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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Biella, sentenza 25/06/2025, n. 14 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Biella |
| Numero : | 14 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. N. 24-1/2025 PROCED. UNITARIO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BIELLA
Ufficio Procedure Concorsuali
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Paola Rava Presidente dott.ssa Maria Donata Garambone Giudice rel. est. dott. Enrico Chemollo Giudice nel procedimento per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio di
(C.F. ), residente in [...] C.F._1 del Maglio, n. 6, rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente, dall'avv. Gabriele Ferretti
e dall'avv. Federica Invincibile del Foro di Torino, giusta procura allegata al ricorso, ed elettivamente domiciliato per il presente procedimento presso e nel loro studio in Torino, via Camandona, n. 1; promosso dal debitore con l'assistenza dell'O.C.C., avv. Fulvio Covino, con ricorso depositato in data
16.4.2025; udita la relazione del Giudice delegato alla trattazione;
esaminata la documentazione allegata al ricorso e, in particolare, la relazione redatta dall'O.C.C.;
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 21.5.2025 dal Giudice relatore, delegato alla trattazione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA rilevato che con ricorso ex artt. 268 e ss. CCII il debitore ha chiesto dichiararsi l'apertura della procedura di liquidazione controllata del proprio patrimonio;
ritenuta sussistente la legittimazione dell'istante ai sensi degli artt. 2, co. 1, lett e) e 269 CCII in quanto il debitore riveste pacificamente la qualità di “consumatore”, trattandosi di persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta;
ritenuta ex art 27, commi 2 e 3 CCII la competenza per materia e per territorio del Tribunale adito, trattandosi di procedimento ricompreso tra quelli indicati dal comma 2 cit. ed essendo il centro degli interessi principali del debitore (che si presume, ai sensi del comma 3 lett. b) cit., coincidente con la residenza della persona fisica non esercente attività di impresa) sito in VI EL (BI), Comune ricompreso nel circondario di questo Tribunale;
ritenuto che
, in virtù del rinvio previsto dall'art. 65, co. 2 CCII, il procedimento per l'apertura della liquidazione controllata è soggetto alla disciplina del procedimento unitario contenuta nel titolo III del
Codice della crisi e, in particolare, a quella prevista per l'apertura della liquidazione giudiziale in quanto compatibile;
rilevato che tale richiamo si pone in linea con quanto previsto dall'art. 270, co. 5 C.C.I.I. a mente del quale: “per i casi non regolati dal presente capo si applicano altresì, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al titolo
III, sezioni II e III”, compresa quella di cui all'art. 39, co. 1 e 2 CCII;
considerato, a tale ultimo riguardo, che il vaglio di compatibilità induce alla conclusione che la documentazione da allegare al ricorso presentato dal debitore persona fisica non esercente attività di impresa (come nel caso di specie) consiste in: 1) dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
2) inventario dei beni del ricorrente (dovendosi intendere in questi termini lo stato delle attività, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 270, comma 2 lett. e) e della successiva redazione dell'atto previsto dall'art. 272, comma 2, CCII); 3) elenco nominativo dei creditori, con la specificazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, oltre che dei terzi titolari di diritti sui beni del debitore, con indicazione, in entrambi i casi, del rispettivo domicilio digitale;
4) elenco degli atti dispositivi compiuti nei cinque anni antecedenti (dovendosi intendere in questi termini il riferimento agli atti di straordinaria amministrazione contenuto nell'art. 39, comma 2, CCII, anche in funzione delle scelte del liquidatore da compiere ai sensi dell'art. 274, comma 2, CCII); 5) lo stato di famiglia e l'elenco delle spese necessarie per il mantenimento del debitore e della sua famiglia (ai fini della tempestiva adozione del provvedimento previsto dall'art. 268, co. 4 lett. b), CCII); considerato che rispetto alla domanda di cui tratta la completezza ed attendibilità di tale documentazione
