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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 24/04/2025, n. 607 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 607 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 587/2023
CORTE D'APPELLO DI BARI
Sezione Prima civile
In Nome del Popolo Italiano
La Corte di Appello di Bari, prima sezione civile, raccolta in camera di consiglio, composta dai magistrati:
Dott. Maria Mitola - Presidente
Dott. Alessandra Piliego - Consigliere
Dott. Gaetano Labianca - Consigliere rel./est. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al nr. Rg. 587/2023 promossa da:
La di , con sede in Valenzano, Parte_1 Parte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Carbone del foro di Bari;
- Appellante - contro
in persona dei Curatori Prof. Avv. Controparte_1
, Avv. Paola Merico e Dr. Gabriele Zito, con sede in Triggiano [BA] alla Controparte_2
Via Giovanni Casalino n. 103, rappresentata e difesa dall'avv. Alessandra Barletta in virtù di mandato in calce alla comparsa di risposta;
- Appellata -
Oggetto: appello in materia di revocatoria fallimentare.
Conclusioni delle parti: le parti hanno concluso come da note scritte di cui all'udienza
“cartolare” del 22.4.2025.
Fatto.
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società proponeva Parte_1 appello avverso la sentenza n. 566/2023 del Tribunale di Bari, pubblicata in data
20.02.2023, notificata il 04.04.2023, resa nella controversia avente n. 7943/2019.
All'uopo, esponeva:
- che, con atto di citazione notificato il 24 maggio 2019, la Controparte_1
l'aveva convenuta in giudizio, dinanzi al Tribunale di Bari, per
[...] pagina 1 di 11 sentir dichiarare inefficace, ai sensi dell'art. 67, comma 2, L.F., il pagamento della somma di € 24.339,00, eseguito dalla fallita in suo favore in data 24.07.2014, sull'assunto che “ … il pagamento in questione, peraltro, è stato effettuato con importante ritardo e con modalità diverse da quelle pattuite”, essendole noto lo stato di insolvenza della società, poi fallita;
- che si era costituita in giudizio con comparsa del 1°.10.2019, tramite la quale aveva chiesto, in via pregiudiziale, la sospensione del processo ex art. 295 c.p.c. (in attesa della definizione del procedimento di reclamo ex art. 18 L.F. avverso la sentenza con cui era stato dichiarato il Fallimento della Lombardi Ecologia); nel merito, aveva eccepito l'irrevocabilità del pagamento ricevuto ai sensi dell'art. 67, comma 3, lettera a) della L.F.
e, in via subordinata, il rigetto della domanda, per insussistenza del requisito della scientia decotionis;
- che, in corso di causa, era stata depositata dalla curatela la sentenza della Corte di
Appello di Bari (n. 302/2020) con cui era stato rigettato il reclamo e definitivamente confermato il fallimento della società ; Controparte_1
- che, con la memoria dell'8.7.2020, aveva prodotto documentazione a sostegno delle proprie difese e formulato richiesta di prova testimoniale, che era stata ritenuta inammissibile dal giudice istruttore;
- che, con sentenza n. 566/2023, il Tribunale di Bari - definitivamente pronunciando sulle domande oggetto di causa - aveva accolto la domanda della Curatela e, per l'effetto, dichiarato inefficace il pagamento della somma di € 24.399,00, condannandola al relativo versamento in favore della attrice, oltre interessi legali dalla CP_1 domanda al soddisfo, in uno al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 5.351,00 oltre maggiorazioni di legge;
- che la sentenza impugnata era erronea per i seguenti motivi:
1. - il pagamento oggetto di revocatoria era, in realtà, avvenuto nei cc.dd. “termini d'uso”, di cui era stata data dimostrazione precisa anche documentalmente;
2. - il Tribunale aveva utilizzato in modo parziale ed errato le dichiarazioni rese dal legale rappresentante di essa appellante ed errato nel rigettare la richiesta prova testimoniale, ad ulteriore riprova della eccezione da essa formulata;
3. – che, al fine di dimostrare la c.d. “usualità” dei pagamenti, con la seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., aveva anche, chiesto di provare a mezzo testimoni le circostanze relative alla usualità dei ritardi nei pagamenti a mezzo assegno;
pagina 2 di 11 4. – che anche la motivazione relativa alla c.d. scientia decotionis era errata, posto che l'applicabilità al pagamento oggetto di revocatoria della speciale causa di esenzione disciplinata dall'art. 67, comma 3, lettera a) L.F. rendeva superfluo, al fine della invocabilità della clausola di esonero in essa contenuta, la valutazione dello stato soggettivo dell'accipiens; tanto premesso, chiedeva - previa sospensione dell'efficacia esecutiva e/o dell'esecutività dell'impugnata sentenza – di ammettere, in via istruttoria, la prova per testi sui capitoli formulati nella memoria istruttoria ex art. 183 sesto comma c.p.c. n. 2)
a mezzo dei testi Dott. e riprodotti nell'appello; nel merito, Testimone_1 Tes_2 di dichiarare non revocabile il pagamento ricevuto dalla convenuta ai sensi dell'art. 67, comma 3, lettera a), L.F. per tutte le motivazioni in narrativa indicate.
Si costituiva la curatela del fallimento, che evidenziava come il Tribunale avesse correttamente esaminato tutta la documentazione prodotta, ritenendola insufficiente a provare l'usualità del pagamento oggetto di revocatoria, sia per l'assenza di data certa della documentazione prodotta che per la mancata corrispondenza tra fatture, assegni, cambiali e scritture contabili.
Quanto al lamentato travisamento, da parte del Giudice di prime cure, delle dichiarazioni rese dal legale rappresentante della esso era con evidenza infondato, posto che Pt_1 il Tribunale non aveva fatto altro che portare, alle dovute conseguenze, le dichiarazioni rese dall'interrogando.
In ordine, infine, alla lamentata non ammissione della prova testimoniale richiesta dalla l'avversa richiesta istruttoria era stata valutata ed esaminata da ben due diversi Pt_1 giudici: il primo, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 16.6.2021, con ordinanza del 25.6.2021 aveva ritenuto che la prova testimoniale articolata da parte convenuta fosse inammissibile, in quanto vertente su circostanze non contestate o irrilevanti ai fini della decisione;
il secondo, in sentenza, allorquando aveva affermato che la prova della c.d. usualità non avrebbe potuto fornirla la a mezzo della Pt_1 chiesta prova testimoniale, che correttamente non era stata pertanto ammessa dal precedente istruttore.
Esponeva inoltre che sussisteva - contrariamente a quanto ex adverso dedotto - anche il c.d. presupposto soggettivo, come correttamente accertato dalla gravata sentenza: la conoscenza dello stato di insolvenza della in capo alla Controparte_1 [...] al momento del revocando pagamento. Parte_1
Tanto premesso, concludeva per il rigetto dell'appello, con vittoria di spese di lite.
pagina 3 di 11 Senza lo svolgimento di alcuna attività istruttoria, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 350 bis e 281 sexies c.p.c. all'udienza cartolare del 22.4.2025, in esito alla quale veniva decisa.
