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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Matera, sentenza 19/02/2025, n. 92 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Matera |
| Numero : | 92 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 265/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MATERA
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico dott.ssa Anna Zaccaria, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 265/2017 promossa da:
(P. IVA , Parte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. Giuseppe Dellorusso
ATTORE
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_2 dell'avv. Giovanni Battista D'Onofrio
CONVENUTA
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti concludono come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La presente sentenza viene redatta, ai sensi degli artt. 132, co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla l. 18/06/2009 n. 69, senza l'esposizione dello svolgimento del processo e con una concisa esposizione dei fatti e delle ragioni giuridiche rilevanti ai fini della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
Con atto di citazione ritualmente notificato il Parte_2
in persona dell'amministratore pro tempore,
[...]
evocava in giudizio la perché fosse accertata la Controparte_1
pagina 1 di 5 responsabilità ex art. 1669 c.c. della stessa, quale impresa costruttrice-venditrice, per i vizi e difetti riscontrati negli appartamenti del condominio Parte_1
, acquistati con diversi contratti dai signori ,
[...] Persona_1 [...]
, , , Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
, e che compromettevano il CP_6 CP_7 Controparte_8
godimento dello stabile condominiale, con conseguente condanna della convenuta ad eseguire tutti i necessari lavori di manutenzione per eliminare i vizi e difetti di costruzione, nonché a provvedere al risarcimento dei danni sofferti, quantificati nella misura di € 48.296,10, oltre agli oneri fiscali e tecnici,
o in quella ritenuta di giustizia, oltre interessi maturandi sino all'effettivo soddisfo.
Si costituiva in giudizio la la quale eccepiva in primis Controparte_1
l'inesistenza dei gravi difetti previsti dall'art. 1669 c.c., non essendo compromessa la funzionalità globale e la normale utilizzazione e fruibilità degli immobili che, in ogni caso, non avevano visto diminuire il loro valore economico. Deduceva, inoltre, la decadenza e la prescrizione dell'azione contro l'appaltatore, atteso che l'azione era stata introdotta con atto di citazione del
2017, a fronte di denunce risalenti nel tempo (l'ultima nel 2013). Eccepiva, ancora, la responsabilità ex artt. 2051 e 1227 c.c. del che non aveva Parte_1
nel tempo provveduto alle necessarie opere di manutenzione, nonché la carenza di legittimazione attiva dell'attore in relazione al mancato rilascio del certificato di agibilità riguardante le singole unità edilizie e non lo stabile condominiale e l'inammissibilità della richiesta risarcitoria che si sommava alla richiesta di esecuzione delle opere necessarie per eliminare i lamentati vizi.
Espletata l'istruttoria mediante interrogatorio formale e ctu tecnica, la causa veniva trattenuta in decisione, sulle conclusioni precisate dalle parti e previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Ciò posto, occorre esaminare le eccezioni di decadenza e prescrizione dell'azione ex art. 1669 c.c. azionata dal Condominio attore, formulata dalla società convenuta.
Assume la convenuta che l'attore sarebbe decaduto dall'azione di garanzia, per intempestività della denuncia dei vizi, avendo avuto la piena consapevolezza dei vizi (peraltro già contestati con risalenti missive, di cui l'ultima nel 2013) e della pagina 2 di 5 loro derivazione causale riferibile a fatto del costruttore sin dall'aprile 2015, data di consegna della indagine peritale affidata dallo stesso condominio al consulente di parte geom. (doc. 5 fascicolo attoreo), sicchè Persona_2 avrebbe dovuto denunciare i vizi entro aprile 2016 ed iniziare l'azione di merito entro aprile 2017.
Nel replicare all'eccezione di decadenza, segnatamente nella memoria ex art. 183 comma 6 n.1 c.p.c., parte attrice ha precisato che i condomini avrebbero avuto la conferma dell'esistenza dei vizi unicamente a seguito del deposito della relazione peritale a firma dell'Ing. nell'espletato procedimento di A.T.P. Per_3
ante causam, depositata telematicamente in data 26.02.2016 e notificata alla convenuta contumace in data 05.04.2016, come da ricevute pec che si è riservata di depositare nel II termine di cui all'art. 183 VI comma c.p.c. (che tuttavia non risultano versate in atti); pertanto, non sono maturate decadenza e prescrizione, dal momento che la notifica dell'atto di citazione introduttiva del presente procedimento è avvenuta in data 17.01.2017.
Sul punto, la Suprema Corte ha chiarito che “Il termine annuale previsto, a pena di decadenza, dall'art. 1669, comma 1, c.c. per la denuncia dei gravi difetti dell'opera appaltata decorre dal giorno in cui il committente (o l'acquirente) abbia conseguito un apprezzabile grado di conoscenza oggettiva della gravità dei difetti stessi e della loro derivazione eziologica dall'imperfetta esecuzione dell'opera” (per tutte, v. Cass. ord. n. 24486/2017), il che potrebbe avvenire anche attraverso un'indagine tecnica, d'ufficio o di parte.
