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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 01/07/2025, n. 284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 284 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
N. 558/2020 RG
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SETTORE LAVORO E PREVIDENZA
in persona del Giudice Dott.ssa Maria Francesca Cerchiara, a seguito all'udienza del 3 giugno 2025, tenutasi mediante trattazione scritta ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c.p.c, ha pronunciato, mediante deposito di motivazioni contestuali, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 558/2020 RG avente ad oggetto Ricorso in riassunzione
T R A
(C.F. ), nato l'[...] a [...], Parte_1 C.F._1
ivi residente a[...] ed ivi elettivamente domiciliato alla Via F. Nicotera, n.
86 presso lo studio dell'Avvocato Antonio Larussa che lo rappresenta e difende, come da procura in atti;
RICORRENTE
E
(C.F. ) con Controparte_1 P.IVA_1
sede in Roma alla Via Ciro il Grande, n. 21, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente dagli Avvocati Giacinto Greco e Maria
Teresa Pugliano ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale sito in Lamezia Terme CP_1
(CZ) alla via Saverio D'Ippolito, n. 5, come da procura in atti;
OPPOSTO
OGGETTO: ricorso per il ripristino della pensione di invalidità ai sensi della Legge Fornero, art. 2, comma 58, della Legge n. 92/2012.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il giorno 29.04.2020, , lamentava l'illegittimità del Parte_1 provvedimento con cui l' revocava la prestazione previdenziale della pensione d'invalidità CP_1
adottata nei suoi confronti.
Eccepiva, in particolare, di essere stato titolare della predetta pensione fino al mese di giugno 2019 quando la relativa prestazione veniva interrotta, con conseguente sospensione dell'erogazione
1 mensile in suo favore, in applicazione della sentenza n. 1371/2019 con cui il GUP del Tribunale di
Catanzaro, lo aveva condannato per il reato di associazione mafiosa, disponendo, quale sanzione accessoria, la revoca delle eventuali prestazioni previdenziali fruite dall'imputato (in applicazione dell'art.2, comma 58 della Legge n. 92/2012).
Parte ricorrente, rilevava, infatti, in primo luogo, che per la revoca della prestazione previdenziale quale sanzione accessoria è necessario che la sentenza di condanna sia passata in giudicato (per quanto previsto dall'art. 2, comma 59, della suddetta Legge) e, in secondo luogo, che la relativa normativa non era applicabile nei confronti di soggetti non detenuti.
In partcolare, sottolineava l'illegittimità del provvedimento di revoca sulla base del fatto che, nel caso di specie, la sentenza pronunciata nei confronti di non fosse definitiva e che lo Parte_1
stesso non fosse detenuto per disposta sospensione della pena per motivi di salute.
Concludeva, perciò, chiedendo volersi accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento dell' di revoca della prestazione previdenziale e conseguente ripristino retroattivo della stessa, CP_1
con vittoria di spese di lite.
2. Il 21.05.2021 si costituiva l' eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso CP_1
per intervenuta decadenza, rilevando, nel merito, l'automaticità della revoca di cui all'art. 2, comma
58, della Legge n. 92/2012 quale “effetto penale della condanna”, la rilevanza della definitività della sentenza solo alle condanne emanate prima della riforma Fornero, e chiedendo, in ogni caso, di valutare la necessità di disporre l'integrazione del contradditorio nei confronti del PM dato il fatto che l' , nell'operare il blocco della prestazione non opera con propria discrezionalità, limitandosi CP_1
ad eseguire un ordine del Giudice penale.
Chiedeva, quindi, volersi rigettare il ricorso perché decaduto e, comunque, infondato in fatto e in diritto con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.
3. A seguito dell'udienza del 03.06.2025, tenutasi mediante trattazione scritta, lette le note in sostituzione di udienza, la causa veniva decisa come dalla presente sentenza con motivazione contestuale.
4. Preliminare è la valutazione dell'eccepita decadenza di cui all'art. art. 42, comma 3, del decreto-legge n. 269/2003 in forza del quale con riferimento al riconoscimento dei benefici in materia di invalidità civile “la domanda giudiziale è proposta, a pena di decadenza, avanti alla competente autorità giudiziaria entro e non oltre sei mesi dalla data di comunicazione all'interessato del provvedimento emanato in sede amministrativa”.
