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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanusei, sentenza 09/12/2025, n. 270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanusei |
| Numero : | 270 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
RG 149/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LANUSEI nella persona del giudice dott.ssa Giada Rutili ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 149 ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023 promossa da:
(p.iva , in persona del suo Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore (c.f. ), elettivamente Parte_2 C.F._1 domiciliata in Tortolì, presso lo studio dell'Avv. Sebastiano Tronci, che la rappresenta e difende come da mandato in calce all'atto di citazione, attrice contro
(c.f. ), (c.f. ), CP_1 C.F._2 Controparte_2 C.F._3
(c.f. ), (c.f. , CP_3 C.F._4 CP_4 C.F._5 [...]
(c.f. ), (c.f. ), CP_5 C.F._6 CP_6 C.F._7 CP_7
(c.f. ), elettivamente domiciliati in Tortolì, presso lo studio dell'Avv. Marzia C.F._8
Falchi, che li rappresenta e difende come da mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta, convenuti e contro
(c.f. ), (c.f. ), Controparte_8 C.F._9 Controparte_9 C.F._10
(c.f. ), (c.f. ), CP_10 C.F._11 CP_11 C.F._12 CP_12
(c.f. ), (c.f. ),
[...] C.F._13 CP_13 C.F._14 CP_14
(c.f. ), (c.f. , C.F._15 Controparte_15 C.F._16 CP_16
(c.f. ), (c.f. ), (c.f. C.F._17 Parte_3 C.F._18 Parte_4
, (c.f. ), (c.f. C.F._19 Parte_5 C.F._20 Parte_6
pagina 1 di 7 ), (c.f. , (c.f. C.F._21 Parte_7 C.F._22 Parte_8
), (c.f. ), (c.f. C.F._23 Parte_9 C.F._24 Parte_10
), (c.f. , C.F._25 Parte_11 C.F._26 Parte_12
(c.f. ), (c.f. ), (c.f. C.F._27 Parte_13 C.F._28 Parte_14
), (c.f. ), in C.F._29 Parte_15 C.F._30 Parte_16 persona del Sindaco p.t. (c.f. ), , , , P.IVA_2 Parte_17 Parte_18 Parte_17 [...]
(c.f. , (c.f. ), Pt_19 C.F._31 CP_2 C.F._32 [...]
(c.f. ) e (c.f ), CP_17 C.F._33 CP_18 C.F._34 convenuti contumaci
Oggetto: usucapione
Conclusioni nell'interesse dell'attrice (atto di citazione):
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1146 e
1158 c.c., ritenuta l'accessione del possesso già maturato in capo al dante causa dell'odierna attrice con il possesso da essa stessa successivamente esercitato in via esclusiva sino ad oggi, accertare e dichiarare l'acquisto a titolo originario per intervenuta usucapione in favore della società
[...] di ing. , p. iva , in persona del l.r.p.t. Parte_1 Parte_1 P.IVA_1 [...]
, con sede in AU (Og) alla Via Montes Tundus, 20, della piena e perfetta proprietà Parte_2 sul fondo sito in comune di AU (Og), abitato di Santa Maria Navarrese, località “Masoniai”, distinto al N.C.T. del medesimo comune censuario al foglio 83, particella 2324, coerente con la pubblica Via Frommis, con un'area comunale e con le proprietà , , salvo altri. Con CP_8 Pt_10 vittoria di spese e competenze del giudizio, solo in caso di resistenza della parte convenuta”.
Conclusioni nell'interesse dei convenuti costituiti (comparsa di costituzione e risposta):
“questi ultimi, come sopra rappresentati, si costituiscono nel presente procedimento dichiarando di non avere alcuna ragione da opporre avverso l'accoglimento della prefata domanda di usucapione, con ciò aderendo integralmente alle istanze attoree e, per l'effetto, riconoscendone la piena fondatezza ed attendibilità”.
***
Motivi in fatto e diritto della decisione di ing. , in p.l.r.p.t., ha adito l'intestato Tribunale al Parte_1 Parte_1 fine di accertare e sentir dichiarare di essere proprietaria, per intervenuta usucapione, per effetto pagina 2 di 7 dell'accessione del possesso, del terreno sito in località “Masoniai” in AU, abitato di Santa Maria
Navarrese, distinto al Catasto Terreni al foglio 83, particella 2324.
