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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 30/10/2025, n. 1223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 1223 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Sezione Unica Civile
così composto: dott.ssa Roberta Nardone Presidente dott. Gianluca Gelso Giudice relatore dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 199 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2023 avente ad oggetto lo scioglimento del matrimonio civile, vertente
TRA nato a [...] il [...] e residente in [...], Parte_1
rappresentato e difeso dagli avv.ti Anna Maria Anselmi e Maria Grazia Cappelli, giusta procura speciale in atti;
- ricorrente
E nata a [...] il [...] e residente in [...], CP_1
rappresentata e difesa dall' avv. Stefania Zafrani, giusta procura speciale in atti;
- resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero. 2
CONCLUSIONI
All'udienza cartolare del 31.1.2025 i procuratori delle parti precisavano le conclusioni a mezzo di note depositate telematicamente, ed il Giudice rimetteva la causa in decisione al Collegio con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 18.01.2023, ritualmente e tempestivamente notificato con il decreto di fissazione udienza, deduceva: Parte_1
- di avere contratto matrimonio civile in Fiumicino (RM) il 28.07.2013 con registrato agli atti dello Stato civile del Comune all'anno 2013, atto n. CP_1
13, parte I, Vol. 2;
- che dalla loro unione nasceva in data 19.10.2013; Per_1
- che il Tribunale di Civitavecchia con sentenza n. 360 del 2021 pubblicata il
01.04.2021 omologava la separazione personale dei coniugi alle condizioni richieste dalle parti disponendo l'affidamento condiviso con collocamento presso la madre, Cont l'assegnazione della casa familiare alla dichiarando le parti economicamente autonome e ponendo a carico del padre un assegno di mantenimento per il figlio minorenne di euro 300,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie;
- di essersi trasferito presso i genitori in un immobile sito in Fiumicino (RM)
Via Ingrellini n. 66;
- che nelle more della separazione intratteneva una nuova relazione con la sig.ra , dalla cui unione nasceva in data 07.07.2020 il figlio;
Parte_2 Per_2
- di lavorare in qualità di operaio presso la Società di ingrosso carni
“ con sede in Roma, Via Palmiro Togliatti n. 1268, Controparte_2 percependo una retribuzione mensile di circa € 1.200,00;
- di essere gravato da numerose spese fisse e di riuscire a sostenersi soprattutto grazie all'ausilio economico dei familiari;
- che il figlio frequenta molto spesso il padre;
Per_1
- che il periodo di permanenza del figlio risulta essere di eguale durata presso ciascun genitore;
- che la sua situazione reddituale è notevolmente peggiorata;
- di non essere più in grado di corrispondere l'intera somma dovuta a titolo 3
di mantenimento del figlio considerate anche le spese necessarie per il Per_1 mantenimento dell'altro figlio, , nato dalla sua successiva relazione. Per_2
Ciò premesso, il ricorrente chiedeva al Tribunale di dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile in condizione di autosufficienza economica delle parti, disponendosi l'assegnazione della casa coniugale in suo favore, l'affidamento condiviso del figlio ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso il padre, oppure, in via subordinata, con collocamento alternato e mantenimento diretto del minore secondo i rispettivi tempi di permanenza presso ciascuno di essi,
o, in via ulteriormente subordinata, con collocamento prevalente presso la madre e obbligo a suo carico di contribuire al mantenimento del figlio nella misura di euro
200,00 al mese, oltre spese straordinarie al 50% secondo le specifiche contenute nel
Protocollo vigente presso il Tribunale di Civitavecchia, con vittoria delle spese del giudizio.
Con memoria difensiva del 20.03.23 si costituiva in giudizio la resistente che aderiva alla domanda di divorzio, contestava le deduzioni del ricorrente, ed in particolare la richiesta del medesimo di riduzione del mantenimento a carico del padre a beneficio del figlio, e chiedeva al tribunale disporsi l'assegnazione della casa coniugale in suo favore, l'affidamento di ad entrambi i genitori con Per_1 collocamento presso la madre, confermarsi il regime di frequentazione padre-figlio così come stabilito in sede di separazione omologata, e disporsi a carico del Pt_1
l'obbligo di corrispondere a titolo di mantenimento per il figlio la somma di euro
500,00 mensili, con aumento rispetto a quanto statuito nelle condizioni di separazione.