è stata oggetto della valutazione demandata dall'art. 269, co. 2 CCII all'OCC e tale valutazione risulta corretta, rilevato che risulta versata agli atti tutta la documentazione sopra elencata;
considerato che
nella propria relazione l'OCC è tenuto anche ad illustrare la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore, nonché ad indicare le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
considerato che
anche con riferimento a tali ulteriori profili la relazione dell'OCC risulta completa;
rilevato, infine, che, a seguito delle modifiche apportate all'art. 269, co.2 CCII dal D. lgs. 136/2024, la ridetta relazione deve altresì contenere l'attestazione di cui all'art. 268, co. 3 quarto periodo CCII, ovverosia quella relativa alla possibilità per la procedura “[…] di acquisire attivo da distribuire ai creditori, anche mediante l'esercizio di azioni giudiziali”; ritenuto, tuttavia, che quanto attestato dall'OCC nella propria relazione non risulti coerente e pertinente rispetto a quanto richiesto dalla norma appena citata;
ritenuta sussistente la condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell'art. 2, co. 1 lett. c)
C.C.I.I., poiché il suo patrimonio, costituito unicamente da reddito da lavoro dipendente, non consente la soddisfazione dei debiti sullo stesso gravanti, ammontanti complessivamente ad €.342.247,53; considerato, infatti, che il ricorrente: i. non è proprietario di beni immobili o di beni mobili registrati;
ii. percepisce un reddito mensile medio da lavoro dipendente di circa €. 1.400,00 (per tredici mensilità). Tale
2 importo è stato determinato considerando anche il pignoramento di un quinto dello stesso. Peraltro, il provvedimento di assegnazione di detta quota dello stipendio, emesso nell'ambito della procedura di pignoramento presso terzi, è inopponibile alla procedura di liquidazione dopo la sua apertura. Ciò in quanto il creditore assegnatario acquisisce il diritto a percepire, sino alla concorrenza del proprio credito, le quote di stipendio che matureranno in futuro a favore del debitore. Pertanto, le quote che matureranno dopo l'apertura della liquidazione – caratterizzata dallo spossessamento dei beni del debitore e dall'obbligo di concorso formale e sostanziale dei creditori secondo quanto previsto dagli artt. 268, 270
e 271 C.C.I.I. – in quanto costituenti attivo sopravvenuto, devono essere necessariamente incamerate dalla procedura per tutta la sua durata, mentre il creditore assegnatario, al pari di tutti gli altri creditori, dovrà necessariamente partecipare al concorso e potrà trovare soddisfazione solo nei limiti dell'attivo realizzato, nel rispetto delle cause di prelazione. Se, viceversa, si ammettesse la possibilità per tale creditore di trovare soddisfazione al di fuori del concorso, mediante la prosecuzione dell'incasso delle quote di pensione o di stipendio, si determinerebbe una inammissibile deroga, non prevista dalla legge, alla par condicio creditorum e alla necessità (oggi espressamente prevista dagli artt. 150 e 151 C.C.I.I., espressamente richiamati dall'art. 270, co. 5 C.C.I.I.) di soddisfazione di ogni pretesa nel concorso formale e sostanziale con altri creditori;
ritenuto, quindi, che il patrimonio del debitore è evidentemente insufficiente a far fronte alle obbligazioni sullo stesso gravanti;
rilevato che l'OCC ha attestato di aver riscontrato le singole posizioni debitorie e di aver analizzato le risultanze dell'accesso ai dati contenuti nella Centrale dei Rischi di Banca d'Italia e nel sistema CRIF di informazioni creditizie;
considerato quanto alla determinazione della quota di reddito da lavoro dipendente non ricompresa nella liquidazione a norma dell'art. 268, co. 4 lett. b) CCII che il debitore, in base ad un elenco ritenuto congruo dall'OCC, ha stimato l'importo delle spese mensili necessarie al proprio mantenimento in complessivi €.
