Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 24/02/2025, n. 227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 227 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 4557 / 2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale, in persona dei magistrati dott. ssa Tania Vettore Presidente relatore ed estensore dott.ssa Maria Vittoria Valentino Giudice
dott. Vincenzo Ciliberti Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 4557 del ruolo generale V.G. per l'anno 2024 promossa con ricorso depositato in data 14.11.2024 da:
(C.F. ), nata il [...] a [...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...], elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Andrea Sinigaglia (pec: , presso il suo Email_1
studio in Mestre-Venezia, Corso del Popolo n. 67, che la rappresenta e difende per procura allegata telematicamente al ricorso introduttivo e
(C.F. ), nato il [...] a [...] e residente Parte_2 C.F._2
in Santa Maria di Sala (VE) in via De Gasperi n. 11/A, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Camilla Rizzi (pec in Padova, via Calatafimi n. 16, Email_2
che lo rappresenta e difende per procura allegata telematicamente al ricorso introduttivo
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO intervenuto in punto: separazione consensuale conclusioni rese congiuntamente dalle parti, come da ricorso e richiamate nelle note di trattazione scritta depositate in data 15.01.20'25, che di seguito si riproducono: “dichiarare la separazione personale dei coniugi, con ogni conseguente adempimento, alle seguenti CONDIZIONI 1) i coniugi vivranno separati, libero ciascuno di fissare la propria dimora dove meglio crede, fermo restando l'obbligo del mutuo rispetto e cercando per quanto possibile di non alterare la quotidianità dei figli.
2) la casa coniugale, con relative pertinenze, è di proprietà della NOa ed alla Parte_1
stessa viene assegnata, con relativi mobili, arredi e corredi, ad eccezione di quanto previsto con separato accordo. Il NO si impegna ad abbandonare l'immobile entro e non oltre il 31 Parte_2
marzo 2025; qualora per comprovati motivi burocratici o pratici non dipendenti dallo stesso (quali a titolo esemplificativo il completamento di pratiche di mutuo o disponibilità dell'immobile reperito in locazione o consegna di mobilio essenziale, da intendersi solo quale cucina e camera da letto propria e dei figli) non fosse possibile rispettare tale data, si prevede una tolleranza, con l'impegno a rilasciare definitivamente la casa coniugale entro e non oltre il 30 aprile 2025. 3) i figli minori ed vengono affidati ad entrambi i genitori secondo le disposizioni sull'affidamento Per_1 Per_2
condiviso, con collocamento paritario e residenza presso la casa coniugale, assegnata alla IG.ra
. I coniugi dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che Parte_1
riguardano i minori, relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute degli stessi, tenendo conto dei loro bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà i bambini con sé. L'affidamento condiviso sarà esercitato secondo le seguenti modalità: - al fine di permettere un graduale adattamento dei minori alla nuova situazione, a far data dal rilascio dell'immobile e per mesi uno, il padre terrà con sé i figli ed il mercoledì Per_1 Per_2
(prelevandoli a scuola e riaccompagnandoveli il mattino successivo) e, a weekend alterni, dal venerdì all'uscita da scuola sino al lunedì mattina, quando ve li riaccompagnerà; - il secondo mese, invece, il padre terrà con sé i figli ed il mercoledì (prelevandoli a scuola e Per_1 Per_2 riaccompagnandoveli il mattino successivo) ed un ulteriore pomeriggio - da concordarsi entro il mercoledì della settimana precedente -, dall'uscita da scuola sino ad ore 21:00 ed, a weekend alterni, dal venerdì all'uscita da scuola sino alla lunedì mattina, quando ve li riaccompagnerà; A far data dal terzo mese e con regime di definitività: - SETTIMANA A: i figli rimarranno con il padre dal mercoledì, quando egli li preleverà dalla scuola, fino al venerdì mattina, quando ve li riaccompagnerà. Nei periodi di chiusura degli istituti scolastici, ovvero in caso di malattia, i figli rimarranno con il padre dal mercoledì mattina ad ore 9:00, fino al venerdì ad ore 16:00, quando i minori saranno riaccompagnati presso la casa materna;
- : i figli rimarranno con CP_1
il padre dal lunedì, quando egli li preleverà dalla scuola, fino al mercoledì mattina, quando ve li riaccompagnerà. Inoltre, il padre terrà con sé i figli dal venerdì, quando egli li preleverà dalla scuola, fino al lunedì mattina, quando ve li riaccompagnerà. Nei periodi di chiusura degli istituti scolastici, ovvero in caso di malattia, i figli rimarranno con il padre dal lunedì mattina ad ore 9:00, fino alla medesima ora del mercoledì, quando i minori saranno riaccompagnati presso la casa materna. Inoltre, il padre terrà con sé i figli dal venerdì mattina ad ore 9:00, fino al lunedì mattina alla stessa ora, quando ritorneranno presso la casa della madre. Per quanto riguarda gli accompagnamenti dei figli in questi periodi presso l'uno o l'altro genitore si applicherà la regola dell'alternanza tra i genitori, impegnandosi le parti alla collaborazione, affinché non sia sempre uno dei genitori ad accompagnarli o riprenderli. Le vacanze Natalizie e aranno suddivise Per_3
equamente tra i ricorrenti, in regime di vicendevole alternanza secondo quanto segue: i figli trascorreranno, ad anni alterni, dal 23 dicembre (o comunque dall'ultimo giorno di scuola dell'anno) all'uscita da scuola, con prelevamento ad opera del genitore con il quale dovranno trascorrere tale periodo, sino al 31 dicembre ad ore 14.00 ovvero dal 31 dicembre dalle ore 14.00 al 7 gennaio (o comunque al primo giorno di scuola dell'anno), quando verranno accompagnati a scuola da parte del genitore presso cui si troveranno. Per l'anno 2025 la scelta spetterà alla madre.