Diritto.
Ciò posto, con il primo motivo l'appellante ha lamentato la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 67, comma 3, lett. a), L. Fall, censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso la sussistenza dell'esenzione prevista dalla norma invocata, sul rilievo che la stessa sarebbe stata provata documentalmente.
A parere della Corte, il motivo è infondato.
Il primo Giudice ha sul punto argomentato che “… nel caso di specie, la prova dell'usualità non pare essere stata fornita dalla convenuta (né avrebbe potuto esserlo a mezzo della chiesta prova testimoniale, che correttamente non è stata ammessa dal precedente istruttore) … dalla documentazione allegata alla memoria ex art. 183, comma 6 n. 2 c.p.c., peraltro disconosciuta dalla curatela e priva di data certa opponibile alla procedura, non può evincersi con certezza che gli assegni circolari e bancari indicati siano stati utilizzati per saldare le 5 fatture del 2011 pure riportate, così come non vi è prova che la comunicazione di cessione degli effetti cambiari datata 19.03.2013 (cfr. all.
14) sia stata effettivamente ricevuta.
Giova premettere che, ai fini dell'applicazione dell'esenzione invocata, la Suprema Corte ha (anche di recente) affermato che:
- l'esenzione prevista dalla lett. a) dell'art. 67, comma 3, L. Fall si configura come un'eccezione alla regola secondo cui sono revocabili gli atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed esigibili, pur se non effettuati con mezzi normali nel periodo sospetto (v.
Cass. n. 17949 del 2023), i quali, peraltro, dovendo essere individuati sulla base di un dato oggettivo, da valutarsi alla stregua del fatto che il mezzo di pagamento utilizzato rientri o meno fra quelli comunemente accettati nella pratica commerciale in sostituzione del denaro, possono essere tali anche se previsti dagli accordi intervenuti tra le parti, come nel caso del mandato irrevocabile (cfr. Cass. n. 21823 del 2005) o della datio in solutum (Cass. n. 11850 del 2007; Cass. n. 3581 del 2011);
- tale esenzione (intesa ad «assicurare la soddisfazione di crediti derivanti da forniture di beni e servizi che s'inseriscano nel ciclo produttivo dell'impresa, in modo tale da evitare che il timore della revocatoria possa comportare l'interruzione dell'attività e la conseguente disgregazione dell'azienda»: Cass. n. 19373 del 2021), peraltro, esclude la revocabilità dei pagamenti che, pur se eseguiti in tempi e con modalità diversi da quelli pagina 4 di 11 contrattualmente previsti, sono nondimeno corrispondenti a pratiche commerciali in precedenza invalse tra le medesime parti (v. Cass. n. 27939 del 2020): la norma prevista dalla lett. a) dell'art. 67, comma 3, cit., infatti, «dev'essere interpretata nel senso che i pagamenti risultano opponibili alla massa dei creditori, in forza dell'esenzione da revocatoria, anche se eseguiti ed accettati difformemente da eventuali previsioni contrattuali …, purché siano stati effettuati… secondo tempi e modalità corrispondenti a quelli che hanno caratterizzato il rapporto tra le parti nel suo pregresso e concreto svolgimento, dando vita ad una prassi "consolidata e stabile", capace di rendere "esatto" anche l'adempimento apparentemente "inesatto", per il ritardo nel pagamento (Cass.
27939/2020; Cass. 5587/2018, Cass. 7580/2019… »;
- l'esenzione in esame, in quanto direttamente «intesa a favorire la conservazione dell'impresa nell'ottica dell'uscita dalla crisi», fa esclusivo riferimento ai pagamenti delle
«forniture», quali contratti che, pur se riferiti a servizi non essenziali alla prosecuzione dell'attività d'impresa: Cass. n. 12837 del 2023, in motiv., sono «immediatamente espressivi dell'esercizio dell'attività d'impresa o comunque riferibili all'oggetto tipico dell'attività dell'imprenditore, con esclusione delle operazioni che con quell'attività non abbiano un nesso diretto» (cfr. Cass. n. 8900 del 2024).
Ora, secondo l'appellante, le fatture prodotte (nn. 215/11 e 216/11 del 30.11.2011), entrambe pagabili a 30, 60 e 90 giorni d.f.f.m., erano state saldate con assegno bancario del 18.05.2012, ossia circa sei mesi dopo l'emissione delle stesse, e i medesimi dati (fatture e assegno) erano stati riportati anche nel c.d. Partitario - esercizi 2011 e
2012 esibito (doc. 11, pagg. 1 e 2 della memoria istruttoria della . Pt_1
La data certa sarebbe, poi, desumibile dalla data di incasso dell'assegno in data
18.05.2012, come da contabile prodotta della (doc. n. 3 memoria istruttoria Pt_3
, che aveva stabilito, in modo certo, l'anteriorità della formazione del documento Pt_1 partitario e, necessariamente, anche delle stesse fatture (art. 2704, 1° comma, c.c.).
Ugualmente era a dirsi per le fatture nn. 17/11 del 31.01.2011 (con scadenza di pagamento a 90 gg. d.f.f.m.), 75/11 del 30.04.2011 (scadenza pagamento 90 giorni) e n. 229/11 del 31.12.2011 (scadenza pagamento 30, 60 e 90 gg. d.f.f.m.), saldate con assegno di cui alla contabile del Banco di Napoli del 15.10.2012, ossia in un arco temporale variabile, compreso tra 10 e 21 mesi circa.
La fattura n. 55/13 del 30.04.2013 (scadenza pagamento 90, 120, 150, 180 e 210 gg.
d.f.) - salvo un acconto inziale – era stata saldata con due assegni della Controparte_3
del 26.02.2014, ossia dopo circa 10 mesi.
[...]
pagina 5 di 11 Tanto proverebbe documentalmente la c.d. usualità dei pagamenti, ovvero il ritardo nell'adempimento della prestazione che costituirebbe una prassi invalsa nei rapporti commerciali tra le due società.
A parere della Corte, deve anzitutto condividersi l'assunto della curatela secondo il quale non v'è alcuna riferibilità certa dei pagamenti (tramite assegno) alle fatture prodotte, posto che la data certa può ricavarsi solo dall'intervenuto protesto dell'assegno da parte di un pubblico ufficiale, non essendo sufficiente né il timbro della banca stampigliato sul retro (v. sul punto Cass. 21049/2019), né tantomeno la contabile prodotta, che attesterebbe l'avvenuto pagamento delle due fatture del 2011 in data 18.5.2012, ossia a distanza di sei mesi dall'emissione della fattura.
