Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 04/06/2025, n. 5523 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5523 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D'IMPRESA
in composizione collegiale, composto da: dr. Leonardo Pica Presidente dr.ssa Ornella Minucci Giudice dr. Paolo Andrea Vassallo Giudice relatore riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 19516 del R.G.A.C.C. dell'anno 2023, trattenuta in decisione all'udienza tenutasi, in modalità di trattazione scritta, il
16/01/2025, previa assegnazione alle parti, di termine fino al 24/03/2025 per il deposito di comparse conclusionali e di ulteriori giorni 20 per il deposito delle memorie di replica, vertente
TRA
nato a Nicosia (EN) il 16/02/1975 ( ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli Avvocati Francesco Cacciola
( e Alessandra Arancio ( ), con indirizzi C.F._2 C.F._3
PEC: e . Email_1 Email_2 Email_3
Email_4
- ATTORE -
E
Controparte_1
, con sede in Regalbuto (EN), via Mons. Vito Pernicone n. 1
[...]
( ), in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale P.IVA_1
rappresentante pro tempore, Rag. , rappresentata e difesa, giusta Controparte_2
studio in Catania, via Vincenzo Giuffrida n. 4
- CONVENUTA -
NONCHE'
con sede in Controparte_3
Caltanissetta, via Messina n. 69 ( ), in persona del Presidente P.IVA_2 CP_4
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Edoardo Bonasera
[...]
( , con studio in Enna, Piazza Kennedy n. 4 C.F._5
- CONVENUTA -
CONCLUSIONI
All'udienza del 16/01/2025, tenutasi in modalità di trattazione scritta, parte attrice ha così concluso: “insistono in tutte le difese spiegate e contestano tutto quanto rilevato ed eccepito ex adverso, perché infondato in fatto e in diritto. Precisano come da atto introduttivo del giudizio e verbale di causa, le cui conclusioni si intendono qui integralmente riportate e trascritte. Chiedono che la causa venga posta in decisione, con assegnazione dei termini di legge per memorie conclusionali
e repliche.” ha così concluso: Controparte_5
“si riporta alla comparsa di costituzione e risposta nelle cui deduzioni, eccezioni e richieste tutte insiste e precisa le conclusioni come ivi rassegnate, che di seguito si trascrivono integralmente: “PIACCIA ALL'ILL.MO SIG. GIUDICE ADITO, contrariis reiectis, -in via principale, preliminarmente, rigettare la richiesta di declaratoria di nullità parziale ex art. 1419 c.c. delle fideiussioni sottoscritte dal sig. Parte_1
in data 06/02/2017 per la presenza delle clausole di sopravvivenza, reviviscenza e rinuncia dei termini ex art. 1957 c.c., perché del tutto infondata in fatto e diritto e non supportata da prova e, per l'effetto, dichiarare che il contratto di fideiussione omnibus posto a garanzia del contratto di apertura di credito in conto corrente n.
114135 ed il contratto di fideiussione specifica posto a garanzia del contratto di mutuo chirografario n. 17425 sono validi e vincolanti nei confronti del sig. Pt_1 ; -in via principale, nel merito, rigettare la richiesta di declaratoria di nullità Pt_1
degli articoli 2, comma 2°, 2 comma 3° e 6 comma 5° del contratto di fideiussione omnibus posto a garanzia del contratto di apertura di credito in conto corrente n.
114135 e degli articoli 2, 7 e 9 del contratto di fideiussione specifica posto a garanzia del contratto di mutuo chirografario n. 17425, perché del tutto infondata in fatto e diritto e non supportata da prova e, per l'effetto, dichiarare che le clausole contrattuali di cui agli articoli 2, comma 2°, 2 comma 3° e 6 comma 5° del predetto contratto di fideiussione omnibus e di cui agli articoli 2, 7 e 9 del predetto contratto di fideiussione specifica sono valide e vincolanti nei confronti del sig. Parte_1
e che il sig. è obbligato in garanzia nei confronti della Parte_1 [...]
rispetto all'esposizione debitoria della Controparte_1
società garantita;
-in via subordinata e senza recesso dalla superiore richiesta, per la non temuta ipotesi di declaratoria di nullità dell'art. 6 comma 5° della fideiussione omnibus rilasciata a garanzia del contratto di apertura di credito in conto corrente
n. 114135 e/o dell'art. 7 della fideiussione specifica rilasciata a garanzia del contratto di mutuo chirografario n. 17425, accertare e dichiarare che la
[...]
