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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 18/03/2025, n. 17 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 17 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
M.V.G. 26/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE SPECIALIZZATA PER I MINORENNI
Composta dai magistrati
Dott. Rossella Atzeni Presidente rel.
Dott. Marcello Castiglione Consigliere
Dott. Laura Casale Consigliere
Dott. Maria Gabriella Pivetta componente Esperto
Dott. Luca Ciuffetti Componente Esperto ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello avverso il decreto definitivo n. cronol. 86/2025 del 20/01/2025 emesso dal Tribunale per i
Minorenni di Genova nella causa avente R.G. n. 10000705/2018 promossa da
(C.F. ), nato Parte_1 C.F._1
a KR (Marocco) il 28.6.1992, elettivamente domiciliato in
Genova, Via Fieschi 3/13, presso lo studio dell'Avv. Chiara
Antola, che lo rappresenta e difende in forza di mandato in atti
Parte RECLAMANTE E nei confronti di
Avv. ALESSANDRA INNOCENTI, con studio in Genova,
Via Malta 4/1, in qualità di Curatore speciale del minore
[...]
nato a [...] il [...] Persona_1
Parte RECLAMATA
Nonché di
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata in Genova, Via San Lorenzo n. 21/23, presso lo studio dell'Avv.
Enrico Pincione, che la rappresenta e difende in forza di mandato in atti
Parte RECLAMATA
E
Con l'intervento del P.G.
CONCLUSIONI
Per parte reclamante:
“chiede che Codesta Ecc.ma Corte d'Appello, Sezione per i
Minorenni, previa acquisizione del fascicolo di primo grado e, se del caso, l'attività istruttoria meglio vista, Voglia riformare il provvedimento suddetto nella parte in cui è stata disposta la decadenza dall'esercizio della responsabilità genitoriale del padre, da eliminare con efficacia immediata, consentendo al sig.
, che a breve terminerà di scontare la sua pena, Parte_1
di poter stare vicino al figlio, così come lo stesso chiede, Per_1 prevedendo, se ritenuto, che il Servizio affidatario predisponga un progetto di sostegno alla genitorialità per entrambi i genitori, tenuto conto del prioritario interesse del minore e della salvaguardia del suo equilibrio nella crescita.
Con vittoria di spese”.
Per parte reclamata Avv. Alessandra Innocenti:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Genova, contrariis reiectis, revocare il provvedimento del Tribunale per i minorenni di decadenza della responsabilità genitoriale del Sig. mantenendo l'affidamento del minore Parte_1
ai servizi sociali”. Persona_1
Per parte reclamata Controparte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello riformare il decreto impugnato nella sola parte in cui ha pronunciato la decadenza del sig. dalla responsabilità genitoriale, salva ogni Pt_1
diversa valutazione da parte dell'Ecc.ma Corte, da compiersi nel precipuo interesse del minore”.
Per il P.G.: Chiede il rigetto del reclamo.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Il signor proponeva reclamo avverso Parte_1
decreto definitivo n. cron. 86/2025 emesso dal Tribunale per i
Minorenni di Genova nel procedimento ex art. 330-333 c.c., con il quale aveva dichiarato decaduto Parte_1
dall'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio , aveva confermato l'affido del minore Persona_1 , per 24 mesi, al Servizio sociale del Comune di residenza Per_1
limitando l'esercizio della responsabilità genitoriale relativamente alle decisioni inerenti gli incarichi affidati al
Servizio Sociale e alle decisioni relative all'educazione e istruzione che saranno assunte tenendo conto delle indicazioni della madre, e aveva confermato la collocazione del minore presso la madre.
In particolare, il Tribunale per i Minorenni riteneva sussistenti i presupposti per dichiarare la decadenza dall'esercizio della responsabilità genitoriale del padre, considerando:
- i gravissimi e perduranti comportamenti tenuti dal signor
[...]
nei confronti della madre e in presenza del minore, Pt_1
sottoposto ad un contesto di violenza assistita;
- la reiterata violazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento alla P.O. con obbligo di dimora in Genova e divieto di uscire dall'abitazione dalle ore 21.00 alle ore 7.00;
- la conseguente sottoposizione alla misura cautelare in carcere;
- la tendenza del signor ad attribuire a terzi la Pt_1
responsabilità dei suoi errori e la scarsa consapevolezza della gravità della situazione;
- l'assenza di elementi positivi per formulare una prognosi di recupero delle capacità genitoriali.