Ed invero, anche la distinta contabile – al pari del timbro della banca stampigliato sul retro dell'assegno - non può considerarsi data certa ed opponibile al fallimento, in base alla mera annotazione del credito cartolare nei libri e nelle scritture contabili della banca stessa, trattandosi di fatto non compreso fra quelli idonei a dimostrare l'anteriorità della formazione del documento, secondo la previsione della citata norma dell'art. 2704 c.c. (v. Cass. 3626/79; Cass. 3596/78); con specifico riferimento al libri contabili tenuti della banca, si è precisato che l'idoneità a fornire la certezza della data discende non dalla mera annotazione nei libri contabili, ma dalla vidimazione del pubblico ufficiale anteriore alla dichiarazione di fallimento e dalla sua attestazione circa la tenuta dei libri a norma di legge: da un fatto, cioè, estrinseco all'annotazione, autonomamente idoneo a provare, nella prospettiva dell'art. 2704 c.c.,
l'anteriorità dell'annotazione medesima alla data di chiusura.
Ne deriva che la prova della data certa non può essere fornita, come preteso dall'appellante, dalla distinta contabile, che darebbe data certa al pagamento dell'assegno, avvenuto in data 18.5.2012.
Analoghe considerazioni valgono per gli altri pagamenti indicati delle fatture in atti.
Va poi osservato che la Suprema Corte, nell'interpretare la disposizione di cui all'art. 67, terzo comma, lett. a) L.F., ha precisato che occorre individuare fra le parti la
«consuetudine di estinguere i debiti attraverso» date modalità (v. Cass. 8 marzo 2018,
n. 5587); e che il ritardo - rispetto alla scadenza pattiziamente convenuta - deve essere divenuto una consuetudine, senza determinare una specifica reazione della controparte, per cui tale prassi deve ritenersi prevalente rispetto al regolamento negoziale» (così, la motivazione di Cass. 18 marzo 2019, n. 7580); la norma richiede, cioè, «la dimostrazione non tanto dell'assenza di precedenti inadempimenti, ma della consistenza
pagina 6 di 11 della quotidianità sotto il profilo delle modalità di adempimento invalse fra le parti, al fine di consentire al giudice di apprezzare se le parti nel caso di specie si fossero scostate dai termini consueti fino ad allora seguiti» (v. Cass. 9 aprile 2019, n. 9851).
Ora, l'appellante non ha fornito, come sarebbe stato suo onere, la prova che fosse prassi usuale quella di estinguere il pagamento delle fatture tramite assegni e a distanza notevole di tempo;
sul punto, come osservato dalla Suprema Corte nelle sentenze citate, non basta che alcuni pagamenti siano stati compiuti ed accettati in un lasso temporale maggiore;
oggetto di prova è la circostanza di un vero e proprio "uso" diverso tra le parti, quale condotta reiterata sul piano oggettivo, stabilizzatasi già prima dei pagamenti sospetti.
Per l'individuazione di una dilazione dei pagamenti secondo i "termini d'uso", dunque, non vale la mera esistenza di alcuni pagamenti in ritardo rispetto ai termini pattuiti, ove essa derivi da singoli momenti patologici della vita dell'impresa, caratterizzati da specifici accadimenti di fatto e da un'isolata tolleranza da parte del creditore.
Se l'effetto della disposizione di esonero è che non sono revocabili quei pagamenti i quali, pur avvenuti oltre i tempi contrattualmente prescritti, siano stati di fatto eseguiti ed accettati in termini diversi, nell'ambito di plurimi adempimenti con le nuove caratteristiche, evidenziatesi già in epoca anteriore a quelli de quibus (tanto che non possano più, a quel punto, ritenersi pagamenti eseguiti "in ritardo", ossia inesatti adempimenti, ma siano divenuti per prassi, proprio al contrario, esatti adempimenti), deve reputarsi che, nel concreto, tale onere non sia stato idoneamente assolto da parte dell'appellante, che ha prodotto solo cinque fatture (con relativi pagamenti tramite assegno) effettuati a distanza di alcuni mesi dalla scadenza, a fronte di un rapporto iniziato, come precisato nella stessa sua memoria istruttoria, addirittura dieci anni prima
(nel 2002/2003).
E' pertanto mancata la prova, a giudizio della Corte, circa un sistematico ritardo e correlativa tolleranza del creditore nei pagamenti eseguiti, ovvero l'instaurazione di una prassi, in via di fatto, modificativa degli accordi a suo tempo conclusi, tale da permettere l'adempimento della prestazione pecuniaria in tempi diversi e più lunghi, come quelli che hanno caratterizzato i pagamenti oggetto dell'azione revocatoria.
Sul punto, e venendo al secondo motivo, parte appellante ha censurato la sentenza impugnata per il fatto che avrebbe valorizzato in modo improprio le dichiarazioni del legale rappresentante della società (che, in sede di interpello formale, aveva dichiarato che normalmente la modalità di pagamento dei crediti accettata dalla società erano le pagina 7 di 11 cambiali, e non gli assegni); sul punto, va osservato che, all'udienza del 16.6.2021, il legale rappresentante della società ha dichiarato testualmente che “… gli effetti cambiari venivano richiesti da ai suoi clienti in quanto permettevano, diversamente dagli Pt_1 assegni, la trasferibilità del credito”.
Anche se dette dichiarazioni non integrano certo una confessione giudiziale, esse sono nondimeno indicative del fatto che – come osservato anche dal primo Giudice – la modalità normale di pagamento richiesta dalla fosse costituita dalle cambiali (e Pt_1 non dagli assegni, che non rappresentavano, pertanto, le modalità di pagamento proprie del rapporto tra le parti, avuto riguardo alle concrete modalità di adempimento della prestazione).
Di conseguenza, oltre al fatto che non è stato provato, in modo adeguato, che il ritardo rispetto alle scadenze pattiziamente convenute fosse divenuto una consuetudine, quel che rileva è anche la dífformítà dei modi dei pagamenti rispetto a quanto pattuito e verificatosi in precedenza tra le parti, fatte salve talune eccezioni.
Non può pertanto affermarsi che il rapporto tra le parti, di durata pluriennale, fosse sempre rimasto con le medesime caratteristiche qualificanti, e cioè connotato da una continua propensione della debitrice a ritardare i pagamenti con conseguente impossibilità di ritenerlo indice della non usualità dei pagamenti oggetto di causa.
