Sentenza 26 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 26/03/2025, n. 375 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 375 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 452/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Chiara Ilaria Bitozzi Presidente
Barbara De Munari Giudice
Federica Di Paolo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 452/2025 promossa da:
, con il patrocinio dell'avvocato Ferrato Alessandro e dell'avvocato Falconi Parte_1
Antonella;
e
, con il patrocinio dell'avvocato Falconi Antonella e dell'avvocato Ferrato CP_1
Alessandro; Ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
In punto: Modifica delle condizioni di divorzio su domanda congiunta
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti:
“revocare e/o modificare i provvedimenti di divorzio emessi con sentenza R.Sent. n. 8898- 11 del 22.12.2011 da
Questa intestata Autorità, in conformità alle conclusioni congiunte dimesse all'epoca dalle Parti, ed in sostituzione dei medesimi disporre quanto segue:
pagina 1 di 5
a riguardo del punto 3) delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza citata, il medesimo dovrà considerarsi venuto meno, essendo il figlio della coppia divenuto maggiorenne e quindi non necessitando più alcun consenso, da parte dei genitori, sia a riguardo del rilascio e/o rinnovo del proprio passaporto e/o di altro documento valido per l'espatrio, sia per quanto concerne quelli a nome del figlio maggiorenne che vi provvederà autonomamente. Per_1
a riguardo del punto 4) delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza citata, il medesimo dovrà considerarsi venuto meno essendo divenuto maggiorenne e quindi in grado di poter Persona_2
gestire autonomamente e direttamente le visite e le permanenze con ciascuno dei due genitori, senza necessità di prevedere dei periodi prestabiliti.
a riguardo del punto 5) delle condizioni di divorzio, di cui alla sentenza citata, lo stesso andrà totalmente modificato e pertanto , nell'ottica di garantire sempre un sostegno economico al figlio seppur maggiorenne, i sigg. e , chiedono la sua sostituzione Per_1 Parte_1 CP_1
con le seguenti previsioni:
• Avendo reperito, dal 16 ottobre 2024, un'occupazione lavorativa a tempo Persona_2
determinato, per un anno, l'obbligo paterno di corresponsione alla madre di un contributo mensile al mantenimento ordinario del figlio, così come quello di partecipazione al 50% alle spese straordinarie , necessarie al figlio, dovranno considerarsi sospesi a far data dal mese di gennaio 2025 compreso, potendo lo stesso provvedere autonomamente alle sue esigenze economiche, ordinarie Persona_2
e straordinarie, anche in accordo con la madre, con la quale continua a convivere.
• Il predetto obbligo paterno di corresponsione a mani della madre della cifra di €. 300,00= , quale contributo al mantenimento ordinario del figlio, così come quello di partecipazione del padre al 50% alle spese straordinarie necessarie al figlio medesimo, secondo il Protocollo del Tribunale di Padova – che entrambe le Parti dichiarano di aver ricevuto in copia dai propri legali e di aver correttamente compreso – rivivranno e quindi dovranno essere rispettati nuovamente dal sign. a CP_1
partire dal mese di novembre 2025, in conseguenza della cessazione del rapporto lavorativo di come sopra richiamato. Per_1
• Nell'eventualità in cui dovesse reperire, da ottobre 2025 in poi, un'altra Persona_2
occupazione lavorativa sempre a tempo determinato, si ripristinerà la sospensione degli obblighi economici paterni ordinari e straordinari, come sopra indicati, a partire dal mese di nuova assunzione pagina 2 di 5 del ragazzo e per tutta la durata del rapporto lavorativo. Detti obblighi rimarranno sospesi anche nell'eventualità in cui dovesse decidere, per sua volontà, di dimettersi Persona_2 dall'occupazione a tempo determinato, per tutta la durata del periodo contrattuale previsto.
• L'obbligo di contribuzione paterno, sia ordinario che straordinario, cesserà senza alcuna ulteriore possibilità di ripristino nelle seguenti ipotesi:
- qualora il contratto di lavoro di dovesse passare da tempo determinato a tempo Per_1
indeterminato, anche se, in seguito, dovesse rimanere senza occupazione per Persona_2
volontà propria o per causa altrui;
- qualora il figlio reperisca un'occupazione a tempo indeterminato, anche se poi dovesse rimanere senza occupazione per volontà propria o per cause altrui;
- se il figlio dovesse avviare un'autonoma attività lavorativa, aprendo una propria posizione IVA.