2.- Avverso tale provvedimento proponeva Parte_1
reclamo, affidandolo ai seguenti motivi: 2.1- Errata valutazione degli elementi probatori ed errata, illogica e carente motivazione della sentenza in punto decadenza dall'esercizio della responsabilità genitoriale del padre.
Con il primo motivo di reclamo evidenzia Parte_1
che dalle relazioni del Servizio Sociale risulterebbe un profondo attaccamento del padre verso il figlio, del quale si sarebbe sempre occupato e preoccupato, come avrebbe affermato anche la madre del minore.
La motivazione posta alla base del decreto reclamato, la quale si fonderebbe solo sulla condanna penale dell per Pt_1
maltrattamenti nei confronti della signora non CP_1
troverebbe riscontro, ad avviso del reclamante, nelle numerose relazioni di chi monitorava il nucleo famigliare, né nelle dichiarazioni della madre.
Inoltre, il decreto sarebbe errato laddove dà atto di un contesto di violenza assistita in quanto il minore non avrebbe mai assistito ai fatti contestati all;
infatti, nessuna misura cautelare Pt_1
sarebbe stata disposta rispetto al figlio che poteva Per_1
incontrare liberamente il padre.
Infine, il reclamante si duole del fatto che il Tribunale non avrebbe considerato le conclusioni rassegnate sia dalla madre, sia dal curatore speciale del minore, Avv. Alessandra Innocenti.
2.2- Errata applicazione della disciplina prevista dall'art.
330 c.c. e dei principi sanciti dagli artt. 3, 7 e 8 della
Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del
20.11.1989, ratificata con Legge n. 176/1991 e dei principi di cui alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo che riconoscono il diritto del minore a crescere nella famiglia
d'origine.
Con il secondo motivo il reclamante afferma che il decreto del
Tribunale per i Minorenni non tutelerebbe l'interesse superiore del minore.
Infatti, la giurisprudenza in materia sottolineerebbe che le violazioni dei doveri genitoriali possono comportare in concreto la pronuncia di decadenza solo se sono causa di grave pregiudizio fisico o morale per il figlio.
3.- L'Avv. Alessandra Innocenti, costituendosi in giudizio nella sua qualità di curatore speciale del minore , si associava Per_1
alla richiesta del signor di riformare il Parte_1
provvedimento di decadenza della responsabilità genitoriale, pur ritenendo necessario mantenere l'affidamento del minore ai
Servizi Sociali.
In particolare, l'Avv. Innocenti evidenziava che, trovandosi il signor in carcere a Biella, non è stato possibile Pt_1
effettuare incontri protetti tra padre e figlio, ma che dall'estate
2024 sono iniziati i contatti telefonici tra e il papà che Per_1
stanno procedendo bene. Peraltro, la curatrice speciale del minore ritiene di confermare le suindicate richieste “a condizione che il sig. fornisca prova di effettivo Pt_2
ravvedimento rispetto agli agiti passati e dimostri di saper esercitare la propria genitorialità, anche senza il filtro dei
Servizi” ( v. pag. 2 ultime righe comparsa di cost. in appello
Avv. Alessandra Innocenti). 4.- Si costituiva in giudizio madre del Controparte_1
minore , la quale, affermato che il figlio non è Persona_1
mai stato effettivamente vittima diretta di condotte violente o maltrattanti del padre, con il quale ha invece un forte legame affettivo, chiedeva la riforma del decreto impugnato nella sola parte in cui pronunciava la decadenza del reclamante dalla responsabilità genitoriale.
5.- In data 10.3.2025 il P.G. interveniva nel procedimento e concludeva per il rigetto del reclamo.
6.- All'esito dell'udienza in data 13.3.2025, svoltasi con trattazione scritta, lette le note conclusive depositate dalle parti e le conclusioni del PG, acquisita la relazione del Servizio sociale territorialmente competente,
la Corte osserva:
Si ritiene di trattare congiuntamente i due motivi di reclamo, in quanto afferenti a questioni strettamente connesse.
