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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 14/01/2025, n. 4 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 4 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G.P.U. 89/2024.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Ferrara, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dott.ssa Anna Ghedini Presidente dott.ssa Costanza Perri Giudice dott.ssa Marianna Cocca Giudice relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale iscritto al n. 89-1//2024 r.g.p.u., promosso su ricorso della debitrice 555 (C.F. Parte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e C.F._1 difesa dall'avv. FEDERICO CARLINI, del foro di Ferrara ricorrente in proprio rilevato che con ricorso depositato il 27/11/2024, la ricorrente impresa individuale 555 ha esposto di essere imprenditore sopra soglia, Parte_1 stante la portata dei ricavi negli ultimi tre esercizi e di versare in stato di insolvenza, chiedendo pertanto l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale, visti i documenti acquisiti nel corso dell'istruttoria e sentito il giudice relatore;
ritenuta la propria competenza territoriale in ordine alla decisione sulla domanda ex art. 27, co. 2 e 3, C.C.I.I., atteso che la ricorrente ha la propria sede nel circondario del Tribunale di
Ferrara;
ritenuto che
ricorrano i presupposti previsti dall'art. 121 C.C.I.I. per far luogo all'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della parte debitrice;
rilevato infatti che la parte resistente è un imprenditore commerciale soggetto all'applicazione delle disposizioni sulla liquidazione giudiziale, come emerge dalla visura camerale prodotta e risultando provato, sulla base dei documenti depositati, il superamento dei limiti stabiliti dall'art. 2, comma 1, lett. d), C.C.I.I., con particolare riferimento ai ricavi
(cfr. doc. 4 allegato al ricorso);
1 osservato inoltre che la parte debitrice versa in stato di insolvenza, non essendo più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, come si evince dalla consistenza dei debiti verso l'Erario e dalla esistenza di un pignoramento esattoriale;
rilevato che l'esposizione debitoria della parte resistente è superiore ad euro 30.000,00 per debiti scaduti e non pagati, come emerge dalla relazione depositata e dalla certificazione dei debiti scaduti verso l'Erario; ritenuto pertanto che sia soddisfatto il requisito previsto dall'art. 49, comma 5, C.C.I.I. per l'apertura della liquidazione giudiziale;
tenuto conto, quanto alla nomina del curatore, dei criteri stabiliti dall'art. 358, comma 3,
C.C.I.I.,
P. Q. M.
il Tribunale di Ferrara in composizione collegiale, visti gli artt. 27, co. 2 e 3, 49, 121 e 125
C.C.I.I., così provvede:
a) dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti dell' impresa individuale 555
con sede legale in Ferrara, via Frasabalda n. 1, Parte_1 iscritta al Registro delle Imprese di Ferrara al numero R.E.A. FE-212157;
b) nomina Giudice delegato la dott.ssa Marianna Cocca;
c) nomina curatore il dott. con studio in Ferrara;
Persona_1
d) ordina alla società debitrice di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis del cod. civ., i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale;
e) fissa l'udienza del giorno 19 marzo 2025 ore 10.30, davanti al Giudice delegato dott.ssa
Marianna Cocca, per l'esame dello stato passivo;
f) assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società debitrice, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza fissata per la presentazione delle domande di insinuazione;
g) autorizza il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. del cod. proc. civ.: 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
2 Rilevato che fra i beni compresi nella liquidazione giudiziale dell' impresa individuale 555 non vi è denaro necessario per far fronte alle Parte_1 spese relative agli atti previsti e richiesti dalla legge, ordina che tali spese, dalla sentenza dichiarativa dell'apertura della liquidazione giudiziale alla chiusura o fino a che non saranno disponibili somme di denaro, siano prenotate a debito o anticipate dall'erario ai sensi dell'art. 146 del D.P.R. 30.5.2002 n. 115.