ha rispettato, in ogni caso, il termine di Controparte_1
cui all'art. 1957 c.c. e, per l'effetto, rigettare la domanda avversaria di dichiarazione di inefficacia delle superiori garanzie fideiussorie rilasciate dal sig. Parte_1
nei confronti della e Controparte_1
conseguentemente dichiarare che il sig. è obbligato in garanzia nei Parte_1
confronti della rispetto Controparte_1
all'esposizione debitoria della società garantita. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio. Con salvezza di diritti.”. In via istruttoria, si insiste nella opposizione alla richiesta istruttoria del sig. , oltre che per i termini erronei in Pt_1
cui è stata formulata atteso che vengono equiparate due fattispecie assolutamente differenti quali sono la fideiussione omnibus e la fideiussione specifica per le quali è causa e che addirittura per la prima volta e solo in questa sede vengono indicate con
l'espressione “delle fideiussioni omnibus per cui è causa”, perché inconducente ai fini della decisione di questa causa e certamente non idonea a supplire alla mancanza di prova a supporto delle doglianze e richieste dell'attore. La domanda istruttoria è poi anche inammissibile poiché non si comprende a chi dovrebbe essere rivolta la richiesta istruttoria, tanto più che non si può di certo pensare che “l'esibizione del modulo standard per le fideiussioni (omnibus e specifiche) utilizzato dagli Istituti di credito maggiormente rappresentativi a livello nazionale” possa essere richiesta alla
Banca odierna convenuta, che non si vede come ne possa essere in possesso, né che possa essere richiesta ad altri istituti bancari che non sono parti della presente causa. In ogni caso, si insiste nella opposizione alla richiesta di esibizione del modulo standard per la fideiussione specifica perché non oggetto del provvedimento n.
55/2005 di Banca d'TA. Chiede che la causa venga posta in decisione con assegnazione dei termini di legge per il deposito di comparsa conclusionale e memoria di replica.”.
Per la Garanzia Collettiva Fidi ha così concluso: “Si Controparte_3
precisano le conclusioni riportandosi a quelle trascritte in calce alla comparsa di costituzione e risposta.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Su istanza della Controparte_5
in data 06/07/2021 il Tribunale di Enna emetteva il decreto ingiuntivo n.
[...]
280/2021, con il quale ingiungeva a Parte_2
, e ai fideiussori , , e
[...] Parte_2 Parte_2 Parte_3 Pt_1
il pagamento solidale in favore della ricorrente, in forza della fideiussione
[...]
omnibus fino alla concorrenza dell'importo massimo di euro 11.000,00 e della fideiussione specifica fino alla concorrenza dell'importo massimo di euro 26.000,00, entrambe stipulate in data 06/02/2017 in favore della predetta Banca, della somma di euro 6.206,25, oltre interessi, spese, S.G., IVA e CPA come per legge.
2. Avverso il predetto decreto ingiuntivo, proponeva opposizione Parte_1
chiedendo di: “(i) accertare e dichiarare, in ragione delle argomentazioni sviluppate in narrativa, la nullità assoluta ex art. 1418 c.c. dei contratti di fideiussione, a garanzia del conto corrente n. 11431 e del mutuo chirografario n.17425, stipulati in data del 06.02.2017, in quanto conformi al modello accertato contrario alla normativa antitrust e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto emesso dal Giudice del Tribunale di Enna n. 280/2021, pubblicato il 20.07.2021 (R.G.
766/2021), notificato il 13.09.2021; (ii) in via subordinata, accertare e dichiarare ex art 1419 c.c. la nullità dell'art. 2 comma 2 e 3, e dell'art. 6 comma 5, del contratto di fideiussione a garanzia del c/c n. 114315; e degli art.li 2, 7 e 9, del contratto di fideiussione a garanzia del contratto mutuo n.17425, e, per l'effetto, dichiarare la liberazione del sig. per intervenuta decorrenza del termine Parte_1
decadenziale di cui all'art. 1957 c.c. e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto emesso dal Giudice del Tribunale di Enna n. 280/2021, pubblicato il
20.07.2021 (R.G. 766/2021), notificato il 13.09.2021; (iii.) sempre in via subordinata, accertare e dichiarare che la Banca, non informando il sig. del Parte_1
maggiore affidamento accordato al debitore principale, ha violato, per i motivi esposti in narrativa, il criterio della buona fede e correttezza, per l'effetto, il sig.