Ciò premesso, la condivisibile giurisprudenza di legittimità ha affermato che : “ Il provvedimento di decadenza dalla responsabilità genitoriale è adottabile qualora la condotta del genitore si traduca in un grave pregiudizio per il minore, dovendo il giudice di merito esprimere una prognosi sull'effettiva ed attuale possibilità di recupero, attraverso un percorso di crescita e sviluppo, delle capacità e competenze genitoriali, con riferimento alla elaborazione, da parte dei genitori, di un progetto, anche futuro, di assunzione diretta della responsabilità genitoriale, caratterizzata da cura, accudimento, coabitazione con il minore, ancorché con l'aiuto di parenti o di terzi e avvalendosi dell'intervento dei servizi territoriali” ( v.
Cass. , Ordinanza n. 12237 del 09/05/2023 (Rv. 667750 - 01).
Nel caso che ci occupa il Tribunale per i Minorenni, correttamente, ha messo in evidenza l'assoluta gravità del comportamento tenuto da anche in Parte_1
presenza del figlio e reiterato nel tempo . Per_1
Infatti il T. M. ha evidenziato che “il GIP del Tribunale di
Genova in data 13.07.2021 applicava a Parte_3
indagato “a) per il reato di cui all'art 572 comma 2 c,.p. perché:
- percuotendola con schiaffi e pugni cagionandole lividi e gonfiori;
– minacciandola di gettare acido addosso;
- gettandole addosso oggetti;
- controllandole i cellulari;
-provocandole le lesioni di cui al capo b) e c); insultandola accusandola di essere una cattiva madre e di andare con altri uomini;
sottoponendola così a reiterate vessazioni fisiche e morali maltrattava la
Con l'aggravante di avere commesso Controparte_1
il fatto in presenza del figlio minore ... In Persona_1
Genova dal 2019 in permanenza (…..)”, la misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa;
Risulta poi che il giorno 12.3.2022 la madre del minore chiedeva l'intervento della Polizia poiché era stata colpita al volto dall'ex compagno mentre si trovava nelle pertinenze dello Pt_3
stadio. La sporgeva querela e ricorreva alle CP_1
cure mediche;
alla stessa era diagnosticato un “trauma cranico non commotivo” con prognosi di 5 giorni (v. annotazione
Questura di Genova del 13.3.2022). Inoltre, non è stato contestato dal reclamante che egli il 19.9.23 si era recato al ristorante presso cui lavorava la madre del minore, ed ivi l'aveva insultata e seguita nel percorso verso casa.
L si era poi presentato all'uscita del figlio dall'asilo, Pt_3
ed altresì presso i giardini frequentati dal minore, dicendosi certo che la non l'avrebbe fatto arrestare davanti al CP_1
bambino.
Il 20 settembre 2023, l' si era recato alla fermata dove Pt_3
la aspettava l'autobus e quest'ultima, temendo per la CP_1
propria incolumità, si era dovuta allontanare.
Con le anzidette condotte l violava la misura Pt_3
cautelare a suo tempo applicatagli dal GIP del Tribunale di
Genova di divieto di avvicinamento alla parte offesa, con obbligo di dimora in Genova e divieto di uscire dall'abitazione dalle 21 alle 7 (proc n. RGNR 5399/21);
A causa di tali reiterate violazioni dell'anzidetta misura e delle ripetute condotte aggressive agite dall nei confronti Pt_3
della il Servizio Sociale competente metteva in CP_1
protezione ex art 403 cc il minore e la madre. Per_1
Gli operatori sociali, con relazione del 25/09/2023, informavano dell'iniziale reazione aggressiva del padre alla notizia del collocamento in protezione di madre e minori, e della sua insistenza nella richiesta di organizzazione di incontri protetti padre-figlio.
Il 27.9.23 in sede di udienza svoltasi dinanzi al T.M. la sig.ra affermava che la sua relazione con l era CP_1 Pt_1 terminata e che peraltro aveva paura del momento della sua scarcerazione. Nel decreto impugnato il T.M. evidenzia che madre e figlio hanno concluso il periodo di permanenza presso il centro di protezione (come riferito dalla donna all'udienza del
10.7.2024).
Attualmente si trova detenuto per scontare la Parte_1
pena inflittagli in relazione al reato menzionato a lui ascritto, ma la sua scarcerazione appare prossima.