Così deciso in Ferrara, il giorno 08/01/2025
Il Presidente dott.ssa Anna Ghedini
Il Relatore ed estensore dott.ssa Marianna Cocca
3
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Ferrara, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dott.ssa Anna Ghedini Presidente dott.ssa Costanza Perri Giudice dott.ssa Marianna Cocca Giudice relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale iscritto al n. 89-1//2024 r.g.p.u., promosso su ricorso della debitrice 555 (C.F. Parte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e C.F._1 difesa dall'avv. FEDERICO CARLINI, del foro di Ferrara ricorrente in proprio rilevato che con ricorso depositato il 27/11/2024, la ricorrente impresa individuale 555 ha esposto di essere imprenditore sopra soglia, Parte_1 stante la portata dei ricavi negli ultimi tre esercizi e di versare in stato di insolvenza, chiedendo pertanto l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale, visti i documenti acquisiti nel corso dell'istruttoria e sentito il giudice relatore;
ritenuta la propria competenza territoriale in ordine alla decisione sulla domanda ex art. 27, co. 2 e 3, C.C.I.I., atteso che la ricorrente ha la propria sede nel circondario del Tribunale di
Ferrara;
ritenuto che
ricorrano i presupposti previsti dall'art. 121 C.C.I.I. per far luogo all'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della parte debitrice;
rilevato infatti che la parte resistente è un imprenditore commerciale soggetto all'applicazione delle disposizioni sulla liquidazione giudiziale, come emerge dalla visura camerale prodotta e risultando provato, sulla base dei documenti depositati, il superamento dei limiti stabiliti dall'art. 2, comma 1, lett. d), C.C.I.I., con particolare riferimento ai ricavi
(cfr. doc. 4 allegato al ricorso);
1 osservato inoltre che la parte debitrice versa in stato di insolvenza, non essendo più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, come si evince dalla consistenza dei debiti verso l'Erario e dalla esistenza di un pignoramento esattoriale;
rilevato che l'esposizione debitoria della parte resistente è superiore ad euro 30.000,00 per debiti scaduti e non pagati, come emerge dalla relazione depositata e dalla certificazione dei debiti scaduti verso l'Erario; ritenuto pertanto che sia soddisfatto il requisito previsto dall'art. 49, comma 5, C.C.I.I. per l'apertura della liquidazione giudiziale;
tenuto conto, quanto alla nomina del curatore, dei criteri stabiliti dall'art. 358, comma 3,
C.C.I.I.,
P. Q. M.
il Tribunale di Ferrara in composizione collegiale, visti gli artt. 27, co. 2 e 3, 49, 121 e 125
C.C.I.I., così provvede:
a) dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti dell' impresa individuale 555
con sede legale in Ferrara, via Frasabalda n. 1, Parte_1 iscritta al Registro delle Imprese di Ferrara al numero R.E.A. FE-212157;
b) nomina Giudice delegato la dott.ssa Marianna Cocca;
c) nomina curatore il dott. con studio in Ferrara;
Persona_1
d) ordina alla società debitrice di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis del cod. civ., i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale;
e) fissa l'udienza del giorno 19 marzo 2025 ore 10.30, davanti al Giudice delegato dott.ssa
Marianna Cocca, per l'esame dello stato passivo;
f) assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società debitrice, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza fissata per la presentazione delle domande di insinuazione;
g) autorizza il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. del cod. proc. civ.: 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
2 Rilevato che fra i beni compresi nella liquidazione giudiziale dell' impresa individuale 555 non vi è denaro necessario per far fronte alle Parte_1 spese relative agli atti previsti e richiesti dalla legge, ordina che tali spese, dalla sentenza dichiarativa dell'apertura della liquidazione giudiziale alla chiusura o fino a che non saranno disponibili somme di denaro, siano prenotate a debito o anticipate dall'erario ai sensi dell'art. 146 del D.P.R. 30.5.2002 n. 115.
Così deciso in Ferrara, il giorno 08/01/2025
Il Presidente dott.ssa Anna Ghedini
Il Relatore ed estensore dott.ssa Marianna Cocca
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