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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 02/04/2025, n. 368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 368 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 973/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luca Pruneti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 973/2018 degli Affari Contenziosi Civili, avente ad oggetto: “Bancari”
Vertente tra
(C.F. e P. IVA ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, (C.F. ), Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F. ) e (C.F. Pt_2 C.F._2 Parte_3
), rappresentati e difesi dall'Avv. Glauco Orsitto, elettivamente C.F._3
domiciliati presso il suo studio sito in Pisa, Via G. Oberdan, n. 29, come da mandati in calce all'atto di citazione
ATTORI
e
(C.F. Controparte_2
), in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli P.IVA_2
Avv.ti Valeriano Vasarri e Marco Vasarri, elettivamente domiciliata presso il loro studio in Cascina (PI), Via Ippolito Nievo, n. 21, in forza di procura generale alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Attori:
“Ogni contraria istanza ed eccezione reietta, Voglia L'ill.mo Giudice adito In Via
Preliminare: -ordinare alla banca convenuta, qualora non vi avesse gia' provveduto spontaneamente ad effettuare, con riferimento a: a) Mutuo del 21.01.2011, atto
rep.n.35842, racc.12.641 (doc.n.01), con il quale veniva erogata la somma di Per_1
Euro 650.000,00; b) Atto Modificativo del predetto contratto di mutuo, con atto del 21.02.2013, rep. 37639, racc.13734 (doc.n.02), c) Mutuo del 21.02.2013, Per_2
atto rep.n.37641, racc.n.13735, (doc.n.03) con il quale veniva erogata la Per_1
somma di Euro 180.000,00, e, d) C/C n. 1064608/1. (doc.n.04) la corretta segnalazione del presente procedimento in centrale dei rischi sotto la voce “stato del rapporto” contestato ai sensi del 13 e del 14 aggiornamento della Circolare Banca d'Italia
11.2.1991 n.139 e successive modifiche ed integrazioni, e di cancellare l'eventuale segnalazione a sofferenza che l'istituto di credito possa aver effettuato a danno degli opponenti anteriormente alla notifica del presente atto o successivamente alla instaurazione del giudizio.- -denegare, qualora richieste in corso di causa, sia
l'ordinanza di somme non contestate ex art.196 Bis cpc sia l'ingiunzione ex art.186 ter
Cpc (eventualmente richieste ad averso) dal momento che la banca ha operato in dispregio della legge antiusura e che pertanto tutti gli importi reclamati dall'istituto sono contestati.- Nel Merito: 1)-accertare e dichiarare che Controparte_2
gia' “ ”, ha proceduto
[...] Controparte_3
sui predetti rapporti di mutuo e di conto corrente ad applicazione di tassi usurari, condizioni e spese e commissioni non contrattualizzati, e conseguentemente pronunciarsi -a) sulla gratuita' delle linee di credito indicate in premessa come concesse;
-b) sulla illegittimita' degli interessi passivi e sulla applicazione dei tassi passivi (perche' usurari ex art. 1815, II comma, CC); -c) sulla illegittimita' dell'applicazione dei tassi ultralegali non concordati in costanza di rapporto;
-d) sulla illegittimita' della commissione di massimo scoperto, perche' non concordato e dei tassi extrafido, e di qualsiasi altro onere e spesa ulteriori,comunque ravvisabili, applicati ma non concordati, dichiarando nulle ed inefficaci le variazioni avvenute in costanza di rapporto e non concordate;
-e) sulla gratuita' dei mutui in questione, con conseguente obbligo per la attrice di restituire con le rate a scadere il solo capitale mutuato, accertando e dichiarando la nullita'-invalidita' e/o inefficacia delle clausole relative agli interessi di mora stabilite nel contratto di mutuo per cui e' causa;
2)-accertare e dichiarare che gia' “ Controparte_2 [...]
” ha applicato tassi usurari per cui a tale titolo nulla Controparte_3
e' dovuto per tutti i rapporti indicati in premessa vale a dire a) Mutuo del 21.01.2011, atto rep.n.35842, racc.12.641, b) Atto Modificativo del predetto contratto di Per_1
mutuo, con atto del 21.02.2013, rep. 37639, racc.13734; c) Mutuo del Per_1
21.02.2013, atto rep.n.37641, racc.n.13735, d) C/C n. 1064608/1, E, Per_1
conseguentemente, a mezzo di espletanda CTU, procedere al ricalcolo su base annuale, senza anatocismo alcuno, senza spese e commissioni di alcun genere, dal sorgere dei rapporti ad oggi e senza interessi ad alcun saggio, al fine di rideterminare i reali saldi- conto (dare avere tra le parti) , e per l'effetto con la emananda sentenza ed alla luce delle risultanze della espletanda istruttoria, statuire come di giustizia in ordine alla condanna dell'istituto di credito convenuto alla restituzione delle somme tutte indebitamente percepite, con interessi e rivalutazione dalla domanda al saldo effettivo, previa compensazione con quanto eventualmente ancora dovuto alla banca anche ai sensi degli artt.li 1241 e segg.ti CC;
3)-condannare inoltre la banca convenuta al risarcimento dei danni patiti dagli attori per la mancata disponibilita' delle somme imputate ad interessi usurari di cui alla L. 7 marzo 1996 n.108, da quantificarsi in via equitativa ex art. 1226 CC;
inoltre 4)-in ragione della accertata violazione di norme imperative, accogliere l'exceptio doli e nullitatis esperita dai garanti, e/o in ipotesi in applicazione della sent.n.29810 del 12.12.2017 di cui in narrativa, accertare e, per
l'effetto dichiarare la liberazione dei prestatori di garanzia sigg.ri Parte_1 [...]
e da ogni obbligazione anche futura ex art.1956 CC;
IN OGNI Pt_2 Parte_3
CASO -Condannarsi parte convenuta al pagamento delle spese di consulenza tecnica di parte stragiudiziale, CTU e CTP. -Con vittoria di spese, compensi di avvocato, oltre cap ed Iva e oneri accessori tutti di Legge del presente giudizio oltre quelle del procedimento di mediazione eseguito”.
