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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 10/06/2025, n. 885 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 885 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 2495/2021
Tribunale Ordinario di Ragusa
Sezione Civile
VERBALE DI CAUSA
Oggi 16/07/2024, alle ore 9:28, innanzi al dott. Antonio Pianoforte, sono comparsi: per ), l'avv. IACHELLA GIOVANNI;
Parte_1 C.F._1 per l'avv. SGARAMELLA CRISTIAN, oggi sostituito dall'avv. DIPAOLA CP_1
MASSIMILIANO.
Il giudice invita le parti a precisare le rispettive conclusioni e a discutere la causa, ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c.
L'avv. di parte opponente precisa come da comparsa di risposta e note conclusive e chiede il rigetto e annullamento del decreto ingiuntivo, con condanna alle spese e distrazione ex 93 c.p.c. Evidenzia i motivi dell'opposizione: legittimazione del cessionario del credito;
non è stato provato il credito, la cessionaria opposta, che ne aveva l'onere, non l'ha provato;
ha depositato solo il saldaconto, senza produrre tutti gli estratti conto
L'avv. di parte opposta precisa le conclusioni riportandosi a tutti gli atti del giudizio, nonché verbali di causa, che devono intendersi integralmente trascritti e chiede che la causa venga posta in decisione, con vittoria di spese.
Il giudice
Si ritira in camera di consiglio.
Uscito dalla camera di consiglio, pronuncia sentenza dandone lettura, con relativa stesura a verbale:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ragusa
Sezione Civile
Il tribunale, nella persona del giudice monocratico dott. Antonio Pianoforte, ha pronunciato la seguente pagina 1 di 6 SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di r.g. 2495/2021 pendente tra:
nata a [...] il [...] (C.F. ), rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa per mandato alle liti in atti dall'avv. Giovanni Iachella presso il cui studio è elettivamente domiciliata;
OPPONENTE contro con sede legale in Milano, Via San Prospero n. 4 (P.Iva ), e per essa, nella CP_2 P.IVA_1 qualità di mandataria con sede legale in Lecce (LE), Via Lodi n. 38 Codice Fiscale e CP_1
Partita I.V.A. n. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa P.IVA_2 dall'Avv. Cristian Sgaramella, ed elettivamente domiciliata con lo stesso presso lo Studio PwC TLS
Avvocati e Commercialisti in Bari, Viale Papa Pio XII n. 60 come da procura alle liti;
OPPOSTA
Svolgimento del processo
Con atto di citazione, tempestivamente notificato a mezzo pec in data 01/07/2021, Parte_1
, proponeva opposizione avverso il d.i. n.708/2021 emesso dal tribunale di Ragusa (r.g.
[...]
1524/2021) in data 29/04/2021 e notificato il 04/06/2021, con il quale le veniva ingiunto il pagamento del complessivo importo di €.5.290,03 oltre accessori di legge.
Detto importo derivava dal saldo debitorio dovuto in seguito alla estinzione del conto corrente n.611504
(di cui la era cointestataria) aperto presso la Monte dei Paschi di Siena S.p.A., Filiale di Ragusa Parte_1
Agenzia n.
1. Detto credito era stato ceduto -con contratto di cessione in blocco dei crediti in sofferenza del 23.12.2019, e avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 16.1.2020 - dalla MPS alla società e successivamente da quest'ultima alla società - con avviso CP_3 CP_2 pubblicato sulla G.U.R.I. del 26 febbraio 2020 - che aveva conferito procura alla per la CP_1 gestione e il recupero dei crediti oggetto della cessione.
L'opponente impugnava il decreto ingiuntivo notificatogli sulla base delle seguenti motivazioni:
1. Carenza di legittimazione attiva di e della titolarità del credito;
CP_2
2. Disconoscimento della conformità all'originale, ex art.2719 cod.civ., della copia del contratto di conto corrente prodotto in giudizio;
3. Inesistenza del credito, e inidoneità della documentazione prodotta a dare prova dell'an e del quantum dello stesso;
4. improcedibilità del giudizio per mancato esperimento del tentativo di mediazione civile obbligatoria.
In conseguenza dei motivi dedotti l'opponente concludeva: pagina 2 di 6 “[V]OGLIA L'VO TR ADITO
a ) revocare e/o annullare per tutte le ragioni sopra spiegate il decreto ingiuntivo oggetto della presente opposizione , dichiarando che nulla dev e l'opponente all'opposta ;
b) con vittoria di spese e compensi legali da distrarsi in favore del procuratore che si dichiara antistatario;
c) con condanna dell'opposta al pagamento di una somma equitativamente determinata ai sensi dell'art.
