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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 05/05/2025, n. 347 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 347 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 308/2022
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE
in persona del giudice dott.ssa Elisa Iacone, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 308 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2022 del
Tribunale di Terni, vertente
TRA
(C.F.: ), (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e (C.F.: ), rappresentati e difesi, C.F._2 Parte_3 C.F._3
congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv. Gennaro Esibizione, dall' Avv. Daria Esibizione e dall'Avv. Claudio Esibizione ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Gennaro
Esibizione sito in Foligno (PG), Via Mentana n. 42, giusta
- attori
CONTRO
(cod. fisc. e Controparte_1
P.Iva rappresentato e difeso nel presente procedimento dall'Avv. Patrizia Bececco, P.IVA_1 domiciliata digitalmente all'indirizzo di posta elettronica certificata:
, itgiusta delega in atti Email_1
- convenute
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., depositato in data 11.02.2022, i sig.ri , Parte_1
e hanno convenuto in giudizio Parte_2 Parte_3 [...]
per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: Controparte_2
“ACCERTARE e DICHIARARE, per tutte le causali esposte nelle premesse del presente atto, imprudente, negligente ed imperito il comportamento dei sanitari della Controparte_3 , in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Terni,
[...]
Viale Bramante n. 37 (Codice fiscale e partita Iva ), in quanto in essi organicamente P.IVA_1
inseriti, in ordine ai fatti dettagliatamente indicati in premessa e determinativi del grave danno arrecato a a causa della condotta omissiva, erronea, imprudente, negligente ed Parte_1
imperita posta in essere dai medici della azienda convenuta, come dettagliatamente descritta nel presente atto qui da intendersi, per brevità, integralmente reiterato e trascritto ovvero in quant'altro dovesse emergere dall'istruttoria della presente causa E PER L'EFFETTO, e per tutto quanto sopra, RICONOSCERE LA responsabilità della Controparte_3
2, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Terni, Viale Bramante n. 37
[...]
(Codice fiscale e partita Iva ), per l'operato di tutti i propri sanitari nella stessa P.IVA_1 inseriti organicamente E PER L'EFFETTO, altresì, CONDANNARE la Controparte_3
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Terni,
[...]
Viale Bramante n. 37 (Codice fiscale e partita Iva , e in favore dei ricorrenti, al P.IVA_1
risarcimento di tutti i gravi danni subiti, in conseguenza dei fatti per cui è causa e tutti dettagliatamente esposti al capo 52), punti A,B,C,D,E,F,G,H del presente atto, qui da intendersi tutti reiterati e trascritti ed a cui ci si riporta per brevità, e pari al totale degli importi ivi indicati
e/o pari a quella somma maggiore 28 o minore che l'Ecc. mo Tribunale adito riterrà di giustizia in via equitativa ex art. 1226 c.c. e/o che sarà accertata in corso di causa anche a mezzo di Collegio
CTU medico legale, oltre agli interessi legali e rivalutazione dalla data del fatto, ed oltre al pagamento delle spese ed onorari del giudizio”.
Con decreto del 18.2.2022 è stata fissata l'udienza di comparizione al 19.4.2022.
Il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza sono stati ritualmente notificati alla convenuta.
L' si è costituita con comparsa depositata il 8.4.2022 chiedendo il rigetto della CP_4 CP_3
domanda perché infondata in fatto e in diritto.
Il giudice, con ordinanza del 26.4.2022, ha disposto il mutamento del rito ed ha concesso alle parti i termini di cui all'art. 183 co 6 cpc.
La causa è stata istruita mediante l'espletamento di CTU medico legale.
Dopo il deposito della relazione peritale, con ordinanza del 22.10.2023, ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice ha rigettato le richieste di prova orale formulate da parte attrice ed ha fissato l'udienza del 4.4.2024 per la precisazione delle conclusioni.
Dopo l'assegnazione della causa allo scrivente Giudice, all'udienza del 14.1.2025, invitate le parti a precisare le proprie conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc. La domanda proposta dagli attori merita accoglimento nei limiti di seguito illustrati.
È noto che l'accettazione di un paziente in ospedale, ai fini di un ricovero o di una visita ambulatoriale, comporta la conclusione di un contratto tra il paziente e la struttura sanitaria (v. ex multis Cass., SS.UU., 577/08, Cass. 18610/2015, Cass. 9085/06, Cass. 10297/04, Cass. 11316/03,
Cass. 11001/03, Cass. 3492/02). Si tratta di un contratto atipico a prestazioni corrispettive (c.d. contratto di spedalità), a forma libera (v. Cass. 8826/07), in virtù del quale la struttura sanitaria deve fornire al paziente un servizio articolato, genericamente definito di “assistenza sanitaria”, che ingloba al suo interno – oltre ad una serie di obblighi di protezione e accessori – anzitutto la principale prestazione medica (v. Cass., SS.UU., 577/08 e Cass., SS.UU., 9556/02, Cass.
1267/2019, Cass. 3685/2018, Cass. 1698/06 e Cass., 571/05). Ne discende che la struttura risponde, oltre che ai sensi dell'art. 1218 c.c. per l'inadempimento dei suddetti obblighi di protezione e accessori ad essa direttamente riferibili, anche ai sensi dell'art. 1228 c.c. per i fatti ascrivibili ai sanitari in essa operanti, pur se, eventualmente, non alle sue dipendenze (v. le stesse Cass., SS.UU.,
577/08 e Cass, SS.UU., 9556/02, nonché Cass. 1043/2019, Cass. 7768/2016, Cass. 1620/2012,
Cass. 13953/07 e Cass. 8826/07).
La natura contrattuale della responsabilità della struttura sanitaria comporta, tra l'altro, che sul danneggiato grava esclusivamente l'onere di provare l'esistenza del rapporto contrattuale, di allegare dettagliatamente l'inadempimento della struttura e di provare il nesso di causalità tra tale inadempimento e il danno subito, mentre è la struttura sanitaria a dover dimostrare l'esatto adempimento della prestazione o l'impossibilità della stessa derivante da causa ad essa non imputabile (v. Cass., SS.UU., 577/08, Cass. 24073/2017, Cass. 12516/2016, Cass. 21177/2015,
Cass. 8995/2015, Cass. 5590/2015, Cass. 22222/2014, Cass. 20547/2014 e Cass. 27855/2013, nonché, per il condivisibile richiamo del principio della vicinanza della prova nelle ipotesi di incompletezza o difettosa tenuta della cartella clinica, Cass. 26428/2020, Cass. 6209/2016, Cass.
12218/2015, Cass. 10060/2010, Cass. 8826/07 e Cass. 11488/04; per i più recenti chiarimenti della
Suprema Corte in merito al riparto dell'onere probatorio sul nesso causale tra l'evento dannoso e l'inadempimento del medico o della struttura, con particolare riferimento al c.d. “doppio ciclo causale”, si vedano Cass. 852/2020, Cass. 28991/2019, Cass. 29331/2019, Cass. 30988/2018, Cass.
