista della EN XO, all'altezza dello stop di Via Saragat, danneggiata nella parte anteriore, presumeva – quindi – che il conducente della proveniente da CP_10
Ceccano, sopraggiungeva a forte velocità ed il conducente della EN XO, proveniente da Via Saragat, impegnava l'incrocio senza rispettare lo Stop. Medesima dinamica è stata riferita dal sig. amico del sig. Persona_8
Per_1
Alla guida del veicolo CI Lybra, in compagnia della moglie, percorreva la Strada
Regionale 637, con direzione di marcia Frosinone-Ceccano e, giunto a poca distanza dall'incrocio con Via Saragat, notava, nella sua direzione di marcia, una monovolume di colore grigio, sulla corsia di canalizzazione per la svolta a sinistra.
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Dall'opposto senso di marcia (ovvero, Ceccano-Frosinone), notava, altresì, la sagoma di un veicolo in fase di sbandamento che finiva per urtare violentemente la monovolume che era in lento movimento.
Arrestatosi per prestare i primi soccorsi, il sig. otava che allo Stop di Via Per_8
Saragat vi era ferma una EN XO di colore blu danneggiata nella parte anteriore e presupponeva che il conducente della proveniente da Ceccano, fosse CP_10 sopraggiunto ad una velocità superiore alla norma.
La valutazione congiunta delle considerazioni di seguito esposte, lascia dei dubbi circa l'attendibilità delle deposizioni medesime. In primo luogo, il mancato rilascio delle dichiarazioni nell'immediatezza dei fatti agli agenti della Polizia Stradale, dagli stessi giustificato perché impegnati ad “occuparsi dello stato di salute della persona a loro conosciuta”; in secundis, il lasso di tempo intercorso tra il sinistro ed il rilascio delle dichiarazioni, avvenuto a distanza di addirittura 15 giorni per il ma, ancor di più, perché entrambi i testimoni hanno Persona_8 dichiarato circostanze differenti e confliggenti con le risultanze documentali. A parere dei medesimi (entrambi non hanno “visto” ma “presunto”), il sig. CP_3 non avrebbe rispettato il segnale di STOP.
Le suesposte dichiarazioni appaiono in contrasto anche con quanto riferito direttamente dai soggetti coinvolti nel sinistro de quo: il convenuto nelle CP_1 dichiarazioni spontanee rilasciate agli agenti della Polizia Stradale il giorno successivo al sinistro, ha riferito che percorreva la S.R. 637 con direzione di marcia Ceccano –
Frosinone ad una velocità di circa 70/80 Km/h quando, in procinto di superare l'incrocio, un'altra autovettura, proveniente da Frosinone, effettuava improvvisamente manovra di svolta a sinistra, verso Via G. Saragat, invadendo la corsia dallo stesso impegnata. Il sig. , conducente della IS TE, ha dichiarato di trovarsi Persona_6 fermo dietro la EN per dare la precedenza quando improvvisamente notava che la stessa sobbalzava indietreggiando urtandolo nella parte anteriore sinistra, per poi tornare in avanti.
Valutate poco attendibili le dichiarazioni rese dai suddetti testimoni, ritiene questo giudicante di dovere continuare a dare maggiore rilievo alla ricostruzione operata dalla Polizia Stradale piuttosto che alla consulenza tecnica.
Ciò per (almeno) due ordini di ragioni.
Il primo è che la prima ricostruzione, avvenuta nell'immediatezza, ha evidenziato, anche attraverso rilievi planimetrici e fotografici, alcuni dettagli e particolari di non poco conto,
“non considerati” dai consulenti tecnici d'ufficio, quali ad esempio, le tracce di scalfittura con escavazione, impresse sul manto stradale e la presenza di liquido motore che, dal punto d'urto, si era riversato sul manto stradale sino alla parte anteriore del veicolo del Per_1
Il secondo è che, la differente ricostruzione della dinamica del sinistro deriverebbe, a detta del (secondo) CTU, Ing. , da un'errata individuazione -da parte dei verbalizzanti- ER del punto d'urto tra i predetti veicoli che, secondo il consulente, riguarderebbe le rispettive parti anteriori sinistre.
Qualora così fosse, però, non si comprenderebbe per quale ragione la EN RA
SO condotta da , risultasse fortemente danneggiata nella NA parte anteriore destra, come evidenziato nella Relazione di Incidente del 30.12.2014
(pag. 4). Ed ancora: l'immissione da parte della EN XO (secondo la dinamica ricostruita dal CTU) non giustificherebbe la posizione del veicolo IS TE condotto da R_
, il quale avrebbe avanzato lungo la linea di STOP prendendo il posto
[...] CP_1 originariamente occupato dalla .
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In sostanza, per quanto i due consulenti d'ufficio (Per. Ind. e Ing. Persona_2 [...]
) siano giunti ad analoghe conclusioni, questo Giudice ritiene che entrambe le ER consulenze abbiano lasciato dubbi sull'effettiva dinamica del sinistro, non comprendendosi ad oggi su quali presupposti la ricostruzione operata dalla Polizia Stradale nell'immediatezza dell'evento, sia da considerarsi inattendibile. Pertanto, alla luce del quadro probatorio emerso in punto di dinamica del sinistro, deve ritenersi, conformemente a quanto rilevato dalla Polizia Stradale di Frosinone, che l'incidente sia avvenuto a seguito di manovra di svolta a sinistra del sig. il Per_1 quale, omettendo di dare la precedenza, veniva violentemente urtato dal veicolo ND
RO che, sicuramente, viaggiava ad una velocità non consona al tratto di strada. È emersa, quindi, una responsabilità concorrente dei Sigg. e NA
, con esclusione di responsabilità in capo al sig. . CP_1 CP_3 Ciò posto, la fattispecie in esame può essere inquadrata nell'ambito dell'art. 2054 comma 2 c.c.: in ipotesi di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso egualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli.
Come più volte affermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte, detta norma non configura a carico del conducente un'ipotesi di responsabilità oggettiva, ma una responsabilità presunta da cui il medesimo può liberarsi dando prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, ovvero dimostrando non l'impossibilità di una condotta diversa o la diligenza massima, bensì di aver osservato, nei limiti della normale diligenza, un comportamento esente da colpa e conforme alle regole del codice della strada, da valutarsi dal giudice con riferimento alle circostanze del caso concreto (cfr. Cass. Civ. Sez.
VI – 3 ordinanza 16.02.2017 n. 4130).
La ratio del citato disposto normativo è da ricercare nell'esigenza di superare le difficoltà connesse alla dimostrazione delle modalità dello scontro, ricorrendo, pertanto, l'indicata presunzione anche nel caso in cui, individuata la condotta collegata al sinistro, risulti incerto il grado della colpa attribuibile ai diversi conducenti, ovvero qualora sia impossibile accertare, in radice, il comportamento specifico determinante il danno (cfr.
Cass. 2739/02) o le circostanze di maggior rilievo influenti sulla dinamica del sinistro con conseguente impossibilità di stabilire la misura dell'incidenza causale riferibile alla condotta dei soggetti coinvolti (cfr. Cass. 2327/11).
La presunzione di colpa ex art. 2054 comma 2 c.c. -pur avendo in definitiva una funzione sussidiaria (v. Cass. 26004/11)- è esclusa nel solo caso in cui si raggiunga la prova, posta a carico del danneggiato, che lo scontro è dipeso in via esclusiva dal comportamento colposo dell'altra parte e che il danneggiato medesimo abbia fatto effettivamente tutto il possibile per evitare il danno (cfr. Cass. 5679/90, Cass. 10031/06,
Cass. 4130/17, etc.).
Indi, l'accertamento in concreto della colpa di uno dei soggetti coinvolti nel sinistro, non esclude la presunzione di colpa concorrente dell'altro ove non sia stata da questo fornita la prova liberatoria, che non può derivare dal maggior grado di certezza raggiunto in ordine alla colpa del conducente antagonista ma richiede il positivo accertamento, in concreto, della assenza di ogni possibile addebito (cfr. Cass. 11610/92; Cass. 10156/94; Cass.
11235/97; Cass. 477/03; Cass. 195/07; Cass. 12444/08; Cass. 23431/14; Cass. 124/16, secondo cui, ad esempio, in tema di responsabilità civile da circolazione dei veicoli, anche se dalla valutazione delle prove, resti individuato il comportamento colposo di uno solo dei due conducenti, per attribuirgli la causa determinante ed esclusiva del sinistro deve parimenti accertarsi che l'altro conducente abbia osservato le norme sulla circolazione e quelle di comune prudenza, perché è suo onere dimostrare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, altrimenti dovendo presumersi anche il suo colpevole concorso; cfr. altresì Cass. 7479/20).
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In definitiva, dunque, pure in caso di acclarata colpa di uno dei conducenti, permane la presunzione di colpa concorrente dell'altro, per il cui superamento è necessario che quest'ultimo fornisca la suddetta prova liberatoria, dimostrando di essersi uniformato alle norme sulla circolazione e a quelle della comune prudenza (cfr. Cass. Civ. 3543/2013;
Cass. 1198/97 e tra le tante conformi Cass. 1434/99 e Cass. 5342/00). In applicazione dei suddetti principi, si è peraltro ritenuto che, anche in caso di sinistro determinato da una grave infrazione, il giudice non è dispensato dal verificare, ai fini dell'accertamento delle responsabilità, il comportamento dell'altro conducente al fine di stabilire se quest'ultimo abbia a suo volta violato o meno le norme sulla circolazione stradale e i normali precetti di prudenza, potendo l'eventuale inosservanza di dette norme comportare l'affermazione di una colpa concorrente (cfr. ex plurimis Cass. 9528/12). Fatta tale premessa in diritto, nel caso di specie, come anzidetto, si è trattato di un'omissione di precedenza: il sig. , dopo aver impegnato la NA corsia di canalizzazione, effettuava manovra di svolta a sinistra verso Via Saragat, impegnando la corsia di marcia opposta e venendo a collisione con l'autovettura ND RO, condotta da , che sopraggiungeva dall'opposto senso di CP_1 marcia.