, ai sensi dell'art 1956 cc. deve essere liberato dalla fideiussione Parte_1
rilasciata a garanzie delle obbligazioni assunte dal debitore principale in ordine al contratto di c/c bancario n. 114135 e del relativo finanziamento n. 17425; (iv.) sempre in via subordinata accertare e dichiarare non dovuto il credito ingiunto relativo, sia al saldo debitore del c/c bancario n. 114135, sia in ordine al finanziamento n. 17425 intestati alla società Parte_2
, in quanto non provati per carenza di documentazione, e, per
[...]
l'effetto, dichiarare non dovuta la somma ingiunta di € 6.206,25; (v.) disporre, ai sensi dell'art. 4, comma 3 D.Lgs n. 28/2010, procedimento di mediazione obbligatorio;
(vi.) ordinare alla banca convenuta, qualora non vi avesse già provveduto spontaneamente, di effettuare la corretta segnalazione del presente procedimento in Centrale dei Rischi sotto la voce “stato del rapporto” contestato, ai sensi del 13° e 14° aggiornamento della Circolare Banca D'TA 11.02.91 n. 139 e successive modifiche ed integrazioni;
(vii.) condannare la banca alle spese e compensi del presente giudizio e del procedimento di mediazione con distrazione a favore dei difensori costituiti”.
3. Si costituiva in giudizio la , la quale eccepiva Controparte_6 l'improcedibilità e l'infondatezza dell'opposizione e chiedeva la provvisoria esecutività e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
4. Su istanza della Per la Garanzia Collettiva Fidi, in Controparte_3
data 09/08/2021 il Tribunale di Enna emetteva il decreto ingiuntivo n. 310/2021, con il quale ingiungeva a , e ai Parte_2
fideiussori , , e il Parte_2 Parte_2 Parte_3 Parte_1
pagamento solidale, in favore della ricorrente, in forza della fideiussione specifica stipulata il 01/02/2017 in favore della predetta società “al fine di garantire personalmente l'eventuale obbligazione restitutoria che dovesse sorgere in capo al debitore principale nei confronti del qualora Controparte_7
quest'ultima dovesse subire l'escussione della fideiussione da parte del creditore principale in dipendenza del finanziamento…nei limiti dell'importo massimo di €
50.000,00”, della somma di euro 7.631,55, oltre interessi, spese, IVA e CPA come per legge.
In particolare, in data 26/01/2017, l' aveva deliberato di prestare in favore CP_3
della al fine di garantire nella Controparte_8
misura del 50% la restituzione degli importi dovuti dalla Parte_2
all'istituto di credito in forza dello stipulando contratto di apertura di credito in conto corrente e nella misura del 60% la restituzione degli importi dovuti dalla all'istituto di credito in forza dello stipulando contratto di mutuo Parte_2
chirografario e tale delibera veniva comunicata all'istituto di credito in data
01/02/2017.
Stante la morosità della società debitrice, in data 31/03/2021 la Controparte_6
aveva escusso la garanzia consortile nei confronti dell' , la quale
[...] CP_3
provvedeva al pagamento della propria quota pari a complessivi euro 7.631,55.
5. Avverso il predetto decreto ingiuntivo, proponeva opposizione Parte_1
chiedendo di: “i.) in via preliminare disporre la riunione per connessione del presente giudizio con altro giudizio di opposizione avverso il d.i. n. 280/2021(R.G. 766/2021), emesso dal Giudice del Tribunale di Enna, pendente innanzi a questo ufficio, per connessione oggettiva e connessione parzialmente soggettiva, nonché per ragioni di economicità di giudizio e per evitare contraddittorietà fra i giudicati;
(ii.) nel merito accertare e dichiarare, in ragione delle argomentazioni sviluppate in narrativa, la nullità assoluta ex art. 1418 c.c. dei contratti di fideiussione a garanzia del conto corrente n. 11431 e del mutuo chirografario n.17425, stipulati in data del
06.02.2017, in quanto conformi al modello accertato contrario alla normativa antitrust e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto emesso dal Giudice del Tribunale di Enna n. 280/2021, pubblicato il 20.07.2021 (R.G. 766/2021), notificato il 13.09.2021; (iii.) in via subordinata, accertare e dichiarare ex art 1419
c.c. la nullità dell'art. 2 comma 2 e 3, e dell'art. 6 comma 5, del contratto di fideiussione a garanzia del c/c n. 114315; e degli art.li 2, 7 e 9, del contratto di fideiussione a garanzia del contratto mutuo n.17425, e, per l'effetto, dichiarare la liberazione del sig. per intervenuta decorrenza del termine Parte_1
decadenziale di cui all'art. 1957 c.c. e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto emesso dal Giudice del Tribunale di Enna n. 280/2021, pubblicato il
20.07.2021 (R.G. 766/2021), notificato il 13.09.2021; (iv.) sempre in via subordinata, accertare e dichiarare che la , non informando tempestivamente il sig. CP_1 Pt_1
del maggiore affidamento di fatto consentendo lo sconfinamento per oltre
[...]
