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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 11/12/2025, n. 1076 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 1076 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Salerno
2^ Sezione Civile
R.G. 1163/2023
La Corte d'Appello di Salerno, 2^ Sezione Civile, composta nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Vito Colucci - Presidente;
Dott.ssa Maria Assunta Niccoli - Consigliere;
Dott.ssa Giulia Carleo - Consigliere Relatore;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 1163/2023 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi, avente ad oggetto la riforma della sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore n. 712/2023, pronunciata in data 5 Aprile 2023, nella causa in primo grado iscritta al ruolo nr. 3976/2014
R.G.;
TRA in persona del suo procuratore pro tempore, rappresentata e difesa, giusta Parte_1 procura in allegato al presente atto, dall'Avv. Rosa Bruno, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, in Pagani (SA), al Corso E. Padovano, numero civico 64;
-Appellante
CONTRO
e rappresentati e difesi, in virtù di procura allegata CP_1 CP_2 alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Gaetano Battipaglia, presso il cui studio in
Nocera Inferiore, alla Via Dentice, numero civico 78, sono elettivamente domiciliati;
-Appellato
********* avente ad oggetto: riforma della sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore nr. 712/2023, pronunciata in data 5 Aprile 2023, nella causa in primo grado iscritta al nr. 3976/2014 R.G.
(risoluzione per inadempimento rapporto negoziale ex art. 2932 cc).
1 SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI: le Parti hanno precisato le conclusioni come da atti, conclusioni che si intendono qui integralmente richiamate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in appello notificato per l'appellato presso il procuratore costituito in primo grado, ed iscritto a ruolo presso l'intestata Corte di Appello di Salerno, l'Appellante ha proposto appello avverso la sentenza nr. 712/2023 resa dal Tribunale di Nocera Inferiore, che ha definito la causa iscritta al n. 3976/2014 R.G., con la quale così è stato deciso: “Rigetta le domande attoree;
condanna la società a corrispondere a e a Parte_1 CP_1
MARIA la somma di €. 5.000,00 a titolo di compensi professionali oltre ad accessori di CP_2 legge, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario delle spese di lite”.
Per una compiuta esposizione dei fatti, occorre premettere quanto segue.
Con atto di citazione notificato in data 1° luglio 2014, la società ha Parte_1 convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Nocera Inferiore, e CP_1 [...]
, chiedendo che fosse accertata e dichiarata la risoluzione per inadempimento del CP_2 rapporto giuridico scaturente dalla sentenza n. 850/2006, resa dal Tribunale di Nocera
Inferiore, divenuta definitiva e irrevocabile in data 29 marzo 2013. In particolare, l'attrice ha dedotto che, nonostante il carattere vincolante della predetta pronuncia, che aveva disposto il trasferimento coattivo ex art. 2932 c.c., gli allora promissari acquirenti non avrebbero adempiuto agli obblighi contrattuali a loro carico, omettendo di procedere all'offerta reale del prezzo pattuito, da effettuarsi nei modi di legge. Tale condotta omissiva sarebbe stata, ad avviso della società attrice, idonea a integrare un grave e perdurante inadempimento, tale da giustificare, in via consequenziale, non solo la risoluzione del rapporto obbligatorio formatosi in forza della sentenza in oggetto, ma anche la condanna dei convenuti alla cancellazione delle trascrizioni eseguite sulla scorta della suddetta decisione, nonché al risarcimento dei danni subiti.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 12 novembre 2014, si sono ritualmente costituiti in giudizio i convenuti e , i quali CP_1 CP_2 hanno preliminarmente eccepito l'inammissibilità della domanda attorea, deducendo la violazione del principio del ne bis in idem, atteso che, a loro dire, la pretesa sarebbe già stata oggetto di accertamento in altra sede giudiziale. Hanno, altresì, sollevato eccezione di nullità dell'atto di citazione ai sensi dell'art. 164, comma 4, c.p.c., per asserita indeterminatezza pag. 2/18 dell'oggetto e dei fatti costitutivi della domanda. Nel merito, i convenuti hanno contestato integralmente la fondatezza delle domande proposte, sostenendo di aver agito nel rispetto delle statuizioni giudiziali e negando ogni profilo di inadempimento. Hanno, pertanto, concluso per il rigetto integrale delle domande proposte da parte attrice, formulando, altresì, istanza di condanna della medesima, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., per lite temeraria, ritenendo la pretesa infondata e pretestuosa.
Con sentenza nr. 712/2023, che ha definito la causa iscritta al n. 3976/2014 R.G., il Tribunale di Nocera Inferiore ha rigettato le domande attoree, condannando la società Parte_1
a corrispondere a e a MARIA la somma di €.
[...] CP_1 CP_2
5.000,00 a titolo di compensi professionali oltre ad accessori di legge, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario delle spese di lite.
Con la proposizione del gravame, l'odierno appellante censura suddetta sentenza, chiedendo a Questo Collegio quanto segue: “1) Dichiarare la risoluzione per inadempimento del rapporto obbligatorio scaturente dalla sentenza n. 850/2006 emessa dal Tribunale di Nocera Inferiore in data 7 luglio 2006 e depositata in data 13 luglio 2006, divenuta irrevocabile in data 29 marzo 2013, con ogni pronuncia consequenziale;
2) per l'effetto, condannare gli appellati alla cancellazione ed alla estinzione, a loro spese, della trascrizione della sentenza e delle iscrizioni pregiudizievoli sull'immobile oggetto del trasferimento di cui alla sentenza n. 850/2006 ex art. 2932 c.c.; 3) per l'effetto, ordinare al Dirigente dell'Agenzia del
Territorio di Salerno di procedere alla cancellazione della trascrizione della sentenza n. 850/2006 meglio indicata in premessa ed alla cancellazione delle iscrizioni pregiudizievoli sull'immobile descritto in premessa
e, precisamente, l'appartamento ubicato al 2° piano del fabbricato individuato nel primo a destra in posizione sud-est davanti al piano scala, unitamente al garage distinto con il n. 7, facente parte del fabbricato riportato in catasto al foglio 9, p.lla 196 sub 10 del comune di Nocera Inferiore, e di procedere alle relative trascrizioni in favore della società con esonero di ogni responsabilità al riguardo;
4) condannare gli appellati, Parte_1 in solido tra loro, al risarcimento dei danni subiti e subendi dalla società 5) Condannare, in Parte_1 ogni caso, gli appellati, in solido tra loro, al pagamento di spese, diritti ed onorario del doppio grado di giudizio.”
Le ragioni del gravame sono articolate come di seguito.
1. Sull'erroneità della pronuncia di rigetto della domanda di risoluzione per inadempimento - Con il primo motivo, la società appellante contesta Parte_1
l'impianto motivazionale della sentenza del Tribunale nella parte in cui ha escluso che i pag. 3/18 convenuti si fossero resi responsabili di un inadempimento grave e colpevole, tale da giustificare la risoluzione del contratto formatosi per effetto della sentenza n. 850/2006, resa ex art. 2932 c.c.. Secondo l'appellante, la motivazione del giudice di primo grado appare viziata da una errata lettura dei fatti processuali e da una sottovalutazione del comportamento tenuto dai convenuti, che – pur beneficiando degli effetti traslativi della sentenza passata in giudicato in data 29 marzo 2013 – non hanno mai adempiuto all'obbligazione principale gravante su di essi, vale a dire il versamento del residuo prezzo di compravendita. La società sostiene che, una volta intervenuto il giudicato, i convenuti fossero posti nella condizione giuridica e materiale di procedere spontaneamente all'adempimento del pagamento del saldo prezzo, o quantomeno di formulare una concreta offerta reale nei termini di legge: tale obbligo era inscindibilmente collegato all'effetto traslativo derivante dalla sentenza costitutiva, e il suo mancato adempimento avrebbe inciso in modo significativo sulla stabilità del sinallagma contrattuale. L'inerzia dei convenuti si sarebbe protratta per oltre sette anni, senza che essi abbiano manifestato disponibilità alcuna a dare seguito agli obblighi derivanti dal contratto. Questa condotta, per integra un inadempimento oggettivamente Pt_1 grave e soggettivamente colpevole, tale da determinare un pregiudizio rilevante per la parte venditrice, che si è vista privata della disponibilità dell'immobile senza ricevere in cambio la prestazione pattuita. L'appellante evidenzia, altresì, che il Tribunale avrebbe completamente ignorato le reiterate sollecitazioni e le iniziative assunte da parte attrice per definire bonariamente la questione, tutte rimaste prive di riscontro, evidenziando, così, un atteggiamento di ostruzionismo preordinato da parte dei convenuti, incompatibile con i principi di buona fede e lealtà nei rapporti obbligatori. In conclusione, la società Pt_1 ritiene che la mancata pronuncia di risoluzione contrattuale costituisca un vizio logico e giuridico della sentenza impugnata, meritevole di integrale riforma.
2. Sull'erronea interpretazione del contenuto della sentenza n. 850/2006 e delle obbligazioni da essa derivanti - Con il secondo motivo, la società appellante lamenta una distorta interpretazione dell'effetto giuridico derivante dalla sentenza costitutiva resa ex art. 2932 c.c., deducendo che il Tribunale abbia erroneamente ritenuto automatico e definitivo il trasferimento della proprietà in favore dei convenuti, senza subordinare tale effetto all'adempimento della prestazione pecuniaria da parte di questi ultimi.
A parere di l'effetto traslativo non può essere considerato pienamente Pt_1
pag. 4/18 perfezionato in assenza dell'esecuzione della controprestazione essenziale prevista in contratto, vale a dire il pagamento integrale del prezzo concordato. In altri termini, l'effetto costitutivo della sentenza ha natura sostanzialmente bilaterale, ed implica – dal lato dell'acquirente – la prestazione patrimoniale corrispondente. La mancata esecuzione del pagamento, da parte di e , avrebbe dunque impedito alla sentenza ex art. CP_1 CP_2
2932 c.c. di esplicare in modo efficace i suoi effetti tipici, venendo meno il presupposto funzionale del trasferimento. La proprietà dell'immobile sarebbe stata ottenuta dai convenuti in assenza del corrispettivo, realizzando un disequilibrio contrattuale sostanziale, incompatibile con i principi del diritto civile. L'appellante, inoltre, sottolinea come il comportamento inadempiente dei promissari acquirenti abbia vanificato ogni tentativo di addivenire alla stipula del rogito notarile, rendendo necessario il ricorso ad un nuovo procedimento giudiziale, al fine di ristabilire l'equilibrio negoziale ed ottenere tutela risarcitoria. nsiste nel sostenere che, in mancanza dell'esecuzione della controprestazione, Pt_1 la sentenza ex art. 2932 c.c. non può considerarsi produttiva di effetti definitivi, o quantomeno il giudice avrebbe dovuto prenderne atto ai fini della valutazione della gravità dell'inadempimento. Ne consegue che l'errata impostazione seguita dal primo giudice abbia compromesso la corretta applicazione della disciplina civilistica, con effetti distorsivi sull'intero assetto della decisione impugnata.