Alla luce di tali circostanze e delle condotte tenute contro la dal padre del minore, anche alla sua presenza – (v. CP_1
capo di imputazione su riportato) questo Collegio evidenzia che la gravità di tale comportamento deve evincersi non solo sotto il profilo penale e delle conseguenze sulla vittima, bensì anche e soprattutto per le implicazioni relative al rapporto del reclamante col figlio, giacchè la sua carcerazione comporta l'assenza della figura paterna per il bambino oltre ad un esempio negativo e per lui pregiudizievole.
E' necessario che il sig. prenda coscienza del fatto che Pt_1
la sua aggressività espressa contro la e la sua CP_1
condotta penalmente rilevante sono di ostacolo ad una crescita serena ed equilibrata del figlio.
Pertanto, il reclamante deve impegnarsi in un serio percorso per uomini maltrattanti - come disposto dal T.M. - e deve altresì aderire ad un supporto alla genitorialità, tramite il quale potrà meglio comprendere i bisogni del figlio, che necessita di crescere in un ambiente disteso, ove non siano agite violenze contro la madre. Dalla relazione del Servizio Sociale affidatario del bambino
(pervenuta in data 10.03/2025 a questa Corte) emerge oltre ad un buon inserimento di madre e figlio nel nucleo della nonna, anche un positivo ambientamento del minore nel contesto scolastico. Il piccolo ( nato [...]) ha attualmente Per_1
poco più di 6 anni. Il servizio sociale ha relazionato a questa
Corte che durante la visita domiciliare svolta “ il bambino si è presentato ben curato, sereno ma intimidito dalla presenza dell'operatore” ( v. pag. 2 relaz. soc. del 10.3.2025) .
Si ritiene pertanto di non procedere ad un ascolto del minore, al fine di evitargli ulteriori disagi, che potrebbero determinargli ansie e /o stress.
Il Servizio sociale affidatario ha riferito che padre e figlio si vedono regolarmente tramite video-chiamate organizzate dagli operatori sociali, due volte alla settimana, con andamento positivo.
Ciò è tenuto in considerazione da questa Corte, ma di per sé, non
è sufficiente per ritenere che il padre abbia mutato il suo modo di relazionarsi alla madre, la quale per svolgere il suo ruolo materno necessita di serenità e di un contesto privo di vessazioni da parte del reclamante.
Il rispetto della bigenitorialità si estrinseca anche e soprattutto nel rispetto reciproco tra i genitori, che richiede comportamenti improntati al vivere civile ed all'assenza di violenza nel loro relazionarsi.
Correttamente il Tribunale per i Minorenni ha evidenziato che - attese le gravissime condotte maltrattanti agite dall'uomo contro la madre del minore - allo stato non vi sono elementi per poter formulare una prognosi di recupero delle capacità genitoriali, non avendo sostanzialmente l dato prova di aver Pt_1
mutato le sue condotte verso la CP_1
Al momento, è quindi prematura una modifica del provvedimento reclamato, che, se del caso, potrà avvenire all'esito di un valido e positivo percorso dell per Pt_3
uomini maltrattanti e di recupero delle competenze genitoriali, di cui occorrerà valutare la tenuta in un congruo lasso di tempo.
Gli incontri padre-figlio potranno proseguire con le modalità stabilite nel provvedimento impugnato, che si ritengono, allo stato, adeguate a consentire la relazione tra essi .
Il reclamo deve quindi esser respinto .
Attesa la particolare natura della causa e delle persone coinvolte, si ritengono sussistenti gravi ragioni per compensare integralmente tra le parti le spese di lite del presente procedimento.
Si dà atto - ai fini dell'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre
2012, n. 228, introduttivo dell'art. 13 comma 1 quater nel DPR
115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia) - che il reclamo è stato integralmente rigettato.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza:
- Rigetta il reclamo proposto da , Parte_1
avverso il decreto definivo emesso in data 17/12/2024- 20.01.2025 dal Tribunale per i Minorenni di Genova nella causa avente R.G. n. 10000705/2018 V.G., che per l'effetto conferma;
- Dichiara interamente compensate le spese processuali del presente grado del giudizio tra le parti;
Dà atto - ai fini dell'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre
2012, n. 228, introduttivo dell'art. 13 comma 1 quater nel DPR
115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia) - che il reclamo è stato integralmente rigettato.
Genova, 14/03/2025
Il Presidente Est.