tre volte il fido accordato al debitore principale, ha violato il criterio della buona fede e correttezza anche sotto il profilo della erogazione del credito;
per l'effetto, il sig. , ai sensi dell'art 1956 cc. deve essere liberato dalla fideiussione Parte_1
rilasciata a garanzie delle obbligazioni assunte dal debitore principale in ordine al contratto di c/c bancario n. 114135; (v.) sempre in via ulteriormente subordinata, accertare e dichiarare non dovuto il credito ingiunto relativo, sia al saldo debitore del c/c bancario n. 114135, sia in ordine al finanziamento n. 17425 intestati alla società Parte_2
, in quanto non provati per carenza di documentazione, e, per Parte_2
l'effetto, dichiarare non dovuta la somma ingiunta di € 6.206,25; (vi.) disporre, ai sensi dell'art. 4, comma 3 D.Lgs n. 28/2010, procedimento di mediazione obbligatorio;
(viii.) condannare la banca alle spese e compensi del presente giudizio
e del procedimento di mediazione con distrazione a favore dei difensori costituiti”. 6. Si costituiva in giudizio la Controparte_3
la quale eccepiva che la fideiussione specifica prestata il 01/02/2017 non era
[...]
stata oggetto di contestazione da parte dell'opponente e dunque chiedeva concedersi la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e il rigetto dell'opposizione per manifesta infondatezza.
7. I due giudizi venivano riuniti e in data 12/07/2022 il Tribunale di Enna, rilevato che “a seguito dell'opposizione il thema decidendum è stato esteso a questioni che appartengono alla competenza di altro Giudice, ed in particolare alla competenza per materia delle Sezioni Specializzate in materia di Imprese per come ribadito recentemente anche dalla Corte di ON con sentenza n. 6523/2021 secondo cui “la competenza della sezione specializzata per le imprese, estesa alle controversie di cui all'art. 33, comma 2, della legge n. 287 del 1990 ed a quelle relative alla violazione della normativa antitrust dell'Unione europea, attrae anche la controversia riguardante la nullità della fideiussione riproduttiva dello schema contrattuale predisposto dall'Abi, contenente disposizioni contrastanti con l'art. 2, comma 2, lett. a), della legge n. 287 del 1990, in quanto l'azione diretta a dichiarare
l'invalidità del contratto a valle implica l'accertamento della nullità dell'intesa vietata”. Infatti, a prescindere dalla qualità rivestita dai soggetti in causa, le Sezioni
Specializzate sono competenti in materia di “…d) controversie relative alla violazione della normativa antitrust dell'Unione europea” (art. 3 decreto legislativo 27 giugno
2003, n. 168). Inoltre, l'art. 18, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 19 gennaio 2017, n. 3 nel novellare l'art. 4 del d.lgs. 27 giugno 2003, n. 168 ha stabilito che “1-ter. Per le controversie di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c) e d), anche quando ricorrono i presupposti del comma 1-bis, che, secondo gli ordinari criteri di competenza territoriale e nel rispetto delle disposizioni normative speciali che le disciplinano, dovrebbero essere trattate dagli uffici giudiziari di seguito elencati, sono inderogabilmente competenti: …. c) la sezione specializzata in materia di impresa di
Napoli per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di corte d'appello di
Campobasso, Napoli, Salerno, Bari, Lecce, Taranto (sezione distaccata), Potenza,
Caltanissetta, Catania, Catanzaro, Messina, Palermo, Reggio Calabria” così statuiva: “rimette la causa al Tribunale di Napoli – Sezione Specializzata in materia di Imprese assegnando alle parti termine di 90 giorni (dalla comunicazione del presente provvedimento) per la riassunzione della causa di fronte a quest'ultimo.” (v. ordinanza del Tribunale di Enna del 12/07/2022 – versata in atti).