96 u.c. c.p.c. per evidente lite temeraria”.
Si costituiva in giudizio la società opposta, a mezzo della sua mandataria CP_1
Contestava le eccezioni sollevate da parte opponente in quanto generiche e infondate. In particolare, evidenziava la totale genericità dei motivi di opposizione e in particolare dell'eccezione di disconoscimento della conformità all'originale del contratto di conto corrente, dichiarando prontezza di deposito del documento in originale. Parimenti ribadiva la legittimazione attiva di e l'inclusione CP_2 del credito oggetto di lite tra quelli ceduti richiamando a tal fine la formulazione degli avvisi di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e il rinvio ivi operato ai links di consultazione dell'elenco dei crediti oggetto di cessione. Con riguardo alla prova del credito e al suo ammontare, richiamava la produzione effettuata nella fase di cognizione sommaria, in particolare della certificazione ex art. 50 d.lgs n.385/93.
Insisteva nella concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo, e chiedeva la concessione di un termine per il tentativo di mediazione, ed infine di rigettarsi la proposta opposizione in quanto infondata in fatto e diritto, con salvezza delle spese e dei compensi difensivi.
Respinta la richiesta di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo, il g.i. assegnava un termine per l'espletamento del tentativo di mediazione, che si concludeva con esito negativo, e, successivamente, i termini per il deposito delle memorie istruttorie.
Completata la fase istruttoria la causa veniva rinviata all'odierna udienza per la discussione orale e decisione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., all'esito della quale, fatte precisazione le conclusioni e data la parola alle parti per la discussione, veniva pronunciata la presente sentenza.
Nel merito
L'opposizione è fondata e può trovare accoglimento per i motivi di seguito esposti.
Il presente giudizio, ancorché formalmente incardinato in primo grado a seguito dell'atto di citazione di parte opponente, origina, sostanzialmente, da una domanda di condanna formulata, già in fase monitoria, dal ricorrente: si tratta di un complesso e unitario giudizio, a contraddittorio e cognizione piena, rimesso all'iniziativa processuale della parte ingiunta, messa a conoscenza del decreto ingiuntivo con tempestiva e regolare notifica dello stesso (già da tempo, sul regime delle spese di lite, Cass. civ., sez. I, ord., 03-09-
2009, n. 19120: [l]a giurisprudenza della Corte afferma in modo costante il principio di diritto per cui pagina 3 di 6 il procedimento che si apre con la presentazione del ricorso per decreto d'ingiunzione e si chiude con la notifica del relativo decreto non costituisce un processo autonomo rispetto a quello aperto con
l'opposizione, ma dà luogo ad un unico giudizio, sicchè la pronuncia sulle spese, che deve accompagnare la sentenza con cui è definito, va fatta in base all'esito finale della lite (Cass. 1 febbraio 2007 n. 2217; 8 agosto 1997 n. 7354)”). Conseguentemente, è la società ricorrente attrice in senso sostanziale dell'unitario processo a cognizione piena instaurato con l'opposizione della parte ingiunta (con riferimento ai temi della mutatio ed emendatio libelli, cfr., recentemente, Cass. civ., sez. I, ord., 17-07-
2023, n. 20476; in generale, cfr. Cass. civ., sent., 18-09-2020, n. 19596: “l'opposizione prevista dall'art.
645 c.p., non è un'actio nullitatis o un'azione di impugnativa nei confronti dell'emessa ingiunzione, ma
è un ordinario giudizio sulla domanda del creditore che si svolge in prosecuzione del procedimento monitorio”, non quale “giudizio autonomo, ma come fase ulteriore (anche se eventuale) del procedimento iniziato con il ricorso per ottenere il decreto ingiuntivo); in passato, già, Cass. civ., sez. I, 27/06/2000,
n. 8718: “[a]l riguardo va richiamato però il principio, ormai consolidato, secondo cui, a seguito dell'opposizione, non si verifica alcuna inversione nella posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, mantenendo ciascuna la propria posizione naturale e cioé il creditore quella di attore ed il debitore quella di convenuto, posizione che esplica i suoi effetti non solo nell'ambito dell'onere della prova ma anche in ordine ai poteri ed alle preclusioni di ordine processuale rispettivamente previsti per ciascuna delle due parti (per tutte Cass. 2124/94)”).