Convenuta:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, rigettare le domande tutte svolte dalle parti attrici perché infondate in fatto e diritto.
Vittoria di spese e di onorari di giudizio”.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 28.02.2018, nella sua Controparte_1
qualità di debitrice principale, e quali Parte_1 Parte_2 Parte_3
fideiussori, hanno convenuto in giudizio la Controparte_2
al fine di sentir accertare e dichiarare l'applicazione di tassi di
[...]
interesse usurari, spese e commissioni non contrattualizzati con riferimento ai rapporti di mutuo e di conto corrente in essere tra la Società attrice e l'Istituto bancario e, per l'effetto, previo ricalcolo e rideterminazione del rapporto reale di dare-avere tra le parti, sentir condannare la convenuta alla restituzione delle somme indebitamente percepite, con interessi e rivalutazione della domanda, oltre al risarcimento dei danni patiti.
Hanno, altresì, chiesto di accertare e dichiarare la nullità per contrarietà a norme imperative dei contratti di fideiussione sottoscritti da e Parte_1 Parte_2
con conseguente liberazione degli stessi da ogni obbligazione, anche futura, Parte_3
ex art. 1956 c.c.
In particolare, hanno allegato ed eccepito:
⎯ che GS Costruzioni S.r.l.ha stipulato con la Banca convenuta tre distinti contratti di mutuo e il contratto di conto corrente n. 1064608/1;
⎯ che il primo contratto di mutuo è stato stipulato in data 21.01.2011 per l'erogazione della somma pari a € 650.000,00;
⎯ che con atto modificativo del 21.02.2013, la ha modificato le condizioni CP_2
contrattuali del predetto mutuo, facendo rilasciare garanzie fideiussorie ai soci partecipanti alle operazioni di finanziamento e aggravando le condizioni di pagamento a seguito dell'aumento dello spread da 2,50 a 3,25 punti;
⎯ che in data 21.02.2013 è stato stipulato un ulteriore contratto di mutuo per l'erogazione della somma di € 180.000,00;
⎯ che ed si sono costituiti fideiussori in solido con Parte_1 Pt_2 Pt_3
riferimento ai contratti di mutuo, anche con atto separato, su modello ABI, del
21.01.2011;
⎯ che, con riferimento al contratto di conto corrente, si è costituito fideiussore
[...]
con atto del 28.02.2011, fino alla concorrenza di € 45.000,00; Pt_1
⎯ che i suddetti rapporti sono stati oggetto di verifica da parte di consulente tecnico di parte che ha rilevato, per tutti, la violazione della disciplina in materia di usura;
⎯ che le somme da recuperare dalla Banca sono state calcolate in complessivi €
160.076,29;
⎯ che, attestata la c.d. usura oggettiva, le clausole con cui sono stati pattuiti interessi usurari sono da ritenersi nulle, con conseguente gratuità dei contratti di mutuo;
⎯ che anche con riguardo al conto corrente sono stati applicati tassi di interesse superiori alla soglia di usura, che sono, inoltre, mutati nel tempo senza rinegoziazione con il cliente;
⎯ che lo ius variandi in peius esercitato dalla sulle condizioni contrattuali e sui CP_2
tassi di interesse applicati al correntista è nullo e inefficace;
⎯ che, considerata la notevole incidenza dei tassi usurari rilevati, sono nulle anche le fideiussioni contrattuali e separate prestate da ed Parte_1 Pt_2 Pt_3 ⎯ che i fideiussori non avrebbero prestato alcuna garanzia se avessero conosciuto i gravi profili di nullità dei rapporti principali;
⎯ che i fideiussori possono opporre al creditore tutte le eccezioni spettanti al debitore principale nelle forme dell'exceptio doli e nullitatis;
⎯ che le fideiussioni, adottate su modello ABI, sono nulle per contrarietà alla normativa antitrust;
⎯ che, stante l'illegittimità di interessi, oneri, remunerazioni e spese percepite dalla sussiste il diritto degli attori ad ottenere il risarcimento dei danni derivanti CP_2
dalla mancata disposizione di maggiori risorse finanziarie;
⎯ che sussistono profili di responsabilità a titolo sia contrattuale sia extracontrattuale;
⎯ che le procedure di mediazione obbligatoria promosse dagli attori si sono concluse con esito negativo per mancata partecipazione dell'Istituto di credito.
Si è costituita in giudizio Controparte_2
contestando integralmente le deduzioni spiegate da parte attrice e chiedendo il rigetto della domanda.
A sostegno delle proprie ragioni, ha dedotto:
⎯ che il tasso di interesse applicato è sempre stato conforme alla disciplina di legge e contenuto entro i limiti del tasso soglia;
⎯ che la consulenza tecnica di parte considera dei presupposti di calcolo del tutto erronei;
⎯ che, in particolare, per il calcolo del TEG sono stati utilizzati parametri diversi da quelli indicati dalla Banca d'Italia;
⎯ che le istruzioni della Banca d'Italia hanno natura di norme tecniche autorizzate, costituendo lo strumento che la legge demanda per la concreta determinazione del tasso medio, in base al quale viene poi stabilito il tasso soglia;
⎯ che il risultato a cui giungono gli attori è, pertanto, falsato tanto con riferimento ai contratti di mutuo, quanto al contratto di conto corrente;
⎯ che gli interessi moratori non sono ritenuti, per costante giurisprudenza, un corrispettivo del mutuo e non costituiscono un costo del finanziamento, non dovendo essere considerati nel calcolo dell'usura oggettiva;
⎯ che gli attori sono sempre stati consapevoli dei rapporti in essere, avendo chiesto in più occasioni una moratoria sul pagamento della quota capitale delle rate di mutuo, regolarmente concessa dalla Banca;
⎯ che sono infondate le eccezioni di nullità formulate con riguardo alle fideiussioni rilasciate a garanzia del contratto di mutuo e di conto corrente;
⎯ che, trattandosi di contratti autonomi, il fideiussore non può opporre eccezioni verso la parte garantita;
⎯ che le fideiussioni rilasciate a garanzia dei mutui sono contenute negli atti pubblici di stipula, con conseguente irrilevanza dell'eventuale invalidità delle clausole contenute nelle norme bancarie uniformi;
⎯ che l'eventuale intesa anticoncorrenziale non può riflettersi direttamente sulla validità di contratti di autonomia privata;
⎯ che la nullità si limiterebbe, in ogni caso, a singole clausole, non inficiando la validità del contratto di garanzia nel suo complesso.