In assenza di apprezzabili elementi di prova di segno contrario, è addebitabile a colui che omette la precedenza, l'inosservanza dell'obbligo, approssimandosi a un'intersezione, di usare la massima prudenza al fine di evitare incidenti nonché di effettuare la manovra di immissione solo allorquando si ha la possibilità sgombrare in breve tempo l'area di manovra (art. 145, co. 1 e 7, d. lgs. n. 285/92). L'impatto è, infatti, avvenuto in prossimità dell'area di immissione e di intersezione, sicché è ben plausibile che, se il veicolo EN RA SO avesse tenuto la prudenza richiesta all'utente della strada, evitando di immettersi senza avere la certezza di avere sgombra la propria via, allora l'impatto non si sarebbe verificato. Circa l'annullamento dell'infrazione di mancato rispetto della precedenza (art. 145 C.d.S.), contestata e, per l'appunto, annullata dal G.d.P. di Frosinone, tale decisione non è assolutamente vincolante in questa sede, trattandosi peraltro di giudizi aventi oggetti differenti, per di più instaurato tra soggetti ben distinti. La motivazione dell'annullamento, inoltre, non è condivisibile da questo giudice, non essendo stata attribuita la giusta rilevanza al verbale di accertamento, assistito di fede privilegiata e, comunque, frutto non di una “percezione sensoriale” degli agenti (come dedotto nella parte motiva della sentenza di annullamento), bensì, di circostanze ed elementi oggettivi, acquisiti a seguito di accertamenti e rilievi. Ciò non significa che gli altri conducenti fossero legittimati ad assumere ogni tipo di comportamento, anche rischioso.
Certamente, il Sig. stava circolando ad elevata velocità: non è CP_1 necessaria una quantificazione della velocità tenuta dal veicolo poiché, per sua stessa ammissione (“giunto all'altezza dell'intersezione stradale con la Via Giuseppe Saragat…impegnavo la corsia regolarmente, ad una velocità di circa 70/80 km/h… - cfr. pag. 10 verbale di intervento), stava mantenendo una velocità superiore a quella consentita
(50 km/h). L'elevata ed eccessiva velocità della ND RO trova, altresì, oggettivo riscontro nel provvedimento elevato a carico del sig. contravvenzionato, per l'appunto, ai CP_1 sensi dell'art. 141 CdS. Anche il forte urto/botto riferito dai soggetti coinvolti, costituisce coerente e grave riscontro della forte velocità dell'autovettura. La forte velocità del veicolo ha certamente contribuito nella causazione dell'evento lesivo poiché, se il conducente avesse circolato con velocità regolare (50 km/h), avrebbe avuto la capacità e il tempo di frenare per evitare l'impatto e/o diminuire la forza dello scontro.
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I punti d'urto, rilevati dall'autorità pubblica sulle vetture rimaste coinvolte e concentrati, con riguardo alla RA SO, nella parte anteriore sinistra e, con riguardo alla ND
RO, nella parte anteriore destra (cfr. rilievi stradali di cui alla relazione di intervento), confermano la dinamica dell'evento dannoso. Tanto premesso, poiché nel caso di specie non vi è prova idonea circa la responsabilità prevalente di uno dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro (tale da superare la pari presunzione di responsabilità) o circa la imprevedibilità dell'ostacolo (i verbalizzanti non hanno rilevato tracce di frenata) deve ritenersi operante la presunzione di cui al comma 2 dell'art 2054 cc. Per tali ragioni, deve ritenersi che lo scontro tra il veicolo attoreo e la ND RO del convenuto, si sia verificato per colpa attribuibile ad entrambi i conducenti, nella misura del
50% ciascuno.
Di conseguenza, e devono essere CP_1 Controparte_2 condannati in solido al risarcimento del danno patito da NA nella misura del 50%. salva la manleva da parte di , che va ivi CP_2 disposta, in accoglimento della relativa domanda.
Venendo alla relativa quantificazione, occorre rilevare che la domanda risarcitoria di parte attrice attiene al danno non patrimoniale (iure proprio e iure hereditatis) e al danno patrimoniale, quest'ultimo costituito dall'esborso di spese mediche. Volgendo alla quantificazione del danno iure hereditatis, si rileva che, sulla base della consulenza medica effettuata dal dott. , è risultato Persona_3 che nell'evento denunciato del 21.11.204, il sig. ha riportato NA
“trauma cranico commotivo con multiple ferite LC, escoriazioni ed ematomi localizzati sul volto, sul capo e sulle mani;
frattura pluriframmentaria dell'acetabolo dx con modesta dislocazione posteriore della testa femorale evoluta in subanchilosi;
fratture costali multiple dalla V all'VIII costa, bilateralmente e scomposte;
frattura pluriframmentaria dell'epifisi prossimale della tibia e del perone dx trattate con intervento chirurgico di riduzione con posizionamento di fissatore esterno gamba dx e con 4 fili di K prossimali di poi rimossi;
frattura esposta di rotula dx trattata con sutura della ferita e fissazione dei frammenti rotulei complicata da lesione da decubito in regione poplitea omolaterale;
perdita di cutanea a livello della caviglia e avampiede destro trattate con VAC therapy e medicazioni con successiva necrosi cutanea mediale e laterale piede dx trattate con toilette chirurgica delle lesioni e copertura con innesto;
frattura bimalleolare e dell'astragalo dx con lussazione articolazione di
Chopart trattata con trazione ed immobilizzazione”. Le lesioni riportate, considerate dal Consulente in rapporto causale con l'evento traumatico come descritto in citazione, hanno cagionato danni che devono essere determinati nella misura che il Perito -con valutazione logica e medica pienamente condivisibile, per come esposta nella relazione peritale- ha indicato nella misura del 55% quanto al danno biologico permanente, riconoscendo inoltre un periodo di inabilità temporanea biologica totale di giorni 150. Pertanto, tenendo conto della valutazione complessiva del danno biologico, dell'età di all'epoca dei fatti (66 anni), e tenuto conto di quanto NA riconosciuto ed accertato in sede di CTU, per tradurre in termini monetari le risultanze medico-legali di cui sopra, ritiene questo giudice, anche alla luce della giurisprudenza della
Suprema Corte (in tal senso cfr. ex multis Cass. 14402/11, Cass. 24473/14, Cass. 20895/15, Cass. 9950/17, Cass. 913/18, Cass. 11754/18, Cass. 8532/20, Cass. 8508/20, e cfr. altresì
Cass. 13269/20, nonché Cass. 22859/2020, Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 37009 del
16/12/2022 e anche Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 5948 del 28/02/2023) di poter fare applicazione delle “Tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione all'integrità psico-fisica" predisposte dal Tribunale di Milano, in quanto esse costituiscono tuttora valido e necessario criterio di riferimento ai fini della valutazione
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equitativa ex art. 1226 c.c., laddove la fattispecie concreta non presenti circostanze tali da richiedere una variazione in aumento ovvero in diminuzione (nel caso in esame trattasi infatti di cd. macro-lesioni; circa l'applicabilità delle tabelle milanesi vigenti al momento della decisione, si vedano, altresì: Cass. Sez. 3, Sentenza n. 7272 del 11/05/2012 e Cass. n.
11152/15, depositata il 29 maggio 2015). Si ritiene, quindi, di potere riconoscere -in base a quanto dedotto e allegato in citazione (vedi la esposizione in fatto di cui sopra)- sia il cd. danno morale, sia la cd. personalizzazione, entrambe nella loro misura massima (id est: per il cd. pretium doloris; per il danno estetico-funzionale; per il danno alla vita di relazione;
per la perdita di chances; per quello neurologico funzionale;
per lo scadimento della qualità della vita, etc.). Si riconoscono le spese mediche per un importo di € 2.285,35. Nulla invece spetta in relazione al danno da perdita della capacità di lavoro e di guadagno del de cuius poiché all'epoca dell'incidente lo stesso risultava pensionato
(aveva 66 anni): cfr. CTU. Tabella di riferimento: Tribunale di Milano
Età del danneggiato alla data del sinistro 66 anni
Percentuale di invalidità permanente 55%
Punto danno biologico € 7.940,83 Incremento per sofferenza soggettiva (+ 50%) € 3.970,42 Punto danno non patrimoniale € 11.911,25
Punto base I.T.T. € 115,00 Giorni di invalidità temporanea totale 150
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 0
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 0
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 0
Danno biologico risarcibile € 294.803,00 Danno non patrimoniale risarcibile € 442.205,00 Con personalizzazione massima (max 25% del danno biologico) € 515.906,00
Invalidità temporanea totale € 17.250,00 Totale danno biologico temporaneo € 17.250,00
Spese mediche € 2.285,35 00
TOTALE GENERALE: € 461.740,35
Totale con personalizzazione massima € 535.441,35
Alla luce di ciò, quanto al danno biologico, si giunge alla somma finale di € 535.441,35, a cui va decurtato il 50% quale grado di corresponsabilità del sig. . NA E così per complessivi € 267.720,67. Deve essere, invece, escluso il c.d. danno riflesso richiesto iure proprio dagli attori, in quanto la domanda sul punto è del tutto sprovvista di prova, essendo stato meramente enunciato e non essendo stata prodotta documentazione idonea ad attestare i pregiudizi lamentati.
La sua quantificazione è stata, inoltre, del tutto genericamente formulata, non avendo gli attori indicato alcun criterio di riferimento, a maggior ragione che il danno avrebbe dovuto essere, eventualmente, circoscritto all'arco temporale di tre anni circa, vale a dire il periodo intercorrente tra la data del sinistro ed il decesso di (verificatosi, NA si ricorda, per cause indipendenti dal sinistro stesso).
Ne deriva, dunque, che il danno (patrimoniale e non) che questo giudice riconosce ai Sigg.
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, e in proprio e nella qualità di eredi e prossimi
[...] Parte_5 congiunti di , ammonta a complessivi € 267.720,67, da porsi, in NA
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solido, a carico del sig. e della compagnia assicurativa CP_1 CP_2
(salva la suddetta manleva).
[...]
Tuttavia, il Sig. aveva già ricevuto dalla convenuta NA
la somma di € 100.000,00, per cui residua l'importo di € 167.720,67 CP_2
(= 267.720,67 – 100.000,00). Sull'importo di cui sopra, vanno altresì calcolati gli interessi ex art. 1284 comma 1 c.c. e la rivalutazione monetaria a far data dal sinistro (21.11.2014) trattandosi di cd. debito di valore, fino alla data della presente decisione, oltre agli ulteriori interessi legali dalla data della presente decisione al soddisfo.