La domanda di condanna è stata azionata allegando, quale causa petendi, il titolo di natura contrattuale
(contratto di conto corrente): si tratta di una domanda di adempimento del saldo debitorio conseguente al recesso effettuato dalla Monte dei Paschi di Siena SpA dal rapporto contrattuale con i correntisti inadempienti.
Il thema decidendum è, dunque, circoscritto, in via preliminare alla verifica delle questioni attinenti la legittimità della società cessionaria ad agire in giudizio per la tutela del credito azionato, secondariamente alla verifica della validità del titolo posto a fondamento della domanda, e quindi, alla esistenza, ammontare ed esigibilità del credito da esso scaturito, alla luce delle doglianze formulate dalla opponente
(convenuta in senso sostanziale).
Il thema probandum dipende, invece, dal contenuto delle allegazioni formulate da ciascuna parte, poiché inevitabilmente si restringe o si estende a seconda che vi siano fatti notori, come descritti dall'art. 115, co. 2, c.p.c., oppure fatti non specificamente contestati, ai sensi del primo comma dell'art. 115, i quali devono essere, comunque, posti “a fondamento della decisione”, salvi i casi previsti dalla legge.
Premessa la sequenza logico giuridica da seguirsi nell'ordine di trattazione delle questioni poste all'attenzione di questo giudice, si intende tuttavia richiamare per la decisione della presente controversia pagina 4 di 6 il c.d. principio della ragione più liquida, elaborato dalla giurisprudenza di legittimità : “…[ i]l principio della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., secondo cui la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza necessità di esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale
e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.”. (Cass. Civ., sez. lav., ord. n. 9309 del 20 maggio 2020).
Orbene, con riferimento al caso in esame, e facendo applicazione del richiamato principio decisorio, al fine di ottenere la invocata condanna al pagamento del saldo debitorio - quantificato nell'atto introduttivo della fase monitoria-, la società cessionaria aveva il preciso onere, conseguente alla puntuale contestazione articolata dalla opponente sin dall'atto introduttivo del giudizio di merito, di fornire prova dell'esistenza e della quantificazione del credito azionato.
Secondo la giurisprudenza della Cassazione, condivisa da questo giudice, la norma di cui all'art. 50 d.lgs.
385/1993 (c.d. t.u.b) ha esclusivo ambito di applicazione nel procedimento monitorio, mentre, in sede di opposizione al decreto ingiuntivo, trovano applicazione le consuete regole di ripartizione dell'onere della prova, con la conseguenza che l'opposta, pur assumendo formalmente la posizione di convenuta, riveste la qualità di attrice in senso sostanziale, sicché spetta a lei provare nel merito i fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio;
ne consegue che, nel caso in cui l'opposizione all'ingiunzione di pagamento del saldo passivo del conto corrente sia stata fondata su motivi non solo formali, quale la inutilizzabilità dell'estratto conto certificato, ma anche sostanziali, quali la contestazione nel giudizio a cognizione piena dell'importo a debito del c/c, spetta alla banca (in questo caso alla cessionaria) produrre il contratto su cui si fonda il rapporto e documentare l'andamento di quest'ultimo fornendo così la piena prova della propria pretesa (cfr. Cass. 14640/2018; nello stesso senso, fra tante, Cass. 29577/2020 e 31648/2019).
La (e per essa la ha provveduto a depositare in giudizio il documento contrattuale CP_2 CP_1
(prima in copia e successivamente in originale) del rapporto bancario, la certificazione del saldo dovuto,
e la corrispondenza con cui MPS ha comunicato la revoca dell'affidamento concesso sul c/c n. 611504
e il recesso dal rapporto, oltre agli estratti delle Gazzette Ufficiali citate.
Tuttavia a fronte della specifica contestazione formulata dalla opponente, con riguardo all'esistenza e alla quantificazione del credito ingiunto, costituiva preciso onere di parte opposta (la quale agiva nella medesima posizione processuale della creditrice originaria MPS, cedente originaria del credito) provvedere al deposito, nei termini dettati dal codice di rito, della serie completa degli estratti conto trimestrali comprovanti il complessivo andamento del rapporto di dare/avere tra le parti, dal quale esitava pagina 5 di 6 il saldo debitorio ingiunto, rappresentando tale circostanza fatto costitutivo del credito vantato in giudizio. La tuttavia provvedeva a tale deposito tardivamente, solo con la terza memoria ex CP_1 art.183, comma VI c.p.c., memoria destinata esclusivamente per le prove contrarie conseguenti alle allegazioni e richieste istruttorie esposte da parte avversaria nella precedente memoria n.2, determinando con tale condotta la tardività della produzione, che risulta pertanto inammissibile e non valutabile ai fini della prova del credito, che non può ritenersi provato.
