Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 07/04/2025, n. 3496 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3496 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
n. 27155/2021 r.g.a.c.
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Napoli, IV sezione civile, nella persona del giudice unico Ettore Pastore Alinante, ha deliberato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 27155/2021 RGAC e vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Napoli alla Via Cervantes 64 presso Parte_1
l'avv. Marco EL RE, dal quale è rappresentata e difesa come da procura allegata telematicamente all'atto di citazione
ATTORE
E
Condominio in Napoli, Largo Ecce Homo 29, in persona dell'amministratore p.t., elettivamente domiciliato in Napoli al Corso Vittorio Emanuele 670 presso l'avv. Francesco Procaccini, dal quale è rappresentato e difeso come da procura allegata telematicamente alla comparsa di risposta
CONVENUTO
Oggetto: Opposizione a delibera condominiale
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione a delibera condominiale è parzialmente fondata, e va accolta per quanto di ragione.
pagina 1 di 8
Ecce Homo 29, chiedendo di dichiarare nulle e/o inefficaci o annullare le deliberazioni adottate dall'assemblea del Condominio convenuto in data 8 – 14/9/2021 sui capi 1, 3, 4 e 5 all'Ordine del Giorno, con vittoria delle spese di lite con distrazione;
si è costituito il Condominio convenuto chiedendo di dichiarare inesistente la notificazione dell'atto di citazione e quindi decaduto l'attore dalla facoltà d'impugnare le deliberazioni, o di dichiarare nulla la notificazione, o comunque dichiarare inammissibile, improponibile improcedibile l'opposizione o rigettarla perché infondata, con vittoria delle spese di lite con distrazione;
nel corso della istruttoria è stata prodotta documentazione, ed ora la causa va decisa.
Preliminarmente, il Condominio convenuto ha eccepito che la notificazione dell'atto di citazione sia inesistente, per cui sarebbe decaduto dalla facoltà di impugnare le Pt_1 deliberazioni, essendo decorso il termine di 30 giorni fissato dall'art. 1137.2 cc. Amministratore del Condominio convenuto è l'avv. EL D'LE, domiciliata in Monte di Procida alla Via Panoramica 180. L'atto d'opposizione è stato spedito il 12/11/2021 a mezzo del servizio postale a “Condominio Largo Ecce Homo 24 Napoli c/o D'SS, in Monte di Procida, Via Panoramica 180: destinatario indicato correttamente, poiché “D'SS non poteva che essere l'amministratrice del predetto Condominio, lì residente. Nell'avviso di ricevimento si legge esattamente lo stesso destinatario e indirizzo – ma il destinatario risultò temporaneamente assente, per cui il 17/11/2021 venne spedita la comunicazione di avvenuto deposito con raccomandata. La CAD venne spedita ad “avv. IE D'SS, sempre in Monte di Procida alla Via Panoramica 180, ma il destinatario era assente, e l'atto fu immesso nella cassetta postale, in una data che dal timbro postale parzialmente leggibile era il 20/11/2021; l'atto però non venne ritirato entro il termine di 10 giorni dalla data di Parte_ spedizione della , e il 29/11/2021 il plico venne restituito al mittente. Secondo quanto si legge nella comparsa di risposta del Condominio, tale notificazione sarebbe inesistente perché: “1) nell'avviso di ricevimento versato in atti dal sig. con le Pt_1 note di trattazione scritta per l'udienza del 25.2.2021 non è chiaro ed intellegibile il nominativo della persona cui avrebbe dovuto essere notificato il plico 2) il CAD versato in atti dal sig. sempre con le note di trattazione scritta per l'udienza del Pt_1
25.2.2021reca come destinatario l' “avv. IE D'LE”, e non l'avv. EL D'LE, e non si fa menzione del Condominio.”. Come affermato da Cass. 26511/2022: “L'inesistenza della notificazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità. Tali elementi consistono: a) nell'attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato;
b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba pagina 2 di 8 comunque considerarsi, "ex lege", eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l'atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa.”; l'iter notificatorio sopra descritto è stato svolto dall'agente postale, si è concluso con uno degli esiti positivi della notificazione previsti (immissione della CAD in cassetta), dunque certo una notificazione è esistita;
oltretutto il “c/o D'SS sull'avviso di ricevimento non poteva che riferirsi all'avv. EL D'LE domiciliata in quel luogo ed amministratrice del Condominio indicato come destinatario;
quanto all'errore con NI al posto di
NI, non ha ingenerato alcun equivoco possibile, non risultando che in Monte di Procida alla Via Panoramica 180 abiti un IE D'LE, oltre a EL D'LE – pertanto, la notificazione è stata perfettamente valida. Comunque, come visto il plico non venne ritirato dal destinatario, per cui la notificazione ai sensi dell'art. 8 L. 890/1982 si perfezionò 10 giorni dopo che era stato spedito l'avviso di ricevimento, ossia il 27/11/2021: e poiché l'udienza in citazione era fissata per il 24/2/2022, non venne rispettato il termine a comparire di 90 giorni prescritto dall'art. 163 bis cpc;
costituendosi sia pur tardivamente parte convenuta lo ha eccepito, e con ordinanza del 20/1/2023 è stata rimessa in termini, cosicché il vizio si è sanato.