1.495,00, dettagliando in apposita tabella i relativi importi (cfr. pag. 7 relazione gestore); rilevato che, ai fini della determinazione del limite dello stipendio non ricompreso nella liquidazione, debba altresì considerarsi che – per un verso – il ridetto nucleo familiare vive nell'abitazione di proprietà della moglie del ricorrente (e, quindi, non sostiene spese a titolo di canone di locazione) e che – per altro verso – quest'ultima è titolare di un rapporto di lavoro subordinato a tempo part-time, per cui percepisce l'importo mensile netto medio di €. 900,00 (con cui, evidentemente, partecipa al mantenimento del nucleo familiare); ritenuto, pertanto, che il limite di cui all'art. 268, co. 4 lett. b) possa essere determinato sottraendo mensilmente all'importo netto dello stipendio percepito (id est, €. 1.774,00) l'importo di €. 500,00 (per tredici mensilità); precisato che, a differenza di quanto prospettato nella relazione del Gestore, ove si fa riferimento ad un
“piano di liquidazione” della durata di 36 mesi (cfr. pag. 13) non è possibile stabilire, sin d'ora, un termine di conclusione della procedura di liquidazione controllata (tematica che verrà trattata nel corso dell'eventuale e successiva procedura di esdebitazione);
3 evidenziato, in particolare, che la circostanza per cui l'attivo del ricorrente sia composto dalla sola componente reddituale (con la conseguenza che, una volta dichiarata l'esdebitazione, la liquidazione non potrebbe proseguire per l'acquisizione di beni futuri, come le quote di reddito non ancora maturate in quel momento, v. in tal senso Trib. Verona, 20.9.2022 e Trib. Terni 18.5.2023) non esclude di per sé la possibilità che, nelle more del triennio, possano essere acquisiti alla procedura ulteriori beni (ad esempio in virtù di una successione ereditaria), la cui liquidazione potrebbe protrarsi oltre il termine triennale individuato dall'art. 282, co. 1 CCII (in questi termini, Trib. Monza, 13.3.2023 e Trib. Terni 17.7.2023); considerato che, ai sensi dell'art. 270, c. 2 lett. b) CCII, il gestore designato dall'OCC può essere nominato
Liquidatore; precisato, quanto all'inserimento del compenso del Liquidatore nell'elenco dei crediti prededucibili, che si tratta di mera indicazione del relativo ammontare, posto che il compenso del Liquidatore, come previsto ai sensi dell'art. 275 co. 3 CCII, deve essere liquidato dal Giudice delegato una volta verificata la conformità degli atti dispositivi al programma di liquidazione ed una volta approvato il rendiconto;
precisato, altresì, che, quanto al compenso degli avvocati che hanno assistito il debitore nella predisposizione del ricorso, a seguito dell'intervento correttivo al Codice della Crisi apportato dal D. Lgs.
136/2024, non appare residuare più alcun dubbio in ordine all'esclusione della natura prededucibile di tale credito, considerato: i. per un verso l'abrogazione dell'art. 277, co. 2 CCII;
ii. per altro verso la modifica dell'art. 6, co. 1, lett. d) con norma che assoggetta al regime di prededuzione: “i crediti legalmente sorti durante la procedura di liquidazione giudiziale o controllata oppure successivamente alla domanda di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi o dell'insolvenza, per la gestione del patrimonio del debitore e la continuazione dell'esercizio dell'impresa, il compenso degli organi preposti e le prestazioni professionali richieste dagli organi medesimi o dal debitore per il buon esito dello strumento”. Rispetto a tale norma, il riferimento ai “crediti legalmente sorti durante la procedura di liquidazione giudiziale o controllata” è da intendersi – stante il chiaro tenore letterale – ai soli crediti sorti successivamente all'apertura della procedura liquidatoria. Quanto ai crediti relativi alle
“prestazioni professionali richieste […] dal debitore per il buon esito dello strumento”, ancora il criterio d'interpretazione letterale porta a riferire detti crediti relativi alle prestazioni professionali richieste per il buon esito dei soli procedimenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza diversi dalla liquidazione controllata e dalla liquidazione giudiziale;
considerato, infine, che il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari non deve essere dichiarato nel provvedimento di apertura poiché costituisce un effetto automatico dell'apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270 co. 5 e 150 CCII;
visti gli artt. 268 e ss. C.C.I.I.;
DICHIARA
l'apertura della procedura di liquidazione controllata del patrimonio di Parte_1