3. Sull'omessa valutazione di fatti decisivi per il giudizio - Con un terzo motivo di impugnazione, l'appellante lamenta che il Tribunale di Nocera Inferiore, Parte_1 nel decidere la controversia, non abbia tenuto conto di alcuni elementi fattuali documentati, che erano stati espressamente allegati e messi a disposizione del Giudice, e che, a giudizio della società attrice, risultavano decisivi per una corretta valutazione del comportamento delle parti, ed, in particolare, dell'inadempimento dei convenuti sig. e sig.ra . In CP_1 CP_2 particolare, la società appellante deduce che il Giudice di primo grado avrebbe completamente omesso di esaminare circostanze determinanti, come l'assenza di qualsiasi condotta attuativa da parte dei convenuti, successivamente al passaggio in giudicato della sentenza n. 850/2006 del Tribunale di Nocera Inferiore (resa ai sensi dell'art. 2932 c.c.), divenuta irrevocabile sin dal 29 marzo 2013. Invero, secondo quanto dedotto dalla società gli acquirenti non solo non hanno eseguito la prestazione dovuta, ma non Pt_1
pag. 5/18 hanno mai nemmeno intrapreso alcuna iniziativa concreta per adempiere all'obbligo di pagamento del saldo prezzo previsto dalla pronuncia giudiziale. L'appellante sottolinea, inoltre, che i convenuti non hanno mai formulato alcuna offerta reale del prezzo, come invece sarebbe stato necessario al fine di dare esecuzione al trasferimento coattivo disposto con la sentenza costitutiva, né hanno mai allegato o prodotto prova dell'intenzione concreta di adempiere. Tale omissione, secondo la tesi difensiva, non può che essere interpretata come un grave inadempimento, incompatibile con la permanenza del vincolo contrattuale, e tale da giustificare la risoluzione per inadempimento del rapporto obbligatorio derivante dalla pronuncia ex art. 2932 c.c.. A conferma di tale inerzia, la società ichiama, altresì, Pt_1 la diffida ad adempiere inviata agli odierni appellati, rimasta completamente priva di riscontro, a dimostrazione – secondo l'appellante – dell'assoluta mancanza di collaborazione da parte dei destinatari, che, lungi dal manifestare disponibilità alla definizione del rapporto, avrebbero mantenuto una posizione di totale silenzio ed inadempimento. Alla luce di tali elementi, tutti dedotti e documentati nel corso del giudizio, sostiene che il Pt_1
Tribunale avrebbe dovuto valutarli in modo puntuale e motivato, e non limitarsi a un generico riferimento al comportamento delle parti. La loro omessa considerazione da parte del Giudice di primo grado – secondo l'appellante – costituirebbe una violazione dell'art. 112
c.p.c., per omessa pronuncia su circostanze specificamente dedotte, nonché un vizio ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., per omesso esame di fatti decisivi, oggetto di discussione tra le parti. Tali elementi, infatti, sarebbero stati idonei, ove correttamente valutati, a determinare l'accoglimento della domanda principale formulata da con declaratoria di Pt_1 risoluzione per grave inadempimento del rapporto obbligatorio derivante dalla sentenza ex art. 2932 c.c., e con le conseguenze ulteriori richieste in sede di merito.
Con comparsa di costituzione e risposta, notificata a mezzo pec in data … alla controparte, si sono costituiti in giudizio gli appellati, istando affinché Questa
Corte “voglia preliminarmente dichiarare improcedibile l'appello proposto per le causali di cui sopra. Nel merito, affinché la Ecc.ma Corte di Appello voglia rigettare l'appello per i motivi suesposti e per l'effetto confermare la sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Nocera Inferiore n° 712 \2023 procedimento
n. 3976 \2014. Condannare i convenuti al pagamento delle spese del presente giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario. Con ogni più ampia riserva istruttoria che si renderà necessaria all'esito del giudizio”.
pag. 6/18 Di seguito, si riportano i motivi, le eccezioni e le difese proposte dagli appellati.
1. Improcedibilità dell'appello per tardività - Gli appellati eccepiscono che l'atto di appello risulta proposto oltre il termine previsto dall'art. 327 c.p.c. La sentenza di primo grado, n. 712/2023 del Tribunale di Nocera Inferiore, è stata pubblicata in data 5 aprile 2023, sicché il termine lungo per proporre impugnazione sarebbe spirato il 3 novembre 2023.
Secondo quanto dedotto in comparsa, la notifica dell'atto introduttivo di appello è avvenuta in data successiva a tale scadenza, con conseguente improcedibilità dell'impugnazione.
Inoltre, la parte appellata sostiene che, anche a voler ritenere tempestiva la proposizione dell'appello, quest'ultimo sarebbe comunque inammissibile per difetto di specificità, in quanto l'atto si limiterebbe a riproporre genericamente le allegazioni svolte nel primo grado di giudizio, senza individuare con chiarezza i capi della sentenza gravata oggetto di specifica censura, né indicare le ragioni per cui se ne richiede la riforma.
2. Violazione del principio del ne bis in idem - Gli appellati eccepiscono che la domanda proposta in primo grado da sarebbe inammissibile per violazione del Parte_1 principio del ne bis in idem, essendo già stata definita tra le medesime parti e con identico oggetto, in precedenti giudizi. In particolare, richiamano la sentenza n. 850/2006 del
Tribunale di Nocera Inferiore e la successiva sentenza n. 981/2012 della Corte d'Appello di
Salerno, che avrebbero già statuito in ordine all'obbligo di trasferimento dell'immobile oggetto di causa, in forza di sentenza ex art. 2932 c.c. Passata in giudicato la pronuncia, gli appellati affermano che l'odierna pretesa di risoluzione del rapporto contrattuale sarebbe inammissibile perché proposta nuovamente sulla base di motivi già dedotti e respinti nei precedenti giudizi.
3. Insussistenza dell'inadempimento lamentato da parte attrice - In via subordinata, nel merito, gli appellati contestano l'assunto di parte attrice circa il preteso inadempimento derivante dalla mancata offerta del saldo prezzo da parte loro, successivamente alla sentenza costitutiva. Espongono che le difformità edilizie riscontrate sull'immobile erano riconducibili a la quale, nonostante l'avvenuto rilascio Parte_1 delle sanatorie, non avrebbe mai preso contatti per la definizione del rogito. Gli appellati sottolineano di aver sempre manifestato disponibilità a definire bonariamente la controversia, sia nel primo giudizio, sia in occasione dell'udienza del 4 dicembre 2014, sia mediante corrispondenza stragiudiziale, che sarebbe tuttavia rimasta senza alcun riscontro della pag. 7/18 controparte. Rilevano che, anche nel presente giudizio di appello, avrebbe Parte_1 ribadito di non voler addivenire ad alcun accordo transattivo, pretendendo unicamente la risoluzione del contratto. Tale comportamento, secondo gli appellati, denoterebbe un atteggiamento ostruzionistico e privo di buona fede, incompatibile con la volontà di collaborare per la corretta esecuzione del rapporto obbligatorio. Quanto all'inadempimento lamentato, gli appellati osservano che, affinché possa dar luogo alla risoluzione del contratto,
è necessario che si tratti di un inadempimento grave e imputabile, idoneo ad alterare in misura apprezzabile l'equilibrio sinallagmatico. Richiamano giurisprudenza di legittimità in materia
(Cass. civ. n. 394/1986; n. 6553/1981; n. 1773/2001), secondo cui la tolleranza del creditore, la disponibilità a proseguire il rapporto e l'assenza di colpa del debitore possono escludere la configurabilità di un inadempimento grave. Nel caso di specie, essi ritengono di avere dimostrato la loro costante disponibilità, a fronte dell'inerzia e del rifiuto della controparte.
A loro avviso, l'appellante non avrebbe mai prodotto prova concreta dei pregiudizi economici lamentati, come mutui, interessi o ulteriori oneri patrimoniali, nonostante i numerosi gradi di giudizio susseguitisi nel tempo. Hanno concluso chiedendo: in via preliminare, dichiararsi l'improcedibilità dell'appello per tardività e genericità; nel merito, rigettarsi l'appello per infondatezza e, per l'effetto, confermare la sentenza di primo grado n.
712/2023, emessa dal Tribunale di Nocera Inferiore nel procedimento n. 3976/2014; condannare l'appellante al pagamento delle spese del presente grado, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
In conformità alle disposizioni di cui all'art. 127-ter c.p.c., con provvedimento del Consigliere
Istruttore dell'8.02.2024, la trattazione orale dell'udienza pubblica è stata sostituita dal deposito, entro il 07.03.2024, di note scritte da parte dei difensori delle parti costituite. Con provvedimento del 14.03.2024, il Consigliere Istruttore, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato l'udienza per la rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i termini perentori di cui all'art. 352, comma 1 nn. 1) c.p.c. 2) e 3). In conformità alle disposizioni di cui all'art. 127-ter c.p.c., con provvedimento del Consigliere Istruttore del
06.02.2025, la trattazione orale dell'udienza pubblica è stata sostituita dal deposito, entro il
06.03.2025, di note scritte da parte dei difensori delle parti costituite. Con provvedimento del 27.03.2025, il Consigliere Istruttore, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato l'udienza del 27.11.2025 per la rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i pag. 8/18 termini perentori di cui all'art. 352, comma 1 nn. 1) c.p.c. 2) e 3). In conformità alle disposizioni di cui all'art. 127-ter c.p.c., con provvedimento del Consigliere Istruttore del
04.11.2025, la trattazione orale dell'udienza pubblica è stata sostituita dal deposito, entro il
27.11.2025, di note scritte da parte dei difensori delle parti costituite. Depositate le note scritte in sostituzione di udienza, con provvedimento del giudice istruttore, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con i motivi di gravame, l'Appellante in via principale censura la sentenza del Tribunale di
Nocera Inferiore n. 712/2023, pronunciata in data 5 Aprile 2023, nella causa in primo grado iscritta al ruolo nr. 3976/2014 R.G., con la quale il giudice di prime cure ha rigettato le domande proposte dagli attori e ha condannato la società a corrispondere a Parte_1
e a la somma di euro 5.000,00 a titolo di compensi CP_1 CP_2 professionali, oltre agli accessori di legge. Ha altresì disposto che tale importo fosse distratto in favore del difensore, il quale si era dichiarato antistatario delle spese di lite.
L' impugnazione proposta risulta meritevole di accoglimento, per le ragioni che seguono.
I - In via preliminare devono esser esaminate le eccezioni di inammissibilità formulate dall'appellata.
1. Eccezione di inammissibilità dell'appello per tardività - Va disattesa l'eccezione preliminare di inammissibilità dell'appello per asserita tardività, formulata dalla parte appellata. La sentenza impugnata risulta pubblicata in data 5 aprile 2023 e non è stata oggetto di notificazione a cura della parte interessata, con conseguente applicabilità del termine lungo di impugnazione, previsto dall'art. 327, comma 1, c.p.c., pari a sei mesi dalla pubblicazione, salvo sospensione nel periodo feriale. Nel caso di specie, il termine semestrale, decorrente dal 5 aprile 2023, scadeva il 5 ottobre 2023. Tuttavia, essendo intercorso il periodo di sospensione feriale previsto dalla L. n. 742/1969, compreso tra il 1° e il 31 agosto, lo stesso risulta prorogato di 31 giorni. Pertanto, il termine lungo per proporre appello è scaduto in data 6 novembre 2023, data in cui l'atto di appello risulta ritualmente notificato. Il computo
è conforme ai principi costantemente affermati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di termini processuali, secondo cui, in caso di mancata notificazione della sentenza, il termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c. è soggetto alla sospensione feriale e deve essere computato pag. 9/18 sommando i giorni di sospensione al termine semestrale ordinario decorrente dalla pubblicazione del provvedimento.