Gli attori, infine, hanno richiesto il rimborso delle spese corrisposte al loro legale per l'attività stragiudiziale espletata, nella misura di complessivi € 7.447,86. Al riguardo, va premesso che il danneggiato, in ragione del suo diritto di difesa (art. 24
Cost.) ha la facoltà di farsi assistere da un legale di sua fiducia già prima dell'instaurazione della lite. Se la pretesa risarcitoria sfocia in un accordo stragiudiziale, il danneggiato ha diritto di farsi riconoscere il rimborso di quanto corrisposto al professionista;
se, invece, la pretesa non viene composta bonariamente, ma sfocia in un giudizio, allora le spese sostenute nella fase precedente all'instaurazione della causa sono una componente del danno da liquidare, con natura di danno emergente e conseguente sottoposizione della relativa domanda alle preclusioni processuali d'uso (Cass. Civ., SS.UU., 10/07/2017, n. 16990; Cass. Civ. 11154/2015; 2275/2006; 11606/2005). Quali componenti del danno (emergente), le spese stragiudiziali vanno valutate in termini di causalità (artt. 1223 e 1227 c.c.) e, dunque, sono risarcibili quando necessarie e giustificate in funzione del sinistro. Ciò significa, come precisato dalla Suprema Corte (Cass. Civ. 11154/2015), che “dovrà … ritenersi sempre risarcibile la spesa per compensare un legale, quando il sinistro presentava particolari problemi giuridici, ovvero quando la vittima non ha ricevuto la dovuta assistenza, Dpr 254/2006, ex art. 9, c. 1, dal proprio assicuratore. Per contra, sarà sempre irrisarcibile la spesa per compensi all'avvocato, quando la gestione del sinistro non presentava alcuna difficoltà, i danni da esso derivati erano modestissimi, e l'assicuratore aveva prontamente offerto la dovuta assistenza al danneggiato”. Tutto ciò comporta, riguardo al giudizio che ci occupa, che le spese stragiudiziali sostenute dagli attori, se da un lato risultano giustificate dalla complessità della causa, dalle contestazioni sorte con le compagnie assicurative e dall'entità del richiesto risarcimento, dall'altro, non avendo natura di spese processuali ma di voce di danno (emergente), avrebbero dovuto essere allegate e provate dagli attori, ad esempio, attraverso la produzione in giudizio della fattura attestante l'avvenuto pagamento. In tal senso, la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 24481 del 04.11.2020 ha così statuito: “Le spese sostenute per l'assistenza stragiudiziale hanno natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per l'attività svolta da un legale nella fase pre- contenziosa, con la conseguenza che il loro rimborso è soggetto ai normali oneri di domanda, allegazione e prova e che, anche se la liquidazione deve avvenire necessariamente secondo le tariffe forensi, esse hanno natura intrinsecamente differente rispetto alle spese processuali vere e proprie;
pertanto, gli importi riconosciuti per il ristoro delle spese stragiudiziali non possono essere compensati con le somme liquidate, a diverso titolo, per le spese giudiziali relative alle successive prestazioni di patrocinio in giudizio”. Vedasi, altresì, Cass. Civ. sentenza n. 37477 del 22.12.2022: “In tema di responsabilità civile da circolazione stradale, le spese sostenute dal danneggiato per l'attività stragiudiziale svolta in suo favore da una società di infortunistica (diretta sia a prevenire il processo, sia ad assicurarne un esito favorevole) costituiscono un danno emergente, ancorché detta attività possa essere svolta personalmente, e tale pregiudizio, se allegato e provato, deve essere risarcito ai sensi dell'art. 1223 c.c.; l'utilità di dette
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spese, in funzione della possibilità di porle a carico del danneggiante, anche in caso di danno da micropermanente, dev'essere valutata “ex ante”, con specifico riferimento alle circostanze del singolo caso concreto (compreso il grado di esperienza e di conoscenza tecnico legale dell'interessato), avuto riguardo a quello che poteva ragionevolmente presumersi essere l'esito del futuro giudizio”. Per tale ragione, la richiesta di rimborso della somma di € 7.447,86 relativa all'attività stragiudiziale espletata, deve essere rigettata, non avendo parte attrice allegato prova dell'effettivo esborso di detto importo. In conclusione, e evono essere condannati, CP_1 Controparte_2 in solido, al risarcimento del danno patito da (in relazione NA al quale oggi agiscono i congiunti/eredi), che, tenuto conto di quanto già versato da
si liquida in complessivi € 167.720,67, oltre rivalutazione e interessi, CP_2 come sopra e salva la manleva da parte di . CP_2
Stante il suddetto concorso di colpa, deve essere accolta, sia pure parzialmente (nella misura del 50% appunto), anche la domanda proposta in via riconvenzionale dal Sig.
. Con la precisazione che deve essere però condannata la sola CP_1
Compagnia di Assicurazione, atteso che nelle note conclusionali si chiede solo la condanna di (già ), in Controparte_4 Controparte_7 persona del l.r.p.t., quale compagnia assicuratrice della EN RA SO Tg.
CB977HM di proprietà del Sig. . NA
Dunque, circa la suddetta domanda riconvenzionale, con riferimento al danno non patrimoniale, costituito dalle lesioni subite in conseguenza dei fatti per cui è causa, secondo il CTU Dott. , esso è consistito in: Persona_3
“trauma contusivo del volto e distorsivo del rachide cervicale cui residua minima dolorabilità locale a sfumato riverbero articolare;
esiti di ferita lacero contusa del gomito trattata con sutura consistente in cicatrice diastasata e disestesica al tatto”. Per ciò che concerne la quantificazione del suddetto danno non patrimoniale, le lesioni riportate, considerate dal consulente dott. in Persona_3 rapporto causale con l'evento traumatico come descritto in citazione, hanno cagionato danni che devono essere determinati nella misura del 1,5% quanto al danno biologico permanente, riconoscendo inoltre un periodo di inabilità temporanea biologica totale di giorni 15 e parziale al 50% di giorni 20. Data l'esiguità delle menomazioni rilevate e le caratteristiche delle stesse, non può essere riconosciuta alcuna invalidità permanente in relazione alla capacità di lavoro e di guadagno del Sig. CP_1 Pertanto, tenendo conto della valutazione complessiva del danno biologico, dell'età del all'epoca dei fatti (45 anni), e tenuto conto di quanto riconosciuto ed CP_1 accertato in sede di CTU, il danno biologico, di lieve entità, può essere determinato in complessivi € 3.508,50 (€ 1.250,44 per il danno biologico permanente;
€ 828,60 per l'invalidità temporanea totale;
€ 552,40 per l'invalidità temporanea parziale al 50%; € 877,06 per il danno morale).
Relativamente al danno patrimoniale, il ha chiesto di liquidare il danno CP_1 subito dall'auto e quello per le spese mediche. Circa la prima “voce” il convenuto ha prodotto n. 2 fatture di pagamento: una emessa in data 05.03.2016 di € 1.830,00; l'altra del 23.05.2016, recante un importo di € 26.000,00, per l'importo complessivo di € 27.830,00 (cfr. doc.ti 4 e 5 allegati alla comparsa di costituzione e risposta).
Il CTU Per. Ind. ha ritenuto i danni riportati dall'autovettura Persona_2
ND RO LA, compatibili con il sinistro oggetto di causa, quantificando l'ammontare delle spese per le riparazioni dei pezzi e della sostituzione degli elementi di carrozzeria comprensivo della riverniciatura (all'epoca del sinistro) in € 16.351,58 + IVA, oltre € 451,00 (iva inclusa) per 12 giorni di fermo tecnico.
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Sotto tale profilo, questo giudicante, condividendo le conclusioni del Perito d'ufficio, riconosce, per i danni riportati dall'autovettura ND RO LA, l'importo complessivo di € 19.948,92 non potendo, di contro, ammettere l'esistenza di un danno da fermo tecnico. Secondo la giurisprudenza più recente il “danno da fermo tecnico” di veicolo incidentato non può considerarsi sussistente in re ipsa, quale conseguenza automatica del sinistro stradale. Infatti, l'indisponibilità di un autoveicolo durante il tempo necessario per le riparazioni, è un danno che deve essere obbligatoriamente allegato e dimostrato.
Trattandosi di un danno-conseguenza ai sensi degli articoli 1223 e 2056 c.c., il danneggiato
è tenuto a fornire la prova della spesa sostenuta per procacciarsi un mezzo sostitutivo, o nella perdita patrimoniale subito quale conseguenza dal mancato utilizzo del mezzo (così
Cass. 5447/2020, vedi anche Cass. 15262/2023; 27389/2022; 13718/2017; 18249/2018).
Il convenuto si è limitato ad enunciare, senza darne prova, di aver CP_1 subito un danno da fermo tecnico;
si impone, pertanto, il mancato riconoscimento di detta voce di danno. Le spese sanitarie sostenute sono state, invece, ritenute congrue per la (sola) somma di € 381,85, con conseguente esclusione della fattura n. 71/2015 di € 9.202,00, non essendovi riscontro strumentale o specialistico di un danno di tipo odontoiatrico
(vedasi CTU). La somma finale di € 23.911,27 (19.948,92 + 381,85 + 3.580,50) va decurtata del 50% quale grado di corresponsabilità del sig. ed ulteriormente NA decurtata dell'importo corrisposto al dalla CP_1 [...]
per € 6.765,00 (di cui € 6.000,00 per il danno auto Controparte_6 ed € 765,00 per le lesioni subite – cfr. doc.ti 11 e 13 allegati alla comparsa di costituzione e risposta). Residua l'importo di € 5.190,63 (½ 23.911,27 - 6.765,00), da porsi a carico di (già ). Controparte_4 Controparte_6
Sull'importo di cui sopra, vanno altresì calcolati gli interessi ex art. 1284 comma 1 c.c. e la rivalutazione monetaria a far data dal sinistro (21.11.2014) trattandosi di cd. debito di valore, fino alla data della presente decisione, oltre agli ulteriori interessi legali dalla data della presente decisione al soddisfo.
In conclusione, pertanto, entrambe le domande, principale e riconvenzionale, vanno accolte (sia pure) solo parzialmente, con il riconoscimento di un credito risarcitorio pari a complessivi € 167.720,67 per gli attori e di € 5.190,63 per il convenuto
, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali, ex art. CP_1
1284 comma 1 c.c., decorrenti dalla data del sinistro, sino al soddisfo, restando indi
“assorbite” le restanti questioni ivi non espressamente trattate, in virtù del relativo principio di diritto, consolidato nella giurisprudenza di legittimità (si veda, per esempio:
Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 28663 del 27/12/2013; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 14190 del
12/07/2016; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 8571 del 06/04/2018; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13534 del 30/05/2018).
Inammissibile ed irrilevante - e perciò inaccoglibile e da rigettarsi - appare poi una eventuale ulteriore attività istruttoria. E, invero, tutti i testi indicati non potrebbero che confermare quanto dagli stessi già dichiarato all'epoca. Tanto più che da allora sono trascorsi oltre 10 anni. Ciò precisato, non resta che disciplinare le spese del presente grado di giudizio.
A parere del giudicante, la sostanziale soccombenza reciproca in uno alla obiettiva incertezza sul diritto controverso costituiscono gravi motivi idonei a giustificare l'integrale compensazione delle spese di lite, ai sensi dell'art. 92, comma secondo, cpc (cfr. Cass. Sez. L, n. 21157 del 2019; e cfr. anche Cass. Civ. Sez 6-3, n. 26912/20, Corte Cost. 77/2018 e si veda altresì CEDU, Sez. I, 29 giugno 2023, Arrêt Ben Amamou c. Italie).
