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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 01/12/2025, n. 1519 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1519 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3836/2019
TRIBUNALE DI CASSINO
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Cassino, nella persona del Giudice dott. Federico ERAMO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel proc. n. 3836/2019 promosso da:
c.f. , elettivamente domiciliato in Formia (LT), alla via Parte_1 C.F._1
Santa Teresa, Palazzo di Vetro n.3 presso lo studio dell'avv. Riccardo Signore dal quale è
rappresentato e difeso ………………………………………………………..…………………….Attore
contro c.f. , in persona del l.r.p.t. rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 P.IVA_1
NZ MA con domicilio nel suo studio in Formia via del Castello 5………………... Convenuta
e c.f. …………………………………..,...Convenuto contumace CP_2 C.F._2
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da scritti difensivi depositati per l'udienza virtuale del 28 maggio 2025
che qui s'intendono integralmente richiamati e trascritti
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione regolarmente notificato l'attore ha esposto che in data 6 agosto 2017, intorno alle ore 18, percorreva la S.R. Flacca, nel territorio del Comune di Formia, alla guida del proprio scooter
Piaggio Beverly 500 cruiser diretto verso Gaeta, allorquando, giunto all'intersezione con via pagina 1 di 10 Canzatora, entrò in collisione con una Hyundai IX35, targata ER 281 EP, condotta e di proprietà di
. Nello specifico il ha dedotto che l'urto si verificò poiché il , CP_2 Pt_1 CP_2
provenendo dalla direzione Gaeta - Formia, dopo aver impegnato la corsia di canalizzazione destinata all'inversione di marcia o all'immissione su via Canzatora, non osservò il segnale di stop e non concesse la precedenza ai veicoli sopraggiungenti sulla S.R. Flacca. Nello specifico l'attore ha esposto che il attraversò repentinamente la carreggiata proprio mentre lui sopraggiungeva;
il , CP_2 Pt_1
pur mantenendo una velocità moderata e conforme ai limiti vigenti, non poté evitare l'impatto,
avvenuto tra la parte anteriore dello scooter e la fiancata destra dell'autovettura. L'attore ha pure riferito che subito dopo il sinistro, intervennero gli agenti della Polizia Locale di Formia, che verbalizzarono un accertamento tecnico descrittivo dell'evento. Il ha pure riferito che a Pt_1
seguito di tali circostanze, il fu imputato del reato previsto dall'art. 590 bis, primo comma, c.p., CP_2
per avergli cagionato lesioni personali gravi con condotta imprudente, imperita e in violazione dell'art. 145, quinto comma, del Codice della Strada: il , pertanto, fu citato a giudizio dinanzi al CP_2
Tribunale penale di Cassino. Il ha poi lamentato che, a causa del violento impatto, riportò Pt_1
gravi lesioni personali che resero necessario il suo trasferimento immediato al Presidio Ospedaliero di
Formia, dove fu ricoverato in prognosi riservata nel reparto di Ortopedia e Traumatologia e gli furono riscontrate gravi lesioni fisiche;
in seguito, subì diversi interventi, fino a essere dichiarato clinicamente guarito il giorno 8 giugno 2018, pur con permanenza di significativi postumi invalidanti. L'attore ha esposto che tali esiti permanenti hanno inciso in modo rilevante sulla sua integrità psico-fisica e infine,
ha riferito che è socio-amministratore della società BU NZ & C. snc e svolge attività
lavorativa presso il pubblico esercizio “Bar del Mare” di Gaeta, con mansioni di barista e addetto alle vendite al banco. Al riguardo l'attore ha dichiarato che l'incidente lo ha reso totalmente impossibilitato a lavorare per l'intero periodo di ricovero e convalescenza, generando un evidente danno da lucro cessante. ha, quindi, dichiarato di aver evocato in giudizio la compagnia al fine di Parte_1
conseguire l'integrale ristoro di tutti i pregiudizi patiti in conseguenza del sinistro per cui è causa, che pagina 2 di 10 ha quantificato in complessivi € 261.942,00, somma dalla quale deve essere detratto l'importo di €
59.000,00 già erogato dalla compagnia assicuratrice convenuta in fase stragiudiziale, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria dalla data del fatto sino all'effettivo soddisfo. Sul fondamento di tali presupposti l'attore ha così concluso: “… accerti e dichiari che responsabilità del sinistro in
narrativa è da ascriversi esclusivamente alla negligente condotta di guida del Sig. ; CP_2
conseguentemente, condanni in solido tra loro la in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., ed il Sig. al pagamento in favore dell'attore, per le causali di cui in CP_2
premessa, della complessiva somma di € 202.942,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dalla
data dell'evento sino all'effettivo soddisfo;
in linea gradata, condanni i resistenti, sempre in solido tra
loro, al pagamento di quella diversa somma che sarà determinata in corso di causa anche a mezzo di
C.T.U., tenuto conto anche della incapacità specifica al lavoro residuata all'attore, con gli interessi e
la rivalutazione dalla data dell'evento sino all'effettivo soddisfo;
condanni i convenuti in solido al
pagamento delle spese di giudizio da attribuirsi al sottoscritto procuratore antistatario.
