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Sentenza 12 giugno 2024
Sentenza 12 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 12/06/2024, n. 1727 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1727 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2024 |
Testo completo
R.G. 4003/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORRE ANNUNZIATA
Terza civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa
Emanuela Musi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta in grado di appello al n. r.g. 4003/2020 promossa da:
on Controparte_1 Parte_1
sede in Eboli alla Contrada Cioffi n. 114, , in persona del legale rapp.te pro-tempore
, nato il [...] a [...], P. Iva , rappresentato e Controparte_2 P.IVA_1
difeso, giusta procura in calce all'atto di appello, dall'avv. Massimo Fortunato (c.f.:
) C.F._1
[...]
[...]
[
[...]
quale successore e titolo universale Controparte_3
ex lege di p. iva – con sede in Roma Controparte_4 P.IVA_2
alla via G Grezar, 14- in persona del Procuratore del Contenzioso dott.
[...]
giusta procura speciale repertorio 44953 raccolta nr 25857 del 25/07/2019 Per_1
pagina 1 di 6 rapp.ta e difesa dall'Avv. Pasqualina Di Donna ( ) elettivamente C.F._2
domiciliata presso il suo studio alla via V. Veneto, n. 46 in Torre del Greco, giusta procura in calce al presente atto;
- APPELLATA
nonché
in persona del legale rappresentante p.t., domiciliato ope legis Controparte_5
presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato;
- APPELLATA contumace nonché
, in persona del legale rappresentante p.t., domiciliato Controparte_6
ope legis presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato a comparire dinanzi al Tribunale di
Torre Annunziata
- APPELLATA contumace
Oggetto: sentenza n. 1534/2020 emessa dal Giudice di Pace di Torre Annunziata;
opposizione ex art. 615 c.p.c.
Conclusioni: in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
In data 23 settembre 2019 veniva notificata alla società appellante la cartella esattoriale n. 10020190031698159000, avente ad oggetto il mancato pagamento di alcune contravvenzioni al codice della strada, presuntivamente notificate, ad eccezione del verbale n. SCV0004395290 del 28-07-2015, che seppur notificato è stato opposto ed annullato con sentenza 6124/2015, emessa dal GDP di Nocera Inferiore, in precedenza all'odierno appellante.
pagina 2 di 6 Detta cartella prescriveva il pagamento della somma di € 4810,38, di cui € 1.991,85 per il verbale n. SCV0004395290 – pacificamente annullato con sentenza passata in giudicato. Avverso la predetta cartella di pagamento la società ricorrente provvedeva a proporre opposizione con atto di citazione ritualmente notificato agli odierni appellati.
La e la sebbene ritualmente evocate in giudizio, Controparte_6 Controparte_5
restavano contumaci. Il GDP pronunciava accoglimento parziale della sentenza n.
1534/2020, annullando l'intimazione di pagamento n. 10020190021608159000 solo relativamente al verbale n. SCV0004395290, già precedentemente annullato con sentenza del GDP di Nocera Inferiore n. 6225/2015.
Proponeva appello la Parte_2
reiterando i motivi di impugnazione proposti in primo grado e
[...]
lamentando l' in iudicando in ordine al mancato esame di tutti gli elementi presenti CP_7
nel processo – mancata notifica dei verbali di accertamento, quanto all' inesistenza della cartella di pagamento per difetto di notifica, alla violazione degli art. 206 c. d. s. e 27 l.
689/81, alla inesistenza del diritto di credito e quindi del titolo, alla omessa indicazione autorità competente per la impugnazione, alla omessa sottoscrizione della cartella esattoriale, alla violazione dell'art. 7 della l. 212/2000. Si costituiva poi lamentando CP_8
la violazione degli art 342 e 434 c.p.c e concludendo per il rigetto del proposto gravame.
Restavano contumaci le Prefetture.
L'appello merita accoglimento stante la fondatezza del primo motivo di doglianza concernete l'erronea valutazione della documentazione acquisita.
Preliminarmente, in ordine all'eccezione mossa dalla difesa dell'appellata sulla CP_8
presunta violazione dell'art. 342 c.p.c.-, si osserva che risultano adeguatamente esplicitati i motivi di impugnazione articolati dall'appellante, onde non si ravvisa una violazione dell'art. 342 c.p.c., norma che richiede, a pena di inammissibilità dell'appello, che nelle motivazioni dello stesso siano indicate le parti del provvedimento che si intende appellare, le modifiche che vengono richieste e le circostanze rilevanti ai fini della modifica del provvedimento impugnato.
pagina 3 di 6 Deve, infatti, sottolinearsi che, nel giudizio di appello, che non è un novum iudicium, la cognizione del giudice resta circoscritta alle questioni dedotte dall'appellante attraverso specifici motivi, e tale specificità esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte ad incrinare il fondamento logico - giuridico delle prime, non essendo le statuizioni della sentenza superabili dalle argomentazioni che le sorreggono. Ne consegue che, nell'atto di appello, alla parte volitiva deve accompagnarsi una parte argomentativa che confuti e contesti le ragioni addotte dal primo giudice, al qual fine non è sufficiente che l'atto di appello consenta di individuare le statuizioni concretamente impugnate, ma è altresì necessario che le ragioni su cui si fonda il gravame siano esposte con un sufficiente grado di specificità (cfr. Cass. 8871/2010 in motivazioni;
n. 9244/2007).