(C.F. ), residente in [...]; C.F._1
NOMINA quale Giudice delegato la dott.ssa Maria Donata Garambone e quale Liquidatore l'avv. Fulvio Covino;
ASSEGNA
4 ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della ricorrente, il termine perentorio di giorni 60 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo
PEC all'indirizzo che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 C.C.I.I.;
DISPONE che risulti escluso dalla liquidazione il reddito percepito mensilmente (compresa altresì la tredicesima mensilità) a titolo di stipendio dal ricorrente nella misura determinata nella parte motiva della presente sentenza;
che il debitore versi al Liquidatore ogni altra entrata che dovesse sopraggiungere a qualsiasi titolo durante la pendenza della procedura;
DISPONE che il Liquidatore:
- inserisca la presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Biella;
- notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell'art. 270, c. 4 C.C.I.I. (ed ove il Liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, a mezzo Ufficiale giudiziario, da documentarsi mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio la presente sentenza, ai sensi dell'art. 272 C.C.I.I. (ed ove il Liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, a mezzo Ufficiale giudiziario), indicando il proprio indirizzo PEC presso il quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;
- entro 90 giorni dall'apertura della Liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni della debitrice e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in Cancelleria per l'approvazione da parte del Giudice delegato;
- entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione provveda ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 C.C.I.I.;
- provveda entro il 30 giugno ed il 30 dicembre di ogni anno a depositare in Cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura, da comunicarsi, una volta vistato dal Giudice, dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'O.C.C., con cui venga indicato anche:
a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al Liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;
b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 C.C.I.I.;
- in prossimità del decorso di tre anni, se la procedura sarà ancora aperta, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 C.C.I.I. e recepisca
5 le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all'art. 282 C.C.I.I.;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. 3 C.C.I.I.;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 C.C.I.I.;
MANDA alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza al Liquidatore ed al ricorrente presso il domicilio eletto.
Così deciso in Biella, all'esito della camera di consiglio del 12.6.2025.
Il Giudice rel. est. Il Presidente dott.ssa Maria Donata Garambone dott.ssa Paola Rava
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BIELLA
Ufficio Procedure Concorsuali
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Paola Rava Presidente dott.ssa Maria Donata Garambone Giudice rel. est. dott. Enrico Chemollo Giudice nel procedimento per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio di
(C.F. ), residente in [...] C.F._1 del Maglio, n. 6, rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente, dall'avv. Gabriele Ferretti
e dall'avv. Federica Invincibile del Foro di Torino, giusta procura allegata al ricorso, ed elettivamente domiciliato per il presente procedimento presso e nel loro studio in Torino, via Camandona, n. 1; promosso dal debitore con l'assistenza dell'O.C.C., avv. Fulvio Covino, con ricorso depositato in data
16.4.2025; udita la relazione del Giudice delegato alla trattazione;
esaminata la documentazione allegata al ricorso e, in particolare, la relazione redatta dall'O.C.C.;
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 21.5.2025 dal Giudice relatore, delegato alla trattazione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA rilevato che con ricorso ex artt. 268 e ss. CCII il debitore ha chiesto dichiararsi l'apertura della procedura di liquidazione controllata del proprio patrimonio;
ritenuta sussistente la legittimazione dell'istante ai sensi degli artt. 2, co. 1, lett e) e 269 CCII in quanto il debitore riveste pacificamente la qualità di “consumatore”, trattandosi di persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta;
