Articolo 3 della Legge 28 luglio 1961, n. 839
Articolo 2Articolo 4
Versione
15 settembre 1961
Art. 3.
L'indennita' di alloggio e' concessa nella intera, misura agli ufficiali, nonche' ai sottufficiali e militari ammogliati o vedovi con prole che siano stati autorizzati ad alloggiare in caserma occupando temporaneamente, e comunque per un periodo non superiore a due mesi, un posto letto, e altresi' al personale predetto che, per ragioni di servizio, sia obbligato ad alloggiare in caserma occupando un posto letto.
Qualora il detto personale sia aggregato e accasermato temporaneamente presso reparti aventi sede diversa, da quella del reparto di provenienza, l'indennita' di alloggio e' corrisposta nella misura prevista per la sede di appartenenza, ove piu' favorevole.
Entrata in vigore il 15 settembre 1961