All'udienza del 18.09.2018, il Giudice originariamente assegnatario della causa ha concesso i termini per memorie ai sensi dell'art. 183, sesto comma, c.p.c.
La causa è stata istruita mediante disposizione di CTU.
All'udienza del 16.02.2023, è stata disposta l'integrazione della CTU, tenuto conto delle questioni insorte in ordine ai documenti posti a fondamento della perizia depositata in data 16.11.2022.
Con ordinanza a seguito della disposizione di trattazione scritta del 12.10.2023, la causa
è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 12.12.2024, assegnato a questo Giudice il fascicolo, la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
*****
Articolano gli attori, nella loro rispettiva qualità, censure di nullità relative ai rapporti di conto corrente e di finanziamento in essere tra e Controparte_1 Controparte_2
dal quale accertamento deriverebbe, oltre alle Controparte_3 declaratorie in via dichiarativa, l'invalidità derivata delle fideiussioni e il diritto all'accertamento dei rapporti di dare/avere, oltre al risarcimento del danno.
1. I rapporti principali.
Il contratto di conto corrente n. corrente n.1024608, il contratto di mutuo per atto pubblico in data 21.01.2011 (modificato in data 21.02.2013) per l'originario importo di euro 650.000,00, il mutuo per Atto pubblico del 21.02.2013 per euro 180.000,00, sono oggetto della medesima censura, relativa all'applicazione di tassi usurari. Il denunciato fenomeno di usura oggettiva per interessi si basa sull'assunto, fatto proprio nella perizia di parte ed errato, della cumulabilità tout court di interessi corrispettivi ed interessi moratori ai fini del computo del TEG, e, in ogni caso, applicando una metodologia computazionale diversa da quella prevista nelle istruzioni della Banca d'Italia.
Come è stato chiarito da Cass. Sez. Un. n. 19597/2020, la disciplina antiusura si applica anche agli interessi moratori, quale forma di promessa di somma comunque collegata in relazione al contratto concluso, e tuttavia, in considerazione dell'eterogeneità ontologica e funzionale rispetto a quelli corrispettivi, ai fini della verifica di liceità degli stessi deve procedersi ad un sistema di calcolo articolato: nei casi in cui i Decreti Ministeriali ratione temporis applicabili – come nel caso – prevedano la maggiorazione media degli interessi moratori, il tasso-soglia per valutare la loro usurarietà si ottiene utilizzando il
Tasso Medio praticato dagli operatori professionali cui si aggiunge lo spread da cui la formula: "T.E.G.M., + la maggiorazione media degli interessi moratori, il tutto moltiplicato per il coefficiente in aumento, più i punti percentuali aggiuntivi, previsti quale ulteriore tolleranza dal predetto decreto".
L'applicazione della formula da ultimo indicata esclude, come asseverato anche dalla
CTU – in parte qua immune da censure – che con riguardo ai contratti di mutuo repertorio N. 37.639 in data 21.2.2023 e N. 37.641 in data 21.2.2013 si sia determinato un fenomeno di usura.
Con riguardo al contratto di mutuo repertorio n. 35842 del 21.1.2011, il CTU conclude nel senso dell'esclusione dell'usuria originaria in condizioni fisiologiche del rapporto;
reputa, invece, che nel caso di applicazione del tasso di mora (condizioni patologiche) il
TEG ottenuto, indicato al 7,23%, superi il tasso soglia ratione temporis vigente calcolato secondo le istruzioni della Banca d'Italia. Osserva, tuttavia, il Tribunale che dall'analisi del prospetto di calcolo inserito nella perizia (pag. 28ss.) e volto a ricostruire il piano di ammortamento in condizioni patologiche del rapporto, si evince il grossolano errore in cui cade il consulente d'ufficio. Questi, a decorrere dalla 61esima rata (di 240 complessive), applica immotivatamente un costo di incasso che aumenta di € 1,00 ad ogni rata, anziché il costo fisso di € 1,50 convenzionalmente pattuito, fino a far lievitare siffatta voce, nello sviluppo progressivo del foglio di calcolo, ad € 181,50. Ne deriva che il calcolo del TEG da parte del CTU è condizionato da tale errore, senza il quale il tasso finale applicato è ictu oculi ampiamente inferiore al tasso soglia individuato, ossia al 7,17%, tenuto conto delle componenti di costo suscettibili di incidere sulla computazione del TEG.
Ciò assorbe ogni ulteriore questione sul punto, anche quella relativa alla prova dei pagamenti effettuati – non fornita – e ad ogni conseguenza sul piano delle pronunce ulteriori.
Quanto al rapporto di conto corrente, si rileva preliminarmente che i prospetti della
CTU che escludono CMS e interessi anatocistici sono privi di rilievo, siccome sviluppati dal consulente in difetto di espresso quesito da parte del G.I., e, prima ancora, di specifica contestazione da parte degli attori. In ogni caso, dall'analisi del contratto di conto corrente si evince la previsione e la legittimità della clausola che prevede la commissione di massimo scoperto nonché l'adeguamento al principio di pari periodicità per il calcolo degli interessi attivi e passivi.
Ciò posto, il risultato dell'analisi del rapporto di conto corrente con riferimento all'usura, pur rilevata con riferimento ai primi due trimestri di vigenza del rapporto a causa, e dovuto, come evidenziato dalla all'incidenza eccezionale e transitoria CP_2
delle spese, è insuscettibile di determinare effetti pratici. Ed invero si reputa che il ricalcolo del saldo non possa avvenire, a fronte del fatto che, come rilevato dal CTU
(pag. 19 CTU del 16.11.2022), difetta l'estratto conto contabile e scalare relativo ad un periodo successivo, ossia quello del III trimestre 2012. Sul punto il Tribunale, ponendosi in linea di continuità con l'orientamento prevalente in giurisprudenza, reputa che nel caso in cui il correntista sia attore, i conteggi devono essere elaborati a partire dal primo saldo debitore disponibile (cfr. tra le altre, Cass. n. 15253/2022) di una serie ininterrotta di estratti conto: nel caso in esame, quindi, dal IV trimestre del 2012, con conseguente neutralizzazione di ogni eventuale vizio – nel caso in esame dubbio e anche se sussistente di trascurabile impatto (inferiore a 10 euro) in termini assoluti – relativo alla fase precedente.