ritenuta ex art 27, commi 2 e 3 CCII la competenza per materia e per territorio del Tribunale adito, trattandosi di procedimento ricompreso tra quelli indicati dal comma 2 cit. ed essendo il centro degli interessi principali del debitore (che si presume, ai sensi del comma 3 lett. b) cit., coincidente con la residenza della persona fisica non esercente attività di impresa) sito in VI EL (BI), Comune ricompreso nel circondario di questo Tribunale;
ritenuto che
, in virtù del rinvio previsto dall'art. 65, co. 2 CCII, il procedimento per l'apertura della liquidazione controllata è soggetto alla disciplina del procedimento unitario contenuta nel titolo III del
Codice della crisi e, in particolare, a quella prevista per l'apertura della liquidazione giudiziale in quanto compatibile;
rilevato che tale richiamo si pone in linea con quanto previsto dall'art. 270, co. 5 C.C.I.I. a mente del quale: “per i casi non regolati dal presente capo si applicano altresì, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al titolo
III, sezioni II e III”, compresa quella di cui all'art. 39, co. 1 e 2 CCII;
considerato, a tale ultimo riguardo, che il vaglio di compatibilità induce alla conclusione che la documentazione da allegare al ricorso presentato dal debitore persona fisica non esercente attività di impresa (come nel caso di specie) consiste in: 1) dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
2) inventario dei beni del ricorrente (dovendosi intendere in questi termini lo stato delle attività, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 270, comma 2 lett. e) e della successiva redazione dell'atto previsto dall'art. 272, comma 2, CCII); 3) elenco nominativo dei creditori, con la specificazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, oltre che dei terzi titolari di diritti sui beni del debitore, con indicazione, in entrambi i casi, del rispettivo domicilio digitale;
4) elenco degli atti dispositivi compiuti nei cinque anni antecedenti (dovendosi intendere in questi termini il riferimento agli atti di straordinaria amministrazione contenuto nell'art. 39, comma 2, CCII, anche in funzione delle scelte del liquidatore da compiere ai sensi dell'art. 274, comma 2, CCII); 5) lo stato di famiglia e l'elenco delle spese necessarie per il mantenimento del debitore e della sua famiglia (ai fini della tempestiva adozione del provvedimento previsto dall'art. 268, co. 4 lett. b), CCII); considerato che rispetto alla domanda di cui tratta la completezza ed attendibilità di tale documentazione
è stata oggetto della valutazione demandata dall'art. 269, co. 2 CCII all'OCC e tale valutazione risulta corretta, rilevato che risulta versata agli atti tutta la documentazione sopra elencata;
considerato che
nella propria relazione l'OCC è tenuto anche ad illustrare la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore, nonché ad indicare le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
considerato che
anche con riferimento a tali ulteriori profili la relazione dell'OCC risulta completa;
rilevato, infine, che, a seguito delle modifiche apportate all'art. 269, co.2 CCII dal D. lgs. 136/2024, la ridetta relazione deve altresì contenere l'attestazione di cui all'art. 268, co. 3 quarto periodo CCII, ovverosia quella relativa alla possibilità per la procedura “[…] di acquisire attivo da distribuire ai creditori, anche mediante l'esercizio di azioni giudiziali”; ritenuto, tuttavia, che quanto attestato dall'OCC nella propria relazione non risulti coerente e pertinente rispetto a quanto richiesto dalla norma appena citata;
ritenuta sussistente la condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell'art. 2, co. 1 lett. c)
C.C.I.I., poiché il suo patrimonio, costituito unicamente da reddito da lavoro dipendente, non consente la soddisfazione dei debiti sullo stesso gravanti, ammontanti complessivamente ad €.342.247,53; considerato, infatti, che il ricorrente: i. non è proprietario di beni immobili o di beni mobili registrati;
ii. percepisce un reddito mensile medio da lavoro dipendente di circa €. 1.400,00 (per tredici mensilità). Tale
2 importo è stato determinato considerando anche il pignoramento di un quinto dello stesso. Peraltro, il provvedimento di assegnazione di detta quota dello stipendio, emesso nell'ambito della procedura di pignoramento presso terzi, è inopponibile alla procedura di liquidazione dopo la sua apertura. Ciò in quanto il creditore assegnatario acquisisce il diritto a percepire, sino alla concorrenza del proprio credito, le quote di stipendio che matureranno in futuro a favore del debitore. Pertanto, le quote che matureranno dopo l'apertura della liquidazione – caratterizzata dallo spossessamento dei beni del debitore e dall'obbligo di concorso formale e sostanziale dei creditori secondo quanto previsto dagli artt. 268, 270