Si è costituita la compagnia assicuratrice convenuta che ha contestato l'ulteriore pretesa risarcitoria articolata dal ritenendola priva di ogni riscontro probatorio e, comunque, ingiustificatamente Pt_1
sovradimensionata, tanto con riguardo all'an quanto al quantum debeatur. Essa ha sottolineato come,
alla luce dell'art. 2697 c.c., incombesse sull'attore l'onere di dimostrare l'effettiva verificazione del sinistro, le precise modalità del suo accadimento, l'entità delle lesioni e il nesso eziologico tra queste e la dinamica denunciata, nonché di provare di non avere in alcun modo contribuito alla produzione dell'evento, pena l'applicazione della presunzione di corresponsabilità ex art. 2054, comma 2 c.c. Al
riguardo, l'assicurazione ha riferito che all'esito dell'istruttoria stragiudiziale, la compagnia accertò una ricostruzione dell'incidente radicalmente diversa da quella proposta in citazione: emerse, infatti, una condotta del imprudente e non conforme ai canoni della normale diligenza nella guida, Pt_1
segnatamente per il mancato adeguamento della velocità al tratto stradale, all'intersezione e alle condizioni di traffico del momento. Tale condotta determinò che il , procedendo a velocità Pt_1
pagina 3 di 10 elevata, non riuscisse né a rallentare né ad arrestare lo scooter, impattando violentemente contro la parte posteriore dell'autovettura Hyundai iX35, che aveva già pressoché completato la manovra di attraversamento dopo essersi arrestata allo stop. L'esito dei rilievi della Polizia Locale, le fotografie acquisite, le dichiarazioni raccolte e le risultanze peritali confermarono che l'urto si concretizzò tra la parte anteriore del motociclo e la fiancata posteriore destra dell'auto; al venne contestata la Pt_1
violazione dell'art. 141 C.d.S., ulteriore indice della sua prevalente responsabilità. La compagnia ha pure riferito che il versamento della somma da essa già corrisposta ante causam non integrasse alcun riconoscimento di debito, trattandosi di condotta tenuta unicamente per evitare l'instaurarsi del contenzioso. Essa evidenziò, poi, l'assenza di valore probatorio dei documenti medici e della perizia di parte attrice, redatti unilateralmente e privi di contraddittorio, a fronte della consulenza del proprio fiduciario, dott. che accertò postumi di entità ben inferiore a quella prospettata, Persona_1
giudicò congrue le sole spese documentate ed escluse la prevedibilità di costi futuri. Pertanto, la compagnia ha dedotto che, considerato l'evidente concorso, anzi la prevalenza della colpa dell'attore nella genesi del sinistro, la somma liquidata è, secondo logica e criteri medico-legali, del tutto adeguata. L'assicurazione ha anche contestato la domanda relativa al danno patrimoniale da lucro cessante, poiché la consulenza fiduciaria non ravvisò alcuna significativa compromissione della capacità lavorativa specifica o generica dell'attore. Parimenti, la ha contestato la richiesta CP_1
cumulativa di interessi e rivalutazione, perché non conforme ai principi elaborati dalla giurisprudenza in tema di obbligazioni pecuniarie e di maggior danno da ritardo ex art. 1224, comma 2 c.c. e ha così
concluso:: “… Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiecits, per i motivi supra ampiamente esposti
nel merito ed in via principale, accertare e dichiarare la congruità della somma offerta e corrisposta
ante causam dalla al sig. a titolo di risarcimento delle Controparte_1 Parte_1
lesioni dallo stesso patite, anche a cagione dell'imponente concorso di responsabilità dell'attore stesso
nella determinazione del sinistro stradale verificatosi il giorno 6 agosto 2017 e, per l'effetto, rigettare
integralmente la domanda risarcitoria formulata dal sig. siccome destituita di Parte_1
pagina 4 di 10 qualsivoglia fondamento in facto et in iure, non provata sia in ordine all'an che al quantum debeatur e,
comunque, palesemente eccessiva e, per l'effetto; condannare l'attore al pagamento delle spese e
compensi di lite”.
è rimasto contumace. CP_2
Instauratosi il contraddittorio il Giudice ha concesso i termini per il deposito delle memorie 183 cpc all'esito del quale ha ammesso le prove documentali e le prove orali: dopo l'assunzione di queste ultime ha disposto la CTU medico legale nominando il dr . Persona_2
All'udienza virtuale del 28 maggio 2025 le parti hanno precisato le conclusioni.
Per questo Giudice le domande di parte attrice meritano accoglimento.