Non essendo, quindi, decorso il termine utile per l'impugnazione, l'atto di appello deve ritenersi tempestivo, con conseguente rigetto dell'eccezione preliminare di decadenza sollevata dall'appellata.
2. Eccezione di genericità dell'atto di appello - Parimenti infondata si appalesa l'eccezione di genericità dell'impugnazione. L'atto di appello espone in modo articolato e dettagliato tre distinti motivi, ciascuno corredato di richiami normativi, giurisprudenziali e riferimenti ai fatti rilevanti. L'appellante ha specificamente indicato le censure rivolte alla sentenza di primo grado, contestando sia la ricostruzione in fatto, che le valutazioni giuridiche operate dal giudice di primo grado. Ai sensi dell'art. 342 c.p.c., come modificato dalla riforma del 2012 e confermato dalla giurisprudenza di legittimità, è sufficiente che l'appello consenta di individuare con chiarezza le parti della decisione contestate e le ragioni della censura: onere che nella specie risulta assolto, con conseguente rigetto dell'eccezione preliminare.
3. Eccezione di inammissibilità dell'azione per violazione del principio del ne bis in idem - Va disattesa anche l'eccezione di inammissibilità dell'azione per violazione del principio del ne bis in idem, dedotta in ragione del precedente giudizio definito con sentenza n. 850/2006 e confermato dalla Corte d'Appello con sentenza n. 981/2012. La giurisprudenza della Corte di Cassazione è pacifica nel ritenere che la sentenza ex art. 2932
c.c. produca gli effetti del contratto non concluso, dando luogo a un rapporto obbligatorio nuovo, avente natura negoziale e sinallagmatica, come tale suscettibile di risoluzione per inadempimento ai sensi degli artt. 1453 ss. c.c., laddove l'acquirente non adempia alle obbligazioni derivanti dalla sentenza costitutiva. Ne deriva che l'azione di risoluzione proposta da con l'atto introduttivo del presente giudizio non ha ad oggetto i Pt_1 medesimi diritti già oggetto del primo giudizio, bensì il rapporto giuridico sorto dopo il passaggio in giudicato della sentenza ex art. 2932 c.c., in relazione all'inadempimento sopravvenuto degli acquirenti. L'eccezione, dunque, è priva di pregio, in quanto si fonda su un travisamento della natura giuridica del rapporto obbligatorio oggetto della presente causa, e va rigettata.
II - Nel merito
pag. 10/18
1. Sull'erroneità della pronuncia di rigetto della domanda di risoluzione per inadempimento - Va osservato che le dichiarazioni di disponibilità al pagamento del residuo prezzo, rese in atti o in udienza dai convenuti, non integrano gli estremi dell'offerta reale prevista dal codice civile e dalle relative disposizioni attuative. Come noto, nelle obbligazioni pecuniarie l'adempimento può ritenersi liberatorio solo se effettuato con le modalità previste dalla legge in presenza di rifiuto del creditore, ovvero tramite offerta reale e successivo deposito della somma dovuta. In particolare, l'offerta reale costituisce un atto formale e solenne, che deve essere preceduto da autorizzazione del Presidente del Tribunale, seguito da notificazione tramite ufficiale giudiziario, e – in caso di rifiuto del creditore – completato con il deposito della somma presso la Cassa Depositi e Prestiti, eventualmente accompagnato da ricorso per la sua validazione giudiziale. Nel caso di specie, difettano tutti i presupposti formali e procedurali sopra indicati. La sola allegazione di una comunicazione PEC (peraltro neppure prodotta in giudizio) e la manifestazione generica della volontà di adempiere rese in sede processuale, non possono essere considerate valide ai fini della costituzione in mora del creditore, né possono assumere efficacia liberatoria. Né può ritenersi che tali atti possano valere come offerta non formale ai sensi dell'art. 1220 c.c., trattandosi di prestazione pecuniaria e non infungibile. In simili ipotesi, la giurisprudenza è costante nel ritenere che, in mancanza di formale offerta reale o almeno di prova del deposito della somma dovuta, il debitore non possa dirsi liberato. Consegue che, allo stato degli atti, nessuna effettiva offerta, ai sensi della legge, risulta essere stata effettuata dai convenuti, né prima, né durante il giudizio. Conclusivamente, alla luce di quanto esposto, non può attribuirsi alcun effetto impeditivo della risoluzione contrattuale alle manifestazioni di volontà espresse dai convenuti, atteso che le stesse non integrano gli estremi di un'offerta reale ritualmente e validamente formulata. Né, d'altra parte, risulta allegato o provato alcun concreto comportamento idoneo a soddisfare l'obbligazione pecuniaria nei modi stabiliti dalla legge.
In difetto di offerta formalmente valida e di prova di un effettivo adempimento, permane l'inadempimento degli obblighi derivanti dalla sentenza ex art. 2932 c.c., che, per il tempo decorso e per la mancata collaborazione dimostrata dai convenuti, può ritenersi grave e non scusabile, tale da giustificare la risoluzione del vincolo obbligatorio sorto in forza della pronuncia passata in giudicato. Conclusivamente, la sentenza impugnata non ha correttamente applicato i principi normativi e giurisprudenziali in tema di adempimento e pag. 11/18 offerta reale nelle obbligazioni pecuniarie. Il Tribunale ha, infatti, attribuito efficacia giuridica ad atti del tutto inidonei a costituire un'offerta di pagamento valida ai sensi della legge, quali una generica dichiarazione in udienza ed una comunicazione PEC non ritualmente prodotta, ritenendo erroneamente che tali condotte escludessero l'inadempimento dei convenuti. Ne consegue che il giudice di primo grado ha del tutto omesso di verificare la ritualità e l'efficacia giuridica dell'offerta, fondando il rigetto della domanda attorea su presupposti non conformi al quadro normativo di riferimento. Tale vizio valutativo si traduce in un'erronea esclusione dell'inadempimento della parte convenuta, in contrasto con il principio per cui, nei contratti a prestazioni corrispettive, la mancata esecuzione dell'obbligazione essenziale (nella specie, il pagamento del residuo prezzo), ove non formalmente offerta, deve ritenersi integrativa di un inadempimento rilevante ex artt. 1453 e 1455 c.c..
Pertanto, il motivo risulta fondato, e la sentenza di primo grado merita riforma sul punto, con accoglimento della domanda di risoluzione per grave inadempimento proposta dall'appellante.
2. Sull'erronea interpretazione del contenuto della sentenza n. 850/2006 e delle obbligazioni da essa derivanti– Con il secondo motivo di gravame, l'appellante ha censurato la sentenza impugnata per avere rigettato la domanda di Parte_1 risoluzione del contratto derivato dalla sentenza ex art. 2932 c.c., nonostante la persistente e ingiustificata inerzia degli acquirenti nel dare esecuzione all'obbligazione di pagamento del saldo prezzo. In particolare, l'appellante ha evidenziato come, a seguito del passaggio in giudicato della sentenza n. 850/2006 del Tribunale di Nocera Inferiore – avvenuto in data
29.03.2013 – gli odierni appellati non abbiano compiuto alcun atto idoneo a manifestare una concreta volontà di adempiere, né abbiano mai promosso una valida offerta reale, secondo le forme ritualmente previste.
La censura coglie nel segno.
La sentenza di primo grado ha ritenuto insussistente l'inadempimento sulla base di tre elementi: la dichiarazione in udienza del 4.12.2014, con cui i convenuti avrebbero offerto verbalmente il pagamento del prezzo;
una lettera datata 09.04.2014, di cui non è stata provata la spedizione;
una PEC del 23.06.2021, non prodotta in giudizio ma ritenuta pacificamente ricevuta. Tuttavia, come illustrato in sede di trattazione del primo motivo, nessuno di tali atti integra, nemmeno astrattamente, gli estremi di un'offerta reale, mancando sia il deposito della pag. 12/18 somma dovuta presso un istituto abilitato, sia l'intervento di un ufficiale giudiziario, sia l'istanza di convalida prevista dalla normativa di attuazione. Inoltre, i suddetti atti risultano non solo privi di forma, ma anche privi di tempestività: la prima manifestazione di volontà utile risalirebbe infatti ad oltre un anno dal passaggio in giudicato della sentenza costitutiva, con un ritardo non giustificato. Sul punto, è necessario richiamare l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, secondo cui nel contratto traslativo derivante da sentenza ex art. 2932 c.c., la parte acquirente è obbligata al pagamento del prezzo entro un termine ragionevole decorrente dal passaggio in giudicato della pronuncia, e l'inerzia protratta, anche in assenza di un termine perentorio, costituisce inadempimento, quando priva la controparte dell'utilità del sinallagma. Inoltre, la sentenza impugnata non ha valutato la gravità dell'inadempimento con riferimento al tempo trascorso, all'entità del credito residuo, e al comportamento complessivo degli obbligati, come richiesto dall'art. 1455 c.c. e dalla giurisprudenza. L'affermazione degli appellati secondo cui vi sarebbe stata "disponibilità al pagamento" risulta apodittica e priva di riscontro giuridico, non potendo supplire all'onere probatorio incombente sulla parte debitrice. Infine, va rilevato che la disponibilità manifestata in sede giudiziale dagli acquirenti, odierni appellati, non è stata seguita da alcuna iniziativa concreta volta all'esecuzione dell'obbligo pecuniario, né risulta allegata o documentata alcuna causa idonea a giustificare tale persistente ritardo. In definitiva, il
Tribunale ha erroneamente ritenuto che il comportamento degli acquirenti fosse conforme a buona fede e non integrasse un inadempimento rilevante, omettendo del tutto l'applicazione dei principi sulla risoluzione del contratto a prestazioni corrispettive e sulla tutela dell'equilibrio sinallagmatico.
Pertanto, anche il secondo motivo di appello è fondato, ed impone la riforma della sentenza nella parte in cui ha escluso la sussistenza di un inadempimento grave e non giustificato, suscettibile di determinare la risoluzione del vincolo obbligatorio ex art. 1453
c.c..