26700/2018, Cass. 20812/2018, Cass. 19199/2018, Cass. 2061/2018, Cass. 29315/2017, Cass.
18392/2017 e Cass. 8665/2017).
Ciò chiarito, nel caso in esame – in cui è incontestata l'esistenza del rapporto contrattuale – deve ritenersi provata la sussistenza del nesso di causalità tra il non corretto adempimento della prestazione medica da parte dei sanitari della struttura sanitaria convenuta e l'invalidità permanente dell'attore ovvero la cecità dell'occhio destro. Il Signor di anni 61, in data 1.12.2017, si è recato al Pronto Soccorso Parte_1 dell'Ospedale di Foligno in quanto alcuni giorni prima, durante la raccolta delle olive, si era lesionato la superficie dell'occhio destro. Dell'accesso in Pronto Soccorso risulta: “Anamnesi. O.D.:
Sensazione di corpo estraneo. Diagnosi di uscita: Abrasione corneale O.D. Consulenza oculistica.
Quesito clinico. OD: Sensazione di corpo estraneo. O.D.: Riferisce da circa 3 giorni sensazione di corpo estraneo. Abrasione corneale ore 3. Con iperemia congiuntivale… Esiti di trattamento laser nel TS. Si consiglia: collirio ogni 2 ore. Indom collirio 1gtt x 3 die. Exocin pomata 1 appl Pt_4
x 4/die. Bendaggio x 3 giorni. Visumidriatic collirio 1 gtt x 3 al giorno per 4-6 giorni.” La
Consulenza Oculistica del 4.12.2017 ha consigliato di continuare la terapia già in atto.
Tuttavia, il 9.12.2017 e il 18.12.2017, il paziente è tornato in PS perché aveva ancora disturbi, pertanto, è stata espletata un'altra consulenza oculistica refertata in questi termini: “Quesito clinico.
O.D.: Iperemia e secrezione. In terapia per pregressa abrasione corneale ore 3 in O.D. Riferisce fotofobia in O.D. O.D: 8/10 con +1 sf = - 1,25/85. SAOD: Iperemia congiuntivale. Pupilla in midriasi farmacologica. Permane lieve area fluo + ore 3. Motilità oculare nella norma. Si consiglia
Tac orbita e massiccio facciale per escludere cellulite orbitaria in O.D. Terapia in atto”. È stata, quindi, effettuata TAC orbita, risultata negativa e programmata rivalutazione in data 24.12.2017.
Nei giorni successivi sono seguiti numerosi accessi alla struttura fino ad arrivare al 9.1.2018, quando il paziente è stato ricoverato ed è stato eseguito il seguente intervento “OD disinfezione della cute perioculare e del sacco congiuntivale con NE (7,5% cute e 5% sacco) per almeno 3 minuti. Apertura della congiuntiva lato nasale, si apprezza tessuto colliquato con notevole assottigliamento sclerale;
si effettua courettage e prelievo di parte del materiale che viene inviato in laboratorio. Plastica congiuntivale per scorrimento e sutura con Seta 7/10”.
In data 15.1.2018, il paziente è stato sottoposto a RMN delle orbite senza e con contrasto del globo oculare, con i seguenti risultati: “Rm orbite: Esame eseguito con sequenza SE T1 w. SE T1 w e FFE
3D T1 w in condizioni basali e dopo somministrazione di mdc. nei piani assiale, sagittale e CP_5
coronale. A destra si evidenzia condizione flogistica orbitaria documentata da un enhancement diffuso delle pareti del globo oculare e dei tessuti molli circostanti: si evidenzia un'estroflessione dal segnale di tipo liquido del vitreo medialmente al cristallino, sede di assottigliamento della parete bulbare: si apprezza inoltre un settoriale l'ispessimento della parete del globo oculare sul versante nasale. Non reperti patologici a carico dell'orbita sinistra. Non reperti patologici nelle porzioni di parenchima encefalico comprese nel piano di studio né alterazioni extra assiali”.
È seguito, pertanto, un nuovo intervento sempre in data 15.1.2018: “O.D. disinfezione della cute perioculare e del sacco congiuntivale con NE (7.5% cute e 5% sacco) per almeno 3 minuti. Apertura della congiuntiva bulbare lato nasale, applicazione di drenaggio in Prolene ed ancoraggio dello stesso con seta 7/10. Plastica congiuntivale per scorrimento” e successivamente il paziente è stato dimesso.
In data 22.1.2018, tuttavia, risulta un nuovo accesso al PS Ospedale di Foligno ed il paziente è stato ricoverato dal 22 al 30 gennaio 2018.
Il paziente, quindi, ha continuato il percorso di cure presso la Controparte_6
di Firenze dove ha fatto accesso in data 2.2.2018 ed è rimasto ricoverato sino al 16.2.2018,
[...]
dalla relativa relazione di degenza si apprende: “Data di ricovero: 02.02.2018. Patologie accertate:
O.D. perforazione sclerale con impegno uveale in esiti di ascesso congiuntivale con scleromalacia.
Decorso clinico: Durante la degenza preso il Reparto viene eseguito intervento chirurgico in data
09.02.2018: O.D. isolamento muscoli retti, impossibilità al ritrovamento di pregresso cerchiaggio episclerale anamnesticamente riferito dal paziente, apposizione di patch sclerale nel settore nasale al di sopra della zona di scleromalacia ed ectropion uveale, sutura della congiuntiva, prelievo di umore acqueo dalla camera anteriore + ceftazidime e vancomicina intravitreali. Decorso postoperatorio regolare O.D. Aspiranto endo-oculare: Batterioscopico negativo. In data
14.02.2018 si esegue Eco bulbare di controllo: O.D. corpuscolatura vitreale e retina accollata. Si reperta un progressivo miglioramento del paziente per cui, data la stabilizzazione del quadro clinico, si concorda per dimetterlo. Alla dimissione: O.D. iperemia congiuntivale e edema palpebrale con proptosi, fibrina in CA, esiti apposizione di patch sclerale, fundus non esplorabile.
Annotazioni: In occhio destro proseguire terapia topica fino al controllo. Si programma controllo ambulatorio Retina in data 20.02.2018 ore 8:30, CTO settore A”.
L'iter clinico è proseguito per quasi tutto il 2018 presso l'ospedale di CP_6
I consulenti, dopo aver ricostruito la storia clinica del sig. hanno affermato che la diagnosi di Pt_1
abrasione corneale effettuata dai sanitari della poteva essere considerata corretta Parte_5 all'atto del primo accesso in PS, quando il paziente ha riferito una sensazione di corpo estraneo da circa tre giorni.