Dott.ssa Rossella Atzeni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE SPECIALIZZATA PER I MINORENNI
Composta dai magistrati
Dott. Rossella Atzeni Presidente rel.
Dott. Marcello Castiglione Consigliere
Dott. Laura Casale Consigliere
Dott. Maria Gabriella Pivetta componente Esperto
Dott. Luca Ciuffetti Componente Esperto ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello avverso il decreto definitivo n. cronol. 86/2025 del 20/01/2025 emesso dal Tribunale per i
Minorenni di Genova nella causa avente R.G. n. 10000705/2018 promossa da
(C.F. ), nato Parte_1 C.F._1
a KR (Marocco) il 28.6.1992, elettivamente domiciliato in
Genova, Via Fieschi 3/13, presso lo studio dell'Avv. Chiara
Antola, che lo rappresenta e difende in forza di mandato in atti
Parte RECLAMANTE E nei confronti di
Avv. ALESSANDRA INNOCENTI, con studio in Genova,
Via Malta 4/1, in qualità di Curatore speciale del minore
[...]
nato a [...] il [...] Persona_1
Parte RECLAMATA
Nonché di
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata in Genova, Via San Lorenzo n. 21/23, presso lo studio dell'Avv.
Enrico Pincione, che la rappresenta e difende in forza di mandato in atti
Parte RECLAMATA
E
Con l'intervento del P.G.
CONCLUSIONI
Per parte reclamante:
“chiede che Codesta Ecc.ma Corte d'Appello, Sezione per i
Minorenni, previa acquisizione del fascicolo di primo grado e, se del caso, l'attività istruttoria meglio vista, Voglia riformare il provvedimento suddetto nella parte in cui è stata disposta la decadenza dall'esercizio della responsabilità genitoriale del padre, da eliminare con efficacia immediata, consentendo al sig.
, che a breve terminerà di scontare la sua pena, Parte_1
di poter stare vicino al figlio, così come lo stesso chiede, Per_1 prevedendo, se ritenuto, che il Servizio affidatario predisponga un progetto di sostegno alla genitorialità per entrambi i genitori, tenuto conto del prioritario interesse del minore e della salvaguardia del suo equilibrio nella crescita.
Con vittoria di spese”.
Per parte reclamata Avv. Alessandra Innocenti:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Genova, contrariis reiectis, revocare il provvedimento del Tribunale per i minorenni di decadenza della responsabilità genitoriale del Sig. mantenendo l'affidamento del minore Parte_1
ai servizi sociali”. Persona_1
Per parte reclamata Controparte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello riformare il decreto impugnato nella sola parte in cui ha pronunciato la decadenza del sig. dalla responsabilità genitoriale, salva ogni Pt_1
diversa valutazione da parte dell'Ecc.ma Corte, da compiersi nel precipuo interesse del minore”.
Per il P.G.: Chiede il rigetto del reclamo.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Il signor proponeva reclamo avverso Parte_1
decreto definitivo n. cron. 86/2025 emesso dal Tribunale per i
Minorenni di Genova nel procedimento ex art. 330-333 c.c., con il quale aveva dichiarato decaduto Parte_1
dall'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio , aveva confermato l'affido del minore Persona_1 , per 24 mesi, al Servizio sociale del Comune di residenza Per_1
limitando l'esercizio della responsabilità genitoriale relativamente alle decisioni inerenti gli incarichi affidati al
Servizio Sociale e alle decisioni relative all'educazione e istruzione che saranno assunte tenendo conto delle indicazioni della madre, e aveva confermato la collocazione del minore presso la madre.
In particolare, il Tribunale per i Minorenni riteneva sussistenti i presupposti per dichiarare la decadenza dall'esercizio della responsabilità genitoriale del padre, considerando:
- i gravissimi e perduranti comportamenti tenuti dal signor
[...]
nei confronti della madre e in presenza del minore, Pt_1
sottoposto ad un contesto di violenza assistita;
- la reiterata violazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento alla P.O. con obbligo di dimora in Genova e divieto di uscire dall'abitazione dalle ore 21.00 alle ore 7.00;
- la conseguente sottoposizione alla misura cautelare in carcere;
- la tendenza del signor ad attribuire a terzi la Pt_1
responsabilità dei suoi errori e la scarsa consapevolezza della gravità della situazione;
- l'assenza di elementi positivi per formulare una prognosi di recupero delle capacità genitoriali.