3. Sull'omessa valutazione di fatti decisivi per il giudizio - Con il terzo motivo di gravame, l'appellante ha denunciato l'erroneità della sentenza impugnata Parte_1 per avere il Tribunale omesso la considerazione di plurimi fatti documentati e potenzialmente decisivi, che avrebbero imposto un diverso esito del giudizio. In particolare, a Pt_1 censurato la motivazione della sentenza per avere trascurato di valutare: la totale inerzia degli pag. 13/18 acquirenti, i quali, a partire dal passaggio in giudicato della sentenza n. 850/2006, non hanno dato alcun avvio concreto all'adempimento dell'obbligo di pagamento del saldo prezzo;
l'assenza di qualsiasi offerta reale formalmente proposta e assistita dai requisiti di legge;
la mancata risposta alla diffida ad adempiere notificata da rima dell'introduzione Pt_1 del giudizio, rimasta priva di riscontro scritto da parte dei destinatari. Tali circostanze, ampiamente documentate nel fascicolo di primo grado, sono state ignorate dal primo giudice, che ha, invece, fondato il rigetto della domanda sulla base di presunte manifestazioni verbali di disponibilità all'adempimento, prive sia di formalità, che di effettività, e, comunque, successive all'instaurazione del giudizio. La violazione dell'art. 112 c.p.c. si rinviene nell'omessa pronuncia su questi specifici profili dell'inadempimento, che erano stati puntualmente dedotti in citazione e ribaditi in comparsa conclusionale. Nel caso di specie, la mancata valutazione del comportamento inerte dei convenuti distorce l'accertamento sulla dinamica dei rapporti obbligatori sorti in virtù della sentenza ex art. 2932 c.c., ed incide direttamente sulla decisione in ordine alla risoluzione, al risarcimento, e alle domande conseguenti. In definitiva, la sentenza risulta viziata per aver ignorato fatti processualmente emersi, idonei a modificare l'assetto decisionale della causa, e il motivo si palesa fondato sotto il duplice profilo della violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e dell'omesso esame di elementi istruttori decisivi. Anche il terzo motivo di appello, quindi,
è fondato.
III – Ulteriori domande di parte appellante non accompagnate da specifici motivi di impugnazione
i.Va ritenuta pienamente ammissibile la richiesta formulata da parte appellante volta a ottenere l'ordine di cancellazione delle trascrizioni eseguite in forza della sentenza n. 850/2006 del
Tribunale di Nocera Inferiore, quale effetto consequenziale e conformativo dell'accoglimento del gravame. In particolare, il potere del giudice ordinario di disporre la cancellazione di trascrizioni pregiudizievoli è espressione della giurisdizione civile, e non interferisce in alcun modo con l'esercizio di funzioni riservate alla pubblica amministrazione.
L'attività di annotazione, trascrizione o cancellazione nei registri immobiliari è infatti di natura meramente esecutiva e tecnica, vincolata al contenuto del titolo giudiziale, e non implica alcun esercizio di discrezionalità amministrativa. Sul punto è consolidato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui il giudice civile può ordinare,
pag. 14/18 con efficacia esecutiva diretta, la cancellazione di trascrizioni pregiudizievoli effettuate nei registri immobiliari, in quanto l'attività di trascrizione ha natura meramente formale e non è espressione di potestà amministrativa. Nel caso di specie, la trascrizione della sentenza n.
850/2006, poi superata dagli effetti della presente pronuncia, ha perso efficacia sostanziale in quanto fondata su un vincolo obbligatorio oggetto di risoluzione. Ne deriva la necessità di rimuovere l'effetto pubblicitario ormai privo di validità sostanziale. Pertanto, il provvedimento di cancellazione risulta pienamente compatibile con l'ambito della giurisdizione ordinaria, trattandosi di effetto meramente consequenziale della presente decisione, e deve essere eseguito dall'Ufficio del Servizio di Pubblicità Immobiliare competente, quale attività vincolata e non autoritativa. La domanda appare, pertanto, meritevole di accoglimento, in quanto si pone come naturale sviluppo della domanda principale e delle ragioni addotte a suo sostegno.
ii.L'appellante ha, altresì, reiterato, anche in sede di gravame, la domanda di condanna degli appellati al risarcimento dei danni, patrimoniali e non, asseritamente subiti e subendi in conseguenza dell'inadempimento delle obbligazioni derivanti dalla sentenza n. 850/2006 del
Tribunale di Nocera Inferiore, divenuta definitiva in data 29.03.2013. Tale richiesta, peraltro già proposta in primo grado, è stata rigettata dal Tribunale, che ha correttamente rilevato come essa risultasse priva di supporto probatorio e priva di adeguate allegazioni fattuali, così da non consentire in alcun modo né l'accertamento dell'an debeatur, né la liquidazione del quantum. A fronte di tale rigetto, l'appellante non ha integrato in appello il corredo probatorio o argomentativo a sostegno della domanda. In particolare, nell'atto di appello: non ha fornito una descrizione specifica dei danni asseritamente patiti (ad esempio, costi ulteriori, mancato reddito, spese finanziarie sopportate); non ha allegato né documentazione giustificativa, né richiesto consulenze tecniche o prove orali dirette a dimostrare le conseguenze economiche dell'inadempimento; non ha indicato alcun criterio tecnico, economico o legale che possa giustificare una liquidazione equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., né ha argomentato in ordine alla causalità giuridica ex art. 1223 c.c.. Per consolidato orientamento giurisprudenziale, la domanda di risarcimento del danno ex art. 1453 c.c., quale conseguenza della risoluzione del contratto per inadempimento, presuppone la prova del danno effettivamente subito, da intendersi quale perdita patrimoniale immediata e diretta (danno emergente o lucro cessante).
Essa non è automatica e deve essere supportata da specifiche allegazioni e prove, incombenti pag. 15/18 sulla parte che la propone. Nel caso di specie, la parte attrice-appellante si è limitata a richiedere in via generica il ristoro dei “danni subiti e subendi”, senza dedurre alcun fatto concreto in grado di integrare i presupposti della responsabilità contrattuale, né indicare quale pregiudizio economico sia effettivamente derivato dal comportamento degli appellati. In assenza di tali elementi, la domanda risarcitoria va rigettata.
IV – Eccezioni difensive di parte appellata
Nel merito, le eccezioni difensive sollevate da parte appellata – ivi incluse le deduzioni circa l'asserita inesistenza di un grave inadempimento, la pretesa condotta ostruzionistica della società attrice, nonché le considerazioni circa l'offerta tardiva o pretesa collaborazione degli acquirenti – risultano in ogni caso superate dalla fondatezza dei motivi di gravame e, conseguentemente, assorbite dall'accoglimento dell'appello. Infatti, l'accertata erroneità della decisione di primo grado, che ha escluso l'inadempimento degli acquirenti nonostante il mancato tempestivo adempimento dell'obbligazione di pagamento, rende irrilevanti le giustificazioni soggettive e le deduzioni di parte appellata volte a escludere la gravità del comportamento inadempiente. Una volta ricostruiti, nei termini sopra esposti, i presupposti di fatto e di diritto dell'inadempimento – ed accertato che lo stesso è imputabile in via esclusiva agli acquirenti, per mancata esecuzione dell'obbligazione principale derivante dalla sentenza ex art. 2932 c.c. – vengono a cadere tutte le difese svolte in senso contrario. In particolare, le deduzioni circa l'asserita tolleranza, disponibilità o volontà conciliativa degli appellati, non accompagnate da atti formali idonei a costituire adempimento o tempestiva offerta reale ai sensi degli artt. 1208 ss. c.c., non valgono a escludere la responsabilità per l'inadempimento né a incidere sulla valutazione della sua gravità, ai sensi dell'art. 1455 c.c..
Alla luce di ciò, tutte le ulteriori eccezioni formulate da parte appellata risultano prive di autonomia decisiva e vanno, dunque, dichiarate assorbite, in quanto incompatibili con l'accoglimento dei motivi di appello proposti da che conducono alla Parte_1 riforma della sentenza impugnata ed all'accoglimento della domanda di risoluzione per inadempimento contrattuale. In conclusione, l'appello va accolto
In ordine alla liquidazione delle spese del giudizio, occorre osservare che l'appello proposto dalla società è stato accolto in relazione alla domanda principale di Parte_1 risoluzione del vincolo obbligatorio derivante dalla sentenza ex art. 2932 c.c., nonché alla domanda accessoria di cancellazione delle trascrizioni. Per effetto di tale accoglimento, è stata pag. 16/18 integralmente riformata la sentenza di primo grado nei suoi capi decisori essenziali. È pur vero che è stata rigettata la domanda risarcitoria formulata in via subordinata dall'appellante; tuttavia, tale rigetto ha carattere meramente accessorio e non incide sull'esito sostanziale della lite, avendo la parte vittoriosamente conseguito l'accoglimento del petitum principale. In giurisprudenza è costante l'orientamento secondo cui in presenza di accoglimento dell'appello con riforma della sentenza di primo grado in ordine alla domanda principale, non ricorre ipotesi di soccombenza reciproca, anche se l'appellante risulti soccombente su domande accessorie o subordinate. Nel caso di specie, non sussistono gravi ed eccezionali ragioni, né può ritenersi integrata una effettiva soccombenza reciproca, tali da giustificare una compensazione, anche parziale, delle spese di lite, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c..
Pertanto, la regolamentazione delle spese segue il criterio della soccombenza integrale, con conseguente condanna degli appellati al rimborso delle spese processuali sostenute dalla parte appellante, sia per il giudizio di primo grado che per quello di appello. Ai fini della liquidazione delle spese legali in favore dell'appellante vittorioso, si applicano, per entrambi i gradi del giudizio, i parametri medi previsti dal D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M.
n. 147/2022. Alla luce dell'accoglimento dell'appello e della conseguente riforma della sentenza impugnata, le spese del doppio grado di giudizio devono essere integralmente poste a carico della parte soccombente, ex art. 91 c.p.c., con liquidazione come da dispositivo.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Salerno, 2^ Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Nocera Parte_1
Inferiore n. 712/2023, pronunciata in data 5 Aprile 2023, ogni diversa domanda o eccezione reietta ed assorbita: accoglie l'appello, e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara la risoluzione per inadempimento del rapporto obbligatorio sorto in forza della sentenza n. 850/2006 del
Tribunale di Nocera Inferiore, passata in giudicato in data 29 marzo 2013, disponendo la cancellazione, a spese degli appellati, delle trascrizioni eseguite in forza della sentenza n.
850/2006 del Tribunale di Nocera Inferiore, presso i competenti Registri Immobiliari ed ordinando al Dirigente dell'Agenzia del Territorio – Servizi di Pubblicità Immobiliare territorialmente competente di provvedervi, nonché di procedere alle consequenziali pag. 17/18 trascrizioni in favore della società con esonero di ogni responsabilità al riguardo, Parte_1 confermata per il resto la sentenza impugnata;
Condanna e , in solido tra loro, al pagamento delle spese CP_1 CP_2 di lite in favore di che liquida: – quanto al primo grado, in complessivi € Parte_1
6.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e contributo previdenziale forense (CPA), come per legge;
– quanto al grado di appello, in complessivi € 7.200,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%,
IVA e contributo previdenziale forense (CPA), come per legge;
Pone a carico degli appellati il rimborso, in favore dell'appellante, del contributo unificato anticipato per il primo e per il secondo grado del giudizio, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, del D.P.R. n. 115/2002;
Attesta che la presente sentenza è stata redatta nel rispetto dei criteri di chiarezza, sinteticità ed essenzialità previsti dal Decreto Ministeriale 7 agosto 2023, n. 110, adottato ai sensi dell'art. 46 delle disposizioni di attuazione del Codice di procedura civile.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte Appello di Salerno, 2^ Sezione Civile.