Il genitore che trascorrerà con i figli il periodo dal 23 al 31 dicembre festeggerà con gli stessi il pranzo di Natale, garantendo però all'altro genitore di trascorrere con i figli il pomeriggio/sera di
Natale dalle ore 16:30 alle 23.00/23.30, quando verranno riaccompagnati a casa. Le vacanze pasquali e il Lunedì dell'Angelo, ad anni alterni, con l'uno o l'altro genitore, alternando tre giorni con la madre e tre giorni con il padre, ovvero dal giovedì all'uscita da scuola sino al giorno di Pasqua ad ore 16.30 o dal giorno di Pasqua ad ore 16.30 sino al mercoledì mattina quanto i figli verranno accompagnati a scuola. Eventuali ponti scolastici, ad anni alterni, con l'uno o l'altro genitore. ed trascorreranno il proprio compleanno e i relativi festeggiamenti ad Per_1 Per_2
anni alternati presso l'uno o l'altro genitore, secondo il calendario di visita, possibilmente alla presenza di entrambi i genitori alla festa, anche se per uno dei due giorno di non propria spettanza.
Ciascun genitore, inoltre avrà con sé i figli nel giorno del suo compleanno (intendendosi quello del genitore); se il giorno del compleanno non ricadesse in uno dei giorni di spettanza, secondo il calendario di visita, l'altro genitore si impegna affinché i figli possano trascorrere la giornata presso l'altro genitore, concordando preventivamente tra loro le parti gli orari di prelievo e riaccompagnamento in die. Durante le vacanze estive i figli trascorreranno con ciascuno dei genitori almeno due settimane - anche non consecutive - da stabilirsi ogni anno entro il 30 aprile, con alternanza della settimana di Ferragosto. Per l'anno 2025 la scelta spetterà al padre. Ulteriori periodi di visita potranno essere concordati tra i genitori tenendo conto delle esigenze e degli impegni dei minori. I genitori si impegnano a comunicarsi reciprocamente e condividere eventuali viaggi che intendessero fare con i figli all'estero od in luoghi lontani e si impegnano altresì affinché
i figli mantengano rapporti continuativi con tutti i nonni e zii. 4) per i primi due mesi, data la non paritaria ripartizione dei tempi di permanenza dei figli presso i genitori, il padre, a titolo di concorso nel mantenimento ordinario dei minori, verserà alla madre la somma di € 500,00
(cinquecento/00) per il primo mese ed € 100,00 (cento/00) per il secondo. Le somme dovranno essere versate entro il giorno 10 del relativo mese con bonifico bancario sulle coordinate che la moglie provvederà a comunicargli. A partire dal terzo mese, stante la ripartizione paritaria dei tempi di permanenza, ciascun genitore contribuirà in via diretta al mantenimento ordinario dei figli. 5) a titolo di contributo per le spese straordinarie relative ai figli, il IG. si impegna Parte_2
a rimborsare alla IG.ra , e viceversa, il 50% degli esborsi sostenuti, debitamente Parte_1
documentati, entro il giorno 10 del mese successivo il pagamento. I ricorrenti faranno riferimento al Protocollo del Tribunale di Venezia del 20.09.2019, sia per la natura degli esborsi, sia per la modalità di accordo e di comunicazione tra i genitori. Il genitore obbligato, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, in merito ad una spesa straordinaria per la quale sia previsto il loro preventivo accordo, deve manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo entro 10 giorni), ovvero in un termine all'uopo fissato;
in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa straordinaria per la prole;
6) gli assegni familiari (ora c.d. “assegno unico”) spettano ad entrambi i coniugi nella misura del 50%. Nell'ipotesi in cui l'erogazione fosse effettuata integralmente nei confronti di uno solo dei genitori, l'altro si impegna a rimborsare la quota eccedente mediante bonifico bancario da effettuarsi entro il giorno 10 del mese successivo al pagamento. Quanto alle detrazioni fiscali delle spese sanitarie / scolastiche / sportive per i figli a carico, esse saranno effettuate, secondo la normativa vigente, da ciascun genitore in ragione del
50%. La detrazione delle spese straordinarie ai fini IRPEF sarà operata dai genitori in misura pari alla quota di riparto delle spese stesse;
7) i ricorrenti si danno atto di essere attualmente economicamente autonomi e di nulla avere ulteriormente a pretendere l'uno dall'altro in relazione a questioni di natura patrimoniale. Non si prevede, pertanto, allo stato, alcuna forma di mantenimento in favore dell'uno o dell'altro. Quanto alla comunione legale dei beni, che verrà meno in esito alla presente procedura, i coniugi dichiarano e si danno atto vicendevolmente che non vi sono rimborsi e/o restituzioni di cui all'art. 192 c.c. che ciascuno di essi deve alla comunione.