Nel caso di specie, appare pacifica l'avvenuta sospensione dell'erogazione della pensione di invalidità in favore di a partire dal mese di giugno 2019 in seguito alla Parte_1
pubblicazione e lettura del dispositivo della sentenza di condanna (n. 1371/2019 del Gup del
2 Tribunale di Catanzaro) all'udienza del 3 giugno 2019 tale per cui, alla data di deposito del ricorso, avvenuto in data 29.04.2020, era già trascorso il termine semestrale di decadenza.
Sul punto, recentemente la Corte di Cassazione con sentenza n. 4920 depositata il 23 febbraio 2024 nel richiamare il principio già statuito con precedente pronuncia n. 25268 del 09/12/2016 ha stabilito:” in materia di invalidità civile, l'art. 42, comma 3, del d.l. n. 269 del 2003, conv., con modif., dalla l. n. 326 del 2003, nella parte in cui esclude l'applicazione delle disposizioni in materia di ricorso amministrativo, a decorrere dalla data di entrata in vigore dello stesso d.l. (poi differita al 31 dicembre 2004 in forza dell'art. 23, comma 2, del d.l. n. 355 del 2003, conv., con modif., dalla
l. n. 47 del 2004), si riferisce ai ricorsi amministrativi precedentemente previsti sia contro i provvedimenti di mancato riconoscimento dei requisiti sanitari, sia contro quelli di rigetto o revoca dei benefici economici attinenti a requisiti non sanitari, quali quelli cd. socio-economici, sicché, il termine di decadenza per la proposizione dell'azione giudiziaria, previsto dalla seconda parte dello stesso comma, opera sia con riguardo all'ipotesi in cui il diniego in sede amministrativa sia conseguente a ragioni sanitarie sia nell'ipotesi in cui il diniego dipenda da ragioni diverse, sempre che il provvedimento di rigetto sia esplicito e venga comunicato all'interessato”.
5 . Attesa la mancata disamina nel merito della questione, le spese di lite possono essere compensate
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da Parte_1
così provvede:
[...]
- Dichiara inammissibile il ricorso per intervenuta decadenza;
- Compensa le spese di lite;
Lamezia Terme, 01.07.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Maria Francesca Cerchiara
3
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SETTORE LAVORO E PREVIDENZA
in persona del Giudice Dott.ssa Maria Francesca Cerchiara, a seguito all'udienza del 3 giugno 2025, tenutasi mediante trattazione scritta ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c.p.c, ha pronunciato, mediante deposito di motivazioni contestuali, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 558/2020 RG avente ad oggetto Ricorso in riassunzione
T R A
(C.F. ), nato l'[...] a [...], Parte_1 C.F._1
ivi residente a[...] ed ivi elettivamente domiciliato alla Via F. Nicotera, n.
86 presso lo studio dell'Avvocato Antonio Larussa che lo rappresenta e difende, come da procura in atti;
RICORRENTE
E
(C.F. ) con Controparte_1 P.IVA_1
sede in Roma alla Via Ciro il Grande, n. 21, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente dagli Avvocati Giacinto Greco e Maria
Teresa Pugliano ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale sito in Lamezia Terme CP_1
(CZ) alla via Saverio D'Ippolito, n. 5, come da procura in atti;
OPPOSTO
OGGETTO: ricorso per il ripristino della pensione di invalidità ai sensi della Legge Fornero, art. 2, comma 58, della Legge n. 92/2012.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il giorno 29.04.2020, , lamentava l'illegittimità del Parte_1 provvedimento con cui l' revocava la prestazione previdenziale della pensione d'invalidità CP_1
adottata nei suoi confronti.
Eccepiva, in particolare, di essere stato titolare della predetta pensione fino al mese di giugno 2019 quando la relativa prestazione veniva interrotta, con conseguente sospensione dell'erogazione
1 mensile in suo favore, in applicazione della sentenza n. 1371/2019 con cui il GUP del Tribunale di
Catanzaro, lo aveva condannato per il reato di associazione mafiosa, disponendo, quale sanzione accessoria, la revoca delle eventuali prestazioni previdenziali fruite dall'imputato (in applicazione dell'art.2, comma 58 della Legge n. 92/2012).