Tuttavia, è stata riscontrata una mancanza di approfondimento anamnestico in relazione a quale fosse l'evento occorso al paziente che avrebbe forse potuto fornire qualche ulteriore utile informazione. Il fatto che la sintomatologia e lo status clinico, con il passare dei giorni, nonostante le terapie locali e sistemiche prescritte, non tendesse al miglioramento, anzi mostrasse una continua progressione in pejus, avrebbe dovuto far attivare un algoritmo diagnostico differenziale più ampio di quello realmente posto in essere. Questa condotta era esigibile dai sanitari in considerazione del fatto che il Signor si era recato al controllo presso il Pronto Soccorso di Foligno con elevata Pt_1
frequenza e che, dunque, gli oculisti potevano e dovevano rendersi conto della evoluzione del quadro clinico sotto loro osservazione. A fronte di questa situazione, il protocollo diagnostico e terapeutico è risultato solo parzialmente condivisibile, in particolare, dal punto di vista diagnostico strumentale, è stata effettuata una TAC delle orbite con esito negativo. Proprio in considerazione della negatività di tale indagine, nonché della progressione del quadro clinico dal punto di vista sintomatologico ed obbiettivo, sarebbe stato opportuno approfondire la situazione locoregionale con esame di RMN, per una migliore visualizzazione dei tessuti molli. Ma soprattutto, in riferimento al sospetto diagnostico di infezione, che aveva dato luogo alla prescrizione farmacologica di un antibiotico per via sistemica (Ciproxin), sarebbe stato doveroso, come da buone prassi condivise a livello internazionale, sottoporre il paziente a consulenza infettivologica e predisporre tutti i presidi diagnostici (esami colturali e relativo antibiogramma) necessari a chiarire l'etiologia della infezione, per poter passare da una terapia empirica ad ampio spettro (Ciproxin) ad una terapia mirata sulla base dei risultati dell'antibiogramma, con una molecola antibiotica specifica alla quale il germe si mostrava sensibile e con la possibilità di cambiare molecola qualora il quadro non si fosse risolto.
L'attivazione di un corretto protocollo infettivologico e di approfondimento diagnostico strumentale avrebbe consentito un approccio mirato al Corynbacterium propinquum, tardivamente isolato, con un migliore outcome. Inoltre, nonostante in data 28.12.2017 fosse comparso un ascesso congiuntivale, l'esame colturale è stato predisposto soltanto in data 9.1.2018, a distanza di più di un mese dal sospetto di infezione che aveva dato luogo a prescrizione antibiotica sistemica, con grave ritardo. Tale ascesso era probabilmente da considerare quale epifenomeno di una infezione più profonda a livello dell'interfaccia sclero congiuntivale (sclerite). Il coinvolgimento di tale area, oltretutto, non poteva essere escluso, considerando che la TAC, risultata negativa, era idonea ad escludere la presenza di una cellulite orbitaria conclamata, ma, come noto, non poteva certo individuare un iniziale coinvolgimento infiammatorio dello spazio sclero congiuntivale, che assai probabilmente era già presente e che era la probabile causa dell'ascesso congiuntivale.
Tale affermazione trova conferma nelle risultanze dell'intervento del 9/1/2018, eseguito per effettuare un prelievo del materiale per una analisi batteriologica. In tale occasione sarebbe stato doveroso eseguire un lavaggio della interfaccia sclero congiuntivale con una miscela di antibiotici.
Anche la RMN è stata eseguita tardivamente ed una sua più tempestiva effettuazione (nel momento in cui l'ascesso congiuntivale veniva rilevato) avrebbe permesso di captare con anticipo la condizione flogistica della parete oculare e dei tessuti molli circostanti, giungendo ad una diagnosi precoce e ad un approccio terapeutico mirato e tempestivo, che avrebbe determinato un migliore outcome. Quindi, sulla base di tali considerazioni, i CTU ritengono che l'attuale perdita del visus dell'occhio destro sia attribuibile alle censurabili condotte individuate in capo ai sanitari della convenuta
[...]
. Pt_5
Secondo la documentazione in atti, all'inizio il visus dell'occhio destro era di 8/10, stante l'importante processo flogistico infettivo in corso, anche cure tempestive avrebbero determinato un danno oculare, che è possibile stimare nell'ordine di 2/10. Per cui, in definitiva, l'occhio destro avrebbe potuto avere un residuo di 6/10 circa. Deve considerarsi determinato dalle censurabili condotte evidenziate anche il lungo periodo di malattia ed il ricorso continuo a strutture sanitarie da parte del paziente, anche se, comunque, il processo patologico instauratosi avrebbe richiesto un tempo non breve di cure per essere risolto.
I consulenti, da ultimo, procedono alla quantificazione dell'inabilità temporanea nei seguenti termini: Invalidità temporanea assoluta giorni 25; Invalidità temporanea parziale al 50%: giorni 30;
Invalidità temporanea parziale al 25%: giorni 90.
Gli effetti della malattia hanno interferito con il fare quotidiano, tuttavia, la malattia avrebbe comunque determinato tale interferenza anche in assenza della condotta censurata. Allo stesso modo, sono state parzialmente precluse le attività dinamico relazionali, pur dovendosi riconoscere che tale preclusione si sarebbe comunque verificata anche se in misura minore.
La sintomatologia dolorosa è stata locoregionale e controllata dai farmaci antalgici ed antinfiammatori somministrati, non è mai stato necessario ricorrere a terapie del dolore di speciale entità.
Il trattamento terapeutico ha necessitato di terapie locali con colliri e farmaci topici, terapie farmacologiche sistemiche, interventi chirurgici: tali atti terapeutici sarebbero stati comunque necessari a causa della malattia in essere. L'iter clinico complessivo ha avuto una durata complessiva dall'1.12.2017 al 12.6.2018 circa (una parte dello stesso sarebbe stato comunque necessario per la malattia patita). Non sono risultate necessarie terapie continuative, presidi protesici né l'ausilio di terzi. Si è trattato di una sofferenza prolungata nel tempo, ma localizzata soltanto ad un occhio, considerabile come lieve, in parte dovuta alla malattia in essere, in parte, sotto il profilo cronologico (prolungamento di malattia), dovuto alle censurabili condotte mediche evidenziate.
In conclusione, considerando che, in esito ad un corretto trattamento, il Signor avrebbe avuto Pt_1 un visus in OD di 6/10 e che l'attuale visus OS è di 8/10, la menomazione visiva sarebbe stata del
7%; attualmente, invece, stante la cecità dell'OD e il residuo 8/10 in OS, la menomazione è pari al
30%, per cui viene quantificato un danno biologico permanente differenziale di 23 punti percentuali, dall'8 al 30% compresi, non vi è stata un'incidenza sulla capacità lavorativa specifica e gli esiti permanenti quantificati non hanno determinato la necessità di assistenza continuativa.
