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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 15/04/2025, n. 773 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 773 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5419/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Antonio Buccaro Presidente dott. Alessio Marfe' Giudice Relatore dott. Roberto Bianco Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 5419/2022 tra:
(C.F. ), con l'Avv. DE GIOVANNI GIOVANNI Parte_1 C.F._1
PIO;
- RICORRENTE
E
(C.F. ); Controparte_1 C.F._2
- RESISTENTE CONTUMACE
E
Il P.M. presso il Tribunale di Foggia,
- INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: divorzio.
Conclusioni: all'udienza del 13/01/2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter
c.p.c., la ricorrente ha concluso chiedendo: “1. confermare il regime di affidamento esclusivo delle figlie minori in favore della madre, con esclusione del diritto di visita del padre [in forza della Sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Bari n. 276/2024 sulla domanda ex art. 330 c.c.
pagina 1 di 5 (R.G. 756/2022), prodotta in atti unitamente all'istanza del 29.5.2024];
2. disporre un assegno di mantenimento per le figlie minori da porre a carico di , viste anche le loro Controparte_1 accresciute esigenze per l'età raggiunta, di euro 600,00 al mese (€ 300,00 per ciascuna figlia), oltre rivalutazione ISTAT e contribuzione alle spese straordinarie del padre nella misura del
50%, come da protocollo in uso presso il Tribunale di Foggia. Con vittoria di spese e compensi professionali del giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente deve essere confermata la contumacia del resistente, non essendosi lo stesso costituito, sebbene ritualmente e tempestivamente citato.
Sempre in via preliminare, dal momento che è stata già pronunciato lo scioglimento del matrimonio, il Collegio è chiamato a decidere unicamente sugli aspetti accessori al divorzio.
2. Va confermato il regime di affidamento esclusivo alla madre delle figlie minori Per_1
(nt. a Foggia il 3/01/2009) e (nt. a Foggia il 23/12/2009), con
[...] Parte_2
collocamento presso la stessa, così come va confermata la previsione che le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale delle minori potranno essere assunte dalla madre in via esclusiva, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle figlie, ai sensi dell'art. 337 quater c.c.
Deve, infatti, prendersi atto della dichiarazione di decadenza dalla responsabilità genitoriale di , di cui alla sentenza n. 276/2024 del 23/02/2024 emessa, nell'ambito del Controparte_1
giudizio di separazione dei coniugi, dalla Corte d'Appello di Bari, le cui motivazioni, in questa sede, si condividono integralmente, alla luce della grave inidoneità genitoriale da tempo risalente palesate dal padre, che ha provocato la rottura del rapporto con le figlie, cui si aggiunge il contegno processuale tenuto dallo stesso , sia nel procedimento d'appello che nel presente CP_1
procedimento, in cui neppure si è costituito in giudizio, disinteressandosi delle sorti delle minori e del proprio ruolo di genitore.
Va rilevato, nello specifico, come la Corte di Appello abbia affermato che l'istruttoria esperita nel giudizio di separazione aveva dimostrato che il aveva intrapreso già da CP_1
tempo una relazione extra-coniugale, addirittura ponendo in essere una convivenza nella casa familiare, già prima della proposizione del ricorso per separazione, determinando così la disgregazione del nucleo familiare, e come nell'ultimo periodo si rivolgeva nei confronti della moglie in maniera aggressiva e offensiva, tanto da imporre l'addebito della separazione allo pagina 2 di 5 stesso resistente. Secondo la Corte di Appello: “… la certificazione del casellario giudiziale (che riporta la condanna definitiva per gravi reati contro la persona) unitamente all'altra querela- denuncia per lesioni ed ingiurie rivolte alla d ai di lei genitori, nonché ai comportamenti Pt_1
prevaricatori (anche di costrizione e induzione a fini sessuali) nei confronti della descritti Pt_1 in atti, testimoniano l'indole ed il comportamento del nel senso indicato dalla Controparte_1 appellante … appare inconfutabile il dato oggettivo dell'allontanamento e del disinteresse del
verso la famiglia, dimostrato dalla relazione extraconiugale vissuta apertamente, CP_1 dall'omesso versamento del mantenimento per la coniuge e le figlie, dalle condotte violente poste in essere (anche nei confronti della amante), e finanche, a parere del Collegio, dalla illegittima ed illogica richiesta di sospendere l'onere del mantenimento per le figlie sino a quando non avesse trovato lavoro … Inoltre, quanto stigmatizzato dalla nella querela- Parte_1
denuncia in atti evidenzia come il non adempia ai suoi obblighi genitoriali e Controparte_1
coniugali ormai da lungo tempo pur avendo svolto nel tempo attività lavorativa, e nessuna dimostrazione in contrario è pervenuta dall'interessato in prime cure”.