Ogni altra questione attinente alla legittimazione e titolarità del credito resta assorbita.
Per le ragioni esposte l'opposizione risulta fondata, di conseguenza il decreto ingiuntivo n.708/2021 deve essere revocato.
Le spese del giudizio seguono la regola della soccombenza e sono poste a carico di e per essa CP_2
a carico di CP_1
Con riguardo alle invocate condanne per lite temeraria, formulate da entrambe le parti in causa nei confronti dell'altra, si ritiene che dallo svolgimento del procedimento giudiziale non siano emerse ragioni che ne giustifichino la pronunzia, e vanno pertanto rigettate per entrambe le parti.
Tenuto conto del valore della causa, visti i parametri di cui al d.m. 55/2014, ritenuto di applicare i valori medi in considerazione della concreta complessità della causa, si liquidano in favore della società opposta, in euro 2.540,00 per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, c.p.a. ed i.v.a., se dovuta.
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione assorbita e/o disattesa, così provvede:
• in accoglimento della domanda proposta da (C.F. ) Parte_1 C.F._1 contro e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 708/2021, trib. Ragusa, r.g. 1524/2021; CP_2
• condanna, altresì, ) a rimborsare a (C.F. CP_2 P.IVA_1 Parte_1
) le spese di lite, che si liquidano in euro 2.540,00 per compensi, oltre rimborso C.F._1 forfettario nella misura del 15%, c.p.a. ed i.v.a., se dovuta, da distrarsi, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., in favore dell'avv. Iachella Giovanni, dichiaratosi antistatario.
Sentenza resa ex art. 281-sexies c.p.c.
Così deciso in Ragusa, 10/06/2025.
Il giudice dott. Antonio Pianoforte
pagina 6 di 6
Tribunale Ordinario di Ragusa
Sezione Civile
VERBALE DI CAUSA
Oggi 16/07/2024, alle ore 9:28, innanzi al dott. Antonio Pianoforte, sono comparsi: per ), l'avv. IACHELLA GIOVANNI;
Parte_1 C.F._1 per l'avv. SGARAMELLA CRISTIAN, oggi sostituito dall'avv. DIPAOLA CP_1
MASSIMILIANO.
Il giudice invita le parti a precisare le rispettive conclusioni e a discutere la causa, ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c.
L'avv. di parte opponente precisa come da comparsa di risposta e note conclusive e chiede il rigetto e annullamento del decreto ingiuntivo, con condanna alle spese e distrazione ex 93 c.p.c. Evidenzia i motivi dell'opposizione: legittimazione del cessionario del credito;
non è stato provato il credito, la cessionaria opposta, che ne aveva l'onere, non l'ha provato;
ha depositato solo il saldaconto, senza produrre tutti gli estratti conto
L'avv. di parte opposta precisa le conclusioni riportandosi a tutti gli atti del giudizio, nonché verbali di causa, che devono intendersi integralmente trascritti e chiede che la causa venga posta in decisione, con vittoria di spese.
Il giudice
Si ritira in camera di consiglio.
Uscito dalla camera di consiglio, pronuncia sentenza dandone lettura, con relativa stesura a verbale:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ragusa
Sezione Civile
Il tribunale, nella persona del giudice monocratico dott. Antonio Pianoforte, ha pronunciato la seguente pagina 1 di 6 SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di r.g. 2495/2021 pendente tra:
nata a [...] il [...] (C.F. ), rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa per mandato alle liti in atti dall'avv. Giovanni Iachella presso il cui studio è elettivamente domiciliata;
OPPONENTE contro con sede legale in Milano, Via San Prospero n. 4 (P.Iva ), e per essa, nella CP_2 P.IVA_1 qualità di mandataria con sede legale in Lecce (LE), Via Lodi n. 38 Codice Fiscale e CP_1
Partita I.V.A. n. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa P.IVA_2 dall'Avv. Cristian Sgaramella, ed elettivamente domiciliata con lo stesso presso lo Studio PwC TLS
Avvocati e Commercialisti in Bari, Viale Papa Pio XII n. 60 come da procura alle liti;
OPPOSTA
Svolgimento del processo
Con atto di citazione, tempestivamente notificato a mezzo pec in data 01/07/2021, Parte_1
, proponeva opposizione avverso il d.i. n.708/2021 emesso dal tribunale di Ragusa (r.g.