Le conclusioni raggiunte appaiono pienamente condivisibili, infatti, dopo aver sottoposto a visita l'attore e dettagliatamente analizzato la documentazione in loro possesso, i CTU hanno ricostruito in maniera puntuale e convincente l'iter clinico subito dallo stesso e i postumi riportati.
Va a tal proposito ricordato che, nel prestare adesione al parere del c.t.u., il giudice del merito non è tenuto ad esporne in modo specifico le ragioni se non quando – e nella misura in cui – i consulenti di parte e/o i difensori abbiano avanzato alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio critiche specifiche e circostanziate, sulla cui infondatezza il giudice ha il dovere di motivare in maniera puntuale e dettagliata (v. Cass. 7024/2020, Cass. 15147/2018, Cass. 23594/2017, Cass. 12703/2015,
Cass. 25862/2011, Cass. 10688/08, Cass. 4797/07 e Cass. 10668/05).
Stante, quindi, la sussistenza del nesso causale tra i postumi permanenti del sig. e l'errore Pt_1 commesso dai sanitari dell'Ospedale di Foligno, si tratta di verificare se e in quale misura possano ritenersi provati e correttamente quantificati i danni dei quali gli attori chiedono il risarcimento.
Quanto alla risarcibilità del danno biologico il calcolo deve essere effettuato applicando le tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, le quali garantiscono uniformità di trattamento su tutto il territorio nazionale (v. ex multis Cass. 1553/2019, Cass. 17018/2018, Cass. 11754/2018, Cass.
9950/2017, Cass. 3505/2016, Cass. 20895/2015, Cass. 5243/2014 e Cass. 12408/2011), nella versione vigente al momento della presente decisione (v. Cass. 8508/2020, Cass. 2167/2016, Cass.
19211/2015 e Cass. 5254/2014).
I consulenti tecnici d'ufficio hanno in particolare identificato 25 gg di invalidità temporanea assoluta, 30 gg di invalidità temporanea parziale al 50% e 90 gg di invalidità temporanea parziale al
25% e un danno permanente biologico differenziale valutabile al 23%, viene esclusa una sofferenza psichica tale da assurgere a danno autonomo oltre al danno biologico, in quanto il dolore è stato localizzato, la sofferenza è stata qualificata come lieve e l'interferenza con le attività della vita quotidiana si sarebbe, in parte, comunque determinata in relazione al tipo di patologia sofferta.
Deve in definitiva pervenirsi alla liquidazione del danno non patrimoniale nel seguente importo di euro 87.748,90 di cui euro 7.187,50 per il danno biologico temporaneo, il tutto avuto riguardo all'età del ricorrente, pari a 61 anni, al momento della cessazione dell'invalidità temporanea (v. in proposito Cass. 7126/2021, Cass. 22858/2020, Cass. 28614/2019, Cass. 3121/2017 e Cass.
10303/2012) e avendo riconosciuto una personalizzazione del danno del 20% in considerazione dell'incidenza sullo svolgimento delle attività quotidiane dovuta alla limitazione del visus.
Infine, venendo alla risarcibilità del danno subito dalla moglie e dalla figlia del sig. se è vero Pt_1
che, in tema di risarcimento del danno da lesione del rapporto parentale, non sussiste alcun limite normativo che determini l'irrisarcibilità del pregiudizio nelle ipotesi in cui gli effetti lesivi della salute del prossimo congiunto non siano particolarmente gravi, è altrettanto vero, secondo i principi generali, che il predetto danno è risarcibile se il parente prova, anche in via presuntiva, di aver subito lesioni in conseguenza della condizione del congiunto (Cass. civ., Sez. III, Sent., 20/01/2023,
n. 1752). Prova che nel caso di specie non può dirsi raggiunta, infatti, in relazione alla tipologia di invalidità di cui si discute nel presente giudizio, non solo è stata esclusa sia la necessità di assistenza continuativa che dell'ausilio di terzi, ma soprattutto è stato chiarito che la sofferenza patita dal sig.
è stata lieve e, quindi, sebbene questi abbia subito delle ripercussioni sulle proprie attività Pt_1
quotidiane, lo stesso non può dirsi per la moglie e la figlia considerato che, in relazione alla specifica patologia, non era necessaria alcun tipo di assistenza. Del resto, non può venire il rilievo la malattia di Parkinson (insorta in un secondo momento) poiché la stessa è totalmente priva di qualsiasi legame etiologico con la condotta negligente dei sanitari accertata in questa sede, condotta che ha determinato esclusivamente un'invalidità visiva.
Per tutti i motivi sopra esposti, dunque, la convenuta deve essere condannata al pagamento in favore di della somma di € 87.748,90, oltre interessi al saggio legale sulla predetta Parte_1
somma devalutata al 1/12/2017 (trattandosi di importo già rivalutato e liquidato ai valori attuali: v.
Cass. 7272/2012 e Cass. 5503/03) e progressivamente rivalutata, mediante applicazione degli indici annuali ISTAT, sino alla data di pubblicazione della presente sentenza (data in cui il debito diventerà di valuta, producendo poi solo interessi;
sul cumulo tra interessi e rivalutazione nella quantificazione del risarcimento del danno da fatto illecito v. ex multis, Cass. 12140/2016, Cass.
18243/2015, Cass. 12698/2014, Cass. 4184/06 e Cass. 9517/02), a titolo di risarcimento del danno biologico.
Le spese di lite seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto degli importi di cui alla tabella allegata al D.M. 55/2014 (come aggiornata dal D.M. 147/2022), in base al valore determinato dal decisum (scaglione da € 52.001,00 a
260.000), alla natura e alla complessità della controversia, per le sole fasi effettivamente svolte.
