Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Biella, sentenza 04/02/2025, n. 18 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Biella |
| Numero : | 18 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di BIELLA
Sentenza pronunciata dalla Giudice dr.ssa Francesca Marchese all'udienza del 04/02/2025 nella causa RG n. 77/2024 promossa da
, assistita dall'avv. BOVIO ROBERTO , LA Parte_1 C.F._1
MONACA VALENTINO
Parte ricorrente
Contro
, , assistito dalla dr.ssa ROTA MARIA Controparte_1 P.IVA_1
Parte convenuta
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La parte ricorrente, assunta come collaboratore scolastico alle dipendenze del in forza dei CP_1 contratti a tempo determinato meglio indicati in ricorso nell'a.s. 21/22, si è rivolta al Tribunale di
Biella, in funzione di giudice del lavoro per ottenere il pagamento del compenso individuale accessorio (CIA), corrisposto -ai sensi dell'art. 82 CCNL Scuola- ai dipendenti assunti a tempo indeterminato, ai lavoratori a termine con contratti a tempo determinato su posto vacante o disponibile o assunti sino al termine delle attività didattiche, ritenendo che la mancata previsione del compenso in favore dei dipendenti titolari di supplenze brevi o saltuarie si ponga in contrasto con il principio di non discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato.
Il , costituendosi in giudizio, ha soltanto contestato il quantum della domanda. CP_1
La causa è stata discussa oralmente all'odierna udienza.
Cont Si rileva che non è contestato che la parte ricorrente abbia lavorato alle dipendenze del in forza dei contratti a termine di cui al ricorso.
Occorre pertanto verificare se la mancata corresponsione del CAI -nel periodo oggetto di causa- costituisca o meno un inadempimento datoriale.
La domanda della parte ricorrente è fondata e può essere accolta, sulla base delle condivisibili ragioni esposte nella sentenza 619/2020 pronunciata dal Tribunale di Torino in fattispecie analoga, le cui motivazioni sono qui da intendersi richiamate ex art. 118 disp. att. c.p.c. e di seguito trascritte:
<<- l'art. 82 CCNL 2007 sancisce, al primo comma, che “al personale ATA delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, è corrisposto, con le decorrenze a fianco indicate, un compenso individuale accessorio, nelle misure e con le modalità di seguito elencate”; il comma
5, destinato al personale a tempo determinato, prevede la corresponsione del compenso individuale accessorio dalla data di assunzione del servizio per ciascun anno scolastico al personale ATA con rapporto di impiego a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata
1
- il settimo comma ha cura di precisare che il compenso in questione spetta in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato, mentre il comma 8 si occupa della liquidazione del compenso in misura di 1/30 per ciascun giorno di servizio, in caso di servizio di durata inferiore al mese;
- si tratta di una disciplina diretta al personale ATA del tutto parallela a quella dettata, per il personale docente, dall'art. 7 CCNL 2001 in tema di retribuzione professionale docenti, in relazione a cui una recente pronuncia della Corte di Cassazione (ordinanza 27/7/2018 n. 20015) ha fornito un'interpretazione costituzionalmente orientata al rispetto del principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato comparabili, dettato dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE;
- il ragionamento della Corte appare pienamente adattabile anche alla disciplina sopra riportata per il personale ATA: va premesso che l'emolumento in esame ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale
ATA, e rientra pertanto in quelle “condizioni di impiego” ai sensi della clausola 4 sopra citata, che il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato,
a meno che non sussistano ragioni oggettive;
- la giurisprudenza della CGUE in relazione alla clausola 4 dell'accordo quadro è consolidata nell'affermare che la stessa esclude in generale qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata, e può essere fatta valere incondizionatamente dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, anche disapplicando se necessario qualsiasi contraria disposizione del diritto interno;
la disparità di trattamento può essere giustificata da ragioni oggettive solo in base ad elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura e caratteristiche delle mansioni espletate;