Costituendosi, il Condominio convenuto ha eccepito che l'opposizione sia inammissibile perché tardiva, o improcedibile per non essere stato esperito il tentativo di mediazione, per la seguente ragione: l'istanza di mediazione presentata da IB all'Organismo di mediazione venne comunicata al Condominio convenuto in data 1/10/2021, con incontro davanti al mediatore fissato per il 27/10/2021 alle ore 16.30 in videoconferenza;
in data 22/10/2021 l'amministratrice del Condominio in Napoli, Largo Ecce Homo 29 chiese all'OdM di differire l'incontro “alla mattinata del giorno 23 novembre al fine di consentire di convocare assemblea che mi legittimi a partecipare ex art. 71 quater comma 3 disp.att. cc” (all'epoca il quarto comma dell'art. 71 quater cc disponeva: “Se i termini di comparizione davanti al mediatore non consentono di assumere la delibera di cui al terzo comma, il mediatore dispone, su istanza del condominio, idonea proroga della prima comparizione” , laddove il terzo comma prevedeva che una deliberazione assembleare dovesse autorizzare l'amministratore a partecipare alla procedura di mediazione); l'OdM di mediazione rispose il 25/10/2021 che parte istante, l'odierno attore, subordinava il rinvio alla prova, da parte dell'amministratore del Condominio di avere convocato l'assemblea “entro il giorno precedente l'attuale data fissata per il primo incontro”; la prova non fu fornita, l'incontro di mediazione rimase fissato al 27/10/2025, ma il Condominio non si presentò, e il tentativo ebbe esito negativo. Da tali eventi il Condominio deduce che, non essendo stata concessa la proroga prevista dell'art. 71 quater.4 disp.att. cc, la procedura di mediazione non sia stata validamente esperita. Con ordinanza del 3/10/2023 il giudice ritenne fondata l'eccezione del Condominio convenuto, e quindi assegnò alle parti nuovo termine di 15 giorni per attivare il procedimento di mediazione;
il 4/10/2023
pagina 3 di 8 IB presentò nuova istanza di mediazione, ma il procedimento si concluse con esito negativo;
secondo parte convenuta, la convocazione per la procedura di mediazione svoltasi regolarmente fu ampiamente tardiva rispetto al termine ex art. 1137.2 cc, quindi l'opposizione a delibera sarebbe inammissibile. Si ritiene, sul punto, che l'ordinanza del 3/10/2023: infatti, per ottenere il rinvio ai sensi del quarto comma dell'art. 71 quater disp.att. cc, il Condominio avrebbe dovuto dimostrare che i 26 giorni di cui dispose tra la comunicazione della istanza e il giorno fissato per l'incontro dinanzi all'OdM fossero insufficienti a convocare l'assemblea – e per dimostrarlo avrebbe dovuto per lo meno provare di aver convocato o tentato di convocare l'assemblea entro il giorno antecedente a quello fissato per l'incontro, come richiesto da IB, ma non lo fece;
pertanto, deve ritenersi non provato che sussistesse il presupposto per rinviare l'incontro dinanzi all'OdM, e la prima procedura di mediazione di mediazione era valida. Anche questa eccezione preliminare va dunque rigettata.