2.- Avverso tale provvedimento proponeva Parte_1
reclamo, affidandolo ai seguenti motivi: 2.1- Errata valutazione degli elementi probatori ed errata, illogica e carente motivazione della sentenza in punto decadenza dall'esercizio della responsabilità genitoriale del padre.
Con il primo motivo di reclamo evidenzia Parte_1
che dalle relazioni del Servizio Sociale risulterebbe un profondo attaccamento del padre verso il figlio, del quale si sarebbe sempre occupato e preoccupato, come avrebbe affermato anche la madre del minore.
La motivazione posta alla base del decreto reclamato, la quale si fonderebbe solo sulla condanna penale dell per Pt_1
maltrattamenti nei confronti della signora non CP_1
troverebbe riscontro, ad avviso del reclamante, nelle numerose relazioni di chi monitorava il nucleo famigliare, né nelle dichiarazioni della madre.
Inoltre, il decreto sarebbe errato laddove dà atto di un contesto di violenza assistita in quanto il minore non avrebbe mai assistito ai fatti contestati all;
infatti, nessuna misura cautelare Pt_1
sarebbe stata disposta rispetto al figlio che poteva Per_1
incontrare liberamente il padre.
Infine, il reclamante si duole del fatto che il Tribunale non avrebbe considerato le conclusioni rassegnate sia dalla madre, sia dal curatore speciale del minore, Avv. Alessandra Innocenti.
2.2- Errata applicazione della disciplina prevista dall'art.
330 c.c. e dei principi sanciti dagli artt. 3, 7 e 8 della
Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del
20.11.1989, ratificata con Legge n. 176/1991 e dei principi di cui alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo che riconoscono il diritto del minore a crescere nella famiglia
d'origine.
Con il secondo motivo il reclamante afferma che il decreto del
Tribunale per i Minorenni non tutelerebbe l'interesse superiore del minore.
Infatti, la giurisprudenza in materia sottolineerebbe che le violazioni dei doveri genitoriali possono comportare in concreto la pronuncia di decadenza solo se sono causa di grave pregiudizio fisico o morale per il figlio.
3.- L'Avv. Alessandra Innocenti, costituendosi in giudizio nella sua qualità di curatore speciale del minore , si associava Per_1
alla richiesta del signor di riformare il Parte_1
provvedimento di decadenza della responsabilità genitoriale, pur ritenendo necessario mantenere l'affidamento del minore ai
Servizi Sociali.
In particolare, l'Avv. Innocenti evidenziava che, trovandosi il signor in carcere a Biella, non è stato possibile Pt_1
effettuare incontri protetti tra padre e figlio, ma che dall'estate
2024 sono iniziati i contatti telefonici tra e il papà che Per_1
stanno procedendo bene. Peraltro, la curatrice speciale del minore ritiene di confermare le suindicate richieste “a condizione che il sig. fornisca prova di effettivo Pt_2
ravvedimento rispetto agli agiti passati e dimostri di saper esercitare la propria genitorialità, anche senza il filtro dei
Servizi” ( v. pag. 2 ultime righe comparsa di cost. in appello
Avv. Alessandra Innocenti). 4.- Si costituiva in giudizio madre del Controparte_1
minore , la quale, affermato che il figlio non è Persona_1
mai stato effettivamente vittima diretta di condotte violente o maltrattanti del padre, con il quale ha invece un forte legame affettivo, chiedeva la riforma del decreto impugnato nella sola parte in cui pronunciava la decadenza del reclamante dalla responsabilità genitoriale.
5.- In data 10.3.2025 il P.G. interveniva nel procedimento e concludeva per il rigetto del reclamo.
6.- All'esito dell'udienza in data 13.3.2025, svoltasi con trattazione scritta, lette le note conclusive depositate dalle parti e le conclusioni del PG, acquisita la relazione del Servizio sociale territorialmente competente,
la Corte osserva:
Si ritiene di trattare congiuntamente i due motivi di reclamo, in quanto afferenti a questioni strettamente connesse.