Al riguardo, vale la pena evidenziare come, nel presente giudizio, anche a seguito della definizione del giudizio svoltosi dinanzi alla Corte di Appello, la ricorrente abbia continuato a lamentare l'inadempimento del resistente all'obbligo di mantenimento delle figlie minori.
Come già fatto dalla Corte di Appello, anche il Tribunale ritiene di dover valorizzare le dichiarazioni di e e la loro volontà di non incontrare il padre che “...le Per_1 Parte_2 picchiava senza motivo” e di non voler vivere nella paura che ciò si ripeta: pur prendendo atto delle valutazioni rese dagli assistenti sociali nel giudizio di separazione riguardo la genericità e la provenienza diretta dei ricordi delle minori, giova segnalare che e si Per_1 Parte_2
trovano ormai in età adolescenziale e stanno formando il proprio carattere, così che sono pienamente in grado di descrivere il rapporto con ciascun genitore e anche di manifestare quei desiderata che, al netto di eventuali condizionamenti e/o ingerenze, il giudice è tenuto a valutare con l'obiettivo di pronunciare i provvedimenti rispondenti al loro superiore interesse.
Per i motivi esposti, si ritiene dunque di confermare anche la sospensione degli incontri padre-figlie, già disposta dalla Corte di Appello, che, alla luce dei gravi trascorsi familiari e dell'oramai risalente rottura dei rapporti tra il genitore e le minori, rischierebbero di arrecare un serio e irreparabile pregiudizio al benessere psico-fisico di queste ultime.
In mancanza di sopravvenienze rispetto all'ordinanza presidenziale emessa il 10/12/2022 e pagina 3 di 5 rispetto alla menzionata sentenza della Corte di Appello di Bari, vanno confermate anche le condizioni economiche vigenti che, per quanto emerge dagli atti, risultano congrue ai sensi dell'art. 337 ter, co. 4, c.p.c. Per cui va posto a carico di l'obbligo di contribuire al Controparte_1
mantenimento delle figlie minori, mediante la corresponsione a entro il giorno 27 Parte_1 di ogni mese, della somma di € 400,00 (200,00 per ciascuna figlia), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie da sostenersi in favore della prole, individuate e disciplinate sulla base del protocollo sottoscritto tra il Tribunale e il C.O.A. in data 18/03/2016.
3. Quanto alle spese di lite - che si liquidano in dispositivo in conformità al D.M. n. 55/2014, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia, per tutte le fasi processuali e in base ai valori medi per le fasi di studio e introduttiva e a quelli minimi per le fasi istruttoria e decisionale
- in virtù del principio della soccombenza, di cui agli artt. 91 e ss. c.p.c., esse dovranno ricadere in capo al resistente ed andranno pagate alla ricorrente, in qualità di parte vittoriosa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) conferma il regime di affidamento esclusivo alla madre delle figlie minori, con collocamento presso la stessa e sospensione degli incontri padre-figlie; le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale delle minori potranno essere assunte dalla madre in via esclusiva, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle figlie;
2) pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento delle figlie Controparte_1
minori, mediante la corresponsione a entro il giorno 27 di ogni mese, della Parte_1 somma di € 400,00 (200,00 per ciascuna figlia), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie da sostenersi in favore della prole, individuate e disciplinate sulla base del protocollo sottoscritto tra il Tribunale e il C.O.A. in data 18/03/2016;
3) condanna al pagamento in favore di delle spese di lite, Controparte_1 Parte_1
che qui si liquidano in complessivi euro 5.359,00, di cui euro 5.261,00 per compensi professionali ed euro 98,00 per spese vive, oltre rimborso spese generali (15% sui compensi),
I.V.A. e C.P.A. come per legge.
pagina 4 di 5 Foggia, 15/04/2025
Il Giudice Relatore dott. Alessio Marfe'
Il Presidente
dott. Antonio Buccaro
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Antonio Buccaro Presidente dott. Alessio Marfe' Giudice Relatore dott. Roberto Bianco Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 5419/2022 tra:
(C.F. ), con l'Avv. DE GIOVANNI GIOVANNI Parte_1 C.F._1
PIO;
- RICORRENTE
E
(C.F. ); Controparte_1 C.F._2
- RESISTENTE CONTUMACE
E
Il P.M. presso il Tribunale di Foggia,
- INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: divorzio.