La resistente deduceva:
- che nelle condizioni concordate del 23.5.2021 depositate in sede di separazione il ricorrente aveva già dichiarato la nascita del figlio , nato a [...] Per_2 il 07.07.2020 e di percepire reddito netto mensile di euro 650,00;
- che il ricorrente aveva avuto una promozione come caporeparto per la società per la quale lavora e, attualmente, percepisce oltre al netto dichiarato in busta paga, un rilevante c.d. fuoribusta arrivando a percepire euro 2.000,00 netti mensili;
- che il lavorava dall'una di notte, recandosi ai mercati generali per Pt_1 reperire le carni, fino alle ore 14.00, quando, dopo le consegne, faceva rientro a casa e viveva presso l'abitazione della compagna, non sostenendo alcuna spesa per affitto 4
o altro;
- che il ricorrente aveva portato il figlio con la nuova famiglia a Disneyland
Paris e teneva il bambino esclusivamente due pomeriggi infrasettimanali e nei weekend alternati;
Cont
- che la veva perso il lavoro e percepiva la NASPI di euro 360,00 mensili e stava tentando di reperire un nuovo lavoro.
All'udienza presidenziale del 4.04.2023 comparivano le parti personalmente ed il Presidente f.f., esperito senza esito positivo il tentativo di conciliazione, confermava i provvedimenti provvisori della separazione come vigenti e rinviava per il prosieguo avanti al Giudice istruttore.
Le parti provvedevano al deposito delle rispettive memorie istruttorie e reiteravano le loro richieste.
All'udienza cartolare del 07.07.23 il Giudice, lette le note depositate, concedeva i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c., rinviando la causa all'udienza del 9 febbraio 2024 per l'ammissione dei mezzi istruttori.
I procuratori delle parti depositavano quindi memorie, articolando i relativi capitoli di prova ed insistendo nelle rispettive richieste ed eccezioni.
All'udienza cartolare del 11.03.2024 il Giudice delegato, lette le note con cui, tra l'altro, parte ricorrente chiedeva procedersi all'audizione del figlio Per_1 respingeva le ulteriori richieste avanzate dalle parti perché generiche ed irrilevanti, rinviando all'udienza del 22 maggio 2024 per audizione del figlio minore.
All'udienza del 22.05.2024 veniva svolta l'audizione del figlio minore ed il Giudice, preso atto, confermava i provvedimenti vigenti, rinviando per Per_1 la precisazione delle conclusioni all'udienza del 31 gennaio 2025 onerando i difensori al deposito di dichiarazione sostitutiva di atto notorio aggiornata, nonché dichiarazioni dei redditi ed estratti dei conti correnti degli ultimi tre anni.
All'udienza cartolare del 3.02.2025 i procuratori delle parti precisavano le conclusioni a mezzo di note depositate telematicamente, ed il Giudice rimetteva la causa in decisione al Collegio con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
I procuratori delle parti provvedevano quindi al deposito delle rispettive comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Motivi della decisione 5
Ritiene il Tribunale che ricorrano i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra le parti il 28.07.2013, giacché decorso è il termine previsto dalla legge dal momento in cui i coniugi comparvero dinanzi al
Presidente del Tribunale in sede di separazione personale (art. 3 n. 2 lett. B della legge n. 898/1970 e successive modifiche) e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Riguardo alle pronunce accessorie va osservato quanto segue.
Sull'affidamento e collocamento del minore
Parte ricorrente ha chiesto al Tribunale disporsi, in via principale,
l'affidamento congiunto del figlio con collocamento presso l'abitazione paterna, e in via subordinata ha chiesto il collocamento paritario ed in ulteriore subordine collocarsi il figlio presso la madre, garantendo il diritto di visita del padre nelle forme e nei limiti ivi stabiliti.
Parte resistente ha richiesto che il figlio fosse affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso l'abitazione materna e la conferma delle condizioni separative relative al regime di frequentazione padre- figlio.