e 271 C.C.I.I. – in quanto costituenti attivo sopravvenuto, devono essere necessariamente incamerate dalla procedura per tutta la sua durata, mentre il creditore assegnatario, al pari di tutti gli altri creditori, dovrà necessariamente partecipare al concorso e potrà trovare soddisfazione solo nei limiti dell'attivo realizzato, nel rispetto delle cause di prelazione. Se, viceversa, si ammettesse la possibilità per tale creditore di trovare soddisfazione al di fuori del concorso, mediante la prosecuzione dell'incasso delle quote di pensione o di stipendio, si determinerebbe una inammissibile deroga, non prevista dalla legge, alla par condicio creditorum e alla necessità (oggi espressamente prevista dagli artt. 150 e 151 C.C.I.I., espressamente richiamati dall'art. 270, co. 5 C.C.I.I.) di soddisfazione di ogni pretesa nel concorso formale e sostanziale con altri creditori;
ritenuto, quindi, che il patrimonio del debitore è evidentemente insufficiente a far fronte alle obbligazioni sullo stesso gravanti;
rilevato che l'OCC ha attestato di aver riscontrato le singole posizioni debitorie e di aver analizzato le risultanze dell'accesso ai dati contenuti nella Centrale dei Rischi di Banca d'Italia e nel sistema CRIF di informazioni creditizie;
considerato quanto alla determinazione della quota di reddito da lavoro dipendente non ricompresa nella liquidazione a norma dell'art. 268, co. 4 lett. b) CCII che il debitore, in base ad un elenco ritenuto congruo dall'OCC, ha stimato l'importo delle spese mensili necessarie al proprio mantenimento in complessivi €.
1.495,00, dettagliando in apposita tabella i relativi importi (cfr. pag. 7 relazione gestore); rilevato che, ai fini della determinazione del limite dello stipendio non ricompreso nella liquidazione, debba altresì considerarsi che – per un verso – il ridetto nucleo familiare vive nell'abitazione di proprietà della moglie del ricorrente (e, quindi, non sostiene spese a titolo di canone di locazione) e che – per altro verso – quest'ultima è titolare di un rapporto di lavoro subordinato a tempo part-time, per cui percepisce l'importo mensile netto medio di €. 900,00 (con cui, evidentemente, partecipa al mantenimento del nucleo familiare); ritenuto, pertanto, che il limite di cui all'art. 268, co. 4 lett. b) possa essere determinato sottraendo mensilmente all'importo netto dello stipendio percepito (id est, €. 1.774,00) l'importo di €. 500,00 (per tredici mensilità); precisato che, a differenza di quanto prospettato nella relazione del Gestore, ove si fa riferimento ad un
“piano di liquidazione” della durata di 36 mesi (cfr. pag. 13) non è possibile stabilire, sin d'ora, un termine di conclusione della procedura di liquidazione controllata (tematica che verrà trattata nel corso dell'eventuale e successiva procedura di esdebitazione);
3 evidenziato, in particolare, che la circostanza per cui l'attivo del ricorrente sia composto dalla sola componente reddituale (con la conseguenza che, una volta dichiarata l'esdebitazione, la liquidazione non potrebbe proseguire per l'acquisizione di beni futuri, come le quote di reddito non ancora maturate in quel momento, v. in tal senso Trib. Verona, 20.9.2022 e Trib. Terni 18.5.2023) non esclude di per sé la possibilità che, nelle more del triennio, possano essere acquisiti alla procedura ulteriori beni (ad esempio in virtù di una successione ereditaria), la cui liquidazione potrebbe protrarsi oltre il termine triennale individuato dall'art. 282, co. 1 CCII (in questi termini, Trib. Monza, 13.3.2023 e Trib. Terni 17.7.2023); considerato che, ai sensi dell'art. 270, c. 2 lett. b) CCII, il gestore designato dall'OCC può essere nominato
Liquidatore; precisato, quanto all'inserimento del compenso del Liquidatore nell'elenco dei crediti prededucibili, che si tratta di mera indicazione del relativo ammontare, posto che il compenso del Liquidatore, come previsto ai sensi dell'art. 275 co. 3 CCII, deve essere liquidato dal Giudice delegato una volta verificata la conformità degli atti dispositivi al programma di liquidazione ed una volta approvato il rendiconto;
precisato, altresì, che, quanto al compenso degli avvocati che hanno assistito il debitore nella predisposizione del ricorso, a seguito dell'intervento correttivo al Codice della Crisi apportato dal D. Lgs.
