Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 25/06/2025, n. 2979 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2979 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
N. 10311/2024 REG. GEN.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MILANO – Sez. Lavoro
La dott.ssa Sara Manuela MOGLIA, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso depositato in data 3 settembre 2024
da
Parte_1
Rappresentata e difesa dall'avv.to Giuseppe Bellanca per procura allegata al ricorso, elettivamente domiciliata presso il suo studio a Paderno Dugnano, via Corridori, 10 ricorrente contro
Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore con sede a Milano, via Buenos Aires, 30
convenuta contumace
OGGETTO: riconoscimento rapporto di lavoro subordinato full time
Conclusioni delle parti: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso in data 3 settembre 2024, la signora si è rivolta all'intestato Parte_1
Tribunale chiedendo accogliersi, nei confronti della società resistente, le conclusioni di seguito riportate:
Accertare e dichiarare che il rapporto intercorrente tra la ricorrente e la
[...] con sede legale in Milano, Corso Buenos Aires 30, in persona del Controparte_2 legale rappresentante pro tempore, dal 01.04.2024 al 01.06.2024 deve essere qualificato quale rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e, per l'effetto, condannare la resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere, alla SI.ra , la somma di € 2.975,38 Parte_2 oltre interessi e rivalutazione al soddisfo, a titolo retribuzione non corrisposta per il periodo dal 01.04.2024 al 01.06.2024 e oltre al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per tutto il periodo intercorso.
Accertare e dichiarare che il licenziamento della lavoratrice del 01.06.2024 è nullo perché intimato verbalmente e, per l'effetto, condannare la Controparte_2
in persona della legale rappresentante pro tempore a reintegrare la SI.ra
[...] [...]
oltre al pagamento dell'indennità risarcitoria pari a 5 Parte_2 mensilità commisurate all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (€ 1.487,69) pari ad € 7.438,45 e al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per tutto il periodo intercorso fra il licenziamento e la reintegrazione, fatta salva la possibilità del lavoratore di optare per l'indennità sostitutiva al reintegro, pari a quindici mensilità della retribuzione globale di fatto.
In via subordinata nel merito: qualora non dovesse ritenersi sussistente la nullità del licenziamento perché intimato verbalmente, accertare e dichiarare che il licenziamento della lavoratrice del
01.06.2024 è nullo perché discriminatorio per tutte le ragioni sopra esposte e, per l'effetto, condannare la in persona del l.r.p.t, alla Parte_3 reintegra sul posto di lavoro della SI.ra oltre al Parte_2 pagamento dell'indennità risarcitoria pari a 5 mensilità commisurate all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (€ 1.487,69) pari ad € 7.438,45 e al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per tutto il periodo intercorso fra il licenziamento e la reintegrazione, fatta salva la possibilità del lavoratore di optare per l'indennità sostitutiva al reintegro, pari a quindici mensilità della retribuzione globale di fatto.
In ulteriore via subordinata nel merito: nell'eventualità in cui il licenziamento del 01.06.2024 non dovesse essere riconosciuto nullo per le ragioni di cui alle domande precedenti, accertare e dichiarare che il licenziamento del 01.06.2024 è inefficace perché affetto da vizio di forma, per mancanza di motivazione e, per l'effetto, condannare la Parte_3 in persona del l.r.p.t, alla reintegra sul posto di lavoro della SI.ra Parte_2 oltre al pagamento dell'indennità risarcitoria pari a 5 mensilità
[...] commisurate all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (€ 1.487,69) pari ad € 7.438,45 e al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per tutto il periodo intercorso fra il licenziamento e la reintegrazione, fatta salva la possibilità del lavoratore di optare per l'indennità sostitutiva al reintegro, pari a quindici mensilità della retribuzione globale di fatto.