Con un primo motivo d'opposizione, si deduce che essendo stata l'assemblea dell'8- 14/9/2021 convocata in un luogo, a Casoria, “notevolmente distante dal fabbricato condominiale”, ciò abbia reso estremamente difficile per molti condomini partecipare. IB, però non è legittimato a sollevare tale questione, in quanto a quell'assemblea egli, tramite un delegato, ha partecipato. Come afferma Cass. 10071/2020:
“Il condomino regolarmente convocato non può impugnare la delibera per difetto di convocazione di altro condomino, in quanto l'interesse a far valere un vizio che renda annullabile una deliberazione dell'assemblea, non può ridursi al mero interesse alla rimozione dell'atto, ovvero ad un'astratta pretesa di sua assoluta conformità al modello legale, ma deve essere espressione di una sua posizione qualificata, diretta ad eliminare la situazione di obiettiva incertezza che quella delibera genera quanto all'esistenza dei diritti e degli obblighi da essa derivanti.”; se il condomino regolarmente convocato non può far valere il vizio della convocazione di altri condomini, tantomeno può farlo il condomino che all'assemblea abbia comunque partecipato.
Con un secondo motivo, si deduce che i verbali dell'assemblea dell'8-14/9/2021 siano stati predisposti “prima delle adunanze e sulla scorta di decisioni già assunte, le quali non risultano pertanto il frutto della discussione assembleare”; questa è un'asserzione che, al di là di mere ipotesi e speculazioni di parte attrice, è rimasta non provata.
Con un terzo motivo, si deduce che le deliberazioni adottate sui capi 1 e 4 all'OdG siano state approvate con il voto favorevole di soggetti in conflitto d'interessi col Condominio;
e che escludendo quei voti, non sia stata raggiunta la maggioranza necessaria. Con quelle deliberazioni furono conferiti o ratificati mandati professionali all'avv. CP_1
, ma parteciparono all'assemblea, in quanto delegati da diversi condomini, l'avv.
[...]
Aniello Melorio e l'avv. Sabato Santi: entrambi svolgono “intensa attività professionale in concomitanza con la designata Avv. ”, ed in più l'avv. Aniello Controparte_1
Melorio “risulta procuratore costituito in giudizi in cui patrocina interessi in aperto contrasto con quelli del ”. In proposito vanno svolte due Controparte_2 osservazioni. Prima di tutto, come affermato da Cass. 22234/2004: “In caso pagina 4 di 8 di conflitto di interessi fra un condomino e il condominio, qualora il condomino confliggente sia stato delegato da altro condomino ad esprimere il voto in assemblea, la situazione di conflitto che lo riguarda non è estensibile aprioristicamente al rappresentato, ma soltanto allorché si accerti in concreto che il delegante non era a conoscenza di tale situazione, dovendosi, in caso contrario, presumere che il delegante, nel conferire il mandato, abbia valutato anche il proprio interesse - non personale ma quale componente della collettività - e l'abbia ritenuto conforme a quello portato dal delegato.”; ora, l'attore opponente non ha in alcun modo dedotto che coloro che delegarono gli avv.ti Melorio e Santi a partecipare all'assemblea, non conoscessero le situazioni che secondo lui li ponevano in conflitto d'interessi col Condominio. In secondo luogo, poiché come affermato da Cass. 1853/2018 “In tema di invalidità delle delibere assembleari, il conflitto di interessi tra condomino e condominio, manifestandosi al momento dell'esercizio del potere deliberativo e vertendo sul contrasto tra l'interesse proprio del partecipante al voto collegiale e quello comune della collettività, è sussumibile nella fattispecie disciplinata dall'art. 2373 c.c. …” , e l'art. 2373.1 cc stabilisce “La deliberazione approvata con il voto determinante di coloro che abbiano, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello della società è impugnabile a norma dell'articolo 2377 qualora possa recarle danno.”, l'attore avrebbe dovuto dedurre e dimostrare che dal denunciato voto in conflitto d'interesse potesse derivare un danno al Condominio: e non lo ha fatto. In terzo luogo, il conflitto tra l'interesse del singolo condomino e quello del condominio deve sussistere nel caso concreto, ossia relativamente a quella specifica deliberazione: il fatto che gli avv.ti Melorio e Santi lavorino assieme all'avv. , o che l'avv. Melorio in altri giudizi CP_1 patrocini soggetti che si contrappongono al Condominio oggi convenuto, non dimostra che nel votare per nominare l'avv. o per ratificare il suo operato nei casi CP_1 oggetto delle deliberazioni impugnate, i predetti soggetti fossero portatori di un interesse in conflitto con quello del Condominio convenuto.