L'attrice ha assunto che il terreno oggetto di causa è stato posseduto in modo pubblico, pacifico e continuato, dai primi anni Novanta e sino al gennaio 2022, da , il quale ha provveduto CP_13 alla pulizia periodica dell'area dalle sterpaglie ed allo sfalcio della vegetazione spontanea, anche al fine di prevenire gli incendi, e provvedendo al taglio della legna da ardere, nonché alla cura ed alla manutenzione della recinzione costituita da una siepe di vegetazione spontanea. L'attrice ha dedotto che, con atto pubblico del 24 aprile 2009, lo stesso, unitamente ad altri proprietari, ha stipulato una convenzione di lottizzazione di un'area comprendente anche il terreno oggetto di causa, impegnandosi, alla realizzazione del piano. L'attrice ha dedotto che i lottizzanti si occuparono della realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e, in particolare, della pavimentazione bituminosa e dei marciapiedi, della rete idrica e dell'impianto di illuminazione pubblica.
L'attrice ha dedotto di essere subentrata, dal mese di gennaio 2022, nel possesso esercitato da CP_13 sul suddetto immobile, il quale, con scrittura privata di vendita del 21 gennaio 2022 e successivo
[...] atto pubblico del 30 dicembre 2022 a rogito del Notaio dott. , ha disposto dello Persona_1 stesso in suo favore.
L'attrice ha dedotto di avere posseduto l'immobile, per il tramite del suo legale rappresentante
[...]
, provvedendo alla cura degli atti di aggiornamento censuario e avviando i lavori di Parte_2 edificazione di un complesso residenziale strutturato su tre livelli, di cui uno seminterrato.
Si sono costituiti in giudizio , , , CP_1 Controparte_2 CP_3 CP_4
e i quali non si sono opposti all'accoglimento della CP_5 CP_6 CP_7 domanda attorea e ne hanno chiesto l'accoglimento.
Gli altri convenuti, regolarmente citati in causa, non si sono costituiti e ne è stata dichiarata la contumacia.
La causa è stata istruita con prove documentali e prova per testi.
***
La domanda di parte attrice merita accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
Il disposto normativo dell'art. 1158 c.c. prevede che “La proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni” e, a norma dell'art. 1140 c.c., “il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale”.
pagina 3 di 7 Dal combinato disposto delle norme appena riportate, è evidente come l'acquisto a titolo originario - usucapione - della proprietà di un determinato bene immobile sia il frutto della disponibilità fisica dello stesso, con volontà inequivoca di voler estromettere chiunque altro dall'utilizzabilità del medesimo protratta per un determinato lasso di tempo previsto dalla legge e manifestata con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto (in tal senso, Cass. Civ., 11 maggio 1996 n. 4436; Cass. Civ., 4 febbraio 2015 n. 2043).
Secondo costante giurisprudenza di legittimità, colui che agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve fornire la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva consistenti in un elemento materiale (corpus), integrato dall'esercizio sul bene di poteri corrispondenti a quelli del proprietario, effettuato in modo pacifico, pubblico, continuo e non interrotto, nonché in un elemento soggettivo (animus rem sibi habendi), costituito dalla volontà del possessore di tenere la cosa in proprio esclusivo dominio, desumibile anche in via presuntiva ed implicita dall'esercizio dell'attività materiale corrispondente al diritto di proprietà
(in tal senso, Cass. Civ., 21 febbraio 2013 n. 4332; Cass. Civ., sez. 2, 11 giugno 2010 n. 14092; Cass.
Civ., sez. 2, 6 agosto 2004 n. 15145).
La continuità del possesso è presunta, ai sensi dell'art. 1142 c.c., secondo cui “il possessore attuale che ha posseduto in tempo più remoto si presume che abbia posseduto nel tempo intermedio”.
A tale ordine di considerazioni va aggiunto che, ai sensi dell'art. 1146, comma II, c.c., “Il successore a titolo particolare può unire al proprio possesso quello del suo autore per goderne gli effetti”.