Salerno, lì 9 / 12 /2025
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Dott.ssa Giulia Carleo Dott. Vito Colucci
pag. 18/18
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Salerno
2^ Sezione Civile
R.G. 1163/2023
La Corte d'Appello di Salerno, 2^ Sezione Civile, composta nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Vito Colucci - Presidente;
Dott.ssa Maria Assunta Niccoli - Consigliere;
Dott.ssa Giulia Carleo - Consigliere Relatore;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 1163/2023 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi, avente ad oggetto la riforma della sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore n. 712/2023, pronunciata in data 5 Aprile 2023, nella causa in primo grado iscritta al ruolo nr. 3976/2014
R.G.;
TRA in persona del suo procuratore pro tempore, rappresentata e difesa, giusta Parte_1 procura in allegato al presente atto, dall'Avv. Rosa Bruno, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, in Pagani (SA), al Corso E. Padovano, numero civico 64;
-Appellante
CONTRO
e rappresentati e difesi, in virtù di procura allegata CP_1 CP_2 alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Gaetano Battipaglia, presso il cui studio in
Nocera Inferiore, alla Via Dentice, numero civico 78, sono elettivamente domiciliati;
-Appellato
********* avente ad oggetto: riforma della sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore nr. 712/2023, pronunciata in data 5 Aprile 2023, nella causa in primo grado iscritta al nr. 3976/2014 R.G.
(risoluzione per inadempimento rapporto negoziale ex art. 2932 cc).
1 SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI: le Parti hanno precisato le conclusioni come da atti, conclusioni che si intendono qui integralmente richiamate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in appello notificato per l'appellato presso il procuratore costituito in primo grado, ed iscritto a ruolo presso l'intestata Corte di Appello di Salerno, l'Appellante ha proposto appello avverso la sentenza nr. 712/2023 resa dal Tribunale di Nocera Inferiore, che ha definito la causa iscritta al n. 3976/2014 R.G., con la quale così è stato deciso: “Rigetta le domande attoree;
condanna la società a corrispondere a e a Parte_1 CP_1
MARIA la somma di €. 5.000,00 a titolo di compensi professionali oltre ad accessori di CP_2 legge, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario delle spese di lite”.
Per una compiuta esposizione dei fatti, occorre premettere quanto segue.
Con atto di citazione notificato in data 1° luglio 2014, la società ha Parte_1 convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Nocera Inferiore, e CP_1 [...]
, chiedendo che fosse accertata e dichiarata la risoluzione per inadempimento del CP_2 rapporto giuridico scaturente dalla sentenza n. 850/2006, resa dal Tribunale di Nocera
Inferiore, divenuta definitiva e irrevocabile in data 29 marzo 2013. In particolare, l'attrice ha dedotto che, nonostante il carattere vincolante della predetta pronuncia, che aveva disposto il trasferimento coattivo ex art. 2932 c.c., gli allora promissari acquirenti non avrebbero adempiuto agli obblighi contrattuali a loro carico, omettendo di procedere all'offerta reale del prezzo pattuito, da effettuarsi nei modi di legge. Tale condotta omissiva sarebbe stata, ad avviso della società attrice, idonea a integrare un grave e perdurante inadempimento, tale da giustificare, in via consequenziale, non solo la risoluzione del rapporto obbligatorio formatosi in forza della sentenza in oggetto, ma anche la condanna dei convenuti alla cancellazione delle trascrizioni eseguite sulla scorta della suddetta decisione, nonché al risarcimento dei danni subiti.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 12 novembre 2014, si sono ritualmente costituiti in giudizio i convenuti e , i quali CP_1 CP_2 hanno preliminarmente eccepito l'inammissibilità della domanda attorea, deducendo la violazione del principio del ne bis in idem, atteso che, a loro dire, la pretesa sarebbe già stata oggetto di accertamento in altra sede giudiziale. Hanno, altresì, sollevato eccezione di nullità dell'atto di citazione ai sensi dell'art. 164, comma 4, c.p.c., per asserita indeterminatezza pag. 2/18 dell'oggetto e dei fatti costitutivi della domanda. Nel merito, i convenuti hanno contestato integralmente la fondatezza delle domande proposte, sostenendo di aver agito nel rispetto delle statuizioni giudiziali e negando ogni profilo di inadempimento. Hanno, pertanto, concluso per il rigetto integrale delle domande proposte da parte attrice, formulando, altresì, istanza di condanna della medesima, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., per lite temeraria, ritenendo la pretesa infondata e pretestuosa.
Con sentenza nr. 712/2023, che ha definito la causa iscritta al n. 3976/2014 R.G., il Tribunale di Nocera Inferiore ha rigettato le domande attoree, condannando la società Parte_1
a corrispondere a e a MARIA la somma di €.
[...] CP_1 CP_2
5.000,00 a titolo di compensi professionali oltre ad accessori di legge, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario delle spese di lite.
Con la proposizione del gravame, l'odierno appellante censura suddetta sentenza, chiedendo a Questo Collegio quanto segue: “1) Dichiarare la risoluzione per inadempimento del rapporto obbligatorio scaturente dalla sentenza n. 850/2006 emessa dal Tribunale di Nocera Inferiore in data 7 luglio 2006 e depositata in data 13 luglio 2006, divenuta irrevocabile in data 29 marzo 2013, con ogni pronuncia consequenziale;
2) per l'effetto, condannare gli appellati alla cancellazione ed alla estinzione, a loro spese, della trascrizione della sentenza e delle iscrizioni pregiudizievoli sull'immobile oggetto del trasferimento di cui alla sentenza n. 850/2006 ex art. 2932 c.c.; 3) per l'effetto, ordinare al Dirigente dell'Agenzia del
Territorio di Salerno di procedere alla cancellazione della trascrizione della sentenza n. 850/2006 meglio indicata in premessa ed alla cancellazione delle iscrizioni pregiudizievoli sull'immobile descritto in premessa
e, precisamente, l'appartamento ubicato al 2° piano del fabbricato individuato nel primo a destra in posizione sud-est davanti al piano scala, unitamente al garage distinto con il n. 7, facente parte del fabbricato riportato in catasto al foglio 9, p.lla 196 sub 10 del comune di Nocera Inferiore, e di procedere alle relative trascrizioni in favore della società con esonero di ogni responsabilità al riguardo;
4) condannare gli appellati, Parte_1 in solido tra loro, al risarcimento dei danni subiti e subendi dalla società 5) Condannare, in Parte_1 ogni caso, gli appellati, in solido tra loro, al pagamento di spese, diritti ed onorario del doppio grado di giudizio.”
Le ragioni del gravame sono articolate come di seguito.
1. Sull'erroneità della pronuncia di rigetto della domanda di risoluzione per inadempimento - Con il primo motivo, la società appellante contesta Parte_1
l'impianto motivazionale della sentenza del Tribunale nella parte in cui ha escluso che i pag. 3/18 convenuti si fossero resi responsabili di un inadempimento grave e colpevole, tale da giustificare la risoluzione del contratto formatosi per effetto della sentenza n. 850/2006, resa ex art. 2932 c.c.. Secondo l'appellante, la motivazione del giudice di primo grado appare viziata da una errata lettura dei fatti processuali e da una sottovalutazione del comportamento tenuto dai convenuti, che – pur beneficiando degli effetti traslativi della sentenza passata in giudicato in data 29 marzo 2013 – non hanno mai adempiuto all'obbligazione principale gravante su di essi, vale a dire il versamento del residuo prezzo di compravendita. La società sostiene che, una volta intervenuto il giudicato, i convenuti fossero posti nella condizione giuridica e materiale di procedere spontaneamente all'adempimento del pagamento del saldo prezzo, o quantomeno di formulare una concreta offerta reale nei termini di legge: tale obbligo era inscindibilmente collegato all'effetto traslativo derivante dalla sentenza costitutiva, e il suo mancato adempimento avrebbe inciso in modo significativo sulla stabilità del sinallagma contrattuale. L'inerzia dei convenuti si sarebbe protratta per oltre sette anni, senza che essi abbiano manifestato disponibilità alcuna a dare seguito agli obblighi derivanti dal contratto. Questa condotta, per integra un inadempimento oggettivamente Pt_1 grave e soggettivamente colpevole, tale da determinare un pregiudizio rilevante per la parte venditrice, che si è vista privata della disponibilità dell'immobile senza ricevere in cambio la prestazione pattuita. L'appellante evidenzia, altresì, che il Tribunale avrebbe completamente ignorato le reiterate sollecitazioni e le iniziative assunte da parte attrice per definire bonariamente la questione, tutte rimaste prive di riscontro, evidenziando, così, un atteggiamento di ostruzionismo preordinato da parte dei convenuti, incompatibile con i principi di buona fede e lealtà nei rapporti obbligatori. In conclusione, la società Pt_1 ritiene che la mancata pronuncia di risoluzione contrattuale costituisca un vizio logico e giuridico della sentenza impugnata, meritevole di integrale riforma.
2. Sull'erronea interpretazione del contenuto della sentenza n. 850/2006 e delle obbligazioni da essa derivanti - Con il secondo motivo, la società appellante lamenta una distorta interpretazione dell'effetto giuridico derivante dalla sentenza costitutiva resa ex art. 2932 c.c., deducendo che il Tribunale abbia erroneamente ritenuto automatico e definitivo il trasferimento della proprietà in favore dei convenuti, senza subordinare tale effetto all'adempimento della prestazione pecuniaria da parte di questi ultimi.
A parere di l'effetto traslativo non può essere considerato pienamente Pt_1
pag. 4/18 perfezionato in assenza dell'esecuzione della controprestazione essenziale prevista in contratto, vale a dire il pagamento integrale del prezzo concordato. In altri termini, l'effetto costitutivo della sentenza ha natura sostanzialmente bilaterale, ed implica – dal lato dell'acquirente – la prestazione patrimoniale corrispondente. La mancata esecuzione del pagamento, da parte di e , avrebbe dunque impedito alla sentenza ex art. CP_1 CP_2
2932 c.c. di esplicare in modo efficace i suoi effetti tipici, venendo meno il presupposto funzionale del trasferimento. La proprietà dell'immobile sarebbe stata ottenuta dai convenuti in assenza del corrispettivo, realizzando un disequilibrio contrattuale sostanziale, incompatibile con i principi del diritto civile. L'appellante, inoltre, sottolinea come il comportamento inadempiente dei promissari acquirenti abbia vanificato ogni tentativo di addivenire alla stipula del rogito notarile, rendendo necessario il ricorso ad un nuovo procedimento giudiziale, al fine di ristabilire l'equilibrio negoziale ed ottenere tutela risarcitoria. nsiste nel sostenere che, in mancanza dell'esecuzione della controprestazione, Pt_1 la sentenza ex art. 2932 c.c. non può considerarsi produttiva di effetti definitivi, o quantomeno il giudice avrebbe dovuto prenderne atto ai fini della valutazione della gravità dell'inadempimento. Ne consegue che l'errata impostazione seguita dal primo giudice abbia compromesso la corretta applicazione della disciplina civilistica, con effetti distorsivi sull'intero assetto della decisione impugnata.