8. Avverso tale ordinanza di incompetenza, la proponeva regolamento di CP_3
competenza innanzi alla Suprema Corte di ON, per il seguente motivo:
“Falsa applicazione dell'art. 34 c.p.c., violazione dell'art. 645 c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c. per avere il Giudice declinato la competenza a decidere la controversia in favore della sezione specializzata in materia di imprese presso il
Tribunale di Napoli, applicando la disposizione di cui all'art. 34 c.p.c. ad un'ipotesi di competenza funzionale, così come previsto dall'art. 645 c.p.c.”. cui Parte_1
aderiva con controricorso.
9. La Suprema Corte di ON, Sez. I, con ordinanza R.G. n. 21807/22, Nr.
Sez. 1210/23, Nr. Racc. Gen. 13828/23, pubblicata il 19/05/2023, accoglieva il ricorso per regolamento di competenza, dichiarando la competenza del Tribunale di
Enna quanto alla causa di opposizione al decreto ingiuntivo e la competenza del
Tribunale di Napoli, Sezione specializzata in materia di impresa, quanto alla causa concernente la domanda riconvenzionale dell'opponente, rimettendo le parti dinanzi ai detti Tribunali anche per le spese del regolamento di competenza (v. ordinanza della Corte di ON del 02/03/2023 – versata in atti).
10. Con atto di citazione in riassunzione notificato in data 18/09/2023, Pt_1
riproponeva le domande di nullità parziale per violazione della normativa
[...]
antitrust, già formulate dinnanzi al Tribunale di Enna, delle fideiussioni stipulate in data 06/02/2017 a garanzia delle obbligazioni della nei confronti Parte_2
della , e di liberazione per Controparte_1
l'intervenuta decadenza della Banca ai sensi dell'art. 1957 c.c..
Le fideiussioni in contestazione, secondo la prospettazione attorea, erano state costituite mediante l'utilizzo di un modello corrispondente allo schema negoziale predisposto dall' contenente la clausola cd. di reviviscenza (clausola n. 2), la CP_9
clausola cd. di rinuncia alla facoltà prevista dall'art. 1957 c.c. (clausola n. 6) e la clausola cd. di sopravvivenza (clausola n. 8) e le predette clausole, così come recate nel modello A.B.I., erano state oggetto di provvedimento sanzionatorio n. 55 del
02/05/2005 della Banca di TA (all'epoca Autorità Garante della Concorrenza e del mercato nel settore bancario ex art. 20 L. 287/90), che ne ebbe a proibire l'utilizzo per violazione dell'art. 2, co. 2, lett. a) della L. 287/90, con conseguente nullità dei contratti o delle clausole.
11. In data 24/10/2023 si costituiva in giudizio la Controparte_5
eccependo: - la rinuncia di controparte alla nullità
[...]
totale delle fideiussioni contestate;
- l'inapplicabilità del provvedimento sanzionatorio n. 55/2005 alla fideiussione specifica per cui è causa;
- il difetto di prova dell'intesa anticoncorrenziale nel periodo in cui è stata stipulata la fideiussione omnibus contestata (2017); - il rispetto del termine decadenziale ex art. 1957 c.c. attraverso una comunicazione di revoca del contratto di apertura di credito in conto corrente e di decadenza dal beneficio del termine e risoluzione del mutuo chirografario;
- l'inammissibilità per genericità della richiesta di esibizione ex art. 210 c.p.c. avanzata da controparte.
12. In data 15/01/2024 si costituiva in giudizio la Controparte_3
eccependo: - la carenza di interesse ad agire di
[...] Pt_1
, non essendo stata contestata la validità del contratto di fideiussione
[...]
specifica stipulato con il 01/02/2017; - l'inapplicabilità del provvedimento CP_3
sanzionatorio n. 55/2005 alla fideiussione specifica per cui è causa;
- il difetto di prova dell'intesa anticoncorrenziale nel periodo in cui è stata stipulata la fideiussione omnibus contestata (2017); - l'incompetenza di codesta Sezione sulla domanda finalizzata alla liberazione del fideiussore per decorso del termine di decadenza di cui all'art. 1957 c.c. e comunque il rispetto del predetto termine da parte della . Controparte_6
13. Disposta con decreto ex art. 171 bis c.p.c. la conversione del rito da quello previsto dalla cd. “Riforma Cartabia” a quello previsto dalle disposizioni anteriormente vigenti alla predetta riforma, all'esito della prima udienza, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni. 14. All'udienza del 16/01/2025, tenutasi in modalità di trattazione scritta, la causa veniva trattenuta in decisione, previa assegnazione alle parti di termine fino al 24/03/2025 per il deposito di comparse conclusionali e di ulteriori giorni 20 per il deposito delle memorie di replica.