Detto altrimenti, il principio dell'“accessione del possesso”, sancito dalla norma appena richiamata, consente al possessore attuale - nelle ipotesi di successione a titolo particolare - di congiungere al proprio possesso quello dei suoi danti causa, ai fini del computo del termine utile per l'usucapione. Sul punto, la giurisprudenza della Corte di Cassazione non ha mancato di osservare come “in tema di accessione nel possesso di cui all'art. 1146 c.c., comma 2, poiché la norma ricollega espressamente alla qualità di successore a titolo particolare nel diritto la facoltà di unire il proprio possesso a quello del dante causa, affinché operi il trapasso del possesso dall'uno all'altro dei successivi possessori e il successore a titolo particolare possa unire al proprio il possesso del dante causa, è necessario che il trasferimento trovi la propria giustificazione in un titolo astrattamente idoneo a trasferire la proprietà
o altro diritto reale sul bene” (ex multis, Cassazione civile, sez. II, 27.3.2015, n. 6290).
Pertanto, chi intenda avvalersi dell'accessione del possesso per unire il proprio possesso a quello del dante causa ai fini dell'usucapione, deve fornire la prova di aver acquisito un titolo astrattamente pagina 4 di 7 idoneo (ancorché invalido o proveniente “a non domino”) a giustificare la “traditio” del bene oggetto della signoria di fatto, operando detta accessione con riferimento e nei limiti del titolo traslativo e non oltre lo stesso”).
Nel caso di specie, la prova orale espletata ha confermato il possesso dell'immobile oggetto della domanda in capo a , almeno dagli anni Novanta e sino al 2022, e, da tale data, in capo CP_13 alla società attrice sino all'attualità.
Ed infatti, i testimoni escussi hanno riferito in maniera univoca sulla durata e sulle modalità di esercizio del possesso, sia dell'attrice che del suo dante causa, individuando con esattezza e precisione i confini dell'immobile oggetto della domanda, del quale hanno fornito riscontro anche nelle fotografie e nell'ortofotografia mostrate loro in udienza (dichiarazioni dei testi e , Testimone_1 Testimone_2 rese all'udienza del 5 giugno 2025).
I testi hanno riferito che dall'anno 1994 (teste e da oltre quarant'anni (teste ), Tes_1 Tes_2 CP_13 ha utilizzato un terreno sito in località “Masoniai” nell'abitato di Santa Maria Navarrese. In
[...] particolare, il teste ha riferito che si è occupato della pulizia del terreno dalle Tes_2 CP_13 erbacce, anche al fine di prevenire gli incendi, per averlo visto personalmente eseguire detti lavori, precisando che sul terreno erano presenti anche degli alberi di olivastro, che lo stesso provvedeva a potare ed i cui rami più grossi venivano tagliati e portati via per farne legna da ardere per il caminetto.
Il teste ha riferito di essere uno dei proprietari dei terreni facenti parte della lottizzazione Tes_1
“Masoniai” insieme a , il quale partecipava alle riunioni in cui veniva stabilito come CP_13 procedere con i lavori di lottizzazione. Il teste ha specificato che, nella fase iniziale dei lavori, i tecnici hanno chiesto ai proprietari di pulire i terreni per posizionare i picchetti per delimitare il confine dei singoli lotti. Lo stesso ha riferito che, inizialmente, provvedeva alla pulizia ed allo CP_13 sfalcio dell'erba fino a quando non sono iniziati i lavori di lottizzazione con l'uso di mezzi meccanici.
Il teste ha saputo riferire in merito al pagamento, da parte di , delle quote richieste per la CP_13 lottizzazione, in quanto era stato aperto un conto bancario intestato ai tre lottizzanti, di cui gli stessi facevano parte.
I testi hanno riferito che dal 2022 sul terreno oggetto di causa sono stati iniziati i lavori per la realizzazione di un complesso edilizio per conto della ditta di , per avere visto i muratori Parte_2 lavorare (teste ). Il teste ha riferito, altresì, che trattasi di un complesso di due piani, di cui Tes_2 Tes_2 uno seminterrato, e che la struttura, la cui facciata è bianca, è stata ultimata anche con tutti gli infissi, tanto che gli appartamenti sono stati venduti. Il teste ha saputo riferire che uno di questi è già Tes_1 abitato. pagina 5 di 7 I testimoni escussi hanno saputo riferire delle suddette circostanze per averle viste personalmente.