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Le spese delle CTU, liquidate/da liquidarsi con separati decreti, sono poste a carico delle parti, in pari misura e dunque un settimo cadauno (e salva la suddetta manleva).
P.Q.M.
Il Tribunale di Frosinone, nella composizione di cui sopra, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, richiesta, eccezione e domanda disattesa, così provvede:
1. ACCERTA e DICHIARA con riguardo al sinistro in oggetto il concorso di colpa ex art. 2054 comma 2 c.c., come da motivazione, nella misura del 50% ciascuno, a carico di e di;
NA CP_1
2. CONDANNA, in parziale accoglimento della domanda attorea, il convenuto al pagamento, in favore degli attori, a titolo di risarcimento del CP_1 danno, per le causali di cui in parte motiva, della complessiva somma di € 167.720,67, da rivalutarsi all'attualità, oltre agli interessi legali ex art. 1284, comma 1 c.c., a far data dal sinistro, fino alla data del deposito della presente decisione, e oltre agli ulteriori interessi legali a far data dal deposito della sentenza al saldo;
3. CONDANNA la convenuta tenere indenne Controparte_2 CP_1 da ogni eventuale esborso che questo sia tenuto ad effettuare, come conseguenza dei fatti per cui è causa, anche con riferimento alle spese di CTU;
4. CONDANNA, in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale formulata dal convenuto , la CP_1 Controparte_12 al pagamento, in favore di , a titolo di risarcimento del
[...] CP_1 danno, per le causali di cui in parte motiva, della complessiva somma di € 5.190,63, da rivalutarsi all'attualità, oltre agli interessi legali ex art. 1284, comma 1 c.c., a far data dal sinistro, fino alla data del deposito della presente decisione, e oltre agli ulteriori interessi legali a far data dal deposito della sentenza al saldo;
5. DISPONE la integrale compensazione delle spese del presente giudizio;
6. PONE le spese delle CTU, da liquidarsi con separati decreti, definitivamente, a carico delle parti, in pari misura e dunque un settimo cadauno (salva la suddetta manleva).
Sentenza esecutiva come per legge.
Così deciso in Frosinone, addì 05.02.2025.
Il giudice designato
Sentenza redatta con la collaborazione del Funzionario UPP, Dott.ssa SILVIA PAGLIUCA.
NOTA: La divulgazione del presente provvedimento al di fuori dell'ambito strettamente processuale è condizionata all'eliminazione di TUTTI i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni.
Pag. 14 a 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FROSINONE
-Sezione Civile- In composizione monocratica, in persona del giudice designato ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio civile di I grado iscritto al n. 2884/2018 RG, avente ad OGGETTO domande ex artt. 2054 e 2043 c.c., nonché ex artt. 144 e seguenti del Codice delle Assicurazioni
Private (d.lgs. 209/05) in relazione al sinistro verificatosi in Frosinone il 21/11/2014 VERTENTE
TRA
, Parte_1 Parte_2 Parte_3
e in proprio e in qualità di eredi e Parte_4 Parte_5 prossimi congiunti del Sig. (conducente dell'autovettura EN NA
RA SO Tg. CB 977 HM), rappresentati e difesi, anche disgiuntamente tra loro, dall'Avv. Alessandro Marocco e dall'Avv. Antonella Del Brocco. ATTORI E
quale proprietario e conducente del veicolo AN LA Tg. CP_1
EN 367 KV, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente tra loro, dagli Avv.ti Pierluigi
Taglienti e Mario Salomone.
CONVENUTO E
quale Compagnia garante per la RCA del veicolo AN LA CP_2
Tg. EN 367 KV, guidato e di proprietà di , rappresentata e difesa CP_1 dall'Avv. Francesco Malatesta.
CONVENUTA
E
quale proprietario e conducente del veicolo EN XO Tg. AS 254 LN. CP_3
CONVENUTO CONTUMACE
E
, quale Compagnia garante per la RCA Controparte_4 della EN XO Tg. AS 254 LN, condotta e di proprietà del convenuto , CP_3 rappresentata e difesa dall'Avv. Natalino Guerrieri.
CONVENUTA
NONCHÉ
Controparte_5
E
, quale Compagnia garante Controparte_6 per la RCA della EN RA SO Tg. CB 977 HM, di proprietà della
[...]
e condotta dal Sig. . CP_5 NA
TERZI CHIAMATI IN CAUSA (da CONTUMACI CP_1
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate in relazione all'udienza cartolare del 22 luglio 2024, rispettivamente: in data 18 luglio 2024 (Attori, e in data CP_1 CP_2
19 luglio 2024 ( , da intendersi ivi pedissequamente riportate e trascritte, giusta CP_4 ordinanza del 23 aprile 2024, ritualmente comunicata (così come risulta ritualmente comunicata l'ordinanza del 22 luglio 2024 con cui il Tribunale tratteneva la causa in decisione con la concessione dei termini di rito, ex art. 190 comma 1 cpc).
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato in data 28.09.2018, i Sigg. , Parte_1
, , e Parte_2 Parte_3 Parte_4
, in proprio e nella qualità di eredi e prossimi congiunti Parte_5 del sig. , convenivano in giudizio, dinanzi il Tribunale di NA
Frosinone, il Sig. , la (quale Compagnia garante CP_1 CP_2 per la RCA del veicolo guidato e di proprietà di ), il sig. CP_1 CP_3
e la (quale Compagnia garante per la RCA della
[...] Controparte_4 vettura condotta e di proprietà di ), al fine di sentirli condannare, in CP_3 solido tra di loro, al risarcimento di tutti i danni subiti in occasione del sinistro stradale verificatosi in data 21.11.2014 in territorio di Frosinone. Riferivano gli attori che alla predetta data, alle ore 18,40 circa, sulla S.R. 637 di Frosinone e Gaeta, all'altezza dell'incrocio con Via Saragat, il Sig. , alla guida della CP_3
EN XO Tg. AS254LN, non si fermava al segnale di STOP e andava ad urtare la
AN LA Tg. EN367KV di proprietà del conducente , CP_1 proveniente da Ceccano, a velocità molto sostenuta. Per effetto dell'impatto, la AN LA deviava verso sinistra, andando ad urtare violentemente sulla parte frontale la EN RA SO Tg. CB977HM di proprietà della e condotta dal Sig. , ferma sulla Controparte_5 NA corsia di canalizzazione in attesa di poter svoltare a sinistra su Via Saragat;
l'autovettura del invece, retrocedeva e colpiva il veicolo che si trovava incolonnato dietro CP_3
(IS TE tg. EN008TR).
Gli agenti accertatori intervenuti in loco provvedevano a redigere il rapporto, comminando le relative sanzioni.
A seguito del sinistro il sig. riportava gravi lesioni personali, che Per_1 determinavano un lungo periodo di ricovero ospedaliero e di malattia e alle quali residuavano postumi invalidanti di natura permanente del 70%.
Le offerte risarcitorie formalizzate dalla , non ritenute congrue CP_2 dall'attore, venivano trattenute in acconto sul maggior importo dovuto. In data 08.01.2018 il sig. decedeva per cause estranee al NA sinistro.
Da qui la domanda giudiziale proposta nei confronti degli odierni convenuti, al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, previo esperimento del tentativo di conciliazione, accertare e dichiarare che il sinistro del 21/11/2014 occorso in Frosinone S.R. 637 di Frosinone e di Gaeta si è verificato per responsabilità esclusiva dei proprietari conducenti Sig.ri e CP_3
in misura concorsuale tra gli stessi e per gli effetti condannarli in solido CP_1 con in persona del suo legale rapp.te p.t. e in persona Controparte_4 Controparte_2 del suo legale rapp.te p.t. ed in misura proporzionale al grado di responsabilità accertato in capo a ciascuno dei 2 conducenti al risarcimento in favore degli attori, in proprio e iure hereditatis e quali prossimi congiunti del Sig. di tutti i danni NA patrimoniali e non patrimoniali, D.M. e/o personalizzazione, nessuno escluso, subiti e subendi tutti, sia iure proprio che iure hereditatis e quali prossimi congiunti per complessivi € 937.784,35 come già specificato nell'atto introduttivo e già al netto della somma di €.100.000,00 offerta dalla o in quella diversa somma maggiore o Controparte_2 minore che risulterà di giustizia all'esito dell'espletanda CTU medico legale da espletarsi su documentazione e/o che sarà ritenuta di giustizia ex art.1226 e 2056 c.c., il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi sulle somme rivalutate dal dì del sinistro sino all'effettivo soddisfo. Condannare altresì in persona del suo legale rapp.te CP_2
p.t. e in persona del suo legale rapp.te p.t. in solido tra loro ed in Controparte_4 proporzione alla quota di responsabilità accertata rispettivamente in capo ai Sig.ri
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e al pagamento della somma di € 7.447,86 per la copiosa CP_1 CP_3 attività stragiudiziale espletata da questa difesa o a quella diversa somma maggiore o minore che si riterrà di giustizia. Con vittoria di spese e del compenso professionale, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, CPA ed IVA in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano sin d'ora antistatari. Si costituiva in giudizio il sig. , chiedendo il rigetto della CP_1 domanda anche in considerazione della ricostruzione della dinamica riportata nel Verbale redatto dagli agenti della Polstrada intervenuti nell'immediatezza dei fatti, e, in particolare, in virtù della circostanza che l'impatto si sarebbe verificato per colpa esclusiva proprio del che avrebbe effettuato una manovra di svolta, senza Per_1 concedere la dovuta precedenza all'auto LA. Per tale ragione spiegava domanda riconvenzionale nei CP_1 confronti degli odierni attori, della società (in qualità di Controparte_5 proprietaria dell'autovettura EN Xara SO Tg. CB 977 HM condotta da NA
) e di
[...] Controparte_7
(quale compagnia assicuratrice per la RC dell'auto EN Xara SO Tg. CB
[...]
977 HM condotta da ), chiedendo di essere autorizzato a NA chiamare in causa i terzi suindicati.
In via subordinata, in caso di accertamento del concorso di colpa del sig.
, ai sensi degli artt. 2054 e 1227 c.c., in ordine al sinistro de quo, CP_1 chiedeva di ripartire ed attribuire a carico dello stesso una responsabilità inferiore al 20% per essere, al contrario, la colpa del Sig. o, eventualmente, del Sig. , Per_1 CP_3 concretamente e quasi totalmente determinante (nella misura dell'80%) nella produzione del sinistro.
Chiedeva, poi, in ipotesi di accoglimento della domanda attorea, di essere manlevato e tenuto indenne dalla propria compagnia assicurativa . CP_2
Parimenti, si costituiva la Controparte_8
contestando la domanda principale perché infondata e
[...] chiedendo dichiararsi l'inammissibilità della domanda riconvenzionale in quanto tale domanda non risultava preceduta da una lettera di messa in mora da parte del sig.