15. Preliminarmente, le domande proposte da nei confronti di Parte_1
Per la Garanzia Collettiva Fidi vanno dichiarate Controparte_3
inammissibili per carenza di interesse ad agire.
Nello specifico, le due garanzie contestate dall'attore sono quelle stipulate il
06/02/2017 con la , non essendo mai stata chiesta la Controparte_6
nullità dinnanzi al Tribunale di Enna né in questa sede della fideiussione specifica del 01/02/2017 prestata da in favore dell “al fine di garantire Parte_1 CP_3
personalmente l'eventuale obbligazione restitutoria che dovesse sorgere in capo al debitore principale nei confronti del qualora Controparte_7
quest'ultima dovesse subire l'escussione della fideiussione da parte del creditore principale in dipendenza del finanziamento…nei limiti dell'importo massimo di €
50.000,00”.
Ebbene, anche se, in accoglimento delle domande riconvenzionali qui in esame, fosse dichiarata la nullità parziale delle due garanzie contestate (domande rispetto alle quali è pacifica la carenza di legittimazione passiva dell ), ciò non CP_3
comporterebbe in ogni caso la liberazione di nei confronti Parte_1
dell' , poiché, in forza della fideiussione specifica stipulata il 01/02/2017, CP_3
l'odierno attore resterebbe comunque obbligato alla restituzione delle somme escusse dalla nei confronti di . Controparte_6 CP_3
16. Passando all'esame del merito, le domande sono infondate. In primo luogo, occorre sottolineare che le Sezioni Unite della Suprema Corte (cfr. ON civile sez. un., 30/12/2021, n. 41994) hanno affermato che “i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con la L. n. 287 del 1990, art. 2, comma 2, lett. a) e art.
101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi dell'art. 2, comma 3 della Legge succitata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti”.
Pertanto, l'accertamento cui è chiamato il Tribunale consiste nella verifica dell'esistenza di un'intesa illecita “a monte”, da cui discende la nullità dei contratti
“a valle”. Come già più volte osservato dalla giurisprudenza, ai sensi dell'art. 2697
c.c. grava su parte attrice l'onere di provare l'effettiva sussistenza di un accordo o di un'intesa anticoncorrenziale a cui abbiano aderito le convenute e, pertanto, la dimostrazione dell'uniformità nella predisposizione delle previsioni contrattuali oggetto di censura, da parte degli istituti di credito nel tempo e nel luogo delle fideiussioni contestate.
Nel caso di specie, l'attore ha chiesto dichiararsi la nullità parziale della fideiussione omnibus e della fideiussione specifica prestate il 06/02/2017, intendendo valersi del provvedimento n. 55 del 02/05/2005 della Banca d'TA quale prova privilegiata dell'esistenza di una intesa illecita anticoncorrenziale alla quale avrebbe partecipato anche la Banca convenuta sin dall'epoca della sottoscrizione delle fideiussioni di cui è causa e ciò sul presupposto che dette fideiussioni recano quelle clausole sub artt. 2, 6 e 8 di cui al modello negoziale diffuso dall'ABI dal 2003.
Ebbene, con il provvedimento amministrativo n. 55/2005 l'Autorità di vigilanza ha concluso l'istruttoria circa la conformità all'art. 2, co. 2, lett. a), della L. 287/1990 delle condizioni generali di contratto per le fideiussioni a garanzia delle «operazioni bancarie» affermando che «gli artt. 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus) contengono disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a) della legge n.
287/1990».
Tuttavia, il suddetto provvedimento può costituire prova privilegiata della sussistenza del comportamento accertato o della posizione rivestita sul mercato e del suo eventuale abuso solo in relazione al periodo rispetto al quale l'indagine risulta essere stata svolta dall'autorità di vigilanza, la cui istruttoria ha - com'è noto
– coperto un arco temporale compreso tra l'ottobre 2002 ed il maggio 2005 (cfr. in termini, Tribunale di Milano, sentenza del 19.01.2022, Tribunale di Roma, sentenza del 07.04.2022 e Tribunale di Milano, Sez. specializzata in materia di impresa, sentenza n. 718/2022 e la costante giurisprudenza di questa Sezione specializzata sulla questione).