Quanto alla mancata ammissione dei capitoli di prova testimoniale, rigettata dal primo giudice, in quanto vertente su circostanze “incontestate” o “irrilevanti ai fini della decisione”, va detto che la Corte condivide il giudizio di non ammissibilità, posto che:
- il capo 1 “Vero che il rapporto commerciale di fornitura tra e la Parte_1 ha avuto inizio nel corso degli anni 2002 – 2003” appare Controparte_1 inconferente ai fini del decidere e, anzi, comproverebbe, in base ai documenti prodotti, che i ritardi nei pagamenti siano stati sporadici e limitati ad alcuni momenti patologici nella vita dell'impresa;
- il capo 2 “Vero che, nel corso di detto rapporto, i pagamenti delle forniture sono stti eseguiti dalla mediante rilascio di assegni bancari e/o mediante Controparte_1 cambiali)” verte su circostanza sulla quale ha risposto il legale rappresentante della società, che ha dichiarato che venivano richiesti gli effetti cambiari dalla ai suoi Pt_1 clienti e non già gli assegni, in quanto i primi permettevano la trasferibilità del credito;
peraltro, appare contrario alla documentazione prodotta, dalla quale risulta che il rilascio di cambiali in favore della avveniva solo a far data dal 2013; Pt_1
pagina 8 di 11 - il capo 3 “Vero che, precisamente, a partire dagli anni 2009 – 2010, con l'entrata in vigore della normativa antiriciclaggio che ha sanzionato l'uso degli assegni, privi della clausola di non trasferibilità, emessi oltre una certa soglia (€ 5.000,00, ridotto dal 2011 ad € 1.000,00), e la hanno concordato come Parte_1 Controparte_1 mezzo potenzialmente sostitutivo di pagamento anche il rilascio di cambiali”, oltre che provabile documentalmente, è anche contraddetto dalla documentazione prodotta, dalla quale risulta che il rilascio di cambiali è avvenuto solo a far data dal 2013;
- il capo 4 “Vero che il rilascio di cambiali da parte della consentiva Controparte_1 alla società convenuta di poterle trasmettere a terzi mediante girata, oltre che di scontarle in banca” appare irrilevante ai fini del decidere;
- il capo 5 “Vero che nel corso dell'intero rapporto commerciale la ha Controparte_1 eseguito i pagamenti in ritardo anche di sei mesi e, a volte, maturando un ritardo di un anno” costituisce circostanza provabile documentalmente, formulata in modo generico, oltretutto non decisiva, posto che – a tutto voler concedere – l'eventuale tolleranza riguardante casi sporadici di ritardo non può certo costituire la prova di una consuetudine, tale da permettere l'adempimento della prestazione pecuniaria in tempi diversi e più lunghi;
- il capo 6 “vero che detti ritardi erano tollerati dalla società convenuta perchè rientranti nelle normali dinamiche commerciali con l'attrice in bonis”, oltre ad essere formulato in modo del tutto generico (perché non si specifica quali ritardi, per quanto tempo, etc., richiede al teste una valutazione, oltretutto riferita non ad un preciso fatto ma, del tutto genericamente, alle “normali dinamiche commerciali con l'attrice”, impedendo così a controparte di formulare adeguatamente prova contraria;
- il capo 7 “vero che le cambiali riprodotte in fotocopia ed esibite sub 9) della produzione
e che qui mi vengono mostrate, furono emesse dalla Pt_1 Controparte_1
a fronte della fornitura n. 55/2013 della stessa convenuta” appare provabile
[...] documentalmente e, in ofni caso, irrilevante;
- il capo 8 “vero che anche le fatture /errata corrige cambiali) esibite sub 12 della produzione e che qui mi vengono mostrate sono state consegnate dalla Pt_1
a fronte di una fornitura effettuata dalla convenuta” costituisce Controparte_1 circostanza da provare per iscritto e, in ogni caso, irrilevante, posto che nel concreto all'esame viene un assegno non una cambiale.
In definitiva, non sussistono i presupposti per l'ammissione della avversa prova richiesta, correttamente rigettata dal giudice di prime cure.
pagina 9 di 11 Venendo adesso al profilo soggettivo, deve convenirsi con il primo giudice allorchè ha affermato che “costituisce un primo elemento indiziario il fatto che già prima del suddetto pagamento(peraltro imputato ad una fattura di importo maggiore, effettuato con notevole ritardo rispetto alla scadenza e come già chiarito con modalità differenti da quelle usuali) la come comprovato da parte attrice aveva subito numerose CP_1 protesti di effetti cambiari rilasciati proprio in favore della che sebbene li avesse Pt_1 poi girati ad un suo creditore non poteva non essere a conoscenza della circostanza, ed inoltre ha continuato ad essere creditrice di una somma importante di circa 80.000
€come emerge dalla sua domanda di ammissione al passivo del fallimento. Inoltre all'epoca del pagamento in questione erano stati già pubblicati numerosi protesti subiti dalla , il cui stato di insolvenza (tenuto conto anche delle dimensioni Controparte_1 dell'azienda) era da tempo noto all'opinione pubblica (cfr. Articoli di stampa all. 11 fascicolo attoreo) e non poteva non esserne a conoscenza anche la società convenuta, che opera di fatto nel medesimo settore commerciando mezzi attrezzature per la raccolta dei rifiuti ed ha la propria sede legale a pochissimi chilometri di distanza da quella della società fallita”.
Ed invero, tenuto conto che la aveva subito il protesto di numerosi effetti CP_1 cambiari rilasciati proprio in favore della e da questa girati a un suo Parte_1 creditore, non poteva l'appellante non essere a conoscenza dello stato di insolvenza della
, posto che i protesti di titoli emessi in diretto favore del convenuto Controparte_1 assumono valore di prova diretta della conoscenza dello stato di insolvenza, a nulla rilevando che i rapporti poi siano stati di fatto proseguiti.
Peraltro, la circostanza di aver fatto ricorso alle cambiali comprova che sin da epoca precedente al pagamento la ersava in uno stato di decozione e al contempo la CP_1 preoccupazione della di volersi assicurare un titolo in caso di ritorno di cambiali Pt_1 insolute e protestate;
lo stato di insolvenza era poi noto all'opinione pubblica locale (v.
Cass. 3299/2017), come già evidenziato dalla curatela, che ha rimarcato l'importante ritardo nel pagamento dei dipendenti e l'intervento sostitutivo ex art. 5 del d.p.r. n.
207/2010 di mote stazioni appaltanti.
In definitiva, l'appello va rigettato, in quanto infondato.
In ordine alle spese di lite, queste seguono la soccombenza, nella misura liquidata in dispositivo, [D.M. 55/2014 e succ. modif.; valore effettivo della controversia, compreso tra € 5.200,00 ed € 26.000,00) parametri medi].
pagina 10 di 11 All'integrale rigetto dell'appello consegue, ai sensi del comma 1 quater dell'art. 13 DPR
n. 115/2002 (comma inserito dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/2012), l'obbligo per l'appellante di pagare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza n. 566/2023 del Tribunale di Bari, Parte_4 pubblicata in data 20.02.2023, notificata il 04.04.2023, resa nella controversia avente n. 7943/2019. così dispone:
- rigetta l'appello;
- dichiara tenuta e condanna parte appellante al pagamento in favore della CP_1 [...] delle spese del giudizio, che liquida in complessivi € Controparte_1
5.809,00 oltre r.f.s.g., Iva e Cpa come per legge;
- dichiara sussistenti i presupposti per il pagamento, ai sensi del comma 1 quater dell'art. 13 DPR n. 115/2002 (comma inserito dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/2012), di pagare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Bari il 22.4.2025.
