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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 19/06/2025, n. 1100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1100 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cosenza
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Silvana Ferrentino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2396/2024 R.G.
TRA rappresentato e difeso dall'avv. TURANO Parte_1
AMALIA;
Ricorrente
E
rappresentato e difeso dall'avv. ARLOTTA MIRELLA;
CP_1
Resistente
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE A seguito dell'espletamento dell'Accertamento Tecnico
Preventivo e dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni, parte istante ha depositato atto di dissenso e quindi, nei termini dettati dall'art 445 bis cpc
, l'odierno ricorso, nel quale ha dedotto che :
- di aver depositato ATP per ottenere l'accertamento dei requisiti sanitari per l'indennità di accompagnamento e lo status di handicap grave,;
- che il CTU aveva depositato la relazione resa in sede di
ATP , riconoscendo solo lo statu di handicap grave con decorrenza dal 29.6.2023 e negando la sussistenza dei presupposti sanitari per l'indennità di accompagnamento;
- che il CTU non aveva tento conto, della documentazione agli atti, copiosa, che attestava molteplici e gravi infermità;
Ha quindi concluso perché, accertata la sussistenza dei requisiti sanitari, l' venisse condannato al pagamento CP_1 delle prestazioni con accessori come per legge.
Si è costituito l'ente previdenziale, eccependo nel merito l'infondatezza della domanda alla luce delle risultanze della
CTU già espletata.
Acquisito il procedimento di Accertamento Tecnico Preventivo già espletato fra le parti, la causa veniva istruita con
C.T.U. medico legale.
All'esito del deposito delle note ex art.127 ter cpc,il procedimento è stato definito con sentenza all'esito della camera di consiglio.
Il ricorso va accolto.
Il consulente d'ufficio,espletate le necessarie indagini, rappresentava che le patologie da cui era affetta la parte ricorrente la avevano resa invalida al 100% con diritto all'indennità di accompagnamento dal giugno 2024 e lo status di handicap grave con decorrenza dal 29.6.2023.
Le conclusioni cui è pervenuto il CTU sono sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico per cui meritano di essere condivise.
Ricorrono nella specie le condizioni sanitarie che legittimano il riconoscimento delle prestazioni richieste .
La domanda di condanna dei ratei della prestazione è inammissibile esulando dall'oggetto del presente procedimento(Cass 9755 del 2019)
Le spese di CTU sono poste a carico dell' mentre si CP_1 compensano quelle di lite atteso il riconoscimneto dell'indennità di accompagnamento in data successiva alla presentazione del ricorso di opposizione.
PQM
Dichiara parte ricorrente invalida al 100% con diritto all'indennità di accompagnamento dal giugno 2024 nonché portatrice di handicap ai sensi dell'art.3 comma 3 legge 104 del 1992 con decorrenza dal 29.6.2023.
Condanna l' in persona del legale rappresentante al CP_1 pagamento delle spese di CTU liquidate come da separato decreto;
compensa le spese di lite.
Cosenza,19.6.2025
IL GIUDICE dott.ssa Silvana D.Ferrentino