La fideiussione omnibus risulta stipulata dall'attore il 06/02/2017, in un periodo di tempo di molto successivo rispetto a quello oggetto dell'accertamento effettuato dalla Banca d'TA col provvedimento amministrativo n. 55 del 02/05/2005
(ottobre 2002 – maggio 2005), non risultando provata l'effettiva sussistenza di un accordo o di un'intesa anticoncorrenziale, a cui abbia aderito anche la Banca tra un
“ampio” cartello di istituti di credito al momento della stipulazione del contratto di garanzia di cui si predica la nullità.
Non è infatti sostenibile, contrariamente a quanto sembra opinare la parte attrice, una sorta di automatismo tra gli accertamenti compiuti dalla Banca d'TA e la nullità delle clausole contenute nella singola fideiussione, illo tempore stipulata dall'attore, solo per effetto di una coincidenza tra la fideiussione di cui si discute e lo schema standardizzato, diffuso dall'ABI nel 2003, occorrendo piuttosto che sia provata (e, prima ancora, allegata) la sussistenza (o la persistenza) anche dopo il
2005 di un accordo anticoncorrenziale cui abbiano aderito quasi tutte le banche italiane, tale da rendere impossibile per la odierna parte attrice trovare sul mercato una soluzione contrattuale diversa da quella proposta dalla convenuta.
Ne discende che, in mancanza di prova della sussistenza dell'intesa illecita “a monte”, la domanda attorea diretta ad accertare e far dichiarare la nullità parziale della fideiussione omnibus in discussione, per violazione della normativa antitrust, va rigettata.
17. Per ciò che concerne la fideiussione specifica stipulata il 06/02/2017, ad avviso di questo Tribunale, non è possibile sussumere la fattispecie in esame nell'ambito applicativo del provvedimento n. 55/2005 della Banca d'TA.
Parte attrice, nel caso di specie, non può giovarsi in alcun modo del predetto provvedimento, che ha riguardato esclusivamente lo schema elaborato dall'ABI per le fideiussioni omnibus, senza investire il settore delle fideiussioni rilasciate a garanzia di obbligazioni derivanti da specifiche operazioni bancarie (cfr. in particolare i punti 2 e 9 del provvedimento n. 55/2005).
Invero, come risulta dalla lettera del dictum della Banca d'TA, l'oggetto dell'accertamento dell'intesa anticoncorrenziale nel provvedimento del 2005 è costituito dalle condizioni generali della fideiussione cd. omnibus, ossia di quella particolare garanzia personale di natura obbligatoria, in uso nei rapporti bancari, che per effetto della cd. clausola estensiva impone al fideiussore il pagamento di tutti i debiti, presenti e futuri, assunti dal debitore principale entro un limite massimo predeterminato ai sensi dell'art. 1938 c.c..
In particolare, il provvedimento della Banca d'TA evidenzia che la fideiussione omnibus presenta una funzione specifica e diversa da quella della fideiussione civile, volta a garantire una particolare tutela alle specificità del credito bancario, in considerazione della rilevanza dell'attività di concessione dei finanziamenti in via professionale e sistematica agli operatori economici.
E' con riguardo a tale fattispecie contrattuale che la Banca d'TA ha valutato come le clausole dello schema ABI (riguardante la fideiussione omnibus), di per sé lecite se inserite in fideiussioni ordinarie, possono determinare effetti anticoncorrenziali in senso ingiustificatamente sfavorevole alla clientela. Ciò significa che solo chi si sia obbligato rispetto ad una fideiussione avente i caratteri su esposti e così qualificata, potrà invocare la natura di prova privilegiata della decisione della Banca d'TA del 2 maggio 2005 e porla a fondamento della tutela richiesta, unitamente alla prova dell'applicazione uniforme (cfr. Cass. n. 657/2025;
Cass. n. 21841/2024; Cass. Civ., Sez. Un., n. 41994/2021; Cass. n. 11904/2014 e cfr.
Cass. n. 1170/2025 in motivazione per cui «il provvedimento della Banca d'TA è riferito solo ed esclusivamente alle fideiussioni omnibus, non a quelle prestate per un affare particolare, fideiussioni omnibus le quali vengono specificamente prese in considerazione per la loro attitudine, evidenziata dall'Associazione Bancaria TAna, quale strumento di tutela macroprudenziale del sistema bancario, sicché l'accertamento effettuato dall'allora Autorità Garante è stato limitato a tale tipologia di fideiussione, e solo rispetto ad essa può possedere l'efficacia probatoria privilegiata che l'ordinamento gli riconosce»).