Infine, gli stessi hanno riferito, per quanto a loro conoscenza, che nessuno ha mai contestato l'utilizzo dell'immobile oggetto di causa da parte dell'attrice e del suo dante causa nel periodo considerato.
A supporto della domanda, parte attrice ha prodotto la documentazione attestante il pagamento degli oneri di lottizzazione da parte di relativamente al terreno oggetto di causa (docc. 10 e 11 CP_13 atto di citazione), nonché il progetto e la presentazione presso il SUAP di Tortolì delle pratiche per la Pt_2 realizzazione del complesso residenziale da parte della (doc. 12). Pt_1 Parte_2
Questo Tribunale ritiene che non vi sia ragione alcuna per dubitare dell'attendibilità dei testi, i quali hanno riferito univocamente in merito al periodo ed alle modalità di esercizio del possesso da parte della società attrice e del suo dante causa, nonché in ragione della loro conoscenza dei luoghi di causa, in quanto conoscenti dell'originario proprietario e, a loro volta, proprietari di terreni CP_13 confinanti (teste , il quale ha dichiarato di conoscere , per essere Testimone_1 CP_13 entrambi proprietari di un terreno facente parte della lottizzazione “Masoniai”) e conoscenti del legale rappresentante della società attrice (teste , il quale ha dichiarato di conoscere Testimone_2 CP_13
in quanto compaesani, e , in quanto suo cliente).
[...] Parte_2
Pertanto, parte attrice ha rappresentato di essere divenuta proprietaria dell'immobile oggetto di causa, per averlo posseduto a far data dall'anno 2022 e ha dedotto di essere subentrata nel possesso esercitato sullo stesso da almeno dalla metà degli anni Novanta e sino al 2022. A supporto di CP_13 quanto dedotto, la stessa ha prodotto la scrittura privata di vendita del 28 gennaio 2022 ed il successivo atto pubblico del 30 dicembre 2022 a rogito del Notaio dott. (docc. 6 e 7) con i Persona_1 quali ha disposto dell'immobile distinto al Catasto Terreni del Comune di AU cui al CP_13 foglio 83, particella 2324 in favore di di ing. . Dette Parte_1 Parte_1 scritture devono essere ritenute titolo idoneo ai fini dell'accessione del possesso del dante causa di cui sopra.
All'esito dell'istruttoria deve ritenersi che l'attrice abbia provato tutti gli elementi di cui al disposto normativo degli artt. 1158 c.c. e 1140 c.c. e possa essere dichiarato che Parte_1 di ing. , in p.l.r.p.t., ha acquistato la proprietà del terreno oggetto di causa per
[...] Parte_1 usucapione in forza di accessione del possesso (art. 1146, comma 2 c.c.), per avere unito il suo possesso a quello del dante causa . CP_13
*
Trattandosi di un giudizio di accertamento, che non trova la sua ragione in fatti addebitabili al convenuto, e in cui la partecipazione del giudice è necessaria e inevitabile al fine della soddisfazione pagina 6 di 7 della tutela, i convenuti contumaci, che non hanno resistito in giudizio, non possono dirsi soccombenti e non sono tenuti alla rifusione delle spese di lite in favore dell'attrice.
Considerato che , , , CP_1 Controparte_2 CP_3 CP_4 CP_5
e si sono costituiti in giudizio senza contestare la domanda proposta da CP_6 CP_7 parte attrice e chiedendone l'accoglimento, rispetto agli stessi deve disporsi la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accertato l'avvenuto acquisto per intervenuta usucapione ventennale, in forza di accessione del possesso, dichiara (p.iva ), in Parte_1 P.IVA_1 persona del suo legale rappresentante pro tempore (c.f. ) Parte_2 C.F._1 proprietaria del terreno sito nell'abitato di Santa Maria Navarrese e distinto al Catasto Terreni del
Comune di AU al foglio 28, particella 2324 (vigneto);
2) nulla sulle spese con riguardo ai convenuti contumaci;
3) spese compensate riguardo ai convenuti costituiti.