Nella specie, però, deve essere considerato che il procedimento di A.T.P. è stato instaurato successivamente allo svolgimento della consulenza tecnica commissionata dallo stesso attore al consulente di parte geom. Parte_1
il quale nella relazione conclusiva a sua firma datata 22.04.2015 Per_2
confermava i vizi e le difformità lamentati dal , imputandoli alla Parte_1
cattiva esecuzione dell'opera e, in particolare, alla non corretta esecuzione del sistema fognario e alla cattiva posa in opera di materiali che determinava problemi di umidità al fabbricato, specificando che per la loro eliminazione era necessaria una spesa di € 51.600,00 (cfr. doc. 5 fascicolo attoreo).
Deve ritenersi, pertanto, che la piena conoscenza dei vizi, come fatto riferibile all'attività svolta dall'impresa convenuta, sia conseguita allo svolgimento della pagina 3 di 5 sopra richiamata perizia di parte commissionata dal Condominio attore e alla lettura della relazione peritale del geom. Per_2
Non appare verosimile, infatti, pensare che l'apprezzamento di detti vizi da parte del sia avvenuto solo dopo il deposito della relazione peritale nel Parte_1
procedimento di A.T.P., in quanto essi erano stati già in precedenza accertati e confermati dal consulente di parte.
Dunque, come evidenziato dalla convenuta, il Condominio attore avrebbe dovuto denunciare i vizi entro un anno dalla scoperta degli stessi, ovvero entro un anno dalla relazione datata 22.04.2015 a firma del geom. e quindi entro Per_2
il 21.04.2016. Ma ciò non è avvenuto. Infatti, allo svolgimento dell'accertamento peritale non ha fatto seguito alcuna missiva di contestazione dei vizi da parte del nel rispetto del sopra richiamato Parte_1 termine annuale di decadenza di cui all'art. 1669 comma 1 c.c.
E' appena il caso di precisare che il deposito del procedimento di A.T.P. con deposito della relazione in data 26.02.2016 non può ritenersi atto idoneo ad impedire la decadenza. E' infatti pacifico che l'accertamento tecnico preventivo rientra nella categoria dei giudizi conservativi e, pertanto, la notificazione del relativo ricorso con il pedissequo decreto di fissazione di udienza determina, ai sensi dell'art. 2943 c.c., determina l'interruzione della prescrizione, che si protrae fino alla conclusione del procedimento, ritualmente coincidente con il deposito della relazione del consulente nominato (cfr. per tutte Cass. n.
3357/2016); tuttavia, ai sensi dell'art. 2964 c.c. “quando un diritto deve esercitarsi entro un dato termine sotto pena di decadenza non si applicano le norme relative alla interruzione della prescrizione”; v. anche art. 2966 c.c.: “La decadenza non è impedita se non dal compimento dell'atto previsto dalla legge o dal contratto”.
Per tali ragioni si ritiene che l'attore non abbia assolto all'onere, sullo stesso incombente, di dimostrare la tempestività dell'azione, in relazione al termine decadenziale di un anno dalla scoperta dei vizi, previsto dall'art. 1669 c.c..
(secondo orientamento costante della Corte di legittimità “In tema di appalto, poiché la denuncia dei gravi difetti o del pericolo di rovina dell'opera costituisce, ai sensi dell'art. 1669 cod. civ., una condizione dell'azione di responsabilità esercitabile nei confronti dell'appaltatore o del costruttore-venditore, quando il pagina 4 di 5 convenuto eccepisca la decadenza dall'azione per intempestività della denuncia, costituisce onere dell'attore fornire la prova di avere operato la denuncia entro l'anno dalla scoperta”, cfr., tra le altre conformi, Cass. Sez. 2, n. 8187 del
16/06/2000).
In virtù di tali argomentazioni, le domande di eliminazione dei vizi e difetti di costruzione, e di risarcimento dei danni proposte dalla parte attrice nei confronti della convenuta, devono essere rigettate.
Infine, deve ritenersi fondata l'eccezione di carenza di legittimazione attiva dell'attore in relazione al mancato rilascio del certificato di agibilità, atteso che tale certificato riguarda le singole unità edilizie e non lo stabile condominiale e, pertanto, legittimati a richiedere lo stesso sono i singoli condomini che hanno acquistato gli immobili dall'impresa convenuta. Pertanto, la domanda proposta dal va rigettata per carenza di legittimazione attiva. Parte_1
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo secondo i valori medi di cui al d.m. 55/2014 aggiornato al d.m. 147/2022 previsti dallo scaglione di riferimento. Le spese di ctu, già liquidate con decreto in atti, vanno definitivamente poste a carico della parte attrice.
P.Q.M.
il Tribunale di Matera, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta le domande attoree;
2. condanna parte attrice al pagamento, in favore della controparte, delle spese di lite, che liquida in € 7.600,00 per compensi, oltre spese generali 15%, iva e cpa come per legge;
3. pone le spese di ctu definitivamente a carico di parte attrice.
Così deciso in Matera il 19 febbraio 2025
Il Giudice
dott.ssa Anna Zaccaria
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