[...]
1524/2021) in data 29/04/2021 e notificato il 04/06/2021, con il quale le veniva ingiunto il pagamento del complessivo importo di €.5.290,03 oltre accessori di legge.
Detto importo derivava dal saldo debitorio dovuto in seguito alla estinzione del conto corrente n.611504
(di cui la era cointestataria) aperto presso la Monte dei Paschi di Siena S.p.A., Filiale di Ragusa Parte_1
Agenzia n.
1. Detto credito era stato ceduto -con contratto di cessione in blocco dei crediti in sofferenza del 23.12.2019, e avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 16.1.2020 - dalla MPS alla società e successivamente da quest'ultima alla società - con avviso CP_3 CP_2 pubblicato sulla G.U.R.I. del 26 febbraio 2020 - che aveva conferito procura alla per la CP_1 gestione e il recupero dei crediti oggetto della cessione.
L'opponente impugnava il decreto ingiuntivo notificatogli sulla base delle seguenti motivazioni:
1. Carenza di legittimazione attiva di e della titolarità del credito;
CP_2
2. Disconoscimento della conformità all'originale, ex art.2719 cod.civ., della copia del contratto di conto corrente prodotto in giudizio;
3. Inesistenza del credito, e inidoneità della documentazione prodotta a dare prova dell'an e del quantum dello stesso;
4. improcedibilità del giudizio per mancato esperimento del tentativo di mediazione civile obbligatoria.
In conseguenza dei motivi dedotti l'opponente concludeva: pagina 2 di 6 “[V]OGLIA L'VO TR ADITO
a ) revocare e/o annullare per tutte le ragioni sopra spiegate il decreto ingiuntivo oggetto della presente opposizione , dichiarando che nulla dev e l'opponente all'opposta ;
b) con vittoria di spese e compensi legali da distrarsi in favore del procuratore che si dichiara antistatario;
c) con condanna dell'opposta al pagamento di una somma equitativamente determinata ai sensi dell'art.
96 u.c. c.p.c. per evidente lite temeraria”.
Si costituiva in giudizio la società opposta, a mezzo della sua mandataria CP_1
Contestava le eccezioni sollevate da parte opponente in quanto generiche e infondate. In particolare, evidenziava la totale genericità dei motivi di opposizione e in particolare dell'eccezione di disconoscimento della conformità all'originale del contratto di conto corrente, dichiarando prontezza di deposito del documento in originale. Parimenti ribadiva la legittimazione attiva di e l'inclusione CP_2 del credito oggetto di lite tra quelli ceduti richiamando a tal fine la formulazione degli avvisi di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e il rinvio ivi operato ai links di consultazione dell'elenco dei crediti oggetto di cessione. Con riguardo alla prova del credito e al suo ammontare, richiamava la produzione effettuata nella fase di cognizione sommaria, in particolare della certificazione ex art. 50 d.lgs n.385/93.
Insisteva nella concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo, e chiedeva la concessione di un termine per il tentativo di mediazione, ed infine di rigettarsi la proposta opposizione in quanto infondata in fatto e diritto, con salvezza delle spese e dei compensi difensivi.
Respinta la richiesta di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo, il g.i. assegnava un termine per l'espletamento del tentativo di mediazione, che si concludeva con esito negativo, e, successivamente, i termini per il deposito delle memorie istruttorie.
Completata la fase istruttoria la causa veniva rinviata all'odierna udienza per la discussione orale e decisione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., all'esito della quale, fatte precisazione le conclusioni e data la parola alle parti per la discussione, veniva pronunciata la presente sentenza.
Nel merito
L'opposizione è fondata e può trovare accoglimento per i motivi di seguito esposti.