Chiedono infine gli attori, in sede di comparsa conclusionale, di estendere la valutazione sui mutui ad aspetti non oggetto di tempestiva allegazione, quali la c.d. clausola relativa al tasso floor ed al piano di ammortamento “alla francese”: si tratta, evidentemente, di istanze inammissibilmente tardive.
Ad ogni buon conto, è il caso di rilevare in via incidentale che la circostanza che il finanziamento presenti un piano di ammortamento "alla francese" non determina alcuna violazione della normativa, tanto con riguardo alla determinatezza o determinabilità dell'oggetto quanto con riguardo ad un occulto fenomeno anatocistico. Com'è noto, con siffatta metodologia di rimborso si predispone un piano di pagamento a rata costante, laddove all'interno di ciascuna rata la quota capitale e la quota interessi non sono identiche: gli interessi da corrispondersi sono maggiori nelle prime rate e decrescono progressivamente con le rate successive. Ciò non determina poi un effetto anatocistico, in quanto gli interessi corrispettivi non scadono né vengono capitalizzati
(cfr., Tribunale Pavia, Sez. III, n. 1060/2023; Tribunale Roma, Sez. XVII, n.
2188/2021). In tema, si riporta il principio di diritto sancito da Cass. Sez. Un. n.
15130/2024: “in tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione "composto" degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti”.
2. I rapporti di garanzia.
Esclusa l'invalidità dei rapporti principali, restano da delibare le eccezioni volte a colpire direttamente le fideiussioni rilasciate da , e Parte_2 Parte_1 Pt_3
[...]
Le poste questioni di nullità delle garanzie prestate per violazione della normativa antitrust sollevata da parte opponente non colgono nel segno, neppure nella limitata portata derivante dalla recente interpretazione della Corte di legittimità (Cass., Sez.
Un. n. 41994/2021) che confuta la tesi della nullità tout court della garanzia “a valle” redatta in conformità allo schema ABI sanzionato con provv. 55 del 2.5.2005 per l'esistenza di un'intesa restrittiva della libertà di concorrenza (art. 2 l. 287/1990), facendo propria l'impostazione della nullità parziale, “…salvo che la parte affetta da nullità risulti essenziale per i contraenti, che non avrebbero concluso il contratto
"senza quella parte del suo contenuto che è colpita da nullità”.
Innanzitutto, l'iter argomentativo alla base della citata sentenza non può essere replicato con riguardo alle fideiussioni specifiche, rilasciate in funzione del contratto del mutuo ipotecario di € 650.000,00.
Il procedimento amministrativo che ha condotto la Banca d'Italia ad adottare la sanzione è stato condotto su un modello di fideiussione omnibus adottato dall'ABI, ossia su uno schema di garanzia personale a favore degli istituti di credito e finanziari per tutte le obbligazioni, anche future rispetto alla stipulazione della fideiussione, derivanti da operazioni bancarie di qualsivoglia natura poste in essere dal debitore o da chi gli sia subentrato.
Trattasi, come noto, di strumento negoziale che svolge una funzione non sovrapponibile a quella della fideiussione specifica, tenuto conto della proiezione sull'attività di concessione di finanziamenti in via professionale e sistematica agli operatori economici.
In altri termini, è solo con limitato riferimento alla fattispecie della fideiussione omnibus che la Banca d'Italia ha valutato come le clausole dello schema ABI, possano determinare effetti anticoncorrenziali, in senso ingiustificatamente sfavorevole alla clientela (cfr. Tribunale Bologna, Sez. Spec. Imprese, n. 64/2022), clausole di per sé lecite se inserite in fideiussioni specifiche, come nel presente caso.
Diversamente opinando, si perverrebbe ad una non consentita applicazione analogica di un provvedimento sanzionatorio, o meglio dei presupposti che lo stesso hanno originato, con arbitraria estensione delle ripercussioni in termini di invalidazione civilistica a valle.
Anche con riguardo alle fideiussioni omnibus, in ogni caso, l'eccezione di nullità, anche parziale, è infondata. L'efficacia privilegiata del provvedimento n.55/2005 della Banca
d'Italia non può essere invocata in via meccanica, tenuto conto che si verte, nel caso in esame, di fideiussioni rilasciate a distanza di anni rispetto a quelle oggetto dell'indagine dell'Autority (cfr.Trib. Milano, Sez. XIV, 19.01.2022 n.294), e che alcuna prova è stata richiesta a sostegno dell'allegata intesa illecita. Ancora ed infine, si rileva che l'eventuale declaratoria di nullità parziale, ossia limitata alle clausole che riproducono lo schema ABI dichiarato illegittimo, non determinerebbe nel caso alcun effetto favorevole per i fideiussori.
Ogni ulteriore istanza, compresa quella di carattere risarcitorio, è assorbita.
3. Le spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate ai sensi del D.M. n.
55/2014 e successive modifiche avuto riguardo allo scaglione di valore di riferimento, parametri medi con lieve riduzione tenuto conto della concreta attività processuale espletata. Spese di CTU a carico degli attori in solido.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza od eccezione disattese o assorbite, così dispone:
- Rigetta le domande degli attori;
- condanna in Controparte_1 Parte_1 Parte_2 Parte_3
solido tra loro, al rimborso, in favore di e CP_2 [...]
delle spese di lite, liquidate in € 12.000,00 per compensi oltre Controparte_3
spese generali 15%, C.P.A. e I.V.A.;
- pone definitivamente a carico degli attori in solido le spese di CTU, liquidate come da separato decreto.
Pisa, 1 aprile 2025.