3. Sull'omessa valutazione di fatti decisivi per il giudizio - Con un terzo motivo di impugnazione, l'appellante lamenta che il Tribunale di Nocera Inferiore, Parte_1 nel decidere la controversia, non abbia tenuto conto di alcuni elementi fattuali documentati, che erano stati espressamente allegati e messi a disposizione del Giudice, e che, a giudizio della società attrice, risultavano decisivi per una corretta valutazione del comportamento delle parti, ed, in particolare, dell'inadempimento dei convenuti sig. e sig.ra . In CP_1 CP_2 particolare, la società appellante deduce che il Giudice di primo grado avrebbe completamente omesso di esaminare circostanze determinanti, come l'assenza di qualsiasi condotta attuativa da parte dei convenuti, successivamente al passaggio in giudicato della sentenza n. 850/2006 del Tribunale di Nocera Inferiore (resa ai sensi dell'art. 2932 c.c.), divenuta irrevocabile sin dal 29 marzo 2013. Invero, secondo quanto dedotto dalla società gli acquirenti non solo non hanno eseguito la prestazione dovuta, ma non Pt_1
pag. 5/18 hanno mai nemmeno intrapreso alcuna iniziativa concreta per adempiere all'obbligo di pagamento del saldo prezzo previsto dalla pronuncia giudiziale. L'appellante sottolinea, inoltre, che i convenuti non hanno mai formulato alcuna offerta reale del prezzo, come invece sarebbe stato necessario al fine di dare esecuzione al trasferimento coattivo disposto con la sentenza costitutiva, né hanno mai allegato o prodotto prova dell'intenzione concreta di adempiere. Tale omissione, secondo la tesi difensiva, non può che essere interpretata come un grave inadempimento, incompatibile con la permanenza del vincolo contrattuale, e tale da giustificare la risoluzione per inadempimento del rapporto obbligatorio derivante dalla pronuncia ex art. 2932 c.c.. A conferma di tale inerzia, la società ichiama, altresì, Pt_1 la diffida ad adempiere inviata agli odierni appellati, rimasta completamente priva di riscontro, a dimostrazione – secondo l'appellante – dell'assoluta mancanza di collaborazione da parte dei destinatari, che, lungi dal manifestare disponibilità alla definizione del rapporto, avrebbero mantenuto una posizione di totale silenzio ed inadempimento. Alla luce di tali elementi, tutti dedotti e documentati nel corso del giudizio, sostiene che il Pt_1
Tribunale avrebbe dovuto valutarli in modo puntuale e motivato, e non limitarsi a un generico riferimento al comportamento delle parti. La loro omessa considerazione da parte del Giudice di primo grado – secondo l'appellante – costituirebbe una violazione dell'art. 112
c.p.c., per omessa pronuncia su circostanze specificamente dedotte, nonché un vizio ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., per omesso esame di fatti decisivi, oggetto di discussione tra le parti. Tali elementi, infatti, sarebbero stati idonei, ove correttamente valutati, a determinare l'accoglimento della domanda principale formulata da con declaratoria di Pt_1 risoluzione per grave inadempimento del rapporto obbligatorio derivante dalla sentenza ex art. 2932 c.c., e con le conseguenze ulteriori richieste in sede di merito.
Con comparsa di costituzione e risposta, notificata a mezzo pec in data … alla controparte, si sono costituiti in giudizio gli appellati, istando affinché Questa
Corte “voglia preliminarmente dichiarare improcedibile l'appello proposto per le causali di cui sopra. Nel merito, affinché la Ecc.ma Corte di Appello voglia rigettare l'appello per i motivi suesposti e per l'effetto confermare la sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Nocera Inferiore n° 712 \2023 procedimento
n. 3976 \2014. Condannare i convenuti al pagamento delle spese del presente giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario. Con ogni più ampia riserva istruttoria che si renderà necessaria all'esito del giudizio”.
pag. 6/18 Di seguito, si riportano i motivi, le eccezioni e le difese proposte dagli appellati.
1. Improcedibilità dell'appello per tardività - Gli appellati eccepiscono che l'atto di appello risulta proposto oltre il termine previsto dall'art. 327 c.p.c. La sentenza di primo grado, n. 712/2023 del Tribunale di Nocera Inferiore, è stata pubblicata in data 5 aprile 2023, sicché il termine lungo per proporre impugnazione sarebbe spirato il 3 novembre 2023.
Secondo quanto dedotto in comparsa, la notifica dell'atto introduttivo di appello è avvenuta in data successiva a tale scadenza, con conseguente improcedibilità dell'impugnazione.
Inoltre, la parte appellata sostiene che, anche a voler ritenere tempestiva la proposizione dell'appello, quest'ultimo sarebbe comunque inammissibile per difetto di specificità, in quanto l'atto si limiterebbe a riproporre genericamente le allegazioni svolte nel primo grado di giudizio, senza individuare con chiarezza i capi della sentenza gravata oggetto di specifica censura, né indicare le ragioni per cui se ne richiede la riforma.
2. Violazione del principio del ne bis in idem - Gli appellati eccepiscono che la domanda proposta in primo grado da sarebbe inammissibile per violazione del Parte_1 principio del ne bis in idem, essendo già stata definita tra le medesime parti e con identico oggetto, in precedenti giudizi. In particolare, richiamano la sentenza n. 850/2006 del
Tribunale di Nocera Inferiore e la successiva sentenza n. 981/2012 della Corte d'Appello di
Salerno, che avrebbero già statuito in ordine all'obbligo di trasferimento dell'immobile oggetto di causa, in forza di sentenza ex art. 2932 c.c. Passata in giudicato la pronuncia, gli appellati affermano che l'odierna pretesa di risoluzione del rapporto contrattuale sarebbe inammissibile perché proposta nuovamente sulla base di motivi già dedotti e respinti nei precedenti giudizi.
3. Insussistenza dell'inadempimento lamentato da parte attrice - In via subordinata, nel merito, gli appellati contestano l'assunto di parte attrice circa il preteso inadempimento derivante dalla mancata offerta del saldo prezzo da parte loro, successivamente alla sentenza costitutiva. Espongono che le difformità edilizie riscontrate sull'immobile erano riconducibili a la quale, nonostante l'avvenuto rilascio Parte_1 delle sanatorie, non avrebbe mai preso contatti per la definizione del rogito. Gli appellati sottolineano di aver sempre manifestato disponibilità a definire bonariamente la controversia, sia nel primo giudizio, sia in occasione dell'udienza del 4 dicembre 2014, sia mediante corrispondenza stragiudiziale, che sarebbe tuttavia rimasta senza alcun riscontro della pag. 7/18 controparte. Rilevano che, anche nel presente giudizio di appello, avrebbe Parte_1 ribadito di non voler addivenire ad alcun accordo transattivo, pretendendo unicamente la risoluzione del contratto. Tale comportamento, secondo gli appellati, denoterebbe un atteggiamento ostruzionistico e privo di buona fede, incompatibile con la volontà di collaborare per la corretta esecuzione del rapporto obbligatorio. Quanto all'inadempimento lamentato, gli appellati osservano che, affinché possa dar luogo alla risoluzione del contratto,
è necessario che si tratti di un inadempimento grave e imputabile, idoneo ad alterare in misura apprezzabile l'equilibrio sinallagmatico. Richiamano giurisprudenza di legittimità in materia
(Cass. civ. n. 394/1986; n. 6553/1981; n. 1773/2001), secondo cui la tolleranza del creditore, la disponibilità a proseguire il rapporto e l'assenza di colpa del debitore possono escludere la configurabilità di un inadempimento grave. Nel caso di specie, essi ritengono di avere dimostrato la loro costante disponibilità, a fronte dell'inerzia e del rifiuto della controparte.
A loro avviso, l'appellante non avrebbe mai prodotto prova concreta dei pregiudizi economici lamentati, come mutui, interessi o ulteriori oneri patrimoniali, nonostante i numerosi gradi di giudizio susseguitisi nel tempo. Hanno concluso chiedendo: in via preliminare, dichiararsi l'improcedibilità dell'appello per tardività e genericità; nel merito, rigettarsi l'appello per infondatezza e, per l'effetto, confermare la sentenza di primo grado n.
712/2023, emessa dal Tribunale di Nocera Inferiore nel procedimento n. 3976/2014; condannare l'appellante al pagamento delle spese del presente grado, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
In conformità alle disposizioni di cui all'art. 127-ter c.p.c., con provvedimento del Consigliere
Istruttore dell'8.02.2024, la trattazione orale dell'udienza pubblica è stata sostituita dal deposito, entro il 07.03.2024, di note scritte da parte dei difensori delle parti costituite. Con provvedimento del 14.03.2024, il Consigliere Istruttore, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato l'udienza per la rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i termini perentori di cui all'art. 352, comma 1 nn. 1) c.p.c. 2) e 3). In conformità alle disposizioni di cui all'art. 127-ter c.p.c., con provvedimento del Consigliere Istruttore del
06.02.2025, la trattazione orale dell'udienza pubblica è stata sostituita dal deposito, entro il
06.03.2025, di note scritte da parte dei difensori delle parti costituite. Con provvedimento del 27.03.2025, il Consigliere Istruttore, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato l'udienza del 27.11.2025 per la rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i pag. 8/18 termini perentori di cui all'art. 352, comma 1 nn. 1) c.p.c. 2) e 3). In conformità alle disposizioni di cui all'art. 127-ter c.p.c., con provvedimento del Consigliere Istruttore del
04.11.2025, la trattazione orale dell'udienza pubblica è stata sostituita dal deposito, entro il
27.11.2025, di note scritte da parte dei difensori delle parti costituite. Depositate le note scritte in sostituzione di udienza, con provvedimento del giudice istruttore, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con i motivi di gravame, l'Appellante in via principale censura la sentenza del Tribunale di
Nocera Inferiore n. 712/2023, pronunciata in data 5 Aprile 2023, nella causa in primo grado iscritta al ruolo nr. 3976/2014 R.G., con la quale il giudice di prime cure ha rigettato le domande proposte dagli attori e ha condannato la società a corrispondere a Parte_1
e a la somma di euro 5.000,00 a titolo di compensi CP_1 CP_2 professionali, oltre agli accessori di legge. Ha altresì disposto che tale importo fosse distratto in favore del difensore, il quale si era dichiarato antistatario delle spese di lite.
L' impugnazione proposta risulta meritevole di accoglimento, per le ragioni che seguono.
I - In via preliminare devono esser esaminate le eccezioni di inammissibilità formulate dall'appellata.
1. Eccezione di inammissibilità dell'appello per tardività - Va disattesa l'eccezione preliminare di inammissibilità dell'appello per asserita tardività, formulata dalla parte appellata. La sentenza impugnata risulta pubblicata in data 5 aprile 2023 e non è stata oggetto di notificazione a cura della parte interessata, con conseguente applicabilità del termine lungo di impugnazione, previsto dall'art. 327, comma 1, c.p.c., pari a sei mesi dalla pubblicazione, salvo sospensione nel periodo feriale. Nel caso di specie, il termine semestrale, decorrente dal 5 aprile 2023, scadeva il 5 ottobre 2023. Tuttavia, essendo intercorso il periodo di sospensione feriale previsto dalla L. n. 742/1969, compreso tra il 1° e il 31 agosto, lo stesso risulta prorogato di 31 giorni. Pertanto, il termine lungo per proporre appello è scaduto in data 6 novembre 2023, data in cui l'atto di appello risulta ritualmente notificato. Il computo
è conforme ai principi costantemente affermati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di termini processuali, secondo cui, in caso di mancata notificazione della sentenza, il termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c. è soggetto alla sospensione feriale e deve essere computato pag. 9/18 sommando i giorni di sospensione al termine semestrale ordinario decorrente dalla pubblicazione del provvedimento.