Dal verbale redatto dalla Polizia Municipale di Formia emerge che alla guida della CP_2
Hyundai, proveniente dallo Stop urtò il motociclo di proprietà dell'attore e da lui condotto che procedeva sulla Via Flacca direzione Napoli – Roma: gli agenti hanno accertato che l'urto si è
verificato nella carreggiata di pertinenza percorsa dal motociclo e hanno verbalizzato che sulla strada vi era un intersezione segnalata e che ad entrambi i conducenti sono state addebitate violazioni. In
particolare, al è stata contestata la violazione prevista dall'art. 145 comma 5 per non essersi CP_2
fermato in corrispondenza della striscia di arresto, prima di immettersi nella intersezione, mentre al
è stata contestata la violazione di cui all'art. 141 comma 3 cds per non aver regolato la Pt_1
velocità del proprio veicolo in modo da garantire la sicurezza, essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie e arrestarsi tempestivamente dinanzi a ostacoli prevedibili;
tuttavia, la parte convenuta non ha dimostrato una concorrente responsabilità del nella causazione Pt_1
dell'evento. L'argomento principale della compagnia nell'introdurre a carico del l'esclusiva Pt_1
o concorrente responsabilità dell'attore è correlato alla eccessiva velocità tenuta da lui nella guida del motociclo. Tale prova però non è stata pienamente raggiunta dalla compagnia: nel verbale della Polizia
Municipale non si fa alcun cenno alla velocità , particolare che non è secondario nell'esame della vicenda, specie quando si ricostruisce la possibile dinamica del sinistro. L'unico accenno alla velocità, pagina 5 di 10 ma solo sfiorato, è nella contestazione elevata al ai sensi dell'art. 141 cds ma poi questo Pt_1
argomento non è stato più sviluppato in seguito;
fra l'altro, non si conosce l'esito di tale accertamento e persino se la contravvenzione fosse stata pagata ciò non equivarrebbe ad un riconoscimento di responsabilità del . Lo stesso , nel corso dell'interrogatorio formale, ha riferito di non Pt_1 CP_2
poter sapere a che velocità fosse sopraggiunto lo scooter condotto dal ed è singolare che su Pt_1
un particolare del genere la parte interessata sia stata vaga: è vero che il ha affermato che CP_2
l'impatto è stato violento ma ciò non porta assolutamente a ritenere che la condotta di guida del sia stata caratterizzata da un'alta velocità, in modo automatico. Pt_1
La teste agente municipale del Comune di Formia, che è intervenuta sui luoghi di Testimone_1
causa dopo il sinistro e ha partecipato alla redazione del verbale, ha espressamente dichiarato di non poter riferire nulla sulla velocità del motoveicolo condotto dall'attore e che la contestazione per eccesso di velocità in capo al fu elevata solo attraverso la misurazione del punto d'urto e la frenata e Pt_1
che non vi era stato alcun accertamento matematico. Pertanto, la contestazione operata dagli agenti si è
fondata su deduzioni e valutazioni che non hanno trovato una rispondenza scientifica o comunque oggettiva.
Persino la teste moglie del , non ha saputo riferire alcunché di certo, tanto Testimone_2 CP_2
che ha dichiarato di poter presumere che il motociclo avesse tenuto una forte velocità perché
l'autovettura dopo l'impatto si spostò: da tale dichiarazione non è possibile però ricavare la misura della velocità. La dichiarazione della assume un particolare valore a favore del , Tes_2 Pt_1
proprio perché proveniente da una parte potenzialmente controinteressata: inoltre, per quanto riguarda le tracce di frenata, esse non sono indice assoluto di una velocità elevata: l'urto è avvenuto tra la parte anteriore del ciclomotore e lo sportello posteriore sulla fiancata desta della vettura e ciò dimostra che la
Hyundai non si era ancora immessa completamente nella corsia altrimenti l'urto sarebbe avvenuto nel retro. Infine, non si conosce l'esito della vicenda penale e, pertanto, alcun argomento di convincimento può trarsi da essa. La responsabilità del sinistro ricade, quindi, completamente a carico del . CP_2
pagina 6 di 10 Accertato l'an occorre esaminare il quantum.
Dalla consulenza tecnica svolta in questo giudizio emerge che le lesioni patite dall'attore, a seguito del sinistro sono compatibili con l'evento occorso. Il CTU ha anche riferito che il ha riportato Pt_1
“postumi algodisfunzionali avambraccio sx ed arto inferiore sx da pregresso politrauma con frattura
pluriframmentaria femore, radio ed ulna omolaterale trattate chirurgicamente con mezzi di sintesi a
tutt'oggi in situ a livello dell'avambraccio. esiti cefalalgico-vertiginosi in pregresso trauma
craniofacciale commotivo” e ha quantificato le lesioni subite in una invalidità permanente pari al
24% (ventiquattro per cento) in relazione a parametro di danno biologico con incidenza sulla capacità
di lavoro specifica pari al 10% (dieci per cento). La durata della malattia sotto il profilo I.T.T. pari a gg
120(centoventi) e sotto il profilo I.T.P. (50%) pari a ulteriori gg 60 (sessanta) e ha ritenute congrue e necessarie ai fini della guarigione le spese sanitarie sostenute e presenti agli atti pari ad € 3659,00.