Il Giudice rel
Dr. Gaetano Labianca
Il Presidente
Dr.ssa Maria Mitola
pagina 11 di 11
CORTE D'APPELLO DI BARI
Sezione Prima civile
In Nome del Popolo Italiano
La Corte di Appello di Bari, prima sezione civile, raccolta in camera di consiglio, composta dai magistrati:
Dott. Maria Mitola - Presidente
Dott. Alessandra Piliego - Consigliere
Dott. Gaetano Labianca - Consigliere rel./est. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al nr. Rg. 587/2023 promossa da:
La di , con sede in Valenzano, Parte_1 Parte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Carbone del foro di Bari;
- Appellante - contro
in persona dei Curatori Prof. Avv. Controparte_1
, Avv. Paola Merico e Dr. Gabriele Zito, con sede in Triggiano [BA] alla Controparte_2
Via Giovanni Casalino n. 103, rappresentata e difesa dall'avv. Alessandra Barletta in virtù di mandato in calce alla comparsa di risposta;
- Appellata -
Oggetto: appello in materia di revocatoria fallimentare.
Conclusioni delle parti: le parti hanno concluso come da note scritte di cui all'udienza
“cartolare” del 22.4.2025.
Fatto.
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società proponeva Parte_1 appello avverso la sentenza n. 566/2023 del Tribunale di Bari, pubblicata in data
20.02.2023, notificata il 04.04.2023, resa nella controversia avente n. 7943/2019.
All'uopo, esponeva:
- che, con atto di citazione notificato il 24 maggio 2019, la Controparte_1
l'aveva convenuta in giudizio, dinanzi al Tribunale di Bari, per
[...] pagina 1 di 11 sentir dichiarare inefficace, ai sensi dell'art. 67, comma 2, L.F., il pagamento della somma di € 24.339,00, eseguito dalla fallita in suo favore in data 24.07.2014, sull'assunto che “ … il pagamento in questione, peraltro, è stato effettuato con importante ritardo e con modalità diverse da quelle pattuite”, essendole noto lo stato di insolvenza della società, poi fallita;
- che si era costituita in giudizio con comparsa del 1°.10.2019, tramite la quale aveva chiesto, in via pregiudiziale, la sospensione del processo ex art. 295 c.p.c. (in attesa della definizione del procedimento di reclamo ex art. 18 L.F. avverso la sentenza con cui era stato dichiarato il Fallimento della Lombardi Ecologia); nel merito, aveva eccepito l'irrevocabilità del pagamento ricevuto ai sensi dell'art. 67, comma 3, lettera a) della L.F.
e, in via subordinata, il rigetto della domanda, per insussistenza del requisito della scientia decotionis;
- che, in corso di causa, era stata depositata dalla curatela la sentenza della Corte di
Appello di Bari (n. 302/2020) con cui era stato rigettato il reclamo e definitivamente confermato il fallimento della società ; Controparte_1
- che, con la memoria dell'8.7.2020, aveva prodotto documentazione a sostegno delle proprie difese e formulato richiesta di prova testimoniale, che era stata ritenuta inammissibile dal giudice istruttore;
- che, con sentenza n. 566/2023, il Tribunale di Bari - definitivamente pronunciando sulle domande oggetto di causa - aveva accolto la domanda della Curatela e, per l'effetto, dichiarato inefficace il pagamento della somma di € 24.399,00, condannandola al relativo versamento in favore della attrice, oltre interessi legali dalla CP_1 domanda al soddisfo, in uno al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 5.351,00 oltre maggiorazioni di legge;
- che la sentenza impugnata era erronea per i seguenti motivi:
1. - il pagamento oggetto di revocatoria era, in realtà, avvenuto nei cc.dd. “termini d'uso”, di cui era stata data dimostrazione precisa anche documentalmente;
2. - il Tribunale aveva utilizzato in modo parziale ed errato le dichiarazioni rese dal legale rappresentante di essa appellante ed errato nel rigettare la richiesta prova testimoniale, ad ulteriore riprova della eccezione da essa formulata;
3. – che, al fine di dimostrare la c.d. “usualità” dei pagamenti, con la seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., aveva anche, chiesto di provare a mezzo testimoni le circostanze relative alla usualità dei ritardi nei pagamenti a mezzo assegno;
pagina 2 di 11 4. – che anche la motivazione relativa alla c.d. scientia decotionis era errata, posto che l'applicabilità al pagamento oggetto di revocatoria della speciale causa di esenzione disciplinata dall'art. 67, comma 3, lettera a) L.F. rendeva superfluo, al fine della invocabilità della clausola di esonero in essa contenuta, la valutazione dello stato soggettivo dell'accipiens; tanto premesso, chiedeva - previa sospensione dell'efficacia esecutiva e/o dell'esecutività dell'impugnata sentenza – di ammettere, in via istruttoria, la prova per testi sui capitoli formulati nella memoria istruttoria ex art. 183 sesto comma c.p.c. n. 2)
a mezzo dei testi Dott. e riprodotti nell'appello; nel merito, Testimone_1 Tes_2 di dichiarare non revocabile il pagamento ricevuto dalla convenuta ai sensi dell'art. 67, comma 3, lettera a), L.F. per tutte le motivazioni in narrativa indicate.
Si costituiva la curatela del fallimento, che evidenziava come il Tribunale avesse correttamente esaminato tutta la documentazione prodotta, ritenendola insufficiente a provare l'usualità del pagamento oggetto di revocatoria, sia per l'assenza di data certa della documentazione prodotta che per la mancata corrispondenza tra fatture, assegni, cambiali e scritture contabili.
Quanto al lamentato travisamento, da parte del Giudice di prime cure, delle dichiarazioni rese dal legale rappresentante della esso era con evidenza infondato, posto che Pt_1 il Tribunale non aveva fatto altro che portare, alle dovute conseguenze, le dichiarazioni rese dall'interrogando.
In ordine, infine, alla lamentata non ammissione della prova testimoniale richiesta dalla l'avversa richiesta istruttoria era stata valutata ed esaminata da ben due diversi Pt_1 giudici: il primo, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 16.6.2021, con ordinanza del 25.6.2021 aveva ritenuto che la prova testimoniale articolata da parte convenuta fosse inammissibile, in quanto vertente su circostanze non contestate o irrilevanti ai fini della decisione;
il secondo, in sentenza, allorquando aveva affermato che la prova della c.d. usualità non avrebbe potuto fornirla la a mezzo della Pt_1 chiesta prova testimoniale, che correttamente non era stata pertanto ammessa dal precedente istruttore.
Esponeva inoltre che sussisteva - contrariamente a quanto ex adverso dedotto - anche il c.d. presupposto soggettivo, come correttamente accertato dalla gravata sentenza: la conoscenza dello stato di insolvenza della in capo alla Controparte_1 [...] al momento del revocando pagamento. Parte_1
Tanto premesso, concludeva per il rigetto dell'appello, con vittoria di spese di lite.
pagina 3 di 11 Senza lo svolgimento di alcuna attività istruttoria, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 350 bis e 281 sexies c.p.c. all'udienza cartolare del 22.4.2025, in esito alla quale veniva decisa.