Il Giudice
Luca Pruneti
Nota La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luca Pruneti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 973/2018 degli Affari Contenziosi Civili, avente ad oggetto: “Bancari”
Vertente tra
(C.F. e P. IVA ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, (C.F. ), Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F. ) e (C.F. Pt_2 C.F._2 Parte_3
), rappresentati e difesi dall'Avv. Glauco Orsitto, elettivamente C.F._3
domiciliati presso il suo studio sito in Pisa, Via G. Oberdan, n. 29, come da mandati in calce all'atto di citazione
ATTORI
e
(C.F. Controparte_2
), in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli P.IVA_2
Avv.ti Valeriano Vasarri e Marco Vasarri, elettivamente domiciliata presso il loro studio in Cascina (PI), Via Ippolito Nievo, n. 21, in forza di procura generale alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Attori:
“Ogni contraria istanza ed eccezione reietta, Voglia L'ill.mo Giudice adito In Via
Preliminare: -ordinare alla banca convenuta, qualora non vi avesse gia' provveduto spontaneamente ad effettuare, con riferimento a: a) Mutuo del 21.01.2011, atto
rep.n.35842, racc.12.641 (doc.n.01), con il quale veniva erogata la somma di Per_1
Euro 650.000,00; b) Atto Modificativo del predetto contratto di mutuo, con atto del 21.02.2013, rep. 37639, racc.13734 (doc.n.02), c) Mutuo del 21.02.2013, Per_2
atto rep.n.37641, racc.n.13735, (doc.n.03) con il quale veniva erogata la Per_1
somma di Euro 180.000,00, e, d) C/C n. 1064608/1. (doc.n.04) la corretta segnalazione del presente procedimento in centrale dei rischi sotto la voce “stato del rapporto” contestato ai sensi del 13 e del 14 aggiornamento della Circolare Banca d'Italia
11.2.1991 n.139 e successive modifiche ed integrazioni, e di cancellare l'eventuale segnalazione a sofferenza che l'istituto di credito possa aver effettuato a danno degli opponenti anteriormente alla notifica del presente atto o successivamente alla instaurazione del giudizio.- -denegare, qualora richieste in corso di causa, sia
l'ordinanza di somme non contestate ex art.196 Bis cpc sia l'ingiunzione ex art.186 ter
Cpc (eventualmente richieste ad averso) dal momento che la banca ha operato in dispregio della legge antiusura e che pertanto tutti gli importi reclamati dall'istituto sono contestati.- Nel Merito: 1)-accertare e dichiarare che Controparte_2
gia' “ ”, ha proceduto
[...] Controparte_3
sui predetti rapporti di mutuo e di conto corrente ad applicazione di tassi usurari, condizioni e spese e commissioni non contrattualizzati, e conseguentemente pronunciarsi -a) sulla gratuita' delle linee di credito indicate in premessa come concesse;
-b) sulla illegittimita' degli interessi passivi e sulla applicazione dei tassi passivi (perche' usurari ex art. 1815, II comma, CC); -c) sulla illegittimita' dell'applicazione dei tassi ultralegali non concordati in costanza di rapporto;
-d) sulla illegittimita' della commissione di massimo scoperto, perche' non concordato e dei tassi extrafido, e di qualsiasi altro onere e spesa ulteriori,comunque ravvisabili, applicati ma non concordati, dichiarando nulle ed inefficaci le variazioni avvenute in costanza di rapporto e non concordate;
-e) sulla gratuita' dei mutui in questione, con conseguente obbligo per la attrice di restituire con le rate a scadere il solo capitale mutuato, accertando e dichiarando la nullita'-invalidita' e/o inefficacia delle clausole relative agli interessi di mora stabilite nel contratto di mutuo per cui e' causa;
2)-accertare e dichiarare che gia' “ Controparte_2 [...]
” ha applicato tassi usurari per cui a tale titolo nulla Controparte_3
e' dovuto per tutti i rapporti indicati in premessa vale a dire a) Mutuo del 21.01.2011, atto rep.n.35842, racc.12.641, b) Atto Modificativo del predetto contratto di Per_1
mutuo, con atto del 21.02.2013, rep. 37639, racc.13734; c) Mutuo del Per_1
21.02.2013, atto rep.n.37641, racc.n.13735, d) C/C n. 1064608/1, E, Per_1
conseguentemente, a mezzo di espletanda CTU, procedere al ricalcolo su base annuale, senza anatocismo alcuno, senza spese e commissioni di alcun genere, dal sorgere dei rapporti ad oggi e senza interessi ad alcun saggio, al fine di rideterminare i reali saldi- conto (dare avere tra le parti) , e per l'effetto con la emananda sentenza ed alla luce delle risultanze della espletanda istruttoria, statuire come di giustizia in ordine alla condanna dell'istituto di credito convenuto alla restituzione delle somme tutte indebitamente percepite, con interessi e rivalutazione dalla domanda al saldo effettivo, previa compensazione con quanto eventualmente ancora dovuto alla banca anche ai sensi degli artt.li 1241 e segg.ti CC;
3)-condannare inoltre la banca convenuta al risarcimento dei danni patiti dagli attori per la mancata disponibilita' delle somme imputate ad interessi usurari di cui alla L. 7 marzo 1996 n.108, da quantificarsi in via equitativa ex art. 1226 CC;
inoltre 4)-in ragione della accertata violazione di norme imperative, accogliere l'exceptio doli e nullitatis esperita dai garanti, e/o in ipotesi in applicazione della sent.n.29810 del 12.12.2017 di cui in narrativa, accertare e, per
l'effetto dichiarare la liberazione dei prestatori di garanzia sigg.ri Parte_1 [...]
e da ogni obbligazione anche futura ex art.1956 CC;
IN OGNI Pt_2 Parte_3
CASO -Condannarsi parte convenuta al pagamento delle spese di consulenza tecnica di parte stragiudiziale, CTU e CTP. -Con vittoria di spese, compensi di avvocato, oltre cap ed Iva e oneri accessori tutti di Legge del presente giudizio oltre quelle del procedimento di mediazione eseguito”.
Convenuta:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, rigettare le domande tutte svolte dalle parti attrici perché infondate in fatto e diritto.