Conclusioni: all'udienza del 13/01/2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter
c.p.c., la ricorrente ha concluso chiedendo: “1. confermare il regime di affidamento esclusivo delle figlie minori in favore della madre, con esclusione del diritto di visita del padre [in forza della Sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Bari n. 276/2024 sulla domanda ex art. 330 c.c.
pagina 1 di 5 (R.G. 756/2022), prodotta in atti unitamente all'istanza del 29.5.2024];
2. disporre un assegno di mantenimento per le figlie minori da porre a carico di , viste anche le loro Controparte_1 accresciute esigenze per l'età raggiunta, di euro 600,00 al mese (€ 300,00 per ciascuna figlia), oltre rivalutazione ISTAT e contribuzione alle spese straordinarie del padre nella misura del
50%, come da protocollo in uso presso il Tribunale di Foggia. Con vittoria di spese e compensi professionali del giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente deve essere confermata la contumacia del resistente, non essendosi lo stesso costituito, sebbene ritualmente e tempestivamente citato.
Sempre in via preliminare, dal momento che è stata già pronunciato lo scioglimento del matrimonio, il Collegio è chiamato a decidere unicamente sugli aspetti accessori al divorzio.
2. Va confermato il regime di affidamento esclusivo alla madre delle figlie minori Per_1
(nt. a Foggia il 3/01/2009) e (nt. a Foggia il 23/12/2009), con
[...] Parte_2
collocamento presso la stessa, così come va confermata la previsione che le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale delle minori potranno essere assunte dalla madre in via esclusiva, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle figlie, ai sensi dell'art. 337 quater c.c.
Deve, infatti, prendersi atto della dichiarazione di decadenza dalla responsabilità genitoriale di , di cui alla sentenza n. 276/2024 del 23/02/2024 emessa, nell'ambito del Controparte_1
giudizio di separazione dei coniugi, dalla Corte d'Appello di Bari, le cui motivazioni, in questa sede, si condividono integralmente, alla luce della grave inidoneità genitoriale da tempo risalente palesate dal padre, che ha provocato la rottura del rapporto con le figlie, cui si aggiunge il contegno processuale tenuto dallo stesso , sia nel procedimento d'appello che nel presente CP_1
procedimento, in cui neppure si è costituito in giudizio, disinteressandosi delle sorti delle minori e del proprio ruolo di genitore.
Va rilevato, nello specifico, come la Corte di Appello abbia affermato che l'istruttoria esperita nel giudizio di separazione aveva dimostrato che il aveva intrapreso già da CP_1
tempo una relazione extra-coniugale, addirittura ponendo in essere una convivenza nella casa familiare, già prima della proposizione del ricorso per separazione, determinando così la disgregazione del nucleo familiare, e come nell'ultimo periodo si rivolgeva nei confronti della moglie in maniera aggressiva e offensiva, tanto da imporre l'addebito della separazione allo pagina 2 di 5 stesso resistente. Secondo la Corte di Appello: “… la certificazione del casellario giudiziale (che riporta la condanna definitiva per gravi reati contro la persona) unitamente all'altra querela- denuncia per lesioni ed ingiurie rivolte alla d ai di lei genitori, nonché ai comportamenti Pt_1
prevaricatori (anche di costrizione e induzione a fini sessuali) nei confronti della descritti Pt_1 in atti, testimoniano l'indole ed il comportamento del nel senso indicato dalla Controparte_1 appellante … appare inconfutabile il dato oggettivo dell'allontanamento e del disinteresse del
verso la famiglia, dimostrato dalla relazione extraconiugale vissuta apertamente, CP_1 dall'omesso versamento del mantenimento per la coniuge e le figlie, dalle condotte violente poste in essere (anche nei confronti della amante), e finanche, a parere del Collegio, dalla illegittima ed illogica richiesta di sospendere l'onere del mantenimento per le figlie sino a quando non avesse trovato lavoro … Inoltre, quanto stigmatizzato dalla nella querela- Parte_1
denuncia in atti evidenzia come il non adempia ai suoi obblighi genitoriali e Controparte_1
coniugali ormai da lungo tempo pur avendo svolto nel tempo attività lavorativa, e nessuna dimostrazione in contrario è pervenuta dall'interessato in prime cure”.