Per la medesima ragione (soccombenza), i compensi liquidati a favore dei consulenti con decreto emesso in corso di causa vengono posti a carico della convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, ogni altra difesa, eccezione ed istanza disattesa, così provvede:
- accertata la responsabilità della convenuta per le ragioni di cui in motivazione, condanna la stessa al pagamento in favore dell'attore della somma di euro Parte_1 87.748,90, oltre interessi al saggio legale sulla predetta somma, devalutata al 1/12/2017 e progressivamente rivalutata, mediante applicazione degli indici annuali ISTAT, sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, a titolo di danno non patrimoniale;
- condanna la convenuta in solido alla rifusione in favore degli attori delle spese processuali che liquida in € 11.283,20 per compensi, considerato l'aumento per la difesa di più parti aventi la medesima posizione processuale, euro 286 per esborsi, oltre spese forfettarie
(15%), CPA e IVA se dovuta;
Terni, 5.5.2025
Il giudice
(dott.ssa Elisa Iacone)
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE
in persona del giudice dott.ssa Elisa Iacone, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 308 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2022 del
Tribunale di Terni, vertente
TRA
(C.F.: ), (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e (C.F.: ), rappresentati e difesi, C.F._2 Parte_3 C.F._3
congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv. Gennaro Esibizione, dall' Avv. Daria Esibizione e dall'Avv. Claudio Esibizione ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Gennaro
Esibizione sito in Foligno (PG), Via Mentana n. 42, giusta
- attori
CONTRO
(cod. fisc. e Controparte_1
P.Iva rappresentato e difeso nel presente procedimento dall'Avv. Patrizia Bececco, P.IVA_1 domiciliata digitalmente all'indirizzo di posta elettronica certificata:
, itgiusta delega in atti Email_1
- convenute
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., depositato in data 11.02.2022, i sig.ri , Parte_1
e hanno convenuto in giudizio Parte_2 Parte_3 [...]
per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: Controparte_2
“ACCERTARE e DICHIARARE, per tutte le causali esposte nelle premesse del presente atto, imprudente, negligente ed imperito il comportamento dei sanitari della Controparte_3 , in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Terni,
[...]
Viale Bramante n. 37 (Codice fiscale e partita Iva ), in quanto in essi organicamente P.IVA_1
inseriti, in ordine ai fatti dettagliatamente indicati in premessa e determinativi del grave danno arrecato a a causa della condotta omissiva, erronea, imprudente, negligente ed Parte_1
imperita posta in essere dai medici della azienda convenuta, come dettagliatamente descritta nel presente atto qui da intendersi, per brevità, integralmente reiterato e trascritto ovvero in quant'altro dovesse emergere dall'istruttoria della presente causa E PER L'EFFETTO, e per tutto quanto sopra, RICONOSCERE LA responsabilità della Controparte_3
2, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Terni, Viale Bramante n. 37
[...]
(Codice fiscale e partita Iva ), per l'operato di tutti i propri sanitari nella stessa P.IVA_1 inseriti organicamente E PER L'EFFETTO, altresì, CONDANNARE la Controparte_3
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Terni,
[...]
Viale Bramante n. 37 (Codice fiscale e partita Iva , e in favore dei ricorrenti, al P.IVA_1
risarcimento di tutti i gravi danni subiti, in conseguenza dei fatti per cui è causa e tutti dettagliatamente esposti al capo 52), punti A,B,C,D,E,F,G,H del presente atto, qui da intendersi tutti reiterati e trascritti ed a cui ci si riporta per brevità, e pari al totale degli importi ivi indicati
e/o pari a quella somma maggiore 28 o minore che l'Ecc. mo Tribunale adito riterrà di giustizia in via equitativa ex art. 1226 c.c. e/o che sarà accertata in corso di causa anche a mezzo di Collegio
CTU medico legale, oltre agli interessi legali e rivalutazione dalla data del fatto, ed oltre al pagamento delle spese ed onorari del giudizio”.
Con decreto del 18.2.2022 è stata fissata l'udienza di comparizione al 19.4.2022.
Il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza sono stati ritualmente notificati alla convenuta.
L' si è costituita con comparsa depositata il 8.4.2022 chiedendo il rigetto della CP_4 CP_3
domanda perché infondata in fatto e in diritto.
Il giudice, con ordinanza del 26.4.2022, ha disposto il mutamento del rito ed ha concesso alle parti i termini di cui all'art. 183 co 6 cpc.
La causa è stata istruita mediante l'espletamento di CTU medico legale.
Dopo il deposito della relazione peritale, con ordinanza del 22.10.2023, ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice ha rigettato le richieste di prova orale formulate da parte attrice ed ha fissato l'udienza del 4.4.2024 per la precisazione delle conclusioni.
Dopo l'assegnazione della causa allo scrivente Giudice, all'udienza del 14.1.2025, invitate le parti a precisare le proprie conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc. La domanda proposta dagli attori merita accoglimento nei limiti di seguito illustrati.
È noto che l'accettazione di un paziente in ospedale, ai fini di un ricovero o di una visita ambulatoriale, comporta la conclusione di un contratto tra il paziente e la struttura sanitaria (v. ex multis Cass., SS.UU., 577/08, Cass. 18610/2015, Cass. 9085/06, Cass. 10297/04, Cass. 11316/03,
Cass. 11001/03, Cass. 3492/02). Si tratta di un contratto atipico a prestazioni corrispettive (c.d. contratto di spedalità), a forma libera (v. Cass. 8826/07), in virtù del quale la struttura sanitaria deve fornire al paziente un servizio articolato, genericamente definito di “assistenza sanitaria”, che ingloba al suo interno – oltre ad una serie di obblighi di protezione e accessori – anzitutto la principale prestazione medica (v. Cass., SS.UU., 577/08 e Cass., SS.UU., 9556/02, Cass.
1267/2019, Cass. 3685/2018, Cass. 1698/06 e Cass., 571/05). Ne discende che la struttura risponde, oltre che ai sensi dell'art. 1218 c.c. per l'inadempimento dei suddetti obblighi di protezione e accessori ad essa direttamente riferibili, anche ai sensi dell'art. 1228 c.c. per i fatti ascrivibili ai sanitari in essa operanti, pur se, eventualmente, non alle sue dipendenze (v. le stesse Cass., SS.UU.,
577/08 e Cass, SS.UU., 9556/02, nonché Cass. 1043/2019, Cass. 7768/2016, Cass. 1620/2012,
Cass. 13953/07 e Cass. 8826/07).
La natura contrattuale della responsabilità della struttura sanitaria comporta, tra l'altro, che sul danneggiato grava esclusivamente l'onere di provare l'esistenza del rapporto contrattuale, di allegare dettagliatamente l'inadempimento della struttura e di provare il nesso di causalità tra tale inadempimento e il danno subito, mentre è la struttura sanitaria a dover dimostrare l'esatto adempimento della prestazione o l'impossibilità della stessa derivante da causa ad essa non imputabile (v. Cass., SS.UU., 577/08, Cass. 24073/2017, Cass. 12516/2016, Cass. 21177/2015,
Cass. 8995/2015, Cass. 5590/2015, Cass. 22222/2014, Cass. 20547/2014 e Cass. 27855/2013, nonché, per il condivisibile richiamo del principio della vicinanza della prova nelle ipotesi di incompletezza o difettosa tenuta della cartella clinica, Cass. 26428/2020, Cass. 6209/2016, Cass.
12218/2015, Cass. 10060/2010, Cass. 8826/07 e Cass. 11488/04; per i più recenti chiarimenti della
Suprema Corte in merito al riparto dell'onere probatorio sul nesso causale tra l'evento dannoso e l'inadempimento del medico o della struttura, con particolare riferimento al c.d. “doppio ciclo causale”, si vedano Cass. 852/2020, Cass. 28991/2019, Cass. 29331/2019, Cass. 30988/2018, Cass.