CP_1 Chiedeva, pertanto, accogliersi le seguenti conclusioni: “Piaccia al Tribunale, Giudice Unico adito, contrariis reiectis: -per i motivi tutti dedotti sub 1), rigettare la domanda attorea, così come proposta, perché inammissibile, temeraria e, comunque, infondata in fatto, come in diritto, sia sotto il profilo dell'an, che del quantum debeatur;
-per le argomentazioni tutte sviluppate sub 2), in via preliminare, accertata la violazione delle prescrizioni contenute negli artt. 145 e 148 Codice delle Assicurazioni, emettere declaratoria di inammissibilità e improponibilità della domanda riconvenzionale spiegata da nei confronti di e della Società concludente, in quanto non CP_1 CP_3
è stata preceduta dalla lettera di messa in mora;
in via subordinata, nel merito, rigettare la stessa riconvenzionale, perché temeraria e, in ogni caso, destituita di fondamento sotto tutti i profili;
vittoria di spese e compensi, come per legge.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 06.06.2019, si costituiva in giudizio la in persona del l.r.p.t., la quale, previa integrale Controparte_2 contestazione di tutto quanto ex adverso dedotto dagli attori, formulava le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, in via principale, rigettare le domande attrici perché infondate in fatto ed in diritto, e comunque non provate. in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande formulate nei confronti della scrivente Compagnia, tenere conto dell'offerta reale pari ad € 100.000,00 già corrisposta nella fase stragiudiziale e
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comunque contenere la condanna nei limiti del massimale di polizza;
in ogni caso, con condanna degli attori al pagamento delle spese del giudizio”. All'udienza di prima comparizione, il Giudice autorizzava la chiamata in causa di
e di Controparte_5 Controparte_6
che, pur ritualmente evocate in giudizio, restavano contumaci.
[...] All'udienza del 10.01.2020, verificata la regolare instaurazione del contraddittorio, il Giudice assegnava alle parti i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c. e fissava nuova udienza per l'ammissione dei mezzi istruttori. La causa veniva istruita con una consulenza tecnico modale e una medico-legale, nominandosi all'uopo il Per. Ind. ed il Dott. . Persona_2 Persona_3 Ritenuta, poi, la necessità di un'ulteriore consulenza tecnica d'ufficio, il Giudice disponeva la rinnovazione dell'indagine peritale tecnico-modale, con incarico affidato dapprima al Per. Ind. e, dopo la rinuncia di questi, all'Ing. Persona_4 [...]
, il quale forniva altresì dei chiarimenti. ER Ritenuta matura per la decisione, all'udienza del 22.07.2024 la causa veniva riservata in decisione sulle conclusioni delle parti e con assegnazione degli ordinari termini di legge di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente occorre osservare che -in conformità alla consolidata giurisprudenza della
Suprema Corte (cfr. per tutte Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 8294 del 12/04/2011)- saranno prese in esame le sole questioni rilevanti ai fini della decisione. Ebbene, prima di passare all'esame del merito, l'eccezione di inammissibilità ed improponibilità della domanda riconvenzionale sollevata dalla terza chiamata in causa perché non preceduta Controparte_9 dalla lettera di messa in mora prescritta dagli artt. 145 e 148 Codice delle Assicurazioni, deve essere respinta.
Il Sig. in sede stragiudiziale, ha provveduto a diffidare entrambe le CP_1
Compagnie assicuratrici, con lettera legale racc. a/r del 26.11.2014, ricevuta in data
02.12.2014 dalla e in data 05.12.2014 dalla CP_2 [...]
e (cfr. Controparte_9 Controparte_6 all. 3 comparsa di costituzione e risposta di ). CP_1
Inoltre, il on ha agito direttamente nei confronti della CP_1 [...]
, ma ha ritenuto di dover chiamare in causa quest'ultima solo a Controparte_4 seguito della ricostruzione della dinamica del sinistro operata dagli istanti in citazione, nella quale, a differenza di quanto risultante dal verbale della Polizia Stradale, è emersa una (presunta) responsabilità del loro assicurato sig. . CP_3 L'eccezione non può, dunque, essere accolta. Passando al MERITO, la domanda proposta dagli attori in proprio e nella loro qualità di eredi e prossimi congiunti del sig. , va accolta soltanto NA parzialmente, nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
In ordine alla dinamica del sinistro, parte attrice ha affidato la prova dei propri assunti alle dichiarazioni rese dai testimoni oculari ed alle conclusioni delle consulenze espletate in corso di causa, contestando, di contro, le risultanze del verbale di accertamento redatto dagli Agenti della Polizia Stradale di Frosinone, giunti sul luogo del sinistro poco dopo il verificarsi del fatto. Dalla lettura del suddetto VERBALE emerge che l'attore, in data 21.11.2014, giunto in prossimità dell'intersezione stradale con la Via Giuseppe Saragat, non regolata da impianto semaforico, dopo aver impegnato la corsia di canalizzazione, effettuava manovra di svolta a sinistra, impegnando la corsia di marcia opposta, venendo a collisione con l'autovettura ND RO, condotta da , che CP_1
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sopraggiungeva dall'opposto senso di marcia. L'urto si verificava sulla parte centrale della corsia di pertinenza del veicolo condotto dal e si concretizzava tra CP_1 la parte anteriore sinistra di quest'ultimo e la parte anteriore centrale destra della EN SO. A seguito della collisione, la ND RO deviava verso la sua destra ed urtava l'autovettura EN XO condotta da , ferma in corrispondenza CP_3 dell'intersezione stradale tra la via Saragat e la S.R. 637, in attesa di effettuare manovra di immissione verso Ceccano. La stessa, a causa dell'urto ricevuto, indietreggiava andando ad urtare in modo lieve, con la parte posteriore, la parte anteriore sinistra dell'autovettura IS TE condotta da (che non è parte in causa). Persona_6 L'originario impatto tra i due veicoli EN SO (condotto dal e ND Per_1
RO (condotto da lasciava sul manto stradale una scalfittura con CP_1 escavazione;
dalla parte anteriore della EN SO, inoltre, a causa dell'urto si riversava sul manto stradale del liquido motore, con inizio dal punto d'urto e terminante in corrispondenza della sua parte anteriore.
In base ai rilievi effettuati subito dopo il sinistro, la Polizia Stradale di Frosinone ha ricostruito il punto d'urto e ha ritenuto responsabili dell'evento infortunistico, contravvenzionandoli, entrambi i conducenti dei veicoli protagonisti: il sig.
ai sensi dell'art. 145 comma 1 C.d.S. (omessa precedenza) ed il NA sig. ai sensi dell'art. 141 comma 2 C.d.S. (eccesso di velocità). CP_1
A carico del sig. non veniva elevata alcuna sanzione. CP_3
A tal proposito, va evidenziato che il predetto verbale fa piena prova fino a querela di falso in ordine ai fatti accertati visivamente dai verbalizzanti e relativi alla fase statica dell'incidente, quale risultava al momento del loro intervento (cfr. Cass. n. 3282 del 15.02.2006, nonché Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 29320 del 07/10/2022 e Cass. Sez. 3,
Ordinanza n. 10376 del 17/04/2024). In tal senso, il verbale redatto dai militari deve essere ritenuto fidefacente con riferimento a rilievi, descrizione e misurazioni sui luoghi, così come trasfusi negli atti.
Di contro, le dichiarazioni rese dai testimoni oculari, sono, soltanto in apparenza, dotate di efficacia probatoria.
Dal verbale della Polizia Stradale non risulta che gli stessi fossero presenti al momento dell'arrivo degli agenti accertatori;
il sig. cognato del figlio di Testimone_1 si è recato solo quattro giorni dopo a rendere le dichiarazioni NA alla Polizia Stradale;
la sua presenza sul luogo e al momento del sinistro è affermata solo dal medesimo il quale, per quanto di interesse, ha dichiarato che alle ore 18.40 circa del
21.11.2014, percorreva, alla guida del veicolo AE AT (di proprietà della cognata
, la S.R. 637, con direzione di marcia Frosinone – Ceccano quando, giunto a Per_7 circa 40/50 metri dall'incrocio con la Via Saragat, notava un fascio di luce (fari di un veicolo) che si spostava da destra verso sinistra come se stesse evitando un ostacolo e, contestualmente, udiva, un violento urto. Alla vista della EN XO, all'altezza dello stop di Via Saragat, danneggiata nella parte anteriore, presumeva – quindi – che il conducente della proveniente da CP_10
Ceccano, sopraggiungeva a forte velocità ed il conducente della EN XO, proveniente da Via Saragat, impegnava l'incrocio senza rispettare lo Stop. Medesima dinamica è stata riferita dal sig. amico del sig. Persona_8
Per_1
Alla guida del veicolo CI Lybra, in compagnia della moglie, percorreva la Strada
Regionale 637, con direzione di marcia Frosinone-Ceccano e, giunto a poca distanza dall'incrocio con Via Saragat, notava, nella sua direzione di marcia, una monovolume di colore grigio, sulla corsia di canalizzazione per la svolta a sinistra.
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Dall'opposto senso di marcia (ovvero, Ceccano-Frosinone), notava, altresì, la sagoma di un veicolo in fase di sbandamento che finiva per urtare violentemente la monovolume che era in lento movimento.
Arrestatosi per prestare i primi soccorsi, il sig. otava che allo Stop di Via Per_8
Saragat vi era ferma una EN XO di colore blu danneggiata nella parte anteriore e presupponeva che il conducente della proveniente da Ceccano, fosse CP_10 sopraggiunto ad una velocità superiore alla norma.
La valutazione congiunta delle considerazioni di seguito esposte, lascia dei dubbi circa l'attendibilità delle deposizioni medesime. In primo luogo, il mancato rilascio delle dichiarazioni nell'immediatezza dei fatti agli agenti della Polizia Stradale, dagli stessi giustificato perché impegnati ad “occuparsi dello stato di salute della persona a loro conosciuta”; in secundis, il lasso di tempo intercorso tra il sinistro ed il rilascio delle dichiarazioni, avvenuto a distanza di addirittura 15 giorni per il ma, ancor di più, perché entrambi i testimoni hanno Persona_8 dichiarato circostanze differenti e confliggenti con le risultanze documentali. A parere dei medesimi (entrambi non hanno “visto” ma “presunto”), il sig. CP_3 non avrebbe rispettato il segnale di STOP.