Diritto.
Ciò posto, con il primo motivo l'appellante ha lamentato la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 67, comma 3, lett. a), L. Fall, censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso la sussistenza dell'esenzione prevista dalla norma invocata, sul rilievo che la stessa sarebbe stata provata documentalmente.
A parere della Corte, il motivo è infondato.
Il primo Giudice ha sul punto argomentato che “… nel caso di specie, la prova dell'usualità non pare essere stata fornita dalla convenuta (né avrebbe potuto esserlo a mezzo della chiesta prova testimoniale, che correttamente non è stata ammessa dal precedente istruttore) … dalla documentazione allegata alla memoria ex art. 183, comma 6 n. 2 c.p.c., peraltro disconosciuta dalla curatela e priva di data certa opponibile alla procedura, non può evincersi con certezza che gli assegni circolari e bancari indicati siano stati utilizzati per saldare le 5 fatture del 2011 pure riportate, così come non vi è prova che la comunicazione di cessione degli effetti cambiari datata 19.03.2013 (cfr. all.
14) sia stata effettivamente ricevuta.
Giova premettere che, ai fini dell'applicazione dell'esenzione invocata, la Suprema Corte ha (anche di recente) affermato che:
- l'esenzione prevista dalla lett. a) dell'art. 67, comma 3, L. Fall si configura come un'eccezione alla regola secondo cui sono revocabili gli atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed esigibili, pur se non effettuati con mezzi normali nel periodo sospetto (v.
Cass. n. 17949 del 2023), i quali, peraltro, dovendo essere individuati sulla base di un dato oggettivo, da valutarsi alla stregua del fatto che il mezzo di pagamento utilizzato rientri o meno fra quelli comunemente accettati nella pratica commerciale in sostituzione del denaro, possono essere tali anche se previsti dagli accordi intervenuti tra le parti, come nel caso del mandato irrevocabile (cfr. Cass. n. 21823 del 2005) o della datio in solutum (Cass. n. 11850 del 2007; Cass. n. 3581 del 2011);
- tale esenzione (intesa ad «assicurare la soddisfazione di crediti derivanti da forniture di beni e servizi che s'inseriscano nel ciclo produttivo dell'impresa, in modo tale da evitare che il timore della revocatoria possa comportare l'interruzione dell'attività e la conseguente disgregazione dell'azienda»: Cass. n. 19373 del 2021), peraltro, esclude la revocabilità dei pagamenti che, pur se eseguiti in tempi e con modalità diversi da quelli pagina 4 di 11 contrattualmente previsti, sono nondimeno corrispondenti a pratiche commerciali in precedenza invalse tra le medesime parti (v. Cass. n. 27939 del 2020): la norma prevista dalla lett. a) dell'art. 67, comma 3, cit., infatti, «dev'essere interpretata nel senso che i pagamenti risultano opponibili alla massa dei creditori, in forza dell'esenzione da revocatoria, anche se eseguiti ed accettati difformemente da eventuali previsioni contrattuali …, purché siano stati effettuati… secondo tempi e modalità corrispondenti a quelli che hanno caratterizzato il rapporto tra le parti nel suo pregresso e concreto svolgimento, dando vita ad una prassi "consolidata e stabile", capace di rendere "esatto" anche l'adempimento apparentemente "inesatto", per il ritardo nel pagamento (Cass.
27939/2020; Cass. 5587/2018, Cass. 7580/2019… »;
- l'esenzione in esame, in quanto direttamente «intesa a favorire la conservazione dell'impresa nell'ottica dell'uscita dalla crisi», fa esclusivo riferimento ai pagamenti delle
«forniture», quali contratti che, pur se riferiti a servizi non essenziali alla prosecuzione dell'attività d'impresa: Cass. n. 12837 del 2023, in motiv., sono «immediatamente espressivi dell'esercizio dell'attività d'impresa o comunque riferibili all'oggetto tipico dell'attività dell'imprenditore, con esclusione delle operazioni che con quell'attività non abbiano un nesso diretto» (cfr. Cass. n. 8900 del 2024).
Ora, secondo l'appellante, le fatture prodotte (nn. 215/11 e 216/11 del 30.11.2011), entrambe pagabili a 30, 60 e 90 giorni d.f.f.m., erano state saldate con assegno bancario del 18.05.2012, ossia circa sei mesi dopo l'emissione delle stesse, e i medesimi dati (fatture e assegno) erano stati riportati anche nel c.d. Partitario - esercizi 2011 e
2012 esibito (doc. 11, pagg. 1 e 2 della memoria istruttoria della . Pt_1
La data certa sarebbe, poi, desumibile dalla data di incasso dell'assegno in data
18.05.2012, come da contabile prodotta della (doc. n. 3 memoria istruttoria Pt_3
, che aveva stabilito, in modo certo, l'anteriorità della formazione del documento Pt_1 partitario e, necessariamente, anche delle stesse fatture (art. 2704, 1° comma, c.c.).
Ugualmente era a dirsi per le fatture nn. 17/11 del 31.01.2011 (con scadenza di pagamento a 90 gg. d.f.f.m.), 75/11 del 30.04.2011 (scadenza pagamento 90 giorni) e n. 229/11 del 31.12.2011 (scadenza pagamento 30, 60 e 90 gg. d.f.f.m.), saldate con assegno di cui alla contabile del Banco di Napoli del 15.10.2012, ossia in un arco temporale variabile, compreso tra 10 e 21 mesi circa.
La fattura n. 55/13 del 30.04.2013 (scadenza pagamento 90, 120, 150, 180 e 210 gg.
d.f.) - salvo un acconto inziale – era stata saldata con due assegni della Controparte_3
del 26.02.2014, ossia dopo circa 10 mesi.
[...]
pagina 5 di 11 Tanto proverebbe documentalmente la c.d. usualità dei pagamenti, ovvero il ritardo nell'adempimento della prestazione che costituirebbe una prassi invalsa nei rapporti commerciali tra le due società.
A parere della Corte, deve anzitutto condividersi l'assunto della curatela secondo il quale non v'è alcuna riferibilità certa dei pagamenti (tramite assegno) alle fatture prodotte, posto che la data certa può ricavarsi solo dall'intervenuto protesto dell'assegno da parte di un pubblico ufficiale, non essendo sufficiente né il timbro della banca stampigliato sul retro (v. sul punto Cass. 21049/2019), né tantomeno la contabile prodotta, che attesterebbe l'avvenuto pagamento delle due fatture del 2011 in data 18.5.2012, ossia a distanza di sei mesi dall'emissione della fattura.