Al riguardo, vale la pena evidenziare come, nel presente giudizio, anche a seguito della definizione del giudizio svoltosi dinanzi alla Corte di Appello, la ricorrente abbia continuato a lamentare l'inadempimento del resistente all'obbligo di mantenimento delle figlie minori.
Come già fatto dalla Corte di Appello, anche il Tribunale ritiene di dover valorizzare le dichiarazioni di e e la loro volontà di non incontrare il padre che “...le Per_1 Parte_2 picchiava senza motivo” e di non voler vivere nella paura che ciò si ripeta: pur prendendo atto delle valutazioni rese dagli assistenti sociali nel giudizio di separazione riguardo la genericità e la provenienza diretta dei ricordi delle minori, giova segnalare che e si Per_1 Parte_2
trovano ormai in età adolescenziale e stanno formando il proprio carattere, così che sono pienamente in grado di descrivere il rapporto con ciascun genitore e anche di manifestare quei desiderata che, al netto di eventuali condizionamenti e/o ingerenze, il giudice è tenuto a valutare con l'obiettivo di pronunciare i provvedimenti rispondenti al loro superiore interesse.
Per i motivi esposti, si ritiene dunque di confermare anche la sospensione degli incontri padre-figlie, già disposta dalla Corte di Appello, che, alla luce dei gravi trascorsi familiari e dell'oramai risalente rottura dei rapporti tra il genitore e le minori, rischierebbero di arrecare un serio e irreparabile pregiudizio al benessere psico-fisico di queste ultime.
In mancanza di sopravvenienze rispetto all'ordinanza presidenziale emessa il 10/12/2022 e pagina 3 di 5 rispetto alla menzionata sentenza della Corte di Appello di Bari, vanno confermate anche le condizioni economiche vigenti che, per quanto emerge dagli atti, risultano congrue ai sensi dell'art. 337 ter, co. 4, c.p.c. Per cui va posto a carico di l'obbligo di contribuire al Controparte_1
mantenimento delle figlie minori, mediante la corresponsione a entro il giorno 27 Parte_1 di ogni mese, della somma di € 400,00 (200,00 per ciascuna figlia), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie da sostenersi in favore della prole, individuate e disciplinate sulla base del protocollo sottoscritto tra il Tribunale e il C.O.A. in data 18/03/2016.
3. Quanto alle spese di lite - che si liquidano in dispositivo in conformità al D.M. n. 55/2014, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia, per tutte le fasi processuali e in base ai valori medi per le fasi di studio e introduttiva e a quelli minimi per le fasi istruttoria e decisionale
- in virtù del principio della soccombenza, di cui agli artt. 91 e ss. c.p.c., esse dovranno ricadere in capo al resistente ed andranno pagate alla ricorrente, in qualità di parte vittoriosa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) conferma il regime di affidamento esclusivo alla madre delle figlie minori, con collocamento presso la stessa e sospensione degli incontri padre-figlie; le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale delle minori potranno essere assunte dalla madre in via esclusiva, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle figlie;
2) pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento delle figlie Controparte_1
minori, mediante la corresponsione a entro il giorno 27 di ogni mese, della Parte_1 somma di € 400,00 (200,00 per ciascuna figlia), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie da sostenersi in favore della prole, individuate e disciplinate sulla base del protocollo sottoscritto tra il Tribunale e il C.O.A. in data 18/03/2016;
3) condanna al pagamento in favore di delle spese di lite, Controparte_1 Parte_1
che qui si liquidano in complessivi euro 5.359,00, di cui euro 5.261,00 per compensi professionali ed euro 98,00 per spese vive, oltre rimborso spese generali (15% sui compensi),
I.V.A. e C.P.A. come per legge.
pagina 4 di 5 Foggia, 15/04/2025
Il Giudice Relatore dott. Alessio Marfe'
Il Presidente
dott. Antonio Buccaro
pagina 5 di 5