Art. 27. Contributo soggettivo e reddito annuo convenzionale per il pregresso decennio
Le pensioni maturate a favore degli iscritti dopo l'entrata in vigore della presente legge sono determinate assumendo a base del calcolo, per ciascuno degli anni compresi nei quindici anteriori all'entrata in vigore della legge, un contributo soggettivo annuo convenzionale pari al 22,86 per cento dell'ammontare minimo annuo della pensione di vecchiaia in atto, ai sensi della legge 23 dicembre 1970, n. 1140 , al momento dell'entrata in vigore della presente legge e, a meno che l'iscritto non si avvalga della facolta' prevista dall'articolo 29, assumendo come reddito annuo professionale, agli effetti della media di cui al comma 2 dell'articolo 2, il decuplo del predetto contributo soggettivo convenzionale, rivalutato ai sensi del precedente articolo 15 a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Nota all'articolo 27:
Per l'argomento della legge n. 1140/1970 v. nella nota precedente.
Le pensioni maturate a favore degli iscritti dopo l'entrata in vigore della presente legge sono determinate assumendo a base del calcolo, per ciascuno degli anni compresi nei quindici anteriori all'entrata in vigore della legge, un contributo soggettivo annuo convenzionale pari al 22,86 per cento dell'ammontare minimo annuo della pensione di vecchiaia in atto, ai sensi della legge 23 dicembre 1970, n. 1140 , al momento dell'entrata in vigore della presente legge e, a meno che l'iscritto non si avvalga della facolta' prevista dall'articolo 29, assumendo come reddito annuo professionale, agli effetti della media di cui al comma 2 dell'articolo 2, il decuplo del predetto contributo soggettivo convenzionale, rivalutato ai sensi del precedente articolo 15 a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Nota all'articolo 27:
Per l'argomento della legge n. 1140/1970 v. nella nota precedente.