136/2024, non appare residuare più alcun dubbio in ordine all'esclusione della natura prededucibile di tale credito, considerato: i. per un verso l'abrogazione dell'art. 277, co. 2 CCII;
ii. per altro verso la modifica dell'art. 6, co. 1, lett. d) con norma che assoggetta al regime di prededuzione: “i crediti legalmente sorti durante la procedura di liquidazione giudiziale o controllata oppure successivamente alla domanda di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi o dell'insolvenza, per la gestione del patrimonio del debitore e la continuazione dell'esercizio dell'impresa, il compenso degli organi preposti e le prestazioni professionali richieste dagli organi medesimi o dal debitore per il buon esito dello strumento”. Rispetto a tale norma, il riferimento ai “crediti legalmente sorti durante la procedura di liquidazione giudiziale o controllata” è da intendersi – stante il chiaro tenore letterale – ai soli crediti sorti successivamente all'apertura della procedura liquidatoria. Quanto ai crediti relativi alle
“prestazioni professionali richieste […] dal debitore per il buon esito dello strumento”, ancora il criterio d'interpretazione letterale porta a riferire detti crediti relativi alle prestazioni professionali richieste per il buon esito dei soli procedimenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza diversi dalla liquidazione controllata e dalla liquidazione giudiziale;
considerato, infine, che il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari non deve essere dichiarato nel provvedimento di apertura poiché costituisce un effetto automatico dell'apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270 co. 5 e 150 CCII;
visti gli artt. 268 e ss. C.C.I.I.;
DICHIARA
l'apertura della procedura di liquidazione controllata del patrimonio di Parte_1
(C.F. ), residente in [...]; C.F._1
NOMINA quale Giudice delegato la dott.ssa Maria Donata Garambone e quale Liquidatore l'avv. Fulvio Covino;
ASSEGNA
4 ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della ricorrente, il termine perentorio di giorni 60 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo
PEC all'indirizzo che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 C.C.I.I.;
DISPONE che risulti escluso dalla liquidazione il reddito percepito mensilmente (compresa altresì la tredicesima mensilità) a titolo di stipendio dal ricorrente nella misura determinata nella parte motiva della presente sentenza;
che il debitore versi al Liquidatore ogni altra entrata che dovesse sopraggiungere a qualsiasi titolo durante la pendenza della procedura;
DISPONE che il Liquidatore:
- inserisca la presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Biella;
- notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell'art. 270, c. 4 C.C.I.I. (ed ove il Liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, a mezzo Ufficiale giudiziario, da documentarsi mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio la presente sentenza, ai sensi dell'art. 272 C.C.I.I. (ed ove il Liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, a mezzo Ufficiale giudiziario), indicando il proprio indirizzo PEC presso il quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;
- entro 90 giorni dall'apertura della Liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni della debitrice e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in Cancelleria per l'approvazione da parte del Giudice delegato;
- entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione provveda ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 C.C.I.I.;
- provveda entro il 30 giugno ed il 30 dicembre di ogni anno a depositare in Cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura, da comunicarsi, una volta vistato dal Giudice, dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'O.C.C., con cui venga indicato anche:
a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al Liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;
b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 C.C.I.I.;
- in prossimità del decorso di tre anni, se la procedura sarà ancora aperta, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 C.C.I.I. e recepisca
5 le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all'art. 282 C.C.I.I.;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. 3 C.C.I.I.;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 C.C.I.I.;
MANDA alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza al Liquidatore ed al ricorrente presso il domicilio eletto.
Così deciso in Biella, all'esito della camera di consiglio del 12.6.2025.
Il Giudice rel. est. Il Presidente dott.ssa Maria Donata Garambone dott.ssa Paola Rava
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