Lanusei, 9 dicembre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Giada Rutili
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LANUSEI nella persona del giudice dott.ssa Giada Rutili ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 149 ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023 promossa da:
(p.iva , in persona del suo Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore (c.f. ), elettivamente Parte_2 C.F._1 domiciliata in Tortolì, presso lo studio dell'Avv. Sebastiano Tronci, che la rappresenta e difende come da mandato in calce all'atto di citazione, attrice contro
(c.f. ), (c.f. ), CP_1 C.F._2 Controparte_2 C.F._3
(c.f. ), (c.f. , CP_3 C.F._4 CP_4 C.F._5 [...]
(c.f. ), (c.f. ), CP_5 C.F._6 CP_6 C.F._7 CP_7
(c.f. ), elettivamente domiciliati in Tortolì, presso lo studio dell'Avv. Marzia C.F._8
Falchi, che li rappresenta e difende come da mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta, convenuti e contro
(c.f. ), (c.f. ), Controparte_8 C.F._9 Controparte_9 C.F._10
(c.f. ), (c.f. ), CP_10 C.F._11 CP_11 C.F._12 CP_12
(c.f. ), (c.f. ),
[...] C.F._13 CP_13 C.F._14 CP_14
(c.f. ), (c.f. , C.F._15 Controparte_15 C.F._16 CP_16
(c.f. ), (c.f. ), (c.f. C.F._17 Parte_3 C.F._18 Parte_4
, (c.f. ), (c.f. C.F._19 Parte_5 C.F._20 Parte_6
pagina 1 di 7 ), (c.f. , (c.f. C.F._21 Parte_7 C.F._22 Parte_8
), (c.f. ), (c.f. C.F._23 Parte_9 C.F._24 Parte_10
), (c.f. , C.F._25 Parte_11 C.F._26 Parte_12
(c.f. ), (c.f. ), (c.f. C.F._27 Parte_13 C.F._28 Parte_14
), (c.f. ), in C.F._29 Parte_15 C.F._30 Parte_16 persona del Sindaco p.t. (c.f. ), , , , P.IVA_2 Parte_17 Parte_18 Parte_17 [...]
(c.f. , (c.f. ), Pt_19 C.F._31 CP_2 C.F._32 [...]
(c.f. ) e (c.f ), CP_17 C.F._33 CP_18 C.F._34 convenuti contumaci
Oggetto: usucapione
Conclusioni nell'interesse dell'attrice (atto di citazione):
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1146 e
1158 c.c., ritenuta l'accessione del possesso già maturato in capo al dante causa dell'odierna attrice con il possesso da essa stessa successivamente esercitato in via esclusiva sino ad oggi, accertare e dichiarare l'acquisto a titolo originario per intervenuta usucapione in favore della società
[...] di ing. , p. iva , in persona del l.r.p.t. Parte_1 Parte_1 P.IVA_1 [...]
, con sede in AU (Og) alla Via Montes Tundus, 20, della piena e perfetta proprietà Parte_2 sul fondo sito in comune di AU (Og), abitato di Santa Maria Navarrese, località “Masoniai”, distinto al N.C.T. del medesimo comune censuario al foglio 83, particella 2324, coerente con la pubblica Via Frommis, con un'area comunale e con le proprietà , , salvo altri. Con CP_8 Pt_10 vittoria di spese e competenze del giudizio, solo in caso di resistenza della parte convenuta”.
Conclusioni nell'interesse dei convenuti costituiti (comparsa di costituzione e risposta):
“questi ultimi, come sopra rappresentati, si costituiscono nel presente procedimento dichiarando di non avere alcuna ragione da opporre avverso l'accoglimento della prefata domanda di usucapione, con ciò aderendo integralmente alle istanze attoree e, per l'effetto, riconoscendone la piena fondatezza ed attendibilità”.
***
Motivi in fatto e diritto della decisione di ing. , in p.l.r.p.t., ha adito l'intestato Tribunale al Parte_1 Parte_1 fine di accertare e sentir dichiarare di essere proprietaria, per intervenuta usucapione, per effetto pagina 2 di 7 dell'accessione del possesso, del terreno sito in località “Masoniai” in AU, abitato di Santa Maria
Navarrese, distinto al Catasto Terreni al foglio 83, particella 2324.