Non essendo, quindi, decorso il termine utile per l'impugnazione, l'atto di appello deve ritenersi tempestivo, con conseguente rigetto dell'eccezione preliminare di decadenza sollevata dall'appellata.
2. Eccezione di genericità dell'atto di appello - Parimenti infondata si appalesa l'eccezione di genericità dell'impugnazione. L'atto di appello espone in modo articolato e dettagliato tre distinti motivi, ciascuno corredato di richiami normativi, giurisprudenziali e riferimenti ai fatti rilevanti. L'appellante ha specificamente indicato le censure rivolte alla sentenza di primo grado, contestando sia la ricostruzione in fatto, che le valutazioni giuridiche operate dal giudice di primo grado. Ai sensi dell'art. 342 c.p.c., come modificato dalla riforma del 2012 e confermato dalla giurisprudenza di legittimità, è sufficiente che l'appello consenta di individuare con chiarezza le parti della decisione contestate e le ragioni della censura: onere che nella specie risulta assolto, con conseguente rigetto dell'eccezione preliminare.
3. Eccezione di inammissibilità dell'azione per violazione del principio del ne bis in idem - Va disattesa anche l'eccezione di inammissibilità dell'azione per violazione del principio del ne bis in idem, dedotta in ragione del precedente giudizio definito con sentenza n. 850/2006 e confermato dalla Corte d'Appello con sentenza n. 981/2012. La giurisprudenza della Corte di Cassazione è pacifica nel ritenere che la sentenza ex art. 2932
c.c. produca gli effetti del contratto non concluso, dando luogo a un rapporto obbligatorio nuovo, avente natura negoziale e sinallagmatica, come tale suscettibile di risoluzione per inadempimento ai sensi degli artt. 1453 ss. c.c., laddove l'acquirente non adempia alle obbligazioni derivanti dalla sentenza costitutiva. Ne deriva che l'azione di risoluzione proposta da con l'atto introduttivo del presente giudizio non ha ad oggetto i Pt_1 medesimi diritti già oggetto del primo giudizio, bensì il rapporto giuridico sorto dopo il passaggio in giudicato della sentenza ex art. 2932 c.c., in relazione all'inadempimento sopravvenuto degli acquirenti. L'eccezione, dunque, è priva di pregio, in quanto si fonda su un travisamento della natura giuridica del rapporto obbligatorio oggetto della presente causa, e va rigettata.
II - Nel merito
pag. 10/18
1. Sull'erroneità della pronuncia di rigetto della domanda di risoluzione per inadempimento - Va osservato che le dichiarazioni di disponibilità al pagamento del residuo prezzo, rese in atti o in udienza dai convenuti, non integrano gli estremi dell'offerta reale prevista dal codice civile e dalle relative disposizioni attuative. Come noto, nelle obbligazioni pecuniarie l'adempimento può ritenersi liberatorio solo se effettuato con le modalità previste dalla legge in presenza di rifiuto del creditore, ovvero tramite offerta reale e successivo deposito della somma dovuta. In particolare, l'offerta reale costituisce un atto formale e solenne, che deve essere preceduto da autorizzazione del Presidente del Tribunale, seguito da notificazione tramite ufficiale giudiziario, e – in caso di rifiuto del creditore – completato con il deposito della somma presso la Cassa Depositi e Prestiti, eventualmente accompagnato da ricorso per la sua validazione giudiziale. Nel caso di specie, difettano tutti i presupposti formali e procedurali sopra indicati. La sola allegazione di una comunicazione PEC (peraltro neppure prodotta in giudizio) e la manifestazione generica della volontà di adempiere rese in sede processuale, non possono essere considerate valide ai fini della costituzione in mora del creditore, né possono assumere efficacia liberatoria. Né può ritenersi che tali atti possano valere come offerta non formale ai sensi dell'art. 1220 c.c., trattandosi di prestazione pecuniaria e non infungibile. In simili ipotesi, la giurisprudenza è costante nel ritenere che, in mancanza di formale offerta reale o almeno di prova del deposito della somma dovuta, il debitore non possa dirsi liberato. Consegue che, allo stato degli atti, nessuna effettiva offerta, ai sensi della legge, risulta essere stata effettuata dai convenuti, né prima, né durante il giudizio. Conclusivamente, alla luce di quanto esposto, non può attribuirsi alcun effetto impeditivo della risoluzione contrattuale alle manifestazioni di volontà espresse dai convenuti, atteso che le stesse non integrano gli estremi di un'offerta reale ritualmente e validamente formulata. Né, d'altra parte, risulta allegato o provato alcun concreto comportamento idoneo a soddisfare l'obbligazione pecuniaria nei modi stabiliti dalla legge.
In difetto di offerta formalmente valida e di prova di un effettivo adempimento, permane l'inadempimento degli obblighi derivanti dalla sentenza ex art. 2932 c.c., che, per il tempo decorso e per la mancata collaborazione dimostrata dai convenuti, può ritenersi grave e non scusabile, tale da giustificare la risoluzione del vincolo obbligatorio sorto in forza della pronuncia passata in giudicato. Conclusivamente, la sentenza impugnata non ha correttamente applicato i principi normativi e giurisprudenziali in tema di adempimento e pag. 11/18 offerta reale nelle obbligazioni pecuniarie. Il Tribunale ha, infatti, attribuito efficacia giuridica ad atti del tutto inidonei a costituire un'offerta di pagamento valida ai sensi della legge, quali una generica dichiarazione in udienza ed una comunicazione PEC non ritualmente prodotta, ritenendo erroneamente che tali condotte escludessero l'inadempimento dei convenuti. Ne consegue che il giudice di primo grado ha del tutto omesso di verificare la ritualità e l'efficacia giuridica dell'offerta, fondando il rigetto della domanda attorea su presupposti non conformi al quadro normativo di riferimento. Tale vizio valutativo si traduce in un'erronea esclusione dell'inadempimento della parte convenuta, in contrasto con il principio per cui, nei contratti a prestazioni corrispettive, la mancata esecuzione dell'obbligazione essenziale (nella specie, il pagamento del residuo prezzo), ove non formalmente offerta, deve ritenersi integrativa di un inadempimento rilevante ex artt. 1453 e 1455 c.c..
Pertanto, il motivo risulta fondato, e la sentenza di primo grado merita riforma sul punto, con accoglimento della domanda di risoluzione per grave inadempimento proposta dall'appellante.
2. Sull'erronea interpretazione del contenuto della sentenza n. 850/2006 e delle obbligazioni da essa derivanti– Con il secondo motivo di gravame, l'appellante ha censurato la sentenza impugnata per avere rigettato la domanda di Parte_1 risoluzione del contratto derivato dalla sentenza ex art. 2932 c.c., nonostante la persistente e ingiustificata inerzia degli acquirenti nel dare esecuzione all'obbligazione di pagamento del saldo prezzo. In particolare, l'appellante ha evidenziato come, a seguito del passaggio in giudicato della sentenza n. 850/2006 del Tribunale di Nocera Inferiore – avvenuto in data
29.03.2013 – gli odierni appellati non abbiano compiuto alcun atto idoneo a manifestare una concreta volontà di adempiere, né abbiano mai promosso una valida offerta reale, secondo le forme ritualmente previste.
La censura coglie nel segno.
La sentenza di primo grado ha ritenuto insussistente l'inadempimento sulla base di tre elementi: la dichiarazione in udienza del 4.12.2014, con cui i convenuti avrebbero offerto verbalmente il pagamento del prezzo;
una lettera datata 09.04.2014, di cui non è stata provata la spedizione;
una PEC del 23.06.2021, non prodotta in giudizio ma ritenuta pacificamente ricevuta. Tuttavia, come illustrato in sede di trattazione del primo motivo, nessuno di tali atti integra, nemmeno astrattamente, gli estremi di un'offerta reale, mancando sia il deposito della pag. 12/18 somma dovuta presso un istituto abilitato, sia l'intervento di un ufficiale giudiziario, sia l'istanza di convalida prevista dalla normativa di attuazione. Inoltre, i suddetti atti risultano non solo privi di forma, ma anche privi di tempestività: la prima manifestazione di volontà utile risalirebbe infatti ad oltre un anno dal passaggio in giudicato della sentenza costitutiva, con un ritardo non giustificato. Sul punto, è necessario richiamare l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, secondo cui nel contratto traslativo derivante da sentenza ex art. 2932 c.c., la parte acquirente è obbligata al pagamento del prezzo entro un termine ragionevole decorrente dal passaggio in giudicato della pronuncia, e l'inerzia protratta, anche in assenza di un termine perentorio, costituisce inadempimento, quando priva la controparte dell'utilità del sinallagma. Inoltre, la sentenza impugnata non ha valutato la gravità dell'inadempimento con riferimento al tempo trascorso, all'entità del credito residuo, e al comportamento complessivo degli obbligati, come richiesto dall'art. 1455 c.c. e dalla giurisprudenza. L'affermazione degli appellati secondo cui vi sarebbe stata "disponibilità al pagamento" risulta apodittica e priva di riscontro giuridico, non potendo supplire all'onere probatorio incombente sulla parte debitrice. Infine, va rilevato che la disponibilità manifestata in sede giudiziale dagli acquirenti, odierni appellati, non è stata seguita da alcuna iniziativa concreta volta all'esecuzione dell'obbligo pecuniario, né risulta allegata o documentata alcuna causa idonea a giustificare tale persistente ritardo. In definitiva, il
Tribunale ha erroneamente ritenuto che il comportamento degli acquirenti fosse conforme a buona fede e non integrasse un inadempimento rilevante, omettendo del tutto l'applicazione dei principi sulla risoluzione del contratto a prestazioni corrispettive e sulla tutela dell'equilibrio sinallagmatico.
Pertanto, anche il secondo motivo di appello è fondato, ed impone la riforma della sentenza nella parte in cui ha escluso la sussistenza di un inadempimento grave e non giustificato, suscettibile di determinare la risoluzione del vincolo obbligatorio ex art. 1453
c.c..