Infatti, affinché un capo di sentenza possa ritenersi validamene impugnato non è sufficiente che, nell'atto d'appello, sia manifestata una volontà in tal senso, ma è necessario che sia contenuta una parte argomentativa che, contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, con espressa e motivata censura, miri ad incrinarne il fondamento logico-giuridico. Ne consegue che deve ritenersi passato in giudicato il capo della sentenza di primo grado in merito al quale l'atto d' appello si limiti a manifestare generiche perplessità, senza svolgere alcuna argomentazione idonea a confutarne il fondamento (Cass. SS.UU. n. 23299 del 9.11.2011).
Nel caso di specie, non si ravvisa la violazione dell'art. 342 c.p.c. lamentata da parte appellata, in quanto risultano correttamente esplicitate le parti del provvedimento che si intende appellare e le modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal Giudice di primo grado, oltre alle circostanze da cui deriva la violazione di legge e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
Tanto premesso e passando all'esame dei motivi di gravame, deve premettersi che l'azione proposta dalla società odierna appellante va riqualificata, accogliendo l'appello anche sul punto, in una opposizione recuperatoria ex art. 7 del d.lgs. 50/2011, rimedio volto a consentire all'opponente di essere rimesso in termini per svolgere le censure al verbale di accertamento che gli erano state precluse dalla mancata notificazione dell'atto pagina 4 di 6 presupposto. Il primo giudice ha inteso attribuire alla iniziativa giudiziale della società
la valenza di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. laddove Controparte_1
viceversa il contribuente aveva inteso lamentare avverso il primo atto del procedimento di riscossione esattoriale ricevuto (ovvero la cartella) l'omessa notificazione dei presupposti verbali di accertamento, senza che fosse necessario nel contempo contestare il merito della violazione del Codice della Strada.
Infatti, la società appellante agiva in primo grado per contestare la nullità dell'atto consequenziale notificatogli (cartella di pagamento notificata in data 23.09.2019) per vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto ex art. 19, comma 3, D.Lgs. n.
546/1992. A tal uopo si precisa che “l'omessa notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato e tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta di impugnare, per tale semplice vizio, l'atto consequenziale notificatogli, restando esposto alla successiva azione dell'Amministrazione, esercitabile soltanto se siano ancora aperti i termini per l'emanazione e la notificazione dell'atto presupposto;
ovvero di impugnare cumulativamente quest'ultimo (non notificato) per contestare la pretesa tributaria” (in questo senso Cass. n. 13314/2021; cfr. altresì Cass. n. 565/2020).
Pertanto, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato (in questo senso
III Sezione Civile della Corte di Cassazione con la sentenza 18 gennaio - 14 febbraio
2022, n. 4690).
La valenza estintiva della mancata notifica del verbale (entro il termine di 90 giorni) si può altresì desumere dall'interpretazione letterale dell'art. 201 cds che delinea la possibilità del trasgressore di dedurre tale fatto estintivo dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria. È onere dell'amministrazione citata in giudizio di fornire la relativa prova della tempestiva notifica, data la natura costitutiva della stessa;
infatti, in caso di mancata produzione della documentazione comprovante, la pretesa si considera estinta.
(ex multiis Cass. civ., Sez. III, Sent., 14/02/2022, n. 4690).
Pertanto, passando alla disamina del caso di specie, in mancanza di valida prova della notifica dei verbali di accertamento presupposti alla cartella di pagamento impugnata, la pagina 5 di 6 pretesa creditoria avanzata nei confronti della società appellante deve considerarsi estinta per le ragioni sinora esposte, con conseguente illegittimità dell'atto successivo all'uopo impugnato, dovendone conseguire l'accoglimento integrale della proposta opposizione.
Le spese del presente gravame seguono il principio della soccombenza ex art. 91
c.p.c. e si liquidano come in dispositivo sulla scorta dei valori minimi di cui al D.M.
55/2014 come modificati con D.M. 147/2022 (per lo scaglione di valore da € 1.101,00 ad
€ 5.200,00).
È appena il caso di precisare che la diversa regolazione delle spese con aggravio delle stesse (anche per quanto concerne le spese del giudizio di primo grado) ai soli enti impositori, come richiesta dall'appellata avrebbe reso necessario appello CP_8
incidentale sul punto, non proposto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1) in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza di primo grado accoglie integralmente l'opposizione proposta dalla Controparte_1 Parte_3
avverso la cartella di pagamento n. 10020190031698159000;
[...]
2) condanna l alla corresponsione delle spese del gravame in favore della CP_8 [...]
e per essa in favore del Parte_4
procuratore antistatario avv. Massimo Fortunato, liquidate in euro 1.278,00 per compensi ed Euro 174,00 per spese, oltre accessori come per legge.
Torre Annunziata, 5.06.2024
Il Giudice dott.ssa Emanuela Musi
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