Ed invero, anche la distinta contabile – al pari del timbro della banca stampigliato sul retro dell'assegno - non può considerarsi data certa ed opponibile al fallimento, in base alla mera annotazione del credito cartolare nei libri e nelle scritture contabili della banca stessa, trattandosi di fatto non compreso fra quelli idonei a dimostrare l'anteriorità della formazione del documento, secondo la previsione della citata norma dell'art. 2704 c.c. (v. Cass. 3626/79; Cass. 3596/78); con specifico riferimento al libri contabili tenuti della banca, si è precisato che l'idoneità a fornire la certezza della data discende non dalla mera annotazione nei libri contabili, ma dalla vidimazione del pubblico ufficiale anteriore alla dichiarazione di fallimento e dalla sua attestazione circa la tenuta dei libri a norma di legge: da un fatto, cioè, estrinseco all'annotazione, autonomamente idoneo a provare, nella prospettiva dell'art. 2704 c.c.,
l'anteriorità dell'annotazione medesima alla data di chiusura.
Ne deriva che la prova della data certa non può essere fornita, come preteso dall'appellante, dalla distinta contabile, che darebbe data certa al pagamento dell'assegno, avvenuto in data 18.5.2012.
Analoghe considerazioni valgono per gli altri pagamenti indicati delle fatture in atti.
Va poi osservato che la Suprema Corte, nell'interpretare la disposizione di cui all'art. 67, terzo comma, lett. a) L.F., ha precisato che occorre individuare fra le parti la
«consuetudine di estinguere i debiti attraverso» date modalità (v. Cass. 8 marzo 2018,
n. 5587); e che il ritardo - rispetto alla scadenza pattiziamente convenuta - deve essere divenuto una consuetudine, senza determinare una specifica reazione della controparte, per cui tale prassi deve ritenersi prevalente rispetto al regolamento negoziale» (così, la motivazione di Cass. 18 marzo 2019, n. 7580); la norma richiede, cioè, «la dimostrazione non tanto dell'assenza di precedenti inadempimenti, ma della consistenza
pagina 6 di 11 della quotidianità sotto il profilo delle modalità di adempimento invalse fra le parti, al fine di consentire al giudice di apprezzare se le parti nel caso di specie si fossero scostate dai termini consueti fino ad allora seguiti» (v. Cass. 9 aprile 2019, n. 9851).
Ora, l'appellante non ha fornito, come sarebbe stato suo onere, la prova che fosse prassi usuale quella di estinguere il pagamento delle fatture tramite assegni e a distanza notevole di tempo;
sul punto, come osservato dalla Suprema Corte nelle sentenze citate, non basta che alcuni pagamenti siano stati compiuti ed accettati in un lasso temporale maggiore;
oggetto di prova è la circostanza di un vero e proprio "uso" diverso tra le parti, quale condotta reiterata sul piano oggettivo, stabilizzatasi già prima dei pagamenti sospetti.
Per l'individuazione di una dilazione dei pagamenti secondo i "termini d'uso", dunque, non vale la mera esistenza di alcuni pagamenti in ritardo rispetto ai termini pattuiti, ove essa derivi da singoli momenti patologici della vita dell'impresa, caratterizzati da specifici accadimenti di fatto e da un'isolata tolleranza da parte del creditore.
Se l'effetto della disposizione di esonero è che non sono revocabili quei pagamenti i quali, pur avvenuti oltre i tempi contrattualmente prescritti, siano stati di fatto eseguiti ed accettati in termini diversi, nell'ambito di plurimi adempimenti con le nuove caratteristiche, evidenziatesi già in epoca anteriore a quelli de quibus (tanto che non possano più, a quel punto, ritenersi pagamenti eseguiti "in ritardo", ossia inesatti adempimenti, ma siano divenuti per prassi, proprio al contrario, esatti adempimenti), deve reputarsi che, nel concreto, tale onere non sia stato idoneamente assolto da parte dell'appellante, che ha prodotto solo cinque fatture (con relativi pagamenti tramite assegno) effettuati a distanza di alcuni mesi dalla scadenza, a fronte di un rapporto iniziato, come precisato nella stessa sua memoria istruttoria, addirittura dieci anni prima
(nel 2002/2003).
E' pertanto mancata la prova, a giudizio della Corte, circa un sistematico ritardo e correlativa tolleranza del creditore nei pagamenti eseguiti, ovvero l'instaurazione di una prassi, in via di fatto, modificativa degli accordi a suo tempo conclusi, tale da permettere l'adempimento della prestazione pecuniaria in tempi diversi e più lunghi, come quelli che hanno caratterizzato i pagamenti oggetto dell'azione revocatoria.
Sul punto, e venendo al secondo motivo, parte appellante ha censurato la sentenza impugnata per il fatto che avrebbe valorizzato in modo improprio le dichiarazioni del legale rappresentante della società (che, in sede di interpello formale, aveva dichiarato che normalmente la modalità di pagamento dei crediti accettata dalla società erano le pagina 7 di 11 cambiali, e non gli assegni); sul punto, va osservato che, all'udienza del 16.6.2021, il legale rappresentante della società ha dichiarato testualmente che “… gli effetti cambiari venivano richiesti da ai suoi clienti in quanto permettevano, diversamente dagli Pt_1 assegni, la trasferibilità del credito”.
Anche se dette dichiarazioni non integrano certo una confessione giudiziale, esse sono nondimeno indicative del fatto che – come osservato anche dal primo Giudice – la modalità normale di pagamento richiesta dalla fosse costituita dalle cambiali (e Pt_1 non dagli assegni, che non rappresentavano, pertanto, le modalità di pagamento proprie del rapporto tra le parti, avuto riguardo alle concrete modalità di adempimento della prestazione).
Di conseguenza, oltre al fatto che non è stato provato, in modo adeguato, che il ritardo rispetto alle scadenze pattiziamente convenute fosse divenuto una consuetudine, quel che rileva è anche la dífformítà dei modi dei pagamenti rispetto a quanto pattuito e verificatosi in precedenza tra le parti, fatte salve talune eccezioni.
Non può pertanto affermarsi che il rapporto tra le parti, di durata pluriennale, fosse sempre rimasto con le medesime caratteristiche qualificanti, e cioè connotato da una continua propensione della debitrice a ritardare i pagamenti con conseguente impossibilità di ritenerlo indice della non usualità dei pagamenti oggetto di causa.