L'attrice ha assunto che il terreno oggetto di causa è stato posseduto in modo pubblico, pacifico e continuato, dai primi anni Novanta e sino al gennaio 2022, da , il quale ha provveduto CP_13 alla pulizia periodica dell'area dalle sterpaglie ed allo sfalcio della vegetazione spontanea, anche al fine di prevenire gli incendi, e provvedendo al taglio della legna da ardere, nonché alla cura ed alla manutenzione della recinzione costituita da una siepe di vegetazione spontanea. L'attrice ha dedotto che, con atto pubblico del 24 aprile 2009, lo stesso, unitamente ad altri proprietari, ha stipulato una convenzione di lottizzazione di un'area comprendente anche il terreno oggetto di causa, impegnandosi, alla realizzazione del piano. L'attrice ha dedotto che i lottizzanti si occuparono della realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e, in particolare, della pavimentazione bituminosa e dei marciapiedi, della rete idrica e dell'impianto di illuminazione pubblica.
L'attrice ha dedotto di essere subentrata, dal mese di gennaio 2022, nel possesso esercitato da CP_13 sul suddetto immobile, il quale, con scrittura privata di vendita del 21 gennaio 2022 e successivo
[...] atto pubblico del 30 dicembre 2022 a rogito del Notaio dott. , ha disposto dello Persona_1 stesso in suo favore.
L'attrice ha dedotto di avere posseduto l'immobile, per il tramite del suo legale rappresentante
[...]
, provvedendo alla cura degli atti di aggiornamento censuario e avviando i lavori di Parte_2 edificazione di un complesso residenziale strutturato su tre livelli, di cui uno seminterrato.
Si sono costituiti in giudizio , , , CP_1 Controparte_2 CP_3 CP_4
e i quali non si sono opposti all'accoglimento della CP_5 CP_6 CP_7 domanda attorea e ne hanno chiesto l'accoglimento.
Gli altri convenuti, regolarmente citati in causa, non si sono costituiti e ne è stata dichiarata la contumacia.
La causa è stata istruita con prove documentali e prova per testi.
***
La domanda di parte attrice merita accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
Il disposto normativo dell'art. 1158 c.c. prevede che “La proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni” e, a norma dell'art. 1140 c.c., “il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale”.
pagina 3 di 7 Dal combinato disposto delle norme appena riportate, è evidente come l'acquisto a titolo originario - usucapione - della proprietà di un determinato bene immobile sia il frutto della disponibilità fisica dello stesso, con volontà inequivoca di voler estromettere chiunque altro dall'utilizzabilità del medesimo protratta per un determinato lasso di tempo previsto dalla legge e manifestata con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto (in tal senso, Cass. Civ., 11 maggio 1996 n. 4436; Cass. Civ., 4 febbraio 2015 n. 2043).
Secondo costante giurisprudenza di legittimità, colui che agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve fornire la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva consistenti in un elemento materiale (corpus), integrato dall'esercizio sul bene di poteri corrispondenti a quelli del proprietario, effettuato in modo pacifico, pubblico, continuo e non interrotto, nonché in un elemento soggettivo (animus rem sibi habendi), costituito dalla volontà del possessore di tenere la cosa in proprio esclusivo dominio, desumibile anche in via presuntiva ed implicita dall'esercizio dell'attività materiale corrispondente al diritto di proprietà
(in tal senso, Cass. Civ., 21 febbraio 2013 n. 4332; Cass. Civ., sez. 2, 11 giugno 2010 n. 14092; Cass.
Civ., sez. 2, 6 agosto 2004 n. 15145).
La continuità del possesso è presunta, ai sensi dell'art. 1142 c.c., secondo cui “il possessore attuale che ha posseduto in tempo più remoto si presume che abbia posseduto nel tempo intermedio”.
A tale ordine di considerazioni va aggiunto che, ai sensi dell'art. 1146, comma II, c.c., “Il successore a titolo particolare può unire al proprio possesso quello del suo autore per goderne gli effetti”.