Per la liquidazione del danno questo Giudice intende applicare il seguente schema:
Tabella di riferimento: Tribunale di Milano 2024
Età del danneggiato alla data del sinistro 49 anni
Percentuale di invalidità permanente 24%
Punto danno biologico € 4.288,69
Incremento per sofferenza soggettiva (+ 40%) € 1.715,48
Punto danno non patrimoniale € 6.004,17
Punto base I.T.T. € 115,00
Giorni di invalidità temporanea totale 120
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 0
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 60
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 0
pagina 7 di 10 Danno biologico risarcibile € 78.226,00
Danno non patrimoniale risarcibile € 109.516,00
Con personalizzazione massima (max 35% del danno
€ 136.895,00 biologico)
Invalidità temporanea totale € 13.800,00
Invalidità temporanea parziale al 50% € 3.450,00
Totale danno biologico temporaneo € 17.250,00
Spese mediche € 3.659,00
Totale generale: € 130.425,00
In definitiva all'attore deve essere corrisposta la somma di € 130.425, 00 da tale somma devono essere decurtati gli importi già ricevuti pari ad € 59.000 come dedotto da parte attrice per un importo pari a €
71.425,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Contrariamente a quanto sostenuto dall'attore, non può procedersi ad alcuna, personalizzazione del danno biologico, non avendo il allegato e provato l'esistenza di circostanze di fatto del tutto Pt_1
peculiari, idonee a superare le conseguenze ordinarie, normalmente ricomprese, secondo l'id quod
plerumque accidit, nel tipo di menomazione subita (Cass. n. 20795/2018).
Parimenti, con riferimento al danno patrimoniale per la perdita della capacità lavorativa specifica, nel caso in esame non è stato dimostrato che, a causa del sinistro si è verificata una riduzione temporanea o permanente della capacità lavorativa specifica dell'attore, con corrispondente contrazione del reddito,
ossia, manca la prova della correlazione tra l'incapacità dedotta e il calo di reddito (Cass. n.
5786/2017). L'attore ha depositato documentazione da cui si desume che il reddito annuo dichiarato è
pari ad € 12.990: tuttavia, egli avrebbe dovuto provare che l'indennizzo per il risarcimento del danno pagina 8 di 10 biologico non coprirebbe l'effettivo danno da perdita della capacità lavorativa specifica. Inoltre, il ha riferito di essere socio amministratore di un pubblico esercizio di Bar ove lui svolge Pt_1
attività di barista e ha dedotto che non ha potuto esercitare la propria attività a seguito delle lesioni subite in conseguenza del sinistro e la peculiarità del lavoro non permette una quantificazione, anche in ipotesi di perdita economica, il calo della capacità reddituale poteva dipendere da diversi fattori, quali un minor flusso di clienti e comunque non risulta agli atti alcun documento da cui si evince che il abbia dovuto assumere altre persone per farsi sostituire. La testimonianza di Pt_1 Testimone_3
e la sua dichiarazione potrebbe essere interessata, perché avrebbe lavorato nello stesso esercizio.
Non hanno pregio gli argomenti della compagnia sulla non debenza degli interessi e della rivalutazione monetaria: sono dovuti gli interessi e la rivalutazione monetaria: il predetto risarcimento è un debito di valore, sicché in caso di relativo ritardato pagamento gli interessi non costituiscono un autonomo diritto del creditore ma svolgono una funzione compensativa tendente a reintegrare il patrimonio del danneggiato qual era all'epoca del prodursi del danno. In altre parole, questi interessi, per tale motivo denominati compensativi, sono rivolti a ristorare il pregiudizio derivante al creditore dal ritardato conseguimento dell'equivalente pecuniario del danno subito, di cui costituiscono, quindi, una necessaria componente. L'attribuzione degli interessi compensativi e del danno da svalutazione monetaria costituisce una mera modalità o tecnica liquidatoria, a tal fine il giudice è libero di utilizzare la tecnica che ritiene più appropriata per reintegrare il patrimonio del creditore (Cass. ordinanza n.
32985/2022).
Le altre questioni devono ritenersi assorbite.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in conformità alla tabella n. 2 del
D.M. 55 del 2014 e successive modificazioni e al valore definitivamente accertato.
P.Q.M.
- definitivamente pronunciando;
CONDANNA pagina 9 di 10 al pagamento in favore di della somma di € 71.425,00,oltre interessi CP_2 Parte_1
e rivalutazione monetaria dal dì del fatto al soddisfo.
Condanna al pagamento delle spese di questo giudizio in favore di CP_2 Parte_1
che si quantificano in € 14.759,00 di cui € 759,00 per esborsi ed € 14.000 per compensi professionali oltre iva cpa e rimborso forfettario come per legge, in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Dichiara la tenuta a manlevare da tutte le spese che egli Controparte_1 CP_2
sosterrà in ragione di questa sentenza. Pone definitivamente le spese di CTU, come già liquidate provvisoriamente, a carico dei convenuti.