In ogni caso: condannare, ulteriormente, la resistente, al risarcimento del danno non patrimoniale equitativamente determinato, dalla condotta della resistente, con rivalutazione ed interessi al soddisfo.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite, oltre IVA e CPA, da distrarsi in favore dell'Avv. Giuseppe Bellanca, quale antistatario e sentenza provvisoriamente esecutiva”.
Deduceva parte ricorrente:
-di aver prestato attività lavorativa per la resistente nel periodo compreso tra il CP_2
1 aprile e il 1 giugno 2024, quale addetta alle mansioni di pulizia, servizio al banco, e servizio ai tavoli nel locale sito nella locale via Volta, 7;
-di aver osservato un orario lavorativo dalle 11 alle 15 e dalle 18 alle 22 per sei giorni lavorativi con riposo il lunedì;
-che il rapporto non era mai stato regolarizzato;
-che, di fronte all'ennesima richiesta di regolarizzazione, la società, nella persona del legale rappresentante, le aveva intimato il licenziamento verbale.
Benchè ritualmente citata, la resistente non si costituiva.
Assunte le prove ammesse, all'udienza del 25 giugno 2025, rinunciata la domanda relativa alla regolarizzazione contributiva, la causa è stata discussa.
All'esito della camera di consiglio, il giudice ha pronunciato la presente sentenza, depositando dispositivo e contestuale motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente assume di aver svolto attività lavorativa per la società resistente nel periodo tra il 1 aprile 2024 e il 1 giugno 2024, seguendo le direttive impartitele dalla signora quale addetta alle pulizie ed al servizio al banco ed ai tavoli nel Persona_1 locale gestito dalla Controparte_2 Nonostante l'attività svolta, lamenta di non aver ricevuto la retribuzione corrispondente e poi di essere stata, verbalmente, licenziata.
Il rapporto è privo di alcuna formalizzazione.
Sicchè, al fine di verificarne la sussistenza e poterne delineare caratteri e limiti temporali, è stato necessario procedere alla prova testimoniale.
I testi escussi hanno offerto i seguenti contributi:
Testimone_1
“Conosco la ricorrente in quanto è stata mia collega di lavoro. Sono stato dipendente della convenuta ho iniziato ad agosto 2023 e ho finito nel mese di luglio 2024. Non ho cause in corso.
Confermo che la ricorrente ha lavorato per la società dall'aprile 2024 al giugno 2024.
Lei faceva attività di pulizia.
Io posso riferire soprattutto per la sede denominata presso tale punto vendita CP_1 io lavoravo dalle 10 alle 15 e dalle 18 alle 22,30, la ricorrente alternava il turno dalle 18-18,30 alle 22, 22.30 con il turno dalle 10 alle 14,30-15.
So che lavorava anche presso l'hotel gestito dalla stessa società, ma io lì ho lavorato poco.
La ricorrente mi ha detto di aver deciso lei di smettere di lavorare perché non la pagavano.
: Testimone_2
“Conosco per motivi di lavoro la ricorrente.
Sono stata dipendente della resistente da febbraio 2024 a giugno 2024.
Non ho cause in corso.
Mi ricordo della ricorrente da aprile 2024 a giugno 2024.
Ho lavorato sia presso l'hotel sia presso la gastronomia. lavorava solo in hotel e a volte presso la gastronomia dove faceva le Pt_2 pulizie.
Lei faceva gli orari di mattina dalle 8,30 alle 12,30., poi faceva pausa e poi riprendeva fino alle 17,30-18. Questo in albergo
La pausa durava circa un'ora. Io ho sempre lavorato presso la gastronomia, vedevo lavorare circa tre Pt_2 giorni presso la gastronomia, veniva a fare le pulizie quando il locale era chiuso, quindi tra le 15 e le 18.
Non sono in grado di dire di preciso gli orari, in quanto anche se di solito veniva quando il locale era chiuso perché lei faceva solo le pulizie, a volte la signora Per_2 la chiamava e la mandava ad orari diversi.
A prescindere dall'orario, io la vedevo lavorare per tre ore al giorno nei giorni in cui veniva.