Detto altrimenti, il principio dell'“accessione del possesso”, sancito dalla norma appena richiamata, consente al possessore attuale - nelle ipotesi di successione a titolo particolare - di congiungere al proprio possesso quello dei suoi danti causa, ai fini del computo del termine utile per l'usucapione. Sul punto, la giurisprudenza della Corte di Cassazione non ha mancato di osservare come “in tema di accessione nel possesso di cui all'art. 1146 c.c., comma 2, poiché la norma ricollega espressamente alla qualità di successore a titolo particolare nel diritto la facoltà di unire il proprio possesso a quello del dante causa, affinché operi il trapasso del possesso dall'uno all'altro dei successivi possessori e il successore a titolo particolare possa unire al proprio il possesso del dante causa, è necessario che il trasferimento trovi la propria giustificazione in un titolo astrattamente idoneo a trasferire la proprietà
o altro diritto reale sul bene” (ex multis, Cassazione civile, sez. II, 27.3.2015, n. 6290).
Pertanto, chi intenda avvalersi dell'accessione del possesso per unire il proprio possesso a quello del dante causa ai fini dell'usucapione, deve fornire la prova di aver acquisito un titolo astrattamente pagina 4 di 7 idoneo (ancorché invalido o proveniente “a non domino”) a giustificare la “traditio” del bene oggetto della signoria di fatto, operando detta accessione con riferimento e nei limiti del titolo traslativo e non oltre lo stesso”).
Nel caso di specie, la prova orale espletata ha confermato il possesso dell'immobile oggetto della domanda in capo a , almeno dagli anni Novanta e sino al 2022, e, da tale data, in capo CP_13 alla società attrice sino all'attualità.
Ed infatti, i testimoni escussi hanno riferito in maniera univoca sulla durata e sulle modalità di esercizio del possesso, sia dell'attrice che del suo dante causa, individuando con esattezza e precisione i confini dell'immobile oggetto della domanda, del quale hanno fornito riscontro anche nelle fotografie e nell'ortofotografia mostrate loro in udienza (dichiarazioni dei testi e , Testimone_1 Testimone_2 rese all'udienza del 5 giugno 2025).
I testi hanno riferito che dall'anno 1994 (teste e da oltre quarant'anni (teste ), Tes_1 Tes_2 CP_13 ha utilizzato un terreno sito in località “Masoniai” nell'abitato di Santa Maria Navarrese. In
[...] particolare, il teste ha riferito che si è occupato della pulizia del terreno dalle Tes_2 CP_13 erbacce, anche al fine di prevenire gli incendi, per averlo visto personalmente eseguire detti lavori, precisando che sul terreno erano presenti anche degli alberi di olivastro, che lo stesso provvedeva a potare ed i cui rami più grossi venivano tagliati e portati via per farne legna da ardere per il caminetto.
Il teste ha riferito di essere uno dei proprietari dei terreni facenti parte della lottizzazione Tes_1
“Masoniai” insieme a , il quale partecipava alle riunioni in cui veniva stabilito come CP_13 procedere con i lavori di lottizzazione. Il teste ha specificato che, nella fase iniziale dei lavori, i tecnici hanno chiesto ai proprietari di pulire i terreni per posizionare i picchetti per delimitare il confine dei singoli lotti. Lo stesso ha riferito che, inizialmente, provvedeva alla pulizia ed allo CP_13 sfalcio dell'erba fino a quando non sono iniziati i lavori di lottizzazione con l'uso di mezzi meccanici.
Il teste ha saputo riferire in merito al pagamento, da parte di , delle quote richieste per la CP_13 lottizzazione, in quanto era stato aperto un conto bancario intestato ai tre lottizzanti, di cui gli stessi facevano parte.
I testi hanno riferito che dal 2022 sul terreno oggetto di causa sono stati iniziati i lavori per la realizzazione di un complesso edilizio per conto della ditta di , per avere visto i muratori Parte_2 lavorare (teste ). Il teste ha riferito, altresì, che trattasi di un complesso di due piani, di cui Tes_2 Tes_2 uno seminterrato, e che la struttura, la cui facciata è bianca, è stata ultimata anche con tutti gli infissi, tanto che gli appartamenti sono stati venduti. Il teste ha saputo riferire che uno di questi è già Tes_1 abitato. pagina 5 di 7 I testimoni escussi hanno saputo riferire delle suddette circostanze per averle viste personalmente.