Sul punto è stato sentito in udienza lo stesso figlio minore il quale ha Per_1 rappresentato in maniera chiara di trovarsi bene con questo tipo di organizzazione familiare e di condividere le modalità di frequentazione dei genitori, dichiarando di non volere modificare il regime di collocamento con i propri genitori. In particolare il figlio all'udienza del 22 maggio 2024 ha dichiarato: “Frequento la quinta elementare a
Fiumicino. Mi trovo bene a scuola. So che la scuola cambierà il prossimo anno ma non ricordo come si chiama la nuova scuola. A scuola vado in auto e mi accompagna mia madre o il fidanzato che si chiama come mio padre. Prima facevo basket ma adesso non faccio nessuno Pt_1 sport. Vivo con mia madre. Il lunedì, mercoledì e venerdì sto con mia madre, mentre il martedì e giovedì sto con mio padre e sabato e domenica sono alternati. Solo il sabato dormo da mio padre mentre non dormo da lui durante la settimana. Le case dei miei genitori sono vicine e impiego circa tre minuti con la macchina da una casa all'altra. Con questa organizzazione mi trovo bene e non mi pesa. Le mie cose sono da mia madre nella mia stanza. Da mia madre dormo in mezzo tra mia madre ed perchè non mi va di dormire da solo. Anche loro hanno una loro camera. Pt_1
Da mio padre ho una mia cameretta dove ci sono i giochi di mio cugino e di mio fratello e due 6
letti. Ho detto mio cugino ma in realtà non è parente. Mio fratello si chiama ed è figlio Per_2 di mio padre e della sua fidanzata che vive con lui. I miei genitori si sono lasciati che ero piccolo.
La fidanzata di mio padre si chiama e mio fratello ha tre anni. Quando parlo Pt_2 Per_2 di mio cugino mi riferisco all'altro figlio di con precedente compagno. Lui si chiama Pt_2
Per_ detto “ ed ha 9 anni. Da mio padre mi trovo bene anche se e Per_3 Per_3 Per_2 insieme fanno sempre casino. Con mi trovo così e così perché alla mia comunione non Pt_2 volevo mangiare al Mac Donald's ma lei ha accontentato Sono appassionato di moto. Per_3
Con mi trovo abbastanza bene e andiamo d'accordo. Mia madre ed mi Pt_1 Pt_1 hanno fatto anche il regalo per la comunione. Mi trovo bene e non voglio trasferirmi da mio padre.
Con loro ho parlato del fatto che dovevo venire in Tribunale e mi hanno solo detto che dovevo parlare con un Giudice.”
Dunque, il Tribunale ritiene che nulla osta alla conferma dell'affidamento congiunto del minore alle parti ed al mantenimento dell'attuale collocamento presso l'abitazione coniugale da assegnare alla madre, che costituisce oramai l'habitat domestico dove è cresciuto e che deve essere preservato Per_1 nell'interesse del figlio.
Anche la disciplina del diritto di visita paterno può essere confermata per come stabilita in sede separativa anche alla luce dell'audizione del minore.
Sulla quantificazione del mantenimento del minore a carico del padre
Il ricorrente ha chiesto al Tribunale la riduzione del mantenimento in favore del figlio, quantificato nella sentenza di separazione in 300,00 euro mensili, deducendo un peggioramento della condizione economica che non gli consente fare fronte al mantenimento disposto con i precedenti provvedimenti.
Il in particolare, ha dichiarato in udienza presidenziale di percepire Pt_1 in media euro 1.200 al mese e di avere diverse spese mensili in misura fissa, tra cui il canone mensile di mutuo che grava sull'abitazione coniugale pari ad euro 362,00, oltre al mantenimento come attualmente vigente quantificato in euro 300,00 mensili ed al pagamento del premio assicurativo di euro 210,00 al mese per un'assicurazione personale sulla vita. In conclusione, il ricorrente ha dedotto di non essere più nelle condizioni economiche di assicurare il mantenimento del figlio nella specifica misura così come stabilita in sede separativa, e di riuscire a sostenersi grazie soprattutto all'aiuto dei suoi familiari. 7
Dalla documentazione depositata a seguito di ordine di esibizione ex art. 210
c.p.c. risulta che il ricorrentre ha dichiarato redditi nell'anno 2023 di euro 4.040,41, per l'anno 2022 di euro 14.581,19 e per l'anno 2021 di euro 10.068,46.
La resistente ha dichiarato in udienza presidenziale di guadagnare in media euro 550,00 mensili ed abita nella casa familiare per la quale il ricorrente corrisponde le rate di mutuo.