I coniugi convengono altresì che ognuno di essi rimarrà titolare esclusivo delle somme presenti nei conti correnti intestati esclusivamente a ciascuno di essi. I coniugi si impegneranno ad estinguere, entro il 31 marzo 2025, il conto corrente cointestato acceso presso Banca Annia - Filiale di Caltana, con suddivisione del 50% della liquidità al momento della chiusura. I coniugi rimarranno titolari esclusivi delle reciproche proprietà di beni mobili registrati e beni immobili, pertanto, la IGnora
rimarrà proprietaria esclusiva della casa coniugale ed entrambe le parti rinunciano a Parte_1
richiedere qualsiasi somma relativa a conti correnti, conti deposito titoli, libretti o altro strumento finanziario intestato esclusivamente a ciascuno di essi o proventi derivanti dalle reciproche attività lavorative;
8) i coniugi si danno reciproco assenso per il rilascio e rinnovo dei rispettivi passaporti e per il rinnovo/rilascio di documenti di identità e passaporto per i figli minori, per il quale seguiranno la normativa indicata dall'Autorità territorialmente competente;
9) spese della presente procedura interamente compensate tra le parti..” per il P.M. intervenuto: “ voglia il Tribunale dichiarare la separazione dei coniugi alle condizioni indicate dalle parti”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato congiuntamente in data 14.11.2024 ai sensi dell'art 473 bis. 51 c.p.c. introduttivo del presente procedimento, i sig.ri e espongono di Parte_1 Parte_2
aver contratto matrimonio concordatario in Santa Maria di Sala (Ve) in data 04.09.2010, matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Santa Maria di Sala al n.
12, parte II, serie A, Uff. 1, dell'anno 2010, adottando il regime della comunione legale dei beni. Dal matrimonio sono nati due figli: il 16.8.2015 ed il 22.9.2018. Per_1 Per_2
Ritenendo non proseguibile la vita coniugale, le parti hanno proposto domanda congiunta di separazione, indicando le condizioni della stessa, anche con riferimento ai figli minori.
Con note di trattazione scritta depositate ai sensi degli artt. 127 ter e 473 bis. 51 c.p.c. in data
15.01.2025 in sostituzione dell'udienza dell'11.02.2025 , i coniugi hanno ribadito la volontà di non riconciliarsi insistendo per la pronuncia della separazione alle condizioni indicate in ricorso e riportate in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di separazione proposta dai ricorrenti deve essere accolta.
Ai sensi dell'art. 151 c.c., la separazione dei coniugi deve trovare causa e giustificazione in una situazione di intollerabilità della convivenza oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile.
Nella specie la situazione di intollerabilità della convivenza si desume dal comportamento processuale dei coniugi, i quali hanno presentato ricorso congiunto e hanno confermato che non vi sono possibilità di riconciliazione.
Va quindi recepita la concorde volontà delle parti di ottenere la pronuncia della separazione consensuale alle condizioni pattuite che vanno ratificate dal Tribunale poiché non contrarie alla legge e conformi all'interesse morale e materiale dei figli minori.
Vanno compensate le spese di lite, considerata la natura del giudizio e la domanda congiunta delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione Civile, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 158 cod. civ. e 473 bis 51 cod. proc. civ., così provvede: - omologa la separazione consensuale tra e , Parte_1 Parte_2
congiuntisi in matrimonio in Santa Maria di Sala (Ve) in data 04.09.2010, matrimonio trascritto nel
Registro degli atti di matrimonio di Santa Maria di Sala al n. 12, parte II, serie A, Uff. 1, dell'anno
2010, alle condizioni concordate e riportate in epigrafe.
- Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune predetto l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio, al suo passaggio in giudicato;
- prende atto degli ulteriori accordi intervenuti fra le parti;
- Compensa le spese di giudizio.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 13.02.2025.
Il Presidente rel. ed estensore dott.ssa Tania Vettore