Parte ricorrente, rilevava, infatti, in primo luogo, che per la revoca della prestazione previdenziale quale sanzione accessoria è necessario che la sentenza di condanna sia passata in giudicato (per quanto previsto dall'art. 2, comma 59, della suddetta Legge) e, in secondo luogo, che la relativa normativa non era applicabile nei confronti di soggetti non detenuti.
In partcolare, sottolineava l'illegittimità del provvedimento di revoca sulla base del fatto che, nel caso di specie, la sentenza pronunciata nei confronti di non fosse definitiva e che lo Parte_1
stesso non fosse detenuto per disposta sospensione della pena per motivi di salute.
Concludeva, perciò, chiedendo volersi accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento dell' di revoca della prestazione previdenziale e conseguente ripristino retroattivo della stessa, CP_1
con vittoria di spese di lite.
2. Il 21.05.2021 si costituiva l' eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso CP_1
per intervenuta decadenza, rilevando, nel merito, l'automaticità della revoca di cui all'art. 2, comma
58, della Legge n. 92/2012 quale “effetto penale della condanna”, la rilevanza della definitività della sentenza solo alle condanne emanate prima della riforma Fornero, e chiedendo, in ogni caso, di valutare la necessità di disporre l'integrazione del contradditorio nei confronti del PM dato il fatto che l' , nell'operare il blocco della prestazione non opera con propria discrezionalità, limitandosi CP_1
ad eseguire un ordine del Giudice penale.
Chiedeva, quindi, volersi rigettare il ricorso perché decaduto e, comunque, infondato in fatto e in diritto con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.
3. A seguito dell'udienza del 03.06.2025, tenutasi mediante trattazione scritta, lette le note in sostituzione di udienza, la causa veniva decisa come dalla presente sentenza con motivazione contestuale.
4. Preliminare è la valutazione dell'eccepita decadenza di cui all'art. art. 42, comma 3, del decreto-legge n. 269/2003 in forza del quale con riferimento al riconoscimento dei benefici in materia di invalidità civile “la domanda giudiziale è proposta, a pena di decadenza, avanti alla competente autorità giudiziaria entro e non oltre sei mesi dalla data di comunicazione all'interessato del provvedimento emanato in sede amministrativa”.
Nel caso di specie, appare pacifica l'avvenuta sospensione dell'erogazione della pensione di invalidità in favore di a partire dal mese di giugno 2019 in seguito alla Parte_1
pubblicazione e lettura del dispositivo della sentenza di condanna (n. 1371/2019 del Gup del
2 Tribunale di Catanzaro) all'udienza del 3 giugno 2019 tale per cui, alla data di deposito del ricorso, avvenuto in data 29.04.2020, era già trascorso il termine semestrale di decadenza.
Sul punto, recentemente la Corte di Cassazione con sentenza n. 4920 depositata il 23 febbraio 2024 nel richiamare il principio già statuito con precedente pronuncia n. 25268 del 09/12/2016 ha stabilito:” in materia di invalidità civile, l'art. 42, comma 3, del d.l. n. 269 del 2003, conv., con modif., dalla l. n. 326 del 2003, nella parte in cui esclude l'applicazione delle disposizioni in materia di ricorso amministrativo, a decorrere dalla data di entrata in vigore dello stesso d.l. (poi differita al 31 dicembre 2004 in forza dell'art. 23, comma 2, del d.l. n. 355 del 2003, conv., con modif., dalla
l. n. 47 del 2004), si riferisce ai ricorsi amministrativi precedentemente previsti sia contro i provvedimenti di mancato riconoscimento dei requisiti sanitari, sia contro quelli di rigetto o revoca dei benefici economici attinenti a requisiti non sanitari, quali quelli cd. socio-economici, sicché, il termine di decadenza per la proposizione dell'azione giudiziaria, previsto dalla seconda parte dello stesso comma, opera sia con riguardo all'ipotesi in cui il diniego in sede amministrativa sia conseguente a ragioni sanitarie sia nell'ipotesi in cui il diniego dipenda da ragioni diverse, sempre che il provvedimento di rigetto sia esplicito e venga comunicato all'interessato”.
5 . Attesa la mancata disamina nel merito della questione, le spese di lite possono essere compensate
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da Parte_1
così provvede:
[...]
- Dichiara inammissibile il ricorso per intervenuta decadenza;
- Compensa le spese di lite;
Lamezia Terme, 01.07.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Maria Francesca Cerchiara
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