26700/2018, Cass. 20812/2018, Cass. 19199/2018, Cass. 2061/2018, Cass. 29315/2017, Cass.
18392/2017 e Cass. 8665/2017).
Ciò chiarito, nel caso in esame – in cui è incontestata l'esistenza del rapporto contrattuale – deve ritenersi provata la sussistenza del nesso di causalità tra il non corretto adempimento della prestazione medica da parte dei sanitari della struttura sanitaria convenuta e l'invalidità permanente dell'attore ovvero la cecità dell'occhio destro. Il Signor di anni 61, in data 1.12.2017, si è recato al Pronto Soccorso Parte_1 dell'Ospedale di Foligno in quanto alcuni giorni prima, durante la raccolta delle olive, si era lesionato la superficie dell'occhio destro. Dell'accesso in Pronto Soccorso risulta: “Anamnesi. O.D.:
Sensazione di corpo estraneo. Diagnosi di uscita: Abrasione corneale O.D. Consulenza oculistica.
Quesito clinico. OD: Sensazione di corpo estraneo. O.D.: Riferisce da circa 3 giorni sensazione di corpo estraneo. Abrasione corneale ore 3. Con iperemia congiuntivale… Esiti di trattamento laser nel TS. Si consiglia: collirio ogni 2 ore. Indom collirio 1gtt x 3 die. Exocin pomata 1 appl Pt_4
x 4/die. Bendaggio x 3 giorni. Visumidriatic collirio 1 gtt x 3 al giorno per 4-6 giorni.” La
Consulenza Oculistica del 4.12.2017 ha consigliato di continuare la terapia già in atto.
Tuttavia, il 9.12.2017 e il 18.12.2017, il paziente è tornato in PS perché aveva ancora disturbi, pertanto, è stata espletata un'altra consulenza oculistica refertata in questi termini: “Quesito clinico.
O.D.: Iperemia e secrezione. In terapia per pregressa abrasione corneale ore 3 in O.D. Riferisce fotofobia in O.D. O.D: 8/10 con +1 sf = - 1,25/85. SAOD: Iperemia congiuntivale. Pupilla in midriasi farmacologica. Permane lieve area fluo + ore 3. Motilità oculare nella norma. Si consiglia
Tac orbita e massiccio facciale per escludere cellulite orbitaria in O.D. Terapia in atto”. È stata, quindi, effettuata TAC orbita, risultata negativa e programmata rivalutazione in data 24.12.2017.
Nei giorni successivi sono seguiti numerosi accessi alla struttura fino ad arrivare al 9.1.2018, quando il paziente è stato ricoverato ed è stato eseguito il seguente intervento “OD disinfezione della cute perioculare e del sacco congiuntivale con NE (7,5% cute e 5% sacco) per almeno 3 minuti. Apertura della congiuntiva lato nasale, si apprezza tessuto colliquato con notevole assottigliamento sclerale;
si effettua courettage e prelievo di parte del materiale che viene inviato in laboratorio. Plastica congiuntivale per scorrimento e sutura con Seta 7/10”.
In data 15.1.2018, il paziente è stato sottoposto a RMN delle orbite senza e con contrasto del globo oculare, con i seguenti risultati: “Rm orbite: Esame eseguito con sequenza SE T1 w. SE T1 w e FFE
3D T1 w in condizioni basali e dopo somministrazione di mdc. nei piani assiale, sagittale e CP_5
coronale. A destra si evidenzia condizione flogistica orbitaria documentata da un enhancement diffuso delle pareti del globo oculare e dei tessuti molli circostanti: si evidenzia un'estroflessione dal segnale di tipo liquido del vitreo medialmente al cristallino, sede di assottigliamento della parete bulbare: si apprezza inoltre un settoriale l'ispessimento della parete del globo oculare sul versante nasale. Non reperti patologici a carico dell'orbita sinistra. Non reperti patologici nelle porzioni di parenchima encefalico comprese nel piano di studio né alterazioni extra assiali”.
È seguito, pertanto, un nuovo intervento sempre in data 15.1.2018: “O.D. disinfezione della cute perioculare e del sacco congiuntivale con NE (7.5% cute e 5% sacco) per almeno 3 minuti. Apertura della congiuntiva bulbare lato nasale, applicazione di drenaggio in Prolene ed ancoraggio dello stesso con seta 7/10. Plastica congiuntivale per scorrimento” e successivamente il paziente è stato dimesso.
In data 22.1.2018, tuttavia, risulta un nuovo accesso al PS Ospedale di Foligno ed il paziente è stato ricoverato dal 22 al 30 gennaio 2018.
Il paziente, quindi, ha continuato il percorso di cure presso la Controparte_6
di Firenze dove ha fatto accesso in data 2.2.2018 ed è rimasto ricoverato sino al 16.2.2018,
[...]
dalla relativa relazione di degenza si apprende: “Data di ricovero: 02.02.2018. Patologie accertate:
O.D. perforazione sclerale con impegno uveale in esiti di ascesso congiuntivale con scleromalacia.
Decorso clinico: Durante la degenza preso il Reparto viene eseguito intervento chirurgico in data
09.02.2018: O.D. isolamento muscoli retti, impossibilità al ritrovamento di pregresso cerchiaggio episclerale anamnesticamente riferito dal paziente, apposizione di patch sclerale nel settore nasale al di sopra della zona di scleromalacia ed ectropion uveale, sutura della congiuntiva, prelievo di umore acqueo dalla camera anteriore + ceftazidime e vancomicina intravitreali. Decorso postoperatorio regolare O.D. Aspiranto endo-oculare: Batterioscopico negativo. In data
14.02.2018 si esegue Eco bulbare di controllo: O.D. corpuscolatura vitreale e retina accollata. Si reperta un progressivo miglioramento del paziente per cui, data la stabilizzazione del quadro clinico, si concorda per dimetterlo. Alla dimissione: O.D. iperemia congiuntivale e edema palpebrale con proptosi, fibrina in CA, esiti apposizione di patch sclerale, fundus non esplorabile.
Annotazioni: In occhio destro proseguire terapia topica fino al controllo. Si programma controllo ambulatorio Retina in data 20.02.2018 ore 8:30, CTO settore A”.
L'iter clinico è proseguito per quasi tutto il 2018 presso l'ospedale di CP_6
I consulenti, dopo aver ricostruito la storia clinica del sig. hanno affermato che la diagnosi di Pt_1
abrasione corneale effettuata dai sanitari della poteva essere considerata corretta Parte_5 all'atto del primo accesso in PS, quando il paziente ha riferito una sensazione di corpo estraneo da circa tre giorni.