Dalla documentazione depositata in corso di causa è emerso che, con atto Cont notorio, la a dichiarato di essere attualmente disoccupata e di non avere altre fonti di reddito, di avere percepito redditi lordi di euro 4.320,00 circa nel 2022 e di euro 16.132,98 per l'anno 2021, mentre dagli estratti conto depositati risulta la percezione del mantenimento da parte del e l'assegno unico per due figli Pt_1 di euro 447,00 mensili. Va infine rilevato che la resistente convive con il nuovo compagno che lavora e con cui ha avuto un figlio.
La resistente ha chiesto il rigetto dell'avversa domanda, deducendo che la situazione economica del ricorrente è a migliorata rispetto all'epoca della separazione, e che ciò legittimerebbe, di contro, la richiesta di una maggiore contribuzione paterna rispetto alle disposizioni emesse in sede di separazione e delle maggiori esigenze del figlio.
Alla luce della documentazione complessivamente acquisita, il Tribunale ritiene equo confermare l'assegno di mantenimento a carico del padre disposto a favore di con la sentenza di separazione, atteso che dagli atti di causa e Per_1 dalla documentazione depositata non emergono condizioni economiche sopravvenute peggiorative per il ricorrente – né tali circostanze sono state provate dalla parte - tali da potere giustificare una riduzione del contributo a carico del padre. Inoltre le esigenze del figlio sono aumentate in maggiore del tempo trascorso rispetto alla sentenza di separazione (cfr. Cassazione, ordinanza n. 13664/2022: “In tema di assegno di mantenimento del figlio, l'aumento delle esigenze economiche del minore è notoriamente legato alla sua crescita e non è necessaria una specifica dimostrazione circa l'esistenza di nuove e aumentate necessità”).
Di converso, il Tribunale reputa non sussistenti allo stato le condizioni per disporre un aumento del contributo di mantenimento paterno come chiesto dalla resistente, in considerazione delle spese fisse sostenute mensilmente dal Pt_1 tra le quali l'intero del mutuo gravante sull'abitazione familiare assegnato alla resistente. 8
L'esito della controversia e la natura della decisione giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 199/2023 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide: dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Fiumicino (RM) il
28.07.2013 tra nato a [...] il [...] e nata Parte_1 CP_1
a Roma il 27.02.1987, registrato agli atti dello Stato civile del Comune all'anno 2013, atto n. 13, parte I, Vol. 2; dispone che ciascuna delle parti provveda autonomamente al proprio mantenimento;
dispone l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i Persona_5 genitori con collocamento stabile e prevalente presso la residenza della madre;
le decisioni di maggior interesse per il minore ed inerenti all'educazione, l'istruzione, la salute, saranno assunte di come accordo da entrambi i genitori, tenuto conto delle capacità, delle aspirazioni, delle esigenze e dell'inclinazione naturale del figlio;
dispone che la casa coniugale sita in Fiumicino (RM) Via Oblach n. 115 venga assegnata alla madre in qualità di genitore collocatario del minore CP_1
Persona_5
dispone che il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio a fine settimana alternati dal sabato mattina alle ore 13.00 fino alla domenica sera alle 21.00, per due pomeriggi a settimana indicativamente il martedì e il giovedì, dall'uscita da scuola o dalle 13.00 nei periodi estivi fino alle 21.00, ad anni alterni dal 23 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio, ad anni alterni per le vacanze pasquali e per tre settimane divise in due periodi durante le vacanze estive, periodi da determinarsi di comune accordo con la madre e in difetto di accordo gli ultimi dieci giorni di luglio e di agosto;
dispone che corrisponda alla madre per il Parte_1 CP_1 mantenimento del figlio minore la somma mensile di euro 300,00, entro il giorno
5 di ogni mese, somma da rivalutarsi annualmente secondo indici ISTAT con decorrenza dalla pubblicazione della sentenza di separazione;
9
pone a carico di entrambi i genitori ed in eguale misura al 50%, le spese straordinarie del figlio secondo le specifiche contenute nel Persona_5
Protocollo vigente presso il Tribunale di Civitavecchia;
ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
dichiara la compensazione integrale delle spese del giudizio.
Così deciso, in Civitavecchia il 24 ottobre 2025
Il Presidente Il Giudice relatore
Dott.ssa Roberta Nardone Dott. Gianluca Gelso