Con un quarto motivo, si deduce che sia da annullare e/o dichiarare nulla la deliberazione adottata dall'assemblea sul terzo capo all'Ordine del Giorno, laddove è stato nominato nuovo amministratore l'avv. EL D'LE, fissando “il suo compenso per la gestione ordinaria nella misura di euro 2000 oltre accessori”; ciò prima di tutto in quanto l'amministratore “ometteva di indicare il possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento dell'attività di amministratore di condominio né esibiva la documentazione comprovante i detti requisiti, con particolare riguardo alla formazione professionale continua;
”, e poi perché sarebbe stato violato il 14° comma dell'art. 1129 cc, per il quale “L'amministratore, all'atto dell'accettazione della nomina e del suo rinnovo, deve specificare analiticamente, a pena di nullità della nomina stessa, l'importo dovuto a titolo di compenso per l'attività svolta.”. Come si legge in Cass. 5014/2018, in relazione al vigente testo dell'art. 1129 cc, si deve “tenere in debita considerazione la previsione che impone all'amministratore all'atto dell'accettazione della nomina, di dovere analiticamente specificare, a pena di nullità della nomina stessa, l'importo dovuto a titolo di compenso, ben potendosi ipotizzare che in tale indicazione debbano includersi anche i compensi legati all'esecuzione di eventuali attività straordinarie”. La deliberazione impugnata prevede un compenso forfettario per la gestione ordinaria, e si pagina 5 di 8 ritiene che un compenso forfettario sia sufficientemente analitico, nel senso che ricomprende ogni possibile voce di spesa, in qualunque modo si voglia analizzare il costo della prestazione resa dal professionista. Con messaggio di posta elettronica del 16/9/2021 l'avv. EL D'LE comunicò all'amministratore uscente di accettare l'incarico, precisando di rinunziare a qualsiasi compenso aggiuntivo per le attività straordinarie;
poiché la validità della fattispecie costitutiva del rapporto di mandato va vista, per espressa disposizione normativa, al momento dell'accettazione, si vede che in quel momento, con la rinuncia al compenso per attività straordinaria, il corrispettivo spettante all'amministratore era validamente ed analiticamente determinato: 2000 euro annui ed accessori di legge, per attività ordinaria e straordinaria;
la deliberazione dunque non è nulla ex art. 1129.14 cc. Con lo stesso messaggio di posta elettronica di accettazione del 16/9/2021 l'avv. D'LE ha specificato i propri requisiti per svolgere l'attività di amministratore, ed ha documentato di aver svolto gli obblighi formativi per l'anno 2021. Quindi, anche questo motivo d'opposizione risulta infondato.
Ancora, l'opponente sostiene che sia nulla la deliberazione sul quarto capo all'ordine del giorno, “col quale si conferisce mandato all'amministratore circa eventuali iniziative di natura disciplinare verso l'Avv. Fabio Esposito senza menzionarne le ipotetiche ragioni senza in alcun modo giustificare il deliberato, così come illegittimo è il medesimo capo col quale si conferisce mandato all'Avv. Ragosta per iniziative di natura persino penale, anche qui senza alcuna fondata motivazione se non un vago riferimento al giusto recupero del credito vantato dall'Avv. Fabio Esposito nei confronti del Condominio a fronte di prestazioni professionali svolte dal difensore per conto dell'ente di gestione e tuttavia non corrisposti, nonostante le ripetute richieste bonarie.” . Una deliberazione illegittima, perché come deduce l'opponente conferisce all'amministratore il potere di esercitare iniziative di natura disciplinare, ed all'avv. Ragosta di sporgere denuncia querela nei confronti dell'avv. Fabio Esposito, senza previamente individuare le ragioni e il tipo di azioni da svolgere e denunce da presentare, così spogliandosi illegittimamente l'assemblea dei propri poteri decisionali e delegandoli in toto all'amministratore e ad un professionista: su questi punti, la deliberazione è da annullare.