Quanto alla mancata ammissione dei capitoli di prova testimoniale, rigettata dal primo giudice, in quanto vertente su circostanze “incontestate” o “irrilevanti ai fini della decisione”, va detto che la Corte condivide il giudizio di non ammissibilità, posto che:
- il capo 1 “Vero che il rapporto commerciale di fornitura tra e la Parte_1 ha avuto inizio nel corso degli anni 2002 – 2003” appare Controparte_1 inconferente ai fini del decidere e, anzi, comproverebbe, in base ai documenti prodotti, che i ritardi nei pagamenti siano stati sporadici e limitati ad alcuni momenti patologici nella vita dell'impresa;
- il capo 2 “Vero che, nel corso di detto rapporto, i pagamenti delle forniture sono stti eseguiti dalla mediante rilascio di assegni bancari e/o mediante Controparte_1 cambiali)” verte su circostanza sulla quale ha risposto il legale rappresentante della società, che ha dichiarato che venivano richiesti gli effetti cambiari dalla ai suoi Pt_1 clienti e non già gli assegni, in quanto i primi permettevano la trasferibilità del credito;
peraltro, appare contrario alla documentazione prodotta, dalla quale risulta che il rilascio di cambiali in favore della avveniva solo a far data dal 2013; Pt_1
pagina 8 di 11 - il capo 3 “Vero che, precisamente, a partire dagli anni 2009 – 2010, con l'entrata in vigore della normativa antiriciclaggio che ha sanzionato l'uso degli assegni, privi della clausola di non trasferibilità, emessi oltre una certa soglia (€ 5.000,00, ridotto dal 2011 ad € 1.000,00), e la hanno concordato come Parte_1 Controparte_1 mezzo potenzialmente sostitutivo di pagamento anche il rilascio di cambiali”, oltre che provabile documentalmente, è anche contraddetto dalla documentazione prodotta, dalla quale risulta che il rilascio di cambiali è avvenuto solo a far data dal 2013;
- il capo 4 “Vero che il rilascio di cambiali da parte della consentiva Controparte_1 alla società convenuta di poterle trasmettere a terzi mediante girata, oltre che di scontarle in banca” appare irrilevante ai fini del decidere;
- il capo 5 “Vero che nel corso dell'intero rapporto commerciale la ha Controparte_1 eseguito i pagamenti in ritardo anche di sei mesi e, a volte, maturando un ritardo di un anno” costituisce circostanza provabile documentalmente, formulata in modo generico, oltretutto non decisiva, posto che – a tutto voler concedere – l'eventuale tolleranza riguardante casi sporadici di ritardo non può certo costituire la prova di una consuetudine, tale da permettere l'adempimento della prestazione pecuniaria in tempi diversi e più lunghi;
- il capo 6 “vero che detti ritardi erano tollerati dalla società convenuta perchè rientranti nelle normali dinamiche commerciali con l'attrice in bonis”, oltre ad essere formulato in modo del tutto generico (perché non si specifica quali ritardi, per quanto tempo, etc., richiede al teste una valutazione, oltretutto riferita non ad un preciso fatto ma, del tutto genericamente, alle “normali dinamiche commerciali con l'attrice”, impedendo così a controparte di formulare adeguatamente prova contraria;
- il capo 7 “vero che le cambiali riprodotte in fotocopia ed esibite sub 9) della produzione
e che qui mi vengono mostrate, furono emesse dalla Pt_1 Controparte_1
a fronte della fornitura n. 55/2013 della stessa convenuta” appare provabile
[...] documentalmente e, in ofni caso, irrilevante;
- il capo 8 “vero che anche le fatture /errata corrige cambiali) esibite sub 12 della produzione e che qui mi vengono mostrate sono state consegnate dalla Pt_1
a fronte di una fornitura effettuata dalla convenuta” costituisce Controparte_1 circostanza da provare per iscritto e, in ogni caso, irrilevante, posto che nel concreto all'esame viene un assegno non una cambiale.
In definitiva, non sussistono i presupposti per l'ammissione della avversa prova richiesta, correttamente rigettata dal giudice di prime cure.
pagina 9 di 11 Venendo adesso al profilo soggettivo, deve convenirsi con il primo giudice allorchè ha affermato che “costituisce un primo elemento indiziario il fatto che già prima del suddetto pagamento(peraltro imputato ad una fattura di importo maggiore, effettuato con notevole ritardo rispetto alla scadenza e come già chiarito con modalità differenti da quelle usuali) la come comprovato da parte attrice aveva subito numerose CP_1 protesti di effetti cambiari rilasciati proprio in favore della che sebbene li avesse Pt_1 poi girati ad un suo creditore non poteva non essere a conoscenza della circostanza, ed inoltre ha continuato ad essere creditrice di una somma importante di circa 80.000
€come emerge dalla sua domanda di ammissione al passivo del fallimento. Inoltre all'epoca del pagamento in questione erano stati già pubblicati numerosi protesti subiti dalla , il cui stato di insolvenza (tenuto conto anche delle dimensioni Controparte_1 dell'azienda) era da tempo noto all'opinione pubblica (cfr. Articoli di stampa all. 11 fascicolo attoreo) e non poteva non esserne a conoscenza anche la società convenuta, che opera di fatto nel medesimo settore commerciando mezzi attrezzature per la raccolta dei rifiuti ed ha la propria sede legale a pochissimi chilometri di distanza da quella della società fallita”.
Ed invero, tenuto conto che la aveva subito il protesto di numerosi effetti CP_1 cambiari rilasciati proprio in favore della e da questa girati a un suo Parte_1 creditore, non poteva l'appellante non essere a conoscenza dello stato di insolvenza della
, posto che i protesti di titoli emessi in diretto favore del convenuto Controparte_1 assumono valore di prova diretta della conoscenza dello stato di insolvenza, a nulla rilevando che i rapporti poi siano stati di fatto proseguiti.
Peraltro, la circostanza di aver fatto ricorso alle cambiali comprova che sin da epoca precedente al pagamento la ersava in uno stato di decozione e al contempo la CP_1 preoccupazione della di volersi assicurare un titolo in caso di ritorno di cambiali Pt_1 insolute e protestate;
lo stato di insolvenza era poi noto all'opinione pubblica locale (v.
Cass. 3299/2017), come già evidenziato dalla curatela, che ha rimarcato l'importante ritardo nel pagamento dei dipendenti e l'intervento sostitutivo ex art. 5 del d.p.r. n.
207/2010 di mote stazioni appaltanti.
In definitiva, l'appello va rigettato, in quanto infondato.
In ordine alle spese di lite, queste seguono la soccombenza, nella misura liquidata in dispositivo, [D.M. 55/2014 e succ. modif.; valore effettivo della controversia, compreso tra € 5.200,00 ed € 26.000,00) parametri medi].
pagina 10 di 11 All'integrale rigetto dell'appello consegue, ai sensi del comma 1 quater dell'art. 13 DPR
n. 115/2002 (comma inserito dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/2012), l'obbligo per l'appellante di pagare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza n. 566/2023 del Tribunale di Bari, Parte_4 pubblicata in data 20.02.2023, notificata il 04.04.2023, resa nella controversia avente n. 7943/2019. così dispone:
- rigetta l'appello;
- dichiara tenuta e condanna parte appellante al pagamento in favore della CP_1 [...] delle spese del giudizio, che liquida in complessivi € Controparte_1
5.809,00 oltre r.f.s.g., Iva e Cpa come per legge;
- dichiara sussistenti i presupposti per il pagamento, ai sensi del comma 1 quater dell'art. 13 DPR n. 115/2002 (comma inserito dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/2012), di pagare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Bari il 22.4.2025.
Il Giudice rel
Dr. Gaetano Labianca
Il Presidente
Dr.ssa Maria Mitola
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