Vittoria di spese e di onorari di giudizio”.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 28.02.2018, nella sua Controparte_1
qualità di debitrice principale, e quali Parte_1 Parte_2 Parte_3
fideiussori, hanno convenuto in giudizio la Controparte_2
al fine di sentir accertare e dichiarare l'applicazione di tassi di
[...]
interesse usurari, spese e commissioni non contrattualizzati con riferimento ai rapporti di mutuo e di conto corrente in essere tra la Società attrice e l'Istituto bancario e, per l'effetto, previo ricalcolo e rideterminazione del rapporto reale di dare-avere tra le parti, sentir condannare la convenuta alla restituzione delle somme indebitamente percepite, con interessi e rivalutazione della domanda, oltre al risarcimento dei danni patiti.
Hanno, altresì, chiesto di accertare e dichiarare la nullità per contrarietà a norme imperative dei contratti di fideiussione sottoscritti da e Parte_1 Parte_2
con conseguente liberazione degli stessi da ogni obbligazione, anche futura, Parte_3
ex art. 1956 c.c.
In particolare, hanno allegato ed eccepito:
⎯ che GS Costruzioni S.r.l.ha stipulato con la Banca convenuta tre distinti contratti di mutuo e il contratto di conto corrente n. 1064608/1;
⎯ che il primo contratto di mutuo è stato stipulato in data 21.01.2011 per l'erogazione della somma pari a € 650.000,00;
⎯ che con atto modificativo del 21.02.2013, la ha modificato le condizioni CP_2
contrattuali del predetto mutuo, facendo rilasciare garanzie fideiussorie ai soci partecipanti alle operazioni di finanziamento e aggravando le condizioni di pagamento a seguito dell'aumento dello spread da 2,50 a 3,25 punti;
⎯ che in data 21.02.2013 è stato stipulato un ulteriore contratto di mutuo per l'erogazione della somma di € 180.000,00;
⎯ che ed si sono costituiti fideiussori in solido con Parte_1 Pt_2 Pt_3
riferimento ai contratti di mutuo, anche con atto separato, su modello ABI, del
21.01.2011;
⎯ che, con riferimento al contratto di conto corrente, si è costituito fideiussore
[...]
con atto del 28.02.2011, fino alla concorrenza di € 45.000,00; Pt_1
⎯ che i suddetti rapporti sono stati oggetto di verifica da parte di consulente tecnico di parte che ha rilevato, per tutti, la violazione della disciplina in materia di usura;
⎯ che le somme da recuperare dalla Banca sono state calcolate in complessivi €
160.076,29;
⎯ che, attestata la c.d. usura oggettiva, le clausole con cui sono stati pattuiti interessi usurari sono da ritenersi nulle, con conseguente gratuità dei contratti di mutuo;
⎯ che anche con riguardo al conto corrente sono stati applicati tassi di interesse superiori alla soglia di usura, che sono, inoltre, mutati nel tempo senza rinegoziazione con il cliente;
⎯ che lo ius variandi in peius esercitato dalla sulle condizioni contrattuali e sui CP_2
tassi di interesse applicati al correntista è nullo e inefficace;
⎯ che, considerata la notevole incidenza dei tassi usurari rilevati, sono nulle anche le fideiussioni contrattuali e separate prestate da ed Parte_1 Pt_2 Pt_3 ⎯ che i fideiussori non avrebbero prestato alcuna garanzia se avessero conosciuto i gravi profili di nullità dei rapporti principali;
⎯ che i fideiussori possono opporre al creditore tutte le eccezioni spettanti al debitore principale nelle forme dell'exceptio doli e nullitatis;
⎯ che le fideiussioni, adottate su modello ABI, sono nulle per contrarietà alla normativa antitrust;
⎯ che, stante l'illegittimità di interessi, oneri, remunerazioni e spese percepite dalla sussiste il diritto degli attori ad ottenere il risarcimento dei danni derivanti CP_2
dalla mancata disposizione di maggiori risorse finanziarie;
⎯ che sussistono profili di responsabilità a titolo sia contrattuale sia extracontrattuale;
⎯ che le procedure di mediazione obbligatoria promosse dagli attori si sono concluse con esito negativo per mancata partecipazione dell'Istituto di credito.
Si è costituita in giudizio Controparte_2
contestando integralmente le deduzioni spiegate da parte attrice e chiedendo il rigetto della domanda.
A sostegno delle proprie ragioni, ha dedotto:
⎯ che il tasso di interesse applicato è sempre stato conforme alla disciplina di legge e contenuto entro i limiti del tasso soglia;
⎯ che la consulenza tecnica di parte considera dei presupposti di calcolo del tutto erronei;
⎯ che, in particolare, per il calcolo del TEG sono stati utilizzati parametri diversi da quelli indicati dalla Banca d'Italia;
⎯ che le istruzioni della Banca d'Italia hanno natura di norme tecniche autorizzate, costituendo lo strumento che la legge demanda per la concreta determinazione del tasso medio, in base al quale viene poi stabilito il tasso soglia;
⎯ che il risultato a cui giungono gli attori è, pertanto, falsato tanto con riferimento ai contratti di mutuo, quanto al contratto di conto corrente;
⎯ che gli interessi moratori non sono ritenuti, per costante giurisprudenza, un corrispettivo del mutuo e non costituiscono un costo del finanziamento, non dovendo essere considerati nel calcolo dell'usura oggettiva;
⎯ che gli attori sono sempre stati consapevoli dei rapporti in essere, avendo chiesto in più occasioni una moratoria sul pagamento della quota capitale delle rate di mutuo, regolarmente concessa dalla Banca;
⎯ che sono infondate le eccezioni di nullità formulate con riguardo alle fideiussioni rilasciate a garanzia del contratto di mutuo e di conto corrente;
⎯ che, trattandosi di contratti autonomi, il fideiussore non può opporre eccezioni verso la parte garantita;
⎯ che le fideiussioni rilasciate a garanzia dei mutui sono contenute negli atti pubblici di stipula, con conseguente irrilevanza dell'eventuale invalidità delle clausole contenute nelle norme bancarie uniformi;
⎯ che l'eventuale intesa anticoncorrenziale non può riflettersi direttamente sulla validità di contratti di autonomia privata;
⎯ che la nullità si limiterebbe, in ogni caso, a singole clausole, non inficiando la validità del contratto di garanzia nel suo complesso.