Le suesposte dichiarazioni appaiono in contrasto anche con quanto riferito direttamente dai soggetti coinvolti nel sinistro de quo: il convenuto nelle CP_1 dichiarazioni spontanee rilasciate agli agenti della Polizia Stradale il giorno successivo al sinistro, ha riferito che percorreva la S.R. 637 con direzione di marcia Ceccano –
Frosinone ad una velocità di circa 70/80 Km/h quando, in procinto di superare l'incrocio, un'altra autovettura, proveniente da Frosinone, effettuava improvvisamente manovra di svolta a sinistra, verso Via G. Saragat, invadendo la corsia dallo stesso impegnata. Il sig. , conducente della IS TE, ha dichiarato di trovarsi Persona_6 fermo dietro la EN per dare la precedenza quando improvvisamente notava che la stessa sobbalzava indietreggiando urtandolo nella parte anteriore sinistra, per poi tornare in avanti.
Valutate poco attendibili le dichiarazioni rese dai suddetti testimoni, ritiene questo giudicante di dovere continuare a dare maggiore rilievo alla ricostruzione operata dalla Polizia Stradale piuttosto che alla consulenza tecnica.
Ciò per (almeno) due ordini di ragioni.
Il primo è che la prima ricostruzione, avvenuta nell'immediatezza, ha evidenziato, anche attraverso rilievi planimetrici e fotografici, alcuni dettagli e particolari di non poco conto,
“non considerati” dai consulenti tecnici d'ufficio, quali ad esempio, le tracce di scalfittura con escavazione, impresse sul manto stradale e la presenza di liquido motore che, dal punto d'urto, si era riversato sul manto stradale sino alla parte anteriore del veicolo del Per_1
Il secondo è che, la differente ricostruzione della dinamica del sinistro deriverebbe, a detta del (secondo) CTU, Ing. , da un'errata individuazione -da parte dei verbalizzanti- ER del punto d'urto tra i predetti veicoli che, secondo il consulente, riguarderebbe le rispettive parti anteriori sinistre.
Qualora così fosse, però, non si comprenderebbe per quale ragione la EN RA
SO condotta da , risultasse fortemente danneggiata nella NA parte anteriore destra, come evidenziato nella Relazione di Incidente del 30.12.2014
(pag. 4). Ed ancora: l'immissione da parte della EN XO (secondo la dinamica ricostruita dal CTU) non giustificherebbe la posizione del veicolo IS TE condotto da R_
, il quale avrebbe avanzato lungo la linea di STOP prendendo il posto
[...] CP_1 originariamente occupato dalla .
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In sostanza, per quanto i due consulenti d'ufficio (Per. Ind. e Ing. Persona_2 [...]
) siano giunti ad analoghe conclusioni, questo Giudice ritiene che entrambe le ER consulenze abbiano lasciato dubbi sull'effettiva dinamica del sinistro, non comprendendosi ad oggi su quali presupposti la ricostruzione operata dalla Polizia Stradale nell'immediatezza dell'evento, sia da considerarsi inattendibile. Pertanto, alla luce del quadro probatorio emerso in punto di dinamica del sinistro, deve ritenersi, conformemente a quanto rilevato dalla Polizia Stradale di Frosinone, che l'incidente sia avvenuto a seguito di manovra di svolta a sinistra del sig. il Per_1 quale, omettendo di dare la precedenza, veniva violentemente urtato dal veicolo ND
RO che, sicuramente, viaggiava ad una velocità non consona al tratto di strada. È emersa, quindi, una responsabilità concorrente dei Sigg. e NA
, con esclusione di responsabilità in capo al sig. . CP_1 CP_3 Ciò posto, la fattispecie in esame può essere inquadrata nell'ambito dell'art. 2054 comma 2 c.c.: in ipotesi di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso egualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli.
Come più volte affermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte, detta norma non configura a carico del conducente un'ipotesi di responsabilità oggettiva, ma una responsabilità presunta da cui il medesimo può liberarsi dando prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, ovvero dimostrando non l'impossibilità di una condotta diversa o la diligenza massima, bensì di aver osservato, nei limiti della normale diligenza, un comportamento esente da colpa e conforme alle regole del codice della strada, da valutarsi dal giudice con riferimento alle circostanze del caso concreto (cfr. Cass. Civ. Sez.
VI – 3 ordinanza 16.02.2017 n. 4130).
La ratio del citato disposto normativo è da ricercare nell'esigenza di superare le difficoltà connesse alla dimostrazione delle modalità dello scontro, ricorrendo, pertanto, l'indicata presunzione anche nel caso in cui, individuata la condotta collegata al sinistro, risulti incerto il grado della colpa attribuibile ai diversi conducenti, ovvero qualora sia impossibile accertare, in radice, il comportamento specifico determinante il danno (cfr.
Cass. 2739/02) o le circostanze di maggior rilievo influenti sulla dinamica del sinistro con conseguente impossibilità di stabilire la misura dell'incidenza causale riferibile alla condotta dei soggetti coinvolti (cfr. Cass. 2327/11).
La presunzione di colpa ex art. 2054 comma 2 c.c. -pur avendo in definitiva una funzione sussidiaria (v. Cass. 26004/11)- è esclusa nel solo caso in cui si raggiunga la prova, posta a carico del danneggiato, che lo scontro è dipeso in via esclusiva dal comportamento colposo dell'altra parte e che il danneggiato medesimo abbia fatto effettivamente tutto il possibile per evitare il danno (cfr. Cass. 5679/90, Cass. 10031/06,
Cass. 4130/17, etc.).
Indi, l'accertamento in concreto della colpa di uno dei soggetti coinvolti nel sinistro, non esclude la presunzione di colpa concorrente dell'altro ove non sia stata da questo fornita la prova liberatoria, che non può derivare dal maggior grado di certezza raggiunto in ordine alla colpa del conducente antagonista ma richiede il positivo accertamento, in concreto, della assenza di ogni possibile addebito (cfr. Cass. 11610/92; Cass. 10156/94; Cass.
11235/97; Cass. 477/03; Cass. 195/07; Cass. 12444/08; Cass. 23431/14; Cass. 124/16, secondo cui, ad esempio, in tema di responsabilità civile da circolazione dei veicoli, anche se dalla valutazione delle prove, resti individuato il comportamento colposo di uno solo dei due conducenti, per attribuirgli la causa determinante ed esclusiva del sinistro deve parimenti accertarsi che l'altro conducente abbia osservato le norme sulla circolazione e quelle di comune prudenza, perché è suo onere dimostrare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, altrimenti dovendo presumersi anche il suo colpevole concorso; cfr. altresì Cass. 7479/20).
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In definitiva, dunque, pure in caso di acclarata colpa di uno dei conducenti, permane la presunzione di colpa concorrente dell'altro, per il cui superamento è necessario che quest'ultimo fornisca la suddetta prova liberatoria, dimostrando di essersi uniformato alle norme sulla circolazione e a quelle della comune prudenza (cfr. Cass. Civ. 3543/2013;
Cass. 1198/97 e tra le tante conformi Cass. 1434/99 e Cass. 5342/00). In applicazione dei suddetti principi, si è peraltro ritenuto che, anche in caso di sinistro determinato da una grave infrazione, il giudice non è dispensato dal verificare, ai fini dell'accertamento delle responsabilità, il comportamento dell'altro conducente al fine di stabilire se quest'ultimo abbia a suo volta violato o meno le norme sulla circolazione stradale e i normali precetti di prudenza, potendo l'eventuale inosservanza di dette norme comportare l'affermazione di una colpa concorrente (cfr. ex plurimis Cass. 9528/12). Fatta tale premessa in diritto, nel caso di specie, come anzidetto, si è trattato di un'omissione di precedenza: il sig. , dopo aver impegnato la NA corsia di canalizzazione, effettuava manovra di svolta a sinistra verso Via Saragat, impegnando la corsia di marcia opposta e venendo a collisione con l'autovettura ND RO, condotta da , che sopraggiungeva dall'opposto senso di CP_1 marcia.
In assenza di apprezzabili elementi di prova di segno contrario, è addebitabile a colui che omette la precedenza, l'inosservanza dell'obbligo, approssimandosi a un'intersezione, di usare la massima prudenza al fine di evitare incidenti nonché di effettuare la manovra di immissione solo allorquando si ha la possibilità sgombrare in breve tempo l'area di manovra (art. 145, co. 1 e 7, d. lgs. n. 285/92). L'impatto è, infatti, avvenuto in prossimità dell'area di immissione e di intersezione, sicché è ben plausibile che, se il veicolo EN RA SO avesse tenuto la prudenza richiesta all'utente della strada, evitando di immettersi senza avere la certezza di avere sgombra la propria via, allora l'impatto non si sarebbe verificato. Circa l'annullamento dell'infrazione di mancato rispetto della precedenza (art. 145 C.d.S.), contestata e, per l'appunto, annullata dal G.d.P. di Frosinone, tale decisione non è assolutamente vincolante in questa sede, trattandosi peraltro di giudizi aventi oggetti differenti, per di più instaurato tra soggetti ben distinti. La motivazione dell'annullamento, inoltre, non è condivisibile da questo giudice, non essendo stata attribuita la giusta rilevanza al verbale di accertamento, assistito di fede privilegiata e, comunque, frutto non di una “percezione sensoriale” degli agenti (come dedotto nella parte motiva della sentenza di annullamento), bensì, di circostanze ed elementi oggettivi, acquisiti a seguito di accertamenti e rilievi. Ciò non significa che gli altri conducenti fossero legittimati ad assumere ogni tipo di comportamento, anche rischioso.
Certamente, il Sig. stava circolando ad elevata velocità: non è CP_1 necessaria una quantificazione della velocità tenuta dal veicolo poiché, per sua stessa ammissione (“giunto all'altezza dell'intersezione stradale con la Via Giuseppe Saragat…impegnavo la corsia regolarmente, ad una velocità di circa 70/80 km/h… - cfr. pag. 10 verbale di intervento), stava mantenendo una velocità superiore a quella consentita
(50 km/h). L'elevata ed eccessiva velocità della ND RO trova, altresì, oggettivo riscontro nel provvedimento elevato a carico del sig. contravvenzionato, per l'appunto, ai CP_1 sensi dell'art. 141 CdS. Anche il forte urto/botto riferito dai soggetti coinvolti, costituisce coerente e grave riscontro della forte velocità dell'autovettura. La forte velocità del veicolo ha certamente contribuito nella causazione dell'evento lesivo poiché, se il conducente avesse circolato con velocità regolare (50 km/h), avrebbe avuto la capacità e il tempo di frenare per evitare l'impatto e/o diminuire la forza dello scontro.