Parte attrice ha dunque dedotto un rapporto giuridico che va inquadrato nel tipo legale della fideiussione specifica, come dalla stessa prospettato e come emerge dalla documentazione in atti. In particolare, la fideiussione del 06/02/2017 è una garanzia prestata fino alla concorrenza di un importo massimo di euro 26.000,00, dipendente da un'operazione specifica, ossia dai mutui chirografari di euro
20.000,00 concessi alla Parte_4
dalla .
[...] Controparte_6
Ebbene, tale fideiussione specifica stipulata dall'attore non rientra nell'ambito di applicazione del provvedimento n. 55/2005 della Banca d'TA, poiché non è sussumibile nella cornice astratta delle fideiussioni omnibus, in relazione alle quali tale provvedimento è stato emesso.
Conseguentemente, per i fatti di causa, l'attore non può limitarsi ad affermare la pretesa nullità della fideiussione per violazione dell'art. 2 L. n. 287/1990 facendo leva sul provvedimento n. 55/2005 della Banca d'TA.
Invero, in assenza di provvedimenti di natura sanzionatoria, emessi dall'Autorità di vigilanza competente (ora l'AGCM) che abbia accertato l'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale in violazione dell'art. 2 co.2 lett. a della L. n. 287/1990, l'onere probatorio volto a dare fondamento alla contestazione di intesa in relazione all'art. 2 L. n. 287/1990 nel settore delle fideiussioni specifiche non può che ricadere sulla parte che ha formulato detta contestazione secondo le regole proprie del giudizio civile. Tale onere non risulta assolto da parte attrice.
Ne discende che, in mancanza di prova della sussistenza dell'intesa illecita “a monte” nel settore delle fideiussioni specifiche, la domanda attorea diretta ad accertare e far dichiarare la nullità parziale della garanzia specifica in discussione, per violazione della normativa antitrust, va rigettata.
Il rigetto delle domande di nullità parziale delle fideiussioni determina, altresì, il rigetto della domanda consequenziale di liberazione dell'attore dal vincolo Con fideiussorio de quo per decadenza della ex art. 1957 Controparte_6
c.c..
18. Le spese del presente giudizio separato vanno poste a carico di parte attrice secondo il criterio della soccombenza. Nella liquidazione si tiene conto dei valori previsti dalle tabelle allegate al D.M. 10/03/2014, n. 55 pubblicato in GU n. 77 del
02/04/2014 nella misura aggiornata sulla base del D.M. n. 147 del 13/08/2022, pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23/10/2022 in relazione alla tipologia di causa, al valore della controversia ed alle fasi in cui si è articolata l'attività difensiva espletata nel presente giudizio.
19. Sussistono eccezionali ragioni di compensazione delle spese del giudizio di
ON (in ordine al quale ogni provvedimento sulle spese era stato rimesso ex art. 385, comma 2, c.p.c.; cfr. doc. 15 fasc. conv. «rimette le parti dinanzi ai detti
Tribunali anche per le spese del regolamento») costituite dal rilievo officioso della questione di competenza da parte del Tribunale di Enna, dall'esito del giudizio di regolamento di competenza e dalla posizione assunta in seno a tale giudizio da il quale ha aderito al regolamento di competenza interposto dalla Parte_1
CP_3
P. Q. M.
il Tribunale di Napoli, Sezione Specializzata in materia d'impresa, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione respinta o dichiarata assorbita, così provvede:
1) Dichiara inammissibili le domande formulate da nei Parte_1
CP_ confronti di Per la Garanzia Collettiva Controparte_3
2) Rigetta le domande proposte da nei confronti della Parte_1 [...]
Controparte_5
3) Condanna alla refusione delle spese di lite del presente Parte_1
giudizio in favore della Controparte_3
in persona del legale rappresentante pro tempore, che liquida in
[...]
complessivi euro 3,809,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% sui compensi ed al netto di IVA e CPA;
4) Condanna alla refusione delle spese di lite del presente Parte_1
giudizio in favore della Controparte_5
in persona del legale rappresentante pro tempore, che
[...]
liquida in complessivi euro 3,809,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% sui compensi ed al netto di IVA e CPA;
5) COMPENSA integralmente le spese del giudizio di regolamento di competenza.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 16/04/2025
Il Relatore Il Presidente
(dr. Paolo Andrea Vassallo) (dr. Leonardo Pica) 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21
e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e
35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209).
2 L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21
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