Cassino, 1° dicembre 2025
Il Giudice Unico
Dott. Federico Eramo
pagina 10 di 10
TRIBUNALE DI CASSINO
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Cassino, nella persona del Giudice dott. Federico ERAMO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel proc. n. 3836/2019 promosso da:
c.f. , elettivamente domiciliato in Formia (LT), alla via Parte_1 C.F._1
Santa Teresa, Palazzo di Vetro n.3 presso lo studio dell'avv. Riccardo Signore dal quale è
rappresentato e difeso ………………………………………………………..…………………….Attore
contro c.f. , in persona del l.r.p.t. rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 P.IVA_1
NZ MA con domicilio nel suo studio in Formia via del Castello 5………………... Convenuta
e c.f. …………………………………..,...Convenuto contumace CP_2 C.F._2
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da scritti difensivi depositati per l'udienza virtuale del 28 maggio 2025
che qui s'intendono integralmente richiamati e trascritti
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione regolarmente notificato l'attore ha esposto che in data 6 agosto 2017, intorno alle ore 18, percorreva la S.R. Flacca, nel territorio del Comune di Formia, alla guida del proprio scooter
Piaggio Beverly 500 cruiser diretto verso Gaeta, allorquando, giunto all'intersezione con via pagina 1 di 10 Canzatora, entrò in collisione con una Hyundai IX35, targata ER 281 EP, condotta e di proprietà di
. Nello specifico il ha dedotto che l'urto si verificò poiché il , CP_2 Pt_1 CP_2
provenendo dalla direzione Gaeta - Formia, dopo aver impegnato la corsia di canalizzazione destinata all'inversione di marcia o all'immissione su via Canzatora, non osservò il segnale di stop e non concesse la precedenza ai veicoli sopraggiungenti sulla S.R. Flacca. Nello specifico l'attore ha esposto che il attraversò repentinamente la carreggiata proprio mentre lui sopraggiungeva;
il , CP_2 Pt_1
pur mantenendo una velocità moderata e conforme ai limiti vigenti, non poté evitare l'impatto,
avvenuto tra la parte anteriore dello scooter e la fiancata destra dell'autovettura. L'attore ha pure riferito che subito dopo il sinistro, intervennero gli agenti della Polizia Locale di Formia, che verbalizzarono un accertamento tecnico descrittivo dell'evento. Il ha pure riferito che a Pt_1
seguito di tali circostanze, il fu imputato del reato previsto dall'art. 590 bis, primo comma, c.p., CP_2
per avergli cagionato lesioni personali gravi con condotta imprudente, imperita e in violazione dell'art. 145, quinto comma, del Codice della Strada: il , pertanto, fu citato a giudizio dinanzi al CP_2
Tribunale penale di Cassino. Il ha poi lamentato che, a causa del violento impatto, riportò Pt_1
gravi lesioni personali che resero necessario il suo trasferimento immediato al Presidio Ospedaliero di
Formia, dove fu ricoverato in prognosi riservata nel reparto di Ortopedia e Traumatologia e gli furono riscontrate gravi lesioni fisiche;
in seguito, subì diversi interventi, fino a essere dichiarato clinicamente guarito il giorno 8 giugno 2018, pur con permanenza di significativi postumi invalidanti. L'attore ha esposto che tali esiti permanenti hanno inciso in modo rilevante sulla sua integrità psico-fisica e infine,
ha riferito che è socio-amministratore della società BU NZ & C. snc e svolge attività
lavorativa presso il pubblico esercizio “Bar del Mare” di Gaeta, con mansioni di barista e addetto alle vendite al banco. Al riguardo l'attore ha dichiarato che l'incidente lo ha reso totalmente impossibilitato a lavorare per l'intero periodo di ricovero e convalescenza, generando un evidente danno da lucro cessante. ha, quindi, dichiarato di aver evocato in giudizio la compagnia al fine di Parte_1
conseguire l'integrale ristoro di tutti i pregiudizi patiti in conseguenza del sinistro per cui è causa, che pagina 2 di 10 ha quantificato in complessivi € 261.942,00, somma dalla quale deve essere detratto l'importo di €
59.000,00 già erogato dalla compagnia assicuratrice convenuta in fase stragiudiziale, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria dalla data del fatto sino all'effettivo soddisfo. Sul fondamento di tali presupposti l'attore ha così concluso: “… accerti e dichiari che responsabilità del sinistro in
narrativa è da ascriversi esclusivamente alla negligente condotta di guida del Sig. ; CP_2
conseguentemente, condanni in solido tra loro la in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., ed il Sig. al pagamento in favore dell'attore, per le causali di cui in CP_2
premessa, della complessiva somma di € 202.942,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dalla
data dell'evento sino all'effettivo soddisfo;
in linea gradata, condanni i resistenti, sempre in solido tra
loro, al pagamento di quella diversa somma che sarà determinata in corso di causa anche a mezzo di
C.T.U., tenuto conto anche della incapacità specifica al lavoro residuata all'attore, con gli interessi e
la rivalutazione dalla data dell'evento sino all'effettivo soddisfo;
condanni i convenuti in solido al
pagamento delle spese di giudizio da attribuirsi al sottoscritto procuratore antistatario.