Pag. 8 a 14 Tribunale ordinario di FROSINONE – Sezione civile Sentenza
I punti d'urto, rilevati dall'autorità pubblica sulle vetture rimaste coinvolte e concentrati, con riguardo alla RA SO, nella parte anteriore sinistra e, con riguardo alla ND
RO, nella parte anteriore destra (cfr. rilievi stradali di cui alla relazione di intervento), confermano la dinamica dell'evento dannoso. Tanto premesso, poiché nel caso di specie non vi è prova idonea circa la responsabilità prevalente di uno dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro (tale da superare la pari presunzione di responsabilità) o circa la imprevedibilità dell'ostacolo (i verbalizzanti non hanno rilevato tracce di frenata) deve ritenersi operante la presunzione di cui al comma 2 dell'art 2054 cc. Per tali ragioni, deve ritenersi che lo scontro tra il veicolo attoreo e la ND RO del convenuto, si sia verificato per colpa attribuibile ad entrambi i conducenti, nella misura del
50% ciascuno.
Di conseguenza, e devono essere CP_1 Controparte_2 condannati in solido al risarcimento del danno patito da NA nella misura del 50%. salva la manleva da parte di , che va ivi CP_2 disposta, in accoglimento della relativa domanda.
Venendo alla relativa quantificazione, occorre rilevare che la domanda risarcitoria di parte attrice attiene al danno non patrimoniale (iure proprio e iure hereditatis) e al danno patrimoniale, quest'ultimo costituito dall'esborso di spese mediche. Volgendo alla quantificazione del danno iure hereditatis, si rileva che, sulla base della consulenza medica effettuata dal dott. , è risultato Persona_3 che nell'evento denunciato del 21.11.204, il sig. ha riportato NA
“trauma cranico commotivo con multiple ferite LC, escoriazioni ed ematomi localizzati sul volto, sul capo e sulle mani;
frattura pluriframmentaria dell'acetabolo dx con modesta dislocazione posteriore della testa femorale evoluta in subanchilosi;
fratture costali multiple dalla V all'VIII costa, bilateralmente e scomposte;
frattura pluriframmentaria dell'epifisi prossimale della tibia e del perone dx trattate con intervento chirurgico di riduzione con posizionamento di fissatore esterno gamba dx e con 4 fili di K prossimali di poi rimossi;
frattura esposta di rotula dx trattata con sutura della ferita e fissazione dei frammenti rotulei complicata da lesione da decubito in regione poplitea omolaterale;
perdita di cutanea a livello della caviglia e avampiede destro trattate con VAC therapy e medicazioni con successiva necrosi cutanea mediale e laterale piede dx trattate con toilette chirurgica delle lesioni e copertura con innesto;
frattura bimalleolare e dell'astragalo dx con lussazione articolazione di
Chopart trattata con trazione ed immobilizzazione”. Le lesioni riportate, considerate dal Consulente in rapporto causale con l'evento traumatico come descritto in citazione, hanno cagionato danni che devono essere determinati nella misura che il Perito -con valutazione logica e medica pienamente condivisibile, per come esposta nella relazione peritale- ha indicato nella misura del 55% quanto al danno biologico permanente, riconoscendo inoltre un periodo di inabilità temporanea biologica totale di giorni 150. Pertanto, tenendo conto della valutazione complessiva del danno biologico, dell'età di all'epoca dei fatti (66 anni), e tenuto conto di quanto NA riconosciuto ed accertato in sede di CTU, per tradurre in termini monetari le risultanze medico-legali di cui sopra, ritiene questo giudice, anche alla luce della giurisprudenza della
Suprema Corte (in tal senso cfr. ex multis Cass. 14402/11, Cass. 24473/14, Cass. 20895/15, Cass. 9950/17, Cass. 913/18, Cass. 11754/18, Cass. 8532/20, Cass. 8508/20, e cfr. altresì
Cass. 13269/20, nonché Cass. 22859/2020, Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 37009 del
16/12/2022 e anche Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 5948 del 28/02/2023) di poter fare applicazione delle “Tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione all'integrità psico-fisica" predisposte dal Tribunale di Milano, in quanto esse costituiscono tuttora valido e necessario criterio di riferimento ai fini della valutazione
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equitativa ex art. 1226 c.c., laddove la fattispecie concreta non presenti circostanze tali da richiedere una variazione in aumento ovvero in diminuzione (nel caso in esame trattasi infatti di cd. macro-lesioni; circa l'applicabilità delle tabelle milanesi vigenti al momento della decisione, si vedano, altresì: Cass. Sez. 3, Sentenza n. 7272 del 11/05/2012 e Cass. n.
11152/15, depositata il 29 maggio 2015). Si ritiene, quindi, di potere riconoscere -in base a quanto dedotto e allegato in citazione (vedi la esposizione in fatto di cui sopra)- sia il cd. danno morale, sia la cd. personalizzazione, entrambe nella loro misura massima (id est: per il cd. pretium doloris; per il danno estetico-funzionale; per il danno alla vita di relazione;
per la perdita di chances; per quello neurologico funzionale;
per lo scadimento della qualità della vita, etc.). Si riconoscono le spese mediche per un importo di € 2.285,35. Nulla invece spetta in relazione al danno da perdita della capacità di lavoro e di guadagno del de cuius poiché all'epoca dell'incidente lo stesso risultava pensionato
(aveva 66 anni): cfr. CTU. Tabella di riferimento: Tribunale di Milano
Età del danneggiato alla data del sinistro 66 anni
Percentuale di invalidità permanente 55%
Punto danno biologico € 7.940,83 Incremento per sofferenza soggettiva (+ 50%) € 3.970,42 Punto danno non patrimoniale € 11.911,25
Punto base I.T.T. € 115,00 Giorni di invalidità temporanea totale 150
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 0
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 0
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 0
Danno biologico risarcibile € 294.803,00 Danno non patrimoniale risarcibile € 442.205,00 Con personalizzazione massima (max 25% del danno biologico) € 515.906,00
Invalidità temporanea totale € 17.250,00 Totale danno biologico temporaneo € 17.250,00
Spese mediche € 2.285,35 00
TOTALE GENERALE: € 461.740,35
Totale con personalizzazione massima € 535.441,35
Alla luce di ciò, quanto al danno biologico, si giunge alla somma finale di € 535.441,35, a cui va decurtato il 50% quale grado di corresponsabilità del sig. . NA E così per complessivi € 267.720,67. Deve essere, invece, escluso il c.d. danno riflesso richiesto iure proprio dagli attori, in quanto la domanda sul punto è del tutto sprovvista di prova, essendo stato meramente enunciato e non essendo stata prodotta documentazione idonea ad attestare i pregiudizi lamentati.
La sua quantificazione è stata, inoltre, del tutto genericamente formulata, non avendo gli attori indicato alcun criterio di riferimento, a maggior ragione che il danno avrebbe dovuto essere, eventualmente, circoscritto all'arco temporale di tre anni circa, vale a dire il periodo intercorrente tra la data del sinistro ed il decesso di (verificatosi, NA si ricorda, per cause indipendenti dal sinistro stesso).
Ne deriva, dunque, che il danno (patrimoniale e non) che questo giudice riconosce ai Sigg.
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, e in proprio e nella qualità di eredi e prossimi
[...] Parte_5 congiunti di , ammonta a complessivi € 267.720,67, da porsi, in NA
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solido, a carico del sig. e della compagnia assicurativa CP_1 CP_2
(salva la suddetta manleva).
[...]
Tuttavia, il Sig. aveva già ricevuto dalla convenuta NA
la somma di € 100.000,00, per cui residua l'importo di € 167.720,67 CP_2
(= 267.720,67 – 100.000,00). Sull'importo di cui sopra, vanno altresì calcolati gli interessi ex art. 1284 comma 1 c.c. e la rivalutazione monetaria a far data dal sinistro (21.11.2014) trattandosi di cd. debito di valore, fino alla data della presente decisione, oltre agli ulteriori interessi legali dalla data della presente decisione al soddisfo.
Gli attori, infine, hanno richiesto il rimborso delle spese corrisposte al loro legale per l'attività stragiudiziale espletata, nella misura di complessivi € 7.447,86. Al riguardo, va premesso che il danneggiato, in ragione del suo diritto di difesa (art. 24
Cost.) ha la facoltà di farsi assistere da un legale di sua fiducia già prima dell'instaurazione della lite. Se la pretesa risarcitoria sfocia in un accordo stragiudiziale, il danneggiato ha diritto di farsi riconoscere il rimborso di quanto corrisposto al professionista;
se, invece, la pretesa non viene composta bonariamente, ma sfocia in un giudizio, allora le spese sostenute nella fase precedente all'instaurazione della causa sono una componente del danno da liquidare, con natura di danno emergente e conseguente sottoposizione della relativa domanda alle preclusioni processuali d'uso (Cass. Civ., SS.UU., 10/07/2017, n. 16990; Cass. Civ. 11154/2015; 2275/2006; 11606/2005). Quali componenti del danno (emergente), le spese stragiudiziali vanno valutate in termini di causalità (artt. 1223 e 1227 c.c.) e, dunque, sono risarcibili quando necessarie e giustificate in funzione del sinistro. Ciò significa, come precisato dalla Suprema Corte (Cass. Civ. 11154/2015), che “dovrà … ritenersi sempre risarcibile la spesa per compensare un legale, quando il sinistro presentava particolari problemi giuridici, ovvero quando la vittima non ha ricevuto la dovuta assistenza, Dpr 254/2006, ex art. 9, c. 1, dal proprio assicuratore. Per contra, sarà sempre irrisarcibile la spesa per compensi all'avvocato, quando la gestione del sinistro non presentava alcuna difficoltà, i danni da esso derivati erano modestissimi, e l'assicuratore aveva prontamente offerto la dovuta assistenza al danneggiato”. Tutto ciò comporta, riguardo al giudizio che ci occupa, che le spese stragiudiziali sostenute dagli attori, se da un lato risultano giustificate dalla complessità della causa, dalle contestazioni sorte con le compagnie assicurative e dall'entità del richiesto risarcimento, dall'altro, non avendo natura di spese processuali ma di voce di danno (emergente), avrebbero dovuto essere allegate e provate dagli attori, ad esempio, attraverso la produzione in giudizio della fattura attestante l'avvenuto pagamento. In tal senso, la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 24481 del 04.11.2020 ha così statuito: “Le spese sostenute per l'assistenza stragiudiziale hanno natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per l'attività svolta da un legale nella fase pre- contenziosa, con la conseguenza che il loro rimborso è soggetto ai normali oneri di domanda, allegazione e prova e che, anche se la liquidazione deve avvenire necessariamente secondo le tariffe forensi, esse hanno natura intrinsecamente differente rispetto alle spese processuali vere e proprie;
pertanto, gli importi riconosciuti per il ristoro delle spese stragiudiziali non possono essere compensati con le somme liquidate, a diverso titolo, per le spese giudiziali relative alle successive prestazioni di patrocinio in giudizio”. Vedasi, altresì, Cass. Civ. sentenza n. 37477 del 22.12.2022: “In tema di responsabilità civile da circolazione stradale, le spese sostenute dal danneggiato per l'attività stragiudiziale svolta in suo favore da una società di infortunistica (diretta sia a prevenire il processo, sia ad assicurarne un esito favorevole) costituiscono un danno emergente, ancorché detta attività possa essere svolta personalmente, e tale pregiudizio, se allegato e provato, deve essere risarcito ai sensi dell'art. 1223 c.c.; l'utilità di dette
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spese, in funzione della possibilità di porle a carico del danneggiante, anche in caso di danno da micropermanente, dev'essere valutata “ex ante”, con specifico riferimento alle circostanze del singolo caso concreto (compreso il grado di esperienza e di conoscenza tecnico legale dell'interessato), avuto riguardo a quello che poteva ragionevolmente presumersi essere l'esito del futuro giudizio”. Per tale ragione, la richiesta di rimborso della somma di € 7.447,86 relativa all'attività stragiudiziale espletata, deve essere rigettata, non avendo parte attrice allegato prova dell'effettivo esborso di detto importo. In conclusione, e evono essere condannati, CP_1 Controparte_2 in solido, al risarcimento del danno patito da (in relazione NA al quale oggi agiscono i congiunti/eredi), che, tenuto conto di quanto già versato da
si liquida in complessivi € 167.720,67, oltre rivalutazione e interessi, CP_2 come sopra e salva la manleva da parte di . CP_2
Stante il suddetto concorso di colpa, deve essere accolta, sia pure parzialmente (nella misura del 50% appunto), anche la domanda proposta in via riconvenzionale dal Sig.