Ciò premesso, la condivisibile giurisprudenza di legittimità ha affermato che : “ Il provvedimento di decadenza dalla responsabilità genitoriale è adottabile qualora la condotta del genitore si traduca in un grave pregiudizio per il minore, dovendo il giudice di merito esprimere una prognosi sull'effettiva ed attuale possibilità di recupero, attraverso un percorso di crescita e sviluppo, delle capacità e competenze genitoriali, con riferimento alla elaborazione, da parte dei genitori, di un progetto, anche futuro, di assunzione diretta della responsabilità genitoriale, caratterizzata da cura, accudimento, coabitazione con il minore, ancorché con l'aiuto di parenti o di terzi e avvalendosi dell'intervento dei servizi territoriali” ( v.
Cass. , Ordinanza n. 12237 del 09/05/2023 (Rv. 667750 - 01).
Nel caso che ci occupa il Tribunale per i Minorenni, correttamente, ha messo in evidenza l'assoluta gravità del comportamento tenuto da anche in Parte_1
presenza del figlio e reiterato nel tempo . Per_1
Infatti il T. M. ha evidenziato che “il GIP del Tribunale di
Genova in data 13.07.2021 applicava a Parte_3
indagato “a) per il reato di cui all'art 572 comma 2 c,.p. perché:
- percuotendola con schiaffi e pugni cagionandole lividi e gonfiori;
– minacciandola di gettare acido addosso;
- gettandole addosso oggetti;
- controllandole i cellulari;
-provocandole le lesioni di cui al capo b) e c); insultandola accusandola di essere una cattiva madre e di andare con altri uomini;
sottoponendola così a reiterate vessazioni fisiche e morali maltrattava la
Con l'aggravante di avere commesso Controparte_1
il fatto in presenza del figlio minore ... In Persona_1
Genova dal 2019 in permanenza (…..)”, la misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa;
Risulta poi che il giorno 12.3.2022 la madre del minore chiedeva l'intervento della Polizia poiché era stata colpita al volto dall'ex compagno mentre si trovava nelle pertinenze dello Pt_3
stadio. La sporgeva querela e ricorreva alle CP_1
cure mediche;
alla stessa era diagnosticato un “trauma cranico non commotivo” con prognosi di 5 giorni (v. annotazione
Questura di Genova del 13.3.2022). Inoltre, non è stato contestato dal reclamante che egli il 19.9.23 si era recato al ristorante presso cui lavorava la madre del minore, ed ivi l'aveva insultata e seguita nel percorso verso casa.
L si era poi presentato all'uscita del figlio dall'asilo, Pt_3
ed altresì presso i giardini frequentati dal minore, dicendosi certo che la non l'avrebbe fatto arrestare davanti al CP_1
bambino.
Il 20 settembre 2023, l' si era recato alla fermata dove Pt_3
la aspettava l'autobus e quest'ultima, temendo per la CP_1
propria incolumità, si era dovuta allontanare.
Con le anzidette condotte l violava la misura Pt_3
cautelare a suo tempo applicatagli dal GIP del Tribunale di
Genova di divieto di avvicinamento alla parte offesa, con obbligo di dimora in Genova e divieto di uscire dall'abitazione dalle 21 alle 7 (proc n. RGNR 5399/21);
A causa di tali reiterate violazioni dell'anzidetta misura e delle ripetute condotte aggressive agite dall nei confronti Pt_3
della il Servizio Sociale competente metteva in CP_1
protezione ex art 403 cc il minore e la madre. Per_1
Gli operatori sociali, con relazione del 25/09/2023, informavano dell'iniziale reazione aggressiva del padre alla notizia del collocamento in protezione di madre e minori, e della sua insistenza nella richiesta di organizzazione di incontri protetti padre-figlio.
Il 27.9.23 in sede di udienza svoltasi dinanzi al T.M. la sig.ra affermava che la sua relazione con l era CP_1 Pt_1 terminata e che peraltro aveva paura del momento della sua scarcerazione. Nel decreto impugnato il T.M. evidenzia che madre e figlio hanno concluso il periodo di permanenza presso il centro di protezione (come riferito dalla donna all'udienza del
10.7.2024).
Attualmente si trova detenuto per scontare la Parte_1
pena inflittagli in relazione al reato menzionato a lui ascritto, ma la sua scarcerazione appare prossima.