Tuttavia, è stata riscontrata una mancanza di approfondimento anamnestico in relazione a quale fosse l'evento occorso al paziente che avrebbe forse potuto fornire qualche ulteriore utile informazione. Il fatto che la sintomatologia e lo status clinico, con il passare dei giorni, nonostante le terapie locali e sistemiche prescritte, non tendesse al miglioramento, anzi mostrasse una continua progressione in pejus, avrebbe dovuto far attivare un algoritmo diagnostico differenziale più ampio di quello realmente posto in essere. Questa condotta era esigibile dai sanitari in considerazione del fatto che il Signor si era recato al controllo presso il Pronto Soccorso di Foligno con elevata Pt_1
frequenza e che, dunque, gli oculisti potevano e dovevano rendersi conto della evoluzione del quadro clinico sotto loro osservazione. A fronte di questa situazione, il protocollo diagnostico e terapeutico è risultato solo parzialmente condivisibile, in particolare, dal punto di vista diagnostico strumentale, è stata effettuata una TAC delle orbite con esito negativo. Proprio in considerazione della negatività di tale indagine, nonché della progressione del quadro clinico dal punto di vista sintomatologico ed obbiettivo, sarebbe stato opportuno approfondire la situazione locoregionale con esame di RMN, per una migliore visualizzazione dei tessuti molli. Ma soprattutto, in riferimento al sospetto diagnostico di infezione, che aveva dato luogo alla prescrizione farmacologica di un antibiotico per via sistemica (Ciproxin), sarebbe stato doveroso, come da buone prassi condivise a livello internazionale, sottoporre il paziente a consulenza infettivologica e predisporre tutti i presidi diagnostici (esami colturali e relativo antibiogramma) necessari a chiarire l'etiologia della infezione, per poter passare da una terapia empirica ad ampio spettro (Ciproxin) ad una terapia mirata sulla base dei risultati dell'antibiogramma, con una molecola antibiotica specifica alla quale il germe si mostrava sensibile e con la possibilità di cambiare molecola qualora il quadro non si fosse risolto.
L'attivazione di un corretto protocollo infettivologico e di approfondimento diagnostico strumentale avrebbe consentito un approccio mirato al Corynbacterium propinquum, tardivamente isolato, con un migliore outcome. Inoltre, nonostante in data 28.12.2017 fosse comparso un ascesso congiuntivale, l'esame colturale è stato predisposto soltanto in data 9.1.2018, a distanza di più di un mese dal sospetto di infezione che aveva dato luogo a prescrizione antibiotica sistemica, con grave ritardo. Tale ascesso era probabilmente da considerare quale epifenomeno di una infezione più profonda a livello dell'interfaccia sclero congiuntivale (sclerite). Il coinvolgimento di tale area, oltretutto, non poteva essere escluso, considerando che la TAC, risultata negativa, era idonea ad escludere la presenza di una cellulite orbitaria conclamata, ma, come noto, non poteva certo individuare un iniziale coinvolgimento infiammatorio dello spazio sclero congiuntivale, che assai probabilmente era già presente e che era la probabile causa dell'ascesso congiuntivale.
Tale affermazione trova conferma nelle risultanze dell'intervento del 9/1/2018, eseguito per effettuare un prelievo del materiale per una analisi batteriologica. In tale occasione sarebbe stato doveroso eseguire un lavaggio della interfaccia sclero congiuntivale con una miscela di antibiotici.
Anche la RMN è stata eseguita tardivamente ed una sua più tempestiva effettuazione (nel momento in cui l'ascesso congiuntivale veniva rilevato) avrebbe permesso di captare con anticipo la condizione flogistica della parete oculare e dei tessuti molli circostanti, giungendo ad una diagnosi precoce e ad un approccio terapeutico mirato e tempestivo, che avrebbe determinato un migliore outcome. Quindi, sulla base di tali considerazioni, i CTU ritengono che l'attuale perdita del visus dell'occhio destro sia attribuibile alle censurabili condotte individuate in capo ai sanitari della convenuta
[...]
. Pt_5
Secondo la documentazione in atti, all'inizio il visus dell'occhio destro era di 8/10, stante l'importante processo flogistico infettivo in corso, anche cure tempestive avrebbero determinato un danno oculare, che è possibile stimare nell'ordine di 2/10. Per cui, in definitiva, l'occhio destro avrebbe potuto avere un residuo di 6/10 circa. Deve considerarsi determinato dalle censurabili condotte evidenziate anche il lungo periodo di malattia ed il ricorso continuo a strutture sanitarie da parte del paziente, anche se, comunque, il processo patologico instauratosi avrebbe richiesto un tempo non breve di cure per essere risolto.
I consulenti, da ultimo, procedono alla quantificazione dell'inabilità temporanea nei seguenti termini: Invalidità temporanea assoluta giorni 25; Invalidità temporanea parziale al 50%: giorni 30;
Invalidità temporanea parziale al 25%: giorni 90.
Gli effetti della malattia hanno interferito con il fare quotidiano, tuttavia, la malattia avrebbe comunque determinato tale interferenza anche in assenza della condotta censurata. Allo stesso modo, sono state parzialmente precluse le attività dinamico relazionali, pur dovendosi riconoscere che tale preclusione si sarebbe comunque verificata anche se in misura minore.
La sintomatologia dolorosa è stata locoregionale e controllata dai farmaci antalgici ed antinfiammatori somministrati, non è mai stato necessario ricorrere a terapie del dolore di speciale entità.
Il trattamento terapeutico ha necessitato di terapie locali con colliri e farmaci topici, terapie farmacologiche sistemiche, interventi chirurgici: tali atti terapeutici sarebbero stati comunque necessari a causa della malattia in essere. L'iter clinico complessivo ha avuto una durata complessiva dall'1.12.2017 al 12.6.2018 circa (una parte dello stesso sarebbe stato comunque necessario per la malattia patita). Non sono risultate necessarie terapie continuative, presidi protesici né l'ausilio di terzi. Si è trattato di una sofferenza prolungata nel tempo, ma localizzata soltanto ad un occhio, considerabile come lieve, in parte dovuta alla malattia in essere, in parte, sotto il profilo cronologico (prolungamento di malattia), dovuto alle censurabili condotte mediche evidenziate.
In conclusione, considerando che, in esito ad un corretto trattamento, il Signor avrebbe avuto Pt_1 un visus in OD di 6/10 e che l'attuale visus OS è di 8/10, la menomazione visiva sarebbe stata del
7%; attualmente, invece, stante la cecità dell'OD e il residuo 8/10 in OS, la menomazione è pari al
30%, per cui viene quantificato un danno biologico permanente differenziale di 23 punti percentuali, dall'8 al 30% compresi, non vi è stata un'incidenza sulla capacità lavorativa specifica e gli esiti permanenti quantificati non hanno determinato la necessità di assistenza continuativa.