. Con la precisazione che deve essere però condannata la sola CP_1
Compagnia di Assicurazione, atteso che nelle note conclusionali si chiede solo la condanna di (già ), in Controparte_4 Controparte_7 persona del l.r.p.t., quale compagnia assicuratrice della EN RA SO Tg.
CB977HM di proprietà del Sig. . NA
Dunque, circa la suddetta domanda riconvenzionale, con riferimento al danno non patrimoniale, costituito dalle lesioni subite in conseguenza dei fatti per cui è causa, secondo il CTU Dott. , esso è consistito in: Persona_3
“trauma contusivo del volto e distorsivo del rachide cervicale cui residua minima dolorabilità locale a sfumato riverbero articolare;
esiti di ferita lacero contusa del gomito trattata con sutura consistente in cicatrice diastasata e disestesica al tatto”. Per ciò che concerne la quantificazione del suddetto danno non patrimoniale, le lesioni riportate, considerate dal consulente dott. in Persona_3 rapporto causale con l'evento traumatico come descritto in citazione, hanno cagionato danni che devono essere determinati nella misura del 1,5% quanto al danno biologico permanente, riconoscendo inoltre un periodo di inabilità temporanea biologica totale di giorni 15 e parziale al 50% di giorni 20. Data l'esiguità delle menomazioni rilevate e le caratteristiche delle stesse, non può essere riconosciuta alcuna invalidità permanente in relazione alla capacità di lavoro e di guadagno del Sig. CP_1 Pertanto, tenendo conto della valutazione complessiva del danno biologico, dell'età del all'epoca dei fatti (45 anni), e tenuto conto di quanto riconosciuto ed CP_1 accertato in sede di CTU, il danno biologico, di lieve entità, può essere determinato in complessivi € 3.508,50 (€ 1.250,44 per il danno biologico permanente;
€ 828,60 per l'invalidità temporanea totale;
€ 552,40 per l'invalidità temporanea parziale al 50%; € 877,06 per il danno morale).
Relativamente al danno patrimoniale, il ha chiesto di liquidare il danno CP_1 subito dall'auto e quello per le spese mediche. Circa la prima “voce” il convenuto ha prodotto n. 2 fatture di pagamento: una emessa in data 05.03.2016 di € 1.830,00; l'altra del 23.05.2016, recante un importo di € 26.000,00, per l'importo complessivo di € 27.830,00 (cfr. doc.ti 4 e 5 allegati alla comparsa di costituzione e risposta).
Il CTU Per. Ind. ha ritenuto i danni riportati dall'autovettura Persona_2
ND RO LA, compatibili con il sinistro oggetto di causa, quantificando l'ammontare delle spese per le riparazioni dei pezzi e della sostituzione degli elementi di carrozzeria comprensivo della riverniciatura (all'epoca del sinistro) in € 16.351,58 + IVA, oltre € 451,00 (iva inclusa) per 12 giorni di fermo tecnico.
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Sotto tale profilo, questo giudicante, condividendo le conclusioni del Perito d'ufficio, riconosce, per i danni riportati dall'autovettura ND RO LA, l'importo complessivo di € 19.948,92 non potendo, di contro, ammettere l'esistenza di un danno da fermo tecnico. Secondo la giurisprudenza più recente il “danno da fermo tecnico” di veicolo incidentato non può considerarsi sussistente in re ipsa, quale conseguenza automatica del sinistro stradale. Infatti, l'indisponibilità di un autoveicolo durante il tempo necessario per le riparazioni, è un danno che deve essere obbligatoriamente allegato e dimostrato.
Trattandosi di un danno-conseguenza ai sensi degli articoli 1223 e 2056 c.c., il danneggiato
è tenuto a fornire la prova della spesa sostenuta per procacciarsi un mezzo sostitutivo, o nella perdita patrimoniale subito quale conseguenza dal mancato utilizzo del mezzo (così
Cass. 5447/2020, vedi anche Cass. 15262/2023; 27389/2022; 13718/2017; 18249/2018).
Il convenuto si è limitato ad enunciare, senza darne prova, di aver CP_1 subito un danno da fermo tecnico;
si impone, pertanto, il mancato riconoscimento di detta voce di danno. Le spese sanitarie sostenute sono state, invece, ritenute congrue per la (sola) somma di € 381,85, con conseguente esclusione della fattura n. 71/2015 di € 9.202,00, non essendovi riscontro strumentale o specialistico di un danno di tipo odontoiatrico
(vedasi CTU). La somma finale di € 23.911,27 (19.948,92 + 381,85 + 3.580,50) va decurtata del 50% quale grado di corresponsabilità del sig. ed ulteriormente NA decurtata dell'importo corrisposto al dalla CP_1 [...]
per € 6.765,00 (di cui € 6.000,00 per il danno auto Controparte_6 ed € 765,00 per le lesioni subite – cfr. doc.ti 11 e 13 allegati alla comparsa di costituzione e risposta). Residua l'importo di € 5.190,63 (½ 23.911,27 - 6.765,00), da porsi a carico di (già ). Controparte_4 Controparte_6
Sull'importo di cui sopra, vanno altresì calcolati gli interessi ex art. 1284 comma 1 c.c. e la rivalutazione monetaria a far data dal sinistro (21.11.2014) trattandosi di cd. debito di valore, fino alla data della presente decisione, oltre agli ulteriori interessi legali dalla data della presente decisione al soddisfo.
In conclusione, pertanto, entrambe le domande, principale e riconvenzionale, vanno accolte (sia pure) solo parzialmente, con il riconoscimento di un credito risarcitorio pari a complessivi € 167.720,67 per gli attori e di € 5.190,63 per il convenuto
, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali, ex art. CP_1
1284 comma 1 c.c., decorrenti dalla data del sinistro, sino al soddisfo, restando indi
“assorbite” le restanti questioni ivi non espressamente trattate, in virtù del relativo principio di diritto, consolidato nella giurisprudenza di legittimità (si veda, per esempio:
Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 28663 del 27/12/2013; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 14190 del
12/07/2016; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 8571 del 06/04/2018; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13534 del 30/05/2018).
Inammissibile ed irrilevante - e perciò inaccoglibile e da rigettarsi - appare poi una eventuale ulteriore attività istruttoria. E, invero, tutti i testi indicati non potrebbero che confermare quanto dagli stessi già dichiarato all'epoca. Tanto più che da allora sono trascorsi oltre 10 anni. Ciò precisato, non resta che disciplinare le spese del presente grado di giudizio.
A parere del giudicante, la sostanziale soccombenza reciproca in uno alla obiettiva incertezza sul diritto controverso costituiscono gravi motivi idonei a giustificare l'integrale compensazione delle spese di lite, ai sensi dell'art. 92, comma secondo, cpc (cfr. Cass. Sez. L, n. 21157 del 2019; e cfr. anche Cass. Civ. Sez 6-3, n. 26912/20, Corte Cost. 77/2018 e si veda altresì CEDU, Sez. I, 29 giugno 2023, Arrêt Ben Amamou c. Italie).
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Le spese delle CTU, liquidate/da liquidarsi con separati decreti, sono poste a carico delle parti, in pari misura e dunque un settimo cadauno (e salva la suddetta manleva).
P.Q.M.
Il Tribunale di Frosinone, nella composizione di cui sopra, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, richiesta, eccezione e domanda disattesa, così provvede:
1. ACCERTA e DICHIARA con riguardo al sinistro in oggetto il concorso di colpa ex art. 2054 comma 2 c.c., come da motivazione, nella misura del 50% ciascuno, a carico di e di;
NA CP_1
2. CONDANNA, in parziale accoglimento della domanda attorea, il convenuto al pagamento, in favore degli attori, a titolo di risarcimento del CP_1 danno, per le causali di cui in parte motiva, della complessiva somma di € 167.720,67, da rivalutarsi all'attualità, oltre agli interessi legali ex art. 1284, comma 1 c.c., a far data dal sinistro, fino alla data del deposito della presente decisione, e oltre agli ulteriori interessi legali a far data dal deposito della sentenza al saldo;
3. CONDANNA la convenuta tenere indenne Controparte_2 CP_1 da ogni eventuale esborso che questo sia tenuto ad effettuare, come conseguenza dei fatti per cui è causa, anche con riferimento alle spese di CTU;
4. CONDANNA, in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale formulata dal convenuto , la CP_1 Controparte_12 al pagamento, in favore di , a titolo di risarcimento del
[...] CP_1 danno, per le causali di cui in parte motiva, della complessiva somma di € 5.190,63, da rivalutarsi all'attualità, oltre agli interessi legali ex art. 1284, comma 1 c.c., a far data dal sinistro, fino alla data del deposito della presente decisione, e oltre agli ulteriori interessi legali a far data dal deposito della sentenza al saldo;
5. DISPONE la integrale compensazione delle spese del presente giudizio;
6. PONE le spese delle CTU, da liquidarsi con separati decreti, definitivamente, a carico delle parti, in pari misura e dunque un settimo cadauno (salva la suddetta manleva).
Sentenza esecutiva come per legge.
Così deciso in Frosinone, addì 05.02.2025.
Il giudice designato
Sentenza redatta con la collaborazione del Funzionario UPP, Dott.ssa SILVIA PAGLIUCA.
NOTA: La divulgazione del presente provvedimento al di fuori dell'ambito strettamente processuale è condizionata all'eliminazione di TUTTI i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni.
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