Il presente giudizio, ancorché formalmente incardinato in primo grado a seguito dell'atto di citazione di parte opponente, origina, sostanzialmente, da una domanda di condanna formulata, già in fase monitoria, dal ricorrente: si tratta di un complesso e unitario giudizio, a contraddittorio e cognizione piena, rimesso all'iniziativa processuale della parte ingiunta, messa a conoscenza del decreto ingiuntivo con tempestiva e regolare notifica dello stesso (già da tempo, sul regime delle spese di lite, Cass. civ., sez. I, ord., 03-09-
2009, n. 19120: [l]a giurisprudenza della Corte afferma in modo costante il principio di diritto per cui pagina 3 di 6 il procedimento che si apre con la presentazione del ricorso per decreto d'ingiunzione e si chiude con la notifica del relativo decreto non costituisce un processo autonomo rispetto a quello aperto con
l'opposizione, ma dà luogo ad un unico giudizio, sicchè la pronuncia sulle spese, che deve accompagnare la sentenza con cui è definito, va fatta in base all'esito finale della lite (Cass. 1 febbraio 2007 n. 2217; 8 agosto 1997 n. 7354)”). Conseguentemente, è la società ricorrente attrice in senso sostanziale dell'unitario processo a cognizione piena instaurato con l'opposizione della parte ingiunta (con riferimento ai temi della mutatio ed emendatio libelli, cfr., recentemente, Cass. civ., sez. I, ord., 17-07-
2023, n. 20476; in generale, cfr. Cass. civ., sent., 18-09-2020, n. 19596: “l'opposizione prevista dall'art.
645 c.p., non è un'actio nullitatis o un'azione di impugnativa nei confronti dell'emessa ingiunzione, ma
è un ordinario giudizio sulla domanda del creditore che si svolge in prosecuzione del procedimento monitorio”, non quale “giudizio autonomo, ma come fase ulteriore (anche se eventuale) del procedimento iniziato con il ricorso per ottenere il decreto ingiuntivo); in passato, già, Cass. civ., sez. I, 27/06/2000,
n. 8718: “[a]l riguardo va richiamato però il principio, ormai consolidato, secondo cui, a seguito dell'opposizione, non si verifica alcuna inversione nella posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, mantenendo ciascuna la propria posizione naturale e cioé il creditore quella di attore ed il debitore quella di convenuto, posizione che esplica i suoi effetti non solo nell'ambito dell'onere della prova ma anche in ordine ai poteri ed alle preclusioni di ordine processuale rispettivamente previsti per ciascuna delle due parti (per tutte Cass. 2124/94)”).
La domanda di condanna è stata azionata allegando, quale causa petendi, il titolo di natura contrattuale
(contratto di conto corrente): si tratta di una domanda di adempimento del saldo debitorio conseguente al recesso effettuato dalla Monte dei Paschi di Siena SpA dal rapporto contrattuale con i correntisti inadempienti.
Il thema decidendum è, dunque, circoscritto, in via preliminare alla verifica delle questioni attinenti la legittimità della società cessionaria ad agire in giudizio per la tutela del credito azionato, secondariamente alla verifica della validità del titolo posto a fondamento della domanda, e quindi, alla esistenza, ammontare ed esigibilità del credito da esso scaturito, alla luce delle doglianze formulate dalla opponente
(convenuta in senso sostanziale).
Il thema probandum dipende, invece, dal contenuto delle allegazioni formulate da ciascuna parte, poiché inevitabilmente si restringe o si estende a seconda che vi siano fatti notori, come descritti dall'art. 115, co. 2, c.p.c., oppure fatti non specificamente contestati, ai sensi del primo comma dell'art. 115, i quali devono essere, comunque, posti “a fondamento della decisione”, salvi i casi previsti dalla legge.
Premessa la sequenza logico giuridica da seguirsi nell'ordine di trattazione delle questioni poste all'attenzione di questo giudice, si intende tuttavia richiamare per la decisione della presente controversia pagina 4 di 6 il c.d. principio della ragione più liquida, elaborato dalla giurisprudenza di legittimità : “…[ i]l principio della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., secondo cui la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza necessità di esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale
e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.”. (Cass. Civ., sez. lav., ord. n. 9309 del 20 maggio 2020).
Orbene, con riferimento al caso in esame, e facendo applicazione del richiamato principio decisorio, al fine di ottenere la invocata condanna al pagamento del saldo debitorio - quantificato nell'atto introduttivo della fase monitoria-, la società cessionaria aveva il preciso onere, conseguente alla puntuale contestazione articolata dalla opponente sin dall'atto introduttivo del giudizio di merito, di fornire prova dell'esistenza e della quantificazione del credito azionato.