Si legge poi nell'opposizione “ che analoga contestazione va mossa in merito alla vaghezza e genericità delle azioni di natura penale deliberate nei confronti del sottoscritto Avv. Marco EL RE, dell'Avv. Tiziana OI e dell'Avv. Fabio Esposito che risultano affidate alle cure dell'Avv. Marco Palmieri al capo n. 1 (verbale 08.09.21), dalle quali … non emergono gli esatti motivi delle ipotetiche contestazioni …”. Effettivamente, si legge nella deliberazione al punto 1 all'OdG: “Incarica … l'avv. Marco Palmieri … di valutare eventuali profili penali nella condotta degli ex tre amm,ri OI, EL RE e , ed eventualmente procedere a sporgere in nome e per conto Per_1 del Condominio denunzia/querela nei confronti di alcuni o tutti i predetti ex pagina 6 di 8 amministratori, valutando anche la posizione dell'avv. Fabio Esposito ed eventualmente agendo anche contro lo stesso, eventualmente incaricando uno studio grafologico di analizzare la scrittura del verbale del 3.7.2020. …”. Anche qui, l'assemblea non avrebbe potuto assegnare all'avv. Marco Palmieri il potere di decidere se sporgere oppure no delle denunce/querela, spogliandosi del proprio potere di decidere quali iniziative giudiziarie intraprendere e delegandolo ad un terzo che per legge quel potere non ha il potere di esercitarlo. Infine, viene impugnata la decisione assunta al quinto capo all'OdG, “in merito alle pretese azioni giudiziarie da intraprendere nei confronti dell'opponente in quanto del tutto indeterminate e prive di giustificazione alcuna. Invero, sia dal tenore del deliberato sia da quello della stessa convocazione non è dato evincere quali siano le esatte contestazioni mosse verso il Signor IB, non essendone indicata natura o finalità né dunque potendosi evincere la tipologia di mandato che sarebbe stato conferito all'Avv. Sorrenti ovvero quello conferito all'Ing. soltanto risultando dei Per_2 generici riferimenti a delle presunte e non meglio identificate opere imputate al IB;
”. Nel verbale sul 5° capo all'OdG si legge:
Nulla è dato sapere sul contenuto della comunicazione dell'ing. cui si riferisce Per_3 il verbale;
e se è vero che nell'ordine del giorno si legge di “documentazione allegata alla precedente convocazione”, per cui anche in questo caso la deliberazione appare illegittima perché generica, non potendosi determinare quale sia stata l'azione giudiziaria autorizzata.
Non può essere cessata la materia del contendere, per il solo fatto che l'assemblea del 17/5/2023 ha deliberato di ratificare e comunque confermare il contenuto della delibera dell'8-14/9/2923: perché cessasse la materia del contendere, si sarebbero dovuti rimuovere i motivi di invalidità qui evidenziati.
In ultima analisi, vanno annullate le deliberazioni adottate sui punti 1, 4 e 5 all'OdG, nei sensi sopra indicati. Le spese del giudizio seguono la prevalente soccombenza del Condominio, e si liquidano come in dispositivo.
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PQM
Il Tribunale di Napoli, IV sezione civile, nella persona del giudice unico Ettore Pastore Alinante, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 27155/2021 RGAC tra:
, attore;
Condominio in Napoli, Largo Ecce Homo 29, convenuto;
così Parte_1 provvede:
1) Annulla le deliberazioni adottate dall'assemblea del Condomino convenuto riunitasi in data 8-14/9/2021 sui capi 1, 4 e 5 all'Ordine del Giorno, per le ragioni specificate in motivazione;
2) Condanna il Condominio convenuto a rimborsare a IB le spese del giudizio, che liquida in € 545 per esborsi ed euro 5000 per compenso, oltre spese generali, Iva e Cpa;
con distrazione in favore dell'avv. Marco EL RE. Così deciso in Portici in data 21/10/2024 Il giudice unico
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