Si è costituita la compagnia assicuratrice convenuta che ha contestato l'ulteriore pretesa risarcitoria articolata dal ritenendola priva di ogni riscontro probatorio e, comunque, ingiustificatamente Pt_1
sovradimensionata, tanto con riguardo all'an quanto al quantum debeatur. Essa ha sottolineato come,
alla luce dell'art. 2697 c.c., incombesse sull'attore l'onere di dimostrare l'effettiva verificazione del sinistro, le precise modalità del suo accadimento, l'entità delle lesioni e il nesso eziologico tra queste e la dinamica denunciata, nonché di provare di non avere in alcun modo contribuito alla produzione dell'evento, pena l'applicazione della presunzione di corresponsabilità ex art. 2054, comma 2 c.c. Al
riguardo, l'assicurazione ha riferito che all'esito dell'istruttoria stragiudiziale, la compagnia accertò una ricostruzione dell'incidente radicalmente diversa da quella proposta in citazione: emerse, infatti, una condotta del imprudente e non conforme ai canoni della normale diligenza nella guida, Pt_1
segnatamente per il mancato adeguamento della velocità al tratto stradale, all'intersezione e alle condizioni di traffico del momento. Tale condotta determinò che il , procedendo a velocità Pt_1
pagina 3 di 10 elevata, non riuscisse né a rallentare né ad arrestare lo scooter, impattando violentemente contro la parte posteriore dell'autovettura Hyundai iX35, che aveva già pressoché completato la manovra di attraversamento dopo essersi arrestata allo stop. L'esito dei rilievi della Polizia Locale, le fotografie acquisite, le dichiarazioni raccolte e le risultanze peritali confermarono che l'urto si concretizzò tra la parte anteriore del motociclo e la fiancata posteriore destra dell'auto; al venne contestata la Pt_1
violazione dell'art. 141 C.d.S., ulteriore indice della sua prevalente responsabilità. La compagnia ha pure riferito che il versamento della somma da essa già corrisposta ante causam non integrasse alcun riconoscimento di debito, trattandosi di condotta tenuta unicamente per evitare l'instaurarsi del contenzioso. Essa evidenziò, poi, l'assenza di valore probatorio dei documenti medici e della perizia di parte attrice, redatti unilateralmente e privi di contraddittorio, a fronte della consulenza del proprio fiduciario, dott. che accertò postumi di entità ben inferiore a quella prospettata, Persona_1
giudicò congrue le sole spese documentate ed escluse la prevedibilità di costi futuri. Pertanto, la compagnia ha dedotto che, considerato l'evidente concorso, anzi la prevalenza della colpa dell'attore nella genesi del sinistro, la somma liquidata è, secondo logica e criteri medico-legali, del tutto adeguata. L'assicurazione ha anche contestato la domanda relativa al danno patrimoniale da lucro cessante, poiché la consulenza fiduciaria non ravvisò alcuna significativa compromissione della capacità lavorativa specifica o generica dell'attore. Parimenti, la ha contestato la richiesta CP_1
cumulativa di interessi e rivalutazione, perché non conforme ai principi elaborati dalla giurisprudenza in tema di obbligazioni pecuniarie e di maggior danno da ritardo ex art. 1224, comma 2 c.c. e ha così
concluso:: “… Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiecits, per i motivi supra ampiamente esposti
nel merito ed in via principale, accertare e dichiarare la congruità della somma offerta e corrisposta
ante causam dalla al sig. a titolo di risarcimento delle Controparte_1 Parte_1
lesioni dallo stesso patite, anche a cagione dell'imponente concorso di responsabilità dell'attore stesso
nella determinazione del sinistro stradale verificatosi il giorno 6 agosto 2017 e, per l'effetto, rigettare
integralmente la domanda risarcitoria formulata dal sig. siccome destituita di Parte_1
pagina 4 di 10 qualsivoglia fondamento in facto et in iure, non provata sia in ordine all'an che al quantum debeatur e,
comunque, palesemente eccessiva e, per l'effetto; condannare l'attore al pagamento delle spese e
compensi di lite”.
è rimasto contumace. CP_2
Instauratosi il contraddittorio il Giudice ha concesso i termini per il deposito delle memorie 183 cpc all'esito del quale ha ammesso le prove documentali e le prove orali: dopo l'assunzione di queste ultime ha disposto la CTU medico legale nominando il dr . Persona_2
All'udienza virtuale del 28 maggio 2025 le parti hanno precisato le conclusioni.
Per questo Giudice le domande di parte attrice meritano accoglimento.