Chi dava ordini era la signora Per_2
Non so per quanti giorni lei lavorasse all'albergo.
Io andavo presso l'albergo circa tre volte alla settimana, non vi era un orario fisso, poteva capitare che ci andassi in varie ore del giorno, mi capitava di trovarla quado andavo o al mattino o al pomeriggio.
Credo lavorasse sei giorni su sette, lavorava contemporaneamente, nel senso dello stesso giorno, sia in albergo che presso la gastronomia.
Presso l'albergo faceva la pulizie.
Credo che la ricorrente se ne sia andata in quanto la signora come faceva Per_2 spesso le ha detto che non l'avrebbe pagata”.
Pur nella non perfetta sovrapponibilità delle deposizioni, il racconto dei testi ha confermato che la ricorrente ha lavorato per la società resistente.
Al di là del luogo (hotel o ristorante gastronomia) dove i testi hanno incontrato la ricorrente, gli stessi l'hanno vista impegnata in attività di pulizie per un lasso temporale giornaliero pari, quantomeno, al full time.
Sebbene non vi sia perfetta sovrapponibilità tra le deposizioni in ordine al luogo di lavoro, comunque può dirsi provato che la ricorrente abbia lavorato per la società resistente che gestiva entrambe le attività.
Quanto alle mansioni svolte, i testimoni, sul punto concordi, hanno riferito che la ricorrente era addetta alle pulizie.
I lavoratori che svolgono tali mansioni sono, ai sensi del CCNL di categoria, inquadrati nel VII livello.
Per tale ragione, accertata la sussistenza di un rapporto di lavoro con inquadramento della lavoratrice nel predetto livello, e preso atto che non vi è prova del pagamento della controprestazione dovuta dal datore di lavoro che ha preferito rimanere contumace, questo giudice ha invitato la difesa ad elaborare nuovi conteggi delle spettanze rivendicate.
In ossequio a quanto richiesto, la difesa ha quantificato in € 1237,16 la retribuzione mensile, alla quale, per i mesi da aprile a giugno, vanno aggiunti i ratei di 13ma e 14ma per un totale di € 2886,70 oltre al TFR quantificato in € 91,64.
L'originaria domanda di regolarizzazione contributiva è stata, invece, rinunciata.
La ricorrente ha poi asserito di essere stata licenziata verbalmente dopo l'ennesima richiesta di essere regolarizzata.
La circostanza non ha avuto conferma dai testi che, anzi hanno riferito che è stata proprio la ricorrente a prendere la decisione di interrompere il rapporto.
In assenza della prova di una decisione espulsiva da parte della legale rappresentante della società non può parlarsi di licenziamento e, quindi, non possono essere accordate le tutele richieste.
In conclusione, il ricorso può essere, solo parzialmente, accolto.
Dalla parziale reciproca soccombenza deriva la parziale compensazione delle spese di lite con condanna della società alla rifusione della restante somma (pari al 50%) liquidata in € 1200 oltre accessori e contributo unificato con distrazione in favore del difensore antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, così decide:
-accerta e dichiara la sussistenza tra la ricorrente e la con Controparte_2 sede legale in Milano, Corso Buenos Aires 30, in persona del legale rappresentante pro tempore, dal 01.04.2024 al 01.06.2024 di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e, per l'effetto,
-condanna la resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere, alla SI.ra , la somma di € 2.886,70 oltre Parte_2
€ 91,60 per TFR, oltre interessi e rivalutazione al soddisfo, a titolo retribuzione non corrisposta per il periodo dal 01.04.2024 al 01.06.2024;
-rigetta per il resto;
-compensa nella misura della metà le spese di lite tra le parti e condanna la società resistente alla rifusione del restante 50% liquidato in € 1200 oltre accessori di legge e contributo unificato, se versato con distrazione in favore del difensore antistatario.
Milano 25 giugno 2025
Il giudice del lavoro Sara Manuela Moglia