Secondo la giurisprudenza della Cassazione, condivisa da questo giudice, la norma di cui all'art. 50 d.lgs.
385/1993 (c.d. t.u.b) ha esclusivo ambito di applicazione nel procedimento monitorio, mentre, in sede di opposizione al decreto ingiuntivo, trovano applicazione le consuete regole di ripartizione dell'onere della prova, con la conseguenza che l'opposta, pur assumendo formalmente la posizione di convenuta, riveste la qualità di attrice in senso sostanziale, sicché spetta a lei provare nel merito i fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio;
ne consegue che, nel caso in cui l'opposizione all'ingiunzione di pagamento del saldo passivo del conto corrente sia stata fondata su motivi non solo formali, quale la inutilizzabilità dell'estratto conto certificato, ma anche sostanziali, quali la contestazione nel giudizio a cognizione piena dell'importo a debito del c/c, spetta alla banca (in questo caso alla cessionaria) produrre il contratto su cui si fonda il rapporto e documentare l'andamento di quest'ultimo fornendo così la piena prova della propria pretesa (cfr. Cass. 14640/2018; nello stesso senso, fra tante, Cass. 29577/2020 e 31648/2019).
La (e per essa la ha provveduto a depositare in giudizio il documento contrattuale CP_2 CP_1
(prima in copia e successivamente in originale) del rapporto bancario, la certificazione del saldo dovuto,
e la corrispondenza con cui MPS ha comunicato la revoca dell'affidamento concesso sul c/c n. 611504
e il recesso dal rapporto, oltre agli estratti delle Gazzette Ufficiali citate.
Tuttavia a fronte della specifica contestazione formulata dalla opponente, con riguardo all'esistenza e alla quantificazione del credito ingiunto, costituiva preciso onere di parte opposta (la quale agiva nella medesima posizione processuale della creditrice originaria MPS, cedente originaria del credito) provvedere al deposito, nei termini dettati dal codice di rito, della serie completa degli estratti conto trimestrali comprovanti il complessivo andamento del rapporto di dare/avere tra le parti, dal quale esitava pagina 5 di 6 il saldo debitorio ingiunto, rappresentando tale circostanza fatto costitutivo del credito vantato in giudizio. La tuttavia provvedeva a tale deposito tardivamente, solo con la terza memoria ex CP_1 art.183, comma VI c.p.c., memoria destinata esclusivamente per le prove contrarie conseguenti alle allegazioni e richieste istruttorie esposte da parte avversaria nella precedente memoria n.2, determinando con tale condotta la tardività della produzione, che risulta pertanto inammissibile e non valutabile ai fini della prova del credito, che non può ritenersi provato.
Ogni altra questione attinente alla legittimazione e titolarità del credito resta assorbita.
Per le ragioni esposte l'opposizione risulta fondata, di conseguenza il decreto ingiuntivo n.708/2021 deve essere revocato.
Le spese del giudizio seguono la regola della soccombenza e sono poste a carico di e per essa CP_2
a carico di CP_1
Con riguardo alle invocate condanne per lite temeraria, formulate da entrambe le parti in causa nei confronti dell'altra, si ritiene che dallo svolgimento del procedimento giudiziale non siano emerse ragioni che ne giustifichino la pronunzia, e vanno pertanto rigettate per entrambe le parti.
Tenuto conto del valore della causa, visti i parametri di cui al d.m. 55/2014, ritenuto di applicare i valori medi in considerazione della concreta complessità della causa, si liquidano in favore della società opposta, in euro 2.540,00 per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, c.p.a. ed i.v.a., se dovuta.
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione assorbita e/o disattesa, così provvede:
• in accoglimento della domanda proposta da (C.F. ) Parte_1 C.F._1 contro e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 708/2021, trib. Ragusa, r.g. 1524/2021; CP_2
• condanna, altresì, ) a rimborsare a (C.F. CP_2 P.IVA_1 Parte_1
) le spese di lite, che si liquidano in euro 2.540,00 per compensi, oltre rimborso C.F._1 forfettario nella misura del 15%, c.p.a. ed i.v.a., se dovuta, da distrarsi, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., in favore dell'avv. Iachella Giovanni, dichiaratosi antistatario.
Sentenza resa ex art. 281-sexies c.p.c.
Così deciso in Ragusa, 10/06/2025.
Il giudice dott. Antonio Pianoforte
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