All'udienza del 18.09.2018, il Giudice originariamente assegnatario della causa ha concesso i termini per memorie ai sensi dell'art. 183, sesto comma, c.p.c.
La causa è stata istruita mediante disposizione di CTU.
All'udienza del 16.02.2023, è stata disposta l'integrazione della CTU, tenuto conto delle questioni insorte in ordine ai documenti posti a fondamento della perizia depositata in data 16.11.2022.
Con ordinanza a seguito della disposizione di trattazione scritta del 12.10.2023, la causa
è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 12.12.2024, assegnato a questo Giudice il fascicolo, la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
*****
Articolano gli attori, nella loro rispettiva qualità, censure di nullità relative ai rapporti di conto corrente e di finanziamento in essere tra e Controparte_1 Controparte_2
dal quale accertamento deriverebbe, oltre alle Controparte_3 declaratorie in via dichiarativa, l'invalidità derivata delle fideiussioni e il diritto all'accertamento dei rapporti di dare/avere, oltre al risarcimento del danno.
1. I rapporti principali.
Il contratto di conto corrente n. corrente n.1024608, il contratto di mutuo per atto pubblico in data 21.01.2011 (modificato in data 21.02.2013) per l'originario importo di euro 650.000,00, il mutuo per Atto pubblico del 21.02.2013 per euro 180.000,00, sono oggetto della medesima censura, relativa all'applicazione di tassi usurari. Il denunciato fenomeno di usura oggettiva per interessi si basa sull'assunto, fatto proprio nella perizia di parte ed errato, della cumulabilità tout court di interessi corrispettivi ed interessi moratori ai fini del computo del TEG, e, in ogni caso, applicando una metodologia computazionale diversa da quella prevista nelle istruzioni della Banca d'Italia.
Come è stato chiarito da Cass. Sez. Un. n. 19597/2020, la disciplina antiusura si applica anche agli interessi moratori, quale forma di promessa di somma comunque collegata in relazione al contratto concluso, e tuttavia, in considerazione dell'eterogeneità ontologica e funzionale rispetto a quelli corrispettivi, ai fini della verifica di liceità degli stessi deve procedersi ad un sistema di calcolo articolato: nei casi in cui i Decreti Ministeriali ratione temporis applicabili – come nel caso – prevedano la maggiorazione media degli interessi moratori, il tasso-soglia per valutare la loro usurarietà si ottiene utilizzando il
Tasso Medio praticato dagli operatori professionali cui si aggiunge lo spread da cui la formula: "T.E.G.M., + la maggiorazione media degli interessi moratori, il tutto moltiplicato per il coefficiente in aumento, più i punti percentuali aggiuntivi, previsti quale ulteriore tolleranza dal predetto decreto".
L'applicazione della formula da ultimo indicata esclude, come asseverato anche dalla
CTU – in parte qua immune da censure – che con riguardo ai contratti di mutuo repertorio N. 37.639 in data 21.2.2023 e N. 37.641 in data 21.2.2013 si sia determinato un fenomeno di usura.
Con riguardo al contratto di mutuo repertorio n. 35842 del 21.1.2011, il CTU conclude nel senso dell'esclusione dell'usuria originaria in condizioni fisiologiche del rapporto;
reputa, invece, che nel caso di applicazione del tasso di mora (condizioni patologiche) il
TEG ottenuto, indicato al 7,23%, superi il tasso soglia ratione temporis vigente calcolato secondo le istruzioni della Banca d'Italia. Osserva, tuttavia, il Tribunale che dall'analisi del prospetto di calcolo inserito nella perizia (pag. 28ss.) e volto a ricostruire il piano di ammortamento in condizioni patologiche del rapporto, si evince il grossolano errore in cui cade il consulente d'ufficio. Questi, a decorrere dalla 61esima rata (di 240 complessive), applica immotivatamente un costo di incasso che aumenta di € 1,00 ad ogni rata, anziché il costo fisso di € 1,50 convenzionalmente pattuito, fino a far lievitare siffatta voce, nello sviluppo progressivo del foglio di calcolo, ad € 181,50. Ne deriva che il calcolo del TEG da parte del CTU è condizionato da tale errore, senza il quale il tasso finale applicato è ictu oculi ampiamente inferiore al tasso soglia individuato, ossia al 7,17%, tenuto conto delle componenti di costo suscettibili di incidere sulla computazione del TEG.
Ciò assorbe ogni ulteriore questione sul punto, anche quella relativa alla prova dei pagamenti effettuati – non fornita – e ad ogni conseguenza sul piano delle pronunce ulteriori.
Quanto al rapporto di conto corrente, si rileva preliminarmente che i prospetti della
CTU che escludono CMS e interessi anatocistici sono privi di rilievo, siccome sviluppati dal consulente in difetto di espresso quesito da parte del G.I., e, prima ancora, di specifica contestazione da parte degli attori. In ogni caso, dall'analisi del contratto di conto corrente si evince la previsione e la legittimità della clausola che prevede la commissione di massimo scoperto nonché l'adeguamento al principio di pari periodicità per il calcolo degli interessi attivi e passivi.
Ciò posto, il risultato dell'analisi del rapporto di conto corrente con riferimento all'usura, pur rilevata con riferimento ai primi due trimestri di vigenza del rapporto a causa, e dovuto, come evidenziato dalla all'incidenza eccezionale e transitoria CP_2
delle spese, è insuscettibile di determinare effetti pratici. Ed invero si reputa che il ricalcolo del saldo non possa avvenire, a fronte del fatto che, come rilevato dal CTU
(pag. 19 CTU del 16.11.2022), difetta l'estratto conto contabile e scalare relativo ad un periodo successivo, ossia quello del III trimestre 2012. Sul punto il Tribunale, ponendosi in linea di continuità con l'orientamento prevalente in giurisprudenza, reputa che nel caso in cui il correntista sia attore, i conteggi devono essere elaborati a partire dal primo saldo debitore disponibile (cfr. tra le altre, Cass. n. 15253/2022) di una serie ininterrotta di estratti conto: nel caso in esame, quindi, dal IV trimestre del 2012, con conseguente neutralizzazione di ogni eventuale vizio – nel caso in esame dubbio e anche se sussistente di trascurabile impatto (inferiore a 10 euro) in termini assoluti – relativo alla fase precedente.