3. Sull'omessa valutazione di fatti decisivi per il giudizio - Con il terzo motivo di gravame, l'appellante ha denunciato l'erroneità della sentenza impugnata Parte_1 per avere il Tribunale omesso la considerazione di plurimi fatti documentati e potenzialmente decisivi, che avrebbero imposto un diverso esito del giudizio. In particolare, a Pt_1 censurato la motivazione della sentenza per avere trascurato di valutare: la totale inerzia degli pag. 13/18 acquirenti, i quali, a partire dal passaggio in giudicato della sentenza n. 850/2006, non hanno dato alcun avvio concreto all'adempimento dell'obbligo di pagamento del saldo prezzo;
l'assenza di qualsiasi offerta reale formalmente proposta e assistita dai requisiti di legge;
la mancata risposta alla diffida ad adempiere notificata da rima dell'introduzione Pt_1 del giudizio, rimasta priva di riscontro scritto da parte dei destinatari. Tali circostanze, ampiamente documentate nel fascicolo di primo grado, sono state ignorate dal primo giudice, che ha, invece, fondato il rigetto della domanda sulla base di presunte manifestazioni verbali di disponibilità all'adempimento, prive sia di formalità, che di effettività, e, comunque, successive all'instaurazione del giudizio. La violazione dell'art. 112 c.p.c. si rinviene nell'omessa pronuncia su questi specifici profili dell'inadempimento, che erano stati puntualmente dedotti in citazione e ribaditi in comparsa conclusionale. Nel caso di specie, la mancata valutazione del comportamento inerte dei convenuti distorce l'accertamento sulla dinamica dei rapporti obbligatori sorti in virtù della sentenza ex art. 2932 c.c., ed incide direttamente sulla decisione in ordine alla risoluzione, al risarcimento, e alle domande conseguenti. In definitiva, la sentenza risulta viziata per aver ignorato fatti processualmente emersi, idonei a modificare l'assetto decisionale della causa, e il motivo si palesa fondato sotto il duplice profilo della violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e dell'omesso esame di elementi istruttori decisivi. Anche il terzo motivo di appello, quindi,
è fondato.
III – Ulteriori domande di parte appellante non accompagnate da specifici motivi di impugnazione
i.Va ritenuta pienamente ammissibile la richiesta formulata da parte appellante volta a ottenere l'ordine di cancellazione delle trascrizioni eseguite in forza della sentenza n. 850/2006 del
Tribunale di Nocera Inferiore, quale effetto consequenziale e conformativo dell'accoglimento del gravame. In particolare, il potere del giudice ordinario di disporre la cancellazione di trascrizioni pregiudizievoli è espressione della giurisdizione civile, e non interferisce in alcun modo con l'esercizio di funzioni riservate alla pubblica amministrazione.
L'attività di annotazione, trascrizione o cancellazione nei registri immobiliari è infatti di natura meramente esecutiva e tecnica, vincolata al contenuto del titolo giudiziale, e non implica alcun esercizio di discrezionalità amministrativa. Sul punto è consolidato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui il giudice civile può ordinare,
pag. 14/18 con efficacia esecutiva diretta, la cancellazione di trascrizioni pregiudizievoli effettuate nei registri immobiliari, in quanto l'attività di trascrizione ha natura meramente formale e non è espressione di potestà amministrativa. Nel caso di specie, la trascrizione della sentenza n.
850/2006, poi superata dagli effetti della presente pronuncia, ha perso efficacia sostanziale in quanto fondata su un vincolo obbligatorio oggetto di risoluzione. Ne deriva la necessità di rimuovere l'effetto pubblicitario ormai privo di validità sostanziale. Pertanto, il provvedimento di cancellazione risulta pienamente compatibile con l'ambito della giurisdizione ordinaria, trattandosi di effetto meramente consequenziale della presente decisione, e deve essere eseguito dall'Ufficio del Servizio di Pubblicità Immobiliare competente, quale attività vincolata e non autoritativa. La domanda appare, pertanto, meritevole di accoglimento, in quanto si pone come naturale sviluppo della domanda principale e delle ragioni addotte a suo sostegno.
ii.L'appellante ha, altresì, reiterato, anche in sede di gravame, la domanda di condanna degli appellati al risarcimento dei danni, patrimoniali e non, asseritamente subiti e subendi in conseguenza dell'inadempimento delle obbligazioni derivanti dalla sentenza n. 850/2006 del
Tribunale di Nocera Inferiore, divenuta definitiva in data 29.03.2013. Tale richiesta, peraltro già proposta in primo grado, è stata rigettata dal Tribunale, che ha correttamente rilevato come essa risultasse priva di supporto probatorio e priva di adeguate allegazioni fattuali, così da non consentire in alcun modo né l'accertamento dell'an debeatur, né la liquidazione del quantum. A fronte di tale rigetto, l'appellante non ha integrato in appello il corredo probatorio o argomentativo a sostegno della domanda. In particolare, nell'atto di appello: non ha fornito una descrizione specifica dei danni asseritamente patiti (ad esempio, costi ulteriori, mancato reddito, spese finanziarie sopportate); non ha allegato né documentazione giustificativa, né richiesto consulenze tecniche o prove orali dirette a dimostrare le conseguenze economiche dell'inadempimento; non ha indicato alcun criterio tecnico, economico o legale che possa giustificare una liquidazione equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., né ha argomentato in ordine alla causalità giuridica ex art. 1223 c.c.. Per consolidato orientamento giurisprudenziale, la domanda di risarcimento del danno ex art. 1453 c.c., quale conseguenza della risoluzione del contratto per inadempimento, presuppone la prova del danno effettivamente subito, da intendersi quale perdita patrimoniale immediata e diretta (danno emergente o lucro cessante).
Essa non è automatica e deve essere supportata da specifiche allegazioni e prove, incombenti pag. 15/18 sulla parte che la propone. Nel caso di specie, la parte attrice-appellante si è limitata a richiedere in via generica il ristoro dei “danni subiti e subendi”, senza dedurre alcun fatto concreto in grado di integrare i presupposti della responsabilità contrattuale, né indicare quale pregiudizio economico sia effettivamente derivato dal comportamento degli appellati. In assenza di tali elementi, la domanda risarcitoria va rigettata.
IV – Eccezioni difensive di parte appellata
Nel merito, le eccezioni difensive sollevate da parte appellata – ivi incluse le deduzioni circa l'asserita inesistenza di un grave inadempimento, la pretesa condotta ostruzionistica della società attrice, nonché le considerazioni circa l'offerta tardiva o pretesa collaborazione degli acquirenti – risultano in ogni caso superate dalla fondatezza dei motivi di gravame e, conseguentemente, assorbite dall'accoglimento dell'appello. Infatti, l'accertata erroneità della decisione di primo grado, che ha escluso l'inadempimento degli acquirenti nonostante il mancato tempestivo adempimento dell'obbligazione di pagamento, rende irrilevanti le giustificazioni soggettive e le deduzioni di parte appellata volte a escludere la gravità del comportamento inadempiente. Una volta ricostruiti, nei termini sopra esposti, i presupposti di fatto e di diritto dell'inadempimento – ed accertato che lo stesso è imputabile in via esclusiva agli acquirenti, per mancata esecuzione dell'obbligazione principale derivante dalla sentenza ex art. 2932 c.c. – vengono a cadere tutte le difese svolte in senso contrario. In particolare, le deduzioni circa l'asserita tolleranza, disponibilità o volontà conciliativa degli appellati, non accompagnate da atti formali idonei a costituire adempimento o tempestiva offerta reale ai sensi degli artt. 1208 ss. c.c., non valgono a escludere la responsabilità per l'inadempimento né a incidere sulla valutazione della sua gravità, ai sensi dell'art. 1455 c.c..
Alla luce di ciò, tutte le ulteriori eccezioni formulate da parte appellata risultano prive di autonomia decisiva e vanno, dunque, dichiarate assorbite, in quanto incompatibili con l'accoglimento dei motivi di appello proposti da che conducono alla Parte_1 riforma della sentenza impugnata ed all'accoglimento della domanda di risoluzione per inadempimento contrattuale. In conclusione, l'appello va accolto
In ordine alla liquidazione delle spese del giudizio, occorre osservare che l'appello proposto dalla società è stato accolto in relazione alla domanda principale di Parte_1 risoluzione del vincolo obbligatorio derivante dalla sentenza ex art. 2932 c.c., nonché alla domanda accessoria di cancellazione delle trascrizioni. Per effetto di tale accoglimento, è stata pag. 16/18 integralmente riformata la sentenza di primo grado nei suoi capi decisori essenziali. È pur vero che è stata rigettata la domanda risarcitoria formulata in via subordinata dall'appellante; tuttavia, tale rigetto ha carattere meramente accessorio e non incide sull'esito sostanziale della lite, avendo la parte vittoriosamente conseguito l'accoglimento del petitum principale. In giurisprudenza è costante l'orientamento secondo cui in presenza di accoglimento dell'appello con riforma della sentenza di primo grado in ordine alla domanda principale, non ricorre ipotesi di soccombenza reciproca, anche se l'appellante risulti soccombente su domande accessorie o subordinate. Nel caso di specie, non sussistono gravi ed eccezionali ragioni, né può ritenersi integrata una effettiva soccombenza reciproca, tali da giustificare una compensazione, anche parziale, delle spese di lite, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c..
Pertanto, la regolamentazione delle spese segue il criterio della soccombenza integrale, con conseguente condanna degli appellati al rimborso delle spese processuali sostenute dalla parte appellante, sia per il giudizio di primo grado che per quello di appello. Ai fini della liquidazione delle spese legali in favore dell'appellante vittorioso, si applicano, per entrambi i gradi del giudizio, i parametri medi previsti dal D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M.
n. 147/2022. Alla luce dell'accoglimento dell'appello e della conseguente riforma della sentenza impugnata, le spese del doppio grado di giudizio devono essere integralmente poste a carico della parte soccombente, ex art. 91 c.p.c., con liquidazione come da dispositivo.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Salerno, 2^ Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Nocera Parte_1
Inferiore n. 712/2023, pronunciata in data 5 Aprile 2023, ogni diversa domanda o eccezione reietta ed assorbita: accoglie l'appello, e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara la risoluzione per inadempimento del rapporto obbligatorio sorto in forza della sentenza n. 850/2006 del
Tribunale di Nocera Inferiore, passata in giudicato in data 29 marzo 2013, disponendo la cancellazione, a spese degli appellati, delle trascrizioni eseguite in forza della sentenza n.
850/2006 del Tribunale di Nocera Inferiore, presso i competenti Registri Immobiliari ed ordinando al Dirigente dell'Agenzia del Territorio – Servizi di Pubblicità Immobiliare territorialmente competente di provvedervi, nonché di procedere alle consequenziali pag. 17/18 trascrizioni in favore della società con esonero di ogni responsabilità al riguardo, Parte_1 confermata per il resto la sentenza impugnata;
Condanna e , in solido tra loro, al pagamento delle spese CP_1 CP_2 di lite in favore di che liquida: – quanto al primo grado, in complessivi € Parte_1
6.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e contributo previdenziale forense (CPA), come per legge;
– quanto al grado di appello, in complessivi € 7.200,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%,
IVA e contributo previdenziale forense (CPA), come per legge;
Pone a carico degli appellati il rimborso, in favore dell'appellante, del contributo unificato anticipato per il primo e per il secondo grado del giudizio, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, del D.P.R. n. 115/2002;
Attesta che la presente sentenza è stata redatta nel rispetto dei criteri di chiarezza, sinteticità ed essenzialità previsti dal Decreto Ministeriale 7 agosto 2023, n. 110, adottato ai sensi dell'art. 46 delle disposizioni di attuazione del Codice di procedura civile.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte Appello di Salerno, 2^ Sezione Civile.
Salerno, lì 9 / 12 /2025
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Dott.ssa Giulia Carleo Dott. Vito Colucci
pag. 18/18