La sig.ra dichiara di rinunciare, come in effetti rinunci, a chiedere e pretendere dal Parte_1
sig. il pagamento degli aumenti ISTAT, maturati in relazione al già disposto assegno di CP_1
mantenimento a favore del figlio, ancor oggi esigibili in quanto non prescritti.
Conferma per il restante contenuto della sentenza di divorzio R. Sent. 8898/2021 , come emessa dal
Tribuna le di Padova.
Spese legali compensate tra le Parti”. 7
Per il Pubblico Ministero:
“conclude per l'accoglimento del ricorso”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso per la modifica delle condizioni di divorzio su domanda congiunta, e Parte_1
hanno allegato che: CP_1
- le parti hanno contratto matrimonio concordatario in Selvazzano Dentro (PD), il giorno 02 maggio 1998, iscritto nei Registri di Stato Civile del predetto Comune Atti di Matrimonio -
Numero 13 – Parte II S.C. Anno 1998;
- dalla predetta unione matrimoniale nasceva un figlio, nato ad [...] il Per_1
22 ottobre 2001, oggi maggiorenne ma non ancora totalmente autosufficiente dal punto di vista economico;
- a seguito di loro reciproche incomprensioni, le quali avevano compromesso la loro serenità coniugale e quindi la loro comunione materiale e spirituale, i coniugi erano addivenuti alla concorde decisione di separarsi consensualmente, depositando quindi ricorso in via congiunta e pagina 3 di 5 comparendo avanti l'Ill.mo Presidente dell'intestato Tribunale all'udienza del 27 marzo 2007; la separazione veniva omologata in data 12 aprile 2007;
- successivamente i coniugi, sempre in via congiunta, chiedevano ed ottenevano da Questo
Tribunale sentenza di divorzio, emessa in data 22.12.2011 Reg.Sent. n. 889811, depositata in cancelleria il 27 aprile 2011, di cui le parti hanno riportato le condizioni in ricorso;
- a seguito dell'emessa sentenza di divorzio, la situazione delle Parti è stata puntualmente rispettata, anche se nel frattempo il figlio della coppia è divenuto maggiorenne e dal Per_1
16 ottobre 2024 è stato assunto, con contratto a tempo determinato, stipulato con l'Agenzia
[...]
di Cittadella (PD); CP_2
- di conseguenza le Parti, a fronte di questa parziale e momentanea autosufficienza economica del figlio, hanno di comune accordo deciso comunque di regolamentare diversamente il loro rispettivo obbligo di mantenimento del figlio stesso, specie per quanto riguarda il dovere paterno, secondo le conclusioni riportate in epigrafe.
********
Le condizioni concordate dalle parti sono prive di profili di legittimità e adeguatamente tutelanti gli interessi economici del figlio maggiorenne ai sensi dell'art. 337 septies c.c., da ritenersi solo Per_1
parzialmente autosufficiente economicamente, secondo i documenti e le concordi allegazioni di cui al ricorso;
il Tribunale, pertanto, ai sensi dell'art. 473bis. 51 c.p.c. prende atto delle condizioni concordate dalle parti come riportate in epigrafe.
Con riferimento, invece, all'ultima delle condizioni concordate relativa all'adeguamento Istat, si rileva che la stessa costituisce espressione dell'autonomia negoziale delle parti che, in quanto tale, non necessita del recepimento del Tribunale ai fini della sua validità ed efficacia.
Atteso l'esito della controversia, nulla si dispone sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473bis. 51 c.p.c. così dispone:
1. prende atto degli accordi delle parti per la modifica della sentenza di divorzio n. 654/12 depositata il 27.2.2012 del Tribunale di Padova;
2. nulla sulle spese.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 18 marzo 2025.
pagina 4 di 5 Il Giudice relatore
Federica Di Paolo
Il Presidente
Chiara Ilaria Bitozzi
pagina 5 di 5