Dal verbale redatto dalla Polizia Municipale di Formia emerge che alla guida della CP_2
Hyundai, proveniente dallo Stop urtò il motociclo di proprietà dell'attore e da lui condotto che procedeva sulla Via Flacca direzione Napoli – Roma: gli agenti hanno accertato che l'urto si è
verificato nella carreggiata di pertinenza percorsa dal motociclo e hanno verbalizzato che sulla strada vi era un intersezione segnalata e che ad entrambi i conducenti sono state addebitate violazioni. In
particolare, al è stata contestata la violazione prevista dall'art. 145 comma 5 per non essersi CP_2
fermato in corrispondenza della striscia di arresto, prima di immettersi nella intersezione, mentre al
è stata contestata la violazione di cui all'art. 141 comma 3 cds per non aver regolato la Pt_1
velocità del proprio veicolo in modo da garantire la sicurezza, essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie e arrestarsi tempestivamente dinanzi a ostacoli prevedibili;
tuttavia, la parte convenuta non ha dimostrato una concorrente responsabilità del nella causazione Pt_1
dell'evento. L'argomento principale della compagnia nell'introdurre a carico del l'esclusiva Pt_1
o concorrente responsabilità dell'attore è correlato alla eccessiva velocità tenuta da lui nella guida del motociclo. Tale prova però non è stata pienamente raggiunta dalla compagnia: nel verbale della Polizia
Municipale non si fa alcun cenno alla velocità , particolare che non è secondario nell'esame della vicenda, specie quando si ricostruisce la possibile dinamica del sinistro. L'unico accenno alla velocità, pagina 5 di 10 ma solo sfiorato, è nella contestazione elevata al ai sensi dell'art. 141 cds ma poi questo Pt_1
argomento non è stato più sviluppato in seguito;
fra l'altro, non si conosce l'esito di tale accertamento e persino se la contravvenzione fosse stata pagata ciò non equivarrebbe ad un riconoscimento di responsabilità del . Lo stesso , nel corso dell'interrogatorio formale, ha riferito di non Pt_1 CP_2
poter sapere a che velocità fosse sopraggiunto lo scooter condotto dal ed è singolare che su Pt_1
un particolare del genere la parte interessata sia stata vaga: è vero che il ha affermato che CP_2
l'impatto è stato violento ma ciò non porta assolutamente a ritenere che la condotta di guida del sia stata caratterizzata da un'alta velocità, in modo automatico. Pt_1
La teste agente municipale del Comune di Formia, che è intervenuta sui luoghi di Testimone_1
causa dopo il sinistro e ha partecipato alla redazione del verbale, ha espressamente dichiarato di non poter riferire nulla sulla velocità del motoveicolo condotto dall'attore e che la contestazione per eccesso di velocità in capo al fu elevata solo attraverso la misurazione del punto d'urto e la frenata e Pt_1
che non vi era stato alcun accertamento matematico. Pertanto, la contestazione operata dagli agenti si è
fondata su deduzioni e valutazioni che non hanno trovato una rispondenza scientifica o comunque oggettiva.
Persino la teste moglie del , non ha saputo riferire alcunché di certo, tanto Testimone_2 CP_2
che ha dichiarato di poter presumere che il motociclo avesse tenuto una forte velocità perché
l'autovettura dopo l'impatto si spostò: da tale dichiarazione non è possibile però ricavare la misura della velocità. La dichiarazione della assume un particolare valore a favore del , Tes_2 Pt_1
proprio perché proveniente da una parte potenzialmente controinteressata: inoltre, per quanto riguarda le tracce di frenata, esse non sono indice assoluto di una velocità elevata: l'urto è avvenuto tra la parte anteriore del ciclomotore e lo sportello posteriore sulla fiancata desta della vettura e ciò dimostra che la
Hyundai non si era ancora immessa completamente nella corsia altrimenti l'urto sarebbe avvenuto nel retro. Infine, non si conosce l'esito della vicenda penale e, pertanto, alcun argomento di convincimento può trarsi da essa. La responsabilità del sinistro ricade, quindi, completamente a carico del . CP_2
pagina 6 di 10 Accertato l'an occorre esaminare il quantum.
Dalla consulenza tecnica svolta in questo giudizio emerge che le lesioni patite dall'attore, a seguito del sinistro sono compatibili con l'evento occorso. Il CTU ha anche riferito che il ha riportato Pt_1
“postumi algodisfunzionali avambraccio sx ed arto inferiore sx da pregresso politrauma con frattura
pluriframmentaria femore, radio ed ulna omolaterale trattate chirurgicamente con mezzi di sintesi a
tutt'oggi in situ a livello dell'avambraccio. esiti cefalalgico-vertiginosi in pregresso trauma
craniofacciale commotivo” e ha quantificato le lesioni subite in una invalidità permanente pari al
24% (ventiquattro per cento) in relazione a parametro di danno biologico con incidenza sulla capacità
di lavoro specifica pari al 10% (dieci per cento). La durata della malattia sotto il profilo I.T.T. pari a gg
120(centoventi) e sotto il profilo I.T.P. (50%) pari a ulteriori gg 60 (sessanta) e ha ritenute congrue e necessarie ai fini della guarigione le spese sanitarie sostenute e presenti agli atti pari ad € 3659,00.
