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Decreto 30 marzo 2025
Decreto 30 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto arsizio, decreto 30/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 30 marzo 2025 |
Testo completo
N. 807/2025 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO DI BUSTO ARSIZIO
DECRETO INGIUNTIVO TELEMATICO
Il Giudice, dott. Angelo Farina, letto il ricorso per la concessione di decreto ingiuntivo depositato da: AFI ESCA IARD S.A. esaminata la documentazione dimessa in atti;
rilevato che dai documenti prodotti risulta l'obbligo dell'ingiunto:dagli stessi altresì risulta che il credito azionato è certo, liquido ed esigibile;
rilevato che, a quanto emerge dalla documentazione dimessa in atti, l'ingiunto presenta la qualifica di consumatore, rilevato che, in accordo con la pronuncia Cassazione civile sez. un., 06/04/2023, n.9479, “Il giudice del monitorio: a) deve svolgere, d'ufficio, il controllo sull'eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto stipulato tra professionista e consumatore in relazione all'oggetto della controversia;
b)
a tal fine procede in base agli elementi di fatto e di diritto in suo possesso, integrabili, ai sensi dell'art. 640 c.p.c., con il potere istruttorio d'ufficio, da esercitarsi in armonia con la struttura e funzione del procedimento d'ingiunzione: b.1.) potrà, quindi, chiedere al ricorrente di produrre il contratto e di fornire gli eventuali chiarimenti necessari anche in ordine alla qualifica di consumatore del debitore;
b.2) ove l'accertamento si presenti complesso, non potendo egli far ricorso ad un'istruttoria eccedente la funzione e la finalità del procedimento (ad es. disporre c.t.u.), dovrà rigettare l'istanza d'ingiunzione; c) all'esito del controllo: c.1) se rileva l'abusività della clausola, ne trarrà le conseguenze in ordine al rigetto o all'accoglimento parziale del ricorso;
c.2) se, invece, il controllo sull'abusività delle clausole incidenti sul credito azionato in via monitoria desse esito negativo, pronuncerà decreto motivato, ai sensi dell'art. 641 c.p.c., anche in relazione alla anzidetta effettuata delibazione;
c.3) il decreto ingiuntivo conterrà l'avvertimento indicato dall'art. 641 c.p.c., nonché l'espresso avvertimento che in mancanza di opposizione il debitore consumatore non potrà più far valere l'eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto e il decreto non opposto diventerà irrevocabile”; verificata l'assenza di clausole abusive nel contratto in relazione all'oggetto della controversia;
considerato che sussistono le condizioni previste dagli artt. 633 e ss c.p.c., ma non quelli per la concessione della provvisoria esecuzione;
INGIUNGE A FABRIZIO COIRA, CF. [...],
di pagare alla parte ricorrente per le causali di cui al ricorso, nel termine di 40 (quaranta) giorni dalla ricezione della notifica del ricorso e del presente decreto:
1. la somma di € 12549,52, in linea capitale;
2. gli interessi moratori come da domanda;
3. le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate in € 800,00 per compensi, in € 145,50 per rimborso spese vive, oltre 15% per rimborso spese forfetario, oltre IVA (se e come dovuta per legge) e c.p.a. ed oltre alle successive occorrende;
AVVERTE la parte ingiunta che ha diritto di proporre opposizione contro il presente decreto avanti a questo
Tribunale nello stesso termine perentorio di cui sopra e che, in difetto di opposizione, questo decreto ingiuntivo diventerà esecutivo e definitivo.
AVVERTE la parte ingiunta che in mancanza di opposizione nel termine perentorio di cui sopra, il debitore consumatore non potrà più far valere l'eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto e il decreto non opposto diventerà irrevocabile.
Busto Arsizio, 30 marzo 2025 il Giudice dott. Angelo Farina
TRIBUNALE ORDINARIO DI BUSTO ARSIZIO
DECRETO INGIUNTIVO TELEMATICO
Il Giudice, dott. Angelo Farina, letto il ricorso per la concessione di decreto ingiuntivo depositato da: AFI ESCA IARD S.A. esaminata la documentazione dimessa in atti;
rilevato che dai documenti prodotti risulta l'obbligo dell'ingiunto:dagli stessi altresì risulta che il credito azionato è certo, liquido ed esigibile;
rilevato che, a quanto emerge dalla documentazione dimessa in atti, l'ingiunto presenta la qualifica di consumatore, rilevato che, in accordo con la pronuncia Cassazione civile sez. un., 06/04/2023, n.9479, “Il giudice del monitorio: a) deve svolgere, d'ufficio, il controllo sull'eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto stipulato tra professionista e consumatore in relazione all'oggetto della controversia;
b)
a tal fine procede in base agli elementi di fatto e di diritto in suo possesso, integrabili, ai sensi dell'art. 640 c.p.c., con il potere istruttorio d'ufficio, da esercitarsi in armonia con la struttura e funzione del procedimento d'ingiunzione: b.1.) potrà, quindi, chiedere al ricorrente di produrre il contratto e di fornire gli eventuali chiarimenti necessari anche in ordine alla qualifica di consumatore del debitore;
b.2) ove l'accertamento si presenti complesso, non potendo egli far ricorso ad un'istruttoria eccedente la funzione e la finalità del procedimento (ad es. disporre c.t.u.), dovrà rigettare l'istanza d'ingiunzione; c) all'esito del controllo: c.1) se rileva l'abusività della clausola, ne trarrà le conseguenze in ordine al rigetto o all'accoglimento parziale del ricorso;
c.2) se, invece, il controllo sull'abusività delle clausole incidenti sul credito azionato in via monitoria desse esito negativo, pronuncerà decreto motivato, ai sensi dell'art. 641 c.p.c., anche in relazione alla anzidetta effettuata delibazione;
c.3) il decreto ingiuntivo conterrà l'avvertimento indicato dall'art. 641 c.p.c., nonché l'espresso avvertimento che in mancanza di opposizione il debitore consumatore non potrà più far valere l'eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto e il decreto non opposto diventerà irrevocabile”; verificata l'assenza di clausole abusive nel contratto in relazione all'oggetto della controversia;
considerato che sussistono le condizioni previste dagli artt. 633 e ss c.p.c., ma non quelli per la concessione della provvisoria esecuzione;
INGIUNGE A FABRIZIO COIRA, CF. [...],
di pagare alla parte ricorrente per le causali di cui al ricorso, nel termine di 40 (quaranta) giorni dalla ricezione della notifica del ricorso e del presente decreto:
1. la somma di € 12549,52, in linea capitale;
2. gli interessi moratori come da domanda;
3. le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate in € 800,00 per compensi, in € 145,50 per rimborso spese vive, oltre 15% per rimborso spese forfetario, oltre IVA (se e come dovuta per legge) e c.p.a. ed oltre alle successive occorrende;
AVVERTE la parte ingiunta che ha diritto di proporre opposizione contro il presente decreto avanti a questo
Tribunale nello stesso termine perentorio di cui sopra e che, in difetto di opposizione, questo decreto ingiuntivo diventerà esecutivo e definitivo.
AVVERTE la parte ingiunta che in mancanza di opposizione nel termine perentorio di cui sopra, il debitore consumatore non potrà più far valere l'eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto e il decreto non opposto diventerà irrevocabile.
Busto Arsizio, 30 marzo 2025 il Giudice dott. Angelo Farina