- il compenso in esame, che ha indubbiamente carattere retributivo, è attribuito dal comma
1 dell'art. 82 CCNL “al personale ATA delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative”, senza ulteriori differenziazioni, e parrebbe quindi ricomprendere tutti gli assunti, a tempo indeterminato e a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico;
- è indubbio che la prestazione del personale ATA rivesta le medesime caratteristiche di contenuto e utilità quale che sia la durata temporale dell'incarico, e non sono ravvisabili – né parte le indica – condizioni oggettive che consentirebbero un differente trattamento retributivo in relazione alla durata dell'incarico;
- il successivo comma 5 contiene specificazioni sulla decorrenza e durata del compenso per il personale a tempo determinato e, a fronte di una accertata assenza di diversificazione dell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, non può intendersi destinato ad individuare le categorie di personale ivi richiamate (gli assunti con contratto di durata annuale, o sino al termine delle attività didattiche) quali soli destinatari del trattamento accessorio, a pena di contrasto con la richiamata clausola 4; si tratta pertanto di una di quelle “misure e modalità di seguito indicate” preannunciate al primo comma, e non di una delimitazione dei beneficiari del compenso;
2 - non può pertanto accogliersi l'interpretazione adottata dal che corrisponde il CIA CP_3
– oltre che al personale a tempo indeterminato – al solo personale ATA a tempo determinato con cui siano conclusi contratti annuali o sino al termine delle attività didattiche escludendo gli assunti a tempo determinato per supplenze brevi o saltuarie: l'emolumento deve ritenersi attribuito a tutto il personale ATA, senza distinzioni tra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze;
le modalità stabilite dall'art. 82 comma 5 CCNL debbono infatti intendersi limitate ai soli criteri di decorrenza e durata di corresponsione del trattamento accessorio;
significativa a conferma dell'interpretazione qui adottata in relazione alle supplenze brevi o saltuarie è la previsione del comma 8 dell'art. 82 CCNL sulla liquidazione del compenso anche per periodi di servizio inferiori al mese, in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato>>.
Il diritto azionato deve essere dunque riconosciuto alla parte ricorrente.
Venendo ora alla determinazione del quantum, si ritiene di dover porre alla base della presente decisione il conteggio proposto dalla parte ricorrente per le seguenti ragioni. Così come specificato all'odierna udienza di discussione, le parti sono concordi nell'individuazione del numero dei giorni su cui conteggiare l'emolumento richiesto e sull'ammontare dello stesso;
il ritiene, CP_1 tuttavia, che l'importo ottenuto, sviluppando il calcolo sulla scorta dei dati indicati, debba essere riproporzionato sulla base dell'orario di 30 ore su 36 alla settimana, asseritamente osservato dalla ricorrente. Tale operazione non è però praticabile, posto che, contrariamente alle deduzioni del Cont
, risulta dai contratti agli atti, nonché dallo stato matricolare (vd. doc.
1-3 ricorr, stato Cont matricolare prodotto dal stesso) che la lavoratrice, nel periodo per cui è causa (parte dell'a.s.
) ha osservato un orario di lavoro completo, pari a 36 h alla settimana su 36. Pt_2 Cont Pertanto, i conteggi del non possono ritenersi corretti e il deve essere condannato a CP_1 pagare a favore della ricorrente l'importo lordo pari ad euro 579,64, oltre interessi legali dal dovuto al saldo. Cont Le spese di lite seguono la soccombenza del e sono liquidate come da dispositivo, sulla base del d.m. 55/14, valori inferiori ai medi, tenuto conto della natura seriale della causa, con distrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Biella, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, Cont
-condanna il a pagare alla parte ricorrente, a titolo di compenso individuale accessorio,
l'importo lordo di euro 579,64, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
Cont
- condanna il a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, liquidate in complessivi € 400, oltre rimb. forf. 15%, I.V.A., C.P.A., con distrazione.
Biella, 4.2.25 .
La Giudice
Dott.ssa Francesca Marchese
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