Per la liquidazione del danno questo Giudice intende applicare il seguente schema:
Tabella di riferimento: Tribunale di Milano 2024
Età del danneggiato alla data del sinistro 49 anni
Percentuale di invalidità permanente 24%
Punto danno biologico € 4.288,69
Incremento per sofferenza soggettiva (+ 40%) € 1.715,48
Punto danno non patrimoniale € 6.004,17
Punto base I.T.T. € 115,00
Giorni di invalidità temporanea totale 120
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 0
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 60
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 0
pagina 7 di 10 Danno biologico risarcibile € 78.226,00
Danno non patrimoniale risarcibile € 109.516,00
Con personalizzazione massima (max 35% del danno
€ 136.895,00 biologico)
Invalidità temporanea totale € 13.800,00
Invalidità temporanea parziale al 50% € 3.450,00
Totale danno biologico temporaneo € 17.250,00
Spese mediche € 3.659,00
Totale generale: € 130.425,00
In definitiva all'attore deve essere corrisposta la somma di € 130.425, 00 da tale somma devono essere decurtati gli importi già ricevuti pari ad € 59.000 come dedotto da parte attrice per un importo pari a €
71.425,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Contrariamente a quanto sostenuto dall'attore, non può procedersi ad alcuna, personalizzazione del danno biologico, non avendo il allegato e provato l'esistenza di circostanze di fatto del tutto Pt_1
peculiari, idonee a superare le conseguenze ordinarie, normalmente ricomprese, secondo l'id quod
plerumque accidit, nel tipo di menomazione subita (Cass. n. 20795/2018).
Parimenti, con riferimento al danno patrimoniale per la perdita della capacità lavorativa specifica, nel caso in esame non è stato dimostrato che, a causa del sinistro si è verificata una riduzione temporanea o permanente della capacità lavorativa specifica dell'attore, con corrispondente contrazione del reddito,
ossia, manca la prova della correlazione tra l'incapacità dedotta e il calo di reddito (Cass. n.
5786/2017). L'attore ha depositato documentazione da cui si desume che il reddito annuo dichiarato è
pari ad € 12.990: tuttavia, egli avrebbe dovuto provare che l'indennizzo per il risarcimento del danno pagina 8 di 10 biologico non coprirebbe l'effettivo danno da perdita della capacità lavorativa specifica. Inoltre, il ha riferito di essere socio amministratore di un pubblico esercizio di Bar ove lui svolge Pt_1
attività di barista e ha dedotto che non ha potuto esercitare la propria attività a seguito delle lesioni subite in conseguenza del sinistro e la peculiarità del lavoro non permette una quantificazione, anche in ipotesi di perdita economica, il calo della capacità reddituale poteva dipendere da diversi fattori, quali un minor flusso di clienti e comunque non risulta agli atti alcun documento da cui si evince che il abbia dovuto assumere altre persone per farsi sostituire. La testimonianza di Pt_1 Testimone_3
e la sua dichiarazione potrebbe essere interessata, perché avrebbe lavorato nello stesso esercizio.
Non hanno pregio gli argomenti della compagnia sulla non debenza degli interessi e della rivalutazione monetaria: sono dovuti gli interessi e la rivalutazione monetaria: il predetto risarcimento è un debito di valore, sicché in caso di relativo ritardato pagamento gli interessi non costituiscono un autonomo diritto del creditore ma svolgono una funzione compensativa tendente a reintegrare il patrimonio del danneggiato qual era all'epoca del prodursi del danno. In altre parole, questi interessi, per tale motivo denominati compensativi, sono rivolti a ristorare il pregiudizio derivante al creditore dal ritardato conseguimento dell'equivalente pecuniario del danno subito, di cui costituiscono, quindi, una necessaria componente. L'attribuzione degli interessi compensativi e del danno da svalutazione monetaria costituisce una mera modalità o tecnica liquidatoria, a tal fine il giudice è libero di utilizzare la tecnica che ritiene più appropriata per reintegrare il patrimonio del creditore (Cass. ordinanza n.
32985/2022).
Le altre questioni devono ritenersi assorbite.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in conformità alla tabella n. 2 del
D.M. 55 del 2014 e successive modificazioni e al valore definitivamente accertato.
P.Q.M.
- definitivamente pronunciando;
CONDANNA pagina 9 di 10 al pagamento in favore di della somma di € 71.425,00,oltre interessi CP_2 Parte_1
e rivalutazione monetaria dal dì del fatto al soddisfo.
Condanna al pagamento delle spese di questo giudizio in favore di CP_2 Parte_1
che si quantificano in € 14.759,00 di cui € 759,00 per esborsi ed € 14.000 per compensi professionali oltre iva cpa e rimborso forfettario come per legge, in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Dichiara la tenuta a manlevare da tutte le spese che egli Controparte_1 CP_2
sosterrà in ragione di questa sentenza. Pone definitivamente le spese di CTU, come già liquidate provvisoriamente, a carico dei convenuti.
Cassino, 1° dicembre 2025
Il Giudice Unico
Dott. Federico Eramo
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