Chiedono infine gli attori, in sede di comparsa conclusionale, di estendere la valutazione sui mutui ad aspetti non oggetto di tempestiva allegazione, quali la c.d. clausola relativa al tasso floor ed al piano di ammortamento “alla francese”: si tratta, evidentemente, di istanze inammissibilmente tardive.
Ad ogni buon conto, è il caso di rilevare in via incidentale che la circostanza che il finanziamento presenti un piano di ammortamento "alla francese" non determina alcuna violazione della normativa, tanto con riguardo alla determinatezza o determinabilità dell'oggetto quanto con riguardo ad un occulto fenomeno anatocistico. Com'è noto, con siffatta metodologia di rimborso si predispone un piano di pagamento a rata costante, laddove all'interno di ciascuna rata la quota capitale e la quota interessi non sono identiche: gli interessi da corrispondersi sono maggiori nelle prime rate e decrescono progressivamente con le rate successive. Ciò non determina poi un effetto anatocistico, in quanto gli interessi corrispettivi non scadono né vengono capitalizzati
(cfr., Tribunale Pavia, Sez. III, n. 1060/2023; Tribunale Roma, Sez. XVII, n.
2188/2021). In tema, si riporta il principio di diritto sancito da Cass. Sez. Un. n.
15130/2024: “in tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione "composto" degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti”.
2. I rapporti di garanzia.
Esclusa l'invalidità dei rapporti principali, restano da delibare le eccezioni volte a colpire direttamente le fideiussioni rilasciate da , e Parte_2 Parte_1 Pt_3
[...]
Le poste questioni di nullità delle garanzie prestate per violazione della normativa antitrust sollevata da parte opponente non colgono nel segno, neppure nella limitata portata derivante dalla recente interpretazione della Corte di legittimità (Cass., Sez.
Un. n. 41994/2021) che confuta la tesi della nullità tout court della garanzia “a valle” redatta in conformità allo schema ABI sanzionato con provv. 55 del 2.5.2005 per l'esistenza di un'intesa restrittiva della libertà di concorrenza (art. 2 l. 287/1990), facendo propria l'impostazione della nullità parziale, “…salvo che la parte affetta da nullità risulti essenziale per i contraenti, che non avrebbero concluso il contratto
"senza quella parte del suo contenuto che è colpita da nullità”.
Innanzitutto, l'iter argomentativo alla base della citata sentenza non può essere replicato con riguardo alle fideiussioni specifiche, rilasciate in funzione del contratto del mutuo ipotecario di € 650.000,00.
Il procedimento amministrativo che ha condotto la Banca d'Italia ad adottare la sanzione è stato condotto su un modello di fideiussione omnibus adottato dall'ABI, ossia su uno schema di garanzia personale a favore degli istituti di credito e finanziari per tutte le obbligazioni, anche future rispetto alla stipulazione della fideiussione, derivanti da operazioni bancarie di qualsivoglia natura poste in essere dal debitore o da chi gli sia subentrato.
Trattasi, come noto, di strumento negoziale che svolge una funzione non sovrapponibile a quella della fideiussione specifica, tenuto conto della proiezione sull'attività di concessione di finanziamenti in via professionale e sistematica agli operatori economici.
In altri termini, è solo con limitato riferimento alla fattispecie della fideiussione omnibus che la Banca d'Italia ha valutato come le clausole dello schema ABI, possano determinare effetti anticoncorrenziali, in senso ingiustificatamente sfavorevole alla clientela (cfr. Tribunale Bologna, Sez. Spec. Imprese, n. 64/2022), clausole di per sé lecite se inserite in fideiussioni specifiche, come nel presente caso.
Diversamente opinando, si perverrebbe ad una non consentita applicazione analogica di un provvedimento sanzionatorio, o meglio dei presupposti che lo stesso hanno originato, con arbitraria estensione delle ripercussioni in termini di invalidazione civilistica a valle.
Anche con riguardo alle fideiussioni omnibus, in ogni caso, l'eccezione di nullità, anche parziale, è infondata. L'efficacia privilegiata del provvedimento n.55/2005 della Banca
d'Italia non può essere invocata in via meccanica, tenuto conto che si verte, nel caso in esame, di fideiussioni rilasciate a distanza di anni rispetto a quelle oggetto dell'indagine dell'Autority (cfr.Trib. Milano, Sez. XIV, 19.01.2022 n.294), e che alcuna prova è stata richiesta a sostegno dell'allegata intesa illecita. Ancora ed infine, si rileva che l'eventuale declaratoria di nullità parziale, ossia limitata alle clausole che riproducono lo schema ABI dichiarato illegittimo, non determinerebbe nel caso alcun effetto favorevole per i fideiussori.
Ogni ulteriore istanza, compresa quella di carattere risarcitorio, è assorbita.
3. Le spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate ai sensi del D.M. n.
55/2014 e successive modifiche avuto riguardo allo scaglione di valore di riferimento, parametri medi con lieve riduzione tenuto conto della concreta attività processuale espletata. Spese di CTU a carico degli attori in solido.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza od eccezione disattese o assorbite, così dispone:
- Rigetta le domande degli attori;
- condanna in Controparte_1 Parte_1 Parte_2 Parte_3
solido tra loro, al rimborso, in favore di e CP_2 [...]
delle spese di lite, liquidate in € 12.000,00 per compensi oltre Controparte_3
spese generali 15%, C.P.A. e I.V.A.;
- pone definitivamente a carico degli attori in solido le spese di CTU, liquidate come da separato decreto.
Pisa, 1 aprile 2025.
Il Giudice
Luca Pruneti
Nota La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.