Cass. civ., sez. III, sentenza 28/05/2025, n. 19868
CASS
Sentenza 28 maggio 2025

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Il provvedimento analizzato è stato emesso dalla Corte di Cassazione. Le parti coinvolte nel procedimento sono l'imputato, che ha presentato ricorso contro la sentenza della Corte d'Appello di Bari, e l'accusa, rappresentata dall'Agenzia delle Entrate. L'imputato contestava la qualificazione del reato di utilizzo di crediti non spettanti, sostenendo che il credito fosse inesistente e non non spettante, e richiedeva l'annullamento della sentenza per violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione. La Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso, argomentando che la definizione di "credito non spettante" è stata correttamente applicata, in quanto il credito utilizzato dall'imputato era certo nella sua esistenza ma non utilizzabile per eccedenza rispetto a quanto spettante. Inoltre, la Corte ha evidenziato che la modifica normativa del 2024 non si applicava retroattivamente al caso in esame. La decisione si basa su un'interpretazione consolidata della giurisprudenza, che distingue chiaramente tra crediti inesistenti e non spettanti, confermando la legittimità della pena e della confisca disposta.

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Massime1

​​ Per quanto attiene alla nozione di credito inesistente, anche dopo la riforma del 2015, si ritiene applicabile alla sola materia degli illeciti di natura amministrativa la definizione di cui all'art. 13, comma 5, del Decreto Legislativo n. 471/1997, imperniata sul duplice presupposto della mancanza totale o parziale del presupposto costitutivo dei crediti medesimi e della non riscontrabilità della compensazione mediante i controlli di legge. Per credito non spettante si intende quel credito che, pur certo nella sua esistenza e nell'ammontare sia, per qualsiasi ragione normativa, ancora non utilizzabile in operazioni finanziarie di compensazione nei rapporti tra contribuente ed Erario. Nella fattispecie, la non spettanza del credito, in luogo della inesistenza, era stata argomentata dalle dichiarazioni testimoniali, le quali avevano chiarito l'utilizzo in compensazione di una eccedenza di imposta superiore al credito spettante ma non qualificabile come credito inesistente, specificando che parte del credito era stato recuperato attraverso comunicazioni di irregolarità e quindi l'utilizzo in compensazione non poteva più essere considerato a fronte delle comunicazioni di irregolarità e sulla base della normativa esistente, sicché pur non potendo essere considerato come utilizzo di credito inesistente esso doveva essere considerato credito non spettante.

Commentari3

  • 1Reati tributariAccesso limitato
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  • 2Agenzia Delle Entrate Accerta Utilizzo Di Società Fallite Per Compensazioni: Come Difendersi
    Giuseppe Monardo · https://avvocaticartellesattoriali.com/blog/ · 20 settembre 2025

    Hai ricevuto una contestazione dall'Agenzia delle Entrate perché sono state utilizzate società fallite per compensazioni fiscali? In questi casi, l'Ufficio presume che i crediti vantati da tali società non siano reali o non più esigibili, e che siano stati strumentalmente usati per ridurre indebitamente il carico fiscale di altre imprese. La conseguenza è il recupero delle imposte, con sanzioni molto pesanti e, nei casi più gravi, possibili contestazioni penali. Tuttavia, non sempre la contestazione è legittima: con una difesa ben documentata è possibile dimostrare la validità delle compensazioni o ridurre l'impatto delle sanzioni. Quando l'Agenzia delle Entrate contesta l'utilizzo di …

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  • 3Crediti non spettanti: nozione e applicazione retroattiva delle nuove normeAccesso limitato
    https://ntplusdiritto.ilsole24ore.com/ · 4 giugno 2025
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 28/05/2025, n. 19868
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 19868
Data del deposito : 28 maggio 2025
Fonte ufficiale :

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