Infine, gli stessi hanno riferito, per quanto a loro conoscenza, che nessuno ha mai contestato l'utilizzo dell'immobile oggetto di causa da parte dell'attrice e del suo dante causa nel periodo considerato.
A supporto della domanda, parte attrice ha prodotto la documentazione attestante il pagamento degli oneri di lottizzazione da parte di relativamente al terreno oggetto di causa (docc. 10 e 11 CP_13 atto di citazione), nonché il progetto e la presentazione presso il SUAP di Tortolì delle pratiche per la Pt_2 realizzazione del complesso residenziale da parte della (doc. 12). Pt_1 Parte_2
Questo Tribunale ritiene che non vi sia ragione alcuna per dubitare dell'attendibilità dei testi, i quali hanno riferito univocamente in merito al periodo ed alle modalità di esercizio del possesso da parte della società attrice e del suo dante causa, nonché in ragione della loro conoscenza dei luoghi di causa, in quanto conoscenti dell'originario proprietario e, a loro volta, proprietari di terreni CP_13 confinanti (teste , il quale ha dichiarato di conoscere , per essere Testimone_1 CP_13 entrambi proprietari di un terreno facente parte della lottizzazione “Masoniai”) e conoscenti del legale rappresentante della società attrice (teste , il quale ha dichiarato di conoscere Testimone_2 CP_13
in quanto compaesani, e , in quanto suo cliente).
[...] Parte_2
Pertanto, parte attrice ha rappresentato di essere divenuta proprietaria dell'immobile oggetto di causa, per averlo posseduto a far data dall'anno 2022 e ha dedotto di essere subentrata nel possesso esercitato sullo stesso da almeno dalla metà degli anni Novanta e sino al 2022. A supporto di CP_13 quanto dedotto, la stessa ha prodotto la scrittura privata di vendita del 28 gennaio 2022 ed il successivo atto pubblico del 30 dicembre 2022 a rogito del Notaio dott. (docc. 6 e 7) con i Persona_1 quali ha disposto dell'immobile distinto al Catasto Terreni del Comune di AU cui al CP_13 foglio 83, particella 2324 in favore di di ing. . Dette Parte_1 Parte_1 scritture devono essere ritenute titolo idoneo ai fini dell'accessione del possesso del dante causa di cui sopra.
All'esito dell'istruttoria deve ritenersi che l'attrice abbia provato tutti gli elementi di cui al disposto normativo degli artt. 1158 c.c. e 1140 c.c. e possa essere dichiarato che Parte_1 di ing. , in p.l.r.p.t., ha acquistato la proprietà del terreno oggetto di causa per
[...] Parte_1 usucapione in forza di accessione del possesso (art. 1146, comma 2 c.c.), per avere unito il suo possesso a quello del dante causa . CP_13
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Trattandosi di un giudizio di accertamento, che non trova la sua ragione in fatti addebitabili al convenuto, e in cui la partecipazione del giudice è necessaria e inevitabile al fine della soddisfazione pagina 6 di 7 della tutela, i convenuti contumaci, che non hanno resistito in giudizio, non possono dirsi soccombenti e non sono tenuti alla rifusione delle spese di lite in favore dell'attrice.
Considerato che , , , CP_1 Controparte_2 CP_3 CP_4 CP_5
e si sono costituiti in giudizio senza contestare la domanda proposta da CP_6 CP_7 parte attrice e chiedendone l'accoglimento, rispetto agli stessi deve disporsi la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accertato l'avvenuto acquisto per intervenuta usucapione ventennale, in forza di accessione del possesso, dichiara (p.iva ), in Parte_1 P.IVA_1 persona del suo legale rappresentante pro tempore (c.f. ) Parte_2 C.F._1 proprietaria del terreno sito nell'abitato di Santa Maria Navarrese e distinto al Catasto Terreni del
Comune di AU al foglio 28, particella 2324 (vigneto);
2) nulla sulle spese con riguardo ai convenuti contumaci;
3) spese compensate riguardo ai convenuti costituiti.
Lanusei, 9 dicembre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Giada Rutili
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