Alla luce di tali circostanze e delle condotte tenute contro la dal padre del minore, anche alla sua presenza – (v. CP_1
capo di imputazione su riportato) questo Collegio evidenzia che la gravità di tale comportamento deve evincersi non solo sotto il profilo penale e delle conseguenze sulla vittima, bensì anche e soprattutto per le implicazioni relative al rapporto del reclamante col figlio, giacchè la sua carcerazione comporta l'assenza della figura paterna per il bambino oltre ad un esempio negativo e per lui pregiudizievole.
E' necessario che il sig. prenda coscienza del fatto che Pt_1
la sua aggressività espressa contro la e la sua CP_1
condotta penalmente rilevante sono di ostacolo ad una crescita serena ed equilibrata del figlio.
Pertanto, il reclamante deve impegnarsi in un serio percorso per uomini maltrattanti - come disposto dal T.M. - e deve altresì aderire ad un supporto alla genitorialità, tramite il quale potrà meglio comprendere i bisogni del figlio, che necessita di crescere in un ambiente disteso, ove non siano agite violenze contro la madre. Dalla relazione del Servizio Sociale affidatario del bambino
(pervenuta in data 10.03/2025 a questa Corte) emerge oltre ad un buon inserimento di madre e figlio nel nucleo della nonna, anche un positivo ambientamento del minore nel contesto scolastico. Il piccolo ( nato [...]) ha attualmente Per_1
poco più di 6 anni. Il servizio sociale ha relazionato a questa
Corte che durante la visita domiciliare svolta “ il bambino si è presentato ben curato, sereno ma intimidito dalla presenza dell'operatore” ( v. pag. 2 relaz. soc. del 10.3.2025) .
Si ritiene pertanto di non procedere ad un ascolto del minore, al fine di evitargli ulteriori disagi, che potrebbero determinargli ansie e /o stress.
Il Servizio sociale affidatario ha riferito che padre e figlio si vedono regolarmente tramite video-chiamate organizzate dagli operatori sociali, due volte alla settimana, con andamento positivo.
Ciò è tenuto in considerazione da questa Corte, ma di per sé, non
è sufficiente per ritenere che il padre abbia mutato il suo modo di relazionarsi alla madre, la quale per svolgere il suo ruolo materno necessita di serenità e di un contesto privo di vessazioni da parte del reclamante.
Il rispetto della bigenitorialità si estrinseca anche e soprattutto nel rispetto reciproco tra i genitori, che richiede comportamenti improntati al vivere civile ed all'assenza di violenza nel loro relazionarsi.
Correttamente il Tribunale per i Minorenni ha evidenziato che - attese le gravissime condotte maltrattanti agite dall'uomo contro la madre del minore - allo stato non vi sono elementi per poter formulare una prognosi di recupero delle capacità genitoriali, non avendo sostanzialmente l dato prova di aver Pt_1
mutato le sue condotte verso la CP_1
Al momento, è quindi prematura una modifica del provvedimento reclamato, che, se del caso, potrà avvenire all'esito di un valido e positivo percorso dell per Pt_3
uomini maltrattanti e di recupero delle competenze genitoriali, di cui occorrerà valutare la tenuta in un congruo lasso di tempo.
Gli incontri padre-figlio potranno proseguire con le modalità stabilite nel provvedimento impugnato, che si ritengono, allo stato, adeguate a consentire la relazione tra essi .
Il reclamo deve quindi esser respinto .
Attesa la particolare natura della causa e delle persone coinvolte, si ritengono sussistenti gravi ragioni per compensare integralmente tra le parti le spese di lite del presente procedimento.
Si dà atto - ai fini dell'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre
2012, n. 228, introduttivo dell'art. 13 comma 1 quater nel DPR
115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia) - che il reclamo è stato integralmente rigettato.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza:
- Rigetta il reclamo proposto da , Parte_1
avverso il decreto definivo emesso in data 17/12/2024- 20.01.2025 dal Tribunale per i Minorenni di Genova nella causa avente R.G. n. 10000705/2018 V.G., che per l'effetto conferma;
- Dichiara interamente compensate le spese processuali del presente grado del giudizio tra le parti;
Dà atto - ai fini dell'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre
2012, n. 228, introduttivo dell'art. 13 comma 1 quater nel DPR
115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia) - che il reclamo è stato integralmente rigettato.
Genova, 14/03/2025
Il Presidente Est.
Dott.ssa Rossella Atzeni