Le conclusioni raggiunte appaiono pienamente condivisibili, infatti, dopo aver sottoposto a visita l'attore e dettagliatamente analizzato la documentazione in loro possesso, i CTU hanno ricostruito in maniera puntuale e convincente l'iter clinico subito dallo stesso e i postumi riportati.
Va a tal proposito ricordato che, nel prestare adesione al parere del c.t.u., il giudice del merito non è tenuto ad esporne in modo specifico le ragioni se non quando – e nella misura in cui – i consulenti di parte e/o i difensori abbiano avanzato alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio critiche specifiche e circostanziate, sulla cui infondatezza il giudice ha il dovere di motivare in maniera puntuale e dettagliata (v. Cass. 7024/2020, Cass. 15147/2018, Cass. 23594/2017, Cass. 12703/2015,
Cass. 25862/2011, Cass. 10688/08, Cass. 4797/07 e Cass. 10668/05).
Stante, quindi, la sussistenza del nesso causale tra i postumi permanenti del sig. e l'errore Pt_1 commesso dai sanitari dell'Ospedale di Foligno, si tratta di verificare se e in quale misura possano ritenersi provati e correttamente quantificati i danni dei quali gli attori chiedono il risarcimento.
Quanto alla risarcibilità del danno biologico il calcolo deve essere effettuato applicando le tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, le quali garantiscono uniformità di trattamento su tutto il territorio nazionale (v. ex multis Cass. 1553/2019, Cass. 17018/2018, Cass. 11754/2018, Cass.
9950/2017, Cass. 3505/2016, Cass. 20895/2015, Cass. 5243/2014 e Cass. 12408/2011), nella versione vigente al momento della presente decisione (v. Cass. 8508/2020, Cass. 2167/2016, Cass.
19211/2015 e Cass. 5254/2014).
I consulenti tecnici d'ufficio hanno in particolare identificato 25 gg di invalidità temporanea assoluta, 30 gg di invalidità temporanea parziale al 50% e 90 gg di invalidità temporanea parziale al
25% e un danno permanente biologico differenziale valutabile al 23%, viene esclusa una sofferenza psichica tale da assurgere a danno autonomo oltre al danno biologico, in quanto il dolore è stato localizzato, la sofferenza è stata qualificata come lieve e l'interferenza con le attività della vita quotidiana si sarebbe, in parte, comunque determinata in relazione al tipo di patologia sofferta.
Deve in definitiva pervenirsi alla liquidazione del danno non patrimoniale nel seguente importo di euro 87.748,90 di cui euro 7.187,50 per il danno biologico temporaneo, il tutto avuto riguardo all'età del ricorrente, pari a 61 anni, al momento della cessazione dell'invalidità temporanea (v. in proposito Cass. 7126/2021, Cass. 22858/2020, Cass. 28614/2019, Cass. 3121/2017 e Cass.
10303/2012) e avendo riconosciuto una personalizzazione del danno del 20% in considerazione dell'incidenza sullo svolgimento delle attività quotidiane dovuta alla limitazione del visus.
Infine, venendo alla risarcibilità del danno subito dalla moglie e dalla figlia del sig. se è vero Pt_1
che, in tema di risarcimento del danno da lesione del rapporto parentale, non sussiste alcun limite normativo che determini l'irrisarcibilità del pregiudizio nelle ipotesi in cui gli effetti lesivi della salute del prossimo congiunto non siano particolarmente gravi, è altrettanto vero, secondo i principi generali, che il predetto danno è risarcibile se il parente prova, anche in via presuntiva, di aver subito lesioni in conseguenza della condizione del congiunto (Cass. civ., Sez. III, Sent., 20/01/2023,
n. 1752). Prova che nel caso di specie non può dirsi raggiunta, infatti, in relazione alla tipologia di invalidità di cui si discute nel presente giudizio, non solo è stata esclusa sia la necessità di assistenza continuativa che dell'ausilio di terzi, ma soprattutto è stato chiarito che la sofferenza patita dal sig.
è stata lieve e, quindi, sebbene questi abbia subito delle ripercussioni sulle proprie attività Pt_1
quotidiane, lo stesso non può dirsi per la moglie e la figlia considerato che, in relazione alla specifica patologia, non era necessaria alcun tipo di assistenza. Del resto, non può venire il rilievo la malattia di Parkinson (insorta in un secondo momento) poiché la stessa è totalmente priva di qualsiasi legame etiologico con la condotta negligente dei sanitari accertata in questa sede, condotta che ha determinato esclusivamente un'invalidità visiva.
Per tutti i motivi sopra esposti, dunque, la convenuta deve essere condannata al pagamento in favore di della somma di € 87.748,90, oltre interessi al saggio legale sulla predetta Parte_1
somma devalutata al 1/12/2017 (trattandosi di importo già rivalutato e liquidato ai valori attuali: v.
Cass. 7272/2012 e Cass. 5503/03) e progressivamente rivalutata, mediante applicazione degli indici annuali ISTAT, sino alla data di pubblicazione della presente sentenza (data in cui il debito diventerà di valuta, producendo poi solo interessi;
sul cumulo tra interessi e rivalutazione nella quantificazione del risarcimento del danno da fatto illecito v. ex multis, Cass. 12140/2016, Cass.
18243/2015, Cass. 12698/2014, Cass. 4184/06 e Cass. 9517/02), a titolo di risarcimento del danno biologico.
Le spese di lite seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto degli importi di cui alla tabella allegata al D.M. 55/2014 (come aggiornata dal D.M. 147/2022), in base al valore determinato dal decisum (scaglione da € 52.001,00 a
260.000), alla natura e alla complessità della controversia, per le sole fasi effettivamente svolte.
Per la medesima ragione (soccombenza), i compensi liquidati a favore dei consulenti con decreto emesso in corso di causa vengono posti a carico della convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, ogni altra difesa, eccezione ed istanza disattesa, così provvede:
- accertata la responsabilità della convenuta per le ragioni di cui in motivazione, condanna la stessa al pagamento in favore dell'attore della somma di euro Parte_1 87.748,90, oltre interessi al saggio legale sulla predetta somma, devalutata al 1/12/2017 e progressivamente rivalutata, mediante applicazione degli indici annuali ISTAT, sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, a titolo di danno non patrimoniale;
- condanna la convenuta in solido alla rifusione in favore degli attori delle spese processuali che liquida in € 11.283,20 per compensi, considerato l'aumento per la difesa di più parti aventi la medesima posizione processuale, euro 286 per esborsi, oltre spese forfettarie
(15%), CPA e IVA se dovuta;
Terni, 5.5.2025